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Procedura : 2010/2855(RSP)
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RC-B7-0541/2010

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PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

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PV 07/10/2010 - 9.4
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P7_TA(2010)0351

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Giovedì 7 ottobre 2010 - Bruxelles
Giornata mondiale contro la pena di morte
P7_TA(2010)0351RC-B7-0541/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte

Il Parlamento europeo,

–  visto il protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, del 28 aprile 1983,

–  visto il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 15 dicembre 1989, che mira all'abolizione della pena di morte,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 26 aprile 2007, sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte(1),

–  viste le sue risoluzioni, in particolare quelle del 26 novembre 2009, sui diritti delle minoranze e l'applicazione della pena di morte in Cina(2), del 20 novembre 2008, sulla pena di morte in Nigeria(3), del 17 giugno 2010, sulle esecuzioni in Libia(4), dell'8 luglio 2010 sulla Corea del Nord(5), del 22 ottobre 2009 sull'Iran(6), del 10 febbraio 2010 sull'Iran(7) e dell'8 settembre 2010 sui diritti umani in Iran, segnatamente il caso di Sakineh Mohammadi Ashtiani e di Zahra Bahrami(8),

–  viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria del ricorso alla pena di morte, e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008, in cui si sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149 del 2007, dell'Assemblea generale,

–  vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite all'Assemblea generale sulle moratorie delle esecuzioni, dell'11 agosto 2010 (A/65/280),

–  vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite alla 15a sessione del Consiglio per i diritti umani sulla questione della pena di morte, del 16 luglio 2010 (A/HRC/15/19),

–  visto il discorso pronunciato in Aula dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione il 16 giugno 2010 sulla politica in materia di diritti umani, nel corso del quale l'Alto rappresentante ha ribadito che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo costituisce una priorità per l'Unione europea nonché una sua priorità personale,

–  vista la dichiarazione del Presidente Jerzy Buzek del 19 ottobre 2009, contenente un forte appello per l'abolizione della pena capitale,

–  vista la dichiarazione finale adottata dal Quarto congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della pena di morte,

–  viste la risoluzione del 2008 della Commissione africana per i diritti umani e dei popoli, la risoluzione del 2009 dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE sulla moratoria della pena di morte nonché altre iniziative regionali, come quelle intraprese dalla Commissione interamericana dei diritti umani,

–  vista la versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte, adottata dal Consiglio il 16 giugno 2008,

–  viste la Giornata mondiale contro la pena di morte e l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte, che si celebrano il 10 ottobre di ogni anno,

–  visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea è tenacemente impegnata a favore dell'abolizione della pena di morte ovunque nel mondo e si adopera affinché tale principio sia universalmente riconosciuto,

B.  considerando che l'Unione europea è in prima fila, come soggetto istituzionale, nella battaglia per l'abolizione della pena di morte nel mondo intero e che la sua azione al riguardo rappresenta una delle priorità fondamentali della sua politica dei diritti umani; considerando che l'UE è altresì il donatore principale in termini di sostegno agli sforzi delle organizzazioni della società civile in tutto il mondo a favore dell'abolizione della pena di morte,

C.  considerando che la pena di morte è una punizione estrema, crudele, inumana e degradante, che viola il diritto alla vita quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che le condizioni di detenzione create dalla decisione di pena di morte costituiscono un atto di tortura inaccettabile per gli Stati che rispettano i diritti umani,

D.  considerando che vari studi hanno dimostrato che la pena di morte non ha alcun effetto sull'evoluzione tendenziale dei reati violenti,

E.  considerando che i dati dimostrano che le condanne a morte riguardano in primis le persone sfavorite,

F.  considerando che il protocollo n. 6 e il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali vieta agli Stati membri del Consiglio d'Europa di applicare la pena di morte,

G.  considerando che l'Unione europea lavora per conseguire moratorie dell'applicazione della pena di morte nei paesi terzi e per arrivare successivamente alla sua abolizione, nonché alla ratifica dei pertinenti strumenti internazionali, delle Nazioni Unite e di altri organismi, in particolare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, che prevede l'abolizione della pena di morte,

H.  considerando che l'abolizione della pena di morte è una delle priorità tematiche per beneficiare di aiuti a titolo dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che dalla sua istituzione, nel 1994, ha finanziato più di 30 progetti in tutto il mondo, con un bilancio complessivo di più di 15 milioni di euro,

I.  considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la conclusione di accordi commerciali e, più in generale, di accordi internazionali con paesi terzi è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo,

