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Procedura : 2009/0006(COD)
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Ciclo del documento : A7-0122/2010

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A7-0122/2010

Discussioni :

PV 17/05/2010 - 17
CRE 17/05/2010 - 17

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PV 18/05/2010 - 8.12
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P7_TA(2010)0168

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Martedì 18 maggio 2010 - Strasburgo
Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***I
P7_TA(2010)0168A7-0122/2010
Risoluzione
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0122/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. ..../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili e che abroga la direttiva del Consiglio 73/44/CEE, la direttiva 96/73/CE e la direttiva 2008/121/CE
P7_TC1-COD(2009)0006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili(3), la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili(4) e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)(5) sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituire tali atti con uno strumento giuridico unico.

(2)  La legislazione dell'Unione europea relativa alle denominazione e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili contemporaneamente nell'insieme dell'Unione europea, il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa.

(3)  Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le denominazioni, la composizione e l'etichettatura dei prodotti tessili, è necessario armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni e documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(4)  È opportuno stabilire regole che consentano ai fabbricanti di chiedere che la denominazione di una nuova fibra tessile sia iscritta nell'elenco delle denominazioni di fibre autorizzate.

(5)  È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti esclusivamente di materiali tessili ma la cui componente tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale gli operatori economici richiamano specificamente l'attenzione.

(6)  La tolleranza per quanto riguarda «▌ fibre estranee», che non sono indicate sulle etichette, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti.

(7)  L'etichettatura di composizione dovrebbe essere obbligatoria al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette per tutti i consumatori dell'Unione europea ad un livello uniforme. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione di un prodotto al momento della sua fabbricazione, le fibre eventualmente conosciute in quel momento possono essere indicate nell'etichetta, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito.

(8)  Al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri, è opportuno determinare con precisione le modalità particolari di etichettatura di alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tenere conto nell'etichettatura e in sede di analisi.

(9)  La messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo.

(10)  È opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori. Inoltre, al fine di fornire informazioni agli utilizzatori e ai consumatori, è opportuno che le denominazioni delle fibre tessili siano collegate alle loro caratteristiche.

(11)  La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri è soggetta alle disposizioni della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(6)e quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti(7).

(12)  È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato. Per semplificare il presente regolamento e adattare tali metodi uniformi al progresso tecnico é tuttavia opportuno che i metodi stabiliti nel presente regolamento siano trasformati in norme europee. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, i cui metodi sono descritti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee.

(13)  Nel caso di mischie di fibre per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione, è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie ▌ indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il suo grado di precisione.

(14)  È opportuno che il presente regolamento stabilisca i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra durante la determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili e fornisca due tassi convenzionali diversi per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Dal momento che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che di conseguenza risultati divergenti possono derivare dall'applicazione delle tolleranze durante i controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nell'Unione, è opportuno autorizzare i laboratori incaricati dei controlli ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.

(15)  È opportuno stabilire regole relative ai prodotti esentati dai requisiti generali di etichettatura posti dal presente regolamento, in particolare i prodotti monouso o i prodotti per i quali è richiesta unicamente un'etichettatura globale.

(16)  È opportuno stabilire una procedura compresi obblighi specifici, che dev'essere osservata dal fabbricante o da ogni persona che agisce a suo nome che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra tessile nell'elenco armonizzato delle denominazioni di fibre tessili figurante all'allegato I.

(17)  Onde assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento stando al contempo al passo con il progresso tecnico, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati volti a completare o modificare elementi non essenziali degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento.

(18)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine(8), ha sottolineato che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, che prevedano anche indicazioni dell'origine. Lo scopo di tali indicazioni dovrebbe essere di consentire ai consumatori di essere pienamente informati dell'esatta origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni dell'origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. A tal fine, dovrebbero essere elaborate norme armonizzate sui prodotti tessili. Dette norme dovrebbero assumere la forma di requisiti di etichettatura obbligatoria nel caso dei prodotti importati, mentre, per i prodotti non soggetti all'etichettatura obbligatoria di origine a livello dell'Unione, dovrebbero essere previste delle norme a garanzia che le eventuali dichiarazioni sull'indicazione di origine non siano false o fuorvianti.

(19)  I requisiti di etichettatura di origine posti dal presente regolamento per quanto riguarda il settore specifico dei prodotti tessili non dovrebbero pregiudicare le discussioni in corso su un regime di marchio di origine generalmente applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi, da istituire nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione.

(20)  Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, vale a dire l'adozione di regole uniformi applicabili all'utilizzazione di denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili, non possono essere realizzate in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzate, meglio, a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)  Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale.

(22)  Il presente regolamento si limita a enunciare le norme concernenti l'armonizzazione delle denominazioni di fibre tessili e l'etichettatura della composizione in fibre dei prodotti tessili. Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni e pratiche divergenti tra Stati membri, e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura tessile. A tal fine, occorre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire in tutta l'Unione un livello elevato di tutela dei consumatori. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili, e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. La relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici e dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'infiammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili, l'utilizzo di simboli non linguistici per identificare le fibre tessili, l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere su richiesta informazioni supplementari in merito alle caratteristiche del prodotto, specialmente via Internet.

(23)  È opportuno abrogare le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni di fibre tessili, all'etichettatura dei prodotti tessili e alla determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante metodi uniformi di analisi quantitativa, al fine di migliorare la loro libera circolazione nel mercato interno e fornire informazioni accurate ai consumatori.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.

Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili:

   a) i prodotti contenenti almeno l«80% in peso di fibre tessili;
   b) i tessuti le cui parti tessili costituiscano almeno l«80% in peso, per la copertura di mobili, ombrelli e ombrelloni;
   c) le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti, purché tali parti o fodere costituiscano almeno l«80% in peso del prodotto completo;
   d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

2.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti tessili:

   a) destinati a essere esportati verso paesi terzi;
   b) introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
   c) importati dai paesi terzi per fare oggetto di un trattamento di perfezionamento attivo;
   d) dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi;
   e) consegnati agli utenti finali come articoli individuali su misura.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

   a) per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
  b) per fibre tessili s'intende:
   i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
   ii) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;
   c) per «larghezza apparente» s'intende la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;
   d) per «componente tessile» s'intende una parte di un prodotto tessile avente un contenuto di fibre distinto;
   e) per «fibre estranee» s'intende le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta;
   f) per «fodera» s'intende un elemento separato utilizzato nella confezione di tessuti e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile mantenuti in modo non fisso lungo uno più orli;
   g) per «etichettatura» s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;
   h) per «etichettatura globale» s'intende un modo di etichettatura consistente nell'utilizzare un'etichetta unica per più prodotti o parti tessili;
   i) per «prodotti monouso» s'intende i prodotti tessili destinati a essere utilizzati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo.

2.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «mandatario», «importatore», «distributore», «operatori economici», «norma armonizzata», «vigilanza del mercato» e «autorità di vigilanza del mercato» figuranti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 4

Norme generali

1.  I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siamo etichettati o accompagnati da documenti commerciali in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2.  Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, le norme nazionali e dell'Unione relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale rimangono applicabili ai prodotti tessili.

CAPO 2

DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI E REQUISITI CORRISPONDENTI IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Articolo 5

Denominazioni delle fibre tessili

1.  Solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I sono utilizzate per indicare la composizione fibrosa dei prodotti tessili.

2.  L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 6

Richieste di nuove denominazioni di fibre tessili

Qualunque fabbricante o persona che agisce a suo nome può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un allegato tecnico stabilito conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Prodotti puri

1.  Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine «100%», «puro» o «tutto».

È vietato utilizzare queste espressioni o espressioni equivalenti per altri prodotti.

2.  Una quantità di ▌ fibre estranee può essere tollerata fino a un massimo del 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata in quando tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulta da un'aggiunta sistematica.

Alle medesime condizioni tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato.

Articolo 8

Prodotti di lana

1.  Un prodotto di lana può essere qualificato con una delle denominazioni di cui all'allegato III a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, e che non sia stata danneggiata da un trattamento o da un impiego.

2.  In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

   a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
   b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
   c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

L'indicazione della composizione percentuale di tale mischia è obbligatoria.

3.  La tolleranza giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione è limitata allo 0,3% di fibre estranee sul peso totale per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato.

Articolo 9

Prodotti tessili composti da più fibre

1.  Il prodotto tessile reca l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

2.  In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, le fibre che rappresentano singolarmente fino al 3% del peso totale del prodotto tessile, o le fibre che rappresentano collettivamente fino al 10% del peso totale, possono essere indicate con l'espressione «altre fibre», seguita dalla loro percentuale in peso, a condizione che non possano essere facilmente dichiarate al momento della fabbricazione.

3.  I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone ‐ trama puro lino».

4.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata».

5.  In deroga al paragrafo 1, le fibre che non rientrano nell'allegato I possono essere indicate con l'espressione «altre fibre», seguita dalla loro percentuale complessiva in peso, a condizione che sia stata presentata domanda per l'inclusione di tali fibre nell'allegato I, in conformità dell'articolo 6.

Articolo 10

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

Le fibre visibili isolabili che sono puramente decorative e non superano il 7% del peso del prodotto finito non devono essere menzionate nelle composizioni di fibre previste agli articoli 7 e 9.

