Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale (2007/2256(INI))
Il Parlamento europeo
,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 23–31, 95, 133 e 135,
– visto il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 in corso di ratifica da parte degli Stati membri,
– vista la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore il 4 novembre 1952,
– visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994, in particolare gli articoli V, VIII e X,
– vista la dichiarazione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) approvata a Singapore il 13 dicembre 1996, in particolare il punto 21,
– vista la dichiarazione ministeriale dell'OMC approvata a Doha il 14 novembre 2001, in particolare il punto 27,
– vista la decisione adottata dal Consiglio generale dell'OMC il 1° agosto 2004, in particolare l'allegato D sulle modalità relative ai negoziati sulla facilitazione degli scambi,
– vista la dichiarazione ministeriale dell'OMC approvata a Hong Kong il 18 dicembre 2005, in particolare il punto 33 e l'allegato E,
– viste le relazioni del gruppo speciale e dell'organo di composizione delle controversie dell'OMC nella causa (WT/DS315) Comunità europee - talune questioni doganali,
– visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(1)
,
– vista la sua posizione in seconda lettura del 19 febbraio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)(2)
,
– vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio(3)
,
– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per le dogane nella Comunità (Dogana 2013), (COM(2006)0201),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali - Orientamenti per il futuro" (COM(2005)0100),
– vista la comunicazione della Commissione del 1° aprile 2008 dal titolo "Strategia per l'evoluzione dell'unione doganale" (COM(2008)0169),
– visto il progetto di regolamento (TAXUD 2046/2007) della Commissione sulle norme d'origine del sistema delle preferenze generalizzate in corso di esame da parte del comitato del codice doganale,
– vista la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) nella versione modificata,
– vista la proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e l'esercizio in via transitoria di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (COM(2007)0252),
– vista la relazione finale del 15 giugno 2007 della direzione generale "Fiscalità e Unione doganale" della Commissione sul ruolo futuro delle dogane,
– visti gli atti dell'audizione svoltasi il 19 dicembre 2007 al Parlamento europeo in seno alla commissione per il commercio internazionale sul tema "Norme e procedure efficaci in tema di importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale",
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0184/2008),
A. considerando che l'unione doganale è uno degli strumenti storici su cui è stata costruita l'integrazione economica e politica del continente europeo,
B. considerando che i concetti di unione doganale e politica commerciale comune sono reciprocamente consustanziali,
C. considerando che le norme e le procedure dell'Unione europea in materia d'importazione ed esportazione continuano a svolgere un ruolo essenziale per il buon funzionamento del mercato interno,
D. considerando che la politica commerciale comune ha subìto, nel corso degli anni, profondi mutamenti che hanno richiesto, e continuano a richiedere, l'adeguamento permanente delle norme e delle procedure in materia d'importazione ed esportazione,
E. considerando che la politica commerciale comune può funzionare solo se si basa su norme e procedure efficaci in materia di importazione e esportazione delle merci,
F. considerando che la semplificazione e l'aggiornamento delle norme e procedure in materia d'importazione ed esportazione nell'Unione europea e a livello internazionale costituiscono elementi strategici della competitività commerciale,
G. considerando che i problemi specifici incontrati dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'acquisire familiarità con le norme e le procedure doganali finiscono spesso per ostacolare l'accesso di tali imprese al commercio internazionale, impedendo loro di trarre pienamente beneficio dalle opportunità offerte dalla globalizzazione,
