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Procedura : 2011/2072(INI)
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Ciclo del documento : A7-0290/2011

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A7-0290/2011

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PV 12/09/2011 - 26
CRE 12/09/2011 - 26

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PV 13/09/2011 - 5.25
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P7_TA(2011)0366

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Martedì 13 settembre 2011 - Strasburgo Edizione definitiva
Sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi
P7_TA(2011)0366A7-0290/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI))

Il Parlamento europeo ,

–  vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi(1) ,

–  vista la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione(2) ,

–  vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)(3) ,

–  vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale)(4) , come modificata dalle direttive 97/11/CE(5) , 2003/35/CE(6) e 2009/31/CE(7) ,

–  vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD)(8) ,

–  visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(9) , così come modificato,

–  visto il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002(10) ,

–  vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(11) ,

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa(12) ,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (COM(2010)0560),

–  visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 11 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'incidente della piattaforma Deepwater Horizon che ha causato una tragica perdita di vite umane e significativi danni ambientali,

–  vista la relazione finale della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore,

–  vista la direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)(13) ,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0290/2011),

A.  considerando che l'articolo 194 del TFUE afferma specificamente il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche tenendo in considerazione, al contempo, la solidarietà e la protezione dell'ambiente,

B.  considerando che l'articolo 191 del TFUE sancisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela ed essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»,

C.  considerando che le fonti interne di petrolio e gas contribuiscono in modo significativo alle attuali necessità energetiche dell'Europa e sono fondamentali al momento per la nostra sicurezza energetica e la nostra diversità energetica,

D.  considerando che l'attività offshore è in crescita nelle aree adiacenti al territorio dell'UE, che non sono soggette alla legislazione UE, ma in cui qualsiasi incidente potrebbe avere un impatto sul territorio dell'UE; che molte di queste aree sono attualmente instabili dal punto di vista politico,

E.  considerando che esiste già un ampio corpus di diritto internazionale e convenzioni internazionali che disciplinano i mari, comprese le acque europee,

F.  considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce il quadro giuridico per la realizzazione di attività in ambito oceanico e marino, compresa la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva (ZEE);

G.  considerando che occorre garantire la sicurezza e l'integrità della prospezione di petrolio e di gas naturale e la massima protezione per i cittadini europei e l'ambiente,

H.  considerando che gli effetti di un incidente potrebbero essere di natura transfrontaliera, il che giustifica pertanto la preparazione preliminare di una capacità di risposta dell'UE contro l'inquinamento che tenga presenti gli incidenti avvenuti al di fuori delle acque dell'UE,

I.  considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon ha mostrato le conseguenze ambientali e umane potenzialmente devastanti dello sfruttamento petrolifero in ambienti estremi, e gli enormi costi economici associati a tali impatti ambientali,

J.  considerando che alcune raccomandazioni della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore rispecchiano una serie di pratiche assai comuni in alcune parti dell'UE da oltre 20 anni,

K.  considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico deve indurre l'Unione europea, laddove necessario, a effettuare con la massima urgenza una revisione approfondita della legislazione e della regolamentazione pertinenti, per quanto concerne il principio di precauzione e il principio dell'azione preventiva, per tutti gli aspetti dell'esplorazione e dell'estrazione offshore di petrolio e di gas, compreso il trasporto sicuro mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, all'interno del suo territorio; che, in tale contesto, il Parlamento plaude all'intenzione della Commissione di colmare con urgenza le lacune nell'attuale legislazione dell'UE,

L.  considerando che la catastrofe del Golfo del Messico ha spinto l'industria e le autorità competenti a creare forum, come il GIRG(14) e l'OSPRAG(15) , per trarre insegnamenti dalla catastrofe e che molte di queste iniziative hanno già prodotto risultati concreti,

M.  considerando che nel 2007 le imprese petrolifere nazionali rappresentavano il 52% della produzione mondiale di petrolio e controllavano l'88% delle riserve accertate di petrolio; che la loro importanza rispetto alle compagnie petrolifere internazionali sta aumentando in modo straordinario,

N.  considerando che i diversi meccanismi regolamentari degli Stati membri rendono molto più difficile garantire l'integrità delle misure di sicurezza, rappresentano un onere finanziario aggiuntivo per le imprese e pregiudicano l'adeguato e buon funzionamento del mercato interno,

O.  considerando che i fatti suggeriscono che separare il processo di concessione di licenze dalle valutazioni sulla salute e la sicurezza può permettere di evitare eventuali conflitti di interesse o una confusione di obiettivi,

P.  considerando che i regolatori nazionali devono valutare la sostenibilità e la capacità finanziarie prima di concedere la licenza e l'autorizzazione definitiva di trivellazione, garantendo che esistano fondi sufficienti, anche attraverso l'assicurazione contro i danni a terzi e fondi comuni,

Q.  considerando che esistono già vari forum internazionali in cui i regolatori possono scambiare le migliori prassi, incluso il NSOAF(16) ,

R.  considerando che la Commissione, a nome dell'UE, è già parte contraente dell'OSPAR(17) , una convenzione regionale per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

