Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla Bielorussia: l'arresto del difensore dei diritti umani Ales Bialatski
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 12 maggio 2011(1), 10 marzo 2011(2), 20 gennaio 2011(3) e 17 dicembre 2009(4),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia adottate durante la 3101a riunione del Consiglio Affari esteri tenutasi il 20 giugno 2011,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del dicembre 1998,
– vista la risoluzione sulla libertà di associazione nella Repubblica di Bielorussia, adottata dalla Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa il 22 giugno 2011,
– vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 17 giugno 2011, che condanna le violazioni dei diritti umani prima, durante e dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia e chiede al governo bielorusso di porre fine alla «persecuzione» dei leader dell'opposizione,
– vista la dichiarazione sull'arresto di Ales Bialatski in Bielorussia, rilasciata il 5 agosto 2011 dalla vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton,
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la Bielorussia è vincolata in virtù di impegni internazionali all'osservanza dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, segnatamente la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
B. considerando che il difensore dei diritti umani Ales Bialatski, presidente del Centro per i diritti umani «Viasna» e vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH), dopo essere stato trattenuto presso il centro di detenzione del Ministero dell'interno bielorusso è stato arrestato a Minsk il 4 agosto 2011 con l'accusa formale di evasione fiscale su larga scala («occultamento di profitti su scala particolarmente vasta») e incriminato il 12 agosto 2011 ai sensi della parte II dell'articolo 243 del codice penale bielorusso; considerando che Ales Bialatski rischia una pena consistente nella limitazione della libertà per un periodo fino a cinque anni o nella reclusione da tre a sette anni nonché la confisca dei beni, tra cui i locali della sede amministrativa dell'organizzazione «Viasna»;
C. considerando che i beni privati di Ales Bialatski a Minsk, la sua casa a Rakov e l'ufficio del «Viasna» a Minsk sono stati perquisiti dagli agenti del Comitato per la sicurezza dello Stato (KGB) e della Direzione investigativa finanziaria del Comitato statale di controllo, e che i suoi computer e altro materiale sono stati confiscati;
D. considerando che il 16 agosto 2011 un giudice distrettuale di Minsk ha respinto la richiesta presentata dall'avvocato di Ales Bialatski ai fini del rilascio del suo assistito su garanzia personale e che all'inizio di quella stessa settimana il periodo di carcerazione preventiva di Ales Bialatski era stato esteso a due mesi;
E. considerando che l'arresto è legato alla comunicazione di dati relativi ai conti bancari di Ales Bialatski alle autorità bielorusse da parte di alcuni Stati membri dell'UE; che nel cercare queste informazioni le autorità bielorusse hanno approfittato della cooperazione internazionale nel quadro di un accordo bilaterale di assistenza giuridica, sfruttando il sistema delle procedure e degli accordi internazionali sui trasferimenti finanziari – destinato a essere utilizzato per rintracciare terroristi e criminali – al fine di esercitare pieno controllo sulle organizzazioni non governative della società civile e sull'opposizione democratica bielorussa e di screditare l'assistenza dell'Unione europea alla società civile bielorussa;
F. considerando che le autorità fiscali bielorusse hanno interpretato le somme presenti nei conti di Ales Bialatski come suo reddito personale e lo hanno accusato di occultamento delle stesse;
G. considerando che le autorità bielorusse hanno rifiutato sistematicamente di registrare a livello nazionale quasi tutte le organizzazioni per i diritti umani del paese (al «Viasna» è stata negata la registrazione per ben tre volte negli ultimi anni); che, di conseguenza, dato che gli aiuti stranieri alle organizzazioni non governative in Bielorussia (nel caso del «Viasna» si tratta di fondi destinati a consentire all'organizzazione di fornire assistenza alle vittime della repressione di massa attuata dal regime bielorusso dopo le elezioni presidenziali del dicembre 2010) devono essere autorizzati dalle autorità bielorusse, i difensori dei diritti umani sono costretti ad aprire conti in paesi vicini per fornire un aiuto efficace ai rappresentanti della società civile indipendente;
H. considerando che le vessazioni nei confronti dei difensori e degli attivisti dei diritti umani sono sistematiche e diffuse; che di recente sono emerse informazioni riguardanti la persecuzione di difensori dei diritti umani, giornalisti e attivisti impegnati nella campagna per il rilascio di Ales Bialatski, con arresti, detenzioni, interrogatori, l'imposizione di ammende o la confisca di materiale stampato; che una delle persone interessate, Viktar Sazonau, è attualmente in attesa di giudizio;
I. considerando che il caso di Ales Bialatski rientra in un più ampio scenario di vessazioni perduranti da lungo tempo ai danni della società civile e dei difensori dei diritti umani a seguito delle elezioni presidenziali nel dicembre 2010, il che è sfociato in un drammatico deterioramento dei diritti umani e delle libertà civili e politiche in Bielorussia;
