Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (2009/2012(INI))
Il Parlamento europeo
,
– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Panayiotis Demetriou a nome del gruppo PPE-DE sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (B6-0335/2008),
– visti gli articoli 6 e 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato UE, e viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 50, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 13,
– visti i Libri verdi della Commissione del 19 febbraio 2003 sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2003)0075) e del 26 aprile 2006 sulla presunzione di non colpevolezza (COM(2006)0174), e viste la proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328) e la posizione del Parlamento del 12 aprile 2005 al riguardo(1)
,
– vista la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea(2)
,
– viste la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea,(3)
e la posizione del Parlamento del 2 settembre 2008 al riguardo(4)
,
– vista la relazione 2008 della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa dal titolo "Sistemi giudiziari europei: efficacia della giustizia",
– vista la comunicazione della Commissione, del 4 febbraio 2008, relativa alla creazione di un Forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'Unione europea nel settore della giustizia (COM(2008)0038),
– viste le conclusioni del Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2008 sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa tra i ministeri della Giustizia degli Stati membri dell'Unione europea,
– viste l'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria(5)
, la posizione del Parlamento del 24 settembre 2002 al riguardo(6)
, la comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea (COM(2006)0356) e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea(7)
,
– vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo nella prospettiva di sviluppare un'autentica cultura giudiziaria dell'Unione europea(8)
,
– viste la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)0644), la versione consolidata della decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta alle forme gravi di criminalità (5347/2009), la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea(9)
e le posizioni del Parlamento del 2 settembre 2008 al riguardo(10)
,
– viste la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali(11)
e la posizione del Parlamento del 21 ottobre 2008 al riguardo(12)
,
– visto lo studio sul futuro del riconoscimento reciproco in ambito penale, dal titolo "Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union"(13)
, pubblicato di recente dall'Université Libre di Bruxelles,
– vista la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17506/2008),
– viste le relazioni di valutazione sull'applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(14)
,
– vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, sulla confisca di beni e proprietà delle organizzazioni criminali (COM(2008)0766),
– viste la comunicazione della Commissione, del 30 maggio 2008, dal titolo "Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica" (COM (2008)0329), le conclusioni del Consiglio relative a una strategia in materia di giustizia elettronica, la risoluzione del Parlamento del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica(15)
, come pure la posizione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI(16)
e le conclusioni del Consiglio sulla relazione sui progressi realizzati durante la Presidenza francese nel settore della giustizia elettronica, adottate al Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2008,
– viste le sue precedenti raccomandazioni al Consiglio(17)
,
– visto il trattato di Lisbona, in particolare il capo 4, articoli da 82 a 86 (cooperazione giudiziaria in materia penale), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la necessità di individuare il modo migliore per sviluppare uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea,
– vista la stesura del futuro programma di Stoccolma,
– vista la necessità di rafforzare il dialogo su tale materia con i parlamenti nazionali, la società civile e le autorità giudiziarie,
– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0262/2009),
A. considerando che l'amministrazione della giustizia rientra tra le competenze nazionali degli Stati membri,
B. considerando che va sottolineato che il trattato di Lisbona, una volta entrato in vigore, amplierebbe le competenze dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e introdurrebbe in tale settore la procedura legislativa della codecisione abolendo il sistema dei pilastri,
