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Procedura : 2009/2790(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0248/2009

Discussioni :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

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PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

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P7_TA(2009)0117

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Giovedì 17 dicembre 2009 - Strasburgo
Bielorussia
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 2 aprile 2009 sulla valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia(1),

–   viste le conclusioni sulla Bielorussia raggiunte dal Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" nella riunione del 17 novembre 2009, che prevedono una sospensione ulteriore dell'applicazione del divieto di visto nei confronti di taluni funzionari bielorussi, incluso il Presidente Alexander Lukashenko, e la proroga delle misure restrittive sino all'ottobre del 2010,

–   vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823),

–   viste la dichiarazione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2009 sul partenariato orientale e la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale del 7 maggio 2009,

–   vista la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla disponibilità dell'Unione europea a riallacciare i rapporti con la Bielorussia e il suo popolo nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),

–   vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla pena di morte in Bielorussia del 29 ottobre 2009,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che nelle sue conclusioni sopracitate del 17 novembre 2009 il Consiglio riconosce che si profilano nuove opportunità di dialogo e di approfondimento della cooperazione tra l'Unione europea e la Bielorussia miranti a promuovere un effettivo avanzamento verso la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo, e ribadisce la sua disponibilità ad approfondire le relazioni dell'Unione europea con tale paese a condizione che siano compiuti ulteriori progressi verso la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, nonché ad assistere la Bielorussia nel conseguimento di detti obiettivi,

B.   considerando che l'Unione europea vede nella Bielorussia un partner rispetto a questioni che spaziano dalla sicurezza energetica, ai trasporti, alla cooperazione culturale, all'ambiente e alla sicurezza alimentare,

C.   considerando che il Consiglio, dopo aver valutato gli sviluppi in Bielorussia a seguito della decisione adottata il 16 marzo 2009 conformemente ai termini fissati dalla sua posizione comune 2009/314/PESC, ha deciso di estendere le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi ma di sospendere l'applicazione delle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea, in entrambi i casi fino all'ottobre del 2010,

D.   considerando che, dall'ottobre del 2008 a questa parte, sono stati compiuti alcuni passi positivi quali il rilascio di un certo numero di prigionieri politici e l'autorizzazione a distribuire due giornali indipendenti,

E.   considerando che, in risposta ai passi positivi compiuti dalla Bielorussia, la Commissione ha già avviato un dialogo più intenso con tale paese in settori quali l'energia, l'ambiente, le dogane, i trasporti e la sicurezza alimentare,

F.   considerando che il Consiglio ha incluso la Bielorussia nella sua decisione del 20 marzo 2009 sul partenariato orientale, iniziativa che la Commissione ha varato nella sopracitata comunicazione del 3 dicembre 2008 nella prospettiva di accelerare la cooperazione con un certo numero di paesi dell'Europa orientale; considerando altresì che uno degli obiettivi della partecipazione della Bielorussia al partenariato orientale e al suo ramo parlamentare Euronest è di intensificare la cooperazione tra detto paese e l'Unione europea, compresa la dimensione di contatto tra i cittadini,

G.   considerando che la Federazione internazionale dei giornalisti, sulla base della relazione della sua missione d'informazione a Minsk del 20-24 settembre 2009, intrapresa in collaborazione con numerose organizzazioni non governative (ONG) internazionali, non ha individuato progressi significativi a livello della libertà dei media in Bielorussia,

H.   considerando che la Bielorussia si è impegnata a tenere conto delle raccomandazioni formulate dall'OSCE e dal suo Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) sui miglioramenti da apportare alla propria legge elettorale al fine di allinearla alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, e a consultarsi con l'OSCE riguardo alle modifiche proposte; considerando altresì che l'Assemblea nazionale della Bielorussia ha recentemente approvato una riforma del codice elettorale senza aver prima consultato l'OSCE,

I.   considerando che la Bielorussia è l'unico paese europeo che ancora continua ad applicare la pena di morte; considerando inoltre che negli ultimi mesi sono state pronunciate nuove pene capitali,

