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Procedura : 2011/2185(INI)
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Ciclo del documento : A7-0086/2012

Testi presentati :

A7-0086/2012

Discussioni :

PV 17/04/2012 - 14
CRE 17/04/2012 - 14

Votazioni :

PV 18/04/2012 - 7.6
CRE 18/04/2012 - 7.6
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Testi approvati :

P7_TA(2012)0126

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Mercoledì 18 aprile 2012 - Strasburgo
Diritti umani nel mondo e politica dell'Unione europea in materia
P7_TA(2012)0126A7-0086/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (2011/2185(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2010 (11501/2/2011) pubblicata il 26 settembre 2011 dal Servizio europeo per l'azione esterna,

–  vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea ‐ Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

–  viste le conclusioni del Consiglio relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza fondata sulla religione o sul credo, adottate nella 3069ª riunione del Consiglio «Affari esteri» tenutasi a Bruxelles il 21 febbraio 2011,

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(1),

–  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sulla tredicesima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (2),

–  visti la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sulla Conferenza di revisione sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale a Kampala, Uganda(3), le risoluzioni e le dichiarazioni adottate dalla Conferenza di revisione a Kampala, Uganda, 31 maggio - 11 giugno 2011, e gli impegni sottoscritti dall'UE,

–  vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale: affrontare i problemi e superare le difficoltà(4),

–  visti la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale(5) e il piano d'azione modificato,

–  viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, le attività dei rappresentanti speciali del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei difensori dei diritti umani nonché gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani(6),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(7),

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela dei diritti del bambino e gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché le numerose risoluzioni precedenti del Parlamento europeo relative a tali questioni,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(8),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee(9),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione(10),

–  visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le sue ultime revisioni del febbraio 2005 e del giugno 2010,

–  viste tutte le sue risoluzioni su casi urgenti di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

–  vista la dichiarazione dell'ONU del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione e sulle convinzioni personali,

–  vista la risoluzione 66/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta contro l'intolleranza, gli stereotipi negativi, la stigmatizzazione, la discriminazione, l'incitamento alla violenza e la violenza contro le persone basata sulla religione o le convinzioni,

–  viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla politica europea di vicinato adottate il 20 giugno 2011 nella sua 3101ª riunione,

–  vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2011 sul Tibet, in particolare l'immolazione di suore e monaci(11),

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa(12),

–  vista la dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul ricorso agli atti delegati nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, allegata alla sua risoluzione legislativa del 1° dicembre 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito(13),

–  viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla Fondazione europea per la democrazia, adottate il 1° dicembre 2011 durante la sua 3130ª riunione, e la dichiarazione sull'istituzione di una Fondazione europea per la democrazia, concordata in seno al COREPER il 15 dicembre 2011,

–  visti gli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo,

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(14),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte(15),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo del 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia(16),

–  vista l'adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

–  vista la risoluzione 65/208 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2010, sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie,

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 46/121, 47/134 e 49/179 sui diritti dell'uomo e l'estrema povertà, 47/196 sulla celebrazione di una Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà e 50/107 sulla celebrazione dell'Anno internazionale per l'eliminazione della povertà e la proclamazione del primo Decennio delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà,

–  visti i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 ed E/CN.4/1990/15 sui diritti dell'uomo e l'estrema povertà, E/CN.4/1996/25 sul diritto allo sviluppo e la risoluzione 1996/25 della sottocommissione dell'ONU sulla prevenzione della discriminazione e la tutela delle minoranze sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali,

–  vista la relazione del relatore speciale sulla povertà estrema e sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (A/66/265), concernente la valutazione delle leggi, dei regolamenti e delle prassi che mirano a condannare, isolare e controllare le persone che vivono in condizioni di povertà e che ledono l'autonomia di tali persone,

–  vista la risoluzione 17/13 del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, del 17 giugno 2011, sull'estrema povertà e i diritti dell'uomo e tutte le altre risoluzioni pertinenti del Consiglio per i diritti dell'uomo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),

–  viste le risoluzioni 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 65/276, del 3 maggio 2011, sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2011, che stabilisce le norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)0842),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2011, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)0844),

–  vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato(17),

–  vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011 intitolata «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200),

–  vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

–  visti la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681) e lo «Studio del quadro giuridico in materia di diritti dell'uomo e dell'ambiente applicabile alle imprese europee che operano al di fuori dell'Unione europea» eseguito dall'Università di Edimburgo nell'ottobre 2010,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(18),

–  vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio del 2 febbraio 2012 su una politica coerente nei confronti dei regimi contro i quali l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE(19),

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/HRC/17/27) del 16 maggio 2011 sulla promozione e la salvaguardia della libertà di opinione e di espressione, a sottolineare l'applicabilità delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di opinione e di espressione ad Internet in quanto mezzo di comunicazione,

–  considerando la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU sulla violenza sui minori, del 13 gennaio 2012, che riafferma le basi normative del diritto dei bambini di non subire violenze, e invita alla ratifica universale dei protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori e all'attuazione della legislazione nazionale volta a vietare tutte le forme di violenza sui minori,

–  vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona(20),

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani,

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali(21),

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0086/2012),

A.  considerando che i trattati istitutivi prevedono che l'azione esterna dell'Unione si ispiri ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana e dei diritti delle minoranze, ai principi di uguaglianza e di solidarietà e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

B.  considerando che la giustizia e lo Stato di diritto sono dei pilastri per una pace sostenibile poiché garantiscono i diritti umani e le libertà fondamentali; che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) apporta un contributo decisivo al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, nonché alla lotta contro l'impunità;

C.  considerando che la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia e la responsabilità rappresentano la tutela migliore per i diritti umani, la tolleranza e l'uguaglianza;

D.  considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è al centro dell'Unione europea e ciò dovrebbe riflettersi incessantemente nella sua azione esterna;

E.  considerando che esiste un legame tra diritti umani e sviluppo; che i diritti umani sono essenziali per raggiungere e sostenere gli OSM;

F.  considerando che la libertà di coscienza, di religione, di opinione e di espressione senza il rischio di sanzioni da parte dello Stato sono diritti universali fondamentali;

G.  considerando che i difensori dei diritti umani sono attori cruciali nella protezione e nella promozione dei diritti umani, nonché nel consolidamento della democrazia;

H.  considerando che le organizzazioni non governative sono essenziali per lo sviluppo e per il successo di società democratiche e per la promozione della reciproca comprensione e tolleranza;

I.  considerando che la libertà di religione o di credo continua ad essere sotto crescente minaccia in molte parti del mondo attraverso restrizioni governative e sociali, causando discriminazioni, intolleranza e violenze contro individui e comunità religiose, inclusi i rappresentanti di minoranze religiose;

J.  considerando che si deve trarre insegnamento dai fallimenti passati dell'Unione europea nel riplasmare la sua azione esterna, conservando nel contempo i diritti umani e la democrazia al centro delle sue politiche, e promuovere la transizione nei paesi a regime autoritario, in particolare dove la questione della stabilità e della sicurezza hanno compromesso la politica di principio volta a favorire la democrazia e i diritti umani; considerando che tali fallimenti hanno evidenziato l'esigenza di ridefinire gli attuali strumenti dell'UE relativi alla questione e di istituirne di nuovi, quali la Fondazione europea per la democrazia, uno strumento valido, proattivo, strutturalmente agile e pertanto efficace in termini di costi, decisioni e risposte, alle condizioni di mercato dell'UE, capace di utilizzare un'approfondita conoscenza e visione della situazione locale nei paesi d'impatto, mediante una cooperazione diretta con i partner locali e gemellaggi di partner europei e locali, utilizzando inoltre, in maniera diretta o mediante nuove concessioni, le risorse dell'UE, degli Stati membri e di altre fonti, al fine di sostenere la capacità della società civile in termini di opposizione democratica e i soggetti politici che lottano per il cambiamento democratico nei paesi a regime non democratico e in fase di transizione, in maniera sicura per ciascuna parte e, ove necessario, contestabile;

K.  considerando che elezioni libere ed eque rappresentano soltanto il primo passo verso la democrazia, la quale è un processo a lungo termine basato sul rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e sulla buona governance;

L.  considerando che il potenziamento della clausola relativa ai diritti umani e della condizionalità per le questioni inerenti ai diritti umani negli accordi di partenariato tra l'UE e i paesi terzi, che implicano l'aiuto allo sviluppo dell'UE, resta insoddisfacente;

M.  considerando che nel 2010 si è celebrato il decimo anniversario della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la sicurezza; considerando, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi per tale attuazione nell'UE e nel mondo;

N.  considerando che differenti Stati membri hanno esperienze uniche da offrire in termini di superamento dei regimi autoritari del loro passato, e considerando che questa esperienza di transizione dovrebbe essere utilizzata al meglio nelle relazioni dell'Unione con i paesi partner nel rafforzamento della democrazia e dei diritti umani;

O.  considerando che la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2010 fornisce una panoramica generale della politica dell'UE in materia;

P.  considerando che la presente risoluzione si prefigge l'obiettivo di esaminare, valutare e, se del caso, formulare critiche costruttive per quanto riguarda le attività in materia di diritti umani della Commissione, del Consiglio, dell'Alto rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna e le attività globali del Parlamento al fine di esaminare l'azione dell'UE e di fornire un contributo per la revisione della politica dell'Unione in materia;

Considerazioni generali

1.  sottolinea che, ai fini della credibilità dell'Unione europea nelle relazioni esterne, l'Unione deve agire in modo coerente, in conformità con il trattato e gli obblighi dell'acquis, nonché evitare la disparità dei criteri tra la sua politica in materia di diritti umani ed altre politiche esterne, tra le politiche interne ed esterne e nella gestione dei suoi rapporti con i paesi terzi, combinando questo approccio con la sfida della stesura dei documenti di strategia nazionale sui diritti umani e attuando dei piani d'azione, che devono inoltre comprendere la democratizzazione, riflettendo la specificità di ciascun paese riguardo alle conseguenze e facendo pieno uso degli strumenti pertinenti dell'UE;

2.  sottolinea che devono essere adottate misure appropriate per garantire che i diritti civili e le libertà fondamentali non siano compromessi o ridotti in tempi di crisi economica;

3.  sottolinea, inoltre, che le politiche dell'Unione dovrebbero altresì essere coerenti ed esemplari all'interno dell'UE, nonché coerenti ed in linea con i valori ed i principi fondamentali al fine di massimizzare la credibilità dell'Unione europea a livello mondiale nonché l'efficacia delle politiche in materia di diritti dell'uomo; insiste sulla necessità di indicare chiaramente che siano applicate le raccomandazioni formulate nel 2007 dalla relazione Fava per quanto riguarda il trasporto e la detenzione illegale dei prigionieri e accoglie con favore l'iniziativa che prevede la stesura di una relazione parlamentare di monitoraggio; ritiene deplorevole che, nonostante l'esplicito invito effettuato dal Parlamento europeo nella relazione succitata, alcuni Stati membri non abbiano considerato in modo completo e aperto la questione della propria complicità nella violazione, a livello globale, dei diritti umani verificatasi nel contesto del programma di consegne e di detenzione segreta degli USA, e le violazioni interne dei diritti umani che lo hanno accompagnato; ritiene che questa situazione costituisca un impedimento grave e serio alla promozione, da parte dell'UE, dei diritti umani nel mondo e degli appelli all'autorità morale; invita le istituzioni dell'UE a continuare a esercitare pressione sugli Stati membri al fine di condurre indagini complete e chiare; sottolinea l'importanza di proseguire il lavoro sull'assunzione di responsabilità in relazione alla detenzione segreta nel quadro della lotta contro il terrorismo;

