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Procedura : 2010/2204(DEC)
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Ciclo del documento : A7-0135/2011

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A7-0135/2011

Discussioni :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Votazioni :

PV 10/05/2011 - 11.2
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P7_TA(2011)0195

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Martedì 10 maggio 2011 - Strasburgo
Relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione 2009
P7_TA(2011)0195A7-0135/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2009 (2010/2204(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009,(1)

–  visti i conti annuali definitivi dell'Unione europea relativi all'esercizio 2009 (SEC(2010)0963 – C7-0211/2010)(2),

–  viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009 , corredata dalle risposte delle istituzioni(3), nonché le sue relazioni speciali,

–  vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea(4),

–  viste la sua decisione del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione(5) e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,

–  viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2011 sullo discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009 (05891/2011 – C7-0053/2011),

–  visti l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–  visti l'articolo 76 e l'allegato VI del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7–0135/2011),

A.  considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, e che, in base all'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espleta tali compiti in cooperazione con gli Stati membri sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria,

B.  considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti forniscono informazioni su questioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio del suo ruolo di autorità di discarico,

C.  considerando che le sue conclusioni sulle relazioni speciali della Corte dei conti costituiscono parte integrante della decisione del Parlamento del 10 maggio 2011 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III – Commissione,

Osservazioni generali

1.  accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti sia riuscita a produrre ogni anno sempre più e migliori relazioni speciali; deplora che, sfortunatamente, tali relazioni non sempre ricevano l'attenzione politica che meritano a causa delle norme applicabili in seno al Parlamento;

2.  sottolinea che tali relazioni speciali sono di grande importanza in sede di esame, modifica e/o adattamento di programmi e progetti, in quanto possono determinare un più efficace utilizzo delle risorse umane e di bilancio; esprime apprezzamento per l'atteggiamento positivo della Commissione nei confronti di tali processi e per la sua disponibilità a intervenire tempestivamente per porre rimedio alla maggior parte delle carenze rilevate dalla Corte dei conti nelle relazioni in oggetto;

3.  invita ancora una volta i suoi organi competenti ad adeguare le norme applicabili, in modo da consentire alla commissione competente di decidere, sulla base della gravità delle constatazioni della Corte dei conti, in merito alla necessità di elaborare una relazione d'iniziativa per la plenaria al di fuori della quota stabilita per le relazioni d'iniziativa;

Osservazioni specifiche
Parte I – Relazione speciale n. 15/2009 della Corte dei conti dal titolo «L'assistenza comunitaria attuata tramite le organizzazioni delle Nazioni Unite: processo decisionale e monitoraggio»

4.  osserva che i fondi dell'Unione destinati allo sviluppo, erogati attraverso gli organi delle Nazioni Unite, sono raddoppiati dal 2002 al 2008, raggiungendo un importo di oltre 1 miliardo di EUR;

5.   si compiace del fatto che, agendo attraverso gli organi delle Nazioni Unite, sia possibile generare economie di scala, e fornire aiuti più efficienti, grazie al migliore coordinamento dei donatori, ma sottolinea che non sempre ciò si verifica, in quanto spesso sono le organizzazioni della società civile a fornire preziose conoscenze a livello locale, talché il loro coinvolgimento può portare ad una maggiore responsabilizzazione dei paesi partner in via di sviluppo;

6.  è preoccupato per le difficoltà riscontrate dalla Corte dei conti a livello di traduzione dei severi requisiti giuridici per la selezione obiettiva e trasparente dei partner in criteri pratici a sostegno del processo decisionale;

7.   invita, quindi, la Commissione a elaborare criteri e procedure di selezione chiari, che garantiscano la scelta dei meccanismi di erogazione degli aiuti più efficienti ed efficaci nei singoli casi;

8.   invita la Commissione a monitorare in modo più approfondito i progetti di aiuto attuati dalle Nazioni Unite per verificarne il reale impatto e l'efficienza sotto il profilo dei costi;

9.   è del parere che la proposta della Commissione sui fondi fiduciari multi-donatori dovrebbe coniugare le capacità della Commissione di creare, gestire e coordinare tali fondi con un adeguato controllo democratico e di bilancio;

10.   ritiene che la cooperazione con il sistema delle Nazioni Unite dovrebbe dipendere dalla realizzazione di progressi soddisfacenti per quanto riguarda il processo di riforma delle Nazioni Unite, lo status della Commissione in detto sistema e lo sviluppo di procedure e prassi in materia di perseguimento dei reati commessi dal personale delle organizzazioni internazionali; ritiene, inoltre, che debba essere istituito un sistema di accertamento dei fatti e di recupero dei fondi dell'Unione indebitamente erogati;

11.  ravvisa la necessità di completare il quadro di controllo esistente, garantendo agli ordinatori delegati competenti e al servizio di audit interno della Commissione, nonché alla Corte dei conti, l'accesso alle relazioni di audit interno delle Nazioni Unite;

12.  ritiene che l'organizzazione internazionale dovrebbe fornire al Parlamento elementi certi di prova sotto forma di dichiarazione di affidabilità analoga a quella che sono tenuti a rilasciare gli ordinatori delegati competenti della Commissione e alle dichiarazioni nazionali di gestione che il Parlamento esige dagli Stati membri;

13.  è del parere che la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la sua struttura complessa, che permette ai suoi funzionari di amministrare i fondi della Commissione per quanto concerne le azioni esterne, rendano ancora più pressanti i problemi di gestione e di controllo; ritiene, di conseguenza, che l'Unione debba assolutamente raggiungere un livello di parità con gli Stati membri in seno alle Nazioni Unite, in modo da poter realizzare dei progressi tangibili a livello di controllo e, ove necessario, seguire i recuperi o l'espletamento di altre responsabilità;