J.   considerando che il 2 novembre 2009 il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che le relazioni con l'Unione europea quale potente partner consolidato rappresentano uno dei fattori fondamentali a garanzia dell'indipendenza e della sovranità della Bielorussia, come pure del suo sviluppo economico, scientifico e tecnologico,

1.   appoggia la decisione del Consiglio di prorogare le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi ma di mantenere nel contempo la sospensione dell'applicazione delle restrizioni di viaggio fino all'ottobre del 2010;

2.   sottolinea che il rafforzamento del dialogo politico e l'istituzione di un dialogo sui diritti dell'uomo tra l'Unione europea e la Bielorussia devono portare a risultati concreti e a progressi sostanziali nel campo delle riforme democratiche e del rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

3.   plaude alla partecipazione costruttiva e attiva della Bielorussia nel partenariato orientale, che costituisce un'iniziativa mirante al rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e alla promozione della cooperazione europea; ritiene che la partecipazione della Bielorussia al partenariato orientale costituisca la via da seguire per promuovere un dialogo più intenso con l'Unione europea e un riavvicinamento più profondo fondato sulla volontà e l'impegno della Bielorussia di conseguire detti obiettivi; accoglie con favore la cooperazione trilaterale tra Lituania, Bielorussia e Ucraina nel quadro del partenariato orientale, che dà la priorità a progetti riguardanti la gestione integrata delle frontiere, i trasporti e il transito, il patrimonio culturale e storico comune, la sicurezza sociale e la sicurezza energetica;

4.   invita la Commissione ad elaborare una proposta su un piano provvisorio comune per la Bielorussia inteso a definire priorità per le riforme, ispirato dai piani d'azione elaborati nel quadro della PEV, al fine di ridare vita alla procedura di ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Bielorussia attualmente sospesa; ritiene a questo proposito che l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Bielorussia, congelato dal 1997, dovrebbe essere riattivato una volta completate e attuate tutte le riforme politiche;

5.   invita la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a prendere in considerazione un aumento della loro assistenza finanziaria alla Bielorussia, prestando un'attenzione particolare alla situazione delle piccole e medie imprese, e riesaminando nel contempo il loro mandato al fine di incoraggiare la transizione della Bielorussia alla democrazia, a una società pluralistica e a un'economia di mercato; ritiene che questo eventuale sostegno finanziario dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di progressi sostanziali nei settori sottoindicati;

6.   invita la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure per migliorare il clima imprenditoriale, gli scambi commerciali, gli investimenti, le infrastrutture energetiche e di trasporto nonché la cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e la Bielorussia; prende atto degli sforzi e dei risultati della Bielorussia nel contrastare gli effetti della crisi finanziaria ed economica e nel rafforzare il settore economico, attraverso l'allentamento delle barriere agli investimenti e la riforma dei diritti di proprietà e del settore privato;

7.   sottolinea che gli sforzi compiuti per far fronte al fenomeno della corruzione, aumentare la trasparenza e rafforzare lo Stato di diritto, che sono fondamentali per attrarre maggiori investimenti stranieri, non sono stati sufficienti;

8.   invita la Commissione ad elaborare raccomandazioni in vista della possibile adozione di direttive su accordi di agevolazione in materia di visti e in materia di riammissione con la Bielorussia, una volta che saranno state soddisfatte le condizioni richieste; ritiene che un'azione di questo tipo sia fondamentale per raggiungere i principali obiettivi della politica dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia, segnatamente promuovere i contatti interpersonali, far partecipare la Bielorussia ai processi europei e regionali e rendere irreversibile il processo di democratizzazione del paese;

9.   esorta in tale contesto il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di ridurre il costo dei visti per i cittadini bielorussi che entrano nello spazio Schengen e a semplificare la procedura per ottenere i visti; sottolinea che l'obiettivo a lungo termine è l'abolizione dell'obbligo del visto per gli spostamenti fra l'Unione europea e la Bielorussia; esorta le autorità bielorusse a firmare l'accordo sull'esenzione dall'obbligo del visto per i residenti nelle zone frontaliere con i paesi confinanti dell'Unione europea;

