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Procedura : 2010/0390(COD)
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Ciclo del documento : A7-0053/2011

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A7-0053/2011

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PV 10/05/2011 - 11.14
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Martedì 10 maggio 2011 - Strasburgo
Concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia ***I
P7_TA(2011)0207A7-0053/2011
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (COM(2010)0804 – C7-0019/2011 – 2010/0390(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0804),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0019/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0053/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 maggio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. .../2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziari a favore della Georgia
P7_TC1-COD(2010)0390

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabiliva le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione europea e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

(2)  La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° settembre 2008 ha confermato la volontà dell'Unione di rafforzare le sue relazioni con la Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 con la Federazione russa.

(3)  A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.

(4)  Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi del 22 ottobre 2008 la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in conformità con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

(5)  L'Unione ha annunciato di provvedere ad un'assistenza finanziaria di un massimo di 500 milioni di EUR in favore della Georgia.

(6)  Il risanamento e la ripresa economica della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con il FMI un accordo «stand-by» di 750 milioni di dollari statunitensi per aiutare l'economia georgiana ad adottare gli aggiustamenti necessari a fronte della crisi economica.

(7)  A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica in Georgia e della necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma del FMI nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni, la Georgia e il FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento di 424 miliardi di dollari delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo «standby», approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009.

(8)  Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI) l'Unione intende fornire, per il periodo 2010-2012, delle sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo totale di 37 milioni di EUR l'anno.

(9)  La Georgia ha chiesto all'Unione assistenza macrofinanziaria alla luce del peggioramento della situazione economica e delle prospettive future.

(10)  Poiché nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere nelle attuali circostanze eccezionali la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma del FMI.

(11)  L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione a favore alla Georgia (in prosieguo «l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione») non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse del FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

(12)  È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(13)  È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.

(14)  È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia.

(15)  Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione alla sua assistenza macrofinanziaria, è necessario che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È altresì necessario che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.

(16)  L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non pregiudica i poteri dell'autorità di bilancio dell'Unione.

(17)  È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è necessario che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e fornisca loro i documenti pertinenti.

(18)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2), [Em. 1]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.  L'Unione concede assistenza macrofinanziaria alla Georgia per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, come individuato nel programma in corso del FMI. Di questo importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2011 da parte dell'autorità di bilancio dell'Unione.

2.  La Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione allo scopo di finanziare la componente di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.

3.  L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra il FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.

4.  L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un protocollo d'intesa che definisce la politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e comprende un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

La politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane. [Em. 2]

2.  Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto del calendario convenuto.

3.  La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. Nell'effettuare tali verifiche la Commissione opera in stretto coordinamento con il FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.  La Commissione eroga alla Georgia l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alle condizioni di cui al paragrafo 2 e in due rate, consistenti ognuna di una sovvenzione e di un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.  La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni economiche stabilite nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3.  I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. In conformità delle disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia quale beneficiario finale.

Articolo 4

1.  Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla componente di assistenza macrofinanziaria costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali a carico dell'Unione.

2.  La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Georgia lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga sia inclusa nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.

3.  Su richiesta della Georgia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni stabilite al paragrafo 1 e non comportano un proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.  Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.

5.  Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), e relative modalità di esecuzione(4). In particolare, il protocollo d'intesa e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione da parte della Georgia di misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa e l'accordo sul prestito prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, da effettuare da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 3]

Articolo 7

1.  Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e fiscali in corso della Georgia e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.  Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

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