Lo stesso principio si applica alle fibre metalliche e alle altre fibre che sono incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico e che non superano il 2% del peso del prodotto finito.

Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, tali percentuali sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.

Articolo 11

Materiali di derivazione animale

1.  Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale. L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro il ...(9) e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale.

Articolo 12

Etichettatura e marcatura

1.  I prodotti tessili sono etichettati ▌ ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

L'etichettatura è facilmente accessibile, visibile e solidamente fissata al prodotto tessile. Essa permane leggibile lungo tutto il normale periodo di uso del prodotto. L'etichettatura e il modo in cui è apposta sono tali da ridurre al minimo il disagio al consumatore che indossa il prodotto.

Tuttavia, l'etichettatura può essere sostituita o completata da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti ▌ sono forniti a operatori economici nell'ambito della catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(10).

Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicati chiaramente in tali documenti commerciali d'accompagnamento.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di un codice meccanografico o qualora esse siano definite secondo norme riconosciute a livello internazionale, purché nel medesimo documento commerciale ne figuri il significato.

2.  Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato, il fabbricante o, se questi non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene.

Al momento della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento.

Un distributore è considerato produttore ai fini del presente regolamento qualora mette un prodotto a disposizione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, vi apponga l'etichetta o modifichi il contenuto di quest'ultima.

Gli operatori economici indicati nel primo e secondo comma garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 13

Impiego delle denominazioni e dei qualificativi

1.  All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le denominazioni e la composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi e sulle etichette con modalità che le rendano facilmente accessibili, visibili e leggibili, con dimensioni di lettere/numeri, stile e caratteri tipografici uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nei casi in cui questo sia effettuato per via elettronica.

2.  I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

Tuttavia, nel caso in cui un marchio di fabbrica o una ragione sociale comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione contenuta nell'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, tale marchio o ragione sociale devono essere indicati immediatamente prima o dopo le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

La altre informazioni devono essere sempre nettamente separate.

3.  ▌ L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti tessili sono messi a disposizione. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 16, paragrafo 3. Laddove tali prodotti sono venduti individualmente all'utilizzatore finale, esse possono essere etichettati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.

La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per stabilire nel dettaglio le condizioni relative all'utilizzo dei simboli di cui al presente paragrafo.

Articolo 14

Prodotti tessili composti da più parti

1.  Il prodotto tessile composto da due o più parti è munito di un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.

Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2.  Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Articolo 15

Disposizioni speciali

La composizione fibrosa dei prodotti di cui all'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura ivi enunciate.

Articolo 16

Deroghe

1.  In deroga agli articoli 12, 13 e 14, si applicano le norme stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

In ogni caso, i prodotti previsti ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che il consumatore finale possa effettivamente prendere conoscenza della loro composizione.

2.  Non è richiesta l'indicazione tessile delle denominazioni o della composizione fibrosa sulle etichette o sulle marcature dei prodotti tessili elencati nell'allegato V.

Tuttavia, se una marca o una ragione sociale contengono, sia a titolo principale, sia a titolo di aggettivo o di radice, una delle denominazioni di cui all'allegato I o possono prestarsi a confusione con essa, si applicano gli articoli 12, 13 e 14.

3.  Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere messi a disposizioni sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale.

4.  L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo messi a disposizione sul mercato.

CAPO 3

VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 17

Disposizioni in materia di vigilanza del mercato

1.  Le autorità ▌ di vigilanza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente al presente regolamento.

2.  Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente alle norme armonizzate o ai metodi ▌ definiti nell'allegato VIII.

A tal fine, le percentuali di fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi indicati nell'allegato VII.

Nel determinare la composizione delle fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione.

3.  Il laboratorio accreditato e autorizzato dalle autorità dello Stato membro per il controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano dell'Unione determina la composizione in fibre di dette mischie ▌ indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti, il metodo utilizzato e il grado di precisione di detto metodo ▌ .

Articolo 18

Tolleranze

1.  Al fine di stabilire la composizione dei prodotti tessili destinati al consumatore finale, si applicano le tolleranze di cui al paragrafi 2, 3 e 4.

2.  La presenza di fibre estranee nella composizione che dev'essere fornita conformemente all'articolo 9 non dev'essere indicata se la percentuale di tali fibre non raggiunge i tassi seguenti:

   a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica;
   b) alle medesime condizioni, 5% del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato.

La lettera b) del presente paragrafo si applica fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.

3.  È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate in conformità con l'articolo 9 e quelle risultanti dall'analisi effettuata conformemente all'articolo 17. Tale tolleranza si applica anche:

   a) alle fibre che sono elencate senza indicazione della percentuale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2;
   b) alla percentuale di lana di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2.

Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 del primo comma è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.

4.  Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori, al momento del controllo della conformità dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

Il fabbricante presenta una domanda indicante ragioni sufficienti e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione.

CAPO 4

INDICAZIONE D'ORIGINE DEI PRODOTTI TESSILI

Articolo 19

Indicazione d'origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi

1.  Ai fini del presente articolo, i termini «origine» e «originario» fanno riferimento all'origine non preferenziale in conformità degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato)(11).

2.  L'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti tessili importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari dalla Turchia e dalle parti contraenti dell'accordo SEE, sono soggette all'etichettatura d'origine secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3.  Il paese di origine dei prodotti tessili è indicato sull'etichetta ad essi apposta. Nel caso in cui i prodotti siano imballati, l'indicazione è riportata separatamente sulla confezione. L'indicazione del paese di origine non può essere sostituita da un'indicazione corrispondente che figuri nei documenti commerciali d'accompagnamento.

4.  La Commissione può adottare atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per determinare i casi in cui l'indicazione di origine sulla confezione è accettata in sostituzione dell'etichettatura sui prodotti stessi. Ciò può avvenire, in particolare, quando di norma i prodotti raggiungono il consumatore o l'utente finale nella normale confezione.

5.  L'indicazione «made-in» seguita dal nome del paese di origine indica l'origine dei prodotti tessili. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti saranno messi a disposizione sul mercato.

6.  L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.

7.  I prodotti tessili recano l'etichettatura richiesta al momento dell'importazione. Detta etichettatura non può essere rimossa o manomessa prima della vendita dei prodotti al consumatore o all'utente finale.

Articolo 20

Indicazione d'origine di altri prodotti tessili

1.  Qualora sull'etichetta sia riportata l'origine di prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 19, l'indicazione di origine è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.

2.  Il prodotto è considerato originario del paese in cui è stato sottoposto ad almeno due delle seguenti fasi di fabbricazione:

   filatura;
   tessitura;
   finissaggio;
   confezionamento.

3.  Il prodotto tessile può essere descritto sull'etichettatura come interamente originario di un paese soltanto se è stato sottoposto a tutte le fasi di fabbricazione di cui al paragrafo 2 in detto paese.

4.  L'indicazione «made-in» seguita dal nome del paese di origine indica l'origine del prodotto. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato.

5.  L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.

Articolo 21

Atti delegati

La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 24, 25 e 26, al fine di:

   fissare dettagliatamente la forma e le modalità dell'etichettatura di origine;
   stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che esprimano chiaramente che i prodotti sono originari del paese indicato nell'etichettatura;
   determinare i casi in cui le abbreviazioni di uso comune indicano senza possibilità di errore il paese di origine e possono essere utilizzate ai fini del presente regolamento;
   determinare i casi in cui l'etichettatura dei prodotti non è possibile o non è necessaria per motivi tecnici o economici;
   stabilire altre norme che possono essere richieste nel caso di prodotti che non sono conformi al presente regolamento.

Articolo 22

Disposizioni comuni

1.  I prodotti tessili di cui all'articolo 19 sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:

   non recano un'etichettatura di origine;
   l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti;
   l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

2.  I prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 19 sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:

   l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti;
   l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

3.  La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 24, 25 e 26, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità al presente regolamento.

4.  Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro...(12) e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

5.  In caso di prodotti non conformi al presente regolamento, gli Stati membri adottano le ulteriori misure necessarie per richiedere al proprietario dei prodotti, o a qualsiasi altra persona che ne è responsabile, di etichettarli in conformità del presente regolamento e a carico personale.

6.  Qualora necessario ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiarsi i dati ricevuti in fase di vigilanza della conformità al presente regolamento, ivi comprese le autorità o le altre persone o organizzazioni a cui gli Stati membri hanno conferito i poteri di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell«11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(13).

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Adeguamento al progresso tecnico

▌ Le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 24, secondo le condizioni di cui agli articoli 25 e 26.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 11, 13, 19, 21, 22 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(14). La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di cinque anni. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che proroga la durata della delega.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 25

Revoca della delega

La delega di poteri di cui agli articoli 11, 13, 19, 21, 22 e 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Articolo 26

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

2.  Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato ovvero se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

Articolo 27

Relazioni

Entro ...(15) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili e presenta, ove ciò sia giustificato, una proposta legislativa.

