Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 maggio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 2 bis (nuovo)
vista la richiesta del 18 novembre 2010, relativa a una deroga dell'OMC in materia di preferenze commerciali autonome supplementari concesse dall'Unione europea al Pakistan,
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: «Pakistan») si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 2004. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti.
(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan (in prosieguo: «Pakistan») si fondano sull'accordo di cooperazione entrato in vigore il 1º settembre 2004. Uno dei suoi principali obiettivi è creare condizioni favorevoli all'incremento e allo sviluppo del commercio fra le parti. Il rispetto dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e i principi democratici costituiscono altresì un elemento essenziale di tale accordo.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza.
(3) Gli aiuti umanitari rappresentano ovviamente lo strumento principale in questo tipo di situazione e l'Unione è in prima linea su questo fronte fin dall'inizio dell'emergenza, essendosi impegnata a destinare al Pakistan un aiuto d'urgenza pari a oltre 415 milioni di EUR.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi appropriati per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza e a riprendere la via dello sviluppo.
(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi disponibili per aiutare il Pakistan a uscire dall'emergenza, incluse le misure commerciali eccezionali proposte volte ad incentivare le esportazioni del Pakistan, onde contribuire al suo futuro sviluppo economico, garantendo nel contempo che la coerenza e l'uniformità siano mantenute a tutti i livelli al fine di sviluppare una strategia sostenibile a lungo termine.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)La gravità di questa catastrofe naturale richiede una reazione forte e immediata, che tenga conto dell'importanza geostrategica del partenariato tra il Pakistan e l'Unione, soprattutto grazie al ruolo chiave svolto dal Pakistan nella lotta al terrorismo, contribuendo nel contempo allo sviluppo, alla sicurezza e alla stabilità globali della regione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)Gli effetti delle preferenze commerciali autonome dovrebbero poter essere concretamente misurate in termini di creazione di posti di lavoro, eradicazione della povertà e sviluppo sostenibile per la popolazione attiva e per la popolazione povera del Pakistan.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan.
(6) Il Consiglio europeo ha, in particolare, sottolineato il suo fermo impegno a concedere esclusivamente al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'Unione attraverso la riduzione eccezionale, immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan. Nel ricevere tale mandato, la Commissione ha proposto un pacchetto contenente 75 linee tariffarie specifiche per i principali settori di esportazione del Pakistan presenti nelle regioni più gravemente colpite dalle inondazioni, sostenendo che un aumento delle esportazioni del Pakistan verso l'Unione per un importo pari ad almeno 100 milioni di EUR all'anno costituirebbe un aiuto reale, sostanziale e prezioso per la regione.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)Gli scambi commerciali del Pakistan con l'Unione riguardano principalmente i prodotti tessili e gli articoli di abbigliamento che, secondo la Commissione, hanno rappresentato il 73,7% delle esportazioni pakistane verso l'Unione nel 2009, ma anche etanolo e pellami, che sono prodotti industriali sensibili in alcuni Stati membri dove i posti di lavoro in tali settori sono già gravemente colpiti dalla recessione mondiale e le industrie stanno lottando per adattarsi ad un nuovo ambiente commerciale globale.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)Il settore tessile riveste un'importanza fondamentale per l'economia pakistana in quanto rappresenta l'8,5% del PIL e impiega il 38% della manodopera, che è costituita per circa la metà da donne.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) È quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali non produrrebbe effetti negativi di rilievo sul mercato interno dell'Unione, né inciderebbe negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
(7) Viste le condizioni di vita estremamente difficili della popolazione pakistana a seguito delle devastanti inondazioni, è quindi opportuno concedere al Pakistan preferenze commerciali autonome eccezionali sospendendo per un periodo di tempo limitato tutte le tariffe doganali su determinati prodotti di interesse per le esportazioni del Pakistan. La concessione di queste preferenze commerciali dovrebbe produrre solo effetti negativi limitati sul mercato interno dell'Unione e non dovrebbe incidere negativamente sui membri meno sviluppati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)Queste misure sono proposte nell'ambito di un pacchetto eccezionale inteso a rispondere alla situazione specifica del Pakistan. Esse non dovrebbero costituire un precedente per la politica commerciale dell'Unione nei confronti di altri paesi.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)La concessione di preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci costituiscono motivi per una sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione deve poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.