S.  considerando che esistono meccanismi per la segnalazione degli incidenti, compresa la relazione annuale OSPAR sugli scarichi, le fuoriuscite e le emissioni, e che si possono utilizzare canali non regolamentari come i «bollettini di sicurezza» del NSOAF per divulgare gli insegnamenti tratti da tali incidenti,

T.  considerando che numerosi accordi esistenti definiscono già procedure di risposta internazionale a fuoriuscite di rilevanza internazionale, quali l'accordo OCES(18) ,

U.  considerando che la direttiva Macchine dell'UE è applicabile in generale alle attrezzature delle installazioni offshore di petrolio e di gas, ma esclude le unità mobili di trivellazione offshore e le rispettive attrezzature,

V.  considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce già assistenza tecnica alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di sicurezza marittima e che le sono state affidate funzioni operative per l'intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, il monitoraggio via satellite e l'identificazione e tracciamento a lungo raggio di navi,

W.  considerando che la responsabilità del risanamento dopo qualsiasi fuoriuscita di petrolio e la responsabilità per danni sono basate sull'articolo 191 del TFUE, che sancisce il principio «chi inquina, paga», e rispecchiate nel diritto derivato, come la direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva sui rifiuti,

X.  considerando che nel Mare del Nord esiste già un regime di compensazione volontario in caso di inquinamento da idrocarburi,

Approccio normativo

1.  riconosce che il rilascio di licenze e di altre autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi è una prerogativa degli Stati membri e che qualsiasi sospensione delle attività è a discrezione dello Stato membro interessato; sottolinea, tuttavia, che le procedure di concessione di licenze devono conformarsi a determinati criteri comuni dell'UE ed evidenzia il fatto che gli Stati membri devono applicare il principio di precauzione al momento del rilascio delle autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi;

2.  insiste pertanto sul fatto che l'introduzione di una moratoria su scala UE per tutte le nuove trivellazioni petrolifere offshore nelle acque profonde dell'UE costituirebbe una reazione sproporzionata rispetto alla necessità di assicurare livelli di sicurezza elevati in tutta l'UE;

3.  sottolinea che il regime legislativo e regolamentare di ogni Stato membro deve assicurare che tutti gli operatori presentino un «dossier di sicurezza» basato sui rischi specifici del sito che li obblighi a dimostrare pienamente alle autorità competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che tutti i rischi specifici del sito, e di altro tipo, sono stati considerati e che vengono effettuati controlli per ogni impianto;

4.  sottolinea che i quadri legislativi e regolamentari di tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un regime solido in linea con le migliori prassi attuali in virtù del quale tutte le proposte di trivellazione siano corredate da un dossier di sicurezza che deve essere approvato prima di poter iniziare le operazioni, e che deve includere procedure di verifica indipendenti da parte di terzi e revisioni ad intervalli periodici e adeguati da parte di esperti indipendenti; sottolinea che «punti di attesa» regolatori preliminari alla trivellazione assicureranno inoltre che tutti i rischi sono stati considerati e attenuati e che le revisioni degli esperti indipendenti sono state attuate ad intervalli adeguati per ciascun impianto;

5.  chiede che tutti i dossier di sicurezza diventino un documento vivo e in evoluzione in modo che le modifiche materiali, tecniche o in materia di attrezzature siano sottoposte all'approvazione dell'autorità competente interessata e sottolinea che tutti i dossier di sicurezza dovrebbero essere rivisti almeno ogni cinque anni, anche da regolatori indipendenti; sottolinea che tutte le procedure e attrezzature disponibili sul sito per far fronte ad eventuali esplosioni devono essere incluse nel dossier di sicurezza;

6.  riconosce che esiste già una rete di regimi e migliori prassi ed è convinto che qualsiasi nuovo atto legislativo specifico dell'UE possa destabilizzare l'attuale rete di regimi, allontanandoli dall'approccio collaudato del dossier di sicurezza, e sottolinea che la nuova legislazione non deve tentare di duplicare o compromettere le migliori prassi esistenti;

7.  appoggia l'auspicio della Commissione di livellare verso l'alto le norme minime nell'UE, in cooperazione con gli Stati membri; ritiene che le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'ambiente debbano essere integrate in tutta la legislazione e che le norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente più elevate debbano essere applicate in tutti gli ambiti delle attività di sfruttamento offshore di petrolio e di gas; chiede che una parte terza indipendente aumenti il livello di coordinamento in caso di incidente; raccomanda di designare l'AESM per tale funzione;

8.  sollecita un'estensione del campo di applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)(19) a tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione e esercizio) e chiede l'introduzione di requisiti specifici per le VIA nel caso di acque profonde, pozzi complessi, difficili condizioni di trivellazione e trasferimento di petrolio e gas mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino; ritiene inoltre che la Commissione debba assicurare che le VIA per i progetti offshore approvati dalle autorità nazionali riguardino anche le modalità che l'operatore deve seguire nella fase di smantellamento; chiede alla Commissione di riesaminare le disposizioni giuridiche in materia di VIA e di stabilire in tal sede che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale devono essere affidate ad esperti indipendenti dal cliente;

