Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo
,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (15178/2011),
– visto il progetto di protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15179/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0003/2012),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0017/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo all'accordo;
2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, nonché la programmazione annuale di cui agli articoli 3 e 9 del nuovo protocollo e la corrispondente relazione annuale; esorta la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, prima della scadenza del nuovo protocollo, una relazione di valutazione sulla sua applicazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;
3. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare tempestivamente e esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.