14.   esorta la Commissione ad aumentare la quantità di informazioni relative all'attuazione del FES a livello nazionale e regionale nei paesi ACP, nonché a garantire una migliore visibilità delle attività finanziate dall'Unione nei paesi terzi;

Parte II – Relazione speciale n. 17/2009 della Corte dei conti dal titolo «Le azioni di formazione professionale rivolte alle donne, cofinanziate dal Fondo sociale europeo»

15.  ricorda alla Corte dei conti e alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la promozione della parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea in tutte le sue attività; ritiene, pertanto, che gli aspetti di genere debbano essere presi in considerazione in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi incluse l'elaborazione, l'esecuzione e la revisione del bilancio dell'Unione europea;

16.  ricorda alla Corte dei conti e alla Commissione le conclusioni e le raccomandazioni dello studio di fattibilità sull'integrazione della prospettiva di genere nel bilancio;

17.  accoglie con favore la relazione basata sulle valutazioni effettuate a livello di Commissione e in cinque Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito), equivalenti nel complesso al 76% delle spese, e relative alle iniziative in materia di formazione professionale a favore delle donne cofinanziate dal Fondo sociale europeo durante il periodo di programmazione 2000-2006; rileva tuttavia che la relazione ha evidenziato una serie di carenze a livello di definizione delle misure e di selezione dei progetti oggetto dell'audit condotto dalla Corte dei conti nonché a livello di monitoraggio della performance dei programmi;

18.  osserva che le attività formative incluse nei programmi sottoposti ad audit non sono state avviate quale risposta diretta a un'analisi delle esigenze del mercato del lavoro e che le misure stabilite tendevano a lasciare un ampio margine di manovra per quanto concerne le modalità di attuazione delle attività stesse, senza riservare un'attenzione sufficiente a gruppi di destinatari specifici; deplora che la Corte dei conti non abbia tenuto conto degli aspetti più generali che riguardano il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro o il miglioramento delle loro competenze;

19.  ritiene che i futuri programmi operativi debbano tenere conto di un'analisi del mercato del lavoro in modo che le attività formative possano essere adattate ai risultati di tale analisi; resta tuttavia del parere che la formazione per le donne debba essere intesa a migliorarne le competenze, tenendo conto nel contempo delle specifiche esigenze femminili, ad esempio la cura dei figli e la flessibilità dell'orario di lavoro; concorda inoltre con l'opinione secondo cui è necessario predisporre un'efficace procedura di selezione dei progetti in modo da approvare quelli che affrontano la questione della disuguaglianza e puntano a risolvere i problemi identificati nell'analisi;

20.  rileva che, sulla base degli indicatori attuali, i criteri di selezione dei progetti negli Stati membri sottoposti ad audit non hanno tenuto sufficientemente conto delle analisi del mercato del lavoro, né garantito che i progetti selezionati fossero conformi agli obiettivi generali del programma; raccomanda che in futuro gli indicatori siano maggiormente incentrati sulla parità di genere, che siano fissati obiettivi chiari e che sia migliorata l'attendibilità delle informazioni onde garantire alle autorità competenti, agli Stati membri e alla Commissione la possibilità di valutare efficacemente;

21.  chiede alla Commissione di continuare a verificare che gli Stati membri definiscano indicatori appropriati e realistici, onde garantire la raccolta di dati affidabili e quindi la formulazione di conclusioni fondate circa l'efficienza e l'efficacia delle azioni cofinanziate; chiede, inoltre, di essere regolarmente informato in merito ai progressi compiuti, vegliando a che gli obblighi a carico dei promotori dei progetti non diventino eccessivamente onerosi;

22.  invita la Corte dei conti a tenere in considerazione la nota della Commissione contenuta nella relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per quanto riguarda le linee di bilancio 4 e 13, in cui si afferma che l'ambito di applicazione delle stesse è più ampio e che comprendono, tra l'altro, la politica per l'uguaglianza di genere;

23.  invita la Commissione, in considerazione del persistente divario retributivo di genere presente in Europa, a continuare a promuovere azioni di formazione professionale espressamente destinate alle donne, in modo da consentire loro di acquisire o migliorare le competenze necessarie per ovviare a tale distorsione;

24.  deplora quanto osservato dalla Corte dei conti nella relazione annuale a proposito degli importi indebitamente erogati nell'ambito della realizzazione del progetto Daphne II; sollecita la Commissione a seguire la situazione e garantire la corretta attuazione del programma Daphne in futuro;

25.  ribadisce la sua richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti relativa all'inserimento nella relazione sul discarico di bilancio di informazioni sulle politiche per l'integrazione della dimensione di genere e di dati specifici per genere;

Parte III – Relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei conti dal titolo: «Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?»

26.  accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Corte dei conti e l'approfondita analisi svolta da tale istituzione;

27.  riconosce il ruolo chiave che le procedure doganali semplificate per le importazioni svolgono per gli operatori economici in termini di agevolazione degli scambi commerciali, ma si rammarica del fatto che tali procedure abbiano dato adito a ingiustificati livelli di perdite per il bilancio dell'Unione e di violazioni nella politica commerciale dell'Unione;

28.  valuta positivamente il miglioramento del quadro normativo per le procedure semplificate per le importazioni, introdotto a partire dall'inizio del 2009, e si attende che la Commissione completi i suoi orientamenti per gli audit ex-post senza ulteriori indugi, al più tardi entro la fine del 2011;

29.  invita gli Stati membri ad attuare rapidamente detto quadro normativo ed esorta la Commissione a monitorare attentamente i progressi compiuti;

30.  considera inaccettabile la mancanza di controlli efficaci sulle procedure semplificate per le importazioni negli Stati membri, come rivelato dalla relazione; invita, quindi, la Commissione a indagare ulteriormente sull'efficacia dei controlli relativi alle procedure semplificate negli Stati membri e, in particolare, a esaminare i progressi nello svolgimento da parte di questi ultimi degli audit ex-post (ad esempio in termini di frequenza, metodologia, ricorso ad analisi del rischio e organizzazione) nonché a presentare al Parlamento, entro la fine del 2011, i risultati di tali indagini in relazione ad almeno la metà degli Stati membri e, entro la fine del 2012, quelli relativi ai rimanenti Stati membri;