9.  invita la Commissione a esaminare l'attuale quadro regolamentare relativo allo smantellamento delle infrastrutture di trivellazione esistenti e a chiarire, se necessario per via normativa, la responsabilità degli operatori di garantire uno smantellamento sicuro e di rispondere di qualsiasi danno ambientale risultante da tale operazione ovvero da un sito di trivellazione dopo il suo smantellamento;

10.  invita la Commissione a considerare l'opportunità di estendere i validi principi contenuti nella sua legislazione per il controllo dei rischi sulla terraferma (SEVESO II(20) e III(21) ) alla legislazione sulle attività offshore relative al petrolio e al gas; invita nel frattempo la Commissione, qualora non proponga questa nuova legislazione specifica, a riesaminare la sua proposta SEVESO III al fine di estenderne il campo d'applicazione agli impianti di trivellazione e alle condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, in tutte le fasi di esplorazione delle riserve di petrolio e gas fino allo smantellamento del pozzo; accoglie con favore il memorandum esplicativo della Commissione sulla revisione della direttiva SEVESO II in cui afferma che valuterà il modo più appropriato per rafforzare la legislazione ambientale;

11.  osserva che le attività offshore nel settore degli idrocarburi non sono coperte dalle disposizioni fondamentali della direttiva sulle emissioni industriali(22) ; suggerisce che la Commissione aggiunga all'Allegato I, punto 1.5, «attività offshore relative a petrolio e gas», quale parte della prima revisione che dovrà essere compiuta entro il 31 dicembre 2011, e suggerisce che l'Ufficio europeo IPPC definisca le migliori prassi disponibili per le attività offshore relative a petrolio e gas;

12.  si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 92/91/CEE e chiede un approccio basato su norme comuni, al fine di evitare disparità di trattamento dei lavoratori in seno alla stessa impresa a seconda del luogo di lavoro; chiede quindi una serie di norme trasparenti, efficaci e coerenti applicabili a tutti i dipendenti del settore offshore nonché una valutazione dell'efficacia della legislazione esistente e delle possibilità di una futura armonizzazione della legislazione;

13.  chiede all'Unione europea di promuovere l'applicazione delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (OIL-OSH 2001) nel settore degli idrocarburi;

14.  avverte, tuttavia, che l'efficacia della legislazione dipende in ultima analisi dalla qualità con cui viene attuata dalle autorità e dagli organi nazionali ed europei competenti che attuano, gestiscono e applicano la legislazione pertinente; ritiene che la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che le autorità degli Stati membri rispettino detta legislazione;

15.  richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri già dispongono di meccanismi di sicurezza eccellenti rispetto al livello europeo e internazionale;

16.  sottolinea l'importanza di ispezioni periodiche, variate e rigorose svolte da personale indipendente e specializzato a conoscenza delle condizioni locali; ritiene che i regimi di ispezione di un operatore debbano essere anch'essi oggetto di verifica da parte di terzi; sostiene gli sforzi già profusi da alcuni Stati membri al fine di aumentare il numero delle ispezioni rigorose; sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle autorità nazionali e di un trattamento trasparente dei possibili conflitti d'interesse ai quali gli ispettori potrebbero dover far fronte con i potenziali datori di lavoro futuri;

17.  prende atto che le risorse sono limitate in termini di ispettori esperti e chiede che siano previsti maggiori investimenti per sviluppare una rete di ispezione più qualificata in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad esaminare le modalità per aiutare gli Stati membri a sviluppare i propri servizi di ispezione;

18.  insiste sulla necessità di introdurre sistemi di controllo efficaci da parte di organi di ispezione, con metodi innovativi quali audit specifici sull'orario di lavoro o le operazioni di salvataggio, e sulla possibilità di applicare sanzioni in caso di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;

19.  rileva che i regimi di ispezione di un operatore devono essere oggetto di verifica da parte di terzi e sottoposti a ispezioni a livello di UE e che l'audit delle navi deve essere esteso includendovi le piattaforme offshore di petrolio e gas;

20.  riconosce che, in alcune operazioni meno estese, la condivisione delle ispezioni da parte degli Stati membri possa generare economie di scala;

21.  sottolinea che ogni eventuale estensione della legislazione dell'UE in materia di prodotti alle attrezzature sulle installazioni offshore dovrebbe riconoscere che, dato il ritmo elevato del progresso tecnologico, specifiche eccessivamente prescrittive possono divenire rapidamente superflue;

