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Procedura : 2007/0163(COD)
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Ciclo del documento : A6-0131/2008

Testi presentati :

A6-0131/2008

Discussioni :

PV 22/05/2008 - 6
CRE 22/05/2008 - 6

Votazioni :

PV 22/05/2008 - 9.3
CRE 22/05/2008 - 9.3
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P6_TA(2008)0227

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Giovedì 22 maggio 2008 - Strasburgo Edizione definitiva
Creazione di una Fondazione europea per la formazione (rifusione) ***I
P6_TA(2008)0227A6-0131/2008
Risoluzione
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 Allegato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0443),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 150 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1) ,

–   vista la lettera in data 24 gennaio 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, conformemente all'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0131/2008),

A.   considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comprende modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e quale adattata alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)
P6_TC1-COD(2007)0163

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150,

vista la proposta della Commissione║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1) ,

visto il parere del Comitato delle regioni(2) ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) ,

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale(4) è stato modificato diverse volte. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.

(2)  Il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale. A questo fine il 7 maggio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 con cui è stata istituita detta Fondazione.

(3)  Conformemente alla decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato e di governo a Bruxelles il 29 ottobre 1993(5) , la Fondazione ha sede in Torino, Italia.

(4)  Il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89(6) relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia, il quale prevede un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia.

(5)  Il Consiglio ║ ha esteso successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale.

(6)  Il 27 luglio 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2063/94(7) che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi che ricevono assistenza a norma del ║ programma TACIS ║.

(7)  Il 17 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1572/98(8) che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale i paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del programma MEDA .

(8)  Il 5 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000(9) relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 allo scopo di includere nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale gli stati dei Balcani occidentali oggetto del regolamento (CE) n. 2666/2000 .

(9)  I programmi di assistenza esterna ai paesi inclusi nelle attività della Fondazione europea per la formazione professionale saranno sostituiti da nuovi strumenti della politica delle relazioni esterne istituiti dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che istituisce uno strumento di assistenza preadesione(10) e dal regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)(11) .

(10)  Mediante il sostegno allo sviluppo del capitale umano nel contesto della politica delle relazioni esterne l'Unione europea contribuisce allo sviluppo economico in questi paesi, fornendo le abilità necessarie per promuovere la produttività e l'occupazione, e sostiene la coesione sociale promuovendo la partecipazione dei cittadini.

(11)  Nell'ambito degli sforzi di questi paesi di riformare le loro strutture economiche e sociali è essenziale lo sviluppo del capitale umano per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine, in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico.

(12)  Nel contesto delle politiche dell'Unione europea per la relazioni esterne la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo per il miglioramento dello sviluppo del capitale umano , in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente .

(13)  Per il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita all'interno dell'Unione europea nel settore dell'istruzione e della formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente , sia alle sue istituzioni competenti per tali attività.

(14)  Nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale, esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore dello sviluppo del capitale umano , in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente .

(15)  La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti organismi nazionali e internazionali.

(16)  La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche e operative generali della Comunità e delle sue istituzioni.

(17)  La Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi coperti dalle sue attività nel settore della formazione professionale.

(18)   Alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi coperti dalle attività della Fondazione europea per la formazione professionale nel settore dello sviluppo del capitale umano , in particolare l'istruzione e la formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente , secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi.

(19)  Il Parlamento europeo , la Commissione e tutti gli Stati membri dovrebbe essere rappresentati in un consiglio di amministrazione in modo da supervisionare efficacemente le funzioni della Fondazione. ▌

(20)  Per garantire la piena autonomia e l'indipendenza della Fondazione, essa dovrebbe essere dotata di un bilancio autonomo, con entrate che provengono principalmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio comunitaria dovrebbe essere applicabile al contributo comunitario e a qualsiasi altra sovvenzione inclusa nel bilancio generale dell'Unione europea. La verifica dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(21)  La Fondazione è un organismo istituito dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12) (in prosieguo "il regolamento finanziario") e dovrebbe adottare di conseguenza il suo regolamento finanziario.