Articolo 28

Riesame

1.  Entro il …(16)* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili. La relazione si basa su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione verte in particolare sulle questioni seguenti:

   un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
   un sistema uniforme su scala UE per l'etichettatura delle taglie dei prodotti d'abbigliamento e calzaturieri;
   le indicazioni relative a eventuali sostanze potenzialmente allergeniche o pericolose utilizzate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti tessili;
   l'etichettatura ecologica relativa alla prestazione ambientale e alla produzione sostenibile dei prodotti tessili;
   l'etichettatura sociale per informare i consumatori in merito alle condizioni sociali nelle quali un prodotto tessile è stato fabbricato;
   le etichette di avvertenza relative al grado di infiammabilità dei prodotti tessili, in particolare dei capi d'abbigliamento ad alto rischio di infiammabilità;
   l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza (RFID);
   l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta, che possa essere utilizzato per ottenere informazioni supplementari su richiesta in merito al prodotto, ad esempio via Internet;
   l'uso di simboli non linguistici per identificare le fibre usate per la fabbricazione di un prodotto tessile, che consentano al consumatore di capirne facilmente la composizione e, in particolare, la presenza di fibre naturali o sintetiche.

2.  Entro il …(17) la Commissione effettua uno studio per valutare se le sostanze impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione di prodotti tessili possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Detto studio valuta in particolare se vi sia un nesso causale tra reazioni allergiche e fibre sintetiche, coloranti, biocidi, conservanti o nanoparticelle utilizzati in prodotti tessili. Lo studio si basa su prove scientifiche e tiene conto dei risultati delle attività di vigilanza del mercato. Sulla base di tale studio la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative al fine di vietare o limitare l'impiego di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti tessili, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea.

Articolo 29

Disposizioni transitorie

I prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva 2008/121/CE che sono stati immessi sul mercato prima di ...(18) possono continuare a essere immessi sul mercato fino al …(19)*.

Articolo 30

Abrogazione

Le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate a decorrere da ...(20)**.

I riferimenti fatti alle direttive abrogate s'intendono come fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato X.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeoPer il Consiglio

Il presidenteIl presidente

(1)Parere del 16 dicembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2)Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.
(3)GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.
(4)GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(5)GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.
(6)GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(7) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(8) Testi approvati, P7_TA(2009)0093.
(9)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(10) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(11) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(12)* Nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
(13) GU L 149 dell»11.6.2005, pag. 22.
(14)* Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(15)* Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(16)** Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(17)* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(18)* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(19)** Due anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(20)*** La data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO I

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Tabella 1

Numero

Denominazione

Descrizione delle fibre

1

lana

fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) o una mischia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al punto 2

2

alpaca, lama, cammello, kashmir,mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo»

peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra

3

pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo …)

peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2

4

seta

fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni

5

cotone

fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)

6

kapok

fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra)

7

lino

fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum)

8

canapa

fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)

9

iuta

fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinutata

10

abaca

fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis

11

alfa

fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima

12

cocco

fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera

13

ginestra

fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum

14

ramiè

fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima

15

sisal

fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana

16

Sunn

fibra proveniente dal libro della Crotalaria juncea

17

Henequen

fibra proveniente dal libro dell'Agave Fourcroydes

18

Maguey

fibra proveniente dal libro dell'Agave Cantala

Tabella 2

19

acetato

fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato

20

alginica

fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico

21

cupro (cuprammonium rayon)

fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale

22

modal

fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono:

BC (centi-newton) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (centi-newton) ≥ 0,5 √T

dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23

proteica

fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici

24

triacetato

fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato

25

viscosa

fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26

acrilica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l«85% in massa del motivo acrilonitrilico

27

clorofibra

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato

28

fluorofibra

fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati.

29

modacrilica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell«85% in massa del motivo acrilonitrilico

30

Poliammide o nylon

fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l«85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici

31

Aramide

fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l«85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici

32

Poli-immide

fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti

33

lyocell

fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati

34

Polilattide

fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l«85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135°C

35

poliestere

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l«85% in massa di un estere al diolo ed acido tereftalico

36

polietilenica

fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

37

polipropilenica

fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni

38

poliureica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)

39

poliuretanica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico

40

vinilal

fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

41

trivinilica

fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale

42

gomma

fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

43

elastan

fibra elastomerica costituita da almeno l«85% in massa di poliuretano segmentato che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

44

vetro tessile

fibra costituita da vetro

45

denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre tessili sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»

fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

46

elastomultiestere

fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l«85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l»85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

47

Elastolefin

fibra composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione

48

Melamina

fibra composta di almeno l«85% (massa) di macromolecole reticolate di derivati della melamina


ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI CUI DEVE CONFORMARSI IL FASCICOLO TECNICO PER LA RICHIESTA DI UNA NUOVA DENOMINAZIONE DI FIBRA TESSILE

(articolo 6)

Un fascicolo tecnico destinato a proporre una nuova denominazione di fibra tessile per la sua iscrizione nell'allegato I, come indicato all'articolo 6, contiene almeno le seguenti informazioni:

   Denominazione proposta della fibra;

La denominazione proposta dev'essere collegata alla composizione chimica e deve fornire informazioni, se del caso, sulle caratteristiche della fibra. La denominazione proposta dev'essere libera di diritti e non dev'essere collegata al fabbricante.

   Definizione proposta della fibra;

Le caratteristiche menzionate nella definizione della nuova fibra, come ad esempio l'elasticità, devono essere verificabili mediante metodi di prova che devono figurare nel fascicolo tecnico insieme ai risultati sperimentali delle analisi.

   Identificazione della fibra: formula chimica, differenze rispetto alle fibre esistenti ed eventualmente dati particolareggiati, come il punto di fusione, la densità, l'indice di rifrazione, il comportamento alla combustione e lo spettro FTIR;
   Tassi convenzionali proposti;
   Metodi d'identificazione e di quantificazione sufficientemente sviluppati, compresi i dati sperimentali;

Il richiedente deve valutare la possibilità di utilizzare i metodi di cui all'allegato VIII del presente regolamento per l'analisi delle più probabili mischie commerciali della nuova fibra con altre fibre e proporre almeno uno di questi metodi. Per i metodi per i quali la fibra può essere considerata come componente insolubile, il richiedente deve valutare i fattori di correzione di massa della nuova fibra. Tutti i dati sperimentali devono accompagnare la domanda.

Se i metodi elencati nel presente regolamento non sono adeguati, il richiedente deve fornire un'adeguata argomentazione e proporre un nuovo metodo.

La domanda deve contenere tutti i dati sperimentali dei metodi proposti. I dati sulla precisione, l'affidabilità e la ripetibilità dei metodi devono accompagnare il fascicolo.

   Risultati di test condotti per valutare possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra sulla salute umana, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea;
   Informazioni supplementari a sostegno della domanda: processo di produzione, interesse per i consumatori;
   Il fabbricante o il suo rappresentante forniscono campioni rappresentativi della nuova fibra pura e delle mischie di fibre pertinenti per realizzare la validazione dei metodi d'identificazione e di quantificazione proposti su richiesta della Commissione.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

–bulgaro: «необработена вълна»,

–spagnolo: «lana virgen» o «lana de esquilado»,

–ceco: «střižní vlna»,

–danese: «ren, ny uld»,

–tedesco: «Schurwolle»,

–estone: «uus vill»,

–irlandese: «olann lomra»,

–greco: «παρθένο μαλλί»,

–inglese: «fleece wool» o «virgin wool»,

–francese: «laine vierge» o «laine de tonte»,

–italiano: «lana vergine» o «lana di tosa»,

–lettone: «pirmlietojuma vilna» o «cirptā vilna»,

–lituano: «natūralioji vilna»,

–ungherese: «élőgyapjú»,

–maltese: «suf verġni»,

–olandese: «scheerwol»,

–polacco: «żywa wełna»,

–portoghese: «lã virgem»,

–rumeno: «lână virgină»,

–slovacco: «strižná vlna»,

–sloveno: «runska volna»,

–finlandese: «uusi villa»,

–svedese: «ren ull».


ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DI TALUNI PRODOTTI

(articolo 15)

Prodotti

Disposizioni in materia di etichettatura:

1. I seguenti articoli di corsetteria:

La composizione in fibre è indicata sull'etichetta dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

a) Reggiseni

tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore

b) Guaine

parti anteriori, posteriori e laterali

c) Guaine intere

tessuto esterno ed interno delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali

2. Altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente

La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.

3. Tutti i prodotti di corsetteria

L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta.

4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione

Per i prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente.

5. Prodotti tessili ricamati

La composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; tale etichettatura è obbligatoria solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto.

6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messi a disposizione sul mercato, in quanto tali, per i consumatori

La composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente.

7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili

La composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti, che devono essere designate singolarmente.

8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse

La composizione può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente.


ALLEGATO V

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

(Articolo 16, paragrafo 2)

1.  Fermamaniche di camicie

2.  Cinturini in materia tessile per orologio

3.  Etichette e contrassegni

4.  Manopole di materia tessile imbottite

5.  Copricaffettiere

6.  Copriteiere

7.  Maniche di protezione

8.  Manicotti non di felpa

9.  Fiori artificiali

10.  Puntaspilli

11.  Tele dipinte

12.  Prodotti tessili per rinforzi e supporti

13.  Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali

14.  Ghette

15.  Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali

16.  Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria

17.  Articoli di materia tessile da viaggio

18.  Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi.

19.  Chiusure lampo

20.  Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile

21.  Copertine di materia tessile per libri

22.  Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti

23.  Centrini composti da vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2

24.  Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno

25.  Copriuova

26.  Astucci per il trucco

27.  Borse in tessuto per tabacco

28.  Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini

29.  Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti

30.  «Nécessaires» da toletta

31.  «Nécessaires» per calzature

32.  Articoli funerari

33.  Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.

