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Procedura : 2011/2087(INI)
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Ciclo del documento : A7-0385/2011

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A7-0385/2011

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PV 01/02/2012 - 18
CRE 01/02/2012 - 18

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PV 02/02/2012 - 12.9
CRE 02/02/2012 - 12.9
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P7_TA(2012)0025

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Giovedì 2 febbraio 2012 - Bruxelles
Dimensione europea dello sport
P7_TA(2012)0025A7-0385/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (2011/2087(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (COM(2011)0012),

–  visto il Libro bianco della Commissione sullo sport (COM(2007)0391),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La lotta contro la corruzione nell'UE» (COM(2011)0308),

–  viste le due convenzioni del Consiglio d'Europa sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive, del 19 agosto 1985, e contro il doping, del 19 agosto 1990,

–  vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sulle donne e lo sport(1),

–  vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sul rispetto delle norme fondamentali del lavoro nella produzione di articoli sportivi per i Giochi olimpici(2),

–  vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla lotta contro il doping nello sport(3),

–  vista la sua dichiarazione del 14 marzo 2006 sulla lotta al razzismo nel calcio(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla prostituzione coatta in occasione di manifestazioni sportive internazionali(5),

–  vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa(6),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'educazione(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport(8),

–  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(9),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo online(10),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013(11),

–  vista la sua dichiarazione del 16 dicembre 2010, su un maggiore sostegno dell'Unione europea a favore degli sport di base(12),

–  vista la decisione 2010/37/CE del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva(13),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2010 sulla nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 1° giugno 2011 su un piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport per il 2011-2014(14),

–  viste la dichiarazione di Punta de l'Este del dicembre 1999 e la riunione della tavola rotonda dell'UNESCO sugli sport e i giochi tradizionali(15), concernenti il riconoscimento degli sport e dei giochi tradizionali quale parte del patrimonio immateriale nonché simbolo della diversità culturale,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale di primo grado nonché le decisioni della Commissione in materia di sport,

–  viste la Carta europea dei diritti delle donne nello sport e la campagna «Jump» del progetto Olympia, per donne più forti attraverso lo sport,

–  vista la Carta per un'azione tesa a eliminare la discriminazione dei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) nello sport,

–  visti gli articoli 6, 19 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti i pareri del Comitato delle regioni(16) dell'11-12 ottobre 2011 e del Comitato economico e sociale europeo(17) del 26-27 ottobre 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport»,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0385/2011),

A.  considerando che lo sport contribuisce alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione, poiché pone in rilievo valori pedagogici e culturali fondamentali e costituisce un vettore di integrazione, nella misura in cui si rivolge a tutti i cittadini, a prescindere dal sesso, dall'origine etnica, dalla religione, dall'età, dalla nazionalità, dalla condizione sociale o dall'orientamento sessuale;

B.  considerando che la natura specifica dello sport dovrebbe prevalere nelle sentenze della Corte di giustizia europea e nelle decisioni della Commissione in materia di sport;

C.  considerando che tutti i soggetti interessati, compresi i responsabili delle politiche, devono tenere conto della natura specifica dello sport, delle sue strutture basate sul volontariato e delle sue funzioni sociali ed educative;

D.  considerando che la specificità dello sport deriva dall'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport che lo distinguono da qualsiasi altro settore di attività, comprese le attività economiche; che lo sport dovrebbe essere comunque assoggettato al diritto dell'Unione europea, ove opportuno e necessario e valutando caso per caso;

E.  considerando che l'azione dell'UE nel settore sportivo dovrebbe sempre tenere conto della specificità dello sport rispettando i suoi aspetti sociali, educativi e culturali;

F.  considerando che lo sport rientra fra le competenze dell'UE ai sensi del trattato di Lisbona al fine di promuovere l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, tutelare l'integrità fisica e morale degli sportivi e potenziare i vantaggi che lo sport comporta sul piano sanitario, sociale, culturale ed economico, e che richiede un adeguato sostegno a livello finanziario e politico;

G.  considerando che lo sport apporta un contributo enorme a valori positivi quali la correttezza, il rispetto e l'inclusione sociale;

H.  considerando che miliardi di persone in tutto il mondo praticano sport inventati, codificati e diffusi in Europa e rilevando che inoltre il movimento olimpico moderno è stato creato in Francia dal barone Pierre De Coubertin;

I.  considerando che occorre mettere a punto una politica UE in materia di sport per affrontare e sostenere le finalità e gli obiettivi degli sport professionistici e amatoriali;

J.  considerando che il sostegno e la promozione dello sport per coloro che hanno disabilità intellettuali o fisiche dovrebbe costituire una priorità nell'UE, tenuto conto dell'importanza del suo ruolo quale veicolo di inclusione sociale, salute pubblica e volontariato a livello transfrontaliero;

K.  considerando che il volontariato è il fondamento della maggior parte degli sport amatoriali in Europa;

L.  considerando che i 35 milioni di sportivi non professionisti, come del resto le società sportive e le associazioni sportive di beneficenza, contribuiscono allo sviluppo dello sport di massa e alla diffusione degli ideali sportivi;

M.  considerando che lo sport è determinante per la salute nella società moderna e che, attraverso il suo ruolo nell'ambito dell'istruzione formale e non formale, rappresenta un elemento essenziale di un'istruzione di qualità e contribuisce alla realizzazione personale dei cittadini più anziani;

N.  considerando che la promozione delle attività fisiche e sportive contribuisce al risparmio di una quota importante della spesa pubblica in ambito sanitario;

