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Procedura : 2010/0197(COD)
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Ciclo del documento : A7-0148/2011

Testi presentati :

A7-0148/2011

Discussioni :

PV 09/05/2011 - 22
CRE 09/05/2011 - 22

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PV 10/05/2011 - 11.13
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P7_TA(2011)0206

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Martedì 10 maggio 2011 - Strasburgo
Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***I
P7_TA(2011)0206A7-0148/2011
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 270, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0172/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0148/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
[Em. 1 salvo dove altrimenti indicato]
P7_TC1-COD(2010)0197

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»), l'Unione dispone di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale ambito. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'Unione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato.

(2)  Inoltre, la parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.

(3)  Al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato.

(4)  Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno definire le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con le politiche dell'Unione attinenti agli investimenti, in particolare con la politica commerciale comune. Tali rapporti sono destinati a evolvere via via che l'Unione eserciterà la propria competenza nell'ambito della politica comune in materia di investimenti, con l'obiettivo principale di istituire il miglior sistema di protezione degli investimenti possibile per tutti gli investitori degli Stati membri, senza distinzioni, nonché di creare condizioni paritarie per gli investimenti nei mercati dei paesi terzi. Poiché la nuova politica in materia di investimenti sarà elaborata tenendo conto della validità transitoria degli accordi di investimento bilaterali conclusi dagli Stati membri, essa deve riconoscere i diritti degli investitori i cui investimenti rientrano nell'ambito di applicazione di detti accordi e assicurare la loro certezza giuridica.

(5)  Nell'interesse degli investitori dell'Unione europea e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d'investimento dovrebbero essere mantenuti in vigore. La Commissione dovrebbe adottare i provvedimenti necessari ai fini della progressiva sostituzione di tutti gli accordi bilaterali esistenti degli Stati membri in materia di investimenti con nuovi accordi a livello dell'Unione europea.[Em. 6]

(6)  Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o a disporre l'entrata in vigore di accordi internazionali in materia di investimenti.

(7)  Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi internazionali in materia di investimenti.

(8)  Dal momento che l'autorizzazione a mantenere in vigore, modificare o concludere gli accordi oggetto del presente regolamento riguarda una materia di competenza esclusiva dell'Unione, deve essere considerata una misura transitoria. L'autorizzazione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 258 del trattato per quanto riguarda le violazioni degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, diverse da quelle relative alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(9)  La Commissione dovrebbe ▌ revocare l'autorizzazione per un accordo con un paese terzo laddove sia già stato ratificato un accordo dell'Unione in materia di investimenti negoziato dalla Commissione con il medesimo paese terzo. La Commissione può revocare l'autorizzazione per un accordo se, oltre alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri, esso confligge con il diritto dell'Unione o costituisce un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo interessato. Infine, esiste la possibilità di revocare un'autorizzazione se il Consiglio non adotta una decisione circa l'autorizzazione ad aprire negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

(10)  Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni ▌ dello stesso. ▌ Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi restano vincolanti per le parti in forza del diritto internazionale pubblico, a meno che non siano sostituiti da un accordo dell'Unione in materia di investimenti o che non siano stati denunciati per altre ragioni.

(11)  Gli accordi autorizzati ai sensi del presente regolamento o le autorizzazioni ad avviare negoziati per concludere un nuovo accordo bilaterale ▌ con un paese terzo ▌ non dovrebbero in alcun caso costituire un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi nell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo in questione.

(12)  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(2).

(13)  Il presente regolamento non si applica agli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di investimenti.

(14)  È necessario prevedere disposizioni per garantire che gli accordi mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell'Unione.

(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con i paesi terzi.

CAPO II

Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi

Articolo 2

Notifica alla Commissione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali conclusi e/o firmati con paesi terzi in materia di investimenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali. Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione le successive modifiche dello status di tali accordi.

Articolo 3

Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi

Nonostante le competenze dell'Unione in materia di investimenti e fatti salvi altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, a mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati notificati in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Pubblicazione

1.  Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco degli accordi notificati a norma dell'articolo 2 o dell'articolo 11, paragrafo 7.

2.  La prima pubblicazione dell'elenco di accordi di cui al paragrafo 1 é effettuata entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 5

Riesame

1.  La Commissione può esaminare gli accordi notificati ai sensi dell'articolo 2, valutando ▌ se gli accordi:

   a) sono incompatibili con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri, o
  

   b) costituiscono un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione con i paesi terzi in materia di investimenti ▌.
  

2.  Entro i dieci anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dell'esame degli accordi bilaterali con i paesi terzi esistenti in materia di investimenti.

Articolo 6

Revoca dell'autorizzazione

1.  L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata se l'Unione ha già ratificato un accordo in materia di investimenti negoziato dalla Commissione con il paese terzo interessato.