10.   condanna con fermezza i recenti rifiuti di concedere il visto di ingresso ad Agnieszka Romaszewska, un direttore del canale televisivo Belsat, a professori dell'Università di Bialystok, a Christos Pourgourides, membro del parlamento cipriota, e a Emanuelis Zingeris, membro del parlamento lituano;

11.   invita il Consiglio e la Commissione, qualora la Bielorussia compia importanti progressi nel corso del prossimo anno e soddisfi i criteri pertinenti, a esaminare la possibilità di abolire il divieto di viaggio in via permanente, nonché ad adottare misure che facilitino il progresso economico e sociale e ad accelerare il processo di reintegrazione della Bielorussia nella famiglia europea delle nazioni democratiche;

12.   osserva che occorre imprimere un nuovo slancio al dialogo reciprocamente fruttuoso tra la Bielorussia e l'Unione europea attraverso la cooperazione interparlamentare nel quadro di Euronest; osserva che la Bielorussia sarà invitata a partecipare pienamente e su un piano di parità all'Assemblea Euronest, che rappresenta la dimensione parlamentare del partenariato orientale, non appena avranno luogo elezioni libere ed eque al parlamento bielorusso e ritiene che fino a quel momento dovrebbero applicarsi disposizioni provvisorie;

13.   è del parere che tutti gli Stati membri dell'Unione europea e i loro governi dovrebbero adottare una posizione coerente nelle loro relazioni con i paesi terzi sulla base delle posizioni comuni adottate in sede di Consiglio; ritiene altresì che le istituzioni europee dovrebbero perseguire una strategia comune e unire gli sforzi per conseguire risultati concreti nelle relazioni dell'Unione europea con la Bielorussia; invita tutti i rappresentanti dell'Unione europea e degli Stati membri a tenere incontri politici con rappresentanti dell'opposizione democratica, in particolare in occasione di visite in Bielorussia;

14.   esorta la Bielorussia a continuare a cooperare con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sul codice elettorale e si attende che la nuova legge elettorale sia conforme alle norme internazionali ed entri in vigore prima delle elezioni locali previste per la primavera del 2010;

15.   ribadisce che la sospensione completa delle sanzioni è subordinata al conseguimento di chiari e significativi progressi verso la democratizzazione nel corso del prossimo anno e il rinnovo di un pieno impegno nei confronti della Bielorussia dipende dalle seguenti condizioni:

   la garanzia del rispetto della libertà di espressione mediante l'adeguamento della legge sui mezzi di comunicazione alle raccomandazioni contenute nella relazione della missione internazionale di informazione nella Repubblica di Bielorussia del 20-24 settembre 2009;
   la garanzia della libertà di associazione e di riunione attraverso l'abrogazione dell'articolo 193-1 del codice penale bielorusso, che rende l'attività a nome di associazioni pubbliche, partiti politici e fondazioni non registrati un reato perseguibile penalmente;
   la possibilità di registrazione per tutti i partiti politici e le organizzazioni della società civile;
   la tutela della libertà di culto per le religioni diverse da quella ortodossa e, in particolare, la possibilità per la Chiesa della nuova vita di operare liberamente;
   l'assenza di ostacoli alle attività di organizzazioni già operanti in Bielorussia, evitando, ad esempio, gli aumenti degli affitti (come è stato il caso del Fronte popolare bielorusso) o la tassazione illegale di progetti realizzati utilizzando finanziamenti dell'Unione europea (ad esempio il Comitato bielorusso di Helsinki);
   la creazione di condizioni che favoriscano le attività delle ONG e dei mezzi di comunicazione indipendenti;
   la garanzia dei diritti e delle libertà politiche abbandonando la prassi delle intimidazioni basate su motivazioni politiche, segnatamente i licenziamenti dai posti di lavoro e le esclusioni dalle università (come è stato il caso di Tatsyana Shaputska, espulsa dall'università a seguito della sua partecipazione a un forum della società civile sul partenariato orientale a Bruxelles);
   la cessazione dei procedimenti contro quegli studenti che, accusati di aver evitato il servizio militare, sono stati espulsi dalle università in quanto obiettori di coscienza e costretti a proseguire gli studi all'estero;
   il riesame di tutti i casi di arruolamento forzato che hanno rappresentato una violazione dei diritti legali di diversi giovani attivisti, come Franak Viačorka, Ivan Šyla e Zmiter Fedaruk, assimilabili a una presa di ostaggi esercitata dallo Stato;