(22)  Dovrebbe essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13) .

(23)  Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali dovrebbero essere applicate alla Fondazione, senza restrizioni, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(14) .

(24)  Dovrebbe essere applicato alla Fondazione il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(15) .

(25)  Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(16) dovrebbe essere applicato al trattamento di dati personali da parte della Fondazione.

(26)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento , ossia l'assistenza a paesi terzi nel settore dello sviluppo del capitale umano , non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario ║, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. ║Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo , in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo .

(27)  Il presente regolamento osserva i diritti fondamentali ▌sanciti ▌dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare al suo articolo 43║,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione (in prosieguo denominata "Fondazione") che ha lo scopo di contribuire, nel contesto delle politiche dell'Unione europea delle relazioni esterne, al miglioramento dello sviluppo del capitale umano, nei seguenti paesi:

   a) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1085/2006 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;
   b) i paesi potenzialmente beneficiari del regolamento (CE) n. 1638/2006 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente;
   c) altri paesi designati mediante decisione del consiglio di amministrazione sulla base di una proposta sostenuta dai due terzi dei suoi membri e di un parere della Commissione, e contemplati da uno strumento comunitario o da un accordo internazionale che comporti un elemento di sviluppo del capitale umano , nella misura consentita dalle risorse disponibili.

I paesi di cui alle lettere a), b) e c) sono in prosieguo denominati ║'paesi partner".

Ai fini del presente regolamento per "sviluppo del capitale umano" s'intende qualsiasi attività che contribuisca allo sviluppo lungo tutto l'arco della vita delle capacità e competenze dei singoli individui attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale.

Allo scopo di raggiungere il suo obiettivo, la Fondazione può fornire assistenza ai paesi partner per:

   facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
   migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione continua, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro;
   facilitare l'accesso alla formazione professionale e favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
   stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento e imprese;
   sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri;
   aumentare l'adattabilità dei lavoratori, specie attraverso una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
   concepire, introdurre ed attuare riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di potenziare l'occupabilità e l'adeguatezza al mercato del lavoro.

Articolo 2

Funzioni

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, assolve le seguenti funzioni:

   a) fornire informazioni, analisi politiche e consulenza per le questioni attinenti allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
   b) promuovere la conoscenza e l'analisi delle capacità richieste sui mercati lavorativi nazionali e locali;
   c) sostenere le parti interessate nei paesi partner per creare capacità in materia di sviluppo del capitale umano ;
   d) favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra i donatori impegnati nella riforma dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner;
   e) sostenere la fornitura di assistenza comunitaria ai paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano ;
   f) disseminare informazioni e incoraggiare la retizzazione e lo scambio di esperienze e buone prassi tra l'Unione europea e i paesi partner e tra paesi partner in materia di sviluppo del capitale umano ;
   g) su richiesta della Commissione, contribuire all'analisi dell'efficacia generale dell'assistenza alla formazione nei paesi partner;
   h) espletare altre eventuali funzioni concordate tra il consiglio d'amministrazione e la Commissione, nell'ambito della struttura generale del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizioni generali

1.  La Fondazione ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. Non persegue finalità di lucro.

2.  La Fondazione ha sede in Torino, Italia.

3.  La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti con il sostegno della Commissione. La Fondazione coopera, in particolare, con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ║ nell'ambito di un programma di lavoro annuale congiunto allegato al programma di lavoro annuale di ciascuna agenzia con l'obiettivo di promuovere sinergie e complementarità tra le attività delle due agenzie.

4 .  Alle attività della Fondazione possono eventualmente essere invitati a partecipare i rappresentanti delle parti sociali a livello europeo che già intervengono nei lavori delle istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali operanti nel settore della formazione professionale.

5 .  ▌La Fondazione è soggetta al controllo amministrativo del mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato ║.