31.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero compiere maggiori sforzi per assicurare l'efficace riscossione dei dazi doganali, in particolare tenuto conto del fatto che essi trattengono il 25% di tali dazi a titolo di compensazione dei costi della relativa riscossione;

32.  chiede alla Corte dei conti di prendere in considerazione l'opportunità di elaborare un seguito della relazione speciale in oggetto, dopo l'introduzione degli orientamenti per gli audit ex-post, e invita la Commissione a fornire al Parlamento le stime delle perdite di risorse proprie tradizionali dovute all'attuale inefficacia dei controlli sulle procedure semplificate negli Stati membri;

33.  invita la Commissione ad analizzare l'idea olandese relativa agli audit pre-autorizzazione che, sebbene non seguita in modo generalizzato nei Paesi Bassi, è stata riconosciuta dalla Corte dei conti pienamente conforme al modello di controllo della Corte stessa, e a raccomandare l'uso di tale modello negli altri Stati membri informando il Parlamento dei progressi compiuti entro settembre 2011;

34.  sollecita la Commissione ad approfondire le indagini sulla questione dell'abuso delle «super-semplificazioni» (dispense di notifica) e a fornire al Parlamento, entro la fine della procedura di discarico per il 2009, cifre dettagliate sulla frequenza delle «super-semplificazioni» per Stato membro; invita la Commissione a definire in maniera più dettagliata le circostanze particolari in cui gli operatori commerciali possono beneficiare delle dispense di notifica;

35.  invita la Commissione a esaminare entro febbraio 2011 i casi di Belgio, Francia, Irlanda, Svezia e Regno Unito, in cui gli operatori commerciali non sono stati in grado di produrre la documentazione doganale richiesta nel quadro degli audit ex-post, e a informare il Parlamento dei provvedimenti adottati da tali Stati membri al fine di correggere la situazione prima che sia completata la procedura di discarico per il 2009;

36.  si rammarica per l'assenza di una politica coerente dell'Unione relativa alle sanzioni che gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori commerciali che agiscono in violazione delle norme sulle procedure semplificate introdotte al fine di agevolare le loro operazioni economiche; invita la Commissione a informare il Parlamento in merito alle iniziative adottate per porre rimedio alla situazione descritta;

37.  invita gli Stati membri a sensibilizzare gli operatori commerciali circa le responsabilità che assumono ricorrendo alle procedure semplificate, magari anche attraverso formazioni obbligatorie;

Parte IV – Relazione speciale n. 2/2010 della Corte dei conti dal titolo «L'efficacia delle azioni di sostegno »Studi di progettazione' e «Costruzione di nuove infrastrutture» nell'ambito del sesto programma quadro in materia di ricerca«

38.  rileva la sempre maggiore concorrenza che l'Unione europea deve affrontare da parte dei concorrenti tradizionali e dei paesi emergenti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; osserva, di conseguenza, che la ricerca e in particolare le nuove infrastrutture di ricerca sono essenziali per consentire all'Unione di conseguire gli obiettivi indicati nella strategia Europa 2020: una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

39.  sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare attentamente tutti gli elementi al fine di ottenere il miglior rapporto costi/benefici; nota, tuttavia, che nella relazione speciale o nella risposta della Commissione non vi sono elementi di prova concreti che inducano a ritenere che la Commissione abbia effettivamente conseguito il migliore rapporto costi/benefici;

40.  evidenzia l'importanza delle conclusioni dell'analisi intrapresa dalla Commissione nel 2000, secondo cui vi sarebbe una mancanza di massa critica nello sviluppo tecnologico in materia di infrastrutture; rileva che né dalla relazione speciale né dalla risposta della Commissione si può evincere che le caratteristiche e il numero dei progetti finanziati (28 in totale) abbiano raggiunto l'obiettivo della massa critica; invita, pertanto, la Commissione a chiarire ulteriormente, nel caso di specie, l'obiettivo inteso a conseguire una massa critica e il modo in cui esso è stato promosso;

41.  rileva, per quanto attiene agli studi di progettazione, che non emerge chiaramente che la Corte dei conti, nell'intervistare i beneficiari, i rappresentanti delle organizzazioni di ricerca, quelli della comunità di ricercatori e quelli degli Stati membri e degli Stati associati, abbia tenuto conto del fatto che tali soggetti sono naturalmente ben predisposti nei confronti degli studi realizzati; incoraggia, inoltre, la Corte dei conti a fare ricorso a elementi di prova complementari per esaminare meglio l'efficacia dei progetti in questione;

42.  rileva che, secondo la risposta della Commissione, «il finanziamento dell'UE nell'ambito dell'azione CNI non intendeva indurre decisioni per costruire nuove infrastrutture, bensì promuovere la dimensione europea»; osserva, tuttavia, che manca una definizione adeguata delle espressioni «dimensione europea» e «valore aggiunto europeo»(7) e in particolare una precisazione riguardo alle modalità di misurazione di tali elementi e alla rispondenza tra i fondi spesi per tali progetti e le espressioni «dimensione europea» e «valore aggiunto europeo»; invita, quindi, la Commissione a chiarire ulteriormente tali espressioni in modo preciso e quantificabile;

43.  concorda con la Corte dei conti e la Commissione sul fatto che i benefici derivanti dall'utilizzo di fonti di finanziamento complementari dovrebbero essere chiariti ai potenziali richiedenti e ulteriormente promossi dalla Commissione e dalle autorità degli Stati membri nonostante i progressi significativi compiuti nell'ambito del 7° PQ;

44.  rileva che il ricorso a fonti di finanziamento complementari è fondamentale ai fini dell'istituzione di nuove infrastrutture di ricerca nei prossimi anni;