H. considerando che la corretta determinazione della classificazione tariffaria, dell'origine e del valore delle merci importate è indispensabile per la buona applicazione della tariffa doganale comune, delle preferenze tariffarie, delle disposizioni antidumping e antisovvenzioni e di tutta una serie di altri strumenti di politica commerciale,
I. considerando che norme e procedure doganali eccessivamente vincolanti o lente ostacolano gli scambi internazionali di merci e sono considerati da parte degli operatori economici, in particolare dalle PMI, tra le principali barriere non tariffarie al commercio,
J. considerando che il ruolo delle dogane sta allontanandosi dalla semplice raccolta di dazi doganali, funzione che, seppur importante, ha subìto una sensibile contrazione nel corso degli ultimi vent'anni, per orientarsi verso l'applicazione di misure non tariffarie, particolarmente in materia di sicurezza e di lotta contro le contraffazioni, il riciclaggio di capitali e la droga, nonché verso l'applicazione di misure che attengono alla salute, all'ambiente e alla protezione dei consumatori, senza trascurare la raccolta dell'IVA e delle accise all'importazione o anche l'esonero di tali tasse all'esportazione e, evidentemente, il rispetto delle politiche commerciali dell'Unione,
K. considerando gli sforzi profusi dall'agosto 2004 nell'ambito dell'OMC e del Doha Round per negoziare un accordo multilaterale vincolante in materia di facilitazione del commercio e viste le difficoltà incontrate da molti paesi in via di sviluppo per finanziare i provvedimenti alle frontiere proposti nell'ambito dei suddetti negoziati,
L. considerando le specifiche difficoltà incontrate dai paesi in via di sviluppo nell'attuazione di regimi doganali efficaci, soprattutto in termini di infrastrutture e attrezzature, nonché di formazione e di integrità del personale,
M. considerando la necessità di conciliare l'obiettivo essenziale di facilitazione del commercio con quello, non meno fondamentale, dell'efficacia dei controlli,
N. considerando che le preoccupazioni legate alla sicurezza delle persone e dei beni svolgono un ruolo sempre maggiore nella definizione e applicazione di norme e procedure doganali, in particolare presso taluni grandi partner commerciali dell'Unione,
O. considerando che le norme europee per la protezione dei consumatori, segnatamente in materia di salute e sicurezza, dovrebbero potersi applicare a tutti i prodotti immessi liberamente in circolazione nel mercato interno, a prescindere dalla loro origine,
P. considerando i notevoli miglioramenti ottenuti in termini di efficacia e di rapidità grazie a un maggior ricorso all'informatica e ad altre moderne tecnologie per quanto riguarda il trattamento delle transazioni doganali e il controllo delle merci,
Q. considerando la necessità di tener conto dei requisiti di interoperabilità legati all'impiego di tali dispositivi, come pure dei costi indotti da un tale impiego per le amministrazioni interessate e per gli operatori economici,
R. considerando che il trattato sull'Unione europea prevede, tra i nuovi obiettivi fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 5 (corrispondente all'attuale articolo 2, paragrafo 5, così come modificato dall'articolo 1, punto 4, del trattato di Lisbona), che nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla protezione dei suoi cittadini; che il suddetto trattato prevede altresì, all'articolo 3, paragrafo 2 (corrispondente all'attuale articolo 2, paragrafo 2, così come altresì modificato dall'articolo 1, punto 4, del trattato di Lisbona), che l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne,
S. considerando che se le norme e procedure doganali dell'Unione sono definite e adottate a livello comunitario, la loro applicazione effettiva si basa sull'azione delle amministrazioni nazionali degli Stati membri,
T. considerando l'importanza del ruolo svolto dall'OMD nella promozione del commercio attraverso la cooperazione doganale internazionale,
Importanza delle norme e procedure d'importazione e d'esportazione
1. sottolinea l'importanza dell'efficacia delle norme e procedure in materia di importazione ed esportazione ai fini dell'attuazione della politica commerciale;
2. ricorda che l'efficacia di qualsiasi misura di politica commerciale dipende in gran parte dalla capacità dell'Unione di assicurarne la corretta applicazione; che ciò riguarda in particolare misure di difesa commerciale e preferenze tariffarie di ogni tipo accordate dall'Unione ai vari partner; che una misura inapplicabile o difficilmente applicabile sul piano doganale è un provvedimento inoperante sul piano commerciale che può determinare gravi distorsioni di concorrenza e innumerevoli danni economici, sociali e/o ambientali collaterali;
