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Procedura : 2010/2142(DEC)
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Ciclo del documento : A7-0134/2011

Testi presentati :

A7-0134/2011

Discussioni :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Votazioni :

PV 10/05/2011 - 11.1
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Testi approvati :

P7_TA(2011)0194

Testi approvati
PDF 609kWORD 293k
Martedì 10 maggio 2011 - Strasburgo
Discarico 2009: Sezione III – Commissione
P7_TA(2011)0194A7-0134/2011
Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437 e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2009 (COM(2011)0104),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2010, dal titolo «Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errori» (COM(2010)0261), e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)0640 e SEC(2010)0641),

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali definitivi delle Scuole Europee per l'esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte delle Scuole,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive, e nella sua risoluzione del 10 maggio 2011 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2009(8);

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e le risoluzioni che ne costituiscono parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390, del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) Testi approvati, P7_TA(2011)0195.


2.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2009,

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1653/2004(9), del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003, e in particolare il primo e secondo paragrafo dell'articolo 66,

–  vista la decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(10),

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 338 del 14.12.2010, pag. 65.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.


3.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2009,

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1653/2004(9), del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, e in particolare il primo e secondo paragrafo dell'articolo 66,

–  vista la decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(10),

–  vista la decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione(11),

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 338 del 14.12.2010, pag. 83.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.
(11) GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52.


4.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2009,

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare gli articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1653/2004(9), del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003, e in particolare il primo e secondo paragrafo dell'articolo 66,

–  vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(10),

–  vista la decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica» in «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori»(11),

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 338 del 14.12.2010, pag. 96.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
(11) GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.


5.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2009,

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1653/2004(9), del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003, e in particolare il primo e secondo paragrafo dell'articolo 66,

–  vista la decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(10),

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 338 del 14.12.2010, pag. 77.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88.


6.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2009,

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1653/2004(9), del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003, e in particolare il primo e secondo paragrafo dell'articolo 66,

–  vista la decisione 2008/37/CE della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario Idee, nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(10),

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 338 del 14.12.2010, pag. 71.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.


7.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2009,

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 2009, corredata delle risposte dell'Agenzia(3),

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

–  visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1653/2004(9), del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003, e in particolare il primo e secondo paragrafo dell'articolo 66,

–  vista la decisione della Commissione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari Persone, Capacità e Cooperazione nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(10),

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e, a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

1.  concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia esecutiva per la ricerca sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2009;

2.  espone le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 338 del 14.12.2010, pag. 90.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
(10) GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9.


8.Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2009 (COM(2011)0104),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che, ai sensi dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione sottopone i conti concernenti le operazioni del bilancio e comunica un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo dell'Unione,

1.  approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.


9.Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione e agenzie esecutive (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009(1),

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (SEC(2010)0963– C7-0211/2010)(2),

–  visti la relazione della Commissione sul seguito da dare al discarico per l'esercizio 2008 (COM(2010)0650) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)1437) e SEC(2010)1438),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2010 dal titolo «Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2009» (COM(2010)0281),

–  vista la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sugli audit interni effettuati nel 2009 (COM(2010)0447), e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione (SEC(2010)0994),

–  vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2009 (COM(2011)0104),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009, corredata delle risposte delle istituzioni(3), e le sue relazioni speciali,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2010, dal titolo «Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errori» (COM(2010)0261), e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano tale relazione (SEC(2010)0640 e (SEC(2010)0641),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo scarico da dare alle agenzie esecutive sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2009 (05893/2011 – C7-0054/2011),

–  visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE, l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) come modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006(6), e dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1525/2007, del 17 dicembre 2007(7), e in particolare i suoi articoli 55, 145, 146 e 147,

–  visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(8), in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0134/2011),

A.  considerando che la Commissione Barroso I ha stabilito l'obiettivo strategico di ottenere dalla Corte dei conti una dichiarazione di affidabilità positiva per il 2009, e che tale obiettivo non è stato raggiunto,

B.  considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo della Commissione prevedendo che essa dia esecuzione al bilancio e gestisca i programmi (articolo 17 del trattato sull'Unione europea), e che lo faccia sotto la propria responsabilità (articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), a prescindere dal metodo di esecuzione applicato, e che gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria,

C.  considerando che il trattato di Lisbona dispone altresì che la Commissione presenti una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti (articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea),

D.  considerando che i cittadini europei si attendono che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto, efficace, e utile, e che la questione del «volume» del bilancio deve essere discussa in base agli obiettivi da conseguire, come pure in base alle competenze e alle responsabilità conferite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

E.  considerando che l'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea impone alla Corte dei conti di presentare al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, aggiungendo che detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione,

F.  considerando che non soltanto la Commissione bensì anche gli Stati membri devono essere ritenuti responsabili del fatto che la Corte dei conti non abbia potuto finora emettere una dichiarazione di affidabilità senza riserve,

G.  considerando che le dichiarazioni di gestione nazionali vincolanti, emesse e firmate a livello ministeriale e debitamente verificate da un revisore indipendente, costituiscono una misura indispensabile per contrastare l'attuale mancanza di responsabilizzazione e la percezione generalizzata di cattiva gestione finanziaria a livello di Unione,

H.  considerando che l'attuale sistema di garanzia a vari livelli non garantisce ancora la conformità delle spese dell'Unione con i requisiti di legalità, regolarità e sana gestione finanziaria previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento finanziario,

I.  considerando che Stati indipendenti – e non regioni – sono membri dell'Unione e che gli Stati membri, anche se la loro struttura è federale, hanno una responsabilità dinanzi al mondo esterno e all'Unione,

J.  considerando che il processo di «rendicontabilità» è fondamentale per la buona gestione, dato che migliora la presentazione di dati e l'analisi e permette di introdurre modifiche nella gestione e nella strategia e far miglior uso delle scarse risorse, e che, come ha osservato il Consiglio, un uso preciso e responsabile delle risorse dell'Unione costituisce uno dei mezzi essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini europei(9),

K.  considerando che è necessario abbandonare l'attuale «cultura dei diritti» e adottare misure risolute orientate all'attuazione di una cultura della responsabilità tanto a livello nazionale quanto a livello di Unione come pure trattare le questioni relative alla conformità e alla performance in modo da rafforzare la legittimità dell'Unione,

L.  considerando che la Commissione e la Corte dei conti devono ricevere dalle organizzazioni internazionali che danno esecuzione all'assistenza dell'Unione prove delle loro affidabilità, sotto forma di dichiarazioni di affidabilità,

M.  considerando che il miglioramento della gestione finanziaria dell'Unione, della qualità della spesa e delle disposizioni relative alla responsabilità della Commissione per la sua gestione dei fondi rappresenta una delle principali priorità e un obiettivo chiave che il Parlamento deve conseguire durante la revisione del regolamento finanziario, del nuovo quadro finanziario pluriennale e della riforma del bilancio,

N.  considerando che saranno elaborate proposte concrete per un'attuazione efficace di incontri regolari e tripartiti tra i presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione – conformemente al disposto dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - al fine di garantire una buona cooperazione tra queste istituzioni,

O.  considerando la necessità di intensificare la semplificazione e il miglioramento della legislazione mediante una gestione più efficace in seno alla Commissione e negli Stati membri,

P.  considerando che nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca(10), il Parlamento ha espresso il proprio parere su determinate difficoltà relative al controllo e alla certificazione della ricerca,

Q.  considerando che il ruolo della Corte dei conti è di verificare le informazioni e che la capacità della Corte dei conti di esercitare le proprie responsabilità in modo efficace conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea non dovrebbe essere in alcun modo ristretta,

R.  considerando che il mandato della Corte dei conti di sottoporre a revisione contabile l'utilizzazione dei fondi dell'Unione include la revisione contabile degli organismi di partenariato pubblico-privato,

S.  considerando che la Corte dei conti potrebbe assicurare il coordinamento necessario per l'introduzione di meccanismi quali il meccanismo di stabilità, le cui regole dovrebbero garantire l'esistenza di adeguate disposizioni in materia di audit, assieme a disposizioni relative alla responsabilità e alla piena trasparenza,

T.  considerando che gli Stati membri dovrebbero esaminare l'efficacia delle attuali disposizioni dell'Unione in materia di revisione contabile esterna,

U.  considerando che la semplificazione della legislazione settoriale – per esempio, mediante la normalizzazione e l'istituzione di un complesso di norme in materia di appalti – e la semplificazione del regolamento finanziario sono necessarie per conseguire un miglioramento significativo nella performance e una riduzione della burocrazia amministrativa,

V.  considerando che il ruolo della Commissione è anche quello di fornire orientamenti agli Stati membri e diffondere costantemente le buone prassi tra gli organi nazionali,

W.  considerando che varie misure decise nel 2008, quali lo strumento alimentare con una dotazione di 1 000 000 000 EUR, l'accelerazione dei pagamenti a titolo dei fondi strutturali mediante il piano europeo di ripresa economica e la proroga del periodo di ammissibilità per vari programmi fino al 2009 hanno presentato una sfida per il controllo del bilancio nel 2009 e oltre,

Risultanze generali
Contabilità

1.  rileva che i conti annuali dell'Unione presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria dell'Unione al 31 dicembre 2009 e i risultati delle operazioni e dei flussi di cassa;

2.  si rammarica che il Consiglio abbia espresso il suo parere tardivamente;

3.  ritiene anomalo che i conti annuali siano presentati con capitali propri negativi di 44 700 000 000 EUR e si chiede se gli importi da sollecitare presso gli Stati membri non dovrebbero figurare in credito, in quanto il previsto importo di 37 000 000 EUR a titolo delle pensioni per il personale costituisce chiaramente un impegno; prende atto delle spiegazioni fornite dal contabile della Commissione, secondo cui le norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico sono rispettate; propone che si prenda in considerazione la creazione di un fondo pensioni dell'Unione europea al fine di esternalizzare questi impegni finanziari nei confronti del personale;

4.  esorta la Commissione ad eliminare in futuro il rischio di errori contabili, ponendo tempestivamente rimedio alle carenze riscontrate dalla Corte dei conti;

5.  chiede alla Corte dei conti di presentargli in futuro un'unica dichiarazione di affidabilità sulla legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti, prevista all'articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, analogamente a quanto avviene per l'affidabilità dei conti;

Legittimità e regolarità

6.  osserva che, sebbene l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affermi che la Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, secondo l'attuale accezione di «gestione concorrente», la maggior parte delle funzioni amministrative è espletata da organismi nazionali non direttamente responsabili a livello dell'Unione e su cui la Commissione non ha alcuna autorità; ritiene pertanto che questi organismi debbano essere considerati direttamente responsabili a livello dell'Unione nei confronti della Commissione; sottolinea che ciò non esonera la Commissione dalla sua responsabilità per l'esecuzione del bilancio dell'Unione ma, al contrario, le impone di adottare una posizione ferma nei confronti di qualsiasi Stato membro che non adempia alle proprie responsabilità nel quadro della gestione concorrente;

7.  chiede pertanto, a norma dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che per quanto riguarda i controlli della gestione concorrente sia intensificata la cooperazione tra le istituzioni nazionali di controllo e la Corte dei conti; propone che venga esaminata la possibilità che le istituzioni nazionali di controllo rilascino, in qualità di revisori contabili esterni accreditati e indipendenti e nel rispetto delle norme internazionali di revisione contabile, attestati nazionali di audit sulla gestione dei fondi dell'Unione, da consegnare ai governi degli Stati membri affinché vengano prodotti durante l'iter di discarico secondo una procedura interistituzionale ad hoc da introdurre;

8.  ricorda che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria per la gestione e il controllo corrente delle spese dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente e che gli organismi nazionali avviano ed elaborano i fascicoli relativi al sostegno finanziario dell'Unione e convalidano le domande di rimborso presentate alla Commissione;

9.  prende atto del parere della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti i conti, secondo cui i pagamenti per i gruppi di politiche «Agricoltura e risorse naturali», «Coesione», «Ricerca, energia e trasporti», «Aiuti esterni, sviluppo e allargamento» e «Istruzione e cittadinanza» sono inficiati da errori in misura rilevante e i sistemi di supervisione e controllo sono solo parzialmente efficaci nel prevenire o individuare e correggere i rimborsi di spese sovradichiarate o non ammissibili (dichiarazione di affidabilità, paragrafo X);

10.  rileva che, al livello dei pagamenti, il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti per i gruppi di politiche «Agricoltura e risorse naturali» (56 318 000 000 EUR), «Ricerca, energia e trasporti» (7 966 000 000 EUR), «Aiuti esterni, sviluppo e allargamento» (6 596 000 000 EUR) e «Istruzione e cittadinanza» (2 153 000 000 EUR) si situa fra il 2% e il 5%;

11.  rileva che, al livello dei pagamenti, il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti per il gruppo di politiche «Coesione» (23 081 000 000 EUR di spese certificate rimborsate) supera il 5% sebbene il Parlamento ignori l'esatto tasso di errore;

12.  osserva inoltre che i risultati dell'audit della Corte mostrano un incremento decisamente marginale nella stima del tasso di errore più probabile per i pagamenti del gruppo di politiche «Agricoltura e risorse naturali» e un significativo decremento della stima del tasso di errore più probabile per i pagamenti del gruppo di politiche «Coesione»;

13.  prende atto che la riduzione del tasso di errore più probabile è dovuta principalmente alla composizione del campione utilizzato dalla Corte dei conti, che includeva Stati membri più piccoli con sistemi politici centralizzati, come la Danimarca, l'Estonia, il Lussemburgo e l'Ungheria; mette in guardia contro conclusioni affrettate fintantoché i sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri sono solo «parzialmente efficaci»; si rammarica del perdurare di questo problema fondamentale;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a conseguire ogni anno dei miglioramenti per quanto riguarda i tassi di errore più probabili nell'esecuzione del bilancio dell'Unione; ritiene che l'obiettivo dovrebbe essere il mantenimento del tasso al di sotto della soglia di rilevanza, in modo tale da ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva da parte della Corte dei conti;