O.  considerando che una delle principali motivazioni alla base del coinvolgimento dei cittadini nello sport e nell'attività fisica è il desiderio di migliorare la salute e il benessere personali;

P.  considerando che le pratiche legate al doping infrangono i valori dello sport ed espongono gli sportivi a gravi rischi, provocando danni gravi e permanenti alla salute;

Q.  considerando che lo sport di alto livello esalta taluni dei valori sportivi fondamentali e li trasmette alla società in generale, incoraggiando la pratica sportiva;

R.  considerando che per numerosi atleti di alto livello si profila un futuro incerto al termine della carriera sportiva;

S.  considerando che è di fondamentale importanza preparare gli atleti alla loro riconversione professionale facendo in modo che, parallelamente alla formazione sportiva, ricevano un'istruzione generale o una formazione professionale;

T.  considerando che occorre tutelare e proteggere i diritti fondamentali degli sportivi;

U.  considerando che, in occasione delle competizioni sportive, vi è la possibilità che si verifichino atti di violenza verbale e fisica e comportamenti discriminatori;

V.  considerando che la pratica dello sport da parte delle donne non è sufficientemente valorizzata e che le donne sono sottorappresentate in seno agli organi decisionali delle organizzazioni sportive;

W.  considerando che le attività sportive necessitano di strutture, attrezzature e impianti specifici e adeguati e che anche le scuole devono essere dotate di impianti adeguati per promuovere l'educazione fisica;

X.  considerando che lo sport occupa uno spazio importante nell'economia europea, in quanto rappresenta, direttamente o indirettamente, 15 milioni di posti di lavoro, corrispondenti al 5,4% della popolazione attiva, nonché un valore aggiunto annuo di circa 407 miliardi di EUR, ossia il 3,65% del PIL europeo, e che un settore sportivo economicamente florido contribuisce anche alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

Y.  considerando che la violazione dei diritti di proprietà intellettuale delle organizzazioni sportive e l'espansione della pirateria digitale, in particolare la trasmissione non autorizzata di eventi sportivi in diretta, mettono in pericolo l'economia dell'intero settore sportivo;

Z.  considerando che lo sport non funziona come un settore tradizionale dell'economia, a causa dell'interdipendenza fra gli avversari e dell'equilibrio competitivo necessario per mantenere l'incertezza dei risultati;

AA.  considerando che lo sport non è equiparabile a una normale attività economica, in ragione delle sue specificità e del suo modello organizzativo basato sulle federazioni, il cui funzionamento non è simile a quello delle aziende commerciali, e che occorre operare una distinzione tra interessi sportivi e interessi commerciali;

AB.  considerando che il dialogo sociale europeo può svolgere un ruolo importante e va pertanto incoraggiato;

AC.  considerando che lo sport svolge un ruolo rilevante ed è fonte di gioia per molti cittadini, siano essi partecipanti, tifosi o spettatori;

AD.  considerando che i grandi eventi sportivi e la pratica dello sport offrono occasioni straordinarie per sfruttare il potenziale di sviluppo del turismo in Europa, che può diffondere i valori e i principi legati allo sport;

AE.  considerando che il modello sportivo europeo si basa su una federazione per ciascuna disciplina sportiva e che, come risultato di una lunga tradizione democratica, si caratterizza per l'organizzazione autonoma, democratica, territoriale e piramidale dei meccanismi di solidarietà sportiva e finanziaria, quali il principio di promozione e di retrocessione e le competizioni aperte, che coinvolgono sia società sportive che squadre nazionali;

AF.  considerando che è possibile migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica nelle società sportive coinvolgendo i tifosi nell'assetto proprietario e gestionale delle loro società;

AG.  considerando che le organizzazioni sportive tradizionali e di base svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzare la cultura, promuovere l'inclusione sociale e valorizzare le comunità;

AH.  considerando che le squadre nazionali svolgono un ruolo essenziale, che le competizioni internazionali continuano a rappresentare un modello di riferimento e che si dovrebbero prendere provvedimenti per contrastare le «naturalizzazioni di comodo»;

AI.  considerando che la natura stessa delle competizioni tra squadre nazionali implica che le federazioni e le società sportive possono migliorare la formazione degli sportivi nazionali;

AJ.  considerando che lo sport professionale e lo sport di base sono vulnerabili all'instabilità finanziaria e ne sono, di fatto, gravemente colpiti e che le federazioni interessate hanno la responsabilità di incoraggiare le società sportive ad adottare una cultura della pianificazione e dell'investimento ragionevole;

AK.  considerando che i trasferimenti internazionali possono essere pericolosi per i giovani atleti, poiché gli insuccessi sportivi, la disgregazione della famiglia e l'emarginazione sociale sono alcune delle conseguenze di un'uscita di casa troppo precoce da parte dei giovani atleti;

AL.  considerando che le federazioni sportive non dispongono degli strumenti strutturali o giuridici per poter prendere provvedimenti efficaci contro le partite truccate;

AM.  considerando che i servizi connessi al gioco d'azzardo sono esclusi, in ragione della loro specificità, dall'ambito di applicazione della direttiva sui servizi (2006/123/CE) e della nuova direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE);

AN.  considerando che i finanziamenti per lo sport di base possono essere assicurati solo se si impone per legge ai titolari delle necessarie licenze nazionali per il gioco d'azzardo, che pagano le imposte e finanziano altri obiettivi di interesse pubblico negli Stati membri, di pagare imposte di «interesse pubblico» e si offre loro una protezione efficace contro la concorrenza illegale;