22.  manifesta preoccupazione per il fatto che un «controllore dei controllori» a livello UE non apporterà un valore aggiunto sufficiente a giustificare il drenaggio delle scarse risorse normative dalle autorità nazionali competenti; riconosce tuttavia le potenzialità rappresentate dall'importante esperienza dell'AESM nel trattare la prevenzione, il monitoraggio e le attività di rilevamento degli incidenti petroliferi e che la raccolta di dati, la condivisione delle migliori prassi e il coordinamento delle risorse di risposta dovrebbero essere coordinati a livello di UE; invita la Commissione ad esaminare se un organismo di regolamentazione europeo per le operazioni offshore che riunisca i regolatori nazionali, analogamente al BEREC per il settore delle comunicazioni elettroniche, possa apportare un valore aggiunto e rafforzare l'applicazione e l'attuazione nell'UE delle norme più elevate,

Prevenzione, scambio di informazioni e migliori prassi

23.  sottolinea l'importanza delle iniziative regionali quali prima fase dell'azione multilaterale ed è convinto che si debbano stabilire forum analoghi al NSOAF nel Mare del Nord per gli Stati membri attorno al Mar Mediterraneo, al Mar Baltico e al Mar Nero per controllare l'adozione e l'applicazione delle norme minime; plaude a tal proposito all'iniziativa della Commissione di istituire il Mediterranean Offshore Authorities Forum (MOAF) e incoraggia la partecipazione di paesi non membri dell'UE; è del parere che gli standard e le norme adottate per l'UE dovrebbero tenere conto degli aspetti ambientali relativi alla ricerca degli idrocarburi nei territori dei paesi terzi;

24.  riconosce che le condizioni delle diverse aree marine variano considerevolmente ma ritiene che dovrebbe sussistere un coordinamento tra i forum per le iniziative regionali, ove opportuno, per garantire le migliore prassi a livello di UE; sottolinea che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo all'interno di detti forum;

25.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a istituire riunioni congiunte UE/NSOAF quali opportunità di scambio delle migliori prassi nell'UE; sottolinea che tali riunioni dovrebbero essere valutate dai partecipanti;

26.  plaude alla decisione dell'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e di gas di istituire il gruppo di reazione globale dell'industria (GIRG) in seguito alla catastrofe del Golfo del Messico; li esorta ad operare con trasparenza in fase di condivisione di informazioni e di collaborazione con le autorità;

27.  mette in evidenza i benefici per la sicurezza derivanti dai programmi che prevedono l'impegno della manodopera; sostiene legami forti e iniziative congiunte tra l'industria, i lavoratori e le autorità nazionali competenti negli ambiti della salute, della sicurezza e della protezione ambientale;

28.  sottolinea che la produzione offshore di petrolio e gas comporta rischi molto elevati per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle condizioni ambientali talvolta estreme, di orari di lavoro con turni di 12 ore nonché della situazione di isolamento e riconosce che queste specifiche condizioni di lavoro, in particolare lo stress psicologico, sono, e devono continuare a essere, regolamentate per ridurre al minimo gli errori umani e proteggere i lavoratori; raccomanda quindi che i lavoratori possano beneficiare di un'assicurazione commisurata ai rischi affrontati;

29.  ritiene che occorra sviluppare una cultura preventiva della salute e della sicurezza mediante l'impegno delle imprese e dei sindacati nonché la partecipazione attiva dei lavoratori, in particolare consultandoli e coinvolgendoli nell'elaborazione e nell'applicazione delle procedure di sicurezza nonché informandoli in merito ai potenziali rischi; sottolinea l'importanza di sperimentare e controllare tali procedure nell'ambito della catena di comando onde garantire che la dirigenza sia qualificata e responsabile in caso di incidenti o problemi di sicurezza;

30.  chiede al settore dell'industria di impegnarsi a favore di un'autentica cultura della sicurezza in tutte le sue organizzazioni, siano esse industrie che operano offshore o in un ufficio; promuove pertanto programmi periodici di formazione per tutti i lavoratori fissi o a contratto e i datori di lavoro;

31.  chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di definire norme e sistemi comuni di sicurezza elevata per contrastare e limitare le minacce, al fine di ridurre al minimo i rischi e, ove necessario, consentire una risposta rapida ed efficace; chiede inoltre di definire negli Stati membri dell'UE i requisiti di formazione per i lavoratori, compresi appaltatori e subappaltatori, che svolgono mansioni ad alto rischio e di armonizzarli per garantirne l'attuazione coerente in tutte le acque europee; invita la Commissione a impegnarsi concretamente con i partner internazionali al fine di valutare la possibilità di giungere a un'iniziativa mondiale in materia di normative sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e di aggiornare regolarmente tali normative per tenere conto degli ultimi sviluppi della tecnologia;

32.  invita gli Stati membri a consentire solo la formazione interna o esterna certificata;

33.  accoglie con favore i programmi internazionali di scambio e di formazione comune per il personale delle autorità nazionali competenti e chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre iniziative volte a incoraggiare detti programmi;

34.  chiede che siano applicate norme rigorose in materia di sicurezza, tutela della salute e formazione alle aziende subappaltanti, le quali devono disporre delle competenze necessarie a svolgere lavori di manutenzione e costruzione nell'ambito delle proprie responsabilità; chiede che i lavoratori, compresi gli appaltatori e i subappaltatori, e le loro organizzazioni siano informati in merito a tutti i rischi relativi a un lavoro, prima della sua effettiva esecuzione;