3. deplora che la "fattibilità doganale" di talune iniziative di politica commerciale non sia sempre stata correttamente valutata e considerata; ricorda, ad esempio, i problemi incontrati nel 2005 nell'attuazione del memorandum d'intesa con la Cina sulle importazioni di prodotti tessili, del 10 giugno 2005;
4. insiste sulla necessità di una migliore cooperazione tra i servizi della Commissione incaricati della politica commerciale e quelli incaricati della politica doganale, in particolare tramite un'integrazione più sistematica di questi ultimi nei gruppi incaricati di negoziare accordi commerciali;
5. invita la Commissione a porre particolare attenzione ai problemi incontrati dalle PMI, segnatamente facilitando l'adeguamento dei loro sistemi informatici a quelli utilizzati dalle amministrazioni doganali, al minor costo possibile e semplificando loro le modalità d'accesso allo status di operatore economico accreditato;
6. si compiace dell'ammissione della Comunità europea come membro a pieno titolo dell'OMD a partire dal 1° luglio 2007, ammissione che consacra la sua competenza internazionale in materia di politica doganale e può solo contribuire a rafforzarne la coesione interna; chiede alla Commissione di sostenere tale organizzazione;
Classificazione tariffaria, valore, origine e regimi economici
7. ricorda la particolare importanza delle norme riguardanti la classificazione tariffaria, il valore e l'origine - preferenziale e non preferenziale - delle merci;
8. incoraggia la Commissione a operare senza posa ai fini del miglioramento di tali norme, sia a livello comunitario sia nell'ambito multilaterale dell'OMC e dell'OMD, in direzione della trasparenza, della prevedibilità, della semplificazione e dell'efficacia;
9. deplora il blocco persistente dell'esercizio di armonizzazione delle norme di origine non preferenziale a livello multilaterale, avviato sin dal 1995 sulla base dell'accordo sulle norme di origine (ARO) concluso nel quadro dell'Uruguay Round; ritiene che una tale armonizzazione consentirebbe di applicare in modo più efficace ed equo misure di difesa commerciale in tutto il mondo e un migliore inquadramento delle pratiche in materia di indicazione dell'origine; invita la Commissione a prendere tutte le iniziative possibili per rilanciare e concludere tali negoziati sulla base dei principi stabiliti nell'ARO;
10. prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per modernizzare e semplificare le norme di origine preferenziale;
11. deplora che il Parlamento non sia associato alla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), attualmente in corso di esame da parte degli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale, tanto strettamente da esercitare il diritto di controllo preventivo di cui gode nell'ambito della procedura di comitatologia nonostante l'importanza e la forte sensibilità politica della riforma; constata tuttavia che è prevista una presentazione da parte della Commissione sul tema in oggetto dinanzi alla commissione competente del Parlamento;
12. rileva le forti contestazioni provenienti da taluni settori dell'industria comunitaria, come quello tessile e dell'abbigliamento e quello agro-alimentare, nei confronti di un'applicazione uniforme del criterio del valore aggiunto; chiede alla Commissione e agli Stati membri di tener conto nella misura del possibile di tali critiche giustificate;
13. rammenta l'importanza, in linea generale, di verificare scrupolosamente che le preferenze concesse ai paesi beneficiari di regimi preferenziali in taluni settori sensibili non siano troppo facilmente utilizzate, a vantaggio di paesi terzi assai competitivi, in ragione di norme in materia di origine che sarebbero eccessivamente flessibili;
14. deplora che i regimi comunitari dei depositi doganali, di perfezionamento passivo e di perfezionamento attivo siano a tutt'oggi scarsamente utilizzati dalle imprese europee in ragione della loro complessità; invita la Commissione a prevedere la semplificazione dei regimi economici, l'introduzione di procedure più flessibili e l'eliminazione dei documenti cartacei;
Facilitazione del commercio