AO.  considerando che la regolamentazione degli agenti dei giocatori richiede un'azione concertata fra gli organi direttivi sportivi e le autorità pubbliche, in modo che si possano imporre sanzioni efficaci nei confronti degli agenti e/o degli intermediari che infrangono le regole;

AP.  considerando che lo sport può svolgere un ruolo in vari ambiti delle relazioni esterne dell'Unione europea, anche tramite la diplomazia;

Ruolo sociale dello sport

1.  esorta la Commissione a proporre, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, una dotazione di bilancio dedicata e ambiziosa destinata alla politica in materia di sport, dati i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, economico e per la salute pubblica;

2.  invita gli Stati membri a far sì che le lezioni di educazione fisica siano una componente dell'orario settimanale in tutte le tipologie di scuole e sottolinea l'importanza di incoraggiare la pratica sportiva a tutti i livelli dell'istruzione, sin dalla prima infanzia, anche negli istituti scolastici e universitari e nelle comunità locali, che dovrebbero essere incoraggiati a dotarsi di impianti sportivi con attrezzature adeguate;

3.  sollecita gli Stati membri a stabilire chiari orientamenti al fine di integrare sport e attività fisica a tutti i livelli dell'istruzione negli Stati membri;

4.  sottolinea l'importanza dell'istruzione attraverso lo sport e le potenzialità insite nello sport per aiutare i giovani socialmente vulnerabili a rimettersi in carreggiata e chiede agli Stati membri, alle associazioni nazionali, alle leghe e alle società sportive di sviluppare e sostenere iniziative in tal senso;

5.  invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le scuole e le associazioni sportive; osserva che, a tal riguardo, la Commissione dovrebbe far leva sulla sua funzione di coordinamento nel settore dello sport per raccogliere negli Stati membri esempi di migliori prassi e renderli accessibili a tutti i soggetti interessati a livello europeo in una banca dati centrale;

6.  raccomanda alla Commissione di promuovere la pratica sportiva fra gli anziani, dato che tale pratica contribuisce a favorire l'interazione sociale e ottime condizioni di salute;

7.  sottolinea che lo sport, a tutte le età, è un settore che offre grandi potenzialità in termini di miglioramento del livello generale di salute degli europei e invita, pertanto, l'UE e gli Stati membri ad agevolare la partecipazione ad attività sportive e a promuovere uno stile di vita salutare che benefici pienamente delle opportunità di praticare sport, riducendo così la spesa sanitaria;

8.  esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere con maggior forza il ruolo degli operatori sanitari nella promozione della partecipazione sportiva e a esaminare in che modo i fornitori di assicurazioni sanitarie potrebbero fornire incentivi quale strumento per incoraggiare le persone a praticare attività sportive;

9.  sottolinea l'importanza di rendere accessibile lo sport a tutti i cittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come attività ricreativa o tramite società sportive e associazioni;

10.  riconosce il lavoro svolto dalle organizzazioni che offrono attività sportive alle persone con disabilità intellettuali o fisiche in tutta l'UE; invita la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni sportive a promuovere e sviluppare, con finanziamenti adeguati, le attività e le competizioni sportive per i disabili, in particolare consentendo loro un accesso equo alla pratica sportiva e assegnando loro, a titolo gratuito, impianti sportivi adeguati alle loro necessità;

11.  sottolinea il grande potere di integrazione sociale dello sport in numerosi settori, tra cui l'impegno civico e il concetto di democrazia, la promozione di buone condizioni di salute, lo sviluppo urbano, l'integrazione sociale, il mercato del lavoro, l'occupazione, la formazione specialistica e l'istruzione;

12.  incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a incrementare le sovvenzioni offerte alle organizzazioni che operano per l'integrazione, attraverso lo sport, delle persone a rischio di esclusione sociale o che promuovono la pratica sportiva per le persone fisicamente o mentalmente disabili;

13.  incoraggia gli Stati membri a inserire stabilmente lo sport nei programmi e nei servizi finalizzati a un'effettiva integrazione di tutti i gruppi a rischio di discriminazione e invita le organizzazioni sportive a dotarsi di appositi programmi di formazione per operatori e volontari per prevenire e combattere qualsiasi forma di discriminazione o razzismo;

14.  evidenzia la funzione esemplare dello sport per la società ed esorta gli organi direttivi sportivi ad assumere un ruolo guida nel contrastare la discriminazione a livello istituzionale;

15.  ricorda che nello sport non devono esistere discriminazioni di genere e chiede che l'applicazione della Carta olimpica sia estesa a tutte le manifestazioni sportive, in particolare a quelle europee;

16.  invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e gli organi direttivi nazionali del settore sportivo a impegnarsi nella lotta contro l'omofobia e la transfobia e ad attuare correttamente le normative e le politiche antidiscriminatorie, con particolare riferimento alle atlete lesbiche e agli atleti bisessuali, gay e transgender;

17.  invita gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sull'importanza di un'educazione fisica di qualità per entrambi i sessi e suggerisce loro di predisporre le necessarie strategie per affrontare la questione;

18.  sottolinea che la composizione degli organi decisionali in seno alle organizzazioni sportive deve riflettere la composizione dell'assemblea generale annuale e l'equilibrio di genere fra gli iscritti, consentendo in tal modo a uomini e donne la parità di accesso alle funzioni amministrative anche a livello transnazionale;