6 .  La Fondazione può stabilire accordi di cooperazione con altri organismi pertinenti attivi nel campo dello sviluppo del capitale umano nell'Unione europea e a livello internazionale. Il consiglio di amministrazione adotta tali accordi in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione. Le disposizioni di lavoro contenute in tali accordi devono essere conformi alla normativa comunitaria.

Articolo 4

Trasparenza

1.  La Fondazione agisce con un elevato livello di trasparenza e si conforma alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.  Entro sei mesi dalla costituzione del suo consiglio di amministrazione la Fondazione pubblica ▌:

   a) il proprio regolamento interno e quello del consiglio di amministrazione;
   b) la relazione annuale di attività.

3.  ▌Il consiglio di amministrazione può, se del caso, autorizzare rappresentanti di parti interessate a partecipare alle riunioni degli organismi della Fondazione in qualità di osservatori.

4.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti in possesso della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di detto regolamento.

Articolo 5

Riservatezza

1.  Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 4 la Fondazione non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato.

2.  I membri del consiglio di amministrazione e il direttore sono soggetti alla prescrizione di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato ║.

3.  Le informazioni raccolte dalla Fondazione conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 6

Ricorsi

Le decisioni adottate dalla Fondazione a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1.  La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da ▌rappresentanti degli Stati membri, secondo le prescrizioni di rotazione previste dal trattato di Lisbona in materia di nomina dei Commissari, tre rappresentanti della Commissione e tre esperti nominati dal Parlamento europeo. Inoltre, tre rappresentanti dei paesi partner possono partecipare al consiglio di amministrazione come osservatori . I rappresentanti possono farsi sostituire da supplenti, nominati contestualmente.

2.  Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno i propri rappresentanti e supplenti al consiglio di amministrazione .

I rappresentanti dei paesi partner sono nominati dalla Commissione in base ad un elenco di candidati proposti da tali paesi e alla loro esperienza e alle loro conoscenze del campo di attività della Fondazione .

Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione si adoperano per raggiungere una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

3.  I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

4.  Il consiglio d'amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione. Il mandato del presidente scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.

5.  Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Norme di voto e mansioni del presidente

1.  Ciascun rappresentante degli Stati membri ▌all'interno del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente ad un voto.

Il consiglio d'amministrazione prende decisioni deliberando alla maggioranza di due terzi dei propri membri aventi diritto di voto , tranne nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 .

2.  Il consiglio d'amministrazione stabilisce con decisione unanime dei propri membri aventi diritto di voto le norme relative alle lingue della Fondazione, tenendo presente la necessità di assicurare l'accesso e la partecipazione ai lavori della Fondazione a tutte le parti interessate.

3.  Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno una volta all'anno ▌. A richiesta ▌della maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto al voto si possono convocare altre riunioni .

Il presidente tiene informato il consiglio di amministrazione delle altre attività comunitarie che interessano la Fondazione, nonché delle previsioni operative per essa formulate dalla Commissione per l'anno seguente.

Articolo 9

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri e funzioni:

   a) nominare e, all'occorrenza, sollevare dall'incarico il direttore della Fondazione conformemente all' articolo 10, paragrafo 5;
   b) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del direttore;
   c) adottare il programma di lavoro annuale in base ad un progetto presentato dal direttore della Fondazione, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 12;
   d) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione e trasmetterlo alla Commissione;
   e) adottare il bilancio definitivo e la tabella dell'organico successivamente al completamento della procedura di bilancio annuale, conformemente all'articolo 16;
   f) adottare la relazione annuale d'attività della Fondazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 e trasmetterla alle istituzioni e agli Stati membri;
   g) adottare il regolamento interno della Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore previo parere della Commissione;
   h) adottare il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione in base ad un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, conformemente all'articolo 19;
   i) adottare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 10

Direttore

1.  Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni in base a un elenco di almeno tre candidati sottoposti dalla Commissione ▌. Prima della nomina, il candidato scelto dal consiglio d'amministrazione è invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.

