Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo
,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0169),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0134/2009),
– visti il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1)
e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2)
,
– viste la sua posizione del 20 novembre 2008(3)
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e la sua risoluzione della stessa data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(4)
,
– visto il parere della Banca centrale europea del 20 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,
– visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0268/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 332/2002 Articolo 3 bis
La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio.
La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio. La Commissione trasmette tale memorandum d'intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Regolamento (CE) n. 332/2002 Articolo 5
1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.
1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 nonché al memorandum d'intesa di cui all'articolo 3 bis
. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione del Parlamento europeo e
della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con quest'ultima
. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.
Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.
2.
Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente in linea con i principali obiettivi economici della Comunità
.
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 332/2002 Articolo 10
6 bis.L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Il Consiglio esamina ogni due anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione,previa consultazione del Parlamento europeo e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato, nel suo principio di base, nelle suemodalità e nei suoi massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo."