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 Testo integrale 
Procedura : 2007/2266(REG)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0324/2008

Testi presentati :

A6-0324/2008

Discussioni :

PV 23/09/2008 - 16
CRE 23/09/2008 - 16

Votazioni :

PV 24/09/2008 - 6.1
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0440

Testi approvati
DOC 41k
Mercoledì 24 settembre 2008 - Bruxelles Edizione definitiva
Ricorsi davanti alla Corte di giustizia (modifica dell'articolo 121)
P6_TA(2008)0440A6-0324/2008

Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla modifica dell'articolo 121 del regolamento del Parlamento europeo sui ricorsi davanti alla Corte di giustizia (2007/2266(REG))

Il Parlamento europeo ,

–   vista la lettera del presidente della commissione giuridica del 26 settembre 2007,

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0324/2008),

1.   decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.   ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 121 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente.
Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi .
Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'Aula .
In casi urgenti, il Presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo deve essere applicata al più presto.
Interpretazione:
Nessuna disposizione nel regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.
Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2009Avviso legale