C. considerando che, come il programma di Tampere, il programma dell'Aia ha considerato prioritaria la creazione di uno spazio europeo di giustizia e ha sottolineato come il rafforzamento della giustizia debba passare attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca, l'attuazione del programma di riconoscimento reciproco, l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, il ravvicinamento delle legislazioni - affinché i criminali non possano beneficiare delle differenze nei sistemi giudiziari e affinché si possa garantire protezione ai cittadini ovunque si trovino nell'Unione europea - e nella prospettiva di promuovere lo sviluppo di Eurojust,
D. considerando che, secondo la relazione della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007 (COM(2008)0373), il livello di realizzazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale è stato piuttosto modesto, con una stasi politica e ritardi che si riflettono nella diminuzione del numero di strumenti adottati, mentre si riscontrano sviluppi soddisfacenti in altri campi quali la cooperazione in materia civile, la gestione delle frontiere, l'immigrazione legale e illegale e le politiche di asilo,
E. considerando che i procedimenti penali presentano numerose e rilevanti implicazioni per quanto riguarda le libertà fondamentali delle vittime di reato, degli indagati e degli imputati,
F. considerando che la tutela di diritti quali il diritto a un processo equo, la presunzione di non colpevolezza, i diritti della difesa, i diritti delle vittime di reato, il principio ne bis in idem e le garanzie procedurali minime per la detenzione preventiva sono essenziali soprattutto nei procedimenti penali,
G. considerando che, nella pratica quotidiana, la cooperazione giudiziaria in materia penale si basa ancora su strumenti di assistenza reciproca, come la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 2000, e la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 1959,
H. considerando che, entro i limiti delle finalità e dei principi del diritto europeo, il principio del riconoscimento reciproco significa che una decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria competente in uno Stato membro diviene pienamente e direttamente efficace su tutto il territorio dell'Unione, e che le autorità giudiziarie degli Stati membri sul cui territorio la decisione può essere eseguita prestano assistenza all'esecuzione della stessa come se si trattasse di una decisione resa da un'autorità competente di quegli Stati membri, salvo che lo strumento nel cui ambito è applicata imponga limiti alla sua esecuzione,
I. considerando che l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria sin dal Consiglio europeo di Tampere, è ancor lungi dall'essere soddisfacente e deve essere accompagnata da un insieme uniforme di garanzie e tutele procedurali,
J. considerando che, quando è attuato, come nel caso del mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco ha dimostrato il proprio considerevole valore aggiunto per la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea,
K. considerando che, per essere pienamente efficace, il principio del riconoscimento reciproco dipende in gran parte dalla creazione di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, basata sulla fiducia reciproca, su principi comuni, sulla cooperazione e su un certo livello di armonizzazione - ad esempio nella definizione di taluni reati e nelle pene - e da un'autentica protezione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i diritti processuali, le norme minime in materia di condizioni di detenzione e di controllo giurisdizionale della detenzione, i diritti dei detenuti e meccanismi di ricorso accessibili per le persone,
L. considerando che la formazione dei giudici, dei procuratori, degli avvocati e degli altri operatori della giustizia gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento della fiducia reciproca e nello sviluppo di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, e allo stesso tempo favorisce il giusto equilibrio tra gli interessi dell'accusa e quelli della difesa e garantisce la continuità e una difesa effettiva nelle cause transfrontaliere,
M. considerando che sono stati compiuti molti passi avanti nel campo della formazione giudiziaria, in particolare grazie al contributo fornito dalla rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) e dalle sue attività,
N. considerando che, nonostante gli importanti risultati ottenuti finora, il ruolo dell'EJTN è stato condizionato da limitazioni legate alla sua struttura organizzativa e alla mancanza di risorse sufficienti,
O. considerando che, data la situazione sopra esposta, le autorità giudiziarie non dispongono al momento degli strumenti formativi necessari per applicare adeguatamente la normativa comunitaria e che solo una piccolissima parte della magistratura ha accesso a una formazione giudiziaria incentrata sull'Unione,