35.  sottolinea che anche i lavoratori dipendenti che operano nelle fasi successive della catena di trasformazione offshore o sulla terraferma sono esposti a rischi estremamente elevati per la salute e la sicurezza; chiede agli Stati membri di inserire tali lavoratori dipendenti nelle proprie attività di regolamentazione;

36.  chiede che sia fornita un'assistenza medica secondaria specifica e regolare per i lavoratori che operano nel settore offshore degli idrocarburi; raccomanda di organizzare almeno un esame medico all'anno per accertare la condizione fisica e psicologica dei lavoratori;

37.  chiede l'approvazione di un meccanismo che valuti i rischi incorsi dai lavoratori e che si tenga conto di tale valutazione nel calcolo della loro retribuzione;

38.  invita l'industria a seguire le migliori prassi relative ai rappresentanti della sicurezza; ritiene che i lavoratori dipendenti dovrebbero poter eleggere un rappresentante della sicurezza che sia coinvolto nelle questioni di sicurezza a tutti i livelli di funzionamento e del processo decisionale; ritiene altresì che dovrebbero poter denunciare i problemi o i rischi di sicurezza alle autorità competenti in forma anonima, in modo da essere tutelati dalle intimidazioni;

39.  sostiene il rafforzamento delle iniziative per condividere le migliori prassi tra gli Stati membri in materia di regolamentazione, norme e procedure, e nella segnalazione e gestione degli incidenti, compresi i pareri scientifici, i regimi di sicurezza operativa e di protezione dell'ambiente, la gestione dei rischi, le procedure di reazione, ecc.;

40.  riconosce che le informazioni sono già condivise, sia attraverso gruppi di regolamentazione o partenariati commerciali e joint venture; ritiene che la sicurezza non è una proprietà esclusiva;

41.  invita le autorità nazionali competenti a raccogliere, condividere e diffondere le informazioni relative alla segnalazione degli incidenti, tenendo debitamente conto della rispettiva sensibilità commerciale, in modo da trarne insegnamenti; riconosce che il consolidamento e il coordinamento aggiuntivo delle pratiche esistenti e della segnalazione degli incidenti potrebbero contribuire a garantire la trasparenza e la coerenza nell'UE; tali informazioni dovrebbero essere condivise quanto più tempestivamente possibile dopo che si è verificato un incidente e dovrebbero includere, tra l'altro, gli incidenti del personale, i guasti ai macchinari, la fuga di idrocarburi e gli altri incidenti che causano inquietudine; plaude alle iniziative internazionali, compreso il gruppo di lavoro del G20, volte a fornire assistenza a livello globale per garantire una conoscenza diffusa degli incidenti e delle eventuali azioni correttive necessarie;

42.  è convinto che la Commissione debba valutare l'efficacia dei diversi canali d'informazione esistenti, le ragioni della razionalizzazione e/o le ragioni per l'istituzione di nuovi regimi internazionali, tenendo debitamente conto dell'onere amministrativo derivante;

Concessione di licenze e autorizzazioni di trivellazione

43.  prende atto della differenza esistente tra la concessione di licenze e l'autorizzazione alla trivellazione e che il licenziatario può non essere l'organizzazione incaricata della trivellazione; ritiene che debbano esistere «punti di attesa» regolatori dopo la concessione di una licenza e prima della trivellazione;

44.  raccomanda che le funzioni di concessione di licenze e di salute e sicurezza siano distinte in tutti gli Stati membri; ritiene che la Commissione debba collaborare con gli Stati membri per istituire criteri comuni, trasparenti e oggettivi per la concessione delle licenze che garantiscano la separazione tra la funzione di concessione di licenze e quella di salute e sicurezza, onde ridurre il rischio di un conflitto d'interesse;

45.  osserva che un numero considerevole di installazioni nelle acque dell'UE diventa obsoleto; accoglie con favore i tentativi volti a migliorare l'integrità dei beni delle piattaforme esistenti;

46.  ritiene che, nella procedura di concessione delle licenze, per tutto il periodo operativo e in tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione, esercizio e smantellamento), gli operatori del settore degli idrocarburi debbano essere tenuti a dimostrare di avere una capacità finanziaria sufficiente per assicurare il risanamento dei danni ambientali causati dalle attività specifiche da essi compiute, inclusi quelli causati da incidenti con bassa probabilità e impatto rilevante, attraverso sistemi obbligatori di garanzia reciproca per il settore, assicurazioni obbligatorie o un sistema misto che garantisca la sicurezza finanziaria;