4.  ricorda che i diritti economici e sociali costituiscono parte integrante dei diritti dell'uomo fin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948; ritiene pertanto che l'UE debba contribuire all'applicazione di tali diritti nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo con i quali sottoscrive accordi internazionali, ivi compresi accordi commerciali;

5.  ritiene che la rifusione delle direttive sull'asilo debbano porre termine alle continue preoccupazioni in relazione alle violazioni dei diritti umani e alla presunta adozione di criteri diversi da parte degli Stati membri in relazione alla questione; afferma che gli Stati membri dovrebbero presentare le tavole di concordanza per le disposizioni pertinenti delle direttive, in modo da permettere un controllo adeguato della loro attuazione; sottolinea che il difficile compito di creare una politica comune rappresenta un'opportunità per progredire sulla base delle migliori prassi; sottolinea il ruolo assegnato all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO); insiste affinché gli Stati membri svolgano un ruolo nel reinserimento dei rifugiati e nel rinnovo delle richieste per la creazione di un vero programma congiunto dell'UE per il reinserimento dei rifugiati;

6.  invita gli Stati Uniti a onorare l'impegno di chiudere la struttura di detenzione sita presso la baia di Guantànamo; esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per il reinserimento dei detenuti non europei rilasciati da Guantànamo, che non possono essere rimpatriati nei propri Stati di residenza, in quanto minacciati di morte, tortura o trattamenti crudeli e inumani;

7.  invita l'UE, gli Stati membri e la Commissione europea ad adottare senza indugio le misure necessarie al fine di garantire il salvataggio in mare dei migranti che cercano di entrare nell'Unione europea e di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri e le autorità competenti al fine di evitare il naufragio e la morte di centinaia di donne, bambini e uomini in mare;

8.  incentiva i negoziati per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

9.  accoglie con favore lo sviluppo dei documenti di strategia nazionale in materia di diritti umani e sottolinea la necessità che essi riguardino anche la democratizzazione; auspica la loro applicazione rapida mediante piani d'azione a complemento di tali strategie, basati su un processo di ampia consultazione con organismi della società civile locali e internazionali, sull'analisi della situazione e sulle esigenze di ciascun paese, facendo ampio ricorso ai pertinenti strumenti dell'UE; insiste sulla necessità di utilizzare tali documenti di strategia nazionale come documenti di riferimento da integrare in tutte le politiche e negli strumenti finanziari esterni pertinenti; ribadisce l'invito a far sì che i documenti di strategia nazionale siano messi a disposizione del Parlamento; sottolinea la necessità di agire in modo coerente e di evitare la disparità dei criteri;

10.  sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla società civile nella protezione e nella promozione della democrazia e dei diritti umani; chiede di concludere la nomina, presso le delegazioni dell'UE, del personale incaricato dei contatti con la società civile e i difensori dei diritti umani; sottolinea che i rapporti dell'UE con la società civile devono essere costruiti su un vero partenariato, compreso un dialogo sistematico, tempestivo e regolare su un piano di parità, che deve garantire la partecipazione attiva degli attori della società civile nel processo della buona governance; sottolinea che le informazioni raccolte in tale quadro devono essere valorizzate e tutelate all'interno delle politiche dell'Unione europea, in particolare mediante le clausole in materia di democrazia e diritti dell'uomo; ribadisce la necessità di migliorare la condivisione di informazioni tra i diversi operatori di tutto il mondo attivi nel campo della difesa dei diritti dell'uomo, al fine di consentire loro di approfondire le conoscenze relative alle attività e alle azioni intraprese, in particolare in riferimento ai casi specifici, nonché sulle difficoltà incontrate; sottolinea, a tale proposito, l'opportunità di istituire un meccanismo di monitoraggio della società civile al fine di garantire che quest'ultima sia sistematicamente coinvolta nell'attuazione di accordi e programmi; plaude, nel contempo, a iniziative quali il forum della società civile del partenariato orientale ed incoraggia le istituzioni dell'UE a trarre maggiori vantaggi dalle raccomandazioni e dalle dichiarazioni sviluppate nel corso del forum della società civile del partenariato orientale tenutosi nel 2009 a Bruxelles, nel 2010 a Berlino, e nel 2011 a Poznań;

11.  deplora il fatto che alcuni paesi partner dell'UE stiano avviando processi politicizzati e falsificati contro le persone, violando in tal modo i diritti umani e le norme fondamentali dello Stato di diritto; esprime la sua profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante gli inviti internazionali, non venga adottata alcuna misura in quei paesi terzi tesa alla garanzia e al rispetto dei diritti delle persone condannate a fini politici;

12.  sottolinea che favorire la partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica attraverso la loro diretta partecipazione all'interno dei partiti politici, a livello nazionale ed europeo, costituisce un diritto fondamentale al fine di esprimere il proprio parere e un diritto democratico;

13.  esorta l'UE a intraprendere ulteriori sforzi, a integrare in modo più efficace i diritti umani e la democrazia in tutta la cooperazione allo sviluppo e a far sì che i programmi di sviluppo dell'UE contribuiscano all'adempimento da parte dei paesi partner dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani; chiede altresì di includere i diritti umani e la democrazia nei programmi di collegamento tra aiuto, risanamento e sviluppo (LRRD), a motivo dell'importanza vitale che questi rivestono nel processo di transizione dall'emergenza umanitaria allo sviluppo;

14.  accoglie con favore la particolare rilevanza attribuita ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto nella comunicazione su «Rafforzare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un'agenda per il cambiamento» (COM(2011)0637), e sottolinea che democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, buon governo, pace e sicurezza sono prerequisiti per lo sviluppo, la riduzione della povertà e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, e hanno con essi un rapporto di sinergia e rafforzamento reciproco; ribadisce l'importanza di una politica di sviluppo orientata ai diritti umani e invita l'UE a fissare, nei propri programmi di sviluppo, obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili e con scadenze precise per i diritti umani e la democrazia; chiede all'UE di concentrare i propri aiuti allo sviluppo sul rafforzamento delle istituzioni e lo sviluppo della società civile dei paesi beneficiari, in quanto tali elementi sono fondamentali per il buon governo, nonché per garantire la responsabilità e la titolarità dei processi di sviluppo; invita a rafforzare le clausole sui diritti umani e la condizionalità nei programmi sostenuti dall'UE; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a ricercare nuove formule per garantire migliori collegamenti tra i dialoghi sui diritti umani con i paesi partner e la cooperazione allo sviluppo;

15.  sottolinea come l'UE dovrebbe garantire il reciproco rafforzamento dei suoi interventi nell'ambito della politica di sviluppo, del consolidamento della pace, della prevenzione dei conflitti e della sicurezza internazionale; evidenzia a tale proposito la necessità di predisporre idonee strategie per i paesi che versano in situazioni di fragilità;

16.  evidenzia l'interconnessione tra povertà estrema e mancato rispetto dei diritti umani e sottolinea la necessità di mettere a punto un insieme di principi sull'applicazione delle norme e dei criteri relativi ai diritti dell'uomo nel contesto della lotta contro la povertà estrema;

17.  ribadisce che il 70 % delle popolazioni povere del pianeta vive in zone rurali e dipende direttamente dalle risorse naturali quanto a sopravvivenza e a benessere e che gli abitanti poveri delle zone urbane sono anch'essi dipendenti da tali risorse; invita l'Unione europea a difendere, quale diritto fondamentale, l'accesso della popolazione alle risorse naturali e vitali del proprio paese, l'accesso al territorio e alla sicurezza alimentare; deplora il fatto che un considerevole numero di persone non abbia accesso a beni fondamentali quali l'acqua; richiama l'attenzione sui diritti sanciti dal patto sociale dell'ONU, quali il diritto a un'alimentazione adeguata, a norme sociali minime, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a condizioni di lavoro giuste ed eque e alla partecipazione alla vita culturale, che dovrebbero ricevere un trattamento equivalente;

La relazione annuale dell'UE per il 2010

18.  sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo al fine di analizzare e valutare la politica dell'UE in materia; osserva con rammarico che quest'anno, a differenza degli anni precedenti, l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione (AR/VP) e/o il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non hanno presentato la relazione alla plenaria e incita fermamente l'AR/VP a presentare tempestivamente al Parlamento le prossime relazioni;

19.  esprime rammarico per il carattere ampiamente descrittivo della relazione annuale e per l'eccessiva attenzione prestata alle azioni isolate; ribadisce la propria richiesta di adottare un approccio più sistematico, ivi compreso l'uso di indici e parametri di riferimento per i singoli paesi, nonché di analizzare i risultati alla luce di tali obiettivi nella relazione annuale, al fine di facilitare una valutazione motivata dell'operato;

20.  accoglie con favore l'ampia sezione dedicata alla violenza contro le donne e ai diritti dei minori nella relazione annuale di quest'anno; richiama l'attenzione, in tale contesto, su piaghe quali l'aborto coatto e selettivo del sesso, la sterilizzazione forzata e le mutilazioni genitali femminili; riconosce la priorità attribuita al sostegno agli sforzi condotti per abolire a livello mondiale la pena di morte e alle questioni relative alla riforma giudiziaria; approva l'accento pratico posto dall'AR/VP sull'azione dell'UE nei consessi internazionali;

21.  osserva che la relazione annuale non include una sezione specifica relativa allo sviluppo; sottolinea in particolare che, entrato ormai in vigore il trattato di Lisbona e data l'attuale strategia integrata sui diritti umani, nella relazione annuale si dovrebbe dedicare una sezione tematica a «diritti umani e sviluppo»;

22.   invita l'AR/VP, nella preparazione delle future relazioni annuali, a consultare attivamente, sistematicamente e in modo completo il Parlamento e, in modo tempestivo e completo, le ONG per i diritti umani, invitando pubblicamente tutte le organizzazioni interessate a fornire il proprio contributo, potenziando l'utilizzo dei social network e dei media al fine di consultare il maggior numero possibile di organizzazioni; invita l'AR/VP a consultare sistematicamente il Parlamento e a riferire nel merito su come si è tenuto conto delle risoluzioni del Parlamento; chiede all'AR/VP di fornire più regolarmente informazioni sulla fase di preparazione delle relazioni annuali future, qualora il Parlamento lo richieda;