45.  nota che sono necessarie misure concrete da parte della Commissione per gestire in maniera adeguata l'aspetto della complementarità, ad esempio, tra le altre, l'effettuazione di controlli sul doppio finanziamento o sull'inammissibilità del cofinanziamento;

46.  ricorda che la Commissione ha pubblicato, nel 2008, una guida pratica alle opportunità di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione e ha invitato gli Stati membri a migliorare le modalità di utilizzo coordinato dei fondi;

47.  chiede alla Corte dei conti di effettuare una valutazione, sotto il profilo contabile e del bilancio, della ricerca e dello sviluppo in materia di sicurezza, quali finanziati dall'Unione, anche in riferimento al Sesto programma quadro, all'azione preparatoria per la ricerca sulla sicurezza (PASR) e al Settimo programma quadro, sulla base della raccomandazione dello studio del dipartimento tematico C del Parlamento, «Esame delle misure in materia di sicurezza nel programma quadro di ricerca», dell'ottobre 2010;

Parte V – Relazione speciale n. 3/2010 della Corte dei conti dal titolo «Le valutazioni d'impatto nelle istituzioni dell'Unione europea costituiscono un supporto al processo decisionale?»

48.  accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei conti e ne approva le osservazioni e le conclusioni;

49.  si compiace del buon avvio e plaude ai miglioramenti attualmente apportati al sistema di valutazione d'impatto (VI) della Commissione, in particolare il costante aggiornamento degli orientamenti della Commissione in materia di VI e il rafforzamento del ruolo del comitato per la valutazione d'impatto (IAB);

50.  rileva con soddisfazione che, in base alle constatazioni della Corte dei conti, le procedure di VI sono diventate parte integrante del processo di sviluppo strategico e hanno contribuito a migliorare le proposte legislative della Commissione;

51.  incoraggia la Commissione a introdurre misure volte a migliorare la trasparenza del processo di pianificazione delle VI; ritiene che la Commissione dovrebbe non solo spiegare i motivi per cui una VI è necessaria, ma anche rendere pubbliche le ragioni che sottendono ogni decisione di non procedere a una VI (soprattutto nei casi in cui il suo comitato per la valutazione d'impatto ha invece rilevato la necessità di effettuare una VI);

52.  è del parere che, come sostenuto nella seconda relazione interlocutoria sulle attività legislative e le relazioni interistituzionali del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento del 21 maggio 2008, le VI dovrebbero interessare tutte le iniziative legislative, ivi incluse quelle relative a misure di semplificazione e di comitatologia; invita tutte le parti interessate a ridefinire la portata delle VI nel corso dei prossimi colloqui interistituzionali, tenendo conto in particolare delle recenti modifiche introdotte dal trattato di Lisbona;

53.  esorta la Commissione a coinvolgere i soggetti interessati, non solo nei lavori preparatori delle VI, e a consultare altresì le parti interessate sui progetti di relazione VI nonché, sulla base dell'approccio adottato da alcuni paesi dell'OCSE, a rendere pubblici i progetti di VI;

54.  incoraggia la Commissione a migliorare la pianificazione del processo di VI onde garantire un tempo sufficiente per il controllo da parte dello IAB;

55.  ritiene che la presentazione e la discussione delle VI dovrebbero essere parte integrante dell'attività legislativa del Parlamento e incoraggia le proprie commissioni a invitare i rappresentanti della Commissione a prendere parte più spesso a iniziative in tal senso;

56.  richiama l'attenzione della Commissione sulle osservazioni critiche in merito alla lunghezza e alla natura tecnica delle VI, nonché alla complessità del linguaggio utilizzato; ritiene che un miglioramento in tal senso rafforzerebbe l'utilità delle VI per i legislatori, i soggetti interessati e il pubblico;

57.  rileva, tuttavia, che l'indipendenza delle VI, così come attualmente realizzate, è discutibile, in quanto i membri del comitato per la valutazione d'impatto (IAB) della Commissione, responsabile per le VI della Commissione, sono nominati dal Presidente della Commissione e soggetti alle sue istruzioni;

58.  rileva, inoltre, che lo stesso problema si verifica in relazione alle valutazioni ex-post della Commissione, che hanno un valore limitato in quanto contributo al controllo sull'esecuzione del bilancio da parte della Commissione svolto dal Parlamento;

59.  sottolinea che le VI dovrebbero essere effettuate non soltanto prima dell'adozione di un testo legislativo (ex-ante) ma anche in seguito alla stessa (ex-post); sottolinea che si tratta di un'operazione necessaria per valutare più accuratamente se gli obiettivi di una legge siano stati effettivamente conseguiti e se un atto legislativo debba essere modificato o mantenuto;

60.  è convinto che se le VI e le valutazioni fossero realizzate per conto del Parlamento il valore delle politiche dell'Unione sarebbe maggiormente conosciuto e compreso dal grande pubblico; in tal modo esse sarebbero altresì utili in termini di partecipazione dei cittadini e dibattito pubblico;

61.  sottolinea che il diritto d'iniziativa della Commissione limita il ruolo del Parlamento e ritiene fermamente che le VI e le valutazioni indipendenti, libere e senza restrizioni, permetterebbero ai deputati al Parlamento europeo di svolgere un ruolo più incisivo in relazione ai futuri sviluppi delle politiche europee;

Parte VI – Relazione speciale n. 4/2010 della Corte dei conti dal titolo «La concezione e la gestione del programma di mobilità previsto nell'ambito del programma Leonardo da Vinci consentono di produrre risultati efficaci?»