J.  considerando che lo statuto del Tribunale penale internazionale, così come quello del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, del Tribunale speciale per la Sierra Leone, dei Collegi speciali per i reati gravi a Dili, Timor Est e delle Camere straordinarie dei tribunali cambogiani, escludono la pena di morte per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio, ossia i crimini più gravi per la comunità internazionale sui quali detti tribunali sono competenti,

K.  considerando che, nel 2007 e nel 2008, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato due risoluzioni storiche, la 62/149 e la 63/168, che sollecitano una moratoria mondiale delle esecuzioni e perseguono come obiettivo ultimo l'abolizione della pena di morte, e sottolineando a questo proposito il fatto che è cresciuto il numero dei paesi favorevoli a tali risoluzioni e che ciò ha di conseguenza permesso di adottare la risoluzione 63/168 a larghissima maggioranza, con 106 voti a favore, 46 contrari e 34 astensioni,

L.  considerando che il quarto Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra nel febbraio 2010, ha fatto appello agli stati abolizionisti di fatto affinché aboliscano per legge la pena di morte, ha esortato gli stati abolizionisti a inserire il tema dell'abolizione universale della pena capitale nelle loro relazioni internazionali e ha sollecitato le organizzazioni internazionali e regionali a sostenerne l'abolizione universale attraverso l'adozione di risoluzioni su una moratoria delle esecuzioni,

M.  considerando che, nel mondo, sono 154 i paesi che hanno abolito la pena di morte de jure o de facto, che 96 di essi l'hanno abolita per tutti i tipi di reati, 8 l'hanno mantenuta solo per reati eccezionali, come quelli commessi in tempo di guerra, 6 hanno decretato una moratoria delle esecuzioni e 44 sono abolizionisti di fatto, ossia sono paesi in cui non si registrano esecuzioni da almeno dieci anni o paesi che si sono impegnati in modo vincolante a non applicare la pena capitale,

N.  considerando che più di 100 fra i paesi che mantengono la pena di morte per taluni reati hanno vietato le esecuzioni di minorenni autori di reati; sottolineando tuttavia che un piccolo numero di paesi continua a giustiziare i bambini autori di reati in flagrante violazione dei diritto internazionale, segnatamente dell'articolo 6, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici; evidenziando in particolare che la percentuale più elevata di minori detenuti si registra in Iran,

O.  considerando che, nel mondo, decine di persone di cui è comprovata la cittadinanza europea si trovano attualmente nel braccio della morte o rischiano la pena capitale, e sottolineando a questo proposito la necessità cruciale di consolidare e rafforzare la risposta europea alle potenziali esecuzioni di cittadini europei,

P.  considerando che il 23 marzo 2010 il Presidente della Duma di Stato della Federazione Russa, Boris Gryzlov, ha dichiarato, in una riunione a Mosca con i membri della commissione di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che la Russia non ha ratificato il protocollo n. 6 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte, per via delle minacce terroristiche cui è esposto il paese,

Q.  accogliendo positivamente il fatto che, l'11 febbraio 2010, il Parlamento del Kirghizistan ha ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, relativo all'abolizione della pena di morte, e che il 21 maggio 2010 il governo ad interim del Kirghizistan ha reso pubblico il progetto definitivo di costituzione, che vieta fra l'altro la pena di morte e che è stato nel frattempo adottato,

R.  considerando che nel mondo sono 43 i paesi che mantengono la pena di morte e che il maggior numero di esecuzioni si è registrato in Cina, Iran e Iraq; che nella sola Cina sono state eseguite circa 5 000 condanne, pari all'88% del totale delle esecuzioni nel mondo; che in Iran sono state messe a morte almeno 402 persone, in Iraq almeno 77 e in Arabia Saudita almeno 69,

S.  considerando che l'Iran applica ancora la pena di morte per lapidazione, il che è contrario al secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici,

T.  considerando che le autorità statali nordcoreane eseguono sistematicamente omicidi di Stato e il sistema giudiziario è sottomesso allo Stato e che la pena di morte è applicata a un ampio spettro di crimini contro lo Stato ed è periodicamente estesa dal codice penale, mentre i cittadini, bambini compresi, sono costretti a essere presenti alle esecuzioni pubbliche,

U.  considerando che in Giappone i detenuti, i loro parenti e gli avvocati sono tenuti all'oscuro fino all'arrivo del giorno fatidico,

V.  considerando che il Consiglio presidenziale iracheno ha di recente ratificato la condanna a morte di almeno 900 detenuti, fra cui donne e bambini,

