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Procedura : 2010/0348(COD)
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A7-0090/2011

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Mercoledì 11 maggio 2011 - Strasburgo
Comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote ***I
P7_TA(2011)0212A7-0090/2011
Risoluzione
 Testo consolidato
 Testo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0717 – C7-0404/2010 – 2010/0348(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0717),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0404/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2011(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),

–  visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0090/2011),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 74.
(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
P7_TC1-COD(2010)0348

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote(3) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese(4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)  La direttiva 86/415/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE(5) e fissa disposizioni tecniche per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva. 

(3)  La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.  Per trattore agricolo o forestale s'intende ogni veicolo a motore a ruote oppure a cingoli e che abbia almeno due assi, la cui funzione risieda essenzialmente nella potenza di trazione e che sia specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nella attività agricola o forestale. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.

2.  La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi, se questi sono conformi alle prescrizioni che figurano negli allegati da I a IV.

Articolo 3

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati I a V sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 86/415/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e applicazione indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 74.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011.
(3) GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1.
(4) Cfr l'allegato VI, parte A.
(5) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.


(Il testo dell'allegato non è qui riprodotto a causa della sua lunghezza. Per tale testo, riferirsi alla proposta della Commissione (COM(2010)0717))
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