19.  esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'importanza dello sport come strumento per promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo interculturale, la salute pubblica, l'integrazione e l'emancipazione delle donne;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a sollecitare il Comitato olimpico internazionale ad assicurare il rispetto delle norme della Carta olimpica che vietano, in occasione di manifestazioni sportive, ogni dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razzista e ad assicurare nel contempo che le donne non subiscano pressioni politiche che le inducono a infrangere tali norme, o che tali norme non vengano eluse attraverso il rifiuto di un paese di inviare atlete donne alle gare;

21.  invita le organizzazioni sportive a incoraggiare maggiormente la partecipazione delle donne alla pratica sportiva nonché agli organi direttivi in seno a tali organizzazioni, garantendo la parità di accesso alle attività sportive, in particolare per le ragazze e le donne provenienti da ambienti svantaggiati, promuovendo la partecipazione femminile allo sport e valorizzando le attività e i risultati delle discipline femminili al pari di quanto avviene per le discipline maschili; incoraggia gli Stati membri a elaborare misure che consentano alle atlete di conciliare la vita privata e la vita professionale sportiva e a promuovere l'uguaglianza di genere nelle politiche governative in materia di sport; invita la Commissione a incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi in materia di pari opportunità sotto il profilo del genere nello sport;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli organismi europei per la promozione e l'attuazione delle raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere in tutte le attività correlate allo sport, con particolare riferimento all'accesso allo sport per le donne immigrate e appartenenti a minoranze etniche, l'accesso delle donne ai ruoli decisionali nel settore sportivo e la copertura mediatica delle donne nello sport, e a garantire che le politiche e la legislazione in materia di sport siano fondate sull'uguaglianza di genere;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e incoraggiare la realizzazione di ricerche europee sulla specificità delle attività sportive femminili, sulle ragioni che inducono donne e ragazze ad abbandonare lo sport e sulla persistenza delle ineguaglianze nell'accesso delle donne alla pratica sportiva;

25.  incoraggia la creazione di reti di donne nel settore dello sport per promuovere lo scambio di migliori pratiche e di informazioni;

26.  sottolinea che il fatto che genitori di ragazze immigrate proibiscano loro di partecipare alle attività sportive e natatorie a scuola non può essere tollerato o giustificato in base a motivazioni culturali o religiose;

27.  segnala che, se sono numerose le ragazze che praticano sport da piccole, molte abbandonano tale pratica nell'adolescenza; fa riferimento, a tal proposito, agli studi che evidenziano come le ragazze siano oggetto di esplicite o velate pressioni da parte di compagni e familiari affinché diventino più «femminili» o assumano responsabilità incompatibili con una partecipazione continuativa; incoraggia gli Stati membri e gli organi direttivi sportivi nazionali a mettere a punto strategie per far sì che i programmi e gli allenatori sostengano, in particolare, le ragazze interessate allo sport nello sviluppo della propria identità come atlete;

28.  insiste sulla necessità di lottare contro il doping, nel rispetto dei diritti fondamentali degli atleti, prestando particolare attenzione ai più giovani, attraverso campagne di prevenzione e informazione; esorta gli Stati membri a considerare il traffico di sostanze dopanti nel mondo dello sport alla stessa stregua del traffico di droghe illegali e ad adottare legislazioni nazionali in tale direzione, nell'intento di migliorare il coordinamento europeo in questo settore; invita l'Agenzia mondiale antidoping a creare un sistema amministrativo di reperibilità di facile utilizzo, in linea con la normativa dell'UE, e sottolinea la necessità di elaborare statistiche sull'utilizzo del doping e sui test mancati, per poter mettere a punto un approccio mirato alla lotta contro il doping;

29.  ritiene che l'adesione dell'UE alla Convenzione contro il doping del Consiglio d'Europa sia un passo necessario per coordinare un'attuazione più uniforme del codice WADA negli Stati membri;

30.  è a favore di una maggior armonizzazione del diritto in modo da conseguire un'efficace cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie nella lotta contro il doping e altre forme di manipolazione delle manifestazioni sportive;

31.  invita gli Stati membri ad affrontare la questione della dipendenza dal gioco d'azzardo e della protezione dei minori dai rischi del gioco d'azzardo;

32.  è favorevole alla formulazione di norme chiare sulla tutela dei minori nello sport competitivo e all'elaborazione di ulteriori misure fondamentali di protezione, in consultazione con le federazioni;

33.  sottolinea l'importanza decisiva, per i giovani sportivi, di una doppia formazione sportiva e professionale; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, unitamente a tutti i soggetti interessati, a elaborare orientamenti volti a garantire che i giovani sportivi possano completare, oltre alla loro formazione sportiva, anche regolari studi scolastici e/o professionali, tenendo conto delle migliori prassi esistenti nei singoli Stati membri; incoraggia, a tale riguardo, gli Stati membri a tenere conto dell'esperienza in materia degli ex sportivi professionisti nel caso intendano diventare allenatori, a creare appositi percorsi professionali per gli atleti di alto livello che decidono di conseguire un diploma di studi superiori e a fare uso della loro esperienza a vantaggio dello sport in generale;

34.  esorta gli Stati membri a elaborare programmi di istruzione strutturati in modo da agevolare la combinazione tra apprendimento e allenamento per gli atleti professionisti;