J. considerando che un gran numero di attivisti dell'opposizione, tra cui ex candidati presidenziali, giornalisti e difensori dei diritti umani, sono stati arrestati sulla base della loro partecipazione alla pacifica manifestazione post-elettorale del 19 dicembre 2010 a Minsk, accusati di «organizzazione di disordini di massa» e condannati ingiustamente a dure pene ammontanti fino a sette anni di detenzione in un carcere di alta o media sicurezza; considerando che, secondo quanto riportato, alcuni di loro sono stati sottoposti a torture fisiche e psicologiche, non hanno beneficiato di adeguata assistenza legale e medica o sono stati rimandati in prigione dopo un importante intervento chirurgico senza corretta riabilitazione medica;
1. esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione dei difensori dei diritti umani in Bielorussia; condanna fermamente il recente arresto e le accuse mosse a carico di Ales Bialatski, presidente del Centro per i diritti umani «Viasna», e il mancato rispetto da parte delle autorità bielorusse dei diritti fondamentali di libertà di riunione e di espressione;
2. deplora il fatto che le autorità bielorusse continuino a rifiutare di concedere status legale alle organizzazioni indipendenti per i diritti umani nel paese, impossibilitandole ad operare mediante l'introduzione di leggi repressive intese a far tacere le attività della società civile, e ricorrano alla minaccia di sanzioni penali per intimidire i difensori dei diritti umani;
3. ritiene, in questo contesto, e data la repressione senza precedenti della società civile in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali del dicembre 2010, che il procedimento penale contro Ales Bialatski sia di matrice politica e miri a ostacolare la sua legittima attività di difensore dei diritti umani;
4. chiede che Ales Bialatski sia posto immediatamente e incondizionatamente in libertà e sia prosciolto dalle indagini e da tutte le accuse a suo carico;
5. condanna l'azione intrapresa contro il Centro per i diritti umani «Viasna» e sollecita le autorità bielorusse a porre fine a tutte le forme di vessazione ai danni di Ales Bialatski, del «Viasna» e del suo personale, di tutti gli altri difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile nel paese e a rispettare lo stato di diritto;
6. invita le autorità bielorusse ad abrogare l'articolo 193, paragrafo 1, del codice penale bielorusso, che vieta l'organizzazione di attività di associazioni pubbliche non registrate o la partecipazione alle stesse, in quanto tale disposizione è in contrasto con le norme internazionali in materia di libertà di associazione e costituisce una violazione da parte della Bielorussia dei suoi obblighi in quanto membro dell'OSCE e dell'ONU;
7. sottolinea che l'assistenza giuridica tra gli Stati membri dell'UE e la Bielorussia non dovrebbe diventare uno strumento di persecuzione politica e repressione;
8. deplora il fatto che le autorità bielorusse abbiano intenzionalmente usato in modo improprio e sfruttato la legge bielorussa e meccanismi bilaterali e internazionali;
9. invita le autorità bielorusse a osservare tutte le disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e ad assicurare che i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali siano rispettati in ogni circostanza, in conformità con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani ratificati dalla Bielorussia;
10. esorta le autorità bielorusse a rivedere la legislazione bielorussa, in particolare in materia di libertà di associazione e di espressione, a renderla conforme alle norme internazionali e, nel contempo, ad astenersi da ogni ulteriore abuso della legge;
11. invita il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante a intensificare la pressione esercitata sulle autorità bielorusse, ampliando ulteriormente il divieto di visto e l'elenco sul congelamento dei beni per includervi quanti sono implicati nell'arresto di Ales Bialatski e nell'azione penale nei suoi confronti;
12. sottolinea che, alla luce dell'incessante repressione senza precedenti dell'opposizione e della società civile in Bielorussia, l'UE deve sostenere la costruzione della democrazia nel paese e trovare nuove modalità per aiutare la società civile bielorussa e i mezzi di comunicazione indipendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica;
13. invita il vertice per il partenariato orientale, che si terrà a Varsavia il 28 e 29 settembre 2011, a rafforzare l'assistenza a favore dell'opposizione democratica bielorussa e delle organizzazioni della società civile e a collaborare attivamente con esse al fine di incoraggiare e rafforzare i loro sforzi per garantire la democrazia;
14. invita le autorità bielorusse a garantire un'adeguata assistenza legale e medica per tutti i prigionieri politici e a rilasciarli immediatamente e senza condizioni, prosciogliendoli da ogni accusa e ripristinando integralmente i loro diritti civili;
15. sottolinea che il potenziale impegno dell'UE con la Bielorussia dovrebbe essere soggetto a condizioni rigorose e subordinato a un impegno da parte di tale paese a rispettare gli standard democratici, i diritti umani e lo stato di diritto, come affermato nella dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009, che è stata cofirmata dal governo bielorusso;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e al governo e al parlamento della Bielorussia.