15.  rammenta i suoi ripetuti inviti alla Commissione di presentare una proposta per l'introduzione obbligatoria di dichiarazioni di gestione nazionali, rilasciate e firmate a livello ministeriale, rese pubbliche e debitamente controllate da un revisore indipendente, nella misura in cui tali dichiarazioni rappresentano un primo passo necessario e indispensabile per migliorare l'efficienza dei sistemi nazionali e aumentare la responsabilità nazionale quanto all'utilizzo del denaro dell'Unione; ribadisce(11) che per gli Stati membri dotati di un sistema federale o caratterizzati da una forte decentralizzazione, queste dichiarazioni nazionali potrebbero essere costituite, interamente o in parte, da un insieme di dichiarazioni regionali, a condizione che ciascuna dichiarazione sia stata verificata e firmata da un titolare di un mandato politico elettivo; insiste affinché la Commissione presenti tale proposta entro il settembre 2011, anche se alcuni Stati membri dovessero ancora opporsi a tale iniziativa;

16.  osserva che le dichiarazioni nazionali di gestione dovrebbero contenere informazioni complete sull'uso dei fondi dell'Unione e che esse dovrebbero essere rese pubbliche una volta firmate a livello ministeriale;

17.  deplora che, per quanto riguarda i programmi in gestione concorrente, gli Stati membri non riconoscano ancora pienamente la maggiore responsabilità che spetta loro a norma dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Meccanismi di recupero e di rettifica

18.  ricorda che nell'esecuzione del bilancio dell'Unione, alla Commissione spetta la responsabilità ultima di assicurare che gli importi indebitamente versati siano recuperati e che le carenze nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri siano rettificate il più rapidamente possibile;

19.  rammenta che, dalla procedura di discarico del 2005, il Parlamento europeo ha incoraggiato la Commissione e gli Stati membri ad apportare i miglioramenti necessari a garantire la completezza e la precisione delle informazioni disponibili, al fine di fornire elementi probatori attendibili che permettano alla Corte dei conti di valutare l'efficacia dei meccanismi correttivi pluriennali;

20.  si compiace che la Commissione, nella nota 6 dei conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2009, abbia risposto alle richieste del Parlamento inserendo informazioni più dettagliate di quelle fornite in passato circa i recuperi e le rettifiche finanziarie;

21.  rileva altresì l'importante differenza tra «recupero» (gli importi indebitamente ricevuti vengono restituiti dal beneficiario) e «rettifica finanziaria» (porre rimedio alle carenze del sistema le cui conseguenze finanziarie ricadono sul contribuente nazionale); sottolinea che il meccanismo di «rettifica finanziaria» non dovrebbe essere utilizzato come un modo semplice per evitare il ricorso a una procedura di «recupero» e che, ogniqualvolta ciò sia possibile, occorre applicare una procedura di «recupero» per garantire che i beneficiari di somme versate indebitamente non trattengano tali fondi; ricorda la propria richiesta che tutti i dati concernenti i recuperi costituiscano parte integrante della banca dati dei beneficiari finali e vi siano registrati;

22.  si rammarica del fatto che, a fine esercizio 2009, per il gruppo di politiche «Coesione», erano state applicate rettifiche solo per il 20% degli importi confermati nel 2009 e restavano ancora da applicare rettifiche per un importo totale di 2 332 000 000 EUR (relazione annuale, punto 1.44);

23.  si compiace del fatto che la Corte dei conti conclude che la Commissione presenta informazioni complete sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie; deplora, tuttavia, che la Commissione non sempre riceva informazioni complete e affidabili da parte degli Stati membri;

24.  invita gli Stati membri a migliorare i loro sistemi di controllo, individuazione dei problemi e segnalazione delle rettifiche alla Commissione, e la Commissione a perfezionare gli orientamenti in materia di informativa finanziaria per garantire che tutte le informazioni utili circa il funzionamento dei meccanismi correttivi pluriennali siano adeguatamente comunicate nei conti; invita inoltre la Commissione a mantenerlo informato circa gli sforzi da essa esplicati per verificare l'attività delle autorità nazionali di audit;

25.  rileva che la vasta maggioranza delle rettifiche di valore riguarda le rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri o a paesi terzi e non i recuperi presso singoli beneficiari che hanno indebitamente ricevuto fondi dell'Unione (relazione annuale, punto 1.50);

26.  ritiene che le future norme applicabili al bilancio e ai programmi dell'Unione dovrebbero prevedere che i fondi dell'Unione non spesi non siano restituiti allo Stato membro, qualora tale Stato non abbia restituito all'Unione gli importi indebitamente ricevuti, e invita la Commissione a tenere conto di eventuali rettifiche finanziarie non ancora effettuate dagli Stati membri prima di procedere alla restituzione di stanziamenti di bilancio annuali non spesi agli Stati membri;

27.  sospetta, con qualche preoccupazione, che nel sistema attuale, che non prevede sanzioni pecuniarie e permette di sostituire buona parte delle spese considerate non ammissibili dalla Commissione o dalla Corte dei conti, gli Stati membri sembrano nutrire un interesse limitato per lo sviluppo di sistemi di controllo efficaci che potrebbero tradursi in una riduzione della loro quota all'interno della spesa dell'Unione; ribadisce pertanto l'opinione espressa in relazione alla relazione sul discarico 2008, e cioè che la sostituzione delle spese non ammissibili dovrebbe essere consentita solo se le irregolarità sono state individuate dagli Stati membri medesimi; valuta inoltre positivamente il fatto che la Commissione si sia avvalsa della nuova possibilità di sospendere immediatamente i pagamenti e chiede che lo strumento della sospensione dei pagamenti continui a essere utilizzato in modo risoluto e coerente, illustrando al Parlamento le decisioni adottate e le ragioni sottostanti; invita la Commissione a mettere a punto un sistema che penalizzi gli Stati membri meno performanti e premi quelli che presentano buoni risultati riducendo i loro oneri amministrativi;

28.  invita la Commissione a presentargli un'analisi della capacità degli organismi pagatori di fornire dati affidabili (basati anche sulle dichiarazioni ex ante e sui controlli in loco, confrontando tali dichiarazioni e controlli con i dati forniti dalla Corte dei conti) e a verificare la veridicità delle informazioni trasmesse da tali organismi negli ultimi quattro anni;

29.  è consapevole del fatto che, a volte, la sospensione dei pagamenti può essere in conflitto con un'esecuzione rapida, ma è convinto che, nei casi in cui è già stato constatato un rischio elevato, l'affidabilità dovrebbe avere la precedenza rispetto alla rapidità;

30.  non è pertanto d'accordo con la dichiarazione della Commissione secondo cui le rettifiche finanziarie «costituiscono un importante stimolo per gli Stati membri a migliorare i propri sistemi di gestione e di controllo e in tal modo prevenire o individuare i pagamenti irregolari ai beneficiari e recuperarne gli importi» (conti annuali dell'Unione europea, esercizio 2009, nota 6, pagina 100);

31.  rileva che le rettifiche finanziarie potrebbero essere un indicatore del fatto che una politica sia stata attuata secondo le norme stabilite e che il numero regolare e crescente di rettifiche finanziarie potrebbe indicare non solo che la Commissione svolge il suo compito di vigilanza in maniera più rigorosa, ma anche che le rettifiche finanziarie hanno avuto soltanto un effetto limitato come misura preventiva e strutturale; rileva inoltre che gli sforzi degli Stati membri per creare sistemi efficienti sono influenzati dall'efficacia della vigilanza da parte della Commissione;

32.  valuta positivamente la nota orientativa della Commissione sulla comunicazione dei recuperi; invita la Commissione ad analizzare attentamente le relazioni degli Stati membri concernenti i recuperi e a svolgere, se del caso, ulteriori attività di formazione;

Responsabilità e trasparenza degli Stati membri

33.  rileva con preoccupazione la lentezza nel miglioramento della gestione finanziaria dei fondi dell'Unione; prende nel contempo atto del fatto che, secondo il parere ripetutamente espresso sia dalla Corte dei conti che dalla Commissione, la qualità dei sistemi di gestione e di controllo differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un programma all'altro; invita la Commissione a tener conto in maniera sistematica di tali differenze a livello dei sistemi di controllo e a rendere disponibili valutazioni accurate degli sforzi esplicati dagli Stati membri per individuare le eventuali irregolarità, affinché il fatto di individuare un maggior numero di irregolarità in forza di sistemi di controllo più onerosi non torni in alcun caso a discredito degli Stati membri interessati;

34.  condivide la raccomandazione formulata dal Consiglio secondo cui i dati concernenti i recuperi, le rettifiche finanziarie e le sospensioni dovrebbero essere facilmente accessibili al pubblico;

35.  invita la Commissione a pubblicare nella relazione di sintesi una valutazione dei punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo e di gestione dei singoli Stati membri sulla base delle attività di audit che già svolge nonché di altre informazioni pertinenti disponibili; la esorta inoltre a includere una relazione di avanzamento sui miglioramenti conseguiti in materia di informazioni concernenti il discarico; invita la Commissione ad istituire una «tabella di valutazione» della qualità dei controlli per Stato membro e per settore, secondo il modello seguente a matrice:

Settore A

Settore B

Settore C

ecc.

Stato membro A

Stato membro B

Stato membro C

ecc.

36.   sottolinea che tassi modesti di frode e di errore potrebbero denotare carenze nei sistemi di controllo e viceversa; sollecita la Commissione a riferire al Parlamento, sulla base di dati concreti per Stato membro e settore di attività, in merito all'efficacia dei meccanismi di gestione e di controllo nonché a verificare in modo più rigoroso, congiuntamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come viene speso il denaro dell'Unione;

37.  invita la Corte dei conti, in applicazione dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a elaborare un parere sulla qualità delle autorità nazionali di audit con riferimento alla gestione concorrente, e in particolare sulla loro competenza tecnica e la loro indipendenza;

38.  prende atto che la presente dichiarazione di affidabilità (DAS) è un'espressione della regolarità e legittimità della gestione finanziaria dell'Unione in generale, e che non contiene informazioni sui tassi di errore nei singoli Stati membri;

39.  ritiene della massima importanza analizzare se alcuni errori si verificano in tutti gli Stati membri più o meno con la stessa frequenza e, in caso affermativo, che la soluzione sarebbe di intraprendere un'azione a livello di Unione; rileva, tuttavia, che, se taluni errori si riscontrano soprattutto in determinati Stati membri o regioni, si dovrebbero prevedere altre soluzioni;

40.  ritiene che una «tabella di valutazione» della qualità dei controlli per Stato membro e per settore, nella forma richiesta, possa costituire un elemento importante di tale analisi e invita la Commissione a dar seguito a detta richiesta a partire dalla sua relazione di sintesi relativa al 2011 e in tempo utile per la procedura di discarico 2010;

41.  suggerisce che la Corte dei conti esegua audit occasionali basati sullo stesso modello a matrice, in modo che tutti i 27 Stati membri siano sottoposti ad audit per settori specifici al fine di consentire una valutazione comparativa dei controlli di qualità;

42.  invita inoltre la Commissione a pubblicare nella relazione di sintesi informazioni chiare e inequivocabili sull'importo degli ordini di recupero emessi nei confronti dei singoli Stati membri, nonché una presentazione sistematica dei risultati dei meccanismi di recupero e di rettifica;

43.  rileva che numerosi Stati membri stanno intraprendendo difficili adeguamenti fiscali nel loro bilancio nazionale, e che l'ottimizzazione delle risorse, l'efficienza e la trasparenza stanno assumendo un'importanza sempre maggiore nella spesa pubblica;

44.  ritiene che tali adeguamenti e risparmi di bilancio siano strumenti importanti per ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica nelle istituzioni nazionali e dell'Unione;

45.  ritiene che la garanzia di una sana gestione finanziaria e un bilancio equilibrato e di dimensioni adeguate dovrebbero contribuire all'ottimizzazione delle risorse sia per quanto riguarda i bilanci nazionali sia per il bilancio dell'Unione, e ritiene, di conseguenza, che i principi dell'ottimizzazione delle risorse e della trasparenza dovrebbero essere al centro di tutte le azioni volte a migliorare la gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

46.  invita pertanto la Commissione a rendere pubbliche le sintesi annuali degli Stati membri nell'ambito della procedura di discarico dell'anno prossimo e ad aggiornare le informazioni fornite in queste sintesi affinché presentino un quadro significativo della performance della gestione finanziaria degli Stati membri; sottolinea che la pubblicazione delle sintesi annuali degli Stati membri dovrebbe essere considerata come un passo verso le dichiarazioni nazionali di gestione e non come un obiettivo in sé;

47.  ritiene che un'eventuale revisione del regolamento finanziario dovrebbe essere basata sulla valutazione del regolamento esistente e osserva che la revisione non è un esercizio fine a se stesso;

Rischio di errore tollerabile

48.  ritiene che i sistemi di controllo non possano mirare al rischio zero in tutti i settori di spesa, non soltanto perché sarebbe estremamente costoso, ma anche perché è improbabile che il rischio zero in tutti i settori di spesa possa mai essere raggiunto; riconosce che un certo rischio di errore sarà sempre presente in sede di esecuzione dei programmi di spesa; sottolinea che tollerare il rischio non equivale a tollerare l'errore e ribadisce che la Commissione deve perseguire una strategia di tolleranza zero rispetto a tutti i casi di cattiva gestione e frode;

49.  rileva che questa discussione è solo in atto a livello dell'Unione e ricorda che «i tassi di errore» nell'attuazione dei programmi nazionali da parte delle amministrazioni nazionali non sono noti;

50.  invita la Commissione a individuare i punti deboli degli attuali sistemi di gestione e di controllo, nonché ad analizzare i costi e i benefici dei vari possibili cambiamenti; sottolinea che dove è difficile ottenere un livello sufficientemente elevato di rispetto delle regole del sistema, è possibile adottare una serie di opzioni quali la semplificazione delle regole, la rielaborazione del programma, il rafforzamento dei controlli o l'interruzione del programma;