L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere revocata se:

   a) l'accordo è incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri, o
  

   b) l'accordo costituisce un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo interessato, o
   c) il Consiglio non ha adottato una decisione in merito all'apertura di negoziati ai fini della conclusione di un accordo che coincide in parte o in tutto con un accordo notificato a norma dell'articolo 2, entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

2.  Se la Commissione ritiene che sussistano validi motivi per revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, trasmette allo Stato membro interessato un parere motivato ▌. Tra la Commissione e lo Stato membro interessato hanno luogo consultazioni in merito. Queste ultime possono contemplare la possibilità per lo Stato membro di rinegoziare l'accordo con il paese terzo entro un periodo di tempo stabilito di comune accordo.

3.  Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non permettono di trovare una soluzione entro il termine stabilito, la Commissione può revocare l'autorizzazione per l'accordo in questione o, se del caso, trasmettere al Consiglio una raccomandazione affinché autorizzi la negoziazione di un accordo dell'Unione in materia di investimenti a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La Commissione prende una decisione circa la revoca dell'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e chiede allo Stato membro di adottare le misure appropriate e, se necessario, di denunciare l'accordo in questione.

4.  In caso di revoca dell'autorizzazione, la Commissione cancella l'accordo dall'elenco di cui all'articolo 4.

CAPO III

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Articolo 7

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 12, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo.

Articolo 8

Notifica alla Commissione

1.  Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

2.  La notifica è corredata della documentazione pertinente nonché di indicazioni relative alle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, alle finalità dei negoziati e ad ogni altra informazione pertinente. In caso di modifica di un accordo esistente, la notifica indica le disposizioni che dovranno essere rinegoziate.

3.  La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tale notifica e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14.

4.  Ove uno Stato membro intenda concludere un nuovo accordo in materia di investimenti con un paese terzo, la Commissione consulta gli altri Stati membri entro trenta giorni per stabilire se un accordo dell'Unione possa eventualmente offrire un valore aggiunto.

5.  La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno tre mesi civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.

6.  Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell'autorizzazione all'avvio di negoziati formali conformemente all'articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Articolo 9

Autorizzazione ad aprire negoziati formali

1.  La Commissione autorizza l'apertura di negoziati formali salvo nel caso in cui concluda che l'apertura dei negoziati:

   a) sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri in materia di investimenti diretti esteri, o
   b) comprometterebbe gli obiettivi di negoziati in corso ▌ tra l'Unione e il paese terzo interessato, o
   c) non sarebbe in linea con le politiche dell'Unione in materia di investimenti, o
   d) costituirebbe un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi dell'Unione in materia di investimenti con il paese terzo interessato.

2.  Nel quadro dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati le clausole appropriate.

3.  Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di novanta giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.

4.  Qualora la maggioranza semplice degli Stati membri manifesti l'interesse, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, a concludere un accordo in materia di investimenti con il paese terzo interessato, la Commissione può rifiutare l'autorizzazione e proporre in alternativa un mandato negoziale al Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La Commissione informa tempestivamente e in maniera esauriente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura.

In sede di decisione la Commissione tiene conto delle priorità geografiche della strategia d'investimento dell'Unione europea e delle proprie capacità di negoziare un nuovo accordo dell'Unione con il paese terzo interessato.

Articolo 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte. La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice per quanto attiene alle materie che rientrano tra le competenze esclusive dell'Unione.

Articolo 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo

1.  Prima di firmare un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo.

2.  L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 riguarda anche gli accordi che sono stati negoziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono ancora stati conclusi e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2.

3.  Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato non è incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, comunicati dalla Commissione allo Stato membro.

4.  Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo non rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro non è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.

5.  Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.

6.  Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro sessanta giorni dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere la decisione, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

7.  Se un'autorizzazione è stata concessa a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo.

8.  Ove la Commissione decida di negoziare un accordo bilaterale in materia di investimenti o di investimenti diretti esteri con un paese terzo, essa informa debitamente tutti gli Stati membri della sua intenzione indicando altresì il campo di applicazione del nuovo accordo.

Articolo 12

Riesame

1.  Entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, nella quale valuta la necessità di continuare ad applicare le disposizioni del presente regolamento o di uno qualsiasi dei suoi capi.

2.  La relazione di cui al paragrafo 1 contiene una visione d'insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma delle disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda gli accordi con un paese terzo

1.  Per quanto riguarda gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che hanno luogo in applicazione delle disposizioni dell'accordo. Alla Commissione sono forniti l'ordine del giorno e tutte le informazioni utili alla comprensione delle questioni discusse. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione oggetto di esame possa influire sull'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una posizione in merito.

2.  Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura.

3.  Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato deve ottenere l'approvazione della Commissione prima di attivare i meccanismi per la risoluzione delle controversie con un paese terzo previsti nell'accordo e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l'altra parte dell'accordo e la risoluzione delle controversie qualora previste dall'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell'ambito di tali meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure stesse.

Articolo 14

Trattamento riservato

Quando notificano alla Commissione i negoziati e i loro risultati conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

Articolo 15

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato consultivo per la gestione delle disposizioni transitorie relative ad accordi internazionali in materia di investimenti. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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