62.  accoglie con favore la relazione della Corte dei conti e l'accurata valutazione dell'elaborazione e della gestione del programma di mobilità del programma Leonardo da Vinci in essa contenuta;

63.  rileva con soddisfazione la conclusione generale della Corte dei conti secondo cui l'elaborazione e la gestione del programma di mobilità previsto nell'ambito del programma Leonardo da Vinci potrebbero produrre risultati efficaci;

64.  esprime preoccupazione, malgrado la piena consapevolezza della complessità del compito di sviluppare indicatori adatti per i numerosi obiettivi definiti per il programma e riconosca i recenti progressi compiuti a tale proposito, quanto alla constatazione della Corte dei conti riguardo alla mancanza di un sistema globale per la misurazione dell'impatto del programma e all'incapacità della Commissione di valutare in quale misura si stiano raggiungendo gli obiettivi del programma al terzo anno di attuazione di quest'ultimo ovvero a circa metà della sua durata;

65.  invita la Commissione a informare il Parlamento dei progressi compiuti nell'istituzione di un nuovo strumento di ricerca di partner di accoglienza efficace e di facile uso inteso ad affrontare le difficoltà incontrate dai candidati nella ricerca di partner di accoglienza in altri paesi;

66.  invita la Commissione a garantire la corretta valutazione delle candidature migliorando ulteriormente il manuale destinato ai valutatori e integrando, nelle sue visite di monitoraggio della qualità e dell'impatto nei paesi partecipanti, controlli sulla valutazione delle candidature qualora l'analisi del valore aggiunto di tali controlli dia esito positivo;

67.  invita la Commissione a instaurare un sistema globale per la misurazione dell'impatto del programma, a migliorare il sistema di presentazione delle relazioni concernenti i risultati e gli effetti del programma e, in particolare, a mettere a punto senza ulteriori ritardi il programma LLPLink per la presentazione di relazioni sulla misurazione dell'impatto, tenendo il Parlamento informato sui progressi compiuti a tale riguardo;

68.  invita la Commissione ad affrontare le carenze a livello di controlli identificate nella relazione speciale della Corte dei conti;

Parte VII – Relazione speciale n. 5/2010 della Corte dei conti dal titolo «Attuazione dell'approccio Leader per lo sviluppo rurale»

69.  rileva che, come osserva la Corte dei conti, esistono numerosi settori in cui è possibile conseguire miglioramenti significativi per garantire quel valore aggiunto che è fondamentale per l'approccio Leader; ritiene estremamente deplorevole che dieci anni dopo il precedente audit della Corte dei conti relativo all'approccio Leader persistano le stesse gravi carenze;

70.  appoggia le raccomandazioni 3, 4, 5 e 6 della Corte dei conti;

71.  concorda con la raccomandazione 1, secondo la quale non è opportuno concedere finanziamenti a favore di progetti completati, ma ritiene che questo non dovrebbe impedire il finanziamento a titolo del programma Leader dell'espansione dei progetti in corso; si compiace, di conseguenza, dell'intenzione della Commissione di presentare delle proposte atte a consentire l'espansione dei progetti per i quali sia stata presentata una nuova domanda di finanziamento per fasi successive;

72.  osserva che nella raccomandazione 2 si afferma che i membri dei gruppi d'azione locale (GAL) dovrebbero «astenersi da qualsiasi discussione, valutazione o decisione» qualora abbiano «un interesse personale, politico, professionale o imprenditoriale in un progetto proposto»; rileva inoltre che il regolamento finanziario vieta qualsiasi azione che possa determinare un conflitto di interessi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena applicazione del regolamento finanziario da parte dei membri dei comitati decisionale e di valutazione del progetto del GAL; concorda sulla necessità di emettere, ove opportuno, dichiarazioni degli interessi scritte e di pubblicare tali dichiarazioni nel verbale della riunione;

73.  invita la Commissione ad assicurare che il concetto di «interesse in un progetto» sia chiaramente definito e ritiene che, per placare le preoccupazioni riguardo alla parzialità nella selezione dei progetti e rafforzare la trasparenza e la neutralità nel processo decisionale, sarebbe necessario istituire di norma la redazione di verbali dettagliati di tutte le riunioni di tipo decisionale;

74.  ritiene che, per garantire la componente di «valore aggiunto» di Leader, la Commissione dovrebbe incoraggiare ulteriormente i GAL a svolgere un lavoro di prossimità inteso a individuare attori locali in grado di sviluppare progetti maggiormente strategici in determinate aree, come avviene attualmente in Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania) e in Irlanda;

75.  invita la Commissione a introdurre senza indugio misure volte a rafforzare la trasparenza della selezione dei progetti, sulla base degli esempi del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania) e dei Pays de la Loire (Francia), e ritiene che occorra introdurre un sistema che preveda la pubblicazione dei verbali delle riunioni di selezione dei progetti sui siti Internet dei GAL;

Parte VIII – Relazione speciale n. 6/2010 della Corte dei conti dal titolo «La riforma del mercato dello zucchero ha raggiunto i propri obiettivi principali?»

76.  rileva che, in generale, la riforma del mercato dell'Unione dello zucchero, adottata nel 2006, è stata un successo e ha raggiunto gli obiettivi di incremento della competitività e di eliminazione del divario di prezzo tra il mercato interno dell'Unione e il mercato mondiale;

77.  osserva che la Corte dei conti ha espresso riserve a proposito della misurazione della competitività su base esclusivamente regionale; sottolinea che la Commissione non ha avuto l'opportunità di verificare la reale competitività dei singoli coltivatori e zuccherifici; teme pertanto che, se la competitività di una regione non è fondata sul suo potenziale reale ma sulle distorsioni di mercato dovute a quote relativamente elevate di talune regioni e basate su criteri politici, il nuovo contesto risultante dalla riforma non garantisca le condizioni ideali in termini di reale potenziale di competitività delle regioni in questione;

78.  concorda con la Corte dei conti sul fatto che i dati relativi alla produttività e all'efficienza dei produttori di zucchero potrebbero rivelarsi estremamente utili ai fini della valutazione dell'attuazione della riforma; chiede, pertanto, alla Commissione per quale motivo essa non abbia richiesto tali dati come requisito indispensabile per ricevere l'assistenza finanziaria;