51.  sottolinea che qualsiasi confronto tra i vantaggi e i costi stimati dei controlli deve essere basato su una ragionevole convinzione che i controlli siano effettuati in modo efficiente ed efficace; sottolinea inoltre che ciò attualmente non avviene pienamente, come dimostrato dal fatto che da anni la Corte dei conti afferma che i sistemi di gestione e di controllo sono ancora soltanto parzialmente efficaci;

52.  deplora che la Commissione utilizzi il concetto di «rischio di errore tollerabile» esclusivamente per gestire il rischio di errore e come base per decidere quale livello di utilizzo irregolare dei fondi debba essere considerato accettabile ex-post; ritiene che un approccio lungimirante all'eventuale introduzione di una nozione globale di «rischio di errore tollerabile» consisterebbe nell'includere nel regolamento finanziario l'obbligo per la Commissione di abbinare alle proposte di spesa una valutazione dei rischi d'irregolarità;

53.  chiede che venga studiata la differenza tra la soglia di rilevanza, che è connessa alla realizzazione di un audit e rientra dunque nella sfera di valutazione della Corte dei conti, e il rischio di errore tollerabile, che è una nozione connessa al controllo interno di cui è responsabile la Commissione;

Servizio di audit interno della Commissione (IAS)

54.  rileva che l'audit interno in seno alla Commissione viene svolto dal servizio orizzontale di audit interno (IAS) e dalla struttura verticale di audit interno (IAC) in ogni direzione generale; ritiene che tale modello possa essere efficace soltanto se il lavoro svolto dall'IAC è affidabile; rileva, tuttavia, che una revisione dei risultati dell'audit dell'IAC da parte dello IAS potrebbe essere percepita come un'attività di polizia e danneggiare il rapporto tra IAS e IAC;

55.  invita pertanto la Commissione ad effettuare una valutazione esterna della qualità di tutte le sua strutture di audit interno e a comunicarne i risultati al Parlamento;

56.  propone alla Commissione di scindere le competenze gerarchiche tra quanti hanno competenze contabili e quanti sono abilitati a trasferire i fondi in applicazione delle norme di sicurezza e separazione delle competenze abituali in materia di controllo interno nella gestione della tesoreria;

57.  prende atto della relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico (COM(2010)0447) sugli audit interni effettuati nel 2009 e del fatto che il revisore interno della Commissione è del parere che sia necessaria una supervisione a livello d'istituzione affinché i processi comuni quali l'analisi del rischio e la gestione della continuità operativa siano efficaci nel proteggere l'istituzione nel suo complesso e al fine di garantire una sana gestione finanziaria;

58.  invita la Commissione a incaricare gli organi appropriati di ottenere questa supervisione e di formulare le opportune raccomandazioni, facendo al contempo in modo di non ridurre la responsabilità per l'attuazione di ciascun processo; raccomanda che la struttura di governance della Commissione sia adattata al fine di consentire una migliore sorveglianza istituzionale; gradirebbe essere informato in maniera tempestiva in merito ai relativi sviluppi;

59.  invita lo IAS a destinare parte delle proprie risorse ad un esame volto a determinare se le spese delle principali DG vengono eseguite in modo efficiente, economico ed efficace, completando in tal modo l'audit finanziario e di conformità in corso;

60.  invita inoltre lo IAS a rivedere la metodologia da applicare per la stesura della relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini della valutazione del lavoro svolto;

Audit unico

61.  sollecita l'introduzione di un modello di audit unico che preveda lo svolgimento, la registrazione e la trasmissione degli audit conformemente a una regola comune - come proposto dalla Corte dei conti nel suo parere 2/2004 e ripetutamente sostenuto dal Parlamento – secondo cui ciascun livello di controllo si basa su quello precedente, al fine di ridurre l'onere dell'entità controllata e migliorare la qualità delle attività di audit, senza peraltro pregiudicare l'indipendenza degli organismi di controllo interessati; ritiene che i controlli interni dovrebbero fornire ragionevoli garanzie circa la legittimità e regolarità delle operazioni e il rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, e sottolinea che i controlli dovrebbero essere coordinati onde evitare inutili duplicazioni; richiama l'attenzione sul fatto che la Corte dei conti rappresenta il revisore esterno dell'Unione e non è quindi un organo di controllo interno;

62.  invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di introdurre un modello di audit unico applicabile al bilancio dell'Unione, mettendo fine all'attuale giustapposizione dei sistemi di controllo interno a livello nazionale e dell'Unione; invita la Commissione ad adottare un approccio in funzione del rischio per l'audit a campione in luogo di un approccio basato su un campionamento statistico;

63.  ricorda il parere espresso al paragrafo 65 della propria risoluzione del 27 aprile 2006(12) sul discarico per l'esercizio 2004, in cui invitava «gli organi nazionali di controllo ad assumersi la responsabilità del controllo dell'uso locale dei fondi dell'Unione onde evitare di considerare se sia opportuno creare uffici nazionali della Corte dei conti»; ritiene che, qualora gli organi di controllo nazionali non siano disposti ad accettare che organismi pubblici all'interno dei rispettivi Stati membri si facciano carico del controllo della spesa a titolo del bilancio dell'Unione, sarebbe opportuno prendere in considerazione una riorganizzazione della Corte dei conti, così che alcuni dei suoi membri siano responsabili per determinati ambiti di attività mentre altri sarebbero responsabili per gruppi di Stati membri; osserva che la Corte dei conti dovrebbe essere in grado di far fronte a tale evoluzione dal momento che, negli ultimi anni, il numero dei suoi membri è praticamente raddoppiato, mentre non lo è quello degli ambiti di attività;

Trasparenza

64.  prende atto della sentenza della Corte di giustizia nelle cause congiunte Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) e Hartmut Eifer (C-93/09)(13) e della conseguente necessità di trovare un punto di equilibrio tra, da un lato, «l'interesse dell'Unione a garantire la trasparenza delle proprie azioni e un utilizzo equilibrato delle finanze pubbliche e, dall'altro, la lesione del diritto dei beneficiari interessati al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare» (sentenza nella causa Volker und Markus Schecke GbR, paragrafo 77); sottolinea tuttavia che la Corte di giustizia ha ricordato la validità del principio di trasparenza (causa Volker und Markus Schecke GbR, paragrafo 68) quale sancito agli articoli 1 e 10 del trattato sull'Unione europea nonché dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ha evidenziato altresì come «la pubblicazione tramite Internet dei dati nominativi relativi ai beneficiari interessati [...] rafforzi il controllo pubblico sull'utilizzazione delle somme in questione e [contribuisca] ad un uso ottimale delle finanze pubbliche» (causa Volker und Markus Schecke GbR, paragrafo 75);

65.  invita la Commissione ad ottemperare alla richiesta della Corte di giustizia e a proporre rapidamente criteri in base ai quali l'interesse pubblico alla trasparenza prevalga sulla tutela dei dati personali dei beneficiari dei fondi dell'Unione; ricorda che la Corte di giustizia ha proposto criteri come i periodi durante i quali le persone fisiche in questione hanno percepito aiuti dell'Unione, la frequenza degli aiuti o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi (causa Volker und Markus Schecke GbR, paragrafo 89);

66.  invita la Commissione a definire i criteri cui fa riferimento la Corte di giustizia nel regolamento finanziario, nella legislazione settoriale o in altri atti, in modo da consentire un'elevata trasparenza, garantendo che i dati relativi ai beneficiari che rispondono a tali criteri possano essere nuovamente resi pubblici; esorta la Commissione a monitorare il rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di pubblicare i dati in maniera corretta e tempestiva, invitandola altresì a presentare i risultati di tale monitoraggio nella prossima relazione di sintesi;

67.  ricorda la richiesta, formulata in occasione del discarico per l'esercizio 2008, di normalizzare la struttura dei dati sui beneficiari e la loro presentazione su siti regionali, nazionali e internazionali, compresi i dettagli relativi ai beneficiari e ai loro progetti;

68.  ribadisce la propria convinzione che la trasparenza sia uno dei principali strumenti per far sì che la spesa sia «legittima e regolare»; ritiene che l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di creare un unico sistema online globale (una banca dati centrale) cui tutti possano facilmente accedere e che permetterebbe dunque al pubblico di ottenere agevolmente informazioni complete ed esaustive sulla spesa dell'Unione per linea di bilancio e beneficiario; insiste sulla necessità che la Commissione raccolga i dati relativi ai beneficiari in una banca dati centrale e li renda facilmente accessibili e di facile consultazione; chiede inoltre che i dati in questione siano pubblicati in un formato comparabile, adatto alla lettura ottica, digitalizzato e aperto, in una delle lingue ufficiali dell'Unione;

69.  propone pertanto, al fine di aumentare la trasparenza, che la banca dati centrale sui beneficiari dei finanziamenti permetta di visualizzare i flussi di denaro non soltanto in termini di cifre ma anche i nessi tra un attore e l'altro nell'ambito di un progetto, a diversi livelli, tenendo sempre conto della tutela della sfera privata;

70.  invita la Commissione, in sede di creazione della banca dati centrale, ad ispirarsi all'American Recovery Accountability and Transparency Board (la commissione statunitense per la responsabilità e la trasparenza) e al suo sito web (www.recovery.gov);

Valutazioni

71.  sottolinea che, se si vuole garantire la fiducia dell'opinione pubblica nel bilancio dell'Unione, gli obiettivi da perseguire sono tre:

   i conti devono fornire «un'immagine fedele» della situazione finanziaria dell'Unione,
   tutte le spese devono essere «legittime e regolari» e ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva dalla Corte dei conti,
   tutte le spese devono produrre i risultati cui erano destinate;
  

e osserva che, anche rispettando i primi due obiettivi, se non verrà prestata un'attenzione adeguata al terzo obiettivo lo spreco di risorse potrebbe continuare ad essere considerevole;

72.  invita la Commissione a rivedere i propri sistemi di valutazione dell'efficacia dei programmi di spesa onde determinare se rappresentino un valore aggiunto, forniscano un rapporto qualità/prezzo e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ai fini dei quali sono stati istituiti; insiste sul fatto che tali valutazioni dovrebbero essere condotte e successivamente valutate in maniera indipendente; chiede pertanto che siano presentate valutazioni indipendenti al Parlamento e alle sue commissioni competenti per il controllo;

Meccanismo permanente anticrisi

73.  prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010 (EUCO 25/1/10) e del fatto che «i capi di Stato e di governo concordano sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un meccanismo permanente anticrisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro»;

74.  invita il Consiglio e gli Stati membri a tenere debitamente conto dei seguenti aspetti in sede di elaborazione del meccanismo permanente anticrisi:

   necessità di stabilire opportune disposizioni per un audit esterno pubblico e la responsabilità e trasparenza completa del meccanismo permanente anticrisi,
   necessità di garantire l'affidabilità dei dati e delle statistiche,
   necessità di stabilire disposizioni chiare in materia di responsabilità e rendicontazione e di fare in modo che tutti i soggetti direttamente responsabili siano altresì coinvolti nella definizione del meccanismo,
   necessità di definire il controllo politico del Parlamento su qualsiasi emissione di euro-obbligazioni, in generale, e del meccanismo permanente anticrisi, in particolare;

Informatori

75.  invita la Commissione a rivedere le informazioni e la formazione impartite al personale per quanto riguarda il «Titolo II: Diritti e obblighi dei funzionari» dello statuto, in modo da garantire che tutto il personale sia pienamente a conoscenza delle disposizioni ivi contenute e in particolare degli obblighi di cui all'articolo 22 bis (96); chiede alla Commissione di fornire informazioni dettagliate alla commissione competente del Parlamento riguardo al lavoro svolto in questo settore;

Scuole europee

76.  si compiace che la Corte dei conti non abbia riscontrato errori che potrebbero mettere in discussione l'affidabilità dei conti oggetto di revisione e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

77.  invita l'Ufficio del Segretario generale delle Scuole europee a dare tempestivamente seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti del 2008 e del 2009;

78.  rileva un aumento dei costi complessivi per il fatto che insegnanti nominati dagli Stati membri sono stati assenti per lunghi periodi e hanno dovuto essere sostituiti da insegnanti a tempo parziale; si attende che le scuole possano fornire dati in merito a tali costi aggiuntivi;

Riforma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea

79.  rileva che la reputazione dell'Unione è fortemente influenzata dalla percezione che il pubblico ha della funzione pubblica europea, fa notare che l'ultima riforma dello statuto non ha adeguato le disposizioni del medesimo a un diverso contesto di lavoro né ha condotto a una politica retributiva che preveda la parità di retribuzione per pari lavoro, osserva che esso contiene privilegi e benefici obsoleti; invita la Commissione a presentare proposte per una modernizzazione globale dello statuto compresa la soppressione di privilegi e benefici obsoleti;

Risultanze specifiche

80.  accoglie con favore le misure concrete e le relative scadenze presentate dalla Commissione a seguito delle discussioni costruttive nell'ambito della procedura di discarico;

Agricoltura e risorse naturali – 56 300 000 000 EUR

81.  accoglie con favore il fatto che, negli ultimi anni, la Commissione sia riuscita a portare il tasso di errore al 2% circa; rileva tuttavia un lieve incremento del tasso d'errore nel 2009;

82.  invita la Commissione ad adottare misure per garantire che la riduzione del tasso di errore divenga una tendenza mantenuta di anno in anno, in modo da garantire che cessino le irregolarità;

83.  rammenta che per l'agricoltura e lo sviluppo rurale praticamente tutte le spese sono eseguite nell'ambito della gestione concorrente;

84.  prende atto che, sulla scorta dei risultati del suo audit, la Corte dei conti stima che il tasso di errore più probabile per il settore «Agricoltura e risorse naturali», che rappresenta quasi la metà del bilancio, si colloca tra il 2% e il 5%;

85.  rileva altresì che nel 2009, su 241 operazioni esaminate, 66 (il 27%) presentavano errori e che 42 (il 64%) di queste operazioni erano caratterizzate da errori quantificabili, segnatamente da errori di ammissibilità e di precisione, risultanti dalle dichiarazioni in eccesso dei terreni ammissibili;

86.  ritiene che l'efficacia dei settori di spesa nel loro complesso, e non solamente dei singoli progetti, debba essere valutata a fronte della tendenza generale all'errore;

