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Procedura : 2006/0167(COD)
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Ciclo del documento : A7-0364/2010

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A7-0364/2010

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Martedì 5 aprile 2011 - Strasburgo Edizione definitiva
Crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ***I
P7_TA(2011)0126A7-0364/2010

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 aprile 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata come segue(1) :

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  L'accordo ha contribuito a ridurre l'impatto dell'attuale crisi economica e finanziaria, mediante la creazione di posti di lavoro sostenendo il commercio e gli investimenti di imprese che non avrebbero altrimenti beneficiato di crediti nel settore privato.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  Le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero tenere in considerazione e rispettare gli obiettivi e le politiche dell'Unione. Nel sostenere le imprese dell'Unione, tali agenzie dovrebbero rispettare e promuovere i principi e le norme dell'Unione in settori quali il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater)  Le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri dovrebbero tuttavia esaminare con attenzione le domande ricevute, tenendo conto del fatto che il sostegno pubblico fornito come credito all'esportazione potrebbe potenzialmente contribuire, nel medio e lungo termine, al disavanzo pubblico del loro Stato membro, in particolare considerando il maggiore rischio di inadempimento a seguito della crisi finanziaria.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)
(2 quinquies)  Le agenzie di credito all'esportazione dovrebbero esaminare le domande ricevute al fine di massimizzare i vantaggi del sostegno pubblico fornito, tenendo conto del fatto che crediti all'esportazione mirati contribuiranno ad offrire nuove opportunità di accesso al mercato alle imprese dell'Unione, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), favorendo nel contempo un commercio aperto ed equo e una crescita reciprocamente vantaggiosa all'indomani della crisi.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 sexies (nuovo)
(2 sexies)  L'OCSE impone ai suoi membri di divulgare le informazioni sui crediti all'esportazione per evitare comportamenti protezionistici o distorsivi del mercato. All'interno dell'Unione, occorre garantire la trasparenza per assicurare condizioni di parità fra gli Stati membri.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 septies (nuovo)
(2 septies)  Le agenzie di credito all'esportazione sono diventate la principale fonte di finanziamento ufficiale per i paesi in via di sviluppo. Il debito correlato ai crediti all'esportazione costituisce quindi la principale componente del debito ufficiale di tali paesi. Una parte significativa del finanziamento dei progetti di crediti all'esportazione nei paesi in via di sviluppo si concentra in settori come i trasporti, il petrolio, il gas e l'estrazione, nonché in infrastrutture su larga scala, come le grandi dighe.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 octies (nuovo)
(2 octies)  I partecipanti all'accordo sono coinvolti in un processo continuo inteso a ridurre al minimo le distorsioni del mercato ed a creare condizioni di parità, in cui i premi applicati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nei paesi membri dell'OCSE siano basati sul rischio e coprano i costi e le perdite di esercizio a lungo termine di tali agenzie. Per conseguire tale obiettivo, è necessario che le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico siano tenute alla trasparenza ed a fornire informazioni alla rendicontazione.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 2 nonies (nuovo)
(2 nonies)  A sostegno del processo in corso in seno all'OCSE per un rafforzamento degli standard in materia di trasparenza e rendicontazione per le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nei paesi membri dell'OCSE e al di fuori di essi, l'Unione dovrebbe applicare misure supplementari in materia di trasparenza e rendicontazione per le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede sul suo territorio, come previsto all'allegato 1 bis del presente regolamento.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 2 decies (nuovo)
(2 decies)  Lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia ed il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come stabilito all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e menzionato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i principi ambientali ed i principi generali della responsabilità sociale delle imprese, completati da altri esempi di buone prassi internazionali, dovrebbero essere utilizzati quali principi guida per tutti i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nell'Unione, ed includere una valutazione di impatto sociale ed ambientale, comprendente i diritti umani e le norme incluse nel corpus della legislazione ambientale e sociale dell'Unione che interessa i settori ed i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione. Nella loro formulazione attuale, gli «approcci comuni» dell'OCSE prevedono già la possibilità esplicita di utilizzare le norme europee in materia di corruzione, prestiti sostenibili ed ambiente come parametri di riferimento nell'esame dei progetti. L'uso di tale disposizione andrebbe ulteriormente incoraggiato, tenendo conto del fatto che i promotori dei progetti, gli esportatori, gli istituti finanziari e le agenzie di credito all'esportazione si differenziano per quanto riguarda il ruolo svolto, la responsabilità e l'effetto leva esercitato in relazione ai progetti che beneficiano di sostegno pubblico.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 2 undecies (nuovo)
(2 undecies)  Gli obiettivi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di clima, derivanti da impegni presi a livello dell'Unione ed internazionale, dovrebbero costituire i criteri guida di tutti i progetti finanziati dalle agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con sede nell'Unione. Essi includono: la dichiarazione finale dei capi di Stato e di governo al vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 sull'eliminazione progressiva dei sussidi ai combustibili fossili; gli obiettivi dell'Unione intesi a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra del 30% rispetto ai livelli del 1990, ad aumentare l'efficienza energetica del 20% ed a coprire il 20% del suo consumo di energia mediante energie rinnovabili entro il 2020; nonché l'obiettivo dell'Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra tra l'80 e il 95% entro il 2050. La soppressione dei sussidi per i combustibili fossili dovrebbe essere accompagnata da misure intese a garantire che le condizioni di vita dei lavoratori e dei poveri non ne risentano negativamente.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 2 duodecies (nuovo)