79.  chiede alla Commissione per quale motivo ai grandi produttori di zucchero, che hanno rinunciato alle loro quote, accettando l'indennizzo del fondo di ristrutturazione quale incentivo finanziario ad abbandonare il settore, non sia stato chiesto di fornire informazioni sulle modalità di utilizzo di tale indennizzo; rileva inoltre l'importanza di raccogliere e gestire tali informazioni allo scopo di promuovere un'organizzazione più efficace ed efficiente della futura politica agricola comune;

80.  ricorda che gli zuccherifici hanno un ruolo di rilievo nell'ambito della politica agricola e che la loro presenza a livello locale è il presupposto per la produzione di barbabietole, ma rileva che tale osservazione non riguarda i tradizionali raffinatori di canna da zucchero in quanto la loro materia prima è prodotta al di fuori dell'Unione; chiede pertanto alla Commissione quale sia la finalità di interesse generale perseguita attraverso l'aiuto transitorio versato all'industria della canna da zucchero;

81.  sottolinea che, per quanto concerne la quota supplementare per l'isoglucosio, la sua produzione industriale non è legata alla disponibilità a livello locale di mais e di altre materie prime e che, come afferma la Commissione, il prezzo del mais e di altre materie prime utilizzate per la lavorazione dell'isoglucosio rimane inalterato; rileva pertanto che la domanda e le modalità di consumo dell'isoglucosio sono sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero; concorda dunque con la Corte dei conti quando afferma che «la logica dietro l'inclusione di tali quote supplementari nelle successive riduzioni di quota è tutt'altro che chiara»(8) e chiede alla Commissione quale sia la finalità di interesse generale perseguita nel caso delle quote gratuite assegnate ai produttori di isoglucosio;

82.  invita la Commissione a verificare se gli importi erogati per il regime di ristrutturazione siano stati utilizzati per il trasferimento di taluni zuccherifici dell'Unione nei paesi terzi che ricevono un trattamento preferenziale da parte dell'Unione europea, dal momento che la concessione di sovvenzioni per promuovere la produttività al di fuori dell'Europa non era fra gli obiettivi della riforma del mercato dello zucchero;

83.  richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i vantaggi dell'aumento della concentrazione industriale nel settore non si traducono mai, ovvero si traducono solo in misura circoscritta in una riduzione dei prezzi per i consumatori; chiede, pertanto, se la Commissione abbia, nel corso o nell'ambito della riforma del mercato dello zucchero, adottato delle misure o delle iniziative, per garantire che le riduzioni del prezzo dello zucchero sfuso avessero un impatto sul prezzo al consumatore finale;

84.  osserva che, secondo la relazione speciale della Corte dei conti, esistono «variazioni molto ampie, da un avanzo netto di 390 EUR per tonnellata oggetto di rinuncia paragonato ai costi netti di chiusura fino ad un disavanzo netto di 226 EUR per tonnellata»(9) e si domanda se la riforma non potesse essere concepita in maniera tale da ridurre al minimo dette variazioni;

85.  concorda con la Corte dei conti nell'affermare che non si dispone di «dati esaustivi sull'impatto delle rinunce alle quote sulle economie locali, su quanti posti di lavoro erano andati persi o su impieghi alternativi per il personale che precedentemente lavorava presso gli stabilimenti smantellati»(10) e considera questi dati estremamente utili al fine di avere un quadro generale della riforma nelle regioni interessate; sottolinea, di conseguenza, che quando i fondi dell'Unione confluiscono verso un beneficiario, è lecito attendersi, sulla base del diritto dei contribuenti europei a essere informati, un flusso inverso di informazioni trasparenti sulle modalità di utilizzo di tali risorse senza per questo ledere le competenze degli Stati membri;

86.  concorda con la Corte dei conti sul fatto che gli Stati membri che hanno deciso di concedere un aiuto alla diversificazione avrebbero dovuto non solo elaborare dei programmi di ristrutturazione nazionali che descrivessero in dettaglio gli interventi di diversificazione da effettuare nelle regioni interessate ma anche informare la Commissione in merito a tali programmi; invita, di conseguenza, la Commissione a fornire indicazioni sull'impatto dell'aiuto alla diversificazione nelle regioni interessate;

87.  concorda con la Corte dei conti sul fatto che la Commissione dovrebbe proporre una serie di misure volte «ad eliminare le rigidità ed i vincoli dell'attuale sistema delle quote, i quali influenzano negativamente la competitività dei coltivatori e dei produttori»(11);

88.  non è in grado di esprimere un giudizio sulla risposta della Commissione all'osservazione della Corte dei conti secondo cui la dipendenza dell'Unione dalle importazioni si sarebbe accentuata; tale risposta afferma che, nel complesso, «il livello di auto-approvvigionamento entro quota mantenuto dopo la riforma (circa l'85%) si può considerare soddisfacente»(12), se si tiene conto dell'apertura del mercato dell'Unione ai paesi terzi; osserva che la discussione sulla sicurezza dell'approvvigionamento non è adeguatamente documentata o motivata e che il Parlamento non ha avuto la possibilità di consultare alcun genere di studio concernente il livello ottimale di disponibilità dello zucchero o gli scenari che potrebbero presentarsi in seguito all'indisponibilità di tale risorsa e le possibili reazioni (nonché i costi attinenti) in caso di grave perturbazione del mercato mondiale dello zucchero;

Parte IX – Relazione speciale n. 8/2010 della Corte dei conti dal titolo «Migliorare le prestazioni di trasporto lungo gli assi ferroviari transeuropei: gli investimenti dell'UE nel settore delle infrastrutture ferroviarie sono stati efficaci?»