Integrazione nelle politiche e nei programmi

23.  prende atto della dichiarazione fatta dall'AR/VP al Parlamento il 13 dicembre 2011 in seguito alla richiesta, da tempo avanzata dal Parlamento, di istituire un rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; chiede che, in caso di creazione di tale carica, il rappresentante speciale dell'Unione europea disponga delle competenze intersettoriali atte a consentire l'attuazione di una politica coerente capace di integrare la dimensione dei diritti umani in tutte le politiche dell'Unione europea; mette tuttavia in guardia contro qualsiasi tentativo di isolare la politica dei diritti umani dalle strategie politiche esterne generali mediante l'istituzione di tale rappresentante speciale;

24.  considera di vitale importanza che gli accordi internazionali, specialmente in materia di commercio, energia, riammissione, sicurezza e cooperazione tecnica, non violino i principi fondatori sanciti dall'articolo 21 dal trattato sull'Unione europea; propone che prima di avviare i negoziati su tali accordi, nonché durante i negoziati stessi, siano elaborate valutazioni di impatto in materia di diritti umani, dotate di parametri di riferimento, cui facciano seguito regolari relazioni sui progressi registrati e che includano gli studi svolti dalle istituzioni unionali e dai servizi competenti per l'attuazione, nonché le valutazioni elaborate dalle organizzazioni locali e internazionali della società civile appartenenti a meccanismi istituzionalizzati di osservazione della società civile; insiste sull'ampio ricorso, a tale proposito, all'articolo 218 del TUE, in base al quale la Commissione ha l'obbligo di informare il Parlamento e il Consiglio in tutte le fasi dei negoziati degli accordi internazionali con i paesi terzi; considera, a questo riguardo, di vitale importanza fornire alle istituzioni dell'Unione europea competenze altamente qualificate e indipendenti per quanto riguarda la situazione dei diritti umani e della democrazia nei singoli paesi;

25.  raccomanda che, per andare oltre alle idee di ordine generale relative all'integrazione della dimensione dei diritti umani, sia elaborata una serie di misure pratiche vincolanti per tutti i funzionari dell'Unione europea che lavorano al suo esterno, nonché per tutto il personale degli Stati membri che partecipa alle azioni operative delle agenzie dell'Unione europea, inclusa FRONTEX, e per gli esperti che lavorano per conto dell'Unione europea e da essa finanziati, che dovrebbero operare in conformità con le norme internazionali; sottolinea che la formazione in materia di diritti umani deve essere obbligatoria all'interno del servizio europeo per l'azione esterna e di tutti i servizi interessati della Commissione; raccomanda che gli incarichi relativi all'integrazione siano inclusi nei mansionari in quanto parte della valutazione annuale del personale;

26.  raccomanda inoltre che, in caso di grave violazione dei diritti umani da parte di un paese partner con cui è stato siglato un accordo internazionale di tipo accordo di partenariato e cooperazione, l'Unione europea adotti posizioni più ferme nell'applicare le sanzioni appropriate sancite dalle clausole in materia di diritti umani dell'accordo, compresa una possibile sospensione temporanea dell'accordo stesso;

27.  sottolinea l'importanza di redigere adeguati programmi di follow-up nell'ambito delle relazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, garantendone altresì il collegamento a eventuali programmi di sviluppo;

28.  sottolinea che l'integrazione della giustizia internazionale deve comprendere sistematicamente la lotta contro l'impunità e il principio di complementarità nel contesto più ampio degli scambi, dello sviluppo e del sostegno allo Stato di diritto; sottolinea che la riabilitazione delle vittime e la loro reintegrazione nella società e nelle comunità interessate devono essere al centro dell'attenzione, con particolare riguardo per i gruppi vulnerabili, compresi le donne, i bambini, i giovani e le persone disabili; evidenzia l'importanza di istituire strutture costituzionali, tra cui un sistema giuridico efficiente, la ripartizione delle competenze e una magistratura indipendente e riconosciuta, al fine di rafforzare la promozione dei diritti umani in tutti i paesi; raccomanda che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale sia aggiunto al pacchetto di trattati internazionali sul buon governo e lo Stato di diritto che i paesi terzi ammessi al sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) dovranno ratificare; raccomanda il sistematico inserimento di clausole della Corte penale internazionale nelle clausole in materia di diritti umani e democrazia degli accordi dell'Unione europea con i paesi terzi, tenendo conto del fatto che tali clausole devono essere considerate quali elementi fondamentali degli accordi e concentrando l'attenzione sui partenariati strategici e i paesi interessati dalla politica europea di vicinato;

Azione dell'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite

29.  accoglie con favore l'adozione della risoluzione 65/276 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite come un primo timido passo verso il raggiungimento di un ruolo più rilevante dell'Unione in tale organizzazione; sottolinea che parlare con una voce non deve pregiudicare i diritti umani, ma considera piuttosto che l'Unione europea debba ora insistere con vigore per esercitare i propri diritti e sfruttare il proprio status potenziato al fine di perseguire un'ambiziosa strategia in materia di diritti umani e di promozione della democrazia;

30.  ribadisce l'invito rivolto al Consiglio di autorizzare l'AR/VP a formulare orientamenti relativi a consultazioni regolari tra gli ambasciatori degli Stati membri e gli ambasciatori dell'Unione europea, in particolare tra quelli che lavorano a livello multilaterale in sedi quali Ginevra e New York, affinché l'Unione europea possa perseguire con successo il suo programma ONU e adoperarsi per la promozione e la difesa dei diritti umani;

31.  accoglie con favore il ruolo costruttivo svolto dall'Unione europea nella riforma del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC), in particolare il suo totale sostegno a favore dell'indipendenza dell'Alto Commissariato per i diritti umani, la sua difesa del ruolo delle procedure speciali e dei mandati dei paesi e dell'indivisibilità di tutti i diritti umani; raccomanda che l'Unione europea e i suoi Stati membri ribadiscano la propria chiara opposizione alla pratica di gruppi regionali che propongono il concetto di «tabula rasa» in relazione alle elezioni dell'UNHRC; accoglie con favore il primo ciclo completo di revisioni periodiche universali e raccomanda che gli Stati membri dell'Unione europea diano l'esempio partendo dall'impulso del ciclo iniziale seguito da consultazioni a livello nazionale; approva l'integrazione di un seguito alle revisioni periodiche universali nell'agenda per il dialogo dell'Unione europea sui diritti umani con i paesi terzi e nei documenti di strategia nazionale;

32.  sottolinea il fatto che, al fine di ottenere il consenso su un maggior numero delle sue proposte presso l'UNHRC, è opportuno migliorare con urgenza la capacità di intervento dell'Unione europea, anche mediante il sostegno dell'AR/VP da parte delle capitali influenti dei paesi terzi a favore delle posizioni dell'Unione europea; accoglie con favore l'assunzione, in seno al gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio (COHOM), di un approccio a medio termine più strategico per quanto riguarda la preparazione delle sessioni dell'HRC;

Strategia dell'Unione europea in merito alla Corte penale internazionale (CPI) e alla lotta contro l'impunità

33.  accoglie favorevolmente l'aggiornamento della politica dell'Unione europea sulla Corte penale internazionale del 12 luglio 2011; constata che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale istituisce un meccanismo di «ultima istanza» per assicurare alla giustizia quanti si rendono responsabili di crimini contro l'umanità, di genocidio, di guerra e del crimine di aggressione, conformemente al principio di complementarità contenuto nello Statuto di Roma; prende atto degli sforzi della Commissione europea per mettere a punto un «kit di strumenti di complementarità» volto a sviluppare le capacità nazionali e creare la volontà politica di indagare e perseguire i presunti crimini internazionali e sottolinea l'importanza di consultazioni approfondite con gli Stati membri, il Parlamento e le organizzazioni della società civile al fine di perfezionare tale kit; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle società civili degli Stati membri dell'Unione europea volti a sostenere la complementarità nei paesi in cui, ai sensi del diritto internazionale, sono stati perpetrati crimini e consistenti violazioni dei diritti umani, e ne esorta il proseguimento; incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri ad adottare una serie di orientamenti interni che delineino un codice di condotta per i contatti con le persone ricercate dalla Corte penale internazionale; invita tutti gli Stati membri (in particolare la Repubblica di Cipro, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, l'Italia, il Lussemburgo e il Portogallo) a integrare pienamente lo Statuto di Roma nella rispettiva legislazione nazionale, in particolare attraverso la promulgazione di una legislazione nazionale pertinente in materia di collaborazione con la Corte penale internazionale e la conclusione di accordi quadro con la stessa, al fine di facilitare la cooperazione, in particolare per garantire l'esecuzione di mandati di arresto e altre richieste della Corte;

34.  accoglie l'adozione, in occasione della conferenza di revisione di Kampala, di emendamenti allo Statuto di Roma in relazione al crimine di aggressione e a taluni crimini di guerra, e invita tutti gli Stati membri dell'Unione europea a ratificare immediatamente questi importanti emendamenti e ad attuarli come parte del proprio sistema penale nazionale; esorta in proposito il Consiglio e la Commissione a far uso della loro autorità internazionale a vantaggio della garanzia e del consolidamento dell'universalità dello Statuto di Roma, al fine di precisare concretamente, in modo più ampio e con il consenso internazionale, le fattispecie di aggressioni contrarie al diritto internazionale; accoglie favorevolmente l'impegno assunto dall'Unione europea in particolare in materia di lotta contro l'impunità, in quanto valore centrale da condividere con i nostri partner nella sottoscrizione degli accordi, e ne richiede un'applicazione coerente;

35.  raccomanda che l'Unione europea includa sistematicamente le clausole della Corte penale internazionale negli accordi con i paesi terzi e promuova il rispetto della Corte, la cooperazione con la stessa e l'assistenza nei suoi confronti all'interno del quadro dell'accordo di Cotonou e dei dialoghi tra l'Unione europea e le organizzazioni regionali, quali l'Unione africana, la Lega araba, l'Organizzazione degli Stati americani e l'OSCE, e i paesi terzi;

36.  si compiace per il sostegno logistico e finanziario dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della Corte penale internazionale e ne raccomanda il proseguimento; esprime profonda preoccupazione per il risultato delle discussioni in materia di bilancio durante la sessione dell'assemblea degli Stati parte di dicembre 2011, che minaccia di tagliare i finanziamenti alla Corte, compromettendone la capacità di garantire giustizia e di fare fronte a nuovi eventi; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a fornire un sostegno adeguato all'operato della Corte, compreso lo svolgimento di un ruolo dinamico nella consegna delle persone ricercate;

Politiche dell'Unione europea a favore della democratizzazione

37.  insiste sul fatto che gli obiettivi dello sviluppo, della democrazia, dei diritti umani, della buona governance e della sicurezza sono interrelati; ribadisce la sua convinzione della necessità che tutte le azioni esterne dell'Unione europea uniscano a una dimensione politica a sostegno del pluralismo, della democrazia e del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, una dimensione di sviluppo focalizzata sul progresso socioeconomico che includa l'eliminazione della povertà, la lotta contro la disuguaglianza e la necessità fondamentale dell'alimentazione, basata sullo sviluppo sostenibile; aggiunge, in tale contesto, che i programmi di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea dovrebbero prevedere riforme concrete e sostanziali al fine di garantire il rispetto dei diritti umani, della trasparenza, dell'uguaglianza di genere e della lotta alla corruzione nei paesi beneficiari; osserva, inoltre, che dovrebbero essere applicate una condizionalità più rigorosa e una sospensione degli aiuti nei confronti dei paesi beneficiari che ignorano palesemente i diritti e le libertà umani fondamentali e che non sono in grado di attuare una legislazione conforme agli obblighi internazionali;