35.  propone di istituire un quadro per la formazione e le qualifiche relative alla professione di allenatore e di integrarlo nei programmi del quadro europeo delle qualifiche e nei programmi di apprendimento permanente, al fine di promuovere una società basata sulla conoscenza e lo sviluppo di eccellenza nella professione dell'allenatore, a livello sia amatoriale che professionale;

36.  evidenzia il ruolo degli allenatori nello sviluppo e nell'educazione dei giovani, non soltanto per le abilità sportive, ma anche per le competenze necessarie nella vita; rileva che gli allenatori possono orientare i giovani a sviluppare uno stile di vita salutare;

37.  invita gli Stati membri, in stretta consultazione con le federazioni interessate, a vietare l'accesso allo stadio ai tifosi che hanno dato prova di comportamenti violenti e discriminatori, a creare una strategia coordinata per quanto riguarda la definizione e l'applicazione di sanzioni nei loro confronti, a cooperare strettamente per far rispettare tali divieti negli incontri internazionali che si svolgono in uno Stato membro diverso da quello che li aveva imposti e istituiti, pur nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali, a istituire una banca dati europea finalizzata alla condivisione di informazioni e a rafforzare la cooperazione mediante un sistema di allerta avanzato per gli incontri ad alto rischio;

38.  è favorevole alla definizione da parte degli Stati membri, di concerto con le federazioni sportive europee, di norme minime di sicurezza negli stadi e all'adozione di tutte le misure adeguate onde garantire il maggior grado di sicurezza possibile per giocatori e tifosi;

39.  sottolinea che, laddove gli sport si svolgono in un ambiente naturale, occorre garantire un equilibrio tra i benefici che tali sport apportano alla società e la salute dell'ambiente in cui sono praticati;

40.  sottolinea il potenziale insito nelle manifestazioni sportive per il turismo a livello locale e nazionale e invita gli Stati membri a contribuire allo sviluppo di questo ramo delle attività economiche e commerciali;

Dimensione economica dello sport

41.  è a favore del riconoscimento della peculiarità dello sport nell'ambito del mercato interno e del diritto della concorrenza e rinnova pertanto il suo invito alla Commissione affinché elabori orientamenti sull'applicazione del diritto dell'UE allo sport, in modo da correggere le numerose incertezze giuridiche esistenti;

42.  osserva che la sponsorizzazione offre un'ancora di salvezza finanziaria indispensabile e molte opportunità nello sport, nel rispetto dei principi del fair play finanziario;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire un profilo elevato al volontariato nello sport; ribadisce l'importanza dei volontari nello sport e sottolinea la necessità di istituire un quadro di riconoscimento sociale e di fornire ai volontari una formazione adeguata; valuta positivamente lo scambio di informazioni e di migliori prassi fra Stati membri al fine di promuovere il volontariato nello sport ed è favorevole a valutare la fattibilità di un quadro giuridico e fiscale che sia idoneo alle attività delle associazioni sportive;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a creare un sistema di riconoscimento delle qualifiche ottenute dai volontari e delle qualifiche richieste per esercitare le professioni regolamentate connesse allo sport;

45.  sottolinea che il reciproco riconoscimento dei corsi e delle formazioni specialistiche in un quadro europeo unificato per i professionisti che operano nello sport come specialisti (arbitri, allenatori) è particolarmente importante, in quanto contribuisce a lungo termine all'aumento della competitività, che a sua volta consentirà di evitare importanti perdite di entrate;

46.  esorta gli Stati membri a garantire agli sportivi un'istruzione superiore e il riconoscimento armonizzato delle loro qualifiche sportive e dei loro titoli di studio, onde incrementare la mobilità professionale;

47.  invita inoltre gli Stati membri a migliorare le strutture per il reinserimento degli ex sportivi nel mercato del lavoro, che facilitino il loro reintegro in una carriera professionale al termine della carriera sportiva;

48.  invita gli Stati membri a esaminare modalità per ridurre l'onere finanziario sui professionisti sportivi meno remunerati, le cui carriere sono brevi e instabili; ribadisce che gli sportivi professionisti, che rientrano nella categoria degli atleti e che traggono la maggior parte del loro guadagno dallo sport, devono poter beneficiare degli stessi diritti dei lavoratori in materia di sicurezza sociale;

49.  ritiene che il dialogo sociale nello sport sia uno strumento appropriato per trovare un equilibrio fra i diritti fondamentali e i diritti del lavoro degli sportivi, tenuto conto della natura specifica dello sport;

50.  ritiene che, nella dimensione economica in costante evoluzione del settore sportivo, sia necessario apportare miglioramenti immediati alle questioni connesse allo sport in ambiti decisivi quali la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, la libertà di stabilimento, il riconoscimento delle qualifiche professionali, i diritti di proprietà intellettuale e le norme in materia di aiuti di Stato, onde assicurare che il settore sportivo possa beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno;

51.  sottolinea che è di importanza fondamentale che lo sfruttamento commerciale dei diritti audiovisivi delle competizioni sportive avvenga su una base centralizzata, esclusiva e territoriale, onde garantire un'equa distribuzione delle entrate fra sport d'élite e sport di massa;

52.  è del parere che gli eventi sportivi considerati di particolare rilevanza per la società debbano essere accessibili al maggior numero possibile di spettatori; invita gli Stati membri che non abbiano ancora adottato misure volte a garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano tali eventi in esclusiva a provvedere in questo senso;

53.  riconosce il diritto dei giornalisti di accedere alle manifestazioni sportive organizzate di interesse pubblico e di darne informazione, onde salvaguardare il diritto del pubblico di ottenere e ricevere notizie e informazioni indipendenti sulle manifestazioni sportive;