89.  accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Corte dei conti, ben elaborata e costruttiva, nonché l'approfondita analisi effettuata;

90.  ritiene che il coordinamento e la concentrazione delle risorse finanziarie dell'Unione potrebbero essere ulteriormente potenziati grazie a miglioramenti a livello di definizione dei progetti prioritari; invita la Commissione a disporre una definizione dei progetti prioritari in funzione di esigenze tangibili in termini di servizi ferroviari esistenti e previsti;

91.  invita la Commissione a intraprendere le azioni necessarie per rendere le infrastrutture ferroviarie adeguate ai servizi transeuropei e, parallelamente, a creare i collegamenti mancanti presso i siti transfrontalieri, a rimuovere le strozzature lungo i raccordi importanti e a sostituire o aggiornare le vecchie infrastrutture ferroviarie;

92.  si compiace dello sforzo intrapreso dalla Commissione in vista del conseguimento di progressi a livello europeo grazie alla legislazione adottata; è dell'avviso che la Commissione dovrebbe migliorare ulteriormente la cooperazione con gli Stati membri ai fini di un efficace recepimento nelle legislazioni nazionali dei provvedimenti normativi in materia di sicurezza ferroviaria e diritti dei passeggeri, apertura del mercato e interoperabilità a livello di Unione;

93.  accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti al proseguimento degli investimenti di risorse significative che contribuiscano al miglioramento della preparazione dei progetti;

94.  esorta la Commissione a consultare esperti di infrastrutture ferroviarie esterni al fine di valutare meglio gli aspetti tecnici dei progetti proposti prima della relativa approvazione nell'ambito del Fondo di coesione;

95.  sottolinea la necessità di promuovere una migliore preparazione dei progetti al fine di ridurre, per i progetti futuri, il rischio di incrementi di costo legati a fattori imprevedibili, quali condizioni geografiche inaspettatamente difficili e requisiti in materia di protezione ambientale;

96.  osserva che talvolta si registrano ritardi a livello di effettiva disponibilità d'uso delle infrastrutture; chiede alla Commissione di cooperare in maniera più stretta con gli Stati membri per realizzare i necessari miglioramenti nella futura pianificazione;

97.  si compiace dell'efficacia delle prestazioni nei tratti dedicati ai servizi passeggeri ad alta velocità, che si dimostrano conformi alle aspettative;

98.  rileva che la Corte dei conti ha riscontrato varie complicazioni, tra cui differenze a livello di scartamenti, di energia di trazione, di sistemi di controllo (segnalazione) dei treni, di lunghezza dei convogli e di norme operative; chiede alla Commissione di assistere maggiormente gli Stati membri per quanto concerne i progressi da realizzare per ridurre tali complicazioni, in quanto ciò può favorire miglioramenti nello sviluppo dei collegamenti del trasporto transeuropeo; precisa che l'Unione deve svolgere un ruolo importante nella promozione dell'interoperabilità delle reti nazionali e dell'efficienza del sostegno finanziario;

99.  constata che la nomina dei coordinatori europei ha migliorato notevolmente la realizzazione dei progetti TEN-T concentrando gli investimenti e agevolando lo sviluppo dei progetti prioritari; invita la Commissione a mantenere il ruolo attualmente svolto dai coordinatori e a valutare la possibilità di nominarne altri per le tratte dei progetti prioritari penalizzate da complicazioni importanti;

100.  è del parere che sia opportuno ampliare le responsabilità dell'agenzia esecutiva TEN-T a livello di aumento dei controlli effettivi e di procedura di valutazione relativa al cofinanziamento dei progetti prioritari;

101.  rileva che dal 2006 la concentrazione del cofinanziamento TEN-T nei siti transfrontalieri è migliorata, ma che rimangono diversi obiettivi da raggiungere, ad esempio l'eliminazione delle strozzature e la realizzazione dei collegamenti mancanti;

102.  sottolinea che tutti i problemi e le questioni in sospeso devono essere valutati in sede di preparazione alla revisione degli orientamenti TEN-T;

103.  invita la Commissione a rivedere la politica relativa alle TEN-T con l'obiettivo di rispondere alle future sfide legate agli obiettivi in materia di cambiamento climatico, ulteriore crescita economica e coesione sociale ed economica;

Parte X – Relazione speciale n. 9/2010 della Corte dei conti dal titolo «I fondi dell'UE spesi per interventi strutturali nel settore dell'approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati in modo ottimale?»

104.  sottolinea che l'acqua, in particolare quella potabile, è una risorsa naturale strategica che, al pari di altre risorse naturali, sta subendo nel XXI secolo la pressione crescente di un aumento costante della domanda e che, pertanto, è compito precipuo del Parlamento prestare particolare attenzione alla tutela e all'utilizzo prudente e razionale delle risorse idriche, al fine di assicurare una buona qualità dell'acqua e un approvvigionamento di acqua potabile sufficiente per una popolazione in crescita e per le generazioni future;

105.  accoglie con favore le raccomandazioni costruttive della Corte dei conti e invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione alla gestione integrata delle risorse idriche, per venire incontro a interessi sia ambientali sia economici, nonché a preparare, allo stesso tempo, programmi e progetti cofinanziati dall'Unione tesi a massimizzare il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione;

106.  sottolinea la necessità di un esame più rigoroso dei progetti nella fase della domanda, in modo da evitare inconvenienti; invita pertanto la Commissione a migliorare l'utilizzo degli orientamenti e delle liste di controllo fornendo criteri più chiari per la valutazione delle domande di finanziamento, al fine di migliorare l'efficacia e la coerenza delle procedure e dei relativi risultati, nonché di assicurare un seguito adeguato ove manchino le informazioni o le azioni necessarie;

107.  è sconcertato per quanto emerso dalle constatazioni della Corte dei conti secondo cui nonostante alcuni progetti fossero stati completati diversi anni prima dello svolgimento dell'audit, essi non erano operativi a causa della mancanza di infrastrutture complementari; sollecita pertanto gli Stati membri a impegnarsi per una migliore pianificazione dei progetti al fine di evitare che costose infrastrutture come quelle del settore dell'approvvigionamento idrico non siano in funzione a causa della mancanza di collegamenti nella rete;

