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Procedura : 2010/2201(INI)
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Ciclo del documento : A7-0062/2011

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A7-0062/2011

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PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

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Mercoledì 6 aprile 2011 - Strasburgo
Partiti politici a livello europeo e norme relativo al loro finanziamento
P7_TA(2011)0143A7-0062/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2010/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (partiti politici e fondazioni ad essi affiliate quali definiti all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento stesso)(1) (in appresso «il regolamento di finanziamento»), in particolare l'articolo 12,

–  vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei(2),

–  vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza, del 18 ottobre 2010, sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo, presentata in conformità dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004(3) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di finanziamento,

–  vista la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 che costituisce una versione rivista delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza il 13 dicembre 2010,

–  visti l'articolo 210, paragrafo 6, e l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0062/2011),

A.  considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea afferma che «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione», mentre il Parlamento e il Consiglio, conformemente all'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea determinano lo statuto di questi partiti e delle loro fondazioni politiche, in particolare le norme relative al loro finanziamento,

B.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma chiaramente che i partiti politici a livello dell'Unione europea contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione,

C.  considerando che il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della «democrazia rappresentativa», come sancito all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

D.  considerando che le fondamenta dei partiti politici a livello europeo sono state poste nei trattati di Maastricht e di Nizza, che hanno introdotto la possibilità di finanziarli e hanno pertanto dato loro autonomia operativa rispetto ai gruppi parlamentari,

E.  considerando che nel 2007, a seguito di una richiesta del Parlamento(4), la Commissione ha presentato una proposta sul finanziamento delle fondazioni politiche a livello europeo (fondazioni politiche europee), adottata nel dicembre 2007, al fine di sostenere i partiti politici europei nella discussione su temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea,

F.  considerando che il regolamento di modifica del 2007(5) si propone di agevolare il processo d'integrazione dei partiti politici a livello europeo permettendo ai partiti politici all'interno dell'Unione di strutturarsi e organizzarsi in modo più efficace,

G.  considerando che il regolamento di modifica del 2007 ha notevolmente potenziato il ruolo dei partiti politici a livello europeo nelle elezioni del Parlamento europeo stabilendo che le loro spese possono comprendere il finanziamento delle campagne elettorali; considerando tuttavia che questa opzione era limitata dalla condizione che gli stanziamenti interessati non dovessero essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o candidati politici nazionali,

H.  considerando che tutti i partiti politici a livello europeo finanziati hanno firmato un codice di condotta, che l'Ufficio di presidenza considera vincolante per tutte le parti, il quale fissa le regole da osservare durante le campagne elettorali,

I.  considerando che il potenziamento del ruolo dei partiti politici a livello europeo è necessariamente collegato al loro coinvolgimento nelle elezioni al Parlamento europeo,

J.  considerando che il regolamento di modifica del 2007 chiede un maggior riconoscimento formale dei partiti politici a livello europeo,

K.  considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira alla creazione di partiti politici pienamente organizzati ed efficaci a livello europeo e nazionale attraverso un processo equilibrato di istituzionalizzazione,

L.  considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira a realizzare la convergenza organizzativa dei partiti politici e delle loro fondazioni a livello europeo, riconoscendo al tempo stesso i diversi compiti svolti rispettivamente dai partiti politici e dalle fondazioni politiche,

M.  considerando che questa convergenza organizzativa può essere realizzata solo definendo uno status politico, giuridico e fiscale comune per i partiti politici europei, anche se ciò non deve comportare una normalizzazione dell'organizzazione dei partiti politici europei e delle loro fondazioni, che è di competenza esclusiva dei partiti politici europei stessi e delle loro fondazioni,

N.  considerando che il criterio dell'adozione di uno statuto giuridico per i partiti politici europei e le loro fondazioni politiche, basato sul diritto dell'Unione europea, rappresenta un passo in avanti chiaro e concreto per promuovere la democrazia all'interno dell'Unione,

O.  considerando che la convergenza organizzativa e funzionale e il miglioramento del regime di finanziamento possono essere conseguiti solo adottando uno statuto europeo uniforme e comune, basato sul diritto dell'Unione europea, per tutti i partiti politici a livello europeo e le loro fondazioni politiche,