34.  Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale

35.  Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:

   a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
   b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

36.  Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

37.  Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

38.  Velatura

39.  Articoli tessili per animali

40.  Bandiere, stendardi e gagliardetti


ALLEGATO VI

PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE

(Articolo 16, paragrafo 3)

1.  Canovacci

2.  Strofinacci per pulizia

3.  Bordure e guarnizioni

4.  Passamaneria

5.  Cinture

6.  Bretelle

7.  Reggicalze e giarrettiere

8.  Stringhe

9.  Nastri

10.  Elastici

11.  Imballaggi nuovi e venduti come tali

12.  Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 35 dell'allegato V(1)

13.  Centrini

14.  Fazzoletti da naso e da taschino

15.  Retine per capelli

16.  Cravatte e nodi a farfalla per bambini

17.  Bavaglini; guanti e pannolini per bagno

18.  Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo

19.  Cinghie per tendaggi e veneziane

(1)Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.


ALLEGATO VII

ELEMENTI DI CUI NON SI TIENE CONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI FIBRE

(Articolo 17)

Prodotti

Elementi esclusi

a) Tutti i prodotti tessili

i) Parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperti di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto.

ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili

b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti

Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura

c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura

d) Tendaggi

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa

e) Calzini

Fili elastici utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

f) Collant

Fili elastici utilizzati alla cintura e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

g) Prodotti tessili diversi da quelli di punti da b) a f)

Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, le fodere.

Ai fini della presente disposizione:

i)non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;

ii)s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore


ALLEGATO VIII

METODI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DELLE MISCHIE DI FIBRE TESSILI BINARIE E TERNARIE

CAPO 1

I.  Preparazione dei campioni ridotti e delle provette per determinare la composizione fibrosa dei prodotti tessili

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (cioè non superiori a 100 g) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose(1).

2.  DEFINIZIONI

2.1.  Partita - È la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto; tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio; una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.

2.2.  Campione globale per laboratorio - È la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio(2).

2.3.  Campione ridotto - È la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio(3).

2.4.  Provetta - È la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

3.  PRINCIPIO

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.

4.  CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE

4.1.  Fibre non orientate - Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio(4). Sottoporre il velo o la mischia, nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al trattamento preliminare. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo o dalla mischia, dalle fibre aderenti e da quelle che fuoriescono dall'apparecchio.

Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli.

4.2.  Fibre orientate (veli, nastri, stoppini) - Tagliare nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio almeno dieci sezioni trasversali di un grammo circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze.

5.  CAMPIONATURA DEI FILATI

5.1.  Filati in bobine o in matasse - Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio.

Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo(5), o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta.

Sottoporre al trattamento preliminare il campione ridotto, ottenuto in questo modo.

Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a trattamento preliminare tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti.

Se t è il «tex» del filo e n il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di 106/nt cm per ottenere un campione ridotto di 10 g.

Se il valore nt è elevato, vale a dire superiore a 2 000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il trattamento preliminare e le provette verranno prelevate a una distanza sufficiente da un nodo.

5.2.  Fili su subbio - Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione è troppo grosso per effettuare un trattamento preliminare globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per i subbi che comprendono N fili di t «tex», la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di 105/Nt cm.

6.  CAMPIONATURA DEL TESSUTO

6.1.  Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto.

Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di x grammi, la superficie della striscia sarà di x104/G cm2.

essendo G la massa del tessuto in g/m2.

Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.

Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore a un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per venire facilmente trattato preliminarmente per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al trattamento preliminare, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.

6.2.  Campione globale per laboratorio formato da più tagli

Si analizza ciascun taglio come indicato al paragrafo 6.1, poi si indica separatamente ciascun risultato.

7.  CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI

Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.

Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare la conformità con l'articolo 14.

Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente a una determinata etichetta.

Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.

Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionate.

Sottoporre i campioni ridotti al trattamento preliminare.

Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.

II.  Introduzione ai metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello della separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costruzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile: la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nella prima parte del presente allegato sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valida per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme a quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a mischie di fibre particolari. È possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale o essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere e i prodotti solubili in acqua.

I tessili possono ancora contenere resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi convenzionali elencati nell'allegato IX del presente regolamento.

Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il componente o i componenti insolubili di una mischia possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente o i componenti solubili.

Ogniqualvolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando, nel reattivo appropriato specificato nei metodi d'analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare.

Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni.

Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate.

In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.

CAPO 2

Metodi di analisi quantitativa di talune mischie binarie di fibre

I.  Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.

I.1.  Portata e ambito di applicazione

Nell'ambito di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.

I.2.  Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva(6). Si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.

I.3.  Materiali e attrezzature

I.3.1.  Apparecchiatura

I.3.1.1.  Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2.  Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

I.3.1.5.  Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 grammi.

I.3.1.6.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2.  Reattivi

I.3.2.1.  Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

I.3.2.2.  Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.3.2.3.  Acqua distillata o deionizzata.

I.3.2.4.  Acetone.

I.3.2.5.  Acido ortofosforico.

I.3.2.6.  Urea.

I.3.2.7.  Bicarbonato di sodio.

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.4.  Atmosfera di condizionamento e di analisi

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5.  Campione ridotto

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6.  Trattamento preliminare del campione ridotto(7)

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 17 del presente regolamento), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a 65 ± 5°C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nel caso di mischie di fibre contenenti elastolefin e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Estrarre la provetta per 10 minuti a 80°C con una soluzione contenente 25 g/l di 50% di acido ortofosforico e 50 g/l di urea; rapporto di bagno 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1% e infine lavarlo con cura in acqua.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua sopra descritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque dei pretrattamenti supplementari, a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio e in acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7.  Procedimento d'analisi

I.7.1.  Istruzioni generali

I.7.1.1.  Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3°C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essicazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2.  Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3.  Pesatura

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2.  Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione europea, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

I.8.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa e i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi. Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto I.8.2.

I.8.1.  Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del trattamento preliminare

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000001.jpg

dove

P1%è la percentuale del componente insolubile secco e depurato,

mè la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare,

rè la massa del residuo secco,

dè il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del componente insolubile nel reattivo durante l'analisi. Gli opportuni valori di «d» sono indicati nelle parti corrispondenti del testo di ciascun metodo.

Questi valori di «d» sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente.

I.8.2.  Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare,

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000002.jpg

dove

P1A% è la percentuale del componente insolubile tenuto conto del tasso di ripresa convenzionale e della perdita di massa subita durante il trattamento preliminare,

P1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato ricavata con la formula indicata al punto I.8.1,

a1 è il tasso convenzionale del componente insolubile (vedi allegato IX),

a2 è il tasso convenzionale del componente solubile (vedi allegato IX),

b1 è la perdita percentuale del componente insolubile per effetto del trattamento preliminare,

b2 è la perdita percentuale del componente solubile per effetto del trattamento preliminare,

La percentuale del secondo componente è P2A% = 100 - P1A%.

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, il valore di b1 e b2 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b1 e b2 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare in generale i fattori di correzione b1 e b2, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è uguale al 4% e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all«1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

II.  Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale

II.1.  Ambito d'applicazione

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2.  Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3.  Apparecchiatura

II.3.1.  Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

II.3.2.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

II.3.3.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

II.3.4.  Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g).

II.3.5.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

II.3.6.  Ago.

II.3.7.  Torcimetro o apparecchio equivalente.

II.4.  Reattivi

II.4.1.  Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

II.4.2.  Acqua distillata o deionizzata.

II.5.  Atmosfera di condizionamento e d'analisi

Vedi il punto I.4.

II.6.  Campione ridotto

Vedi il punto I.5.

II.7.  Trattamento preliminare del campione ridotto

Vedi il punto I.6.

II.8.  Procedimento d'analisi

II.8.1.  Analisi di un filato

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3°C, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.

II.8.2.  Analisi di un tessuto

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1.  Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:

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dove P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato,

m1 è la massa secca depurata del primo componente,

m2 è la massa secca e depurata del secondo componente.

II.9.2.  Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2.

III.1.  Precisione dei metodi

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in cinque casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

III.2.  Relazione di analisi

III.2.1.  Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo.

III.2.2.  Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedi il punto I.6).

III.2.3.  Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.

IV.  Metodi speciali

TABELLA RIASSUNTIVA

Metodo

Ambito di applicazione

Reattivo

Componente solubile

Componente insolubile

1.

Acetato

Determinate altre fibre

Acetone

2.

Determinate fibre proteiche

Determinate altre fibre

Ipoclorito

3.

Viscosa, cupro o determinati tipi di modal

Cotone, elastolefin o melamina

Acido formico e cloruro di zinco

4.

Poliammide o nylon

Determinate altre fibre

Acido formico, 80% m/m

5.

Acetato

Triacetato, elastolefin o melamina

alcol benzilico

6.

Triacetato o polilattide

Determinate altre fibre

Diclorometano

7.

Determinate fibre cellulosiche

Poliestere, elastomultiestere o elastolefin

Acido solforico, 75% m/m

8.

Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre

Determinate altre fibre

Dimetilformamide

9.

Determinate clorofibre

Determinate altre fibre

Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v

10.

Acetato

Alcune clorofibre, elastolefin o melamina

Acido acetico glaciale

11.

Seta

Lana, peli, elastolefin o melamina

Acido solforico, 75% p/p

12.

Iuta

Determinate fibre animali

Metodo del tenore di azoto

13.