Pianificazione d'emergenza

47.  sostiene l'uso di piani d'emergenza specifici per sito che identifichino i rischi, valutino le potenziali fonti di inquinamento e i loro effetti, delineino una strategia di risposta e riportino piani di trivellazione per i pozzi di soccorso potenziali; raccomanda che gli operatori che ottengono una licenza debbano aver effettuato, come condizione per ottenere l'autorizzazione a trivellare, una valutazione d'impatto ambientale e presentato i loro piani d'emergenza almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori; ritiene che, per i pozzi complessi o condizioni di trivellazione difficili, la pianificazione di emergenza dovrebbe essere valutata, sottoposta a consultazione e approvata simultaneamente ad altri processi di approvazione regolamentare (ad esempio quelli relativi agli impatti ambientali o al progetto dei pozzi); sottolinea che, in tutti i casi, i lavori non devono essere avviati fino a quando non sia stato approvato un piano d'emergenza dallo Stato membro sul cui territorio si svolgeranno detti lavori; l'autorità nazionale competente dovrebbe pubblicare i piani d'emergenza, tenendo debitamente conto della protezione dei dati;

48.  invita gli Stati membri ad elaborare, modificare o aggiornare i piani di emergenza nazionali descrivendo in dettaglio i canali di comando e i meccanismi per l'impiego delle risorse nazionali accanto alle risorse dell'industria in caso di fuoriuscita; invita gli Stati membri a cooperare fra loro e con i paesi confinanti dell'UE per la redazione di piani regionali di emergenza; chiede che detti piani siano trasmessi all'AESM;

49.  rileva che gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas; è del parere che il ricorso alle capacità d'intervento dell'AESM debba essere esplicitamente esteso alla prevenzione dell'inquinamento proveniente da tali attività e alla risposta a tale fenomeno;

50.  suggerisce che gli inventari dell'AESM sulle risorse d'intervento includano tutte le risorse pertinenti pubbliche e dell'industria, in modo che l'AESM sia nella posizione migliore per svolgere un ruolo di coordinamento, ove necessario, in caso di incidenti gravi;

51.  suggerisce che le attrezzature disponibili per contenere tutte le potenziali fuoriuscite costituiscano una parte essenziale dei piani di emergenza e che esse siano disponibili in prossimità degli impianti per poter essere utilizzate tempestivamente in caso di incidenti gravi;

52.  esorta le imprese a continuare a destinare fondi per la ricerca e lo sviluppo nel settore delle nuove tecnologie di prevenzione e di risanamento in caso di incidente; sottolinea che, prima di essere aggiunte a un piano di emergenza approvato, le tecnologie di risposta alle catastrofi devono essere testate in modo indipendente, valutate e autorizzate;

53.  ritiene essenziale effettuare ricerche scientifiche mirate e innovative al fine di rendere possibile l'uso di sistemi automatici per monitorare le operazioni di trivellazione e di chiusura e, così facendo, aumentare l'affidabilità delle operazioni di trivellazione e sfruttamento e dei sistemi di sicurezza antincendio in condizioni climatiche estreme;

54.  chiede un rigoroso controllo e una verifica e una valutazione continue dell'impatto ambientale dei disperdenti chimici (anche piani d'intervento in caso di emergenza che comportano l'impiego di disperdenti chimici), tanto per assicurarne l'idoneità in caso di fuoriuscita quanto per evitare ripercussioni sulla salute pubblica e l'ambiente; chiede alla Commissione di garantire ricerche più dettagliate sugli effetti di questi prodotti chimici, se necessario attraverso programmi di ricerca dell'UE;

Risposta alle catastrofi

55.  riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria di reagire alle catastrofi; accoglie con favore le iniziative congiunte del settore per sviluppare, mobilitare e utilizzare risorse per far fronte alle fuoriuscite di petrolio; sottolinea che il settore pubblico ha un importante ruolo nella regolazione, la sicurezza e il coordinamento della risposta alle catastrofi;

56.  raccomanda che sia posta un'enfasi maggiore sulla formazione sistematica, in particolare sull'applicazione pratica delle attrezzature di risposta alle catastrofi;

57.  invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che il sistema di concessione delle licenze comprenda strumenti di finanziamento della protezione atti ad assicurare che, in caso di incidenti gravi, le necessarie risorse finanziarie possano essere mobilitate con urgenza per far fronte alle perdite economiche, sociali ed ambientali causate da fuoriuscite di petrolio o fughe di gas;

58.  accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in modo da coprire non solo le navi ma anche le installazioni offshore;

59.  rileva che l'impiego delle competenze e delle risorse dell'AESM sarà determinato dal regolamento riveduto dell'AESM ma che dovrebbero essere esplicitamente estese agli interventi contro l'inquinamento causato da prospezioni di petrolio e gas ed essere disponibili in tutta l'UE e i paesi vicini, se necessario;

60.  ritiene che gli strumenti di risposta e monitoraggio messi a punto a livello di UE, rispettivamente la rete di navi di appoggio per il recupero del petrolio dell'AESM e il CleanSeaNet (CSN) per il controllo e il rilevamento di fuoriuscite di petrolio, possano essere utilizzati nel caso di incidenti negli impianti offshore;

61.  raccomanda l'utilizzo del servizio CleanSeaNet dell'AESM per controllare le piattaforme petrolifere e gli scarichi illegali delle navi; riconosce che il 50% delle immagini fornite attualmente al CleanSeaNet può essere utilizzato per controllare le piattaforme petrolifere;