P.  considerando che il regolamento sui partiti politici a livello europeo non opera una distinzione tra il riconoscimento e il finanziamento dei partiti politici,

Q.  considerando che la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 ha raccomandato di rendere più rigorosi i criteri per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo; considerando che ciò equivale a restringere la concorrenza tra i partiti a livello europeo nella misura in cui i criteri per il riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti politici sono identici,

R.  considerando che il regolamento di modifica del 2007 costituisce una base giuridica e finanziaria chiara per la creazione di partiti politici integrati a livello dell'Unione europea, al fine di aumentare la coscienza europea e di esprimere efficacemente la volontà dei cittadini dell'Unione europea,

S.  considerando che il finanziamento dei partiti politici a livello europeo è soggetto alle disposizioni del titolo VI «sovvenzioni» del regolamento finanziario(6) e del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario(7),

T.  considerando che l'Ufficio di presidenza, quale organo responsabile dell'applicazione del regolamento di finanziamento all'interno del Parlamento, ha deciso nel 2006 di apportare una serie di miglioramenti significativi alle modalità di applicazione, quali un aumento dal 50% all'80% dell'opzione di prefinanziamento, al fine di semplificare la procedura e accrescere la solvibilità dei beneficiari, e l'allentamento delle norme sui trasferimenti tra capitoli del bilancio dei beneficiari, al fine di consentire a questi ultimi di adeguare i loro bilanci all'evolvere delle circostanze politiche,

U.  considerando che l'esperienza acquisita in materia di finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate dimostra che partiti e fondazioni hanno bisogno di una maggiore flessibilità e di condizioni comparabili per quanto riguarda il riporto degli stanziamenti all'esercizio finanziario successivo e la creazione di riserve da risorse proprie superiori al livello minimo di spesa da finanziare obbligatoriamente mediante risorse proprie,

V.  considerando che i partiti politici a livello europeo destinano in media circa la metà del loro bilancio all'amministrazione centrale (personale, affitti, ecc.) e un altro quarto alle riunioni degli organi di partito (statutari e non statutari), mentre il resto è speso per le campagne elettorali e il sostegno alle organizzazioni affiliate,

W.  considerando che le fondazioni politiche europee presentano una struttura di spesa diversa, in quanto la spesa per l'amministrazione centrale e le riunioni assorbe in media il 40% del loro bilancio, mentre un altro 40% è speso per servizi esterni quali studi, ricerche, pubblicazioni e seminari,

X.  considerando che la fonte principale delle risorse proprie dei partiti politici a livello europeo sono le quote versate dai partiti membri e che meno del 5% delle loro entrate totali è rappresentato dalle quote di iscrizione individuali e dalle donazioni,

Y.  considerando che, rispetto alle entrate totali, nel caso dei partiti politici a livello europeo la quota dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione è più elevata che nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo,

Z.  considerando che le donazioni non rappresentano ancora una parte significativa dei finanziamenti e che nel 2009 solo tre partiti e due fondazioni hanno ricevuto regolarmente donazioni,

AA.  considerando che esiste un conflitto potenziale tra, da un lato, l'obiettivo di facilitare e accelerare il finanziamento rendendolo più efficace e, dall'altro, l'obiettivo di minimizzare il rischio finanziario per il bilancio dell'Unione,

AB.  considerando che nel periodo coperto dalla presente relazione (2008-2011) non sono state imposte sanzioni a nessun partito e a nessuna fondazione finanziati,

AC.  considerando che, per poter beneficiare del finanziamento, i partiti politici e le fondazioni a livello europeo devono acquisire personalità giuridica conformemente all'ordinamento dello Stato membro in cui hanno sede e considerando altresì che essi non hanno uno status giuridico comune,

AD.  considerando che le sovvenzioni per i partiti politici e le fondazioni a livello europeo sono «sovvenzioni» ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario dell'Unione europea e del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, ma che la loro natura specifica fa sì che esse non siano comparabili con nessuna sovvenzione concessa e gestita dalla Commissione; considerando che ciò si riflette in un numero significativo di disposizioni in deroga nel regolamento di finanziamento; considerando che questa soluzione non è soddisfacente,

