Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2010/2059(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0275/2010

Testi presentati :

A7-0275/2010

Discussioni :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Votazioni :

PV 25/11/2010 - 8.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2010)0435

Testi approvati
PDF 130kWORD 47k
Giovedì 25 novembre 2010 - Strasburgo
Relazione annuale sull'attività del Mediatore europeo nel 2009
P7_TA(2010)0435A7-0275/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 (2010/2059(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009,

–  visti l'articolo 24, paragrafo 3, e l'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore(1),

–  visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo e il Mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 5 ottobre 2005, intitolata «Procedimento di delegazione orizzontale per adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e autorizzare i funzionari a comparire presso il Mediatore europeo» (SEC(2005)1227),

–  vista la decisione 2008/587/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore(2),

–  vista la revisione da parte del Mediatore delle sue disposizioni di esecuzione, finalizzata a riflettere le modifiche apportate allo statuto ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 205, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0275/2010),

A.  considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2009 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 19 aprile 2010 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 4 maggio 2010 a Bruxelles,

B.  considerando che l'articolo 24 TFUE dispone che «ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228»,

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»,

D.  considerando che, ai sensi dell'articolo 43 della Carta, «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali»,

E.  considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del TFUE, la politica estera e di sicurezza comune nonché l'attività del Consiglio europeo rientrano nel mandato del Mediatore,

F.  considerando che, a norma dell'articolo 228 TFUE, il Mediatore è d'ora in poi «eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura» e non più «designato» dal Parlamento,

G.  considerando che il lavoro del Mediatore contribuisce a realizzare un'Unione «in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini» come recita l'articolo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea,

H.  considerando che nel 2008 il Mediatore ha ricevuto 3 098 denunce, rispetto alle 3 406 del 2007, e che 727 (23%) di esse, rispetto alle 802 del 2008, sono state giudicate rientranti nel mandato del Mediatore,

I.  considerando che nel 2009 il Mediatore ha aperto 335 indagini sulla base di denunce e ha completato e concluso 318 indagini, 311 delle quali erano collegate a denunce e 7 erano di sua iniziativa,

J.  considerando che in 179 casi (56% del totale) chiusi nel 2009 l'istituzione interessata ha accettato una soluzione amichevole o ha risolto la questione, il che mostra una forte volontà da parte delle istituzioni e degli organi di considerare le denunce presentate al Mediatore come un'opportunità per rimediare agli errori verificatisi e cooperare con il Mediatore a beneficio dei cittadini,

K.  considerando che nel 2009 il Mediatore ha constatato l'esistenza di una cattiva amministrazione nel 12% dei casi (37 indagini), il che ha dato luogo a osservazioni critiche in 35 casi,

L.  considerando che nel 2009 sono stati emessi 15 progetti di raccomandazione,

M.  considerando che i casi più comuni in materia di presunta cattiva amministrazione riguardavano la mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di informazione (nel 36% delle indagini), l'ingiustizia o l'abuso di potere (14%), i ritardi evitabili (13%), i vizi di procedura (13%), la negligenza (6%), l'inadempienza agli obblighi della Commissione di esercitare il ruolo di custode dei trattati (6%), gli errori giuridici (6%) e la discriminazione (5%),

N.  considerando che la durata media del trattamento delle denunce è passata da 13 mesi nel 2008 a 9 mesi nel 2009, cosa che riflette gli sforzi compiuti dal Mediatore per ridurre la durata media delle sue indagini come pure lo spirito di cooperazione delle istituzioni interessate,

O.  considerando che nessun caso di cattiva amministrazione ha dato luogo a una relazione speciale al Parlamento europeo nel 2009,

P.  considerando che le osservazioni critiche e le raccomandazioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti, ma servono ad incoraggiare l'autocontrollo delle istituzioni e degli organi dell'Unione e permettono di evitare che si ripetano in futuro errori e disfunzioni,