15. annette la massima importanza ai negoziati in corso dall'agosto 2004 all'OMC sulla facilitazione del commercio; ricorda i considerevoli benefici attesi da un accordo ambizioso in materia in termini di alleggerimento dei costi di transazione, di miglioramento della competitività e dell'attrattiva internazionale dei paesi in via di sviluppo e di promozione degli scambi;
16. è consapevole del fatto che il risultato dei negoziati sulla facilitazione del commercio rischia di obbligare i paesi in via di sviluppo ad avviare programmi costosi e difficilmente finanziabili; ritiene pertanto necessario che, alla luce dei risultati dei negoziati, i paesi sviluppati si impegnino chiaramente a fornire assistenza finanziaria e tecnica ai paesi in via di sviluppo affinché questi ultimi possano sostenere i costi di messa in conformità, adeguamento e attuazione di un futuro quadro multilaterale;
17. sottolinea il carattere eminentemente cooperativo di tali negoziati che mal si prestano a eventuali mercanteggiamenti trasversali con altri temi del Doha Round; ritiene che il tema della facilitazione del commercio potrebbe formare oggetto di una conclusione e di un'attuazione separate senza rischiare di squilibrare il ciclo e chiede pertanto di uscire dall'impegno unico;
18. è altresì favorevole all'inclusione, con un elevato livello di ambizione, di un capitolo "facilitazione del commercio e cooperazione doganale" in tutti i nuovi accordi di libero scambio negoziati dalla Commissione, in armonia con la sua comunicazione del 4 ottobre 2006 dal titolo "Europa globale - Competere nel mondo - Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567);
Nuovi compiti delle dogane
19. rammenta la necessità di predisporre, a livello di Unione europea, un piano di lotta alla contraffazione e alla pirateria; insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione al riguardo, in seno alla Commissione, tra i servizi responsabili delle norme sulla proprietà intellettuale, della politica commerciale e della politica doganale, come pure con e tra le amministrazioni doganali degli Stati membri;
20. si compiace del compromesso raggiunto tra gli Stati membri e la Commissione su un mandato per negoziare un nuovo accordo commerciale internazionale anticontraffazione (Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)) dal momento che si tratta di un tassello importante della strategia commerciale globale dell'Unione e permetterà di disporre di un quadro internazionale di alto livello per rafforzare l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e tutelare i produttori dalla pirateria industriale e i consumatori dai rischi sanitari e di sicurezza legati alle numerose contraffazioni;
21. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che le merci importate per essere commercializzate nell'Unione europea rispondano alle norme europee di protezione dei consumatori, soprattutto in materia di salute e sicurezza, onde evitare l'immissione in commercio di prodotti o sostanze che potrebbero rivelarsi nocivi per i consumatori;
Una deriva preoccupante in materia di sicurezza
22. riconosce la legittimità delle preoccupazioni connesse con la sicurezza delle persone e dei beni, ma insiste sull'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra controllo e facilitazione, per non ostacolare inutilmente o eccessivamente gli scambi internazionali; ritiene tuttavia che le dogane svolgano un ruolo prioritario ai fini della completa e piena attuazione delle misure comunitarie in materia di salute, ambiente e tutela dei consumatori, ruolo che non deve essere pregiudicato nell'ambito delle misure di facilitazione doganale;
23. sostiene il quadro delle norme SAFE (Facilitazione e sicurezza degli scambi commerciali) approvato dal Consiglio dell'OMD nel 2005; condivide pienamente l'opinione espressa dall'OMD secondo cui "non è né accettabile né utile ispezionare ogni spedizione" e che va privilegiata una gestione efficace dei rischi mediante sistemi informatici efficaci;
24. deplora fortemente l'adozione da parte del Congresso americano, nel luglio 2007, della legislazione cosiddetta "HR1" e l'introduzione unilaterale da parte degli Stati Uniti dell'esigenza di sottoporre a scansione tutti i container destinati verso il loro territorio a partire dal 2012; dubita dell'efficacia di una tale misura e della sua compatibilità con le norme dell'OMC; teme che essa costituisca, una volta messa in pratica, un freno allo sviluppo degli scambi transatlantici;