(9) L'ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome eccezionali è subordinato al rispetto da parte del Pakistan delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure ad esse correlate nonché alla partecipazione a una collaborazione amministrativa efficace con l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. Violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la frode o la mancata collaborazione amministrativa per la verifica dell'origine delle merci o un grave deterioramento rispetto ai principi fondamentali della democrazia e dei diritti dell'uomo in Pakistan, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori,dovrebbero costituire motivo di sospensione temporanea delle preferenze. A questo proposito, la Commissione dovrebbe poter adottare, se necessario, queste misure temporanee.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)La concessione di tali preferenze è altresì subordinata all'impegno da parte del Pakistan di non introdurre, mantenere o aumentare i dazi o le tasse aventi effetto equivalente, o qualsiasi altro tipo di divieto o restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi materiale utilizzato principalmente nella produzione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento e destinati al territorio dell'Unione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)Occorre prevedere la reintroduzione dei dazi della tariffa doganale comune per qualsiasi prodotto che causi o minacci di causare gravi difficoltà a un produttore dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, qualora ciò sia dimostrato da un'indagine condotta dalla Commissione.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)
(10 quater)Al fine di garantire quanto prima un efficace monitoraggio dell'andamento delle importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento, è necessario istituire una sorveglianza doganale delle importazioni contemplate dal presente regolamento. Sulla base di tale monitoraggio, dovrebbe essere presentata un relazione trimestrale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 10 quinquies (nuovo)
(10 quinquies)Le preferenze commerciali autonome concesse al Pakistan dovrebbero essere oggetto di una valutazione d'impatto annuale, effettuata dalla Commissione e presentata al Parlamento e al Consiglio, che consenta di effettuare degli adeguamenti in funzione dell'effettivo volume delle importazioni e delle possibili ripercussioni sui settori interessati in modo specifico dal presente regolamento.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 2011, purché entro tale data l'OMC abbia approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.
(12) Data l'urgenza della situazione in Pakistan, il regolamento dovrebbe applicarsinon appena l'OMC abbia approvato la richiesta dell'Unione relativa a una deroga agli obblighi che le derivano dagli articoli I e XIII del GATT.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali al 31 dicembre 2013.
(13) Per garantire un impatto immediato e durevole sulla ripresa economica del Pakistan all'indomani delle inondazioni, è opportuno limitare la durata delle preferenze commerciali a un anno dall'entrata in vigore di tali misure.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Le misure necessarie per l«applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l»esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.
(14) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le misure di sospensione temporanea, di sorveglianza e di salvaguardia dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell«esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione1.
____________ 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
____________ 1 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali della natura delle preferenze commerciali autonome. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea perché possa procedere alle modifiche e agli adeguamenti tecnici dell'elenco delle merci cui si applica il regime delle preferenze commerciali autonome,
(15) Per l'adozione di misure di sorveglianza e di misure di salvaguardia provvisorie, al fine di tener conto degli effetti di tali misure e della loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la sospensione delle preferenze qualora le condizioni per il beneficio del regime preferenziale non siano rispettate, in quanto la Commissione agisce al riguardo solo sulla base di prove fattuali e non è tenuta ad usare discrezione politica.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici all'elenco dei beni ai quali si applicano le preferenze commerciali autonome e di introdurre contingenti tariffari qualora i volumi delle importazioni contemplate dal presente regolamento superino determinate soglie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle modifiche dell'allegato I e dell'allegato II, onde rispecchiare le modifiche della nomenclatura combinata e introdurre nuovi contingenti tariffari. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga opportune consultazioni, anche presso esperti.
Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) l'impegno del Pakistan a non introdurre, mantenere o aumentare dazi o tasse aventi effetto equivalente, o qualsiasi altro tipo di divieto o restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi tipo di materiale utilizzato principalmente nella produzione di uno dei prodotti contemplati dal presente regolamento e destinati al territorio dell'Unione;
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)
(c ter) il rispetto dell'articolo XI del GATT 1994 e delle sue note interpretative. A tal fine, il Pakistan si impegna a non introdurre o mantenere divieti o restrizioni all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di qualsiasi materiale utilizzato principalmente per la produzione di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II;
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova)
(c quater) l'impegno del Pakistan a non introdurre nuovi dazi o tasse aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente sulle importazioni provenienti dall'Unione, ovvero a non aumentare i dazi e le tasse in vigore o a non introdurre nessun altro tipo di restrizione.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all'articolo 1 è subordinato al rispetto, da parte del Pakistan, dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti fondamentali dei lavoratori, e dei principi fondamentali della democrazia.