P. considerando che le azioni future finalizzate allo sviluppo dello spazio di giustizia penale dell'Unione non possono che basarsi su un monitoraggio obiettivo, imparziale, trasparente, preciso e continuo dell'attuazione delle politiche e degli strumenti giuridici dell'Unione, come pure della qualità e dell'efficienza della giustizia negli Stati membri,
Q. considerando che non esiste al momento all'interno dell'Unione europea un monitoraggio completo, costante e chiaro delle politiche comunitarie in materia di giustizia penale, né della qualità e dell'efficienza della giustizia,
R. considerando che un monitoraggio di questo tipo sarebbe fondamentale per i "responsabili decisionali dell'Unione" nella messa a punto delle misure legislative più adeguate, e allo stesso tempo rafforzerebbe la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari,
S. considerando che tale sistema di valutazione dovrebbe attingere ai sistemi di valutazione esistenti senza duplicare gli sforzi o i risultati e dovrebbe riconoscere un ruolo attivo al Parlamento,
T. considerando che il neoistituito "Forum della giustizia" potrebbe apportare un contributo importante alla fase di valutazione ex-ante delle iniziative legislative dell'Unione europea,
U. considerando che, per garantire la coerenza dell' azione dell'Unione, salvaguardando allo stesso tempo i diritti fondamentali, è opportuno organizzare un processo di consultazione pubblica, basato sulle opportune procedure, comprese le valutazioni d'impatto, prima che la Commissione o gli Stati membri presentino proposte e iniziative in vista dell'adozione di strumenti legislativi europei,
V. considerando che uno scambio costante di informazioni, prassi ed esperienze tra le autorità giudiziarie degli Stati membri apporta un contributo fondamentale allo sviluppo di un contesto basato sulla fiducia reciproca, come dimostrano i notevoli risultati ottenuti con il programma di scambi destinato alle autorità giudiziarie,
W. considerando che nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale manca ancora un adeguato regime generale di protezione dei dati e che, in assenza di tale regime, i diritti delle persone i cui dati sono trattati devono essere attentamente disciplinati nel quadro dei singoli strumenti legislativi,
X. considerando che, per essere efficace, lo spazio di giustizia penale dell'Unione europea deve sfruttare le nuove tecnologie, fermo restando il rispetto dei diritti umani, e utilizzare gli strumenti offerti da Internet nell'applicazione delle politiche dell'Unione europea e nella diffusione e discussione delle informazioni e delle proposte,
Y. considerando che il ruolo delle magistrature nazionali diviene sempre più importante nella lotta alla criminalità transnazionale e, allo stesso tempo, nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali,
Z. considerando che gli organi di coordinamento come Eurojust hanno dimostrato di apportare un reale valore aggiunto e che la loro azione contro la criminalità transnazionale si è notevolmente ampliata, nonostante i poteri ancora troppo limitati di cui dispongono e la riluttanza di alcuni Stati membri a condividere informazioni in tale contesto,
AA. considerando che manca un coordinamento per gli avvocati della difesa e che è pertanto opportuno prevedere un supporto e un riconoscimento a livello europeo per un siffatto coordinamento,
AB. considerando che le mafie e la criminalità organizzata in generale sono ormai un fenomeno transnazionale con un impatto sociale, culturale, economico e politico sugli Stati membri e i paesi confinanti che deve essere combattuto anche a livello sociale, in cooperazione con la società civile e le istituzioni democratiche,
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
a)
in considerazione del fatto che uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali, riprendere i lavori relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, e in particolare adottare quanto prima:
–
un ambizioso strumento giuridico riguardante le garanzie procedurali nei procedimenti penali, basato sul principio della presunzione di non colpevolezza, come il diritto a una "comunicazione dei diritti", il diritto all'assistenza legale, il diritto all'assistenza legale gratuita ove necessario, sia prima che durante il processo, il diritto a produrre prove, il diritto a essere informato, in una lingua comprensibile per l'indagato/imputato, della natura e/o delle motivazioni delle contestazioni e/o dei fondamenti dei sospetti, il diritto di accesso a tutti i documenti pertinenti in un lingua che l'indagato/imputato comprende, il diritto a un interprete, il diritto a un'audizione e i diritti della difesa; la protezione degli indagati/imputati che non possono comprendere o seguire il procedimento, norme minime in materia di detenzione, condizioni e protezione degli indagati/imputati minorenni nonché meccanismi di ricorso efficaci e accessibili,
