Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Bruno Gollnisch (2010/2097(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata in data 10 giugno 2010 da Bruno Gollnisch in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti a un tribunale francese, comunicata in seduta plenaria il 14 giugno 2010,
– avendo ascoltato Bruno Gollnisch in data 26 gennaio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010(1),
– visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0154/2011),
A. considerando che Bruno Gollnisch, deputato al Parlamento europeo, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare in relazione alle misure – che a suo avviso sono restrittive della libertà personale – applicate dalle autorità francesi nell'ambito di un'indagine giudiziaria a seguito di una denuncia contro ignoti (plainte avec constitution de partie civile) per istigazione all'odio razziale, sporta il 26 gennaio 2009 dalla Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo (LICRA), costituitasi parte civile,
B. considerando che nella richiesta di difesa dell'immunità non è stato fatto valere l'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, articolo che pertanto non si applica,
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che è stato espressamente fatto valere da Bruno Gollnisch nella sua lettera al Presidente del 10 giugno 2010 e che si applica al caso in esame, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; che ciò non impedisce al Parlamento di esercitare il suo diritto di revocare l'immunità di uno dei suoi deputati,
D. considerando che, secondo l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione della Repubblica francese, «nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di appartenenza. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, flagranza o condanna definitiva» e che, secondo il medesimo articolo 26, terzo comma, «la detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'Assemblea alla quale appartiene lo richieda»,
E. considerando che il Parlamento è dotato di ampia discrezionalità in ordine alla direzione che intende dare a una decisione relativa a una richiesta di difesa dell'immunità di uno dei suoi deputati(2),
F. considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso del fatto che la causa intentata fosse finalizzata ad arrecare un danno politico al deputato,
G. considerando che la causa non rientra nell'ambito delle attività politiche di Bruno Gollnisch in qualità di deputato al Parlamento europeo ma riguarda piuttosto le sue attività di natura prettamente regionale e locale, svolte in qualità di consigliere regionale della Regione Rhône-Alpes, un mandato al quale è stato eletto a suffragio universale diretto e che è distinto da quello di deputato al Parlamento europeo,
H. considerando che Bruno Gollnisch ha spiegato le ragioni che hanno indotto il suo gruppo politico nel Consiglio regionale della Regione Rhône-Alpes a pubblicare il comunicato stampa da cui è scaturita la richiesta di difesa dell'immunità, affermando che il testo è stato scritto dall'equipe del Front National di tale regione, tra cui il responsabile della comunicazione, il quale era abilitato a parlare per conto degli eletti del Front National; considerando che l'applicazione dell'immunità parlamentare a una siffatta situazione costituirebbe un'indebita estensione di tali norme, che sono finalizzate a evitare qualsiasi interferenza con il funzionamento e l'indipendenza del Parlamento,
I. considerando che l'adozione da parte delle autorità francesi di misure che appaiono restrittive della libertà nei confronti di Bruno Gollnisch, prima della richiesta della revoca della sua immunità, costituisce una riprovevole violazione delle prerogative del Parlamento; considerando tuttavia che, avendo ora le autorità francesi richiesto formalmente la revoca della sua immunità per applicare le suddette misure in futuro, non è più necessario difendere l'immunità di Bruno Gollnisch a tale proposito,
J. considerando che non spetta al Parlamento, bensì alle autorità giudiziarie competenti decidere, pur nel rispetto di tutte le garanzie democratiche, in quale misura sia stata violata la legge francese sull'istigazione all'odio razziale e quali ne potrebbero essere le conseguenze giudiziarie,
K. considerando che, di conseguenza, non è opportuno difendere l'immunità parlamentare di Bruno Gollnisch,
1. decide, in virtù di quanto suesposto, di non difendere l'immunità e i privilegi di Bruno Gollnisch;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica francese e a Bruno Gollnisch.
Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlamento europeo, Racc. 2008, pag. 2849; cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. 7929, e causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento europeo.