54.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di tutelare i diritti di proprietà intellettuale in riferimento ai contenuti sportivi, nel debito rispetto del diritto all'informazione del pubblico;

55.  ritiene che le scommesse sportive costituiscano una forma di sfruttamento commerciale delle competizioni e invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere le scommesse da qualsiasi attività non autorizzata, dagli operatori abusivi e dai sospetti di partite truccate, in particolare riconoscendo agli organizzatori un diritto di proprietà intellettuale sulle gare di cui si occupano, garantendo che gli operatori delle scommesse contribuiscano in modo significativo al finanziamento degli sport di massa e di base e tutelando l'integrità delle competizioni, con particolare riferimento all'educazione degli atleti; ritiene tuttavia che tali diritti di proprietà intellettuale debbano lasciare impregiudicato il diritto di utilizzare brevi estratti, quale stabilito dalla direttiva 2007/65/CE (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

56.  rinnova la sua richiesta alla Commissione affinché definisca orientamenti nel settore degli aiuti di Stato, precisando quale tipo di sostegno pubblico sia legittimo per l'adempimento della missione sociale, culturale ed educativa dello sport;

57.  chiede agli Stati membri di adottare un'azione efficace volta a contrastare la corruzione e promuovere l'etica nello sport; giudica pertanto indispensabile che ciascun paese introduca norme rigorose di controllo finanziario delle società sportive;

58.  esorta le associazioni sportive a cooperare con le agenzie preposte all'applicazione della legge, anche attraverso la condivisione delle informazioni, ai fini di un approccio adeguato ed efficiente teso a contrastare le partite truccate e le altre frodi sportive;

59.  invita la Commissione a proporre misure concrete per assicurare il finanziamento dello sport proveniente dalle lotterie;

60.  sottolinea che l'introduzione, da parte della Commissione, della contabilità satellite nel settore sportivo è particolarmente opportuna, in quanto consente di valutare a livello nazionale le attività connesse con lo sport secondo norme uniformi, il che permette di individuare le anomalie e apporta un valore aggiunto all'economia europea e al mercato unico;

61.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di agevolare in modo concreto lo scambio di buone pratiche e di incoraggiare una più stretta cooperazione relativamente agli aspetti tecnici e alla ricerca correlata allo sport;

62.  ritiene che il ruolo degli enti locali e regionali nello sviluppo della dimensione europea dello sport sia fondamentale, in quanto tra i loro compiti istituzionali si annoverano l'erogazione di servizi al pubblico in ambito sportivo e l'allocazione di risorse finanziarie per le attività sportive e per le attrezzature ad esse necessarie;

63.  insiste sul fatto che lo sport di base dovrebbe beneficiare del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, i quali dovrebbero prevedere investimenti in infrastrutture sportive, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a dotare l'Unione di uno specifico programma di bilancio nel settore dello sport, come è ormai consentito in virtù dell'articolo 165 del TFUE;

Organizzazione dello sport

64.  rileva che le strutture sportive in Europa poggiano sui principi di nazionalità e territorialità;

65.  ribadisce il suo impegno a favore del modello sportivo europeo, in seno al quale le federazioni svolgono un ruolo centrale e la cui base è formata da diversi attori, tra cui tifosi, giocatori, società, leghe, associazioni e volontari, i quali svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'intera struttura sportiva;

66.  chiede di ridurre le barriere che ostacolano il volontariato sportivo in tutta l'UE;

67.  sottolinea l'importante ruolo svolto dagli enti locali nella promozione dello sport per tutti nella società e invita tali enti a partecipare attivamente ai forum europei di dibattito e dialogo diretti al mondo dello sport;

68.  ricorda che la buona governance nello sport è un requisito per garantire l'autonomia e l'autoregolamentazione delle organizzazioni sportive, nel rispetto dei principi della trasparenza, della responsabilità e della democrazia, e pone l'accento sulla necessità di una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione nello sport; sottolinea la necessità di un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti interessati nell'ambito del processo decisionale;

69.  invita gli Stati membri e gli organi direttivi sportivi a incentivare attivamente il ruolo sociale e democratico dei tifosi che sostengono i principi del fair play, promuovendo la loro partecipazione nell'assetto proprietario e di governance delle loro società sportive e quali importanti attori in seno agli organi direttivi sportivi;

70.  afferma che le società sportive dovrebbero rendere disponibili i giocatori nel momento in cui vengono selezionati per la squadra nazionale, riconoscendo nel contempo il loro contributo al successo dei grandi tornei nazionali a squadre, il che potrebbe includere meccanismi assicurativi, e sottolinea l'impossibilità di ricorrere a un approccio «universale» per tutti gli sport;

71.  sottolinea che, ai fini di uno sviluppo sostenibile del movimento sportivo in Europa e della diffusione della sua influenza positiva sugli individui e la società, è necessario formare i giocatori a livello locale e investire nell'educazione allo sport; reputa pertanto necessario garantire che lo sport ad alto livello non incida sullo sviluppo dei giovani sportivi, sugli sport amatoriali e sul ruolo essenziale delle organizzazioni sportive di base; sottolinea la necessità dell'equipollenza e del riconoscimento di diplomi e qualifiche in ambito sportivo;