Qualora il Pakistan adotti misure limitative dei diritti dell'uomo e dei diritti dei lavoratori, della parità di genere o della libertà religiosa, o qualora fornisca appoggio o sostegno a organizzazioni terroristiche di qualsivoglia matrice, la Commissione propone senza indugio l'abrogazione del presente regolamento.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Introduzione urgente di contingenti tariffari
1.Qualora le importazioni di un prodotto di cui all'allegato I provenienti dal Pakistan aumentino in volume di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo del 2010, la Commissione ha il potere di applicare un contingente tariffario alle importazioni di tale prodotto e di modificare in via d'urgenza l'allegato I e l'allegato II mediante un atto delegato. La procedura di cui all'articolo 7 bis si applica agli atti delegati adottati a norma del presente articolo.
2.Il contingente tariffario previsto dal presente articolo è introdotto sulla base dei dati forniti dalla sorveglianza doganale di cui all'articolo 9 ter.
3.Il contingente tariffario si configura come un contingente in esenzione dazio-doganale, limitato al livello delle importazioni del prodotto in questione rapportato allo stesso periodo del 2010, maggiorato del 20%. Dall'entrata in vigore dell'atto delegato, le importazioni che superano tale contingente tariffario sono soggette ai dazi applicabili alla nazione più favorita o ad altri dazi applicabili.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 4
Modificazione degli allegati
Adeguamenti tecnici degli allegati
La Commissione può adottare atti delegati a norma dell«articolo 5 per modificare gli allegati così da apportarvi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della TARIC.
Alla Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all«articolo 5 al fine di modificare gli allegati per apportarvi gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche sia dei codici della nomenclatura combinata sia delle suddivisioni della TARIC.
In ogni caso, il potere conferito alla Commissione ai sensi del primo comma non si estende alla possibilità di inserire ulteriori prodotti non inclusi negli elenchi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 5
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2.La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 è conferita alla Commissione per la durata del presente regolamento.
3.La delega di potere di cui agli articoli 3 bis e 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
2. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente.
4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da' contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.
5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(In caso di approvazione del presente emendamento, sono soppressi gli articoli 6 e 7.)
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Procedura d'urgenza
1.Gli atti delegati adottati in base alla procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio precisa i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato procedura di cui all'articolo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 8
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all«articolo 8.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all«articolo 8, paragrafo 1 bis.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Misure di salvaguardia
1.Qualora un prodotto originario del Pakistan di cui all'allegato I o II sia importato a condizioni tali da causare o minacciare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o in diretta concorrenza, i dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti in qualsiasi momento per il prodotto in questione (in appresso «misura di salvaguardia»).
2.Su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione non avente personalità giuridica che agisca per conto dell'industria dell'Unione, ovvero di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un mese. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'inchiesta. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere comunicate alla Commissione. L'avviso precisa inoltre il termine che non supera di un mese la data di pubblicazione dell'avviso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute presso il Pakistan o qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4.Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili informazioni concernenti i produttori dell'Unione: – quota di mercato, – produzione, – scorte, – capacità di produzione, – sfruttamento della capacità, – occupazione, – importazioni, – prezzi.
5.L'inchiesta deve essere completata quanto prima, e comunque entro quattro mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. In circostanze eccezionali, la Commissione può prorogare tale periodo di un mese al massimo.
6.La Commissione può adottare misure di salvaguardia provvisorie, mediante atti di esecuzione, in gravi circostanze in cui un ritardo potrebbe provocare un danno difficilmente riparabile, a seguito di una valutazione preliminare basata sugli elementi di cui al paragrafo 4, la quale stabilisca che è stato sufficientemente dimostrato l'aumento delle importazioni di un prodotto contemplato dal presente regolamento in ragione della sospensione dei dazi doganali ai sensi del presente regolamento, e che tali importazioni causano o rischiano di causare gravi difficoltà all'industria dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1bis. Le misure provvisorie non si applicano per più di 200 giorni.
7.La Commissione decide se imporre misure di salvaguardia secondo la procedura di esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo)
Articolo 9 ter
Misure di sorveglianza
.