(2 duodecies)  I principi alla base della responsabilità sociale delle imprese (RSI), pienamente riconosciuti a livello internazionale, all'interno dell'OCSE, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, relazioni sociali, diritti umani, ambiente, interesse dei consumatori e corrispondente trasparenza, lotta contro la corruzione e regimi fiscali. Occorre inoltre tener conto della situazione e delle capacità specifiche delle PMI.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 2 terdecies (nuovo)
(2 terdecies)  In considerazione dell'accresciuta concorrenza sui mercati mondiali e al fine di evitare svantaggi competitivi per le imprese dell'Unione, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri intensifichino gli sforzi nell'ambito dell'OCSE per coinvolgere i paesi che non partecipano all'accordo e ricorrano a negoziati bilaterali e multilaterali per stabilire norme globali per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'esistenza di norme globali in tale settore è un requisito preliminare per creare condizioni di parità nel commercio mondiale.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 2 quaterdecies (nuovo)
(2 quaterdecies)  Mentre i paesi OCSE sono vincolati dall'accordo, i paesi che non sono membri dell'OCSE, e in particolare i paesi emergenti, non partecipano all'accordo, e ciò potrebbe comportare un vantaggio iniquo per gli esportatori di tali paesi. Pertanto, tali paesi dovrebbero essere incoraggiati ad aderire all'OCSE e a partecipare all'accordo.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 2 quindecies (nuovo)
(2 quindecies)  In considerazione della strategia dell'Unione europea sul miglioramento della legislazione, volta a semplificare e migliorare la normativa esistente, è opportuno che, nelle future revisioni dell'accordo, la Commissione e gli Stati membri concentrino la loro attenzione sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese e le amministrazioni nazionali, incluse le agenzie di credito all'esportazione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 2 sexdecies (nuovo)
(2 sexdecies)  I miglioramenti apportati all'accordo devono garantire la piena coerenza con l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Pertanto, nel recepire l'accordo nel diritto dell'Unione dovrebbero essere applicate all'interno dell'Unione misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra l'accordo e il diritto dell'Unione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 2 septdecies (nuovo)
(2 septdecies)  Una metodologia di valutazione dell'impatto sociale e ambientale che assicuri la conformità con i requisiti del credito all'esportazione dovrebbe essere pienamente coerente con i principi della strategia di sviluppo sostenibile dell'Unione europea, dell'accordo di Cotonou e del Consenso europeo sullo sviluppo, e riflettere l'impegno e gli obblighi dell'Unione in base alla Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici, della Convenzione sulla diversità biologica, nonché ai fini del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e delle norme sociali, di lavoro e ambientali incorporate negli accordi internazionali.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  È quindi opportuno che la decisione 2001/76/CE sia abrogata e sostituita dalla presente decisione nel cui allegato figura il testo dell'accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,
(4)  È quindi opportuno che la decisione 2001/76/CE sia abrogata e sostituita dal presente regolamento nel cui allegato I figura il testo dell'accordo consolidato e riveduto, e che la decisione 2001/77/CE sia abrogata,
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Gli orientamenti che figurano nell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico si applicano nella Comunità .
Gli orientamenti che figurano nell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico si applicano nell'Unione .
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta di regolamento al fine di abrogare e sostituire quanto prima il presente regolamento, non appena una nuova versione dell'accordo sia stata concordata tra i partecipanti dell'OCSE e al più tardi entro due mesi dalla sua entrata in vigore.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)
Articolo 1 ter
Le misure aggiuntive in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell'Unione sono stabilite nell'allegato 1 bis del presente regolamento.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)
Articolo 1 quater
Il Consiglio riferisce annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione in merito all'attuazione, da parte di ogni Stato membro, dell'accordo sugli orientamenti per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)
Articolo 1 quinquies
Il bilancio delle agenzie di credito all'esportazione di qualsiasi Stato membro contiene un prospetto completo delle attività e delle passività dell'organismo. L'uso di strumenti fuori bilancio da parte delle agenzie di credito all'esportazione è reso assolutamente trasparente.
Le imprese, diverse dalle PMI, che beneficiano di crediti all'esportazione pubblicano i conti finanziari annui paese per ogni paese.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Allegato 1 bis (nuovo)
ALLEGATO 1 bis
1)  Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all'esportazione, ogni Stato membro trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione annuale d'attività.
La relazione annuale d'attività contiene le informazioni seguenti:
- una revisione contabile di tutti gli strumenti ed i programmi nazionali a cui l'accordo è applicabile e della loro conformità con l'accordo, in particolare con l'obbligo che i premi siano basati sul rischio e coprano i costi operativi a lungo termine;
- una sintesi dei principali sviluppi operativi nel periodo coperto dalla relazione e della loro conformità con l'accordo (elenco di nuovi impegni, esposizione, premi applicati, indennizzi pagati e recuperi e meccanismi per valutare il rischio ambientale);
- una presentazione delle politiche dello Stato membro al fine di garantire che gli obiettivi e le politiche di sviluppo dell'Unione guidino le attività nel settore dei crediti all'esportazione relativi a questioni ambientali e sociali, diritti umani, prestito sostenibile e misure anticorruzione.
2)  La Commissione trasmette al Parlamento europeo la sua analisi della relazione annuale d'attività, in cui valuta la coerenza degli Stati membri con le politiche di sviluppo dell'Unione e commenta gli sviluppi generali in ambito politico.
3)  La Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sforzi intrapresi nei diversi forum di cooperazione internazionale, inclusi l'OCSE e il G20, e nelle riunioni bilaterali con i paesi terzi, inclusi i vertici ed i negoziati sugli accordi di partenariato e cooperazione e gli accordi di libero scambio, al fine di indurre i paesi terzi, e in particolare le economie emergenti, a introdurre linee guida in materia di trasparenza delle loro agenzie di credito all'esportazione ad un livello almeno corrispondente agli approcci comuni dell'OCSE.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0364/2010).

Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2012Avviso legale