72.  riafferma il proprio impegno a favore della norma di formare i giocatori localmente («home-grown player rule») e ritiene che potrebbe fungere da modello per altre leghe professionali in Europa; sostiene il proseguimento degli sforzi, da parte degli organi direttivi sportivi, intesi a incoraggiare la formazione dei giovani giocatori locali entro i limiti del diritto dell'Unione, in modo da rafforzare l'equilibrio competitivo nell'ambito delle gare e il sano sviluppo del modello sportivo europeo;

73.  ritiene che la valorizzazione di nuovi talenti rappresenti una delle attività principali delle società sportive e che un'eccessiva dipendenza dal trasferimento dei giocatori possa minare i valori dello sport;

74.  sottolinea l'importanza delle indennità di formazione, poiché queste rappresentano un efficace meccanismo di protezione dei centri di formazione e una giusta redditività del capitale investito;

75.  ritiene che la professione di agente sportivo dovrebbe essere un'attività professionale regolamentata e, come tale, soggetta al requisito di una qualifica ufficiale adeguata e che, ai fini della trasparenza, gli agenti dovrebbero avere la residenza fiscale sul territorio dell'Unione europea; invita la Commissione, in cooperazione con le federazioni sportive e le associazioni professionali di giocatori e agenti, a sviluppare e attuare un sistema europeo di licenza e di registrazione corredato da un codice di condotta e un meccanismo sanzionatorio;

76.  propone l'istituzione, da parte delle federazioni sportive, di un registro europeo non pubblico degli agenti sportivi in cui figurino i nominativi dei giocatori che gli agenti rappresentano, in modo da tutelare gli atleti, in particolare quelli di età inferiore a 18 anni, onde circoscrivere i rischi di conflitto d'interessi; ritiene che il pagamento del compenso all'agente per un trasferimento debba essere versato a rate per tutta la durata del contratto stipulato dall'atleta a seguito del trasferimento, e che il pagamento dell'intera somma debba essere subordinato al rispetto del contratto;

77.  invita gli Stati membri a integrare con sanzioni dissuasive le attuali disposizioni regolamentari che disciplinano l'operato degli agenti/intermediari dei giocatori e ad applicare rigorosamente tali sanzioni;

78.  invita gli organi direttivi dello sport ad aumentare la trasparenza per quanto concerne le attività degli agenti dei giocatori e a cooperare con le autorità degli Stati membri per eliminare la corruzione;

79.  si compiace dello studio richiesto dalla Commissione sull'impatto economico e giuridico dei trasferimenti di giocatori; ritiene inoltre che le iniziative delle federazioni sportive intese a introdurre maggiore trasparenza nei trasferimenti internazionali siano meritevoli di sostegno;

80.  è del parere che i sistemi posti in essere dagli organi direttivi sportivi per aumentare la trasparenza dei trasferimenti internazionali dei giocatori rappresentino un passo nella giusta direzione, poiché sono conformi al principio della buona governance e mirano a garantire l'integrità delle competizioni sportive;

81.  esprime chiaramente il proprio sostegno ai sistemi di licenza e al fair play finanziario, in quanto incoraggiano le società sportive a competere nei limiti dei loro effettivi mezzi finanziari;

82.  ritiene che tali misure stiano contribuendo a migliorare la governance, a ripristinare la stabilità e la sostenibilità finanziarie a lungo termine delle società sportive e a favorire la correttezza finanziaria delle competizioni europee e chiede pertanto alla Commissione europea di riconoscere la compatibilità di tali norme con il diritto dell'UE;

83.  accoglie con favore gli sforzi delle federazioni sportive tesi a vietare la proprietà di molteplici società sportive impegnate nella stessa competizione; reputa necessario proibire a tutti gli operatori del settore delle scommesse di detenere il controllo di una società che organizza competizioni o che vi partecipa, come pure vietare a qualsiasi società che organizza competizioni o che vi partecipa di detenere il controllo di un operatore che propone scommesse sugli eventi che organizza o ai quali prende parte;

84.  esorta gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire e sanzionare le attività illecite che compromettono l'integrità dello sport, equiparando tali attività al reato penale, in particolare quando sono correlate alle attività di scommessa, il che significa che implicano il condizionamento intenzionale e fraudolento dei risultati di una competizione sportiva, o di una sua fase, allo scopo di ottenere un vantaggio che non sia basato unicamente sulla normale pratica sportiva o sull'incertezza ad essa associata;

85.  esorta le federazioni sportive a operare in stretta collaborazione con gli Stati membri per tutelare l'integrità dello sport;

86.  invita la Commissione europea ad affrontare la questione della mancanza di trasparenza nei trasferimenti e delle partite truccate, come annunciato nella strategia dell'UE contro la corruzione, stabilendo norme minime concernenti la definizione dei reati penali in tale ambito;

87.  esprime profonda preoccupazione per le gravi attività illecite che interessano il mondo dello sport, quali ad esempio il riciclaggio di denaro, e invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione per affrontare tali questioni e assicurare una maggiore trasparenza nelle transazioni finanziarie effettuate nell'ambito dei trasferimenti dei giocatori e delle attività degli agenti;

88.  afferma che è fondamentale sviluppare strumenti diretti a incoraggiare la cooperazione fra le autorità pubbliche, le autorità sportive e gli operatori del gioco d'azzardo in relazione ai casi di frode sportiva, e che si potrebbe prevedere una collaborazione con Europol ed Eurojust;