38.   ritiene che l'approccio finalizzato al miglioramento dei risultati «more for more» (più per più) debba regolare le relazioni dell'Unione europea con tutti i paesi terzi, e che l'Unione europea debba concedere uno status avanzato ai paesi partner solo quando sono soddisfatti chiari requisiti in relazione ai diritti umani e alla democrazia; ritiene che tale questione debba essere considerata seriamente nei prossimi negoziati con la Russia sul nuovo accordo di partenariato avanzato;

39.  invita a sostenere sistematicamente i nuovi parlamenti eletti in modo libero ed equo, soprattutto nei paesi in fase di transizione e in quelli in cui l'Unione europea ha inviato una missione di osservazione elettorale; ritiene che tale sostegno debba essere finanziato mediante lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e gli strumenti geografici;

40.  accoglie con favore la decisione politica di istituire una Fondazione europea per la democrazia espressa nella comunicazione congiunta dell'AR/VP e della Commissione, nelle conclusioni del Consiglio della 3101ª e della 3130ª riunione che hanno portato alla dichiarazione in merito all'istituzione di una Fondazione europea per la democrazia concordata in seno al COREPER il 15 dicembre 2011, abbinata agli sforzi compiuti da un gruppo di lavoro della Fondazione europea per la democrazia istituito sotto l'egida del servizio europeo per l'azione esterna in collaborazione con gli Stati membri e con le istituzioni dell'Unione europea; ne sottolinea il potenziale ruolo, sotto lo scrutinio del Parlamento, quale strumento flessibile e valido a sostegno degli attori che lottano per il cambiamento democratico nei paesi a regime non democratico e in fase di transizione; esorta il Consiglio a garantire che tale strumento, fra le sue altre azioni, serva a integrare l'operato degli strumenti esistenti, in particolare dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, senza creare strutture burocratiche superflue; sottolinea l'esigenza che il contributo dell'Unione europea al bilancio di tale Fondazione costituisca una mera integrazione e che sia concesso nella piena osservanza delle norme finanziarie e nel rispetto del diritto all'osservazione e al controllo da parte dell'autorità di bilancio;

Sostegno elettorale

41.  sottolinea l'importanza di un processo politico di sostegno che non si concentri soltanto sul periodo immediatamente precedente e successivo alle elezioni, bensì sia basato sulla continuità; accoglie favorevolmente l'attenzione dell'AR/VP nei confronti di una «democrazia profonda», che colleghi i processi democratici ai diritti umani, alla libertà di espressione e di associazione, alla libertà di religione e di credo, allo Stato di diritto e alla buona governance; sottolinea che, in tale contesto, occorre attribuire un ruolo giustamente preminente alla libertà religiosa; rileva che tale diritto è generalmente considerato, tra tutti i diritti umani, uno dei più importanti;

42.   sottolinea ancora una volta l'importanza di scegliere i paesi prioritari per le missioni di osservazione elettorale sulla base del potenziale di impatto che una missione può avere nel favorire un processo di reale democratizzazione a lungo termine;

43.  invita il Consiglio, la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna a sviluppare una strategia politica per ogni missione di osservazione elettorale dell'Unione europea, seguita da una valutazione del progresso democratico due anni dopo la missione, da presentare nel corso della discussione annuale del Parlamento con l'AR/VP in materia di diritti umani; si compiace dell'impegno dell'AR/VP di prestare maggiore attenzione, nell'attività di osservazione elettorale, alla partecipazione delle donne, delle minoranze nazionali e delle persone disabili, sia in qualità di candidati che di elettori(22);

44.   sottolinea l'importanza di elaborare, al termine di ogni missione di osservazione elettorale, raccomandazioni realistiche e realizzabili, ove applicabile, in collaborazione con altri soggetti internazionali, la cui diffusione e il cui controllo siano affidati alle delegazioni dell'Unione europea; ritiene che le delegazioni permanenti del PE e le assemblee parlamentari congiunte debbano svolgere un ruolo maggiore in termini di seguito dato a tali raccomandazioni e di analisi dei progressi in materia di diritti umani e di democrazia; sostiene pertanto la promozione di un dialogo sostenibile e regolare con i parlamenti dei paesi terzi interessati; sottolinea l'esigenza di migliorare la metodologia di lavoro delle delegazioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo e di prestare attenzione al potenziamento delle competenze degli eurodeputati e del personale partecipanti;

Dialoghi e consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi

45.  sottolinea che la partecipazione a un dialogo strutturato sui diritti umani, benché apprezzata, è troppo spesso utilizzata come pretesto per evitare discussioni su queste problematiche a livelli politici più elevati, compresi i vertici con i partner; invita tutte le istituzioni dell'Unione europea, i suoi Stati membri e le loro ambasciate a compiere maggiori sforzi per integrare questi dialoghi in tutte le azioni esterne dell'Unione europea a livello nazionale; sottolinea l'esigenza di trasparenza e di un'effettiva consultazione preliminare delle organizzazioni della società civile, nonché di rapporti informativi successivi al dialogo, al fine di riferire sui risultati;

46.  esprime, pertanto, delusione per il mancato conseguimento di progressi in un determinato numero di dialoghi sui diritti umani (attualmente superiore a quaranta) e prende atto di quanto affermato in alcune sfere secondo cui, in certi casi, le consultazioni dell'Unione europea sui diritti umani sarebbero strumentalizzate, e si sarebbero trasformate in una procedura piuttosto che in uno strumento volto a conseguire risultati tangibili e quantificabili;

47.  esprime rammarico per il fatto che le valutazioni delle consultazioni e le valutazioni successive al dialogo non abbiano portato a elaborare chiari indicatori o parametri di riferimento delle prestazioni; esorta a fissare in anticipo gli obiettivi e a valutarli immediatamente dopo ogni dialogo o consultazione, in modo trasparente e coinvolgendo tutte le possibili parti interessate; sottolinea che è necessario fare tesoro di tali valutazioni nelle riunioni di vertice e negli altri contatti tra l'Unione europea e i suoi partner, e che esse divengano parte integrante delle azioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in altri consessi bilaterali e multilaterali; ritiene che occorra rivolgere speciale attenzione a tali indicatori, al fine di assicurare l'efficacia delle clausole in materia di democrazia e di diritti dell'uomo in tutti gli accordi dell'Unione europea, indipendentemente dalla loro natura;

48.  sottolinea l'importanza e l'urgenza di migliorare le modalità e la sostanza di tali dialoghi in consultazione con la società civile; ribadisce che i dialoghi possono essere costruttivi e avere un impatto reale a livello locale solo se seguiti da azioni concrete che tengano conto degli obiettivi e delle linee guida dell'Unione europea sui dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi, nonché qualora si mettano a punto misure correttive;

49.  rammenta che l'Unione europea dovrebbe ricorrere a tali dialoghi come a uno strumento destinato a sollevare i singoli casi di violazioni dei diritti umani nei paesi terzi, quali, ad esempio, i casi di prigionieri e detenuti politici in Vietnam e in Cina, incarcerati per aver esercitato pacificamente diritti fondamentali come la libertà di espressione, di assemblea, di associazione e di religione; invita altresì l'Unione europea a utilizzare regolarmente tale opportunità e a dare riscontro alle risposte ai singoli casi sollevati, a osservare tali casi e a collaborare più da vicino con le organizzazioni per la tutela dei diritti umani coinvolte, nonché con gli altri paesi che intrattengono dialoghi sui diritti umani con il paese in questione;

50.  esprime rammarico per il fatto che sia stato elaborato, in maniera saltuaria, solo un numero limitato di valutazioni, nonostante gli orientamenti istituiti prevedano che ogni dialogo «deve essere valutato, di preferenza, ogni due anni»; si rammarica enormemente per l'assenza di una partecipazione sistematica del Parlamento europeo alle valutazioni correnti, comprese quelle relative a Russia e Cina; chiede di formalizzare l'accesso del Parlamento europeo a tali valutazioni e di garantire che quanto richiesto sia eseguito nella maniera più aperta e trasparente possibile; ricorda quanto riportato negli orientamenti, secondo cui «la società civile sarà associata a tale processo di valutazione», e ritiene che il mantenimento dell'impegno assunto richieda a tale scopo la creazione di un meccanismo concreto;

51.  si dichiara particolarmente preoccupato per la situazione nel Mali successivamente al colpo di stato del 22 marzo 2012 e per il fatto che il paese si trovi alle prese con la «peggiore crisi umanitaria di questi ultimi venti anni» a motivo dell'insicurezza alimentare di cui soffrono circa tre milioni di persone e degli spostamenti di popolazione provocati dai conflitti nel nord; chiede che sia sbloccato un aiuto umanitario supplementare dell'Unione europea per far fronte a questa situazione; ritiene altresì necessario che l'Unione europea e gli Stati membri promuovano un'uscita pacifica dal conflitto basata sulla protezione delle popolazioni e senza ingerenze esterne negli affari politici del paese;

52.  ribadisce che i diritti delle donne devono costituire parte integrante dei dialoghi in materia di diritti umani condotti dall'Unione europea e del dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi con i quali sono stati sottoscritti accordi di cooperazione o di associazione, in linea con le clausole relative ai diritti umani che figurano in detti accordi, e che la partecipazione delle donne alle transizioni pacifiche – tanto al tavolo dei negoziati quanto in ruoli attivi – dovrebbe essere estesa; invita la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie in caso di violazione di tali disposizioni;

53.  deplora il fatto che, nonostante i numerosi inviti del Parlamento europeo e di altre istituzioni internazionali, Mikhail Khodorkovsky sia stato condannato nel corso del suo secondo processo, politicizzato e mosso da ragioni amministrative, in Russia, il che non è conforme ai principi di un sistema giudiziario equo e indipendente e viola pertanto gravemente i diritti umani;

Diritti umani e clausole democratiche

54.  chiede che tutte le relazioni contrattuali con paesi terzi, industrializzati e in via di sviluppo, compresi gli accordi settoriali, commerciali e tecnici o di aiuto finanziario, comprendano clausole vincolanti chiaramente formulate sui diritti umani e la democrazia, senza alcuna eccezione; invita la Commissione a garantire un'applicazione più rigorosa di tali clausole; ribadisce la necessità di elaborare un catalogo unico di parametri di riferimento in materia di diritti umani e di democrazia a fini descrittivi e di valutazione, riconosciuto da tutte le istituzioni dell'Unione europea; suggerisce che l'attuazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e altre convenzioni fondamentali in materia di diritti umani potrebbero rappresentare il fulcro di tale catalogo unico di parametri di riferimento dell'Unione europea in materia di diritti umani e di democrazia;

55.  chiede alla Commissione di non esitare a utilizzare il meccanismo di sospensione degli accordi in vigore ogniqualvolta si verifichino ripetute violazioni delle clausole standard relative ai diritti umani;

56.  sottolinea che l'applicazione della clausola nella sua forma attuale, negli accordi di libero scambio che devono essere a breve sottoposti all'attenzione del Parlamento, consente a quest'ultimo di esplorare la possibilità di definire parametri di riferimento in materia di diritti umani senza attenderne la ratifica, per raggiungere progressi concreti e tangibili in merito; ribadisce il suo invito alla Commissione a definire una «clausola tipo» che faccia riferimento agli obblighi internazionali delle parti e comprenda una procedura di consultazione, specificando i meccanismi politici e giuridici che devono essere usati nell'eventualità di una richiesta di sospensione della cooperazione per violazioni sistematiche o ripetute dei diritti umani in contrasto con il diritto internazionale; è del parere che il meccanismo di applicazione della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia, richiesto dal Parlamento, costituisca l'unico modo per garantire la concreta attuazione di tali clausole e debba essere considerato un meccanismo preventivo e di allarme, che istituisce un dialogo tra l'Unione europea e il paese partner e cui deve far seguito un meccanismo di osservazione; raccomanda la definizione di un sistema di sanzioni chiaro e progressivo, che comprenda la possibilità di una sospensione finale; insiste fortemente sulla necessità che il Parlamento partecipi al processo decisionale con la Commissione ed il Consiglio a questo riguardo;

57.  pone l'accento sulla necessità di assicurare un controllo efficace quanto all'attuazione degli impegni assunti in materia di rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, nonché della loro promozione; invita a utilizzare gli studi d'impatto sui diritti umani e la democrazia, oltre a quelli esistenti sullo sviluppo sostenibile, nonché a prendere in considerazione le valutazioni e le conclusioni di tali studi nell'ambito dei negoziati e a rifletterle negli accordi finali;

58.  propone l'uso di indicatori e criteri obiettivi negli studi relativi all'impatto sui diritti umani e nella loro valutazione;

Commercio e diritti umani

59.  si aspetta un capitolo completo sui diritti umani, oltre al capitolo sociale e a quello ambientale, in tutti i futuri accordi di libero scambio e, nel contesto dei negoziati attualmente in corso, si rammarica delle obiezioni sollevate in merito a detto principio da alcuni partner quali India e Canada; chiede che il capitolo sullo sviluppo sostenibile negli accordi sia rafforzato attraverso l'inclusione di una procedura di reclamo aperta alle parti sociali e alla società civile, la creazione di un organo indipendente per la risoluzione delle pertinenti controversie e la possibilità di ricorrere a un meccanismo di risoluzione delle controversie che preveda l'imposizione di ammende e la sospensione dei benefici commerciali nel caso in cui si verifichi una grave violazione delle pertinenti norme in materia di ambiente e lavoro, analogamente ai meccanismi relativi alle disposizioni di accesso ai mercati; sottolinea che i meccanismi di monitoraggio e di applicazione del sistema SPG+ dovrebbero essere ulteriormente rafforzati; chiede che gli obiettivi della responsabilità sociale d'impresa (RSI) acquisiscano natura vincolante per le imprese europee attive nei paesi con istituzioni deboli;

Politica europea di vicinato (PEV)

60.  ritiene che la «primavera araba» sia servita a dimostrare quanto le politiche dell'UE sinora siano state inadeguate a fornire un efficace sostegno al forte desiderio popolare di democrazia, rispetto delle libertà fondamentali, giustizia e governo responsabile e rappresentativo nei paesi in cui questo non è permesso; accoglie, quindi, con favore le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'AR/VP dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento», che esprime, tra l'altro, la necessità di istituire la Fondazione europea per la democrazia, e «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» nonché l'approccio fondato su impegni condivisi e responsabilità reciproca per quanto attiene ai valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, a una maggiore condizionalità basata sugli incentivi e alla differenziazione delle politiche, al progresso della cooperazione multilaterale e subregionale, nonché al principio di una ulteriore partecipazione della società civile; sottolinea che la «primavera araba» diventerebbe un paradosso se dovesse evolversi in una direzione che neghi i diritti fondamentali delle donne, dei difensori dei diritti umani, delle minoranze religiose e di altri gruppi sociali nei paesi interessati da tale fenomeno;

61.  ritiene che, dall'inizio della «primavera araba», le ONG locali e i cittadini organizzati abbiano svolto un ruolo fondamentale nella mobilitazione delle persone e nella promozione della loro partecipazione alla vita pubblica allo scopo di informarle dei loro diritti e di metterle in condizione di comprendere e accogliere la democrazia; sottolinea che le priorità politiche per le future riforme devono derivare da consultazioni partecipative con le ONG locali e con i difensori dei diritti civili;

62.  sottolinea la necessità di sostenere altresì i movimenti democratici nei paesi del vicinato orientale; accoglie favorevolmente il nuovo approccio alla PEV che mira a fornire un maggiore sostegno alle parti impegnate a costruire una democrazia profonda e sostenibile, a sostenere lo sviluppo economico inclusivo e a rafforzare le due dimensioni regionali della politica europea di vicinato;

63.  sostiene un approccio basato sui risultati «più si dà, più si ottiene» («more for more») in linea con la nuova visione della PEV; insiste sul fatto che la differenziazione dovrebbe essere basata su criteri chiaramente definiti e parametri regolarmente monitorati e propone che i parametri esposti nelle comunicazioni siano considerati come obiettivi da integrare con parametri più specifici, misurabili, realizzabili e limitati nel tempo; invita il SEAE e la Commissione a fornire una metodologia chiara e adeguata per valutare i risultati ottenuti dai paesi della PEV per quanto riguarda il rispetto e la promozione della democrazia e dei diritti umani, a riferire regolarmente onde creare le basi per lo stanziamento dei fondi nell'ambito dell'approccio «more for more» e a inserire queste valutazioni nelle relazioni annuali sui progressi compiuti; sottolinea che i fondi che non possono essere stanziati o trasferiti a causa di una valutazione negativa debbano essere ridistribuiti tra gli altri progetti realizzati nei paesi partner della PEV, sia nella dimensione meridionale che orientale;

64.  sottolinea la fondamentale importanza della partecipazione attiva della società civile ai processi di governance e di trasformazione sociale, nonché del suo contributo a tali processi, riconoscendo l'esigenza di includervi i rappresentanti dei gruppi femminili e minoritari; sostiene fortemente un maggiore impegno con la società civile in tali processi, sia in termini di un intervento in continua crescita che di un'enfasi maggiore rivolta all'inclusione delle opinioni della società civile nel processo decisionale; accoglie con favore, a tal proposito, tutti i programmi dell'UE che mirano alla formazione di giovani professionisti e alla semplificazione dei programmi di scambio per gli studenti dei paesi terzi, in quanto contribuiscono efficacemente allo sviluppo della società civile; sottolinea la necessità di un sostegno strutturale e finanziario indipendente per la società civile; ritiene che, come nel caso del processo relativo alle revisioni periodiche universali in seno all'UNHRC, gli attori della società civile locale e internazionale debbano essere coinvolti nell'elaborazione delle relazioni della Commissione sui progressi compiuti nell'ambito della PEV, tramite la presentazione separata da parte loro di una valutazione che andrà a corredare tali relazioni; accoglie con favore i passi compiuti verso l'istituzione dello strumento per la società civile e della Fondazione europea per la democrazia e chiede che tali iniziative ricevano finanziamenti sostanziali nel prossimo quadro finanziario pluriennale; insiste sul fatto che, in futuro, la società civile debba essere impegnata in modo da contribuire direttamente attraverso un «meccanismo di monitoraggio della società civile» istituzionalizzato;

65.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che quattro paesi partner della PEV non abbiano firmato il protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, undici paesi non l'abbiano ratificato, e altri quattordici non abbiano definito le misure preventive nazionali richieste; chiede l'azione immediata dell'UE per sopperire a questa mancanza;

66.  ritiene che la promozione e il sostegno della nonviolenza rispecchino un valore internazionale e costituiscano un modo adeguato di difendere e promuovere i diritti umani dall'interno, in particolare considerando che la metodologia della nonviolenza offre risultati efficienti in termini di prevenzione dei conflitti e di sostegno a favore della democrazia, dello Stato di diritto e della società civile in tutto il mondo; propone di dare alla nonviolenza un ruolo importante e un peso politico nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea, sostenendo le iniziative in grado di incoraggiare e sviluppare un attivismo non violento e pacifico in tutto il mondo con la diffusione di assistenza pratica a sostegno degli attivisti non violenti e dei difensori dei diritti umani;

67.  ribadisce il proprio invito all'Alto rappresentante/Vicepresidente e agli Stati membri dell'UE affinché operino a favore di una forte posizione comune dell'UE in merito al seguito dato alla missione conoscitiva sul conflitto di Gaza, chiedendo pubblicamente l'attuazione delle sue raccomandazioni e l'assunzione di responsabilità per tutte le violazioni del diritto internazionale, indipendentemente dai presunti autori, attraverso lo svolgimento di indagini indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci; è del parere che non possa esservi alcun efficace processo di pace in Medio Oriente senza assunzione di responsabilità e giustizia;

Strumenti finanziari esterni, in particolare l'EIDHR (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)

68.  rileva che, malgrado le forti dichiarazioni politiche dell'UE a favore dei diritti umani, a valle si registra un indebolimento nel ciclo di programmazione a causa del quale gli impegni a favore dei diritti umani scompaiono dagli strumenti specifici e dagli stanziamenti settoriali per paese; osserva che, sfortunatamente, i diritti umani e la democrazia sono stati a volte «ghettizzati» nell'EIDHR a scapito della loro integrazione in tutti gli strumenti;

69.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Programma di cambiamento» e l'accento posto sull'interrelazione tra gli obiettivi dello sviluppo, della democrazia, dei diritti umani, della buona governance e della sicurezza; accoglie favorevolmente la maggiore attenzione rivolta agli impegni dei paesi partner nel definire l'insieme di strumenti e modalità a livello nazionale; sottolinea, nel contempo, l'esigenza di eliminare l'attuale disparità dei criteri e di evitarla in futuro; accoglie con favore la trasposizione di questa politica nella comunicazione della Commissione intitolata «Il futuro approccio al sostegno di bilancio dell'UE a favore dei paesi terzi» in cui si afferma che il sostegno al bilancio generale sarà fornito solo quando i paesi partner si impegneranno a soddisfare le norme internazionali in materia di diritti umani e democrazia; invita la Commissione e il SEAE a tradurre questo quadro politico in attività concrete, operative, misurabili e con un limite temporale, integrate nei vari settori di cooperazione e accompagnate dal necessario rafforzamento dei quadri istituzionali e delle capacità amministrative;

70.  raccomanda vivamente che, nell'ambito dei futuri strumenti di sviluppo, si ponga particolare attenzione ai programmi tematici, in quanto affrontano specificamente le questioni dei diritti umani, allo scopo di promuovere i legami di rafforzamento reciproco tra lo sviluppo e i diritti umani;

71.  rileva che, al fine di massimizzare la coerenza e l'efficacia, è necessario un approccio strategico per combinare i diversi strumenti geografici e tematici al fine di proteggere e promuovere i diritti umani, sulla base di una solida analisi del contesto locale che elimini l'attuale disparità dei criteri e la eviti in futuro; plaude, in questo senso, all'impegno espresso il 12 dicembre 2011 nella comunicazione congiunta «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea: verso un approccio più efficace» di tenere conto delle strategie nazionali sui diritti umani nella programmazione e nell'attuazione dei cicli di assistenza dell'UE, e invita l'AR/VP a elaborare una metodologia più dettagliata per onorare quest'impegno;

72.  accoglie con favore le proposte della Commissione in merito agli strumenti per l'azione esterna post-2014, in particolare l'attenzione data alla necessità di introdurre procedure decisionali semplificate e flessibili che permettano un'adozione più rapida dell'attuazione dei programmi d'azione annuale e pertanto della fornitura di assistenza; apprezza le ampie consultazioni in fase di svolgimento all'interno della società civile e confida che i documenti finali riflettano le preoccupazioni sollevate da tutte le parti interessate;

73.  si compiace del fatto che gli obiettivi dell'EIDHR siano stati definiti in modo più chiaro e il suo campo di applicazione sia stato aggiornato, riflettendo la maggiore attenzione prestata ai diritti economici, sociali e culturali, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo e al sostegno alla democrazia; apprezza la nuova possibilità di assegnare direttamente contributi per finanziare interventi nelle condizioni o situazioni più difficili, o per migliorare il sostegno a favore dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni non registrate;

74.  sottolinea il fatto che occorre rispettare le prerogative del Parlamento nella programmazione dell'EIDHR e degli altri strumenti, assegnando un'attenzione particolare ai diritti umani e alla democrazia; sostiene, di conseguenza, con fermezza che i documenti strategici per tali strumenti non possono essere considerati atti di esecuzione e devono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 290 del TFUE sugli atti delegati;

Pena di morte

75.  plaude al successo della risoluzione 65/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 dicembre 2010, concernente una moratoria sull'applicazione della pena di morte, che indica un rafforzamento del sostegno globale a favore dell'abolizione e una crescente consapevolezza tra attivisti, giudici, politici e cittadini in generale; accoglie con favore anche il ruolo importante rivestito dall'UE nell'assicurare questa vittoria; attende con interesse un forte partenariato con gli Stati membri e il SEAE sulla risoluzione dell'Assemblea generale del 2012;

76.  ribadisce che l'Unione è contraria alla pena di morte in qualsiasi circostanza ed esorta l'UE a continuare a ricorrere alla cooperazione e alla diplomazia per l'abolizione della pena di morte in tutte le possibili sedi internazionali, conformemente agli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, e anche a garantire che sia pienamente rispettato il diritto a un equo processo per ciascun individuo che rischia di essere giustiziato, senza il ricorso alla tortura e a qualsiasi maltrattamento volto a estorcere confessioni; nei paesi in cui, nonostante gli sforzi dell'UE e di altri, la pena di morte viene ancora utilizzata, chiede il rispetto dei diritti umani fondamentali dei condannati, tra cui il pieno accesso alle informazioni sulla loro situazione, almeno per la famiglia e i parenti stretti, il rispetto per il corpo e il diritto a un funerale decoroso; nel condannare le recenti esecuzioni in Bielorussia di Dźmitryj Kanawałau e Uładzisłaua Kawaliou, sottolinea che questi diritti fondamentali non sono stati rispettati, in quanto le esecuzioni sono state effettuate in segreto, all'insaputa delle famiglie e senza la possibilità di recuperare i corpi per seppellirli in modo rispettoso; ricorda che l'Unione europea costituisce il principale donatore a favore delle organizzazioni della società civile che lottano contro la pena di morte; chiede alla Commissione di mantenere questa pena crudele e inumana tra le priorità tematiche nel contesto dell'EIDHR;

77.  sottolinea l'importanza che l'UE continui a monitorare le condizioni in cui si svolgono le esecuzioni nei paesi che ancora praticano la pena di morte e a sostenere una riforma giuridica e costituzionale che porti alla piena e totale abolizione;

78.  invita l'AR/VP, il SEAE e la Commissione a fornire orientamenti su una politica globale relativa ai cittadini dell'UE che rischiano di essere giustiziati nei paesi terzi, comprendente forti meccanismi di identificazione, prestazione di consulenza legale e intervento legale dell'UE;

79.  accoglie con favore la decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 di modificare il regolamento (CE) n. 1236/2005 e di rafforzare, in tal modo, il controllo delle esportazioni di taluni farmaci che possono essere utilizzati per le esecuzioni e di attrezzature che possono essere impiegate per le torture; invita la Commissione a far fronte alle restanti lacune nel regolamento introducendo una clausola onnicomprensiva di uso finale che vieti l'esportazione di qualsiasi farmaco che potrebbe essere impiegato a fini di tortura o di esecuzione;

Controllo delle armi

80.  osserva che il 60% di tutti i casi individuali di violazione e abuso dei diritti umani commessi nel quadro o al di fuori di un conflitto armato e documentati da Amnesty International è direttamente collegato all'uso di armi leggere e di piccolo calibro; riconosce l'impatto particolarmente grave delle armi leggere e di piccolo calibro sul godimento dei diritti dei bambini e sulla protezione dei bambini dalla violenza; loda la leadership globale dimostrata dall'UE nell'adottare una posizione comune legalmente vincolante sulle esportazioni di armi nel 2008, ma sottolinea la necessità di monitorare maggiormente la sua attuazione a livello dell'UE; esorta l'UE a mostrare la sua leadership nel processo volto a ottenere un trattato internazionale sul commercio di armi nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite di quest'anno e ad assicurare che sia approvato un trattato solido e legalmente vincolante;

81.  esprime profonda preoccupazione riguardo all'uso dei bambini come soldati; chiede che l'UE adotti azioni immediate per il loro disarmo, recupero e reinserimento quale elemento centrale nelle politiche dell'UE che mirano a rafforzare i diritti umani e la protezione dei bambini e a sostituire la violenza con meccanismi politici di risoluzione dei conflitti;

Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

82.  invita tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare il protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, per migliorare la coerenza delle politiche interne ed esterne;

83.  invita tutti gli Stati membri, l'AR/VP e il SEAE a intervenire attivamente nella questione dei diritti umani dei detenuti e ad affrontare il problema del sovraffollamento delle prigioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea;

84.  sottolinea l'importanza di riconoscere le forme di tortura e di trattamento degradante specifiche per genere (tra cui la mutilazione genitale femminile e lo stupro), e insiste affinché gli sforzi coordinati dell'UE per contrastare la tortura tengano debitamente in considerazione la dimensione di genere;

85.  invita nuovamente la Commissione a inserire nel regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti una clausola di «uso finale a scopo di tortura», che consentirebbe agli Stati membri, sulla base di informazioni precedenti, di autorizzare, e quindi rifiutare, l'esportazione di merci che comportano un rischio sostanziale di essere utilizzate per tali scopi dagli utilizzatori finali cui sono destinate;

86.  ricorda il drammatico caso di Sergei Magnitsky, impegnato nella lotta contro la corruzione di alto livello e torturato a morte da funzionari statali; esprime rammarico per il fatto che il caso non sia stato ancora risolto e che i responsabili della morte di Sergei Magnitsky non siano stati puniti; sollecita le autorità giudiziarie russe a riaprire le indagini e a identificare e punire i colpevoli;

Difensori dei diritti umani

87.  accoglie favorevolmente l'impegno politico dell'UE volto a sostenere i difensori dei diritti umani, quale componente consolidata da tempo della politica esterna dell'Unione in materia di diritti umani, e i molti esempi positivi di istanze, monitoraggio dei processi, visite alle prigioni e altre azioni concrete intraprese dalle missioni e dalle delegazioni dell'UE, come riunioni periodiche e istituzionalizzate con i difensori dei diritti umani, ma esprime preoccupazione per la mancata attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani in alcuni paesi terzi; ritiene che l'AR/VP debba formulare raccomandazioni volte a rafforzare l'azione delle missioni in cui l'attuazione è risultata palesemente insufficiente;

88.  esorta l'UE e i suoi Stati membri a incoraggiare le missioni e le delegazioni dell'UE a mostrare sostegno e solidarietà al lavoro svolto dai difensori dei diritti umani e dalle relative organizzazioni, incontrandosi regolarmente e impegnandosi in modo proattivo con detti soggetti e integrando il loro contributo nello sviluppo delle strategie specifiche per paese in materia di diritti umani e di democrazia, oltre che confrontandosi periodicamente con il Parlamento europeo;

89.  ribadisce il suo appello all'UE affinché sollevi sistematicamente i singoli casi concernenti i difensori dei diritti umani nei dialoghi sui diritti umani in corso con i paesi terzi in cui i difensori dei diritti umani continuano a essere vittime di molestie e attacchi;

90.  sottolinea l'importanza di dare un seguito sistematico ai contatti con la società civile indipendente, nonché di garantire ai difensori dei diritti umani un accesso più diretto e agevole alle delegazioni dell'UE nei paesi terzi; si compiace per la nomina di ufficiali di collegamento, in seno alle delegazioni e/o alle ambasciate degli Stati membri, per i difensori dei diritti umani e sottolinea la necessità che tale funzione venga ricoperta da persone adeguatamente formate e qualificate, le cui mansioni siano ben pubblicizzate sia internamente che esternamente; accoglie con grande favore il fatto che l'AR/VP abbia indicato che incontrerà sempre i difensori dei diritti umani nel corso delle sue visite nei paesi terzi; chiede che tutti i commissari con responsabilità nell'ambito delle relazioni esterne seguano questa pratica e che le relazioni concernenti suddetti contatti siano messe a disposizione del Parlamento;

91.  ricorda la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale; denuncia il proseguimento della repressione contro la popolazione saharaui nei territori occupati e chiede il rispetto dei suoi diritti fondamentali, in particolare della libertà di associazione, di espressione e di manifestazione; chiede la liberazione degli 80 prigionieri politici saharaui, prioritariamente dei 23 detenuti senza processo dal novembre 2012 nella prigione di Salé a seguito dello smantellamento del campo di Gdeim Izik; reitera la sua richiesta di istituire un meccanismo internazionale per la sorveglianza dei diritti umani nel Sahara occidentale e di una soluzione giusta e durevole del conflitto fondata sul diritto all'autodeterminazione del popolo saharaui conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite;

92.  ribadisce la sua richiesta di maggiore cooperazione interistituzionale sui difensori dei diritti umani; considera che un sistema di allerta condiviso basato su punti focali potrebbe giovare alla capacità di risposta dell'UE e alla coerenza tra le azioni delle diverse istituzioni nell'ambito di crisi urgenti per i difensori dei diritti umani, e invita il SEAE e la Commissione a esplorare ulteriormente questa strada con il Parlamento europeo;