Q.  considerando che il ruolo del Mediatore si è ulteriormente sviluppato dopo la creazione di tale funzione, grazie all'indipendenza del Mediatore e al controllo democratico delle sue attività esercitato dal Parlamento e dalla commissione per le petizioni,

R.  considerando essenziale che le istituzioni e gli organi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro richieste d'informazioni, denunce e petizioni,

S.  considerando che il Parlamento ha adottato il codice di buona condotta amministrativa del Mediatore nella sua risoluzione del 6 settembre 2001(3),

T.  considerando che la rete europea dei Difensori civici permette di indirizzare i ricorrenti verso i difensori civici o gli organi affini, che sono tenuti a fornire l'aiuto più appropriato al loro livello come pure a scambiare informazioni e buone pratiche,

U.  considerando che le attività del Mediatore e della commissione per le petizioni sono complementari e favoriscono una maggiore efficacia delle loro rispettive attività,

1.  approva la relazione annuale per il 2009 presentata dal Mediatore europeo;

2.  sottolinea che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona rafforza la legittimità democratica del Mediatore grazie alla sua elezione da parte del Parlamento ed estende il suo mandato alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle attività del Consiglio europeo;

3.  si compiace del fatto che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali, ormai giuridicamente vincolante, inscrive il diritto ad una buona amministrazione nel novero dei diritti fondamentali emananti dalla cittadinanza dell'Unione; invita pertanto il Mediatore a vigilare, nel trattamento quotidiano delle denunce, sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali;

4.  ritiene che la trasparenza, l'accesso all'informazione e il rispetto del diritto alla buona amministrazione siano le condizioni preliminari indispensabili per mantenere la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di far valere i loro diritti;

5.  ritiene che il termine «cattiva amministrazione» dovrebbe continuare a essere interpretato in senso lato, in modo da includere non solo le violazioni di norme giuridiche o di principi generali del diritto amministrativo europeo quali obiettività, proporzionalità e uguaglianza, non discriminazione e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ma anche i casi in cui un'istituzione non agisce coerentemente e in buona fede o non tiene conto di aspettative legittime dei cittadini, compreso il caso in cui un'istituzione si sia impegnata a rispettare talune norme e requisiti senza esservi obbligata dai trattati o dalla legislazione secondaria;

6.  si congratula con il Mediatore per la presentazione chiara ed esauriente delle sue attività; suggerisce nondimeno che nelle future relazioni il compendio delle attività e l'analisi tematica pongano maggiormente l'accento sui problemi strutturali e le tendenze generali;

7.  ritiene che nel periodo preso in esame dalla relazione il Mediatore abbia esercitato i suoi poteri in modo dinamico ed equilibrato, per quanto riguarda sia l'esame e il trattamento delle denunce e la conduzione e conclusione delle indagini, sia il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e l'incoraggiamento ai cittadini ad avvalersi dei propri diritti dinanzi a tali istituzioni e organi;

8.  si compiace dell'eccellente rapporto esistente tra il Mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto concerne il rispetto reciproco delle loro competenze; incoraggia la prassi già introdotta dal Mediatore di garantire la presenza di un rappresentante in tutte le riunioni della commissione per le petizioni;

9.  riconosce il contributo fondamentale apportato dalla rete europea dei difensori civici, rappresentata da 94 uffici in 32 paesi, di cui la commissione per le petizioni fa parte, conformemente al principio di sussidiarietà; si compiace per la collaborazione tra il Mediatore europeo e gli organismi analoghi a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri;

10.  prende atto del fatto che nel 2009 il Mediatore ha ricevuto 3 098 denunce e che 318 indagini sono state portate a buon fine e concluse nel corso di tale anno;

11.  si compiace del notevole numero di procedure conclusesi con un accordo amichevole o da parte delle istituzioni interessate (56%), cosa che riflette la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni e gli organi dell'Unione; invita il Mediatore, le istituzioni e gli organi dell'Unione a proseguire i loro sforzi in tale direzione;