1.Qualora l'andamento delle importazioni di uno dei prodotti originari del Pakistan di cui all'allegato I sia tale da poter condurre ad una delle situazioni contemplate all'articolo 9 bis, paragrafo 1, la Commissione può decidere di sottoporre le importazioni del prodotto in questione alla sorveglianza preliminare dell'Unione.
2.Le misure di sorveglianza sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis.
3.Le misure di sorveglianza hanno un periodo di validità limitato. Salvo diversa disposizione, esse cessano di applicarsi al termine del secondo semestre.
4.Tale sorveglianza permette di fornire dati aggiornati e rapidamente disponibili in termini di volume e di valore. I dati sono messi immediatamente a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli operatori economici.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2
2. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011 purché le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento siano autorizzate da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio. Qualora l'Organizzazione mondiale del commercio conceda la deroga successivamente al 1º gennaio 2011, esso si applica a decorrere da tale data successiva in cui la deroga prende effetto.
2. Il presente regolamento è subordinato alla concessione di una deroga da parte dall'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le concessioni tariffarie in esso previste ed esso si applica a decorrere dalla data in cui la deroga prende effetto.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3
3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio. Se la deroga è concessa successivamente al 1º gennaio 2011, la data indicata è la data a decorrere dalla quale si applicano le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 2, seconda frase.
3. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori della data di concessione della deroga da parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4
4. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2013.
4. Il presente regolamento si applica per un periodo di dodici mesi successivo alla sua entrata in vigore. Prima di tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'impatto del presente regolamento. Sulla base di una nuova proposta legislativa presentata dalla Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sull'opportunità di prorogare o meno di un ulteriore anno la validità del presente regolamento.
Emendamento 39/rev Proposta di regolamento Allegato I
Testo della Commissione
Codice CN
Designazione delle merci
52083900
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, TINTI
52093900
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI, AD ARMATURA A TELA
61159500
CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE «COLLANT», CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX]
62046231
PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI «DENIM» (NON DA LAVORO)
62114290
INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE
63026000
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE
63029100
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, DI COTONE (DIVERSA DA QUELLA IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA)
Emendamento
Codice CN
Designazione delle merci
52083900
soppresso
52093900
soppresso
61159500
soppresso
62046231
soppresso
62114290
soppresso
63026000
soppresso
63029100
soppresso
Emendamento 40 Proposta di regolamento
Testo della Commissione
Numero d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
2011
2012
2013
09.2401
2207 1000
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol
100 000 tonnellate
100 000 tonnellate
100 000 tonnellate
Emendamento
Numero d'ordine
Codice NC
Designazione delle merci
2011
2012
09.2401
2207 1000
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol
80 000 tonnellate
80 000 tonnellate
5208 3900
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI ALMENO 85%, IN PESO, DI COTONE, TINTI
1 685 tonnellate
1 685 tonnellate
5209 3900
ALTRI TESSUTI DI COTONE, CONTENENTI IN PESO, ALMENO 85% DI COTONE, DI PESO SUPERIORE A 200 G/M2, TINTI
3 002 tonnellate
3 002 tonnellate
6115 9500
CALZEMAGLIE (COLLANTS), CALZE, CALZETTONI, CALZINI E MANUFATTI SIMILI, A MAGLIA, DI COTONE [ESCLUSI QUELLI A COMPRESSIONE GRADUATA, ED ESCLUSI LE CALZEMAGLIE «COLLANT», CALZE E CALZETTONI DA DONNA (GAMBALETTI), CON TITOLO, IN FILATI SEMPLICI, INFERIORE A 67 DTEX]
9 052 tonnellate
9 052 tonnellate
6204 6231
PANTALONI, COMPRESI QUELLI CHE SCENDONO SINO AL GINOCCHIO INCLUSO, PER DONNA O RAGAZZA, DI TESSUTI DETTI «DENIM» (NON DA LAVORO)
7 571 tonnellate
7 571 tonnellate
6211 4290
INDUMENTI PER DONNA O RAGAZZA, DI COTONE
386 tonnellate
386 tonnellate
6302 6000
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA, DI COTONE
41 905 tonnellate
41 905 tonnellate
6302 9100
BIANCHERIA DA TOELETTA O DA CUCINA, IN TESSUTO DI COTONE, DIVERSO DAL TESSUTO RICCIO DEL TIPO SPUGNA
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrago 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0069/2011).