25. fa osservare che scambi sicuri sono particolarmente importanti in un'economia mondiale sempre più integrata; esorta il dialogo legislativo transatlantico (TLD) e la Commissione a sostenere gli sforzi intesi ad assicurare che la legislazione statunitense che prevede la scansione di tutti i container destinati verso il territorio USA evolva e comprenda un approccio basato sul rischio; chiede alla Commissione di sottoporre tale questione sia al Consiglio economico transatlantico (CET) sia nell'ambito di altre istanze, allo scopo di indurre gli Stati Uniti a riconsiderare la loro decisione in tal senso; chiede che sia sostenuto il riconoscimento reciproco degli "operatori economici autorizzati" e delle norme di sicurezza approvate dall'OMD (C-TPAT, quadro normativo SAFE);
Deficit di armonizzazione persistente
26. ricorda che la compatibilità del sistema doganale dell'Unione con le norme dell'OMC è stata essenzialmente confermata in appello dall'organo di composizione delle controversie dell'OMC nella citata causa WT/DS315 e si compiace di tale risultato;
27. constata nondimeno che sia i nostri partner commerciali sia gli stessi operatori economici europei reclamano una maggiore armonizzazione tra le amministrazioni nazionali nell'attuazione della legislazione doganale comunitaria;
28. rileva che pericolose divergenze si riscontrano talvolta tra gli Stati membri per quanto riguarda, ad esempio, la riscossione dell'IVA all'importazione, le condizioni di ottenimento di talune procedure semplificate, la frequenza dei controlli fisici delle merci e le sanzioni;
29. ritiene che deve essere fatto tutto il possibile per garantire la parità di trattamento degli operatori economici sull'intero territorio doganale comunitario, parità che è indispensabile per il mantenimento dell'integrità del mercato interno, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la salvaguardia delle sue competenze esterne, segnatamente in materia di politica commerciale, e il rispetto dei suoi impegni internazionali;
30. esprime il suo appoggio a tutte le iniziative miranti ad aumentare la coesione tra le amministrazioni nazionali, favorire le sinergie, istituire nuovi sistemi di comunicazione e di condivisione dell'informazione, sviluppare migliori pratiche ed effettuare scambi di personale e di esperienze onde permettere a tali varie amministrazioni di funzionare, per quanto riguarda l'applicazione della legislazione comunitaria, come se fossero un'unica amministrazione;
31. sottolinea la fondamentale importanza che rivestono a tale proposito strumenti quali la tariffa doganale integrata (TARIC), le informazioni tariffarie vincolanti (ITV), le informazioni vincolanti in materia di origine (BOI) e il quadro comune per la gestione dei rischi; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a perfezionare i suddetti strumenti e ad assicurarne il corretto funzionamento;
32. insiste sulla necessità di uniformare il diritto probatorio o di fissare norme minime comuni, verificando altresì l'applicazione uniforme, da parte dei 27 Stati membri, dei regolamenti comunitari in materia di diritto doganale (in particolare il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio(4)
);
33. chiede alla Commissione di inserire nelle sue proposte precise disposizioni in materia di sanzioni amministrative e penali in caso di inadempienza alle disposizioni doganali previste dagli articoli 135 e 280 del trattato che istituisce la Comunità europea, così come modificati dall'articolo 2, punto 45 e dall'articolo 2, punto 276, del trattato di Lisbona;
34. deplora la reticenza della Commissione e degli Stati membri nel prevedere in questa fase nuove strutture per garantire l'applicazione uniforme della legislazione doganale comunitaria; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere in seria considerazione la possibilità di unificare i servizi doganali dell'Unione europea, al fine di realizzare un'amministrazione comunitaria incaricata dell'unione doganale, onde applicare con maggiore efficacia le medesime norme e procedure doganali sull'intero territorio doganale dell'Unione europea;
o o o
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione mondiale delle dogane, all'Organizzazione mondiale del commercio nonché ai paesi aderenti e ai paesi candidati a tali organizzazioni.