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Procedura : 2008/0108(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0223/2009

Testi presentati :

A6-0223/2009

Discussioni :

Votazioni :

PV 05/05/2009 - 5.1
CRE 05/05/2009 - 5.1
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Testi approvati :

P6_TA(2009)0336

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Martedì 5 maggio 2009 - Strasburgo Edizione definitiva
Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *
P6_TA(2009)0336A6-0223/2009

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
(5)  Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di "carni di pollame" è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.
soppresso
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)  Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1
1. "carni di pollame": le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;
1. "carni di pollame": le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2
2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)
3 bis.  È aggiunta la seguente sezione:
"III bis. Informazioni obbligatorie sull'etichetta
Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione:
a) di ogni ingrediente aggiunto che abbia un'origine animale diversa dal resto della carne; nonché
b) dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5% del peso del prodotto." .
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)
3 ter)  È aggiunta la seguente sezione:
"III ter. Indicazione del prezzo
Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato." .
Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2010Avviso legale