108.  invita altresì gli Stati membri a garantire una migliore pianificazione attraverso l'elaborazione di valutazioni globali delle esigenze e a garantire, per quanto possibile, che gli investimenti siano efficienti ed economici, tenendo conto della possibilità di recuperare i costi dagli utenti e di rendere più efficiente l'uso dell'acqua, al fine di proteggere le risorse idriche, nonché puntando a un uso più efficiente dell'acqua e alla riduzione delle perdite idriche;

109.  chiede agli Stati membri di garantire un miglior coordinamento e di coinvolgere un maggior numero di soggetti interessati nella pianificazione del progetto, al fine di evitare situazioni nelle quali gli investimenti destinati ad aumentare la capacità di approvvigionamento idrico sono effettuati a livello comunale senza tenere conto della diminuzione dei consumi derivante da altri investimenti nel medesimo comune, oppure situazioni nelle quali si realizzano investimenti in un sistema di approvvigionamento riguardante più comuni in assenza dell'impegno dei comuni stessi a utilizzarlo;

Parte XI – Relazione speciale n. 10/2010 della Corte dei conti dal titolo «Le misure specifiche a favore dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo»

110.  accoglie con favore la relazione della Corte dei Conti e le risposte della Commissione;

111.  concorda con la raccomandazione 1 della Corte dei Conti; riconosce, in riferimento all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione(13), che il principio di sussidiarietà si applica nell'elaborazione dei programmi in linea con gli orientamenti definiti dalla Commissione; è consapevole della necessità di definire misure appropriate a livello nazionale, conformemente agli orientamenti stabiliti; accoglie con favore il ruolo svolto dalla Commissione nel controllo della conformità dei programmi alla legislazione dell'Unione e nel coordinamento con le autorità nazionali durante la fase di programmazione, ruolo che include anche gli orientamenti trasmessi agli Stati membri; sottolinea, in particolare, l'importanza di sviluppare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in vista di un miglioramento degli indicatori di controllo e dell'efficienza;

112.  concorda con la raccomandazione 2 della Corte dei Conti; accoglie con favore la proposta della Commissione di modificare l'articolo corrispondente del regolamento (CE) n. 247/2006 al fine di agevolare il processo di revisione annuale degli Stati membri;

113.  concorda con la raccomandazione 3 della Corte dei Conti; riconosce che il principio di sussidiarietà si applica nella definizione delle misure; osserva che un maggiore coinvolgimento dei partecipanti ai programmi e un'analisi economica più accurata negli Stati membri interessati possono contribuire al miglioramento delle misure; ricorda che nella definizione delle misure a livello nazionale occorre perseguire obiettivi sostenibili per evitare di concentrarsi su misure superficiali; riconosce che in determinate regioni sono necessari aiuti forfettari e aiuti basati unicamente sulla produzione, ma chiede che siano elaborati approcci sostenibili in grado di assicurare la futura vitalità dell'agricoltura nelle regioni interessate;

114.   concorda con la raccomandazione 4 della Corte dei Conti; invita inoltre gli Stati membri a elaborare orientamenti relativi a indicatori di controllo comuni; è consapevole che le diverse caratteristiche dei paesi interessati dai singoli programmi rendono più difficile l'elaborazione di indicatori di controllo applicabili a tutta l'Unione; ritiene, comunque, che tali indicatori di controllo comuni siano imprescindibili per uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura e delle aree rurali; accoglie con favore il processo di consultazione condotto dalla Commissione con gli Stati membri con l'obiettivo di definire indicatori di controllo comuni da applicarsi ai programmi a partire dal 2011; è del parere che tale processo di consultazione faccia capo a un approccio che può fungere da modello in altri ambiti del finanziamento dell'Unione;

115.   concorda con la raccomandazione 5 della Corte dei Conti; accoglie con favore la proposta della Corte dei Conti di ridurre a meno di cinque anni l'intervallo tra una valutazione dei programmi e l'altra; prende atto delle risposte della Commissione riguardo a tale proposta; si allinea alla raccomandazione della Corte dei Conti relativa alla riduzione dell'intervallo tra una valutazione e l'altra da cinque anni a un anno, a prescindere dalle relazioni annuali sullo stato di attuazione presentate alla Commissione dagli Stati membri; chiede inoltre la creazione di un sistema di gestione delle informazioni che consenta di monitorare i dati raccolti dagli Stati membri sulla base di indicatori di controllo rappresentativi e a garantire un uso più efficace e sostenibile degli aiuti finanziari;

116.  invita la Commissione a cooperare in modo più efficace con gli Stati membri; rileva che la Commissione non può obbligare gli Stati membri ad applicare le modifiche proposte al fine di rendere i programmi più sostenibili; ritiene che una maggiore partecipazione della Commissione a livello di misure di controllo possa migliorare l'efficienza dei programmi;

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117.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 69 del 13.3.2009.
(2) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU C 303 del 9.11.2010, pag. 1.
(4) GU C 308 del 12.11.2010, pag. 129.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0194.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(7) Relazione speciale n. 2/2010, risposta della Commissione, punti 25-26: «L'obiettivo dell'azione CNI era ottimizzare le infrastrutture europee grazie al sostegno limitato per la realizzazione di un numero ristretto di progetti di nuove infrastrutture, solo quando tale sostegno abbia un effetto catalizzatore fondamentale in termini di valore aggiunto europeo».
(8) Relazione speciale n. 6/2010, punto 43
(9) Relazione speciale n. 6/2010, punto 72.
(10) Relazione speciale n. 6/2010, punto 73.
(11) Relazione speciale n. 6/2010, raccomandazione 2.
(12) Relazione speciale n. 6/2010, risposte della Commissione punto 58.
(13) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

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