62.  raccomanda pertanto il ricorso alla rete di servizio di navi di appoggio dell'AESM per far fronte alle fuoriuscite di petrolio (SOSRV), dopo aver esaminato i seguenti elementi:

   a) non tutte le navi possono operare in ambienti con un punto di infiammabilità inferiore a 60°C;
   b) i contratti devono essere migliorati per consentire interventi prolungati per il recupero del petrolio;
   c) occorre ovviare alle lacune nella rete attuale;
   d) occorre testare nuove tecniche, quali operazioni con reti per assorbire idrocarburi;

63.  rinnova gli appelli rivolti alla Commissione affinché presenti al più presto delle proposte per l'istituzione di una forza di protezione civile europea basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE ed elabori un piano d'azione europeo, di concerto con gli Stati membri, che integri meccanismi specifici che definiscano in quale modo l'UE può far fronte al massiccio inquinamento causato dalle installazioni petrolifere offshore, comprese le condotte sottomarine di trasporto del petrolio e del gas situate sopra o sotto il fondo marino;

64.  riconosce il ruolo del MIC(23) nell'integrare i meccanismi di risposta di emergenza degli Stati membri e dell'industria;

65.  sostiene i servizi innovativi destinati al settore marittimo; accoglie con favore la discussione, in seno alla Commissione e agli Stati membri, relativamente a una nuova iniziativa e-maritime, basata sul progetto SafeSeaNet, e ritiene che essa possa offrire ulteriori benefici di sicurezza all'industria estrattiva del petrolio e del gas offshore;

66.  sottolinea che ogni area marittima deve sempre avere accesso ad attrezzature sufficienti e disponibili per far fronte ad eventuali casi di vaste fuoriuscite nelle condizioni peggiori in un'area marittima specifica e non solo nelle acque dell'UE;

67.  invita la Commissione a garantire che la migliore gestione dei dati marini, proposta nella comunicazione sulle conoscenze oceanografiche 2020(24) e nella proposta di regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata(25) , tenga presente la necessità di garantire un controllo appropriato delle minacce di inquinamento, onde determinare la linea d'azione opportuna in modo tempestivo;

68.  chiede alla Commissione di preparare una proposta in modo che le conoscenze scientifiche prodotte dagli operatori offshore che lavorano con licenza pubblica siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando le norme e i protocolli sviluppati nel quadro del piano d'azione sulle conoscenze oceanografiche 2020, al fine di facilitare il controllo pubblico e meglio comprendere l'ambiente marino;

Responsabilità

69.  esorta gli Stati membri, in fase di esame dei meccanismi di garanzia finanziaria, compresa la necessità di un'assicurazione di responsabilità civile, a prestare la dovuta attenzione alla fissazione di tassi di assicurazione sulla base del rischio effettivo derivante dalle difficoltà di trivellazione e di sfruttamento, in modo da non escludere dal mercato i piccoli e medi operatori, pur garantendo nel contempo che sia mantenuta la piena copertura di responsabilità;

70.  sottolinea che, anche se in linea di principio è possibile fornire garanzie finanziarie mediante un'assicurazione o una mutualizzazione del settore, è importante assicurare che gli operatori dimostrino di avere garanzie finanziarie atte a coprire tutti i costi di risanamento e di risarcimento in caso di incidenti gravi, e che i rischi e le responsabilità non siano esternalizzati a società più piccole, che hanno maggiori probabilità di dichiararsi insolventi in caso di incidente; chiede l'istituzione di regimi comuni che consentano di mantenere gli incentivi alla prevenzione dei rischi e di aderire a standard di sicurezza quanto più possibile elevati nelle operazioni individuali;

71.  riconosce i meriti dei fondi comuni come OPOL nel Mare del Nord, e chiede di stabilire fondi analoghi in ogni zona marittima dell'UE; chiede che l'adesione sia obbligatoria per gli operatori e che sia garantita la certezza giuridica onde fornire una rete di sicurezza per rassicurare gli Stati membri, il settore marittimo, in particolare i pescatori, e i contribuenti;

72.  sottolinea che il carattere volontario di regimi quali OPOL limita il controllo giuridico del regime stesso e pertanto ritiene che detti fondi sarebbero rafforzati se divenissero un requisito obbligatorio per l'ottenimento della licenza;

73.  sottolinea che i contributi dovrebbero essere basati sul livello di rischio del sito in questione e sui piani di emergenza ed essere in armonia con gli stessi;

74.  ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale(26) debba essere esteso in modo che il principio «chi inquina paga» e una rigorosa responsabilità siano applicati a tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità, cosicché le società petrolifere e di estrazione del gas possano essere ritenute responsabili di qualsiasi tipo di danno ambientale da esse causato e siano tenute a coprire totalmente i potenziali danni;

75.  sollecita una revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale per estenderne il campo di applicazione a tutte le acque marine dell'Unione europea, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino(27) ;

76.  invita la Commissione, nell'ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale, a ridurre le soglie dei danni e a far rispettare un regime di responsabilità oggettiva che copra tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità;

