Decisione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo a seguito dell'istituzione di un Registro comune per la trasparenza tra il Parlamento europeo e la Commissione (2010/2292(REG))
Il Parlamento europeo,
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 novembre 2010,
– vista la sua decisione dell'11 maggio 2011(1)
che approva la conclusione dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un «Registro per la trasparenza»,
– visti gli articoli 211 e 212, e l'articolo 127, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0173/2011),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche figuranti in appresso;
2. decide che il testo dell'accordo summenzionato sia inserito nel suo regolamento come allegato X, parte B;
3. decide che tali modifiche entrino in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – titolo
Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento e accesso al Parlamento
Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento, Registro per la trasparenza obbligatorio
e accesso al Parlamento
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare (assistenti accreditati).
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4
4. I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi.
4. I titoli di accesso di lunga durata sono rilasciati a persone estranee alle istituzioni dell'Unione sotto la responsabilità dei Questori. Tali titoli di accesso hanno una durata massima di validità di un anno, rinnovabile. Le modalità di utilizzazione di tali titoli sono fissate dall'Ufficio di presidenza.
In compenso, tali persone sono tenute a
– rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al regolamento;
– iscriversi in un registro tenuto dai Questori.
Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici d'informazione negli Stati membri.
Le disposizioni che disciplinano l'applicazione del presente paragrafo sono fissate in un allegato al presente regolamento.
Tali titoli di accesso possono essere rilasciati:
- alle persone che sono registrate nel Registro per la trasparenza1 o che rappresentano o lavorano per organizzazioni che vi sono registrate, benché la registrazione non conferisca automaticamente il diritto al rilascio di siffatti titoli di accesso;
- alle persone che desiderano accedere frequentemente ai locali del Parlamento, ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sull'istituzione di un Registro per la trasparenza2;
- agli assistenti locali dei deputati come pure alle persone che assistono i membri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.
1 Registro introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un «Registro per la trasparenza» per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (cfr. allegato X, parte B). 2Cfr. allegato X, parte B.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.Coloro che effettuano la registrazione nel Registro per la trasparenza devono, nell'ambito dei loro rapporti con il Parlamento, rispettare:
- il codice di condotta allegato all'accordo1;
- le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; e
- le disposizioni del presente articolo nonché le sue norme di attuazione.
1 Cfr. allegato 3 dell'accordo figurante all'allegato X, parte B.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.I Questori definiscono in che misura il codice di condotta sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 quater (nuovo)
4 quater.Il titolo di accesso è ritirato con decisione motivata dei Questori nei seguenti casi:
- cancellazione dal Registro per la trasparenza, salvo che ragioni importanti si oppongano al ritiro;
- violazione grave rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4 bis.
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)
4 quinquies.L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al Registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro.
Le norme di attuazione dei paragrafi da 4 a 4 quater sono stabilite in allegato3.
3 Cfr. allegato X, parte A.
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 2 – commi 2 e 3
I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.
I deputati si impegnano a non accettare alcun donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.
Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno.
Le dichiarazioni iscritte nel registro sono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate non appena intervengano delle modifiche e essere comunque rinnovate
ogni anno. I deputati sono pienamente responsabili della trasparenza dei loro interessi finanziari.
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – titolo
Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4 - Gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo
Registro per la trasparenza
A. Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafi da 4 a 4 quater
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 1
Articolo 1
Articolo unico
Lasciapassare
Titoli di accesso
1. Sul lasciapassare
, rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora.
1. Sul titolo di accesso di lunga durata
, rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora.
Il lasciapassare
deve essere portato dal titolare, in permanenza e in maniera visibile, in tutti gli edifici del Parlamento.
Il non rispetto di questo diritto
comporta il ritiro del lasciapassare
.
Il titolo di accesso
deve essere portato dal titolare, in permanenza e in maniera visibile, in tutti gli edifici del Parlamento Il non rispetto di taleobbligo
comporta il ritiro del titolo di accesso
.
I lasciapassare
si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali.
I titoli di accesso
si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali.
2. Il lasciapassare è rinnovato
unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
2. I titoli di accesso sono rinnovati
unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis
.
Qualsiasi contestazione da parte di un deputato circa l'attività di un rappresentante o di un gruppo d'interesse
è sottoposta ai Questori, che istruiscono il caso e possono deliberare sul mantenimento o il
ritiro del lasciapassare
.
Qualsiasi denuncia fondata su fatti materiali e rientrante nell'ambito di applicazione del codice di condotta allegato all'accordo sull'istituzione di un Registro per la trasparenza1
è sottoposta al segretariato comune del registro per la trasparenza. Il Segretario generale del Parlamento comunica le decisioni di radiazione dal registro
ai Questori, che decidono sul
ritiro del titolo di accesso
.
Le decisioni con cui i Questori notificano il ritiro di uno o più titoli di accesso invitano i possessori o gli enti che rappresentano o per i quali lavorano a restituire detti titoli di accesso al Parlamento entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Il lasciapassare non autorizza
in alcun caso i titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non consente
, in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea.
3. I titoli di accesso non autorizzano
in alcun caso i loro
titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non consentono
, in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione europea.
1Cfr. allegato 3 dell'accordo figurante nella parte B del presente allegato.
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 2
Articolo 2
soppresso
Assistenti
1.All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.
Nell'assumere le loro funzioni gli assistenti accreditati rilasciano una dichiarazione scritta sulle proprie attività professionali e su qualsiasi altra funzione o attività retribuita da essi esercitata.
2.Essi hanno accesso al Parlamento alle stesse condizioni del personale del Segretariato generale o dei gruppi politici.
3.Qualsiasi altra persona, comprese quelle che lavorano a diretto contatto con i deputati, potrà accedere al Parlamento soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 4.
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – articolo 3
Articolo 3
soppresso
Codice di condotta
1.Nel quadro delle loro relazioni con il Parlamento, le persone figuranti nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4:
a) devono rispettare le disposizioni dell'articolo 9 e del presente allegato;
b) devono dichiarare l'interesse o gli interessi che rappresentano nei loro rapporti con i deputati, il loro personale o i dipendenti dell'istituzione;
c) devono astenersi da qualsiasi azione volta a ottenere informazioni in modo disonesto;
d) non possono vantare alcun rapporto ufficiale con il Parlamento nelle loro relazioni con terzi;
e) non possono diffondere presso terzi, a scopo di lucro, copie di documenti ottenuti presso il Parlamento;
f) devono ottemperare rigorosamente alle disposizioni dell'allegato I, articolo 2, secondo comma;
g) devono assicurarsi che qualsiasi assistenza fornita nel quadro delle disposizioni di cui all'allegato I, articolo 2 sia dichiarata nell'apposito registro;
h) devono ottemperare, in caso di assunzione di ex dipendenti delle istituzioni, alle disposizioni dello statuto del personale;
i) devono conformarsi alle disposizioni adottate dal Parlamento in materia di diritti e responsabilità degli ex deputati;
j) per evitare possibili conflitti di interesse devono ottenere il consenso preliminare del deputato o dei deputati interessati in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e successivamente far sì che ciò sia dichiarato nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 4.
2.Ogni violazione del presente codice di condotta può condurre al ritiro del lasciapassare rilasciato alle persone interessate e, se del caso, all'impresa di cui sono dipendenti.
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Allegato X – parte B – titolo (nuovo)
B.Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un Registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.