1.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2009,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(4) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0128/2011),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky in relazione all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2009;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2009,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(4) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0128/2011),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2009;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico perl'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2009 (C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2009,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento finanziario dell'impresa comune Clean Sky, adottato il 7 novembre 2008 con decisione del suo consiglio di direzione,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(4) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0128/2011),
A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali relativi all'esercizio 2009, nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,
B. considerando che l'impresa comune Clean Sky fu istituita nel dicembre 2007 per accelerare lo sviluppo, la convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'Unione da diffondere il più rapidamente possibile,
C. considerando che l'impresa comune è in fase di avvio e alla fine del 2009 non aveva ancora attuato completamente i suoi controlli interni e il suo sistema d'informazione finanziaria,
Esecuzione del bilancio
1. osserva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per il 2009 includeva 91 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 60 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento; prende atto, inoltre, che i tassi di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento erano rispettivamente del 98% e meno dell'1%;
2. riconosce che l'impresa comune è ancora in fase d'avvio; è tuttavia preoccupato per il fatto che le attività di ricerca prefinanziate dalla Commissione nel 2008 per conto dell'impresa comune, non siano state pienamente attuate nel 2009 e che, a seguito dei ritardi nei progetti, dei 13 600 000 EUR di prefinanziamento siano stati utilizzati solo 8 700 000 EUR, ossia il 65%;
3. è particolarmente preoccupato per il fatto che l'adozione, la struttura e la presentazione del bilancio dell'impresa comune approvato per il 2009 non fossero conformi al regolamento (CE) n. 71/2008 che istituisce l'impresa comune o al regolamento finanziario dell'impresa comune; esorta pertanto l'impresa comune a porre rapidamente rimedio a questa grave anomalia;
Contributi dei membri
4. invita l'impresa comune ad armonizzare la presentazione dei contributi dei membri nei conti sotto la guida della Commissione;
5. invita l'impresa comune a sviluppare ulteriormente le disposizioni relative alla qualità di membro e al cofinanziamento, in particolare per quanto riguarda:
–
le modalità di adesione di nuovi membri,
–
i contributi in natura dei membri,
–
i termini e le condizioni in base alle quali l'impresa comune può sottoporre ad un audit i contributi dei membri,
–
le condizioni in base alle quali il consiglio di direzione può approvare un cofinanziamento;
Sistemi di controllo interno
6. esorta l'impresa comune a completare l'attuazione dei controlli interni e del sistema d'informazione finanziaria;
7. invita, inoltre, l'impresa comune ad includere nel suo regolamento un riferimento specifico ai poteri del servizio di audit interno (IAS) della Commissione, quale suo revisore interno, sulla base delle disposizioni stabilite nel regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari;
8. ritiene in particolare che il ruolo di revisore interno dello IAS dovrebbe consistere nel consigliare l'impresa comune sui modi per affrontare i rischi, esprimendo dei pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo, e formulando delle raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria; ritiene, altresì, essenziale che l'impresa comune presenti all'autorità di discarico una relazione elaborata dal suo direttore che riporti in sintesi il numero e il tipo delle revisioni contabili interne effettuate dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni;
9. è dell'avviso che, considerate le dimensioni del bilancio e la complessità dei compiti che le sono conferiti, l'impresa comune dovrebbe istituire un comitato di controllo che riferisca direttamente al consiglio di direzione;
Assenza di un accordo sulla sede
10. esorta l'impresa comune a concludere rapidamente con il Belgio un accordo sulla sede concernente la messa a disposizione di uffici, i privilegi e le immunità e le altre forme di supporto che dovranno essere forniti all'impresa comune dal Belgio ai sensi del regolamento (CE) n. 71/2008.