–
un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione, compresi un risarcimento adeguato e la protezione dei testimoni, soprattutto nei casi di criminalità organizzata,
–
uno strumento giuridico riguardante l'ammissibilità della prova nei procedimenti penali,
–
misure per stabilire norme minime in materia di condizioni carcerarie e detentive e un insieme di diritti comuni per i detenuti nell'Unione, tra cui il diritto di comunicare e il diritto all'assistenza consolare,
–
misure per agire come principale motore e sostenitore della società civile e delle istituzioni nei loro sforzi di lotta contro le mafie nonché iniziative in vista dell'adozione di uno strumento legislativo riguardante la confisca dei beni finanziari e delle proprietà delle organizzazioni criminali internazionali e la riutilizzazione di tali beni e proprietà a scopi sociali;
b)
in considerazione del fatto che il principio del riconoscimento reciproco è la pietra angolare sulla quale si basa la cooperazione in materia penale, adottare senza indugio gli strumenti giuridici a livello europeo ancora necessari per completarne l'attuazione, e assicurare lo sviluppo di norme equivalenti per i diritti processuali, nonché il ravvicinamento delle norme minime concernenti elementi della procedura penale;
c)
applicare efficacemente, insieme agli Stati membri, il principio del riconoscimento reciproco in materia di giustizia penale, prestando la necessaria attenzione alle difficoltà e ai risultati nell'attuazione e nell'applicazione quotidiana del mandato d'arresto europeo, e assicurare che, in sede di applicazione di tale principio, gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e i principi generali del diritto, come stabilito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea;
d)
invitare gli Stati membri ad applicare il principio di proporzionalità in sede di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e richiamare l'attenzione su altri strumenti giuridici, come le audizioni mediante videoconferenza che, con le debite salvaguardie, potrebbero rivelarsi idonee in casi specifici;
e)
fare il punto, in collaborazione con il Parlamento, sullo stato attuale della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea, prendendo in considerazione sia le carenze che i progressi;
f)
istituire, insieme alla Commissione e al Parlamento, un comitato di saggi (giuristi) incaricato di predisporre uno studio sulle similarità e le differenze tra gli ordinamenti penali di tutti gli Stati membri e presentare proposte per lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea che assicuri l'equilibrio tra efficacia dell'azione penale e garanzia dei diritti individuali;
g)
istituire, insieme alla Commissione e al Parlamento, e in collaborazione con le competenti commissioni del Consiglio d'Europa, come la CEPEJ, e con le reti europee esistenti che si occupano di questioni penali, un sistema di monitoraggio e valutazione obiettivo, imparziale, trasparente, completo, orizzontale e continuo dell'attuazione delle politiche e degli strumenti giuridici europei in questo settore, nonché della qualità, efficacia, integrità ed equità della giustizia, che tenga conto anche del livello di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri, concepito sul modello del sistema di valutazione paritetica e in grado di produrre relazioni affidabili con cadenza almeno annuale. In particolare, tale sistema di valutazione dovrebbe:
–
dar vita a una rete di valutazione composta da un livello politico e da un livello tecnico,
–
individuare, sulla base di un esame dei sistemi di valutazione esistenti, priorità, ambito, criteri e metodi, tenendo presente che la valutazione non dovrebbe essere teorica ma dovrebbe piuttosto analizzare l'impatto delle politiche comunitarie sul campo e sulla gestione ordinaria della giustizia, oltre che la qualità, l'efficienza, l'integrità e l'equità della giustizia stessa, come pure il livello di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri,
–
evitare la duplicazione dei sistemi di valutazione già esistenti, e promuovere le sinergie con i medesimi,
–
ricorrere a un approccio misto in cui confluiscano sia le informazioni statistiche e legislative che una valutazione dell'applicazione degli strumenti comunitari sul campo,
–
raccogliere dati confrontabili e fare il punto, per quanto possibile, dei dati già disponibili,
–
associare strettamente il Parlamento sia al livello politico che al livello tecnico del sistema di valutazione;