87.  prende atto dei miglioramenti del sistema integrato di gestione e di controllo (IACS) in Grecia, grazie alla costante attenzione del Parlamento;

88.  ricorda, tuttavia, che i controlli condotti negli ultimi anni dalla Corte dei conti hanno mostrato che l'efficacia dello IACS era inficiata da dati imprecisi inseriti nelle banche dati, controlli incrociati incompleti o un follow-up delle anomalie incompleto o errato;

89.  rileva che, nell'ambito dell'audit 2009 condotto su otto organismi pagatori, la Corte dei conti ha constatato che i sistemi sono risultati efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti nel caso di un solo organismo pagatore, parzialmente efficaci per quattro organismi e inefficaci nei restanti tre;

90.  prende atto della conclusione della Corte dei conti che i sistemi di supervisione e di controllo per il gruppo di politiche «Agricoltura e risorse naturali» sono, per la maggior parte, parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti;

91.  rileva altresì la conclusione della Corte dei conti che è necessario apportare significativi miglioramenti allo IACS soprattutto per quanto riguarda tre degli otto organismi pagatori sottoposti a verifica;

92.  osserva inoltre che la Corte dei conti conclude che la relazione annuale di attività e la dichiarazione del direttore generale della DG Agricoltura hanno fornito una valutazione soltanto parzialmente corretta della gestione finanziaria per quel che riguarda la regolarità delle operazioni;

93.  deplora la prassi degli Stati membri di definire autonomamente i terreni destinati ad uso agricolo in quanto ciò comporta sostanziali distorsioni nel calcolo dei pagamenti per superficie; auspica che la relazione di valutazione della Commissione affronti la questione e la illustri mediante esempi;

94.  invita la Commissione a:

   aumentare l'affidabilità e la completezza dei dati registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole,
   adottare misure proattive per far sì che tutte le banche dati dello IACS forniscano una pista di audit affidabile e completa per tutte le modifiche effettuate, prestando particolare attenzione ai paesi noti per i risultati deludenti,
   chiarire le norme e rafforzarne l'applicazione affinché gli aiuti diretti dell'Unione non vengano concessi a richiedenti che non utilizzano il terreno per attività agricole e non lo mantengono in buone condizioni agronomiche e ambientali,
   rivedere e migliorare le linee guida in merito al lavoro degli organismi di certificazione, soprattutto in relazione alle attività di convalida delle statistiche degli Stati membri in materia di controllo e ispezione, e a comunicare al Parlamento il numero e una valutazione della solidità degli organismi pagatori esistenti,
   ridurre ulteriormente la burocrazia e semplificare le procedure, evitando le conseguenze negative per gli agricoltori derivanti dalla pletora di regole che, in alcuni casi, si contraddicono,
   tenere regolarmente informato il Parlamento sui progressi compiuti;

95.  è inoltre del parere che le riunioni tripartite tra Corte dei conti, Commissione e autorità nazionali, che si sono rivelate importanti ai fini della comprensione reciproca e della valutazione dei problemi in relazione alla DAS annuale nel settore della politica di coesione, dovrebbero essere estese al settore dell'agricoltura e delle risorse naturali per facilitare un'interpretazione e applicazione armonizzate delle regole in materia di gestione e controllo della spesa, nonché un approccio coordinato tra la Commissione e la Corte dei conti;

96.  concorda con la Corte dei conti sul fatto che la verifica di conformità pone troppa enfasi sulle rettifiche forfettarie e sulle rettifiche di conformità che non riguardano il beneficiario finale;

Coesione – 35 500 000 000 EUR

97.  rammenta che le spese nell'ambito della politica di coesione sono oggetto di una gestione concorrente con gli Stati membri, che dette spese vengono eseguite attraverso un vasto numero di programmi operativi pluriennali, che la Commissione approva i programmi operativi sulla base delle proposte presentate dagli Stati membri e che questi ultimi scelgono quali progetti individuali includere nei programmi operativi;

98.  rammenta che gli Stati membri concorrono al finanziamento di progetti nell'ambito della spesa di coesione; rileva che l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo è nell'interesse degli Stati membri che partecipano mediante il cofinanziamento nazionale; chiede alla Commissione di impegnarsi risolutamente per migliorare e superare le lacune temporanee nei sistemi di gestione e di controllo;

99.  osserva che, secondo la stima della Corte dei conti, il tasso di errore più probabile per il settore «Coesione» supererebbe il 5%; rileva che, per il terzo anno consecutivo, la frequenza degli errori ha continuato a diminuire;

100.  rileva inoltre che il 36% dei pagamenti per i progetti è stato inficiato da errori e che questo rimane il settore con il tasso di errore più elevato;

101.  ritiene che i settori di spesa stessi, e non solamente i singoli progetti, debbano essere valutati in base alla tendenza generale all'errore;

102.  rileva che il quadro normativo della coesione è complesso, non soltanto perché richiede il rispetto sia di disposizioni nazionali, comprese le competenze regionali e locali, sia di una serie di politiche e norme dell'Unione, quali quelle relative agli appalti pubblici e agli aiuti di Stato, ma anche per l'elevato numero delle autorità responsabili dell'attuazione della politica di coesione negli Stati membri e per il numero, ancora maggiore, di beneficiari e destinatari degli aiuti dell'Unione;

103.  ritiene che tale complessità sia un elemento importante di cui tener conto al momento di decidere i miglioramenti e le semplificazioni;

104.  rileva che una quota sostanziale del tasso di errore stimato è attribuibile a errori di ammissibilità e a gravi inosservanze delle norme in materia di appalti pubblici; rileva altresì che il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici rappresenta, da solo, circa il 43% di tutti gli errori quantificabili e approssimativamente tre quarti del tasso di errore stimato;

105.  osserva che le violazioni delle regole sulle procedure d'appalto rivelano un mancato completamento del mercato interno dell'Unione; chiede alla Commissione e alla Corte dei conti di costituire una piattaforma per il processo di consultazione sulla metodologia utilizzata in relazione alla gravità delle violazioni rilevate nel settore degli appalti pubblici;

106.  rileva inoltre che la divergenza d'interessi non potrà non influire sull'effettivo rispetto degli obblighi di controllo da parte degli Stati membri, per quanto riguarda le spese dell'Unione all'interno dei rispettivi Stati membri e i contributi nazionali al bilancio dell'Unione da parte dei rispettivi Stati membri;

107.  chiede alla Commissione di analizzare i motivi di tali violazioni delle regole in materia di appalti pubblici e di cooperare attivamente con gli Stati membri per superare le difficoltà riscontrate;

108.  accoglie favorevolmente, a tale proposito, il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell'Unione in materia di appalti pubblici «Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti» (COM(2011)0015); invita il Consiglio e la Commissione a finalizzare l'adozione della riforma della normativa di base dell'Unione in materia di appalti pubblici (direttive 2004/17/CE(14) e 2004/18/CE(15)) entro il 2012;

109.  esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia anche riscontrato un numero significativo di carenze nelle procedure di gara e di aggiudicazione;

110.  osserva che per almeno il 30% degli errori rilevati dalla Corte dei conti, le autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione dei programmi operativi disponevano di informazioni sufficienti per rilevare e correggere l'errore prima di certificare la spesa alla Commissione;

111.  ritiene che questo risultato metta seriamente in dubbio l'efficienza di un sistema in cui gli Stati membri sono i principali responsabili dell'esattezza delle spese dichiarate;

112.  ricorda che le verifiche della gestione costituiscono il mezzo essenziale di controllo per prevenire le irregolarità, e deplora che per undici dei sedici programmi operativi controllati, le verifiche svolte dalle autorità degli Stati membri responsabili della gestione erano solo parzialmente conformi alle disposizioni normative;

113.  rileva che, nel complesso, i sistemi di supervisione e di controllo per il periodo di programmazione 2007-2013 sono stati soltanto parzialmente conformi alle disposizioni fondamentali del quadro normativo;

114.  osserva che le cifre definitive possono essere determinate solamente per gli esercizi finanziari considerati chiusi e che di conseguenza, ad oggi, l'esercizio finanziario più recente che possa essere considerato tale è il 2004;

115.  rammenta che il ruolo della Commissione prevede la formulazione di orientamenti agli Stati membri e lo sviluppo di buone prassi tra gli organismi nazionali; invita tutte le DG della Commissione a migliorare le loro prestazioni al riguardo;

116.  sottolinea che le amministrazioni degli Stati membri sono in ampia misura le principali parti interessate delle politiche che attuano in gestione concorrente; evidenzia in proposito che la gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri dipende da un clima di reciproco rispetto e riconoscimento tra le amministrazioni interessate; rileva che tale atmosfera può in larga misura essere ulteriormente rafforzata nella gestione quotidiana e nei contatti che ne risultano tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri;

117.  chiede alla Commissione di individuare e diffondere le migliori prassi tra gli Stati membri onde consentire un maggiore assorbimento dei fondi e un migliore flusso di cassa per i beneficiari, attraverso la modifica e la semplificazione dei regolamenti di attuazione dei fondi strutturali a livello nazionale;

118.  è preoccupato del fatto che, secondo l'OLAF, è sempre più evidente che in molti casi le frodi nei fondi strutturali sono organizzate e pianificate e non sono il risultato di una mera opportunità; invita tutti i soggetti interessati degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione a cooperare strettamente per affrontare questo fenomeno (relazione annuale dell'OLAF 2010, pag. 41);

119.  deplora la pubblicazione tardiva delle sintesi annuali degli Stati membri relative ai fondi strutturali, a motivo della quale è impossibile ottenere una garanzia sufficiente della regolarità nell'attuazione dei programmi regionali; ritiene che si tratti di un motivo sufficiente per sospendere i pagamenti agli Stati membri a titolo dei Fondi strutturali;

120.  invita la Commissione, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, ad esaminare l'efficacia delle dichiarazioni nazionali di gestione in quanto incentivi e/o disincentivi nonché i vantaggi e i miglioramenti che essi potrebbero comportare in termini di sana gestione finanziaria; ritiene che occorra anche tenere conto del fatto che per il periodo 2007-2013 sono state apportate importanti modifiche ai sistemi di gestione e di controllo e che è necessario valutarne i risultati in vista di ulteriori miglioramenti; è del parere che l'introduzione di questo strumento dovrebbe realmente consentire alla Commissione di adempiere al suo dovere di vigilanza degli Stati membri e garantire un funzionamento efficace dei sistemi nazionali di gestione e di controllo;

121.  invita la Commissione a intensificare i contatti con le amministrazioni degli Stati membri ai fini di uno scambio reciproco di informazioni al fine di affrontare le questioni in sospeso senza indugio;

122.  esprime viva preoccupazione per il livello costantemente insoddisfacente dei sistemi di gestione e di controllo di taluni Stati membri e per la lentezza dei progressi volti a migliorarli;

123.  invita la Commissione a includere nel regolamento finanziario una richiesta concernente l'obbligo di dichiarazioni nazionali di gestione emesse e sottoscritte a livello ministeriale e debitamente controllate da un revisore indipendente, come primo passo fondamentale verso una maggiore responsabilità nazionale per le spese dell'Unione; è del parere che, senza l'introduzione di questo strumento, la Commissione non sarà in grado di adempiere al suo dovere di vigilanza degli Stati membri e garantire un funzionamento efficace dei sistemi nazionali di gestione e di controllo;

124.  richiama l'attenzione al suo regolamento, in particolare l'allegato VI, articolo 6, paragrafo 3, secondo cui il Presidente, agendo in nome del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente in materia di controllo di bilancio, «può presentare un ricorso contro l'istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la mancata esecuzione di obblighi derivanti dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico o le altre risoluzioni concernenti l'esecuzione delle spese»; ricorda inoltre la necessità di garantire un'efficace attuazione delle regolari riunioni tripartite nell'ambito della procedura di bilancio, ai sensi dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

125.  deplora il fatto che gli organismi di certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(16) non dispongano di norme chiare e coerenti in materia di audit; invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro congiuntamente agli Stati membri al fine di elaborare principi di revisione uniformi allo scopo di migliorare ulteriormente il lavoro degli organi di certificazione/revisione;

126.  invita la Commissione a comunicargli il numero delle autorità di gestione esistenti, unitamente a una valutazione della loro solidità;

Ricerca, energia e trasporti – 8 000 000 000 EUR

127.  rammenta che la maggior parte della spesa relativa a questo gruppo di politiche è eseguita dalla Commissione mediante gestione centralizzata diretta e, sempre di più, mediante una gestione centralizzata indiretta tramite le agenzie o le imprese comuni;

128.  rileva che il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti per questo gruppo di politiche si colloca tra il 2 e il 5%;

129.  rileva altresì che la Corte dei conti ha riscontrato che i sistemi di gestione e di controllo sono stati solo parzialmente efficaci nel garantire la regolarità delle operazioni;

130.  osserva che la principale fonte di errore in questo gruppo di politiche rimane il rimborso di spese per il personale e di spese indirette per i progetti di ricerca dichiarate in eccesso; prende atto altresì dell'aumento delle riserve riguardo alla gestione diretta (da 4 a 9) principalmente a motivo della complessità dei criteri di ammissibilità;

131.  rileva altresì che, in considerazione dell'estrema importanza della ricerca e dello sviluppo per l'economia dell'Unione, gli errori in tale ambito sono particolarmente allarmanti;

132.  rammenta che, nell'ambito del 6PQ, le dichiarazioni di spesa dei beneficiari presentate ai fini del rimborso devono essere accompagnate da un certificato di audit, rilasciato da un revisore indipendente, che attesti che il revisore indipendente ha la ragionevole garanzia che le spese dichiarate sono conformi ai criteri di ammissibilità; richiama l'attenzione sul fatto che, per ammissione della stessa Commissione, i criteri di ammissibilità adottati ai fini dell'ottenimento della certificazione sono eccessivamente restrittivi;

133.  esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia rilevato errori nel 43% delle dichiarazioni di spesa sottoposte ad audit – sia nel 2009 che nel 2008 – sulle quali era stato espresso un giudizio senza riserve da parte del revisore incaricato della certificazione prima della presentazione ai fini del rimborso;