W.  considerando che la Bielorussia resta l'unico Stato europeo che tuttora applica nella pratica la pena di morte; rilevando che tanto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quanto l'Unione europea hanno ripetutamente esortato la Bielorussia ad abolire la pena di morte; che le informazioni sulla pena di morte in Bielorussia sono segrete, che sussistono gravi preoccupazioni quanto all'equità dei processi e che, in base al codice penale esecutivo, la sentenza è eseguita in privato mediante fucilazione, l'amministrazione carceraria comunica al giudice l'avvenuta esecuzione e questi informa i parenti; che il corpo dei giustiziati non viene consegnato ai familiari per la sepoltura e che non viene indicato il luogo in cui essa avviene,

X.  considerando che 35 dei 50 Stati USA prevedono la pena di morte, sebbene in 4 di essi non si vi siano state esecuzioni dal 1976; che nel 2009 le esecuzioni sono salite a 52 allo scadere di una moratoria di fatto in vigore dal settembre 2007 al maggio 2008, sebbene il numero di condanne a morte negli Stati Uniti d'America fosse diminuito per il settimo anno consecutivo, scendendo a 106,

Y.  valutando positivamente il fatto che alcuni Stati, fra cui il Montana, il Nuovo Messico, il New Jersey, lo Stato di New York, il North Carolina e il Kentucky, si sono attivati contro la pena di morte attraverso misure come una moratoria delle esecuzioni o l'abolizione della pena capitale, e condannando nel contempo le esecuzioni di Teresa Lewis in Virginia e Holly Wood in Alabama, giustiziate sebbene avessero evidenti ritardi mentali, e richiamando l'attenzione sui casi di Mumia Abu-Jamal, nel braccio della morte in Pennsylvania, e di Troy Davis in Georgia,

1.  ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena capitale contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti umani;

2.  condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano; chiede energicamente all'UE e ai suoi Stati membri di assicurare l'applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite su una moratoria universale delle esecuzioni, in vista della piena abolizione della pena di morte in tutti gli Stati che ancora la praticano; invita il Consiglio e la Commissione ad attivarsi per limitare progressivamente l'applicazione della pena di morte, insistendo nel contempo sul fatto che le esecuzioni dovrebbero avvenire nel rispetto di norme minime internazionali; esprime viva preoccupazione per l'imposizione della pena di morte ai minori e alle persone colpite da disabilità mentale o intellettuale e ne chiede l'immediata e definitiva cessazione;

3.  sollecita l'UE ad avvalersi di tutti gli strumenti diplomatici e di assistenza alla cooperazione di cui dispone in vista dell'abolizione della pena di morte;

4.  invita gli Stati membri che applicano la pena di morte a decretare una moratoria immediata delle esecuzioni; incoraggia inoltre paesi come la Cina, l'Egitto, l'Iran, la Malaysia, il Sudan, la Thailandia e il Vietnam a pubblicare statistiche ufficiali sull'applicazione della pena di morte al loro interno; esorta, al contempo, la Corea del Nord a porre fine in modo immediato e permanente alle esecuzioni pubbliche;

5.  invita il Giappone a far luce sul suo sistema di pena capitale;

6.  incoraggia gli Stati che non hanno abolito la pena di morte a rispettare le clausole che tutelano i diritti delle persone passibili di condanna capitale, sanciti dalle garanzie del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto a firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché a incoraggiare gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a sottoscrivere il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo alla pena di morte;

7.  invita gli Stati partecipanti dell'OSCE, nella fattispecie gli Stati Uniti e la Bielorussia, a decretare una moratoria immediata delle esecuzioni;

8.  invita il Kazakistan e la Lettonia a modificare le disposizioni del loro ordinamento nazionale che ancora permettono di imporre la pena di morte per taluni reati in presenza di circostanze eccezionali;

9.  incoraggia vivamente gli Stati membri dell'UE e quanti hanno sostenuto le risoluzioni del 2007 e del 2008 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a presentare una terza risoluzione sulla pena di morte, nel quadro di un'alleanza transregionale rafforzata, in occasione della 65a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che dovrebbe riguardare in via prioritaria:

   l'abolizione dei «segreti di Stato» sulla pena di morte;
   la posizione di un Inviato speciale che non dovrebbe soltanto monitorare la situazione ed esercitare pressioni per una maggiore trasparenza in seno ai sistemi di pena capitale, bensì anche persuadere quanti tuttora mantengono la pena di morte ad adottare la linea delle Nazioni Unite per una moratoria sulle esecuzioni in vista di abolire la pena di morte;
   la soglia dei «reati più gravi» per l'esecuzione della pena capitale nel rispetto della legalità;