Il nuovo contesto politico

1.  nota che i partiti politici – e le fondazioni politiche ad essi collegate – sono strumenti essenziali di una democrazia parlamentare, giacché fanno sì che i parlamentari rendano conto del loro operato, contribuiscono a formare la volontà politica dei cittadini, redigono programmi politici, formano e selezionano i candidati, intrattengono il dialogo con i cittadini e consentono a questi ultimi di esprimere le proprie opinioni;

2.  sottolinea che il trattato di Lisbona prevede questo ruolo dei partiti e delle loro fondazioni al fine di creare una «polis» europea, uno spazio politico a livello europeo, e una democrazia europea, di cui l'iniziativa dei cittadini europei è un elemento costitutivo fondamentale;

3.  osserva che, così come sono attualmente, i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere veramente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali e non sono direttamente in contatto con l'elettorato degli Stati membri;

4.  nota tuttavia con soddisfazione che i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo sono diventati nondimeno soggetti imprescindibili della vita politica dell'Unione europea, in particolare in quanto modulano ed esprimono le posizioni delle varie «famiglie politiche»;

5.  sottolinea la necessità che tutti i partiti politici a livello europeo si conformino alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);

6.  è del parere che un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea possa ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato;

7.  sottolinea che i partiti politici hanno diritti, obblighi e responsabilità e pertanto dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti; ritiene che questa convergenza organizzativa possa essere raggiunta solo attraverso uno status giuridico e fiscale comune, basato sul diritto dell'Unione, dei partiti politici a livello europeo e delle loro fondazioni politiche;

8.  è convinto che un vero status giuridico dei partiti politici a livello europeo e una personalità giuridica propria, basata direttamente sul diritto dell'Unione europea, consentiranno ai partiti politici europei e alle loro fondazioni politiche di agire quali rappresentanti dell'interesse pubblico europeo;

9.  ritiene che, sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea e la sua evoluzione, i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo; ritiene che sia della massima importanza che i partiti politici a livello europeo siano efficienti e incisivi sia a livello dell'UE che a livello nazionale e oltre;

10.  richiama l'attenzione sulle grandi sfide in termini di capacità organizzativa cui i partiti politici a livello europeo saranno confrontati alla luce delle riforme che potrebbero essere apportate al sistema elettorale europeo (creazione di una circoscrizione supplementare, presentazione di liste transnazionali);

11.  nota che, in linea di principio, ciò si concilia con l'idea che i partiti politici a livello europeo partecipino a campagne referendarie, qualora i referendum in questione siano direttamente collegati a temi relativi all'Unione europea;

12.  decide pertanto di chiedere alla Commissione di proporre un progetto di statuto dei partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

13.  osserva che, a più breve termine, è necessario migliorare il contesto regolamentare dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, adottando come primo passo lo statuto europeo;

Ulteriori proposte di riforma

14.  ritiene che, ai fini del soddisfacimento delle condizioni per il finanziamento, si dovrebbe tener conto dei membri dei parlamenti e delle assemblee regionali solo se il parlamento e l'assemblea in questione sono dotati di poteri legislativi;

15.  sottolinea che la concessione di finanziamenti e la chiusura dei conti dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo sono procedure burocraticamente gravose e complesse; ritiene che ciò sia dovuto in larga misura al fatto che i finanziamenti sono considerati «sovvenzioni» ai sensi del regolamento finanziario, il che è appropriato per il finanziamento di progetti o di associazioni, ma non per i partiti;

16.  ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe proporre di creare un nuovo titolo nel regolamento finanziario dedicato unicamente al finanziamento dei partiti e delle fondazioni a livello europeo e concepito specificamente in tale funzione; ritiene che il regolamento di finanziamento dovrebbe fare riferimento alle disposizioni di questo nuovo titolo per quanto riguarda la sua attuazione;