134.  rileva che l'ammontare delle spese non ammissibili recuperate dalla Commissione nel corso del 2009 è considerevolmente cresciuto, ma le somme ancora da recuperare sono aumentate in maniera analoga, quasi triplicandosi, fino ad arrivare a 31 500 000 EUR;

135.  ritiene che la fiducia del pubblico nel settore Ricerca, energia e trasporti sia molto importante, dal momento che si prevede un incremento della quota del bilancio dell'Unione per tale settore nei prossimi anni;

136.  invita la Commissione ad assicurarsi che i revisori indipendenti che non hanno certificato in maniera corretta le dichiarazioni di spesa siano informati dei criteri di ammissibilità relativi ai costi dichiarati e, se del caso, ne siano considerati responsabili, a riesaminare il funzionamento del sistema di certificazione delle metodologie applicate dai beneficiari per la determinazione dei costi, a ridurre l'arretrato per quanto riguarda il recupero di importi indebitamente erogati, comminando sanzioni ove necessario, a semplificare ulteriormente le norme relative ai finanziamenti per la ricerca, a migliorare in maniera significativa l'accesso delle PMI a tali finanziamenti nonché a garantire la piena responsabilità per il corretto utilizzo del denaro dell'Unione;

137.  rinnova il proprio invito alla Commissione a garantire la certezza del diritto astenendosi dall'applicare retroattivamente una definizione più rigorosa delle norme per la partecipazione e astenendosi dal chiedere ai beneficiari di ricalcolare i bilanci già approvati dai servizi della Commissione, riducendo così la necessità di audit ex post e di correzioni retroattive; chiede alla Commissione di risolvere rapidamente le situazioni passate, derivanti dai controlli in corso, agendo con discernimento e rispettando al contempo i principi di sana gestione finanziaria; propone che le situazioni litigiose generate dal passato siano risolte con un accordo tra le parti basato, per esempio, su un contro-audit indipendente e/o con l'intervento di un mediatore ad hoc indipendente;

138.  accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia iniziato a comminare le sue sanzioni nel settore della ricerca (34 interventi e 514 330 EUR riscossi), sebbene concordi con la conclusione dello IAS circa la necessità di un solido meccanismo di rilevamento delle frodi;

139.  invita altresì la Commissione a garantire che lo IAS eserciti sugli organismi istituiti dall'Unione, che sono persone giuridiche e ricevono contributi a titolo del bilancio (imprese comuni dell'Unione) i medesimi poteri che esercita sugli altri suoi servizi, ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

140.  ritiene che l'8PQ dovrebbe basarsi su un'impostazione radicalmente nuova, che preveda l'introduzione di un sistema di bonus parzialmente sostitutivo dell'attuale sistema dei pagamenti anticipati e un migliore accesso al capitale di rischio, al fine di migliorare l'efficienza;

Aiuti esterni, sviluppo e allargamento – 6 600 000 000 EUR

141.  ricorda che la maggior parte delle spese in questo settore è soggetta a una gestione centralizzata diretta da parte dei servizi della Commissione, operata dai servizi centrali della Commissione o a livello di delegazioni dell'Unione («delegazioni dell'Unione europea» dopo l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea); rileva altresì che si ricorre in misura sempre maggiore alla gestione congiunta, ad esempio per lo strumento alimentare;

142.  ritiene che l'efficacia degli stessi settori di spesa, e non solamente i singoli progetti, debba essere valutata in base all'andamento generale degli errori;

143.  rileva che il tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei conti per il settore sottoposto all'audit si colloca tra il 2 e il 5%;

144.  rileva inoltre che, stando alla valutazione complessiva della Corte dei conti, i sistemi di supervisione e di controllo sono solo parzialmente efficaci;

145.  prende atto altresì della costatazione della Corte dei conti, secondo cui la relazione annuale di attività e le dichiarazioni del Direttore generale responsabile di EuropeAid forniscono una valutazione soltanto parzialmente corretta della gestione finanziaria per quel che riguarda la regolarità delle operazioni;

146.  rileva che la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo nei paesi candidati e potenzialmente candidati è un processo in atto che si svolge entro il quadro stabilito dalla tabella di marcia relativa al processo di gestione decentrata per uno strumento di assistenza preadesione (IPA) che conduce alla concessione di poteri gestionali da parte della Commissione a un determinato componente, programma o misura nell'ambito dell'IPA;

147.  chiede alla Commissione di cooperare strettamente con i paesi candidati e potenziali candidati per migliorare effettivamente i sistemi di gestione e controllo, promuovere prassi eccellenti di lotta alle frodi e garantire che le loro prassi siano conformi a tutte le regole e norme dell'Unione;

148.  deplora il fatto che in taluni paesi potenzialmente candidati, le nomine nell'ambito della pubblica amministrazione continuino a contravvenire al diritto sulla funzione pubblica; deplora il fatto che, in molti casi, la magistratura non funzioni in modo soddisfacente; invita la Commissione a fornire a tutti i paesi potenzialmente candidati il know-how e la competenza istituzionale necessari per combattere efficacemente la corruzione e portare avanti le necessarie riforme;

149.  esprime preoccupazione per gli elevati tassi di rifiuto nei paesi con un'esecuzione decentrata, vale a dire in cui le delegazioni dell'Unione sottopongono i fascicoli degli appalti a controlli ex-ante; sottolinea che le autorità nazionali di tali paesi sembrano avere difficoltà ad applicare i miglioramenti decisivi necessari affinché la Commissione non effettui più i controlli ex-ante; invita la Commissione e i paesi candidati a migliorare il dialogo e garantire una cooperazione efficace;

150.  prende atto della relazione speciale n. 12/2009 della Corte dei conti sull'efficacia dei progetti della Commissione nel settore Giustizia e affari interni per i Balcani occidentali;

151.  accoglie con favore la valutazione positiva della Corte dei conti relativamente ai sistemi di supervisione e controllo applicati nel settore degli aiuti umanitari; invita tuttavia la Commissione a riservare una maggiore attenzione e a trarre pieno vantaggio dal follow-up delle carenze rilevate nel corso dei suoi audit dei partner esecutivi e a monitorare l'entità del ricorso alle «centrali di acquisto umanitario»;

152.  invita il successore della DG Relazioni esterne a consolidare la propria metodologia di controllo ex post e dare prontamente seguito alle raccomandazioni formulate dal revisore interno a tale proposito;

153.  invita la DG Allargamento ad elaborare e porre in essere meccanismi che facilitino l'analisi ed il seguito dei risultati delle missioni di monitoraggio svolte e ad assegnare sufficienti risorse all'analisi delle dichiarazioni finali che devono ancora essere presentate dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione di recente, e che si riferiscono al periodo di preadesione;

154.  invita la DG Aiuti umanitari (ECHO) a migliorare la valutazione della documentazione delle proposte di azioni di aiuto umanitario (ad esempio tramite l'introduzione di relazioni di valutazione standardizzate) e a riferire in merito all'esperienza relativa all'attuazione dello strumento alimentare nella relazione annuale di attività 2010;

155.  osserva che la concessione di aiuti esterni potrebbe produrre anche effetti negativi, ad esempio nei paesi beneficiari in cui sono presenti regimi corrotti che operano una cattiva gestione dei fondi, e che le attività volte a prevenire detti effetti devono essere considerate assolutamente prioritarie;

156.  accoglie con favore la spesa di 396 000 000 EUR effettuata dalla Commissione tra il 2007 e il 2010 per sostenere i paesi candidati all'adesione nel loro impegno volto a migliorare i sistemi giudiziari e nella lotta contro la corruzione, nonché nei progressi compiuti in merito; mette in guardia, tuttavia, contro un eccessivo ottimismo e chiede alla Commissione di fornire elementi che dimostrino che il denaro in questione è stato speso in modo efficiente e di indicare se il miglioramento delle strutture di controllo ha effettivamente condotto a sanzioni più elevate contro i soggetti corrotti, compresi i casi di maggior risonanza, se le leggi sono pienamente attuate e se le riforme proseguono;

157.  esprime preoccupazione relativamente ai punti deboli individuati dalla Corte dei conti nel sistema di attuazione decentrata in Croazia e in Turchia; invita la Commissione a riferire in merito a tutte le iniziative intraprese per affrontare il problema in questione e a fornire stime dell'importo di spesa a rischio;

158.  invita la Commissione, e in particolare la DG Allargamento, a intensificare i suoi sforzi per il trattamento delle dichiarazioni finali per il programma PHARE, il programma CARDS e lo strumento di transizione e a procedere alla chiusura di detti programmi con prudenza e a tempo debito;

159.  si rammarica del fatto che una quota significativa degli aiuti di preadesione sia trattata nel capitolo 3 (agricoltura – 254 000 000 EUR) e nel capitolo 4 (coesione – 65 000 000 EUR) della relazione annuale della Corte dei conti; esprime stupore relativamente all'assenza di informazioni nella relazione annuale della Corte dei conti sulle visite di audit per paese effettuate nei paesi non appartenenti all'Unione europea, contrariamente agli anni precedenti;

160.  deplora che la DG REGIO non abbia effettuato alcuna missione di audit in Croazia nel 2009, nonostante l'esistenza nel paese di gravi problemi nelle procedure di appalto;

161.  invita altresì la Commissione a informare le organizzazioni internazionali che la futura assistenza da parte dell'Unione sarà soggetta alla presentazione di elementi certi di prova sotto forma di una dichiarazione di affidabilità;

162.  invita la Corte dei conti a spiegare le ragioni per le quali la selezione delle operazioni per il capitolo degli aiuti esterni fornisce un tasso di errore comparativamente ridotto (13%), un'elevata percentuale di errori non quantificabili a livello di delegazioni dell'Unione e nessuna prova di errori concernenti la precisione o la realtà delle operazioni in un settore che, per sua stessa natura, comporta un elevato rischio di utilizzo indebito di fondi; invita la Commissione, e in particolare le delegazioni dell'Unione, a fornire una pista di audit chiara e tutte le altre informazioni necessarie a facilitare l'analisi della Corte dei conti;

Istruzione e cittadinanza – 2 200 000 000 EUR

163.  ricorda che la maggior parte della spesa in questo campo viene gestita in modo centralizzato indiretto o in regime di gestione concorrente;

164.  si compiace del ruolo positivo svolto in questo settore dalla Commissione nel fornire orientamenti agli Stati membri e la incoraggia a continuare l'opera di diffusione di buone prassi tra gli organismi nazionali;

165.  rileva che la Corte dei conti ha constatato che il tasso di errore relativo alle chiusure era compreso fra il 2 e il 5% e che i sistemi di supervisione e controllo per questo gruppo di politiche sono stati soltanto parzialmente efficaci nel garantire la regolarità delle chiusure effettuate nel 2009;

166.  esprime preoccupazione per il fatto che la Corte abbia riscontrato che 29 delle 120 chiusure controllate (24%) erano inficiate da errori quantificabili;

167.  è preoccupato del fatto che i sistemi di supervisione e controllo posti in essere alla Commissione nel 2009 non abbiano rilevato e corretto un numero significativo di errori commessi nelle chiusure in tale anno;

168.  invita la Commissione a continuare a rafforzare le verifiche delle chiusure, al fine di garantire l'individuazione e la rettifica degli errori ed evitare il ripetersi di errori riscontrati in precedenza;

Affari economici e finanziari – 700 000 000 EUR

169.  rammenta che i principali programmi del presente gruppo di politiche fanno parte del sesto e del settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (6°PQ e 7°PQ) (222 000 000 EUR), del collegato finanziamento delle agenzie dell'Unione (116 000 000 EUR), del Fondo di garanzia per le azioni esterne (92 000 000 EUR) e del Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) che ha seguito il programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità (MAP) (175 000 000 EUR);

170.  rammenta inoltre che i finanziamenti per la maggior parte delle azioni intraprese nell'ambito del 6°PQ, del 7°PQ e del CIP sono erogati sulla base di convenzioni di sovvenzione stipulate con la Commissione, e che le sovvenzioni sono erogate nel modo seguente: un anticipo alla firma della convenzione di sovvenzione, seguito da pagamenti intermedi e finali a rimborso delle spese ammissibili, effettuati sulla base delle dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari;

171.  ricorda che entrambe le proprie risoluzioni sul discarico per gli esercizi 2007 e 2008 esortano la Commissione a consentire ai beneficiari di utilizzare i costi medi del personale per centro di costo e ad astenersi dal richiedere i costi individuali per le persone impegnate attivamente in un progetto di ricerca specifico; accoglie con favore a tal proposito la decisione della Commissione C(2011)0174, del 24 gennaio 2011, sulle tre misure che semplificano l'attuazione della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione del Consiglio n. 970/2006/Euratom;

172.  rileva che il principale rischio per la regolarità è costituito dalla presentazione di dichiarazioni di spesa indicanti costi ammissibili superiori all'importo reale, senza che ciò venga individuato dai sistemi di supervisione e controllo della Commissione e che la Corte considera pertanto «elevato» il rischio connesso alla regolarità dei pagamenti eseguiti sulla base delle dichiarazioni di spesa;

173.  prende atto degli esempi addotti dalla Corte dei conti per quanto riguarda:

   il sesto programma quadro, in cui gravi carenze relative alle dichiarazioni di spesa non sono state individuate né dalla società che ha rilasciato il certificato di audit, né durante i due controlli ex post eseguiti da un'altra società di revisione esterna per conto della Commissione,
   il settimo programma quadro, in cui un beneficiario ha applicato una metodologia per il calcolo dei costi per il personale non conforme alle norme né del 6°PQ né del 7°PQ e, di conseguenza, per il progetto sottoposto a verifica i costi dichiarati erano superiori al dovuto di oltre il 17%; oltretutto questa metodologia è stata applicata anche per altri 13 progetti,
   l'Agenzia spaziale europea (ESA) – Gestione congiunta, per la quale la Corte dei conti ha riscontrato che sono stati inclusi costi che non dovrebbero essere finanziati mediante fondi dell'Unione, o costi non sufficientemente documentati, per un ammontare di quasi il 10% del valore del campione sottoposto ad audit, nonché gravi carenze nell'applicazione delle norme e delle procedure di appalto;