77.  ritiene che la Commissione debba analizzare la possibilità di creare, nel quadro del regime di responsabilità ambientale, un fondo di compensazione per far fronte alle catastrofi petrolifere, il quale includerebbe disposizioni vincolanti in materia di sicurezza finanziaria;

78.  raccomanda che gli Stati membri considerino l'adozione e il rafforzamento di misure dissuasive contro la negligenza e la non conformità, come multe, ritiro delle licenze e responsabilità penale per i dipendenti; rileva, tuttavia, che un regime analogo esisteva negli USA prima della fuoriuscita dalla piattaforma Deepwater Horizon;

79.  sottolinea che le parti responsabili finanziariamente devono essere definite senza ambiguità prima di procedere alla trivellazione;

Relazioni con i paesi terzi

80.  esorta l'industria ad utilizzare perlomeno le norme ambientali e di sicurezza dell'UE o norme equivalenti, in qualunque parte del mondo operi; è consapevole dei problemi di applicazione connessi con la possibilità di incaricare le imprese con sede nell'UE di operare a livello mondiale conformemente alle norme UE, ma invita la Commissione ad esaminare quali potrebbero essere i meccanismi appropriati per garantire che le imprese con sede nell'UE operino a livello mondiale secondo le norme dell'UE perlomeno in materia di sicurezza; ritiene che anche la responsabilità delle imprese dovrebbe essere un fattore chiave in tale ambito e che i regimi di autorizzazione degli Stati membri debbano tenere conto, ai fini della concessione delle licenze, degli incidenti su scala mondiale che coinvolgono le imprese, a condizione che tali episodi siano accompagnati da un esame approfondito; invita la Commissione a favorire l'uso di tali norme elevate, con i suoi partner a livello mondiale;

81.  esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G20, tenendo al contempo conto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

82.  rileva l'importanza della legislazione vigente avviata con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, attraverso le convenzioni OSPAR, di Barcellona e di Helsinki, ma riconosce che il diritto internazionale vigente non fornisce un quadro completo e coerente in materia di sicurezza e di protezione ambientale per le trivellazioni offshore e può essere di difficile applicazione;

83.  sottolinea l'importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo non ratificato sulle attività offshore nel Mare Mediterraneo, del 1994, per la protezione contro l'inquinamento dovuto ad esplorazioni e sfruttamento;

84.  esorta la Commissione ad impegnarsi attivamente con gli altri paesi confinanti con le aree marittime dell'UE per garantire che i quadri normativi e la supervisione garantiscano livelli altrettanto elevati di sicurezza;

85.  invita l'Unione europea a collaborare con i paesi interessati che non fanno parte dell'Unione, comprese le loro organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i cui cittadini prestano servizio nel settore offshore degli idrocarburi, per garantire che le aziende con sede in paesi terzi ma operanti nelle acque dell'UE siano vincolate dalle condizioni di lavoro dell'Unione e dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

86.  chiede alla Commissione di avviare un dibattito su normative concernenti la responsabilità per danni ambientali e le garanzie finanziarie che includa anche i paesi terzi;

87.  esorta la Commissione a lavorare con i partner e i paesi vicini ai fini del conseguimento di un regime speciale per le operazioni nell'Artico, tenendo adeguatamente conto della sostenibilità e della necessità di attività offshore in questo ambiente vulnerabile ed unico;

88.  sostiene partenariati internazionali bilaterali tramite i piani d'azione della politica europea di vicinato che, fra l'altro, incoraggino i paesi terzi ad adottare elevate norme di sicurezza; esorta i paesi che non hanno ancora pienamente attivato la politica europea di vicinato a farlo;

89.  sostiene i regimi di aiuto guidati dall'industria per il trasferimento delle competenze, soprattutto ai paesi con quadri normativi meno sviluppati;

o
o   o

90.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
(2) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.
(3) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(4) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
(5) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(6) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
(7) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
(8) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(9) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(10) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.
(11) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(12) Testi approvati, P7_TA(2010)0352.
(13) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(14) Global Industry Response Group (Gruppo di risposta globale dell'industria).
(15) Oil Spill response group (Gruppo di risposta alle fuoriuscite di petrolio).
(16) North Sea Offshore Authorities Forum (Forum delle autorità competenti in materia di installazioni marine nei paesi del Mare del Nord).
(17) La Convenzione OSPAR è lo strumento giuridico attuale che disciplina la cooperazione internazionale sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.
(18) Offshore Cooperative Emergency Services, che riunisce le associazioni nazionali della Danimarca, della Germania, dell'Irlanda, dei Paesi Bassi, della Norvegia e del Regno Unito.
(19) Direttiva del Consiglio 85/337/CEE (modificata).
(20) Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).
(21) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, (COM(2010)0781).
(22) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(23) Centro di monitoraggio e informazione, gestito dalla Commissione.
(24) Comunicazione della Commissione intitolata «Conoscenze oceanografiche 2020» dati e osservazioni relative all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile (COM(2010)0461).
(25) (COM(2010)0494).
(26) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(27) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2013Avviso legale