17.  sottolinea che l'autofinanziamento dei partiti e delle fondazioni costituisce un segno di vitalità; ritiene che esso dovrebbe essere incoraggiato aumentando a 25 000 EUR all'anno/per donatore l'attuale limite di 12 000 EUR l'anno per le donazioni, combinandolo tuttavia con il requisito di rivelare l'identità del donatore al momento di ricevere la donazione, conformemente alla normativa in vigore e ai fini della trasparenza;

18.  ritiene che chiedere la presentazione di «programmi di lavoro annuali» quale precondizione per il finanziamento sia fuori luogo nel caso dei partiti politici; sottolinea altresì che questo criterio non esiste in nessuno Stato membro dell'UE;

19.  sottolinea che la tempestività dei finanziamenti è cruciale affinché essi adempiano al proprio fine; chiede, quale eccezione alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, che il finanziamento sia reso disponibile al 100% all'inizio dell'esercizio finanziario e non all'80%; ritiene che, viste le esperienze positive del passato, i rischi per il Parlamento siano irrisori;

20.  sottolinea che il regolamento finanziario prevede che la «sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario»; osserva che il rispetto di tale norma è particolarmente difficile nel caso delle fondazioni e porta a tecniche contabili elusive (ad esempio «contributi in natura»); sottolinea che quasi nessuno dei sistemi di finanziamento degli Stati membri richiede un autofinanziamento parziale, in quanto ciò può svantaggiare i partiti più piccoli o di recente costituzione;

21.  sottolinea che le risorse indipendenti che i partiti politici a livello europeo devono dimostrare di possedere potrebbero essere ridotte al 10% del loro bilancio totale al fine di promuovere maggiormente lo sviluppo dei partiti stessi; ritiene nel contempo che le risorse proprie sotto forma di risorse in natura non dovrebbero superare il 7,5% del bilancio totale;

22.  rileva che, nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo, la revisione dello strumento giuridico dovrebbe essere vista come un'opportunità per abolire il requisito di dimostrare la disponibilità di risorse proprie;

23.  osserva che, nel contesto di detta revisione, è opportuno abolire la restrizione che impone alle fondazioni politiche a livello europeo di utilizzare le proprie risorse all'interno dell'Unione europea, così da permettere loro svolgere un ruolo sia all'interno dell'UE che al di fuori di essa;

24.  sottolinea tuttavia che l'allentamento del regime di finanziamento dovrebbe essere controbilanciato dalla previsione di sanzioni nel regolamento di finanziamento, che attualmente ne è privo; ritiene che queste sanzioni potrebbero prendere la forma di penalità finanziarie in caso di violazione delle norme riguardanti, ad esempio, la trasparenza delle donazioni; sottolinea la necessità di stabilire condizioni identiche, sia per i partiti politici a livello europeo che per le fondazioni politiche a livello europeo ad essi affiliate, per quanto riguarda la costituzione di riserve a partire dalle risorse proprie in eccedenza e il riporto di stanziamenti;

25.  sottolinea che dal 2008 i partiti politici europei possono utilizzare somme ricevute come sovvenzioni per «campagne di finanziamento realizzate (...) nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo» (articolo 8, terzo comma, del regolamento di finanziamento); sottolinea anche che è tuttavia fatto loro divieto di utilizzare questi importi per finanziare «campagne referendarie»; ritiene nondimeno che, per svolgere un ruolo politico a livello UE, i partiti politici europei dovrebbero avere anche il diritto di partecipare a queste campagne, nella misura in cui l'argomento del referendum abbia un collegamento diretto con tematiche riguardanti l'Unione europea;

26.  invita i partiti politici a livello europeo ad avviare un processo per analizzare le modalità di adesione individuale diretta e studiare meccanismi adeguati per una partecipazione individuale, diretta o indiretta, alle attività interne e ai processi decisionali dei partiti;

o
o   o

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.
(3) Modificata con decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° febbraio 2006 e del 18 febbraio 2008.
(4) Risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei, paragrafo 14 (GU C 292 E dell'1.12.2006, pag.127).
(5) Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 5).
(6) Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(7) Regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2342/2002, del 23 dicembre 2002 (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

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