16.   si rammarica che, dopo i provvedimenti positivi iniziali adottati dal governo bielorusso, non siano stati conseguiti ulteriori progressi essenziali nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ricorda, a tale riguardo, il persistere delle repressioni contro gli oppositori politici e il rifiuto di registrare partiti politici (la Democrazia cristiana bielorussa), ONG ("Viasna") e mezzi di comunicazione indipendenti (il canale televisivo Belsat); invita le autorità bielorusse a rivedere le sentenze che impongono restrizioni della libertà ai partecipanti di una dimostrazione pacifica svoltasi nel gennaio 2008, come anche la carcerazione di Artsyom Dubski; sottolinea che Amnesty International considera tutte queste persone prigionieri di coscienza; chiede l'immediato rilascio degli imprenditori Mikalai Awtukhovich e Uladzimir Asipenka, che sono stati per otto mesi in custodia cautelare;

17.   invita il governo bielorusso a prevedere immediatamente una moratoria su tutte le sentenze di morte e le esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena capitale (come previsto dalla risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007 relativa a una moratoria sull'uso della pena di morte), a commutare senza indugio le sentenze di tutti i prigionieri attualmente nel braccio della morte in periodi di detenzione, ad allineare la legislazione interna agli obblighi contratti dal paese nel quadro dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo e a garantire che i criteri riconosciuti a livello internazionale per l'equo processo siano rigorosamente rispettati;

18.   esorta le autorità bielorusse ad avviare indagini imparziali e trasparenti sui rapimenti di giovani attivisti (Artur Finkevic, rapito il 17 ottobre 2009, Nasta Palazhanka e Dzianis Karnou, rapite entrambe il 5 dicembre 2009, Uladzimir Lemesh il 27 novembre 2009, Zmitser Dashkevich il 5 dicembre 2009 e Yauhen Afnahel il 6 dicembre 2009) e sulla recente morte di Valiantsin Dounar, membro e attivista del Fronte popolare bielorusso e a pubblicare i risultati delle indagini;

19.   invita le autorità bielorusse a rispettare i diritti delle minoranze nazionali in conformità della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995; sollecita a tale proposito le autorità bielorusse a riconoscere l'Unione dei polacchi in Bielorussia, guidata da Angelika Borys, che è stata rieletta alla presidenza in occasione del Congresso dell'Unione dei polacchi il 15 marzo 2009;

20.   esorta le autorità bielorusse a sviluppare un dialogo autentico con i rappresentanti dell'opposizione democratica; sottolinea quindi l'importanza di definire il ruolo e i metodi di lavoro del Consiglio consultivo pubblico;

21.   invita la Commissione a utilizzare, in modo pieno ed efficace, le possibilità di sostenere la società civile e gli sviluppi democratici in Bielorussia attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e sottolinea al contempo che il sostegno all'opposizione democratica deve essere parte integrante del graduale processo per rinnovare l'impegno nei confronti della Bielorussia;

22.   invita la Commissione e i governi degli Stati membri ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo Belsat e a sollecitare il governo bielorusso a procedere alla sua registrazione ufficiale in Bielorussia; invita il governo bielorusso, quale segno di buona volontà e di cambiamento positivo, a permettere all'Università europea di studi umanistici (EHU) della Bielorussia in esilio a Vilnius (Lituania) di ritornare legalmente in Bielorussia ottenendo garanzie autentiche di poter operare liberamente e reinsediarsi a Minsk in condizioni adatte per il suo futuro sviluppo, consentendole in particolare di ricostituire la propria biblioteca in tale città fornendole i locali e creando le condizioni atte a rendere le ampie raccolte in bielorusso, russo, inglese, tedesco e francese, aperte e accessibili a tutti;

23.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità degli Stati indipendenti, e al parlamento e al governo della Bielorussia.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0212.

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