Polipropilene

Determinate altre fibre

Xilene

14.

Determinate altre fibre

Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile), elastolefin o melamina

Metodo del concentrato di acido solforico

15.

Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati

Determinate altre fibre

Cicloesanone

16.

Melamina

Cotone o aramide

Acido formico caldo, 90% m/m

METODO N. 1

ACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acetone)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acetato (19)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46) elastolefin (47) e melamina (48).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

3.2.  Reattivo

Acetone.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione.

Asciugare infine il crogiolo per mezzo del vuoto, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come indicato nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, eccettuata la melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per il livello di confidenza del 95%.

METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (23)
  

con

   2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), acrilica (26), clorofibre (27), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), polipropilenica (37), elastane (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) elastolefin (47) e melamina (48).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Beuta di 250 ml con tappo di vetro.

ii)  Termostato regolabile a 20 (± 2)°C.

3.2.  Reattivi

i)  Reattivo all'ipoclorito

a)  Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a 5 (± 0,5) g/l. A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35% di cloro attivo (oppure 115 g con il 30% di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l. Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

b)  Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di 5 (± 0,5) g/l.

Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo dev'essere controllato per via iodometrica.

ii)  Acido acetico diluito

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g, posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20°C e agitata di continuo o a intervalli ravvicinati. Poiché il processo di dissoluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione dev'essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua. Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00; per il cotone, la viscosa, il modal e la melamina il valore di «d» è uguale a 1,01; per il cotone greggio il valore di «d» è uguale a 1,03.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di affidabilità del 95%.

METODO N. 3

VISCOSA, CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E COTONE

(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. viscosa (25) o cupro (21), ivi compresi taluni tipi di modal (22)
  

con

   2. cotone (5), elastolefin (47) e melamina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle mischie in cui il cotone abbia subito un'eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

ii)  Dispositivo che consente di mantenere i matracci a 40°C ± 2°C.

3.2.  Reattivi

i)  Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all«85% in massa).

Nota:

Si attira al riguardo l'attenzione sul punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.

ii)  Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (massa volumica: 0,880 g/ml) sino ad ottenere un litro.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a 40°C. Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldata a 40°C per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio e il contenuto a 40°C per due ore e mezzo, agitando due volte a intervalli di un'ora.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reattivo.

Lavare a fondo il crogiolo e il residuo con acqua a 40°C. Lavare quindi il residuo fibroso in circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca (3.2. ii), avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti; lavare quindi a fondo con acqua fredda.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,02 per il cotone, di 1,00 per la melamina e di 1,00 per l'elastolefin.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 4

POLIAMMIDICA O NYLON E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico all«80%)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. poliammidica o nylon (30)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (35), polipropilenica (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle mischie contenenti lana ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25%, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le poliammidiche vengono sciolte con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di poliammidica o nylon si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato.

3.2.  Reattivi

i)  Acido formico all«80% in massa (densità a 20°C: 1,186). Portare 880 ml di acido formico al 90% in massa (densità a 20°C: 1,204) ad 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100% in massa (densità a 20°C: 1,220) ad 1 litro con acqua.

La concentrazione non è critica fra il 77 e l«83% in massa di acido formico.

ii)  Ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20°C: 0,880) ad 1 litro con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue: Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo.

Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità.

Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 5

ACETATO E TRIACETATO

(Procedimento all'alcol benzilico)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

     ‐ acetato (19)
  

con

     ‐ triacetato (24), elastolefin (47) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa nota della mischia allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a 52 ± 2°C.

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore meccanico.

iii)  Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di 52 ± 2°C.

3.2.  Reattivi

i)  Alcol benzilico.

ii)  Alcol etilico.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico. Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di 52 ± 2°C e agitare per 20 minuti a tale temperatura.

(L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da un'energica agitazione manuale).

Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di 52 ± 2°C per 20 minuti.

Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta.

Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di 52 ± 2°C. Asciugare completamente il crogiolo.

Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcol etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante.

Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di «d» è di 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 6

TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al diclorometano)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. triacetato (24) o polilattide (34)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48).

Nota

Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2.  Reattivo

Diclorometano.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200 ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio ogni dieci minuti affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ad intervalli regolari. Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una piccola quantità supplementare di diclorometano. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione per eliminare l'eccesso di liquido, riempire di nuovo il crogiolo con diclorometano e lasciar scolare per gravità.

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione del poliestere, dell'elastomultiestere, dell'elastolefin e della melamina, per i quali il valore di «d» è 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 7

DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E POLIESTERE

(Procedimento all'acido solforico al 75%)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramiè (14), cupro (21), modal (22), viscosa (25)
  

con

   2. poliestere (35), elastomultiestere (46) ed elastolefin (47).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75%. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di 50 ± 5°C.

3.2.  Reattivi

i)  Acido solforico al 75% ± 2% in massa

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità relativa a 20ºC: 1,84) a 350 ml di acqua distillata.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

ii)  Soluzione di ammoniaca diluita

Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca (densità relativa a 20ºC: 0,88) a un litro con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75% per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo.

Mantenere il matraccio a temperatura di 50 ± 5°C per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75%. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico al 75%. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità.

Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 8

FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al dimetilformammide)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acriliche (26), determinate modacriliche (29), o determinate clorofibre (27)(8)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica a nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48).

Si applica parimenti alle fibre acriliche o a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

ii)  Bagnomaria bollente.

3.2.  Reattivo

Dimetilformammide (punto di ebollizione 153 ± 1°C) che non contenga più dello 0,1% di acqua.

Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente, tappare, agitare affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione per cinque volte.

Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per due volte durante questo periodo.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione.

Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l d'acqua calda a 70-80°C, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua.

Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua si è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00, ad eccezione dei seguenti casi:

lana 1,01

cotone 1,01

cupro 1,01

modal 1,01

poliestere 1,01

elastomultiestere 1,01

melamina 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 9

DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no(9)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melamina (48).

Se la percentuale di lana o di seta della mischia supera il 25% si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica o nylon della mischia supera il 25% dev'essere applicato il metodo n. 4.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore meccanico.

3.2.  Reattivi

i)  Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5% di solfuro di carbonio e 44,5% di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa.

ii)  Alcol etilico al 92% in volume o alcol metilico.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente.

Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100 ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo e il residuo successivamente con 20 ml di alcol e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

Nota:

Con talune miste aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente.

Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 10

ACETATO E DETERMINATE CLOROFIBRE

(Procedimento all'acido acetico glaciale)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acetato (19)
  

con

   2. determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no, elastolefin (47) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore meccanico.

3.2.  Reattivo

Acido acetico glaciale (più di 99%). Poiché il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni.

Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 11

SETA E LANA O PELI

(Procedimento all'acido solforico al 75% m/m)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. seta (4)
  

con

   2. lana (1), pelo animale (2 e 3), elastolefin (47) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di seta con acido solforico al 75% m/m(10).

Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

3.2.  Reattivi

i)  Acido solforico al 75% ± 2% in massa:

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità a 20 ºC: 1,84) a 350 ml di acqua distillata.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

ii)  Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100 ml di acido solforico (densità a 20 ºC: 1,84) a 1 900 ml di acqua distillata.

   iii) Ammoniaca diluita: 200 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 ºC: 0,880) vengono portati a 1 000 ml con acqua distillata.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido solforico al 75% per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti.

Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75%. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50 ml di acido solforico diluito, 50 ml d'acqua e 50 ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa.

Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 0,985 per la lana, 1,00 per l'elastolefin e 1,01 per la melamina.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 12

IUTA E DETERMINATE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE

(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. iuta (9)
  

con

   2. determinate fibre animali.

Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una mischia di peli e di lana. È sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.

2.  PRINCIPIO

Si determina il contenuto in azoto della mischia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la mischia.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml.

ii)  Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore.

iii)  Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml.

3.2.  Reattivi

i)  Toluene.

ii)  Metanolo.

iii)  Acido solforico, densità relativa a 20 ºC: 1,84.

iv)  Solfati di potassio.

v)  Diossido di selenio.

vi)  Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua.

vii)  Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua.

viii)  Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua.

ix)  Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata).

4.  TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO

Il pretrattamento descritto nelle considerazioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:

Estrarre il campione secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di 105 °C ± 3 °C. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.

Nota:

Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.

5.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

5.1.  Istruzioni generali

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.

5.2.  Istruzioni dettagliate

Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1 g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5 g di solfato di potassio, 0,1-0,2 g di diossido di selenio e 10 ml di acido solforico (d = 1,84). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200 ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi. Versare circa 20 ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100 ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20 ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20 ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10 ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10 ml di distillato.

Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02 N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2 ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.

Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.

6.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1.  Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000004.jpg

dove

A % = percentuale di azoto nel campione secco depurato,

V = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione,

b = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione in bianco,

N = titolo reale dell'acido solforico titolato.

W = massa secca (g) della provetta.

6.2.  Applicando i valori di 0,22% per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2% per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della mischia come segue:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000005.jpg

dove

PA % = percentuale di fibra animale nel campione secco e depurato.

7.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 13

POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento allo xilene)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. polipropilene (37)
  

con

   2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), fibra di vetro (44), elastomultiestere (46) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii)  Refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).

3.2.  Reattivo

Xilene, distillante tra 137 e 142 °C.

Nota:

Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici: durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali, e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti.

Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

Note :

1.  Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.

2.  Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.

3.  Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati(11) .