12.  si compiace altresì degli sforzi compiuti dal Mediatore per ridurre la durata media delle sue indagini a nove mesi; chiede che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea siano dotati delle necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che sia dato un rapido seguito a denunce e petizioni;

13.  prende atto del fatto che oltre un terzo delle indagini aperte dal Mediatore nel 2009 riguardavano la mancanza di trasparenza; chiede pertanto che la revisione in corso del regolamento (CE) n. 1049/2001 non restringa il vigente diritto all'accesso all'informazione e ai documenti bensì adotti un approccio più proattivo;

14.  si compiace dei progressi realizzati nel 2009 per quanto riguarda l'agevolazione dell'accesso del Mediatore ai documenti riservati del Consiglio;

15.  prende atto della strategia di comunicazione e dello sviluppo del sito Internet che ha contribuito a ridurre, secondo il Mediatore, il numero di denunce irricevibili e invita il Mediatore a proseguire i suoi sforzi per informare i cittadini europei circa le sue funzioni e i limiti delle sue competenze come pure circa i loro diritti;

16.  condivide il parere del Mediatore secondo il quale, oltre al rispetto delle regole vincolanti per l'amministrazione, lo sviluppo di un'autentica cultura del servizio ai cittadini è fondamentale per la buona amministrazione; invita pertanto il Mediatore a prendere maggiori iniziative per promuovere presso le istituzioni e i cittadini europei detta cultura del servizio;

17.  deplora il numero di denunce relative ai ritardi evitabili nella registrazione di domande, nel trattamento di dossier e nella presa di decisioni; propone di prevedere, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, compensi finanziari nel caso di ritardi manifesti e prolungati;

18.  prende nota del fatto che il Mediatore ha condotto a buon fine un'indagine d'iniziativa concernente le regole applicate dalla Commissione alle domande dei cittadini di accedere a documenti relativi a procedure di infrazione; incoraggia il rafforzamento della cooperazione con la commissione per le petizioni e suggerisce al Mediatore di tenerla regolarmente informata circa le indagini d'iniziativa da lui realizzate e i risultati ottenuti; invita la Commissione ad adottare una posizione più aperta e proattiva per quanto riguarda le informazioni sulle procedure d'infrazione;

19.  ritiene che il codice di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore e approvato dal Parlamento con la sua risoluzione del 6 settembre 2001 serva da guida e da riferimento al personale di tutte le istituzioni e organi dell'UE; si compiace del fatto che il codice di buona condotta sia stato approvato dal Comitato economico e sociale europeo; si compiace altresì che un protocollo di accordo sia stato concluso con la Banca europea per gli investimenti sul trattamento delle denunce; invita il Mediatore a prevedere una revisione del codice di buona condotta sulla base dell'esperienza degli ultimi dieci anni e, su tale base, a provvedere alla promozione e allo scambio di buone pratiche;

20.  deplora che il Mediatore non prenda nota delle denunce ricevute dai difensori civici nazionali in relazione alla cattiva applicazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato membro; suggerisce al Mediatore di prevedere una loro messa in comune al fine di giungere ad una migliore comprensione del problema;

21.  invita il Mediatore ad incoraggiare i Difensori civici nazionali a procedere a scambi regolari con i loro parlamenti nazionali, sul modello degli scambi effettuati tra il Mediatore europeo e il Parlamento;

22.  invita la Commissione europea ad elaborare una legge amministrativa europea comune a tutti gli organi, le istituzioni e le agenzie dell'Unione;

23.  richiama l'attenzione del Mediatore sulla nuova procedura di selezione del personale da parte di EPSO e suggerisce un monitoraggio della sua applicazione, corredato di un'analisi delle evoluzioni constatate;

24.  appoggia l'idea di un portale Intranet comune a tutti i membri della rete europea dei difensori civici, onde garantire una regolare diffusione dei risultati;

25.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25.
(3) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.

Note legali - Informativa sulla privacy