1.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa sui medicinali innovativi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI)(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(4) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0129/2011),
1. concede al direttore esecutivo dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2009;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009 (C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa sui medicinali innovativi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI)(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(4) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0129/2011),
1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009,
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'impresa comune dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009 (C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 2009,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa sui medicinali innovativi relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009, corredata delle risposte dell'impresa comune(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 (05894/2011 – C7-0051/2011),
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (IMI)(3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
– visto il regolamento finanziario dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi adottato con decisione del consiglio di direzione in data 2 febbraio 2009,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(4) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0129/2011),
A. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto una garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'esercizio 2009 nonché della legittimità e regolarità delle relative operazioni,
B. considerando che l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi è stata istituita nel febbraio 2007 per aumentare significativamente l'efficienza e l'efficacia del processo di sviluppo dei farmaci, cosicché il settore farmaceutico, a lungo termine, produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri,
C. considerando che l'impresa comune è in fase di avvio e che alla fine del 2009 non aveva ancora completato l'instaurazione dei propri sistemi di controllo interno e di informativa finanziaria,
Esecuzione del bilancio
1. rileva che il bilancio definitivo per il 2009 dell'impresa comune comprende stanziamenti di impegno per 82 000 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 82 000 000 EUR; riconosce inoltre che i tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 97% e dell'1%;
2. si rende conto del fatto che l'impresa comune è ancora in fase di avvio; è tuttavia preoccupato che il tasso relativo agli stanziamenti di pagamento sia solo dell'1%;
Contributi dei membri
3. invita l'impresa comune ad armonizzare la presentazione dei contributi dei membri nei conti, sotto la guida della Commissione;
4. invita inoltre l'impresa comune a sviluppare ulteriormente le disposizioni sull'adesione e il cofinanziamento, in particolare per quanto concerne:
–
gli accordi per l'adesione di nuovi membri,
–
i contributi in natura dei membri,
–
i termini e le condizioni in cui l'impresa comune può sottoporre ad audit i contributi dei membri,
–
le condizioni alle quali il consiglio di direzione può approvare il cofinanziamento;
Sistemi di controllo interno
5. sollecita l'impresa comune a completare la realizzazione dei propri sistemi di controllo interno e di informativa finanziaria;
6. chiede inoltre all'impresa comune di inserire nel proprio regolamento finanziario un riferimento specifico ai poteri del servizio di audit interno della Commissione, in quanto suo revisore interno, sulla base delle disposizioni del regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari;
7. ritiene, in particolare, che il ruolo dello IAS in quanto revisore interno dovrebbe essere quello di consigliare l'impresa comune su come affrontare i rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria; ritiene altresì essenziale che l'impresa comune presenti all'autorità di discarico una relazione elaborata dal suo direttore esecutivo che sintetizzi il numero e il tipo di controlli interni effettuati dal revisore interno, le raccomandazioni formulate e le azioni intraprese riguardo a tali raccomandazioni;
8. è del parere che, in considerazione delle dimensioni del suo bilancio e della complessità dei suoi compiti, l'impresa comune dovrebbe costituire un comitato di audit, che riferisca direttamente al consiglio di direzione;
Assenza di un accordo sulla sede
9. sollecita l'impresa comune a concludere rapidamente un accordo con il Belgio sulla sede per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità nonché altre forme di supporto che il Belgio deve fornire all'impresa comune, come previsto dal regolamento (CE) n.73/2008 che la istituisce.