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d»=1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 14

CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE) E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido solforico concentrato)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. clorofibre (27) a base di omopolimeri di cloruro di vinile, surclorati o no, elastolefin (47)
  

con

   2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46) e melamina (48).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.

2.  PRINCIPIO

Le componenti diverse dalla clorofibre o dall'elastolefin (ad esempio le fibre indicate al paragrafo 1.2) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

Il residuo, costituito dalla clorofibra o dall'elastolefin, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii)  Bacchetta di vetro con punta schiacciata.

3.2.  Reattivi

i)  Acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

ii)  Acido solforico in soluzione acquosa al 50% circa (m/m).

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a 20°C) a 500 ml di acqua distillata o deionizzata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla a 1 litro con acqua.

iii)  Soluzione diluita di ammoniaca.

Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (densità relativa 0,880 a 20°C).

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico (3.1.i)) e aggiungervi 100 ml di acido solforico (3.2.i)) per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido (3.2 i)) e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato (3.2.i) per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50% (3.2.ii)) con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3 delle considerazioni generali), con soluzione di ammoniaca (3.2.iii)), e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità). Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 15

CLOROFIBRE, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al cicloesanone)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acetato (19), triacetato (24), clorofibra (27), determinate modacriliche (29), determinati elastan (43)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), acrilica (26), vetro tessile (44) e melamina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre precedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 14.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4. (Vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in Melliand Textilberichte 56 (1975) pagg. 643 ‐ 645).

ii)  Crogiolo filtrante per contenere la provetta.

iii)  Setto poroso, di porosità 1.

iv)  Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione.

v)  Apparecchio di riscaldamento.

3.2.  Reattivi

i)  Cicloesanone, punto di ebollizione 156ºC.

ii)  Alcol etilico, diluito al 50% in volume.

NB:

Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta e il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti a una velocità minima di 12 cicli all'ora.

Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcol etilico al 50% riscaldato a circa 60°C e quindi con 1 l d'acqua a 60°C.

Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità e alla fine applicare il vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00 ad eccezione:

   della seta e della melamina 1,01
   dell'acrilica 0,98.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

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METODO N. 16

MELAMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Metodo all'acido formico caldo)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. melamina (47)
  

con

   2. cotone (5) e aramide (31).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la melamina viene sciolta con acido formico caldo (90% in peso).

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

Nota:

Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melamina dipende in larga misura dalla temperatura.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore in bagno d'acqua o altre apparecchiature atte ad agitare e mantenere il matraccio a 90 ± 2ºC.

3.2.  Reattivi

i)  Acido formico (90% m/m, densità relativa a 20ºC: 1,204 g/ml). Portare 890 ml di acido formico tra il 98-100% m/m (densità relativa a 20°C: 1,220 g/ml) a 1 litro con acqua.

L'acido formico caldo è molto corrosivo e va manipolato con precauzione.

ii)  Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità relativa a 20 °C: 0,880) a 1 litro con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml con tappo smerigliato. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d'acqua a 90 ± 2ºC per un'ora, agitandolo vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po' più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» per il cotone e l'aramide è di 1,02.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95%.

CAPO 3

Analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili

INTRODUZIONE

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Sono possibili quattro varianti di questo procedimento:

1.  Si utilizzano due diverse provette sciogliendo un componente (a) della prima provetta e un altro componente (b) della seconda provetta. I residui insolubili di ciascuna provetta sono pesati e la percentuale di ciascuno dei due componenti solubili è calcolato a partire dalle rispettive perdite di massa. La percentuale del terzo componente (c) è calcolata per differenza.

2.  Si utilizzano due provette diverse, sciogliendo un componente (a) della prima provetta e due componenti (a e b) della seconda provetta. Il residuo insolubile della prima provetta viene pesato e la percentuale del componente (a) è calcolata a partire dalla perdita di massa. Il residuo insolubile della seconda provetta viene pesato; esso corrisponde al componente (c). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza.

3.  Si utilizzano due provette differenti, sciogliendo due componenti (a e b) della prima provetta e due componenti (b e c) della seconda provetta. I residui insolubili corrispondono rispettivamente ai componenti (c) e (a). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza.

4.  Si utilizza una sola provetta. Dopo aver sciolto uno dei componenti, il residuo insolubile costituito dalle altre due fibre viene pesato e la percentuale del componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa. Una delle due fibre del residuo viene disciolta. Il componente insolubile viene pesato e la percentuale del secondo componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa.

Nel caso in cui è possibile la scelta, si raccomanda di utilizzare una delle prime tre varianti.

L'esperto incaricato dell'analisi deve vigilare affinché, nel caso dell'analisi chimica, vengano scelti metodi che prescrivano solventi che dissolvono solo la fibra o le fibre volute, senza disciogliere la o le altre fibre.

A titolo di esempio, viene fornita al capo 3.VI una tabella che presenta un certo numero di mischie ternarie, nonché i metodi d'analisi di mischie binarie che possono essere impiegati, in linea di principio, per l'analisi di queste mischie ternarie.

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si raccomanda di effettuare l'analisi chimica, in tutti i casi in cui ciò è possibile, secondo almeno due delle quattro varianti sopra menzionate.

Le fibre presenti nella mischia devono essere identificate prima di procedere alle analisi. In alcuni metodi chimici, la parte insolubile dei componenti di una mischia può essere parzialmente disciolta nel reattivo utilizzato per sciogliere la componente o le componenti solubili. Ogni volta che è stato possibile, sono stati scelti reattivi aventi un effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Se è noto che durante l'analisi avviene una perdita di massa, è necessario correggerne il risultato; a tal fine vengono forniti i fattori di correzione. Questi fattori sono stati determinati in vari laboratori trattando nel reattivo appropriato, specificato nel metodo d'analisi, le fibre pulite durante il pretrattamento. Tali fattori di correzione si applicano solo a fibre normali e possono essere necessari altri fattori di correzione se le fibre sono state degradate prima o durante il trattamento. Nel caso in cui si debba ricorrere alla quarta variante, nella quale una fibra tessile è sottoposta all'azione successiva di due solventi diversi, è necessario applicare fattori di correzione tenendo conto delle eventuali perdite di massa subite dalla fibra nel corso dei due trattamenti. È opportuno effettuare almeno due determinazioni, per quanto concerne sia il procedimento di separazione manuale che il procedimento di separazione chimica.

I.  Informazioni generali sui metodi d'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

I.1.  Ambito d'applicazione

Nell'ambito d'applicazione di ciascun metodo d'analisi di mischie binarie, viene precisato a quali fibre questo metodo è applicabile. (Si veda il capo 2 relativo a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).

I.2.  Principio

Dopo aver identificato i componenti di una mischia, si eliminano le materie non fibrose mediante un adeguato pretrattamento, quindi si applica una o più delle quattro varianti del procedimento di solubilità selettiva descritte nell'introduzione. Salvo in caso di difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere le fibre presenti in maggiore proporzione, al fine di ottenere come residuo finale la fibra presente in proporzione minore.

I.3.  Apparecchiatura e reattivi

I.3.1.  Apparecchiatura

I.3.1.1.  Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2.  Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

I.3.1.5.  Bilancia analitica (sensibile a 0,0002 g).

I.3.1.6.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2.  Reattivi

I.3.2.1.  Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40 e 60°C.

I.3.2.2.  Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo.

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.3.2.3.  Acqua distillata o deionizzata.

I.3.2.4.  Acetone.

I.3.2.5.  Acido ortofosforico.

I.3.2.6.  Urea.

I.3.2.7.  Bicarbonato di sodio

I.4.  Atmosfera di condizionamento e di analisi

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5.  Campione ridotto

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6.  Trattamento preliminare del campione ridotto(12)

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 16 del presente regolamento), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a 65 ± 5°C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7.  Procedimento d'analisi

I.7.1.  Istruzioni generali

I.7.1.1.  Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3°C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essicazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2.  Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3.  Pesatura

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2.  Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

I.8.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati (a) i tassi di ripresa convenzionali e (b) i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia non fibrosa durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.

I.8.1.  Calcolo delle percentuali della massa delle fibre secche e depurate non tenendo conto della perdita di massa durante il trattamento preliminare:

I.8.1.1.  - VARIANTE 1 -

Formule da applicare nel caso in cui un componente della mischia è eliminato da una sola provetta e un altro componente da una seconda provetta:

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P1%è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente della prima provetta sciolto nel primo reattivo);

P2%è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente della seconda provetta sciolta nel secondo reattivo);

P3%è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette);

m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare;

m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo;

r2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo;

d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta(13);

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta;

d4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.2.  - VARIANTE 2 -

Formule da applicare nel caso in cui si elimini un componente (a) della prima provetta, avendo come residuo gli altri due componenti (b e c), e due componenti (a e b) della seconda provetta, avendo come residuo il terzo componente (c):

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P1% è la percentuale del primo componente secco depurato (componente della prima provetta disciolta nel primo reattivo);

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente solubile, contemporaneamente primo componente della seconda provetta, nel secondo reattivo);

P3% è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette);

m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare;

m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo;

r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo;

d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta;

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.3.  - VARIANTE 3 -

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino due componenti (a e b) di una provetta, avendo come residuo il terzo componente (c), poi due componenti (b e c) di un'altra provetta, avendo come residuo il primo componente (a):

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P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo);

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo);

P3% è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente disciolto nella seconda provetta dal reattivo);

m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare;

m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente dalla prima provetta con il primo reattivo;

r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del secondo e terzo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo;

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.4.  - VARIANTE 4 -

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino successivamente due componenti della mischia della stessa provetta:

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P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato (primo componente solubile);

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato (secondo componente solubile);

P3% è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente insolubile);

m è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente da parte del primo reattivo;

r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente da parte del primo e del secondo reattivo;

d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del secondo componente nel primo reattivo;

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo reattivo;

d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo.