174.  rileva con preoccupazione che la Corte dei conti continua a riscontrare errori in pagamenti per i quali un revisore autorizzato ha espresso un giudizio senza riserve, e che continua a ritenere che la certificazione dell'audit sia soltanto parzialmente efficace ai fini dell'individuazione di errori nelle dichiarazioni di spesa, ed esprime inquietudine in merito;

175.  prende atto della costatazione della Corte dei conti secondo cui i pagamenti relativi a questo gruppo di politiche erano privi di errori rilevanti, rilevando tuttavia che la Corte dei conti raccomanda di prestare attenzione al tipo e all'entità degli errori rilevati nelle spese relative ai programmi quadro per la ricerca; rileva che due dei tre sistemi di controllo posti in essere per questo gruppo di politiche sono stati considerati efficaci, mentre un sistema è risultato soltanto parzialmente efficace nel garantire la regolarità dei pagamenti;

176.  invita la Commissione a:

   esaminare le disposizioni esistenti relative alla verifica ex ante per stabilirne il grado di efficacia,
   valutare, alla luce delle esperienze acquisite, se l'uso della certificazione da parte di un revisore esterno designato dal beneficiario costituisce un controllo efficace ed esaminare metodi alternativi di verifica,
   sensibilizzare maggiormente i revisori che rilasciano le certificazioni riguardo alle regole di ammissibilità delle spese, allo scopo di rendere i certificati di audit più affidabili e, se del caso, considerare tali revisori responsabili,
   migliorare ulteriormente la qualità delle verifiche ex ante sulle procedure di appalto e sui pagamenti intermedi/finali e garantire che le funzioni di controllo ex post siano oggetto di programmi di lavoro;

Riesame generale della spesa

177.  invita la Commissione ad intraprendere urgentemente nel corso del 2011 un riesame generale della spesa di tutti i settori di attività, per garantire che tutte le spese assicurino un buon rapporto costi/benefici, al fine di identificare possibili risparmi che ridurrebbero la pressione sul bilancio nell'attuale periodo di austerità;

178.  è del parere che sia possibile far fronte a tutti gli aumenti di spesa necessari nei settori prioritari risparmiando risorse destinate ai programmi esistenti, e che sia pertanto opportuno procedere a un più attento esame dei programmi superati o inefficaci per consentire una riassegnazione dei fondi;

Azioni prioritarie

179.  invita la Commissione a presentare alla commissione competente del Parlamento un piano indicante le azioni che essa intende adottare in merito alla riforma dell'attuale procedura di discarico, alle dichiarazioni nazionali di gestione, al completamento della sua struttura di governance, all'interruzione e alla sospensione sistematiche dei pagamenti, nonché alla revoca di dette misure e al miglioramento dei meccanismi correttivi;

Riforma dell'attuale procedura di discarico

180.  invita la Commissione ad organizzare una discussione interistituzionale che, in una prima fase, coinvolga, ai massimi livelli, rappresentanti del Consiglio, della Commissione, della Corte dei conti e del Parlamento e, in una seconda fase, veda la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri, dei parlamenti nazionali e delle massime istituzioni di controllo, al fine di avviare un ampio dibattito sull'attuale sistema della procedura di discarico;

181.  chiede alla Commissione di avanzare delle proposte per ridurre i tempi legati alla procedura di discarico, affinché il voto in Aula possa avere luogo nel corso dell'anno successivo a quello dell'esercizio controllato; esorta la Corte dei conti e tutte le istituzioni ad abbreviare e rafforzare la procedura di discarico, rendendola più trasparente e comprensibile per i contribuenti dell'Unione;

Dichiarazioni nazionali di gestione

182.  sottolinea che le dichiarazioni nazionali di gestione sono da intendersi come uno strumento volto a facilitare una maggiore responsabilità nazionale per le spese dell'Unione, fornendo ai parlamenti e alle istituzioni nazionali di controllo la possibilità di concorrere a garantire la legittimità, la regolarità e la performance delle spese dell'Unione; ritiene che le dichiarazioni nazionali di gestione consentiranno alle istituzioni nazionali ed europee di lavorare insieme nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità;

183.  rammenta di aver invitato la Commissione sin dal 2005 a presentare una proposta per l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie;

184.  sottolinea che non solo il responsabile dell'Unione ma anche il responsabile nazionale dovrebbe essere chiamato a rispondere delle spese, dal momento che l'80% circa del bilancio è eseguito da autorità nazionali;

185.  rammenta di aver ripetutamente chiesto che ciascun ministro nazionale delle finanze rilasci e firmi una dichiarazione nazionale di gestione per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi e di aver inoltre proposto che l'istituto nazionale di controllo o un altro revisore indipendente effettui l'audit della dichiarazione di gestione nazionale del ministro delle finanze, poiché il controllo di una dichiarazione rilasciata da un ministero nazionale rientrerebbe di norma nel mandato di un qualsiasi ente nazionale di controllo indipendente;

186.  accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri (segnatamente Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) rilasciano dichiarazioni nazionali di gestione ma osserva che la qualità e la chiarezza di quest'ultime differiscono;

187.  ritiene che il rilascio da parte dei suddetti Stati membri di dichiarazioni nazionali di gestione ne dimostri la fattibilità ai restanti Stati membri;

188.  rileva che la proposta della Commissione sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815, articolo 56) prevede l'introduzione di dichiarazioni di gestione a livello amministrativo; ritiene che questa proposta sia un progresso verso le dichiarazioni nazionali di gestione, che sono l'obiettivo finale;

189.  invita la Commissione a presentare una proposta per l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie, debitamente firmate dai ministri delle finanze nazionali secondo la seguente procedura:

   un'analisi della qualità, completezza, obiettività, pertinenza e utilità delle dichiarazioni nazionali di gestione esistenti, compresa una valutazione del valore aggiunto delle informazioni fornite, nonché delle loro eventuali carenze,
   l'elaborazione di orientamenti riguardo alla definizione degli aspetti centrali comuni delle dichiarazioni di nazionali di gestione, garantendone l'utilità sia per la Commissione che per la Corte dei conti,
   la fissazione di una tabella di marcia indicante la data in cui gli Stati membri devono aver completato le fasi principali del processo di introduzione delle dichiarazioni nazionali di gestione nonché l'introduzione dell'obbligo relativo alle dichiarazioni nazionali di gestione nel regolamento finanziario entro il 1° gennaio 2014, termine che segna l'inizio delle nuove prospettive finanziarie;
  

e propone che il contenuto della dichiarazione nazionale sia conforme alle norme internazionali di audit e agevoli lo svolgimento dell'audit da parte della Corte dei conti;

Completamento della struttura di governance della Commissione

190.  sottolinea che sia la relazione annuale d'attività del Direttore generale che la relazione di sintesi del Collegio dei Commissari rappresentano elementi importanti per consentire alla Commissione di rendere conto all'autorità di discarico;

191.  invita la Commissione, per analogia con la richiesta d'istituzione di dichiarazioni nazionali di gestione a livello politico, a completare la sua struttura di governance con l'aggiunta della firma del Commissario responsabile alla relazione annuale di attività del Direttore generale e con l'apposizione della firma del Presidente della Commissione europea alla relazione di sintesi - che includerà altresì un «quadro di valutazione» sulla qualità dei controlli per Stato membro e per gruppo di politiche;

192.  rileva che, al fine di completare la sua struttura di governance, la Commissione potrebbe dover intraprendere un rafforzamento delle procedure per permettere al Collegio di adottare la relazione di sintesi e consentire la partecipazione dei singoli Commissari alla preparazione della relazione annuale di attività del direttore generale, il che presuppone l'applicazione delle seguenti misure all'esercizio finanziario 2010:

   la trasmissione alla commissione competente del Parlamento e la pubblicazione dei processi verbali della riunione in cui il Collegio adotta la relazione di sintesi,
   la trasmissione alla commissione competente del Parlamento della dichiarazione del Direttore generale circa il suo incontro con il Commissario responsabile, che illustri in modo chiaro e completo il contenuto delle loro deliberazioni in merito alle relazioni annuali di attività, nonché le eventuali riserve;

193.  sottolinea che tali misure non dovrebbero in alcun modo ridurre la responsabilità diretta di ciascun Direttore generale o di altri ordinatori delegati;

Attivazione sistematica dell'interruzione o della sospensione dei pagamenti e revoca di dette misure

194.  rileva che l'importo complessivo delle rettifiche finanziarie confermate nel 2009 soltanto per le azioni strutturali ammonta a 7 719 000 000 EUR (Conti annuali dell'Unione europea, esercizio 2009, pagina 112); osserva tuttavia che soltanto 5 387 000 000 EUR (7 719 000 000 –2 332 000 000) (pagina 103) sono stati eseguiti e contabilizzati; ritiene che il divario tra gli importi da correggere e gli importi effettivamente corretti renda necessaria l'introduzione di una sospensione automatica, senza una decisione della Commissione, dei pagamenti allorché emergano elementi indicanti una significativa carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

195.  invita la Commissione a introdurre un'attivazione sistematica delle interruzioni e delle sospensioni dei pagamenti, allorché emergano elementi indicanti una significativa carenza nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri;

196.  è del parere che la procedura che conduce all'interruzione o alla sospensione sistematica dei pagamenti debba prevedere:

   la trasmissione alla commissione competente del Parlamento di informazioni che illustrino con chiarezza tutte le interruzioni e sospensioni dei pagamenti, nonché i motivi di tali decisioni,
   una descrizione di criteri chiari e inequivocabili, applicabili a tutte le direzioni generali, che non diano adito a interpretazioni, riguardo a future interruzioni/sospensioni dei pagamenti, alla revoca delle interruzioni/sospensioni dei pagamenti; al riguardo è prevista l'introduzione di un meccanismo sistematico senza previa decisione politica,
   l'inclusione nel regolamento finanziario del principio d'interruzione e sospensione sistematiche dei pagamenti attivate da elementi indicanti carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo degli Stati membri e lo sviluppo di orientamenti esaurienti per gli Stati membri al fine di aiutare le autorità nazionali ad evitare malintesi e irregolarità,
   la trasmissione, da parte della Commissione, della copia di ciascuna lettera di recupero e di ciascuna lettera comunicante rettifiche finanziarie al parlamento nazionale e alla massima istituzione nazionale di controllo dello Stato membro interessato nonché alla commissione competente del Parlamento;

Miglioramento dei meccanismi correttivi

197.  insiste sulla necessità che la Commissione migliori i meccanismi correttivi, facendo in modo che le conseguenze finanziarie degli importi indebitamente erogati siano sostenute dai beneficiari e non dai contribuenti;

198.  ritiene che, ai fini del raggiungimento di questo obiettivo, la Commissione debba altresì presentare alla commissione competente del Parlamento:

   la stesura di un elenco chiaro, completo e pienamente corretto di tutte le rettifiche finanziarie attuate dal 2000, nonché informazioni circa il fatto che i pagamenti ricevuti indebitamente sono stati recuperati o sostituiti da altri progetti, e, se del caso, la presentazione di una valutazione qualitativa dei progetti sostitutivi,
   le misure da adottare in seguito alla conclusione della Corte dei conti secondo cui «la Commissione non sempre riceve informazioni attendibili da parte degli Stati membri» (Relazione annuale 2009, punto 1.49), con un elenco degli Stati membri interessati e l'importo delle irregolarità nonché informazioni sui risultati della «procedura uniformata» (risposta della Commissione nella sua relazione annuale 2009, punto 1.34) introdotta per il periodo 2007-2013,
   un piano d'azione sulle modalità per migliorare l'integrazione e la concordanza tra le costatazioni della Corte dei conti sui tassi annuali di errore a livello di beneficiari e il lavoro della Commissione sul seguito da dare a tali costatazioni, così come i recuperi e le rettifiche finanziarie effettuati durante l'intero ciclo di vita dei differenti programmi fino alla procedura di chiusura, che includa l'identificazione dei pagamenti che possono essere oggetto di verifiche e procedure di liquidazione dei conti ulteriori, nonché un seguito migliore da dare agli sforzi di recupero degli Stati membri;

Valutatore di prestazioni

199.  invita la Commissione a procedere alla nomina di un «valutatore di prestazioni» competente per la preparazione della relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dovrà essere approvata dal Collegio dei Commissari al fine di stabilire una chiara «proprietà» di tale relazione;

200.  ritiene che la relazione di valutazione debba essere redatta in modo che il rapporto tra gli indicatori chiave di performance, la loro base giuridico-politica, l'importo delle spese e i risultati ottenuti sia chiaro e trasparente e che la metodologia da utilizzare per la stesura di questa relazione debba essere sottoposta a un controllo da parte del servizio di audit interno, il quale dovrebbe altresì valutare il lavoro svolto, e che gli indicatori chiave di performance utilizzati da tutti i servizi della Commissione debbano essere pubblicamente disponibili;

201.  ritiene che la relazione di valutazione debba essere presentata in Aula nel corso di una discussione alla quale sarà invitata a formulare il suo parere in merito anche la Corte dei conti;

Introduzione di una nuova logica di spesa

202.  invita la Commissione a introdurre una nuova logica di spesa volta a migliorare la qualità della spesa e ad assicurare che i fondi forniti dai contribuenti dell'Unione siano spesi in modo corretto e saggio, secondo i seguenti principi:

   elaborazione del bilancio dell'Unione sulla base di un esame delle politiche proposte, dei costi di «consegna» per gli organismi coinvolti e i beneficiari nonché degli obiettivi che potrebbero essere realizzati con i fondi disponibili,
   garanzia che i sistemi e i programmi siano realistici e più semplici possibile,
   garanzia di una responsabilità piena e concordata per le spese;
  

e propone che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti, esamini una procedura volta ad ottenere una dichiarazione globale di assicurazione per ciascuna prospettiva finanziaria e che la applichi su base volontaria in attesa di una base giuridica che renda tale procedura obbligatoria;