Nei nove mesi che precedono la fine del mandato, la Commissione effettua una valutazione, basata su una preventiva valutazione di esperti esterni , riguardante in particolare:

   il lavoro del direttore;
   i doveri e le responsabilità della Fondazione negli anni a venire.

Il consiglio d'amministrazione, in base ad una proposta della Commissione, tiene conto del rapporto di valutazione e solo nei casi in cui sia giustificato dai doveri e dalle responsabilità della Fondazione può rinnovare il mandato del direttore per un periodo non superiore a tre anni.

Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di rinnovare il mandato del direttore. Entro un mese prima del rinnovo del mandato il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione dinnanzi i comitati competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei rispettivi membri.

Se il mandato non è rinnovato il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

2.  Il direttore è nominato in base al merito, alle capacità amministrative e di gestione, alle conoscenze e all'esperienza nel campo di lavoro della Fondazione.

3.  Il direttore è il rappresentante giuridico della Fondazione.

4.  Il direttore ha i seguenti poteri e funzioni:

   a) la preparazione, in base alle linee direttrici stabilite dalla Commissione, del programma di lavoro annuale, del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione, del suo regolamento interno e di quello del consiglio di amministrazione, del regolamento finanziario e delle attività del consiglio di amministrazione, nonché degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti dal consiglio di amministrazione;
   b) la partecipazione, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio d'amministrazione;
   c) l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
   d) l'attuazione del programma annuale di lavoro della Fondazione e la risposta alle richieste d'assistenza della Commissione;
   e) l'espletamento delle funzioni di ordinatore, conformemente agli articoli da 33 a 42 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002;
   f) l'esecuzione del bilancio della Fondazione;
   g) la messa in opera di un sistema efficace di sorveglianza che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 24 e, in base ad esso, la preparazione di una relazione annuale di attività della Fondazione;
   h) la presentazione della relazione annuale al Parlamento europeo;
   i) la gestione di tutte le questioni attinenti al personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21;
   j) la definizione della struttura organizzativa della Fondazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
   k) la rappresentazione della Fondazione dinnanzi al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 18.

5.  Il direttore è responsabile del proprio operato nei confronti del consiglio d'amministrazione che, su proposta della Commissione, può sollevare il direttore dall'incarico prima della scadenza del mandato.

Articolo 11

Interesse pubblico e indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione e il direttore agiscono nell'interesse pubblico e indipendentemente da influenze esterne. A tal fine essi sottoscrivono ogni anno una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi.

Articolo 12

Programma di lavoro annuale

1.  Il programma di lavoro annuale è conforme all'oggetto, al campo di attività e alle funzioni della Fondazione di cui agli articoli 1 e 2 ║.

2.  Il programma di lavoro annuale è preparato nel contesto di un programma di lavoro pluriennale di quattro anni in cooperazione con i servizi della Commissione, tenendo conto delle priorità in materia di relazioni esterne per i paesi e le regioni interessate e sulla base dell'esperienza acquisita nella Comunità in materia di istruzione e formazione .

3.  Per i progetti e le attività previste il programma di lavoro annuale indica una stima relativa alle spese necessarie e specifica la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.

4.  Il direttore presenta il progetto di programma di lavoro al consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.

5.  Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di programma di lavoro annuale per l'anno successivo entro il 30 novembre. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno.

6.  All'occorrenza il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

Articolo 13

Relazione annuale di attività

1.  Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati conseguiti nel corso dell'esecuzione delle proprie funzioni sotto forma di una relazione annuale di attività.

2.  La relazione contiene informazioni finanziarie e sulla gestione che indicano i risultati delle operazioni facendo riferimento al programma di lavoro annuale e agli obiettivi fissati, ai rischi associati a dette operazioni, all'utilizzo delle risorse fornite e al modo in cui il sistema di sorveglianza interno ha funzionato.

3.  Il consiglio di amministrazione prepara un'analisi e una valutazione della relazione annuale di attività relativa al precedente esercizio finanziario.