1.8.2.  Calcolo della percentuale di ciascun componente dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare:

Se:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000020.jpg20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000021.jpg20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000022.jpg,

allora:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000023.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000024.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000025.jpg

P1A%è la percentuale del primo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare;

P2A% è la percentuale del secondo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare;

P3A% è la percentuale del terzo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare;

P1 è la percentuale del primo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1;

P2 è la percentuale del secondo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1;

P3 è la percentuale del terzo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1;

a1 è il tasso convenzionale del primo componente;

a2 è il tasso convenzionale del secondo componente;

a3 è il tasso convenzionale del terzo componente;

b1 è la percentuale della perdita di massa del primo componente durante il trattamento preliminare;

b2 è la percentuale della perdita di massa del secondo componente durante il trattamento preliminare;

b3 è la percentuale della perdita di massa del terzo componente durante il trattamento preliminare.

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, i valori di b1, b2 e b3 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b1, b2 e b3 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua, si possono trascurare in generale i fattori di correzione b1, b2 e b3, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è uguale al 4%, e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all«1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

I.8.3.  Nota

Esempi di calcolo sono forniti nel capo 3.V.

II.  Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale delle mischie ternarie di fibre tessili

II.1.  Ambito d'applicazione

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2.  Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3.  Apparecchiatura

II.3.1.  Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

II.3.2.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

II.3.3.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

II.3.4.  Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g).

II.3.5.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

II.3.6.  Ago.

II.3.7.  Torcimetro o apparecchio equivalente.

II.4.  Reattivi

II.4.1.  Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

II.4.2.  Acqua distillata o deionizzata.

II.5.  Atmosfera di condizionamento e d'analisi

Vedi il punto I.4.

II.6.  Campione ridotto

Vedi il punto I.5.

II.7.  Trattamento preliminare del campione ridotto

Vedi il punto I.6.

II.8.  Procedimento d'analisi

II.8.1.  Analisi di un filato

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3°C, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.

II.8.2.  Analisi di un tessuto

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1.  Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tenere conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000026.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000027.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000028.jpg

P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato;

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato;

P3% è la percentuale del terzo componente secco e depurato;

m1 è la massa secca depurata del primo componente;

m2 è la massa secca e depurata del secondo componente;

m3 è la massa secca depurata del terzo componente.

II.9.2.  Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2.

III.  Procedimento di analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili mediante una combinazione di separazione manuale e di separazione chimica

Nella misura del possibile, è opportuno procedere alla separazione manuale e tenere conto delle proporzioni degli elementi separati prima di passare all'eventuale trattamento chimico di ciascuno dei componenti separati.

IV.1.  Precisione dei metodi

La precisione indicata per ogni metodo di analisi delle mischie binarie è relativa alla riproducibilità (si veda il capo 2 relativo a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

S'intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

Per determinare la precisione dell'analisi di una mischia ternaria, si applicano normalmente i valori indicati nei metodi d'analisi delle mischie binarie che sono stati impiegati per analizzare la mischia ternaria.

Considerando che, per le quattro varianti dell'analisi chimica quantitativa delle mischie ternarie, si prevedono due dissoluzioni (su due provette separate per le prime tre varianti e sulla stessa provetta per la quarta variante) e ammettendo che si designi con E1 e E2 le precisioni dei due metodi d'analisi delle mischie binarie, la precisione dei risultati per ciascun componente figura nella seguente tabella:

Fibra componente

Varianti

1

2 e 3

4.

a

E1

E1

E1

b

E2

E1+E2

E1+E2

c

E1+E2

E2

E1+E2

Se si utilizza la quarta variante, la precisione può risultare inferiore a quella calcolata secondo il metodo sopra indicato, a causa di un'eventuale azione, difficilmente valutabile, del primo reattivo sul residuo costituito dai componenti b e c.

IV.2.  Relazione d'analisi

IV.1.  Indicare la variante o le varianti utilizzate per effettuare l'analisi, i metodi, i reattivi e i fattori di correzione.

IV.2.  Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (si veda il punto I.6).

IV.3.  Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.

IV.4.  Indicare, ogni volta che sia possibile, la precisione del metodo per ciascun componente, calcolata secondo la tabella del punto IV.1.

V.  Esempi di calcolo di percentuali dei componenti di alcune mischie ternarie utilizzando alcune varianti descritte al punto I.8.1.

Consideriamo il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: 1. lana cardata; 2. nylon (poliammide); 3. cotone greggio.

VARIANTE n. 1

Operando sulla base di questa variante, vale a dire con due provette differenti, eliminando mediante dissoluzione un componente (a = lana) dalla prima provetta e un secondo componente (b = poliammide) dalla seconda provetta, è possibile ottenere i seguenti risultati:

1.  Massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare (m1) = 1,6000 g

2.  Massa secca del residuo dopo il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (poliammide + cotone) (r1) = 1,4166 g

3.  Massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare (m2) = 1,8000 g

4.  Massa secca del residuo dopo trattamento con acido formico (lana + cotone) (r2) = 0,9000 g

Il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino non comporta una perdita di massa di poliammide, mentre il cotone greggio perde il 3%, cosicché d1 = 1,0 e d2 = 1,03.

Il trattamento con acido formico non comporta alcuna perdita di massa della lana e del cotone greggio, per cui d3 e d4 = 1,0.

Se si riportano nella formula indicata al punto I.8.1.1 i valori ottenuti mediante l'analisi chimica e i fattori di correzione, si ottiene:

P1% (lana) = [1,03/1,0 – 1,03×1,4166/1,6000 + 0,9000/1,8000 × (1 – 1,03 / 1,0)] ×100 = 10,30

P2% (poliammide) = [1,0 / 1,0 – 1,0×0,9000 / 1,8000 + 1,4166 / 1,6000 × (1– 1,0 /1,0)] ×100 = 50,00

P3% (cotone) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70

Le percentuali delle varie fibre secche e depurate della mischia sono le seguenti:

lana

10,30%

Poliammide

50,00%

Cotone

39,70%

Tali percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2 al fine di tenere conto anche dei tassi convenzionali, nonché dei fattori di correzione delle eventuali perdite di massa dopo il trattamento preliminare.

Come indicato nell'allegato IX, i tassi convenzionali sono i seguenti: lana cardata: 17,0%, poliammide: 6,25%, cotone: 8,5%; inoltre, il cotone greggio mostra una perdita di massa del 4% dopo il trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua.

Si ottiene pertanto:

P1A% (lana) = 10,30×[1+(17,0+0,0)/100] / [10,30×(1+ (17,0+0,0)/100) + 50,00× (1+ (6,25+0,0)/100) + 39,70×(1+(8,5+4,0 /100)] × 100 = 10,97

P2A% (poliammide) = 50,0 × (1+ (6,25+0,0)/100) /109,8385 ×100 = 48,37

P3A% (cotone) = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66

La composizione della mischia è pertanto la seguente:

poliammide

48,4%

Cotone

40,6%

Lana

11,0%

100,0%

VARIANTE n. 4:

Si consideri il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: lana cardata, viscosa, cotone greggio.

Si supponga che operando in base alla variante 4, vale a dire eliminando successivamente due componenti della mischia da una stessa provetta, si ottengono i risultati seguenti:

1.  Massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare (m1) = 1,6000 g

2.  Massa secca del residuo dopo trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (viscosa + cotone)

(r1) = 1,4166 g

3.  Massa secca del residuo dopo un secondo trattamento del residuo r1 al cloruro di zinco/acido formico (cotone)

(r2) = 0,6630 g

Il trattamento all'ipoclorito di sodio alcalino non comporta alcuna perdita di massa della viscosa, mentre il cotone greggio perde il 3%, cosicché d1 =1,0 e d2 = 1,03.

Dopo il trattamento con l'acido formico/cloruro di zinco, la massa di cotone aumenta del 4%, cosicché d3 = 1,03×0,96 = 0,9888, arrotondato a 0,99, (ricordiamo che d3 è il fattore che tiene conto rispettivamente della perdita o dell'aumento di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo).

Se si integrano nelle formule indicate al punto I.8.1.4 i valori ottenuti mediante analisi chimica, nonché i fattori di correzione, si ottiene:

P2% (viscosa) = 1,0×1,4166 / 1,6000 ×100 – 1,0 / 1,03 ×40,98=48,75%

P3% (cotone) = 0,99×0,6630 / 1,6000 × 100= 41,02 %

P1% (lana) = 100 - (48,75 + 41,02) = 10,23%

Come abbiamo già precisato per la variante 1, queste percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2.