h)
fare il punto, insieme alla Commissione e al Parlamento, sullo stato attuale della formazione giudiziaria nell'Unione europea, esaminandone i punti deboli e le necessità, e agire immediatamente, evitando qualsiasi inutile duplicazione degli sforzi, per promuovere l'instaurarsi di un'autentica cultura giudiziaria dell'Unione grazie alla creazione di una Scuola giudiziaria europea per i giudici, i procuratori, gli avvocati difensori e altri partecipanti all'amministrazione della giustizia, la quale dovrebbe:
–
essere basata sulla rete europea di formazione giudiziaria esistente e con la prospettiva di evolvere verso un Istituto dell'Unione europea collegato alle agenzie esistenti, con una struttura solida e adeguata, all'interno della quale sarà necessario attribuire un ruolo preminente alle scuole nazionali della magistratura, alle reti giudiziarie e ad altre organizzazioni, quali l'Accademia di diritto europeo, nonché alle organizzazioni operanti nel settore dei diritti della difesa, associandovi la Commissione,
–
gestire e sviluppare ulteriormente il programma di scambi per le autorità giudiziarie,
–
definire programmi comuni di formazione giudiziaria, assicurando che la componente europea sia presente in funzione dei diversi settori del diritto,
–
offrire, su base di volontariato, una formazione iniziale e una formazione permanente ai giudici, ai procuratori e agli avvocati difensori europei,
–
rafforzare le competenze linguistiche delle autorità giudiziarie, degli avvocati e degli altri soggetti interessati,
–
offrire tale formazione anche ai paesi candidati e ad altri Stati con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione e partenariato;
i)
esortare gli Stati membri ad attuare pienamente e quanto prima la decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (5613/2008)(18)
, a incoraggiare le autorità nazionali ad associare Eurojust alle fasi iniziali delle procedure di cooperazione, per superare la riluttanza a condividere le informazioni e a cooperare pienamente, manifestatasi a livello nazionale; , a coinvolgere pienamente il Parlamento, insieme alla Commissione e a Eurojust, nelle prossime attività finalizzate alla corretta applicazione della decisione di attuazione di Eurojust;
j)
definire un piano per l'attuazione della summenzionata decisione, in particolare relativamente alle competenze di Eurojust in materia di:
–
soluzione dei conflitti di giurisdizione,
–
potere di avviare indagini o azioni penali;
k)
agire in vista della pubblicazione, ogni anno, di una relazione completa sulla criminalità nell'Unione europea in cui confluiscano le relazioni riguardanti settori specifici, come la relazione OCTA (Organised Crime Threat Assessment – Valutazione della minaccia della criminalità organizzata), la relazione annuale di Eurojust, ecc.;
l)
invitare gli Stati membri a portare avanti i lavori relativi all'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia relativa a una decisione quadro del Consiglio in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali (5208/2009), al fine di tutelare i diritti dell'indagato/imputato di essere informato e di intervenire in tutte le fasi del processo di determinazione della giurisdizione penale, e consultare nuovamente il Parlamento sulla base dei progressi ottenuti nei negoziati in sede di Consiglio;
m)
prestare la dovuta attenzione ai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie per assicurare un elevato livello di sicurezza pubblica e sfruttare appieno le potenzialità offerte da Internet per diffondere le informazioni, per rafforzare il ruolo del "Forum della giustizia" di recente creazione, per incoraggiare lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento (e-learning), e per raccogliere e condividere dati, aggiornando e rafforzando le basi di dati esistenti come quelle delle dogane, essenziali per la lotta al contrabbando e alla tratta di esseri umani, ma assicurando allo stesso tempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un livello elevato di protezione della vita privata con riferimento al trattamento dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.
Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen and Laura Surano, Institute for European Studies, Université Libre de Bruxelles ECLAN – Rete accademica di diritto penale europeo.
COM(2006)0008 e documenti del Consiglio 8409/2008, 10330/1/2008, 7024/1/2008, 7301/2/2008, 9617/2/2008, 9927/2/2008, 13416/2/2008, 15691/2/2008 e 17220/1/2008.
Raccomandazione del 14 ottobre 2004 destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficacia, (GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58); raccomandazione del 22 febbraio 2005 destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).