Osservazioni delle commissioni competenti per parere
Commissione per lo sviluppo

203.  esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti abbia riscontrato che i sistemi di supervisione e controllo per gli aiuti esterni e lo sviluppo sono soltanto parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti e che nei pagamenti sono intervenuti errori rilevanti; è preoccupato che gli errori in taluni pagamenti finali, riscontrati dalla Corte dei conti, non siano stati individuati dalla Commissione e che la Commissione non controlli in che misura i partner utilizzano le «Centrali di acquisto umanitario» (Humanitarian Procurement Centres); accoglie con favore il fatto che il numero delle operazioni interessate da errori (13%) sia inferiore alla metà rispetto agli esercizi precedenti, segnala tuttavia che occorre impegnarsi per l'ulteriore riduzione di tale percentuale;

204.  rileva che «i punti deboli individuati durante gli audit periodici sui sistemi dei partner non sempre vengono affrontati ... in maniera tempestiva»(17) dalla DG ECHO; esorta pertanto la DG ECHO a potenziare le proprie capacità di monitoraggio e seguito;

205.  invita la Commissione a integrare gli aspetti ambientali in modo più completo nei progetti di sviluppo, compresi i programmi di sostegno al bilancio, e di vagliare l'opportunità di integrare la dimensione ambientale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo; deplora che tali mancanze possano essere dovute a carenze di personale e auspica dei progressi con l'avvento del Servizio europeo di azione esterna;

206.  rinnova l'invito a coinvolgere maggiormente i parlamenti e a consultare la società civile locale nei paesi partner allorché vengono elaborati e rivisti i documenti di strategia per paese nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo;

207.  esorta la Commissione ad aiutare i paesi partner a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di revisione e ad accrescere la trasparenza e l'accesso pubblico alle informazioni, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante un sostegno al bilancio, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento DCI(18), e invita la Commissione a riferire regolarmente sui progressi conseguiti;

208.  invita ancora una volta la Commissione a dimostrare di aver speso almeno il 20% degli aiuti allo sviluppo per l'istruzione primaria e secondaria e per la sanità di base, compreso un accesso sicuro alle risorse idriche e all'igiene; propone altresì che si proceda a una verifica e valutazione approfondita dell'impatto di tali erogazioni onde potenziare al massimo l'efficacia dei programmi realizzati;

209.  invita la Commissione a porre maggiormente l'accento sulla salute delle donne nei paesi in via di sviluppo in generale e sul miglioramento della salute delle madri in particolare, poiché si tratta del settore in cui la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio lascia maggiormente a desiderare;

210.  mette in evidenza che i meccanismi di aiuto allo sviluppo dovrebbero mirare anche a promuovere la creazione di ricchezza e a sostenere le piccole e medie imprese, poiché la creazione di ricchezza resta uno strumento fondamentale per alleviare la povertà; ricorda che, secondo le stime, i paesi in via di sviluppo perdono annualmente 800 000 000 000 EUR a causa dei flussi illeciti di capitali, la cui prevenzione potrebbe risultare determinante per alleviare la povertà e raggiungere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

211.  riconosce che le organizzazioni delle Nazioni Unite sono spesso in possesso di esperienze e competenze specifiche non facilmente rinvenibili altrove; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la Commissione non dimostri anticipatamente e in modo convincente che la scelta di un'organizzazione delle Nazioni Unite consente maggiore efficacia ed efficienza rispetto ad altre modalità di fornitura degli aiuti(19); invita la Commissione a dare attuazione a un processo più trasparente e obiettivo di selezione dei canali di attuazione degli aiuti;

212.  esorta la Commissione a garantire una migliore visibilità delle attività finanziate dall'Unione all'estero;

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

213.  prende atto che gli stanziamenti di pagamento del quadro finanziario 2000-2006 per il Fondo sociale europeo (FSE) previsti per il 2009 sono stati utilizzati al 97,1% (1 540 000 000 EUR); prende atto che i pagamenti intermedi e i prefinanziamenti per il quadro finanziario 2007-2013 sono ammontati a 11 300 000 000 EUR; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la gestione finanziaria; si rammarica del fatto che malgrado la crisi finanziaria vi siano risorse dell'FSE che gli Stati membri non utilizzano;

214.  constata che il tasso d'errore ha avuto in questi ultimi tre anni un andamento decrescente, passando dal 54% del 2007 al 36% del 2009; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre il tasso d'errore; chiede un impegno ancora maggiore per ridurre in particolare il rimborso delle spese non ammissibili;

215.  chiede alla Commissione di contribuire al miglioramento della gestione finanziaria portando avanti il programma d'azione che accelera le procedure decisionali in materia di correzioni finanziarie;

216.  valuta positivamente il fatto che nel 2009 l'attuazione del programma FSE si sia concentrata sulla strategia europea per l'occupazione, in particolare sulle misure miranti a migliorare l'occupabilità nel mercato del lavoro (30,6%(20)), e su attività volte a sviluppare la formazione scolastica e professionale (22,8%1), l'inclusione sociale (20,8%1) e le pari opportunità (6,5%1);

217.  plaude all'impegno profuso dalla Commissione per ottenere da tutti gli Stati membri un rendiconto completo attraverso relazioni di controllo annuali dei servizi di revisione e relazioni annuali di sintesi;

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

218.  sottolinea l'importanza delle linee di bilancio 17 02 02 (attività a favore dei consumatori) e 17 01 04 03 (relativa alla gestione amministrativa) per l'effettiva attuazione di ogni programma annuale di lavoro nell'ambito del programma per i consumatori 2007-2013 e invita la Commissione ad aumentare la pubblicità data a sovvenzioni disponibili (specialmente per quanto riguarda le azioni comuni nel quadro del regolamento sulla cooperazione per la protezione dei consumatori (regolamento (CE) n. 2006/2004)(21), cui non è pervenuta nessuna richiesta); è soddisfatta del proficuo utilizzo delle risorse supplementari (2 000 000 EUR) previste nel 2009 per il progetto pilota riguardante misure di controllo nel settore della politica dei consumatori;

219.  si compiace per le edizioni successive del Quadro di valutazione europeo del mercato dei beni di consumo (CMS), valido strumento per migliorare il controllo e la classificazione di mercati innovativi; ritiene che dalla base empirica creata dovrebbero prendere le mosse nuove intuizioni politiche a livello nazionale e dell'Unione e chiede alla Commissione di utilizzare i risultati del CMS nella sua attività decisionale in tutti i settori interessati;

220.  rileva con grande interesse la trasformazione dell'Agenzia esecutiva per la sanità pubblica in Agenzia esecutiva per la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (EAHC) e il suo primo anno di attività nell'ambito di un mandato esteso; si congratula con l'EAHC per il raggiungimento degli obiettivi fissati per la gestione di sovvenzioni e contratti nell'ambito del programma per i consumatori (decisione n. 1926/2006/CE(22)); ritiene tuttavia problematico che il 3% dei pagamenti sia stato effettuato dopo la scadenza;

221.  accoglie con favore i progressi in vista del raggiungimento di un tasso di esecuzione del 92% per gli stanziamenti di pagamento relativi all'attuazione e allo sviluppo del mercato interno (linea di bilancio 12 02 01); rileva che il tasso di esecuzione del programma SOLVIT (linea di bilancio 12 02 02) è previsto intorno al 92% tenendo conto complessivamente dei pagamenti nel corso del 2008, 2009 e 2010; ribadisce la necessità di mantenere una linea di bilancio separata per SOLVIT;

222.  sottolinea l'importanza delle piccole e medie imprese (PMI) e sollecita la Commissione ad analizzare l'efficacia degli attuali programmi di finanziamento per le PMI e ad agevolare la loro partecipazione ai programmi di ricerca dell'Unione introducendo strumenti finanziari innovativi nel bilancio dell'Unione;

223.  prende atto delle considerazioni della Corte dei conti «per le merci introdotte irregolarmente nel territorio dell'Unione» (punto 2.22 della sua relazione annuale) e della risposta della Commissione, indicante i chiarimenti forniti dal codice doganale aggiornato; chiede alla Commissione di riferire al più presto sul seguito dato alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia;

224.  incoraggia gli Stati membri a utilizzare adeguati metodi di analisi dei rischi al fine di concentrare i controlli doganali sui commercianti o le partite di merci ad alto rischio; invita inoltre gli Stati membri a integrare i controlli basati sul rischio con i controlli a campione; invita la Commissione a prestare particolare attenzione, al momento di redigere le disposizioni di attuazione del Codice doganale aggiornato ai risultati conseguiti dai controlli fisici sulle merci, sia a fini fiscali che a fini di sicurezza; sollecita un miglioramento dei controlli pre/post-audit in relazione alle procedure semplificate e allo sdoganamento centralizzato;

Commissione per i trasporti e il turismo

225.  constata che il bilancio 2009, quale adottato in via definitiva e modificato nel corso dell'esercizio in questione, prevedeva specificamente per le politiche nell'ambito di attività della commissione per i trasporti e il turismo complessivamente 2 427 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 2 103 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che nell'ambito di tali importi:

   934 582 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 830 594 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle reti transeuropee di trasporto (RTE-T),
   17 600 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 14 500 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alla sicurezza dei trasporti,
   64 971 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 29 054 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al programma Marco Polo,
   146 902 000 EUR in impegni e 109 257 000 EUR in pagamenti erano disponibili per le agenzie dei trasporti e l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo,
   427 424 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 388 859 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati ai trasporti, compreso un settore prioritario dedicato alla mobilità urbana sostenibile nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo,
   2 750 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento erano destinati alla sicurezza dei trasporti,
   3 800 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 3 600 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati al turismo;

226.  deplora che nell'esame dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009, la Corte dei conti abbia preferito nuovamente concentrarsi sulle politiche per la ricerca e l'energia piuttosto che sulla politica dei trasporti;

227.  si compiace del mantenimento dell'elevato tasso di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento destinati ai progetti nel settore delle RTE-T, che raggiungono pressoché il 100%; invita gli Stati membri a garantire un finanziamento appropriato, dai bilanci nazionali, per sostenere tale impegno dell'Unione; ricorda che il Parlamento ha sostenuto un livello di finanziamento dell'Unione più elevato; accoglie favorevolmente il bilancio di metà percorso dei progetti del programma pluriennale RTE-T 2007-2013, pubblicato il 27 ottobre 2010, che prevede un'ottimizzazione del bilancio per le RTE-T ed evidenzia la necessità di una pianificazione finanziaria stabile dei progetti;

228.  si preoccupa del fatto che il tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento che incidono sulla sicurezza e l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto e i diritti dei passeggeri, è stato nuovamente modesto (73%); deplora che un tasso di utilizzo del 100% degli stanziamenti di pagamento relativi al programma Marco Polo II ha potuto essere raggiunto solo mediante la ridistribuzione nel corso dell'anno 2009 di oltre la metà dei fondi originariamente previsti;

229.  accoglie favorevolmente i sostanziali aumenti rispetto al 2008 del tasso di utilizzo degli stanziamenti di pagamento relativi al programma Galileo e sottolinea la grande importanza di questo programma per i settori della logistica i trasporti sostenibili;

230.  prende atto del fatto che i test delle operazioni per campione rivelano un tasso d'errore oscillante più probabilmente fra il 2 e il 5%; invita la Commissione a raddoppiare gli sforzi affinché questo tasso sia ridotto ulteriormente;

231.  rileva con soddisfazione che la Corte dei conti ha stimato che i conti annuali dell'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto sono legali e regolari in tutti i loro aspetti significativi; si compiace del fatto che l'agenzia sia riuscita ad assegnare i posti in organico che erano ancora liberi a fine 2008;

232.  sottolinea l'urgente necessità di trasparenza delle politiche regionali e di trasporto, grazie alla fornitura di informazioni adeguate ai contribuenti e alle autorità di bilancio, così come a un maggiore coordinamento tra la politica regionale e la politica dei trasporti, in particolare nel finanziamento delle RTE-T, in quanto attualmente i progetti sono sottoposti solo ad una verifica superficiale del loro valore aggiunto europeo, facendo sì che gli stanziamenti non siano impiegati in modo ottimale anche per eliminare strozzature e problemi riguardo all'attraversamento delle frontiere o difficoltà derivanti dalla mancanza di collegamenti;

233.  insiste sulla necessità di un'organizzazione più attendibile delle procedure di selezione dei progetti di trasporto e sulla loro approvazione nel quadro della politica di coesione;

234.  accoglie favorevolmente la relazione speciale n. 8/2010 della Corte dei conti sugli investimenti dell'Unione europea nel settore delle infrastrutture ferroviarie e in particolare la constatazione che gli attuali coordinatori RTE-T hanno svolto un ruolo importante, tra l'altro agevolando il contatto tra gli attori interessati; appoggia la raccomandazione che la Commissione consideri l'opportunità di impiegare altri coordinatori per gli altri progetti prioritari;

235.  prende atto del rilievo della Corte dei conti secondo cui progetti prioritari non sono stati selezionati sulla base di flussi di traffico effettivi e prevedibili come pure che si potrebbe ricorrere maggiormente alle analisi costi-benefici; sottolinea, tuttavia, che i progetti prioritari soddisfano anche gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, così come la volontà di contrastare i cambiamenti climatici attraverso il sostegno a mezzi di trasporto maggiormente ecocompatibili;

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

236.  si compiace del fatto che sono stati compiuti progressi significativi per quanto attiene al livello di esecuzione degli impegni di bilancio relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (97,7% rispetto all'87,5% del 2008), come anche al livello di esecuzione dei pagamenti (89,6% rispetto all'80,9% del 2008);

237.  si rammarica che il livello di cancellazione dei pagamenti sia stato così alto (8,5%), sostanzialmente a causa di cancellazioni dei pagamenti nel bilancio relativo alle Agenzie e ai sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala (SIS II e VIS);

238.  si compiace degli elevati tassi di esecuzione dei quattro fondi «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»; osserva che gli elevati livelli di esecuzione riflettono altresì l'utilità di detti Fondi e chiede che ciò sia preso in considerazione nella futura pianificazione di bilancio e nelle discussioni relative al prossimo Quadro finanziario pluriennale, alla luce delle relazioni di valutazione intermedia elaborate dalla Commissione;