P1A% (lana) = 10,23 × [1 + (17,0+0,0 / 100)]/[10,23×(1+ (17,00+0,0)/100) +48,75×(1+(13+0,0 / 100) + 41,02×(1+(8,5+4,0)/ 100)] × 100 = 10,57%

P2A%(viscosa) = 48,75× [1+(13+0,0) / 100] / 113,2041 ×100 = 48,65%

P3A% (cotone) = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78%

La composizione della mischia è pertanto:

viscosa

48,6%

cotone

40,8%

lana

10,6%

______

100,0%

VI.  Tabella di mischie ternarie tipiche che possono essere analizzate utilizzando i metodi dell'Unione, di analisi delle mischie binarie (a fini di esempio)

Numero della mischia

Fibre componenti

Variante

Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie binarie

Componente 1:

Componente 2:

Componente 3:

1.

Lana o peli

Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

2.

Lana o peli

poliammide 6 o 6-6

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 4. (acido formico, 80% p/p)

3.

Lana, peli o seta

Alcune clorofibre

viscosa, cupro modal o cotone

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 p/p)

4.

Lana o peli

poliammide 6 o 6-6

poliestere, polipropilene, acrilica o vetro tessile

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 4. (acido formico, 80% p/p)

5.

Lana, peli o seta

Alcune clorofibre

poliestere, acrilica, poliammide or vetro tessile

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 p/p)

6.

Seta

Lana o peli

poliestere

2

11. (acido solforico 75% p/p) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

7.

Poliammide 6 o 6-6

Acrilica

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

4. (acido formico 80% p/p) e 8. (dimetilformammide)

8.

Alcune clorofibre

Poliammide 6 o 6-6

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 4. (acido formico, 80% p/p) o 9. (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% p/p) e 4. (acido formico, 80% p/p)

9.

Acrilica

poliammide 6 o 6-6

poliestere

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 4. (acido formico, 80% p/p)

10.

Acetato

poliammide 6 o 6-6

viscosa, cotone, cupro o modal

4

1. (acetone) e 4. (acido formico, 80% p/p)

11.

Alcune clorofibre

acrilica

poliammide

2 e/o 4

9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% p/p) e 8. (dimetilformammide)

12.

Alcune clorofibre

poliammide 6 o 6-6

acrilica

1 e/o 4

9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% p/p) e 4. (acido formico, 80% p/p)

13.

Poliammide 6 o 6-6

viscosa, cupro, modal o cotone

poliestere

4

4. (acido formico, 80% p/p) e 7. (acido solforico, 75% p/p)

14.

Acetato

viscosa, cupro, modal o cotone

poliestere

4

1. (acetone) e 7 (acido solforico, 75% p/p)

15.

Acrilica

viscosa, cupro, modal o cotone

poliestere

4

8. (dimetilformammide) e 7 (acido solforico, 75% p/p)

16.

Acetato

lana, peli o seta

cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide, poliestere, acrilica

4

1. (acetone) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

17.

Triacetato

lana, peli o seta

cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide, poliestere, acrilica

4

6. (diclorometano) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

18.

Acrilica

lana, peli o seta

poliestere

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

19.

Acrilica

seta

lana o peli

4

8. (dimetilformammide) e 11. (acido solforico 75% p/p)

20.

Acrilica

Lana, peli o seta

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)

21.

Lana, peli o seta

cotone, viscosa, modal, cupro

poliestere

4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 7. acido solforico 75%

22.

Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

poliestere

2 e/o 4

3. (cloruro di zinco/acido formico) e 7 (acido solforico 75% p/p)

23.

Acrilica

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

4

8. (dimetilformammide) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

24.

Alcune clorofibre

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

1 e/o 4

9. (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% p/p) e 3. (cloruro di zinco/acido formico) o 8 (dimetilformammide) e 3. (cloruro di zinco/acido formico)

25.

Acetato

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

4

1. (acetone) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

26.

Triacetato

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

4

6. (diclorometano) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

27.

Acetato

seta

lana o peli

4

1. (acetone) e 11. (acido solforico 75% p/p)

28.

Triacetato

seta

lana o peli

4

6. (diclorometano) e 11. (acido solforico 75% p/p)

29.

Acetato

acrilica

cotone, viscosa, cupro o modal

4

1. (acetone) e 8. (dimetilformammide)

30.

Triacetato

acrilica

cotone, viscosa, cupro o modal

4

6. (diclorometano) e 8. (dimetilformammide)

31.

Triacetato

poliammide 6 o 6-6

cotone, viscosa, cupro o modal

4

6. (diclorometano) e 4. (acido formico80% p/p)

32.

Triacetato

cotone, viscosa, cupro o modal

poliestere

4

6. (diclorometano) e 7 (acido solforico 75% p/p)

33.

Acetato

poliammide 6 o 6-6

poliestere o acrilica

4

1. (acetone) e 4. (acido formico 80% p/p)

34.

Acetato

acrilica

poliestere

4

1. (acetone) e 8. (dimetilformammide)

35.

Alcune clorofibre

cotone, viscosa, cupro o modal

poliestere

4

8. (dimetilformammide) e 7. (acido solforico 75% p/p) o 9 (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% p/p) e 7. (acido solforico 75% p/p)

36

Cotone

poliestere

elastolefin

2 e/o 4

7 (acido solforico 75% p/p) e 14 (acido solforico concentrato)

37

Alcune modacriliche

poliestere

melamina

2 e/o 4

8 (dimetilformammide) e 14 (acido solforico concentrato)

(1)In alcuni casi si possono anche pretrattare direttamente le provette.
(2)Per gli articoli finiti e confezionati si veda il punto 7.
(3)Si veda il punto 1.
(4)Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di «accoppiamento e divisione dei ciuffetti».
(5)Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.
(6)Il metodo n. 12 rappresenta un'eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.
(7)Vedi capitolo 1.1.
(8)Si deve verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.
(9)Si deve verificare la solubilità delle clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.
(10)Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico al 75%.
(11)Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura decritta nel Melliand Textilberichte 56 (1975), pagg. 643-645.
(12)Cfr. Capo 1.1.
(13)I valori di d sono indicati nel capitolo 2 del presente allegato relativo ai diversi metodi di analisi delle mischie binarie.


ALLEGATO IX

TASSI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

(Articolo 17, paragrafo 2)

Numero delle fibre

Fibre

Percentuali

1‐2

Lana e peli di animali:

fibre pettinate

18,25

fibre cardate

17,00(1)

3

Peli di animali:

fibre pettinate

18,25

fibre cardate

17,00(1)

Crini:

fibre pettinate

16,00

fibre cardate

15,00

4

Seta

11,00

5

Cotone:

fibre normali

8,50

fibre mercerizzate

10,50

6

Kapok

10,90

7

Lino

12,00

8

Canapa

12,00

9

Iuta

17,00

10

Abaca

14,00

11

Alfa

14,00

12

Cocco

13,00

13

Ginestra

14,00

14

Ramiè (fibra bianchita)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acetato

9,00

20

Alginica

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Proteica

17,00

24

Triacetato

7,00

25

Viscosa

13,00

26

Acrilica

2,00

27

Clorofibra

2,00

28

Fluorofibra

0,00

29

Modacrilica

2,00

30

Poliammide o nylon:

fibra discontinua

6,25

filamento

5,75

31

Aramide

8,00

32

Poli-immide

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polilattide

1,50

35

Poliestere

fibra discontinua

1,50

filamento

1,50

36

Polietilenica

1,50

37

Polipropilenica

2,00

38

Poliureica

2,00

39

Poliuretano:

fibra discontinua

3,50

filamento

3,00

40

Vinilal

5,00

41

Trivinilica

3,00

42

Gomma

1,00

43

Elastan

1,50

44

Vetro tessile:

con un diametro medio superiore a 5 μm

2,00

con un diametro medio uguale o inferiore a 5 μm .

3,00

45

Fibra metallica

2,00

Fibra metallizzata

2,00

Amianto

2,00

Filati di carta

13,75

46

Elastomultiestere

1,50

47

Elastolefin

1,50

48

Melamina

7,00

(1)Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile verificare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartiene al ciclo pettinato o cardato.


ALLEGATO X

TABELLE DI CORRISPONDENZA

Direttiva 2008/121/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 8 (1) e allegato III

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Direttiva 2008/121/CE

Presente regolamento

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 15 e allegato IV

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, secondo capoverso

Articolo 11

Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Direttiva 2008/121/CE

Presente regolamento

Articolo 12

▌ Allegato VII

Articolo 13

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 15 e 16

Articolo 23 ▌

Articolo 17

-

Articoli 19 e 20

-

Allegato I, nn. da 1 a 47

Allegato I, nn. da 1 a 47

Allegato II, nn. da 1 a 47

Allegato IX, nn. da 1 a 47

Allegato III

Allegato V

Allegato III, punto 36

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Allegato IV

Allegato VI

Direttiva 96/73/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Allegato VIII, capo 1, punto I, parte 2

Articolo 3

Articolo 17, paragrafo 2, primo capoverso

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 6

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Allegato I

Allegato VIII, capo 1, punto I

Allegato II, paragrafo 1 introduzione

Allegato VIII, capo 1, punto II

Allegato II, paragrafo 1 punti I, II e III

Allegato VIII, capo 2, punti I, II e III

Allegato II, paragrafo 2

Allegato VIII, capo 2, punto IV

Direttiva 73/44/CEE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Allegato VIII, capo 1, punto I

Articolo 3

Articolo 17, paragrafo 2, primo capoverso

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 23 ▌

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Allegato I

Allegato VIII, capo 3, introduzione e punti da I a IV

Allegato II

Allegato VIII, capo 3, punto V

Allegato III

Allegato VIII, capo 3, punto VI

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