10.  invita gli Stati partecipanti all'OSCE a incoraggiare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e le missioni dell'OSCE, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, a realizzare attività di sensibilizzazione contro il ricorso alla pena di morte, in particolare presso i mezzi di comunicazione di massa, i funzionari incaricati dell'applicazione della legge, i responsabili politici e il grande pubblico;

11.  invita gli Stati dell'OSCE che ancora mantengono la pena di morte a trattare le informazioni sulla pena di morte in modo trasparente, fornendo informazioni pubbliche riguardo all'identità delle persone condannate a morte o giustiziate e statistiche sul ricorso alla pena di morte, conformemente agli impegni dell'OSCE;

12.  sollecita il Consiglio e la Commissione, in particolare in vista dell'istituzione del SEAE, a fornire orientamenti per una politica europea globale ed efficace in merito alla pena di morte per quanto riguarda le decine di persone di cui è comprovata la cittadinanza europea e che rischiano di essere giustiziate in paesi terzi, il che dovrà comprendere meccanismi solidi e rafforzati in materia di sistemi di identificazione, prestazione di assistenza giuridica, interventi legali dell'UE e rappresentanze diplomatiche;

13.  incoraggia altresì le attività delle organizzazioni non governative che si adoperano per l'abolizione della pena di morte, quali Nessuno tocchi Caino, Amnesty International, Penal Reform International, la Coalizione mondiale contro la pena di morte, la Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani, la Comunità di Sant'Egidio e Reprieve; accoglie favorevolmente e sostiene le raccomandazioni sugli strumenti dell'UE nella lotta contro la pena di morte rilasciate al 12° Forum UE-ONG sui diritti umani;

14.  si impegna a seguire la questione della pena di morte e la discussione di casi specifici con le autorità dei paesi interessati nonché a prendere in considerazione possibili iniziative e missioni ad hoc nei paesi che mantengono la pena capitale, per sollecitare le autorità governative a decretare una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva della loro completa abolizione;

15.  chiede al Consiglio e alla Commissione, al momento della conclusione di accordi con paesi che ancora applicano la pena di morte o con paesi che non hanno firmato la moratoria per abolirla, di incoraggiarli vivamente a farlo;

16.  chiede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione e agli Stati membri di continuare a parlare all'unisono e di ricordare che il contenuto politico di fondo della risoluzione deve essere l'adozione di una moratoria mondiale quale passo fondamentale verso l'abolizione della pena di morte;

17.  invita, in particolare, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione a dimostrare la priorità politica da lei accordata all'abolizione della pena di morte sollevando sistematicamente la questione nei contatti politici con i paesi che ancora mantengono la pena di morte e intervenendo personalmente e regolarmente a favore di quanti sono passibili di esecuzione imminente;

18.  ricorda che la completa abolizione della pena di morte resta uno degli obiettivi principali della politica dell'UE in materia di diritti umani; ritiene che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso una stretta cooperazione tra Stati, l'istruzione, la sensibilizzazione, l'efficienza e l'efficacia;

19.  incoraggia la cooperazione regionale in tal senso; osserva che, ad esempio, la Mongolia ha ufficialmente decretato una moratoria delle esecuzioni nel gennaio 2010 e che ciò ha avuto l'effetto positivo di indurre vari paesi che mantengono la pena di morte a esaminare la costituzionalità di questo tipo di pena;

20.  invita il Consiglio e la Commissione ad individuare modalità attraverso cui migliorare l'attuazione e l'efficacia degli orientamenti dell'UE sulla pena di morte durante l'attuale riesame della politica dell'UE sui diritti umani, in particolare in vista della revisione degli orientamenti prevista per il 2011;

21.  invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare la Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte per richiamare l'attenzione sui casi, fra gli altri, di Sakineh Mohammadi Ashtiani, Zahra Bahrami, Mumia Abu-Jamal, Troy Davis, Oleg Grishkovtsov, Andrei Burdyko ed Ebrahim Hamidi, Suliamon Olyfemi e Siti Zainab Binti Duhri Rupa;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nonché ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.

(1) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.
(2) Testi approvati, P7_TA(2009)0105.
(3) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 71.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0246.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0290.
(6) Testi approvati, P7_TA(2009)0060.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0016.
(8) Testi approvati, P7_TA(2010)0310.

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