239.  si rammarica che il livello di esecuzione dei pagamenti sia stato più basso nel caso dei Programmi «Diritti fondamentali e giustizia» e «Sicurezza e tutela delle libertà»; prende atto delle motivazioni fornite dalla Commissione, segnatamente che i risultati degli inviti a presentare proposte non sono stati soddisfacenti e che la crisi economica ha reso più difficile per i candidati ottenere un cofinanziamento;

240.  si rammarica che la Corte dei conti abbia osservato che talune agenzie non hanno trasmesso alcuna dichiarazione relativa ai conti consolidati o hanno trasmesso una dichiarazione modificata e che da molti anni manchino le informazioni dovute;

241.  invita la Commissione a pubblicare quanto prima le relazioni di valutazione intermedia sui diversi fondi e programmi;

Commissione per la cultura e l'istruzione

242.  invita la Commissione a proseguire gli sforzi volti a ridurre costantemente il tasso di errore per le chiusure e a valutare attentamente la precedente generazione di programmi; rileva che il tasso di errore nella gestione della nuova generazione di programmi mostra una tendenza al ribasso rispetto alla generazione precedente, rispecchiando l'utilità delle modifiche tecniche apportate alle norme degli attuali programmi;

243.  osserva che nel settore «Istruzione e cultura», la maggior parte delle operazioni è effettuata mediante agenzie nazionali; si compiace, al riguardo, degli sforzi messi in atto dalla Commissione per aiutare le agenzie nazionali a migliorare i propri sistemi di contabilità e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie in caso di mancato rispetto dei requisiti dell'Unione in materia di audit;

244.  esprime la propria soddisfazione per l'ampliamento del ricorso agli strumenti informatici, poiché essi riducono le formalità burocratiche e possono contribuire in modo considerevole a semplificare le procedure per i richiedenti e a ridurre i tempi necessari all'elaborazione delle richieste;

245.  esorta la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e le agenzie nazionali a portare avanti il loro lavoro su procedure flessibili e l'ulteriore riduzione dei ritardi nei pagamenti, poiché i beneficiari hanno il diritto di vedere rispettati i calendari indicati nelle guide ai programmi o in altre comunicazioni ufficiali;

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

246.  ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare;

247.  evidenzia il tasso globale di esecuzione del bilancio del 97,12% nel settore dell'ambiente, che rappresenta un miglioramento rispetto al tasso del 95,15% dell'esercizio precedente in termini di stanziamenti d'impegno; rileva inoltre che l'esecuzione dei pagamenti ha raggiunto il considerevole livello del 99,92%;

248.  si compiace del livello generalmente ottimo di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento nel settore della sanità pubblica, che si avvicina al 100% per gli stanziamenti d'impegno di tutte le linee di bilancio;

249.  rileva che l'elevato livello di esecuzione in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e interventi fitosanitari resta stabile al 98% per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno rispetto al 2008; è consapevole della leggera diminuzione nell'esecuzione degli stanziamenti di pagamento (82%); invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per fornire alla Commissione previsioni più precise riguardo alle misure di eradicazione;

250.  si compiace del fatto che l'esecuzione del bilancio operativo di LIFE+ abbia raggiunto un tasso del 99,35%, soprattutto perché l'autorità di bilancio ha incrementato gli stanziamenti d'impegno di 29 000 000 EUR rispetto alla proposta iniziale della Commissione; osserva che, nell'ambito del terzo invito a presentare progetti per il programma LIFE+, ne sono stati selezioni 210 riguardanti gli interventi nei seguenti settori: natura e biodiversità (84), politica e governance ambientali (115), informazione e comunicazione (11);

251.  sottolinea il fatto che il contributo alle attività internazionali in materia ambientale, che è destinato a coprire i contributi obbligatori e volontari a convenzioni, protocolli e accordi internazionali, ha raggiunto un tasso globale di esecuzione dell'84,46% rispetto al 76,12% del 2008; è consapevole che il tasso di esecuzione è anche soggetto alle oscillazioni del tasso di cambio, dal momento che maggior parte dei contributi è corrisposta in dollari statunitensi;

252.  rileva che lo Strumento finanziario per la protezione civile, che copre il settore della reazione alle catastrofi, delle azioni di preparazione e delle misure di prevenzione o riduzione degli effetti di una situazione di emergenza, registra un tasso di attuazione del 72,56% pari a 15 411 000 EUR; constata pertanto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento si attesta sul 44,52%, poiché i bandi di gara sono stati pubblicati soltanto nel primo semestre del 2009, ragion per cui i progetti non sono ancora stati ultimati;

253.  osserva che, per quanto riguarda i fondi di emergenza e i fondi connessi al verificarsi di catastrofi, le dichiarazioni definitive di spesa presentate dagli Stati membri per i pagamenti sono spesso alquanto inferiori alle previsioni iniziali; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per fornire previsioni più precise alla Commissione ed esorta quest'ultima a sviluppare ulteriormente l'assistenza a favore degli Stati membri nell'ambito del processo di previsione;

254.  rileva che, nell'ambito del bilancio 2009, sono stati realizzati tre progetti pilota e due azioni preparatorie nel settore dell'ambiente e quattro nel settore della sanità pubblica; prende atto della scarsa qualità delle proposte presentate riguardo al progetto pilota «Scambio di emissioni di anidride solforosa nel Mar Baltico», in merito al quale non è stato pertanto firmato nessun contratto; è a conoscenza del fatto che l'azione preparatoria su posti di controllo in relazione al trasporto di animali è stata annullata a causa della scarsa qualità delle relative proposte, che non rispondevano ai criteri minimi di valutazione;

255.  sottolinea l'importanza di precisare meglio i bandi di gara e di fornire maggiore assistenza ai candidati, in particolare nell'ambito dei programmi in materia di salute pubblica, in modo da evitare la presentazione di richieste di finanziamento per progetti chiaramente inammissibili o di scarsa qualità; è tuttavia consapevole del fatto che taluni progetti incontreranno sempre delle difficoltà di attuazione;

256.  rileva che l'ottemperanza alle disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento finanziario non dovrebbe comportare inutili ritardi nella concessione delle sovvenzioni o nella selezione dei progetti da finanziare; invita la Commissione a proseguire gli sforzi tesi a migliorare le procedure amministrative che incidono sull'esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento;

257.  constata che, a fine 2009, l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, un'entità amministrativa della Commissione, gestiva un portafoglio di 361 progetti a compartecipazione finanziaria nell'ambito del programma sulla salute pubblica, 287 dei quali erano convenzioni firmate che rappresentano un contributo totale dell'Unione di 156 000 000 EUR; sottolinea che il bilancio amministrativo necessario all'attuazione dei programmi dell'Unione ammontava complessivamente a 6 400 000 EUR per la Partnership for Higher Education in Africa; prende atto dei nuovi metodi di reportistica strutturata volti a permettere un migliore monitoraggio dell'esecuzione del bilancio onde evitare i riporti e applicare rigorosamente il principio dell'annualità del bilancio;

258.  constata le carenze nella comunicazione tra le agenzie e le istituzioni, ma anche tra le agenzie e il pubblico dell'Unione; incoraggia tutti i soggetti interessati delle agenzie e delle istituzioni a migliorare la comunicazione reciproca e a curare maggiormente le pubbliche relazioni;

259.  esorta la DG SANCO e la DG ENVI della Commissione a riferire annualmente alle rispettive commissioni del Parlamento, nell'ambito della procedura di discarico, sull'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi attuati;

Commissione per gli affari esteri

260.  prende atto del fatto che, nella sua relazione sull'esecuzione del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2009, la Corte dei conti rileva «che i pagamenti eseguiti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 a titolo del gruppo di politiche Aiuti esterni, sviluppo e allargamento presentano errori rilevanti»(23); è preoccupato perché gli errori riguardano l'ammissibilità come pure irregolarità nelle procedure di appalti pubblici, che sono i settori più esposti a cattiva gestione e frodi(24);

261.  si compiace, per quanto riguarda la regolarità delle operazioni per le spese in materia di relazioni estere, dell'aumento della frequenza delle operazioni giudicate completamente «regolari» dalla Corte dei conti rispetto alle cifre del 2008 e del 2007;

262.  si compiace altresì dell'introduzione, nel 2009, di nuove procedure e di liste di controllo che hanno permesso di rafforzare le procedure di controllo ex ante in seno alla DG RELEX;

263.  insite, per quanto riguarda l'attuazione della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), sulla necessità di essere rapidamente informato della definizione degli obiettivi e delle scelte delle missioni onde poter formulare meglio le sue raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

264.  accoglie con favore il fatto che dal 2007 al 2010 la Commissione abbia speso 396 000 000 EUR per sostenere i paesi candidati all'adesione nei loro sforzi volti a migliorare i sistemi giudiziari e la lotta alla corruzione e si compiace dei progressi realizzati al riguardo; mette in guardia tuttavia da un eccessivo ottimismo e chiede alla Commissione di comprovare che i fondi siano stati spesi in modo efficace e di precisare se un miglioramento delle strutture di controllo comporta effettivamente un aggravio delle sanzioni nei confronti dei soggetti corrotti, anche in casi di grande rilevanza mediatica, se le leggi vengono pienamente attuate e se le riforme progrediscono;

265.  prende atto del ricorso crescente alla gestione condivisa nell'ambito dello strumento alimentare e invita la DG ECHO a riferire, nella sua relazione annuale di attività per il 2010, in merito all'esperienza acquisita con l'attuazione di tale strumento;

Commissione per lo sviluppo regionale

266.  rileva che i fondi di coesione sono soggetti a regole particolarmente complesse e sono attuati con modalità diverse rispetto ad altri settori di spesa dell'Unione, il che li espone maggiormente agli errori; richiama l'attenzione sul fatto che il tasso di errore nelle spese a favore della coesione rimane il più elevato tra tutti i pagamenti dell'Unione, con una percentuale superiore al 5% nel 2009; sottolinea tuttavia l'importante diminuzione del tasso di errore rispetto al 2008, e chiede pertanto una maggiore semplificazione e un accompagnamento tecnico per consentire agli Stati membri e alle regioni di assicurare un'attuazione più efficace; ricorda che le autorità regionali devono ricevere le conoscenze e le competenze tecniche da parte della Commissione o degli Stati membri necessarie per aumentare l'efficacia delle risorse messe a loro disposizione;

267.  rileva che la violazione delle norme relative agli appalti pubblici è una delle cause più frequenti delle irregolarità, il che è in parte dovuto alla complessità delle norme stesse; raccomanda pertanto la semplificazione e la riduzione delle norme relative agli appalti pubblici, al fine di limitare l'incidenza generale degli errori;

268.  esprime preoccupazione in merito a quanto affermato dalla DG REGIO nella sua dichiarazione di affidabilità figurante nella relazione annuale di attività per il 2009, ovvero che per 38 dei 79 programmi interessati la DG REGIO non ha la ragionevole sicurezza della legalità e della regolarità delle corrispondenti operazioni in relazione ai rimborsi 2009 delle spese dichiarate; sollecita ulteriori dettagli in merito alle informazioni mancanti relative ai rimborsi nel 2009; rileva che gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire informazioni sufficienti nelle loro relazioni annuali di attività e chiede alla Commissione di proporre un sistema di sanzioni da applicare nel caso in cui le informazioni fornite non le consentano di constatare legalità e regolarità;

269.  accoglie favorevolmente il parere n. 1/2010 della Corte dei conti «Migliorare la gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea: rischi e sfide» e richiama l'attenzione sulla parziale efficacia dei sistemi di supervisione e controllo in numerosi settori ad alto rischio per quanto riguarda il Piano europeo di ripresa economica, in particolare nei settori della coesione e dello sviluppo rurale;

270.  sottolinea, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la necessità di chiarire norme e sistemi di gestione nell'ambito della gestione concorrente e nonché, per quanto riguarda la politica di coesione, la necessità che tale chiarificazione sia quanto più spinta possibile onde evitare contraddizioni con il regolamento finanziario; rileva che i problemi di governance tra il regolamento finanziario e i regolamenti in materia di coesione possono essere evitati grazie a un migliore allineamento delle norme di ammissibilità tra le varie politiche; è tuttavia del parere che la semplificazione, in particolare nell'ambito della revisione del regolamento finanziario, debba assicurare la stabilità delle norme e dei sistemi di gestione a lungo termine;

271.  invita la Commissione e gli Stati membri a riflettere sull'opportunità di sviluppare il principio del «contratto fiduciario», onde consentire di ridurre i controlli che gravano sui sistemi che hanno dimostrato la loro validità nella lotta agli errori e alle frodi;

272.  rileva che ai sistemi di audit e controllo dei programmi INTERREG manca in parte un approccio uniforme, riconosciuto dagli organi di controllo di tutti gli Stati membri che vi partecipano; invita le autorità degli Stati membri incaricate dell'audit e del controllo dei programmi transfrontalieri a riconoscere reciprocamente una serie di norme e standard comuni.

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273.  rinvia, per altre osservazioni di natura specifica che accompagnano la decisione di discarico, alla sua risoluzione del 10 maggio 2011 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2009(25).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9.
(8) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(9) Conclusioni del Consiglio Ecofin sugli orientamenti di bilancio per il 2011, adottate il 16 marzo 2010, doc.6794/10, del 24 febbraio 2010, pag. 9.
(10) Testi approvati, P7_TA(2010)0401.
(11) Ad esempio i paragrafi 23 e 24 della risoluzione del Parlamento europeo, del 24 aprile 2007, sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, Sezione III – Commissione (GU L 187 del 15.7.2008, pag. 25).
(12) GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5.
(13) Sentenza del 9 novembre 2010 nelle cause congiunte C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, non ancora pubblicata nella raccolta della giurisprudenza.
(14) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(15) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(16) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(17) Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio 2009, pag. 144, paragrafo 6.42.
(18) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(19) Relazione speciale n. 15/2009 della Corte dei conti dal titolo «L'assistenza comunitaria attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: processo decisionale e monitoraggio».
(20) Della spesa certificata.
(21) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(22) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
(23) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 146.
(24) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 140.
(25)Testi approvati, P7_TA(2011)0195.

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