4.  Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale di attività del direttore e entro il 15 giugno la trasmette agli organi competenti del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale europeo e insieme alla sua analisi e ad una valutazione. Detta relazione è trasmessa anche agli Stati membri e, per informazione, ai paesi partner.

5 .  Il direttore della Fondazione presenta la relazione annuale di attività della Fondazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e ai competenti organi preparatori del Consiglio.

Articolo 14

Connessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione garantisce la coerenza e la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi partner.

Articolo 15

Bilancio

1.  Tutte le entrate e le spese della Fondazione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio della Fondazione, il quale deve comprendere un organigramma. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

2.  Nel bilancio della Fondazione entrate e spese devono risultare in pareggio.

3.  Le entrate della Fondazione comprendono, fatte salve altre entrate, una sovvenzione dal bilancio generale dell'Unione europea (in prosieguo "il bilancio generale") , i pagamenti ricevuti per servizi prestati nonché apporti finanziari provenienti da altre fonti.

4.  Sono altresì iscritti nel bilancio gli eventuali fondi resi disponibili dagli stessi paesi partner per progetti che fruiscono del sostegno finanziario della Fondazione.

Articolo 16

Procedura di bilancio

1.  Ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Fondazione per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2.  La Commissione esamina lo stato di previsione tenendo conto dei limiti proposti dell'importo globale disponibile per le azioni esterne e iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale ║ le risorse che ritiene necessarie per l'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale ║.

3.  La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo denominati "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale ║.

4.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata alla Fondazione.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Fondazione.

5.  Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell'organico. Essi diventano definitivi dopo l'adozione definitiva del bilancio generale. Se necessario, il bilancio e la tabella dell'organico sono adeguati in conseguenza.

6.  Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 17

Esecuzione e controllo del bilancio

1.  Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Fondazione comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

2.  Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della Fondazione, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Il direttore provvede all'esecuzione del bilancio della Fondazione.

4.  Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori della Fondazione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi della Fondazione, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.  Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della Fondazione.

6.  Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.  I conti definitivi vengono pubblicati.

8.  Entro il 30 settembre, il direttore della Fondazione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.  Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n +2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

11.  All'occorrenza, il direttore prende ogni provvedimento utile richiesto dalle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico.

Articolo 18

Parlamento europeo e Consiglio

Fatti salvi i controlli di cui sopra, in particolare le procedure di bilancio e di discarico, il Parlamento europeo o il Consiglio possono richiedere in qualunque momento ▌un'audizione con il direttore riguardante qualunque tematica connessa alle attività della Fondazione.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

1.  Il regolamento finanziario applicabile alla Fondazione è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 ║ solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento della Fondazione e previo accordo della Commissione.

2.  Conformemente all'articolo 133, paragrafo 1 del regolamento finanziario, la Fondazione applica le norme contabili stabilite dal contabile della Commissione al fine di permettere il consolidamento dei suoi conti con i conti della Commissione.

3.  Il regolamento (CE) n. 1073/1999 si applica alla Fondazione in tutti i suoi elementi.

4.  La Fondazione rispetta l' accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (17) . Il consiglio di amministrazione ▌adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle suddette indagini interne ▌.

Articolo 20

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 21

Statuto del personale

Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri o dai paesi partner presso la Fondazione.

Articolo 22

Responsabilità

1.  La responsabilità contrattuale della Fondazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2.  In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione stessa o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere le controversie riguardanti il risarcimento.

3.  La responsabilità personale dei dipendenti nei confronti della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni applicabili al personale di quest'ultima.

Articolo 23

Partecipazione dei paesi terzi

1.  La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di sviluppo del capitale umano ai paesi partner definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 300 del trattato.

Gli accordi dovranno indicare, tra l'altro, la natura e la misura nonché le modalità della partecipazione dei paesi terzi all'attività della Fondazione, comprese le disposizioni relative all'apporto finanziario e al personale. Tali accordi non possono prevedere la rappresentazione di paesi terzi nel consiglio di amministrazione con diritto di voto o contenere disposizioni non conformi allo statuto del personale di cui all'articolo 21.