93.  plaude all'impegno assunto dal Parlamento europeo di valorizzare il ruolo del Premio Sakharov e di rafforzare la rete Sakharov e sottolinea il ruolo importante di detta rete, tra le altre cose, nell'incoraggiamento della cooperazione interistituzionale a sostegno dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo; esorta tutte le istituzioni dell'UE a dar prova di maggior coinvolgimento e cooperazione e, in detto contesto, accoglie con favore il riferimento al Premio Sakharov nella relazione annuale sui diritti umani; rinnova tuttavia il suo invito al Consiglio e alla Commissione affinché mantengano i contatti con i candidati e i vincitori del Premio Sakharov per garantire un dialogo e un monitoraggio continui della situazione dei diritti umani nei rispettivi paesi, offrano protezione a quanti siano perseguitati attivamente e riferiscano in merito al Parlamento europeo;

94.  si impegna a includere in maniera più sistematica i diritti delle donne all'interno dei suoi dibattiti e delle sue risoluzioni sui diritti umani e a utilizzare la rete del Premio Sakharov, e in particolare le vincitrici del Premio, ai fini della promozione dei diritti delle donne nel mondo;

Donne e diritti umani

95.  evidenzia i ruoli, le esperienze e i contributi preziosi delle donne nel contesto della pace e della sicurezza; condanna il ricorso alla violenza sessuale in paesi come la Repubblica democratica del Congo (RDC) e chiede tolleranza zero per i responsabili, in particolare tra le forze di polizia e militari durante le operazioni e le missioni sotto mandato dell'UE; sottolinea inoltre l'importanza di garantire alle vittime l'accesso a servizi pluridisciplinari di riabilitazione olistica che includano ogni combinazione necessaria di assistenza medica e psicologica, oltre a servizi giuridici, sociali, collettivi, professionali e d'istruzione e sostegno economico temporaneo;

96.  accoglie con favore il fatto che l'UE sia in prima linea nell'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che l'accompagnano; esorta il Consiglio, la Commissione e il SEAE ad aumentare gli sforzi per colmare il divario tra politica e pratica e invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad adottare i piani d'azione nazionali con urgenza;

97.  accoglie con favore la creazione di UN Women e invita l'UE a collaborare strettamente con tale istituzione a livello internazionale, regionale e nazionale per far rispettare i diritti delle donne; invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che le donne in situazioni di conflitto godano di un accesso equo ai sistemi sanitari pubblici e di un'adeguata assistenza ginecologica e ostetrica, come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità; sottolinea in particolare la necessità di promuovere l'educazione sanitaria e appropriati programmi in materia di salute sessuale e riproduttiva, che sono una parte importante della politica dell'UE in materia di sviluppo e di diritti umani nei confronti dei paesi terzi;

98.  accoglie con favore la Carta delle donne della Commissione, che promuove l'uguaglianza di genere sia a livello dell'UE che internazionale, e il piano d'azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile nello sviluppo per il periodo 2010-2015 e auspica che siano profusi sforzi per raggiungere l'Obiettivo di sviluppo del Millennio relativo al miglioramento dell'uguaglianza di genere e la salute materna;

99.  nutre preoccupazione per il fatto che, in Egitto, il Consiglio supremo delle forze armate non abbia svolto un'indagine sulle denunce di violenza sessuale presentate dalle manifestanti donne, compresi i cosiddetti «test della verginità» e le minacce di morte contro le manifestanti;

100.  accoglie favorevolmente l'enfasi posta sull'emancipazione delle donne da parte dell'AR/VP e la invita a istituzionalizzare la task force informale interistituzionale dell'UE sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza, dotandola di una presidenza permanente, che fungerà anche da punto focale per le questioni di genere all'interno del SEAE, nell'ambito dell'assegnazione di risorse finanziarie e umane adeguate ai suoi compiti;

101.  invita l'AR/VP a promuovere le pari opportunità nel SEAE, equilibrate sia sul piano geografico sia per quanto riguarda la parità di genere, come disposto nello statuto del personale; esorta l'AR/VP e gli Stati membri a proporre candidate d'alto livello per funzioni di leadership in seno al SEAE e alle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); si compiace dei progressi compiuti nel contesto delle missioni PSDC relativamente alla designazione di consulenti di genere in quasi tutte le missioni e nella fornitura di formazione durante le missioni; invita il Consiglio a includere nelle proprie decisioni inerenti all'istituzione dei mandati delle missioni un riferimento alla risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; raccomanda agli Stati membri di fornire a tutto il personale militare e civile distaccato moduli di formazione uniformati in materia di genere prima delle missioni;

102.  accoglie favorevolmente l'adozione da parte del Consiglio d'Europa dell'importante convenzione in materia di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, che crea un quadro globale per prevenire la violenza, proteggere le vittime e porre fine all'impunità, e invita tutti gli Stati membri e l'Unione europea a firmare e ratificare al più presto questa convenzione;

103.  condanna fermamente le mutilazioni genitali femminili (MGF) quale pratica anacronistica e violazione barbara dell'integrità fisica di donne e bambine che devono essere combattute mediante una normativa che vieti detta pratica; rifiuta con fermezza qualsiasi riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come attenuante; esorta la Commissione a prestare particolare attenzione a tali prassi tradizionali dannose nella sua strategia per la lotta contro la violenza sulle donne; invita il SEAE a elaborare un dispositivo specifico su tale questione nell'ambito della sua strategia di attuazione degli orientamenti dell'UE sui diritti dei bambini e sulla violenza contro le donne; si congratula con i capi di Stato africani per aver adottato, in occasione del vertice dell'Unione africana tenutosi nel luglio 2011, una decisione a sostegno di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che vieti la mutilazione genitale femminile in tutto il mondo; condanna altresì i trattamenti crudeli, inumani o degradanti, come l'aborto coatto e la sterilizzazione forzata, e invoca provvedimenti specifici per contrastarli;

104.  condanna fermamente il matrimonio forzato, che costituisce una violazione dei diritti umani a norma dell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; invita il Consiglio a includere le questioni dei «matrimoni forzati» e dell'aborto «selettivo» negli orientamenti dell'UE sulla violenza nei confronti di donne e bambine; incoraggia la Commissione e il Consiglio a sviluppare metodi e indicatori per la raccolta di dati su questi fenomeni, e invita il SEAE a includere tali questioni nello sviluppo e nell'attuazione delle strategie nazionali in materia di diritti umani; chiede che, in relazione alla questione dei «matrimoni forzati», gli Stati membri adottino e applichino leggi che vietino il matrimonio forzato, e che assicurino l'elaborazione di una definizione comune, l'istituzione di piani d'azione nazionali e lo scambio di buone prassi;

105.  ricorda che nella risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla mortalità e la morbilità materne prevenibili e i diritti umani, come pure negli Obiettivi di sviluppo del Millennio, viene riaffermato che l'accesso all'informazione, all'istruzione e all'assistenza sanitaria è un diritto umano fondamentale; sottolinea che l'UE dovrebbe pertanto svolgere un ruolo importante nell'assicurare che le donne non muoiano durante la gravidanza; chiede l'attuazione del programma d'azione del Cairo relativamente ai suoi aspetti di politica in materia di diritti umani e di sviluppo, per promuovere la parità di genere e i diritti delle donne e dei minori, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i diritti a essa connessi;

Diritti umani, libertà religiosa e persecuzione dei cristiani nel mondo

106.  condanna con forza qualsiasi persecuzione basata sulla religione o sul credo; mantiene il suo impegno a concretizzare la libertà religiosa in tutte le aree del mondo nel quadro del rafforzamento degli sforzi dell'UE nella sua azione bilaterale e multilaterale; ribadisce la sua preoccupazione in merito al pieno e reale rispetto del diritto alla libertà di religione per tutte le minoranze religiose in una serie di paesi terzi; invita nuovamente il Consiglio e la Commissione a sviluppare con urgenza un kit di strumenti sui progressi relativi al diritto di libertà religiosa o di credo nella politica esterna dell'UE, che includa i meccanismi atti a identificare eventuali violazioni e le azioni che l'UE dovrebbe intraprendere in casi simili, e a coinvolgere il Parlamento, le organizzazioni della società civile e il mondo accademico nella sua preparazione; accoglie favorevolmente l'azione dell'UE in vari forum delle Nazioni Unite contro l'intolleranza e la discriminazione basate sulla religione o sul credo e la sua ferma posizione di principio rispetto alle risoluzioni sulla lotta alla diffamazione delle religioni; sostiene che la libertà di riunione rappresenta un aspetto cruciale del diritto alla libertà religiosa o di credo e sottolinea che la registrazione dei gruppi religiosi non dovrebbe costituire un requisito per praticare una religione; invita l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali a fornire al Parlamento dati precisi e attendibili relativamente alle violazioni della libertà religiosa o di credo nell'Unione e a consigliarlo sul modo in cui poterle contrastare;

107.  sottolinea in particolare l'importanza di avviare un dialogo costruttivo con l'Organizzazione della conferenza islamica (OCI) su questa questione; invita il Consiglio e la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto del diritto alla libertà religiosa o di credo nei paesi candidati e nei paesi PEV, in special modo alla luce della Primavera araba; esprime profonda preoccupazione per il numero crescente di atti di intolleranza e discriminazione religiosa che hanno luogo in vari paesi; condanna fermamente ogni atto di violenza contro cristiani, ebrei, musulmani e altre comunità religiose, come pure tutti i tipi di discriminazione e intolleranza basati sulla religione o sul credo e rivolti contro chi pratica una religione, gli apostati e i non credenti; sottolinea ancora una volta che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale(23); ravvisa la necessità crescente di mettere in atto in alcuni paesi sforzi di trasformazione dei conflitti e di riconciliazione, che includano un dialogo interconfessionale a svariati livelli, ed esorta l'UE e l'AR/VP Ashton ad affrontare il problema dei contenuti discriminatori e sediziosi presenti ad esempio nei mezzi di comunicazione, come pure la questione degli ostacoli alla libera professione della fede, nei loro dialoghi con i paesi terzi nel quadro delle iniziative dell'UE in materia di diritti umani; reputa che nei paesi terzi ove le minoranze religiose vedono i loro diritti violati non sia possibile risolvere tali problemi proteggendo e isolando dette minoranze «dalle» società circostanti, creando così «società parallele»; esorta il SEAE e gli Stati membri dell'UE, alla luce di quanto avvenuto di recente in paesi come la Nigeria, l'Egitto e l'Indonesia, a intervenire in modo concreto per contribuire a scongiurare l'insorgere di un ciclo di violenza;

108.  esorta il SEAE a sviluppare una capacità permanente in seno alla Direzione generale per le relazioni multilaterali e la governance mondiale nell'ottica di integrare la questione della libertà di religione o di credo nelle unità e nelle direzioni geografiche, nonché per collegare la questione alla promozione generale dei diritti umani all'interno della stessa DG e portare avanti la questione in seno alle organizzazioni multilaterali e internazionali; incoraggia il SEAE a riferire, con cadenza annuale, in merito ai progressi registrati dalla libertà di religione o di credo nel mondo;

