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Procedura : 2010/3009(RSP)
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RC-B7-0709/2010

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PV 16/12/2010 - 12.2

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P7_TA(2010)0495

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Giovedì 16 dicembre 2010 - Strasburgo
Uganda: progetto di legge Bahati e discriminazione della popolazione LGBT
P7_TA(2010)0495RC-B7-0709/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla cosiddetta «legge Bahati» e la discriminazione nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) in Uganda

Il Parlamento europeo,

–  visti gli obblighi e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ivi inclusi quelli previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sanciscono i diritti umani e le libertà fondamentali vietando altresì le discriminazioni,

–  visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), e le clausole sui diritti umani ivi contenute, in particolare l'articolo 9,

–  visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, oltre a sancire l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a favore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, prevedono strumenti di lotta contro le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani a livello di UE,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, che vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale,

–  visto il complesso delle attività svolte dall'Unione europea nell'ambito della lotta all'omofobia e alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'omofobia, la tutela delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie,

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2009 sulla proposta di legge contro l'omosessualità in Uganda(1),

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante, Catherine Ashton, sulla Giornata internazionale contro l'omofobia (17 maggio 2010),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 3 dicembre 2009 sull'integrazione sociale e culturale e la partecipazione dei giovani,

–  visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che il disegno di legge contro l'omosessualità (Anti Homosexuality Bill), presentato al parlamento ugandese dal deputato David Bahati il 25 settembre 2009, prevede la reclusione da sette anni in su (fino all'ergastolo) nonché la pena di morte per gli atti omosessuali; considerando altresì che, a norma del citato disegno di legge, chi omette di dichiarare l'omosessualità di un figlio o di un paziente è punito con la reclusione fino a tre anni e che la proposta è tuttora all'esame,

B.  considerando che la comunità internazionale, nel suo complesso, ha duramente condannato la proposta e che alcuni Stati membri dell'UE hanno minacciato di revocare i propri aiuti allo sviluppo qualora l'Uganda dovesse convertirla in legge,

C.  considerando che il quotidiano locale Rolling Stone ha pubblicato, il 9 ottobre e il 15 novembre 2010, i nomi e i dati personali di presunti omosessuali, incitando i lettori ad aggredirli o impiccarli; considerando altresì che la Corte suprema dell'Uganda ha temporaneamente intimato al quotidiano di sospendere le pubblicazioni,

D.  considerando che in Africa l'omosessualità è legale solo in 13 paesi, mentre in 38 costituisce reato, e che in Mauritania, Sudan e Nigeria settentrionale essa è punita con la morte,

1.  ribadisce che l'orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto individuale alla vita privata, quale sancito dalle norme internazionali in materia di diritti umani, secondo cui l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere tutelate e la libertà di espressione garantita;

2.  ricorda alle autorità ugandesi gli obblighi assunti a norma del diritto internazionale e dell'accordo di Cotonou, che invita al rispetto dei diritti umani universali;

3.  ribadisce il proprio impegno a favore dei diritti umani universali; osserva, a tale proposito, che la tutela dei diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali o transessuali non può essere ritenuta un'imposizione di valori europei, ma deve essere piuttosto considerata una difesa e una promozione dei diritti umani universali condivisi, ovvero uno degli obiettivi perseguiti dall'UE in tutte le attività esterne;

4.  depreca qualsiasi tentativo di incitare all'odio e invocare la violenza nei confronti di una minoranza, anche per ragioni legate al sesso o all'orientamento sessuale; condanna, in tale contesto, la presentazione in parlamento del disegno di legge contro l'omosessualità ed esorta le autorità ugandesi a non approvare la proposta e a riformare, piuttosto, il diritto nazionale in modo da depenalizzare l'omosessualità e l'appartenenza a gruppi emarginati, ivi incluso quello degli attivisti LGBT; sottolinea che una legge contro l'omosessualità avrebbe ripercussioni estremamente negative sulla lotta all'AIDS;

5.  si oppone fermamente, ancora una volta, a qualsiasi tentativo di introdurre il ricorso alla pena di morte, indipendentemente dalle circostanze, nonché alle procedure di estradizione riguardanti cittadini ugandesi che compiono atti omosessuali all'estero;

6.  accoglie positivamente l'ordine di sospendere le pubblicazioni intimato dalla Corte suprema dell'Uganda al quotidiano Rolling Stone; rimane tuttavia preoccupato per gli assalti subiti da molti ugandesi proprio a seguito della pubblicazione dell'articolo, oltre che per i cittadini che tuttora temono di essere vittima di aggressioni, e invita le autorità a proteggere la loro incolumità;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al presidente del parlamento ugandese, all'Assemblea legislativa dell'Africa orientale, alla Commissione dell'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1) GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 25.

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