2.  La partecipazione di paesi terzi ai gruppi di lavoro specifici può essere decisa, secondo necessità, dal consiglio d'amministrazione, senza che si debba concludere alcun accordo.

Articolo 24

Valutazione

1.  Conformemente all'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 , la Fondazione effettua periodicamente valutazioni ex-ante e ex-post delle sue attività, qualora esse comportino spese significative. Il consiglio di amministrazione è informato dei risultati di tali valutazioni.

2.  La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, effettua, ogni quattro anni, una valutazione dell'applicazione del presente regolamento, dei risultati raggiunti dalla Fondazione e dei suoi metodi di lavoro in linea con gli obiettivi, il mandato e le funzioni ivi definiti. La valutazione è condotta da esperti esterni. La Commissione presenta i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

3.  La Fondazione prende tutti i provvedimenti necessari per porre rimedio ad eventuali problemi individuati nel corso della valutazione.

Articolo 25

Revisione

In seguito alla valutazione, se del caso la Commissione presenta una proposta di revisione delle disposizioni del presente regolamento. Qualora la Commissione ritenga che l'esistenza della Fondazione non sia più giustificata rispetto agli obiettivi ad essa assegnati, può proporre l'abrogazione del presente regolamento.

Articolo 26

Abrogazione

I regolamenti ║ (CEE) n. 1360/90, (CE) n. 2063/94, (CE) n. 1572/98, (CE) n. 1648/2003 e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000, come elencati nell'allegato I, sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C ...
(2) GU C ...
(3) Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 .
(4) GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/2003 ║(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22).
(5) GU C 323 del 30.11.1993, pag. 1.
(6) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.
(7) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9.
(8) GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1.
(9) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).
(10) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.
(11) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
(12) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(13) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(14) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(15) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(16) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(17) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.


ALLEGATO I

Regolamenti abrogati e modifiche successive

Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio del 7 maggio 1990

(GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2063/94 del Consiglio del 27 luglio 1994

(GU L 216 del 20.8.1994, pag. 9)

Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998

(GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1)

Articolo 16 del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio del 5 dicembre 2000

(GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1648/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003

(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1360/90

Il presente regolamento

Articolo 1, alinea

Articolo 1, fine alinea

Articolo 1, trattini da uno a quattro

Articolo 1, seconda frase

Articolo 2

Articolo 3, alinea

Articolo 3, dalla lettera a) alla lettera g)

Articolo 3, lettera h)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3, prima frase

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 1, alinea

Articolo 1, fine alinea

Articolo 1, dalla lettera a) alla lettera c)

Articolo 1, seconda frase

Articolo 2, alinea

Articolo 2, dalla lettera a) alla lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, prima frase

Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 3, paragrafi 4 e 5

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4 bis, paragrafo 1

Articolo 4 bis, paragrafo 2

Articolo 4 bis, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma

Articolo 5, paragrafo 4, ultimo comma

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 5, paragrafi da 7 a 10

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4, prima frase

Articolo 7, paragrafo 4, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Articolo 7, paragrafo 1, prima frase

Articolo 7, paragrafo 1, fine della prima frase e seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8 (in parte)

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafi da 4 a 6

Articolo 10, paragrafo 1, prime parole

Articolo 10, paragrafo 1, fine della prima frase, seconda frase e dal secondo al e quarto comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 5, prima frase

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4, dalla lettera a) alla lettera k)

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafi da 4 a 6

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafi da 4 a 10

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17 (in parte)

Articolo 18

Articolo 19

-

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 17, paragrafi da 4 a 10

Articolo 17, paragrafo 11

Articolo 18

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi da 2 a 4

Articolo 20

Articolo 21, prima e seconda frase, prima parte della terza frase

Articolo 21, ultima parte della terza frase e ultima frase

Articolo 22

Articolo 23, paragrafo 1, primo comma e prima frase del secondo comma

Articolo 23, paragrafo 1, ultima frase del secondo comma

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Allegato

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2009Avviso legale