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 Testo integrale 
Procedura : 2009/0108(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0112/2010

Testi presentati :

A7-0112/2010

Discussioni :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Votazioni :

PV 21/09/2010 - 5.4
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P7_TA(2010)0322

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Martedì 21 settembre 2010 - Strasburgo
Sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I
P7_TA(2010)0322A7-0112/2010
Risoluzione
 Testo
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0363),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0097/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010(1),

–  dopo aver consultato il Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 giugno 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0112/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 settembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio
P7_TC1-COD(2009)0108

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 994/2010)


ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sulla sicurezza a lungo termine delle misure di approvvigionamento, comprese la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento del gas, la cooperazione regionale e la cooperazione internazionale in materia di efficienza energetica

La Commissione sottolinea che la diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento del gas è essenziale per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas dei singoli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme.

Riconoscendo la necessità di sviluppare una strategia per la sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, entro la fine del 2010 la Commissione adotterà un pacchetto «infrastrutture energetiche» globale, nel quale si valuteranno le priorità per lo sviluppo di infrastrutture per il gas nei prossimi decenni e i progressi conseguiti nelle priorità individuate nel secondo riesame strategico della politica energetica. Il pacchetto «infrastrutture energetiche» individuerà gli strumenti e le misure per fornire incentivi agli investimenti nelle infrastrutture per il gas, in particolare includendo la diversificazione delle rotte di approvvigionamento, l'integrazione delle «isole del gas», i terminali per il gas naturale liquefatto (GNL) e le capacità di stoccaggio.

Nel quadro delle iniziative regionali, la Commissione appoggia inoltre la stretta cooperazione tra le parti interessate a tutti i livelli, ossia gli Stati membri, le autorità di regolamentazione indipendenti, l'industria del gas e i consumatori. Nel 2010 la Commissione emetterà una comunicazione sulle iniziative regionali, allo scopo di fornire orientamenti su come progredire e sviluppare ulteriormente le iniziative di cooperazione regionale esistenti. Una stretta cooperazione a livello regionale è essenziale per realizzare un mercato dell'energia pienamente funzionante. La comunicazione sulle iniziative regionali avanzerà proposte su obiettivi comuni e migliori pratiche.

Infine, la Commissione riconosce che l'efficienza energetica svolge un ruolo importante nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nel lungo termine. La Commissione continuerà a sviluppare una stretta cooperazione con i paesi terzi per promuovere l'efficienza energetica attraverso lo scambio di informazioni sulle strategie di risparmio energetico, la ricerca sulle tecnologie ad alto rendimento energetico e la condivisione delle migliori pratiche, nel quadro del partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC) e di accordi bilaterali.

Dichiarazione della Commissione sulla concorrenza in relazione al considerando 45

La Commissione ritiene che il riferimento alle distorsioni di concorrenza contenuto nel considerando 45 riguardi tutte le forme di restrizione di concorrenza, comprese in particolare le clausole restrittive dei contratti, quali ad esempio le clausole di destinazione.

La Commissione conferma inoltre che l'applicazione dell'articolo 101 TFUE alle condizioni di cui al considerando 45 sarà effettuata, laddove opportuno, dalla Commissione stessa o da una o più delle autorità competenti per la concorrenza degli Stati membri, in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(1).

(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

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