89.  riconosce la legittimità delle giurisdizioni sportive ai fini della risoluzione delle controversie nel settore dello sport, nella misura in cui tali istanze rispettino il diritto fondamentale dei cittadini a un giusto processo; chiede che il Tribunale arbitrale dello sport tenga conto delle norme del diritto dell'Unione in sede di risoluzione delle controversie inerenti all'ambito sportivo sorte all'interno dell'Unione europea;

90.  chiede alla Commissione di presentare entro il 2012 una proposta che consenta di comprendere meglio le esigenze specifiche del settore sportivo e di intraprendere azioni concrete al riguardo, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 165 del TFUE;

Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

91.  invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con i paesi terzi su questioni quali i trasferimenti internazionali di giocatori, lo sfruttamento di giocatori minorenni, le partite truccate, la pirateria e le scommesse illegali; sottolinea parimenti l'importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per la promozione dello sport nei paesi in via di sviluppo;

92.  attende con interesse i risultati dei sistemi messi in atto per il controllo della trasparenza e del fair play finanziario e per la lotta contro la corruzione e la tratta di esseri umani; sottolinea la necessità che tale sistema sia conforme al diritto dell'UE e alle norme in materia di protezione dei dati; invita gli organismi sportivi a collegare i dati del sistema di regolamentazione dei trasferimenti con quelli di altri sistemi anti-corruzione, ai fini di un monitoraggio più efficace nella lotta contro le partite truccate;

93.  sottolinea la necessità di affrontare la questione degli operatori del gioco d'azzardo non autorizzati con sede sia all'interno che all'esterno dell'UE, dato che questi sono in grado di eludere i sistemi di controllo delle frodi sportive;

94.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, in ogni forma di cooperazione con i paesi terzi, il rispetto globale delle norme e dei regolamenti olimpici;

95.  invita le società sportive, nel momento in cui stipulano contratti con giovani provenienti da paesi terzi, ad assicurare il rispetto della legislazione in materia di immigrazione e a garantire che tutti i termini contrattuali siano conformi alla legge in vigore; chiede che i giovani atleti possano, se lo desiderano, rientrare nel loro paese di origine a condizioni soddisfacenti, in particolare nel caso in cui la loro carriera non decolli; sottolinea, a tale riguardo, che è essenziale applicare la pertinente legislazione;

96.  insiste sulla necessità di rafforzare la protezione dei minori nell'ambito delle trasferte internazionali; ritiene, infatti, che le trasferte internazionali siano potenzialmente pericolose per i giovani atleti che, avendo precocemente abbandonato la loro famiglia e il loro paese, sono estremamente vulnerabili e dovrebbero quindi ricevere un'attenzione costante da parte delle organizzazioni sportive;

97.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a promuovere, malgrado le norme o gli obblighi imposti alle donne in relazione a fattori culturali, tradizionali, storici o religiosi della società, la libertà assoluta, sia per le donne che per gli uomini, di praticare qualsiasi sport;

L'identità europea attraverso lo sport

98.  invita la Commissione ad ampliare gli attuali programmi volti a promuovere lo sport quale strumento della sua politica in materia di sviluppo e a lanciare nuove iniziative in tale settore;

99.  invita la Commissione:

   a organizzare a cadenza annuale una «Giornata europea dello sport» che promuova il ruolo sociale e culturale degli sport amatoriali e professionali e i benefici dello sport in termini di salute pubblica;
   a sostenere ogni anno la designazione di una «capitale europea dello sport» sotto l'egida dell'ACES (Associazione delle capitali europee dello sport ), offrendo il sostegno finanziario e il controllo necessari;
   a sostenere gli sport locali, tradizionali e autoctoni, che fanno parte della ricca diversità culturale e storica dell'UE simboleggiata nel motto «unita nella diversità», compiendo un'opera di sensibilizzazione a tali giochi anche attraverso la promozione di una mappa europea e di festival europei;
   a istituire un programma di mobilità e misure apposite per i giovani atleti amatoriali e gli allenatori, onde consentire loro di apprendere nuovi metodi di allenamento, istituire le migliori prassi e sviluppare, attraverso lo sport, valori europei come il fair play, il rispetto e l'inclusione sociale nonché favorire il dialogo interculturale;
   a contribuire ad agevolare un programma di mobilità concernente scambi per allenatori sportivi;
   a collaborare con gli Stati membri e le organizzazioni sportive per tutelare l'integrità fondamentale dello sport di base;
   a sostenere il lavoro degli Stati membri per quanto concerne la raccolta di dati e la ricerca finalizzate allo scambio di migliori prassi;

100.  propone che la bandiera europea sia issata in occasione delle grandi manifestazioni sportive organizzate sul territorio dell'Unione e suggerisce alle federazioni sportive di considerare l'idea che sia esibita sulle maglie degli atleti degli Stati membri, di fianco alla bandiera nazionale; sottolinea che si tratterebbe di un'opzione interamente facoltativa e che spetterebbe agli Stati membri e alle organizzazioni sportive decidere se ricorrere o meno a tale opzione;

o
o   o

101.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle federazioni sportive europee, internazionali e nazionali.

(1) GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 605.
(2) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1067.
(3) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 590.
(4) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 143.
(5) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 292.
(6) GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 232.
(7) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 131.
(8) GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 51.
(9) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.
(10) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 30.
(11) P7_TA(2011)0316.
(12) Testi approvati, P7_TA(2010)0498.
(13) GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5.
(14) GU C 162 dell'1.6.2011, pag. 1.
(15) Almaty, Kazakstan, 5-6 novembre 2006.
(16) CdR 66/2011 def.
(17) CESE 1594/2011 – SOC /413.

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