Decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla modifica dell'articolo 121 del regolamento del Parlamento europeo sui ricorsi davanti alla Corte di giustizia (2007/2266(REG))
Il Parlamento europeo
,
– vista la lettera del presidente della commissione giuridica del 26 settembre 2007,
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0324/2008),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 121 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente.
Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi
.
Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'Aula
.
In casi urgenti, il Presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo deve essere applicata al più presto.
Interpretazione:
Nessuna disposizione nel regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.