109.  invita il SEAE e le altre istituzioni dell'UE a combattere pratiche intollerabili quali le conversioni forzate e la criminalizzazione/punizione nei casi di cosiddetta «apostasia», esercitando pressioni sui paesi terzi come il Pakistan, l'Iran e l'Arabia Saudita, che ancora pongono in essere tali pratiche, in modo che le stesse siano abolite; chiede una posizione altrettanto risoluta contro la strumentalizzazione delle leggi sulla blasfemia finalizzate alla persecuzione dei membri di minoranze religiose;

110.  sollecita le istituzioni competenti a una stretta collaborazione con la commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale nei forum bilaterali e multilaterali, tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

Discriminazione

111.  condanna tutte le forme di violazione dei diritti umani ai danni di persone che subiscono discriminazioni sulla base del loro lavoro e della loro discendenza, come pure l'accesso limitato alla giustizia per le vittime di tali violazioni; invita l'UE e gli Stati membri ad appoggiare il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e la discendenza;

112.  accoglie con favore la conclusione, da parte dell'UE, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e l'adozione della Strategia europea per la disabilità 2010-2020, in particolare dell'area di azione 8; condanna qualsivoglia forma di discriminazione basata sulla disabilità ed esorta tutti gli Stati a ratificare e ad attuare l'UNCRPD; sottolinea che l'UE deve altresì monitorare l'attuazione della suddetta convenzione sul proprio territorio; si rammarica per l'inazione dell'UE relativamente ai diritti umani delle persone con disabilità nel quadro della strategia UE-Africa;

113.  elogia il Consiglio, il SEAE, l'AR/VP, la Commissione e gli Stati membri per il loro impegno a favore dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi, in sedi internazionali e attraverso l'EIDHR; accoglie favorevolmente la reintroduzione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'orientamento sessuale come motivo di protezione da esecuzioni stragiudiziarie, sommarie o arbitrarie e si compiace degli sforzi dell'UE a tale fine; invita la Commissione a raccomandare il ritiro dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali nei negoziati sull'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) e a cercare una riclassificazione non patologizzante; ribadisce che il principio della non discriminazione, che comprende altresì motivi di sesso e orientamento sessuale, non dovrà essere compromesso nel quadro del partenariato ACP-UE; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di elaborare una tabella di marcia globale contro l'omofobia, la transfobia e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e l'identità di genere che, su queste basi, affronti inoltre il problema delle violazioni dei diritti umani nel mondo fondate sugli stessi motivi; invita gli Stati membri a concedere asilo a chi sfugge alle persecuzioni nei paesi in cui le persone LGBT sono considerate alla stregua di criminali, prendendo in considerazione i timori di persecuzione ben fondati dei richiedenti e affidandosi alla loro auto-identificazione di lesbiche, gay, bisessuali o transessuali;

114.  accoglie favorevolmente lo strumentario adottato dal gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani nel 2010 al fine di aiutare le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le delegazioni e altri organismi dell'UE a reagire tempestivamente quando siano violati i diritti umani delle persone LGBT; invita la Commissione ad affrontare le cause strutturali di tali violazioni e il Consiglio ad operare verso la definizione di orientamenti vincolanti in questo settore;

115.  sottolinea che le tradizionali comunità minoritarie nazionali hanno esigenze specifiche diverse da quelle degli altri gruppi minoritari e che occorre salvaguardare la parità di trattamento nei confronti di tali minoranze in termini di istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e altri servizi pubblici; pone altresì l'accento sulla necessità di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, l'uguaglianza totale ed effettiva tra le persone appartenenti a una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza;

116.  invita l'UE a incoraggiare i governi dei paesi in via di sviluppo a impegnarsi per la realizzazione di una riforma fondiaria volta ad assicurare i diritti di proprietà dei terreni delle persone locali, delle popolazioni nomadi e degli agricoltori di piccola e media scala, soprattutto donne, e a evitare pratiche di sottrazione dei terreni da parte di società; esorta l'UE a difendere il diritto d'accesso alle risorse naturali, in particolare per le popolazioni autoctone e indigene, nell'ambito dei negoziati degli accordi commerciali; incoraggia tutti gli Stati membri a seguire l'esempio della Danimarca, dei Paesi Bassi e della Spagna e a ratificare la convenzione OIL 169 sui popoli indigeni e tribali, al fine di palesare la determinazione a dotare gli stessi di una protezione concreta; sostiene le campagne in corso per la ratifica e l'attuazione della convenzione OIL 169 da parte degli Stati non firmatari, a dimostrazione, tra l'altro, dell'impegno dell'Unione europea a favore del multilateralismo e delle Nazioni Unite;

117.  raccomanda iniziative legislative dell'UE al fine di garantire che, nella politica dell'Unione per i diritti umani e negli strumenti di cooperazione, si presti attenzione all'eliminazione della discriminazione basata sulla casta, e chiede di intervenire nei paesi colpiti dal fenomeno delle caste, inclusi il Nepal, l'India, il Bangladesh, il Pakistan, lo Sri Lanka e lo Yemen;

118.  ritiene che sia opportuno aumentare il bilancio delle linee di finanziamento, nuove e in essere, per il sostegno alla società civile e ai difensori dei diritti umani, in particolare appartenenti alle comunità locali; reputa che tali linee dovrebbero altresì dimostrare la loro capacità sia di reagire con flessibilità e rapidità agli eventi di crisi come pure alle situazioni in divenire, ovunque si verifichino, sia di ottimizzare il loro rapporto costi-benefici e il loro impatto; si compiace del fatto che l'Unione europea sostenga attivamente attività di sviluppo di capacità per i popoli indigeni in seno alle Nazioni Unite, sottolinea l'importanza di migliorare l'efficienza dei rappresentanti indigeni durante le sessioni dell'ONU, sostenendo logistica, documentazione e informazione adeguati; invita l'Unione europea a continuare a sostenere tali azioni;

Diritti dei minori

119.  ricorda la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la necessità di garantire la massima protezione dei diritti da essa sanciti, nonché di impedire l'erosione degli stessi; accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 19 dicembre 2011, del protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo relativo a una procedura di comunicazione, e invita il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi per giungere alla ratifica universale della convenzione e dei relativi protocolli opzionali e promuoverne l'effettiva attuazione; chiede inoltre uno sforzo determinante per far progredire l'attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori e della strategia dell'UE per combattere ogni forma di violenza contro i minori; chiede all'AR/VP e al Servizio europeo per l'azione esterna di inserire nelle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani una sezione relativa ai diritti dei minori;

120.  richiama l'attenzione sul serio problema esistente in molti paesi dell'Africa sub-sahariana per quanto concerne i bambini accusati di stregoneria, che comporta gravi conseguenze che vanno dall'esclusione sociale all'infanticidio fino all'uccisione rituale di bambini come vittime sacrificali; osserva che ogni Stato ha la responsabilità di proteggere i bambini da ogni forma di violenza e di abuso e, di conseguenza, esorta il SEAE a prestare particolare attenzione alla protezione dei minori da ogni forma di violenza e al destino di questi bambini nei dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi interessati e nella programmazione degli strumenti finanziari esterni;

Libertà di espressione e (social) media

121.  sottolinea che la libertà di espressione così come l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono elementi essenziali di una democrazia sostenibile, in quanto massimizzano il coinvolgimento della società civile e rafforzano i diritti dei cittadini; chiede quindi un maggiore sostegno in ambiti quali la promozione della libertà dei mezzi di comunicazione, la protezione dei giornalisti indipendenti, la riduzione del divario digitale e la facilitazione dell'accesso a Internet;

122.  esorta il Consiglio e la Commissione a includere, nei negoziati di adesione, nei dialoghi sui diritti umani e in qualsivoglia contatto concernente i diritti umani, l'invito a eliminare dai mezzi di comunicazione qualsiasi discorso inneggiante all'odio;

123.  rileva che Internet e i social media, tanto offline quanto online, sono diventati tra i più importanti mezzi utilizzati dagli individui per esercitare la loro libertà di opinione e di espressione e hanno ricoperto un ruolo cruciale nella promozione dei diritti umani, della partecipazione democratica, della responsabilità, della trasparenza, dello sviluppo economico e di nuove forme di pubblica divulgazione; sottolinea allo stesso tempo, tenendo conto del fatto che non tutte le fasce della società hanno accesso a Internet, segnatamente gli anziani e la popolazione rurale, che la dignità umana non deve essere posta sotto attacco e condanna ogni altra forma di discriminazione che si verifichi nei social media; è favorevole a regolamenti concreti dell'UE e accordi specifici con i paesi terzi che limitano l'accesso alla comunicazione e all'informazione attraverso la censura e la chiusura delle reti o subordinano la libertà di informazione agli interessi commerciali; si compiace del potenziale dimostrato da Internet e dai social network nelle vicende della Primavera araba; chiede un maggiore monitoraggio dell'utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie nei regimi autocratici che cercano di porvi restrizioni; chiede un maggiore sostegno in ambiti quali la promozione della libertà dei mezzi di comunicazione, la protezione dei giornalisti e dei blogger indipendenti, la riduzione del divario digitale e la promozione di un accesso privo di restrizioni all'informazione e alla comunicazione, come pure di un accesso a Internet non soggetto a censure (libertà digitale);

124.  prende atto del potenziale dimostrato da Internet in relazione alla promozione e al sostegno delle rivoluzioni della Primavera araba; rileva tuttavia che è altresì possibile abusare delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per violare i diritti umani e le libertà fondamentali e chiede pertanto un maggiore monitoraggio dell'utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie nei regimi autocratici che cercano di porvi restrizioni; accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione relativa alla strategia di non-disconnessione («No Disconnection Strategy»); invita la Commissione a presentare, al più tardi nel 2013, proposte normative razionali che prevedano una trasparenza e una responsabilità maggiori per le imprese con sede nell'UE, al fine di migliorare il controllo dell'esportazione di prodotti e servizi volti a bloccare siti web, effettuare sorveglianza di massa, monitorare la totalità del traffico Internet e delle comunicazioni (mobili), penetrare in conversazioni private per trascriverle, filtrare risultati di ricerca e intimidire gli utenti di Internet, tra cui i difensori dei diritti umani; ritiene che i fornitori di servizi Internet e di telecomunicazioni debbano imparare dagli errori del passato, come nel caso della decisione di Vodafone di sottostare alle richieste delle autorità egiziane, nelle ultime settimane del regime di Mubarak, di sospendere i servizi, diffondere una propaganda a favore del governo e controllare gli oppositori e la popolazione in generale, nonché delle società di altri Stati membri che hanno venduto tecnologie di telecomunicazione e di informazione ad altri paesi terzi, come la Libia, la Tunisia, ecc.; crede che i fornitori di servizi Internet e di telecomunicazioni così come gli sviluppatori di software debbano imparare dagli errori del passato, e che dovrebbero dare vita a un dialogo aperto con i responsabili politici, le ONG e gli attivisti allo scopo di definire norme minime comuni che consentano di effettuare valutazioni d'impatto sui diritti umani e raggiungere una maggiore trasparenza;

125.  accoglie con favore l'inclusione di un divieto relativo all'esportazione di tecnologie e servizi nelle misure restrittive previste dall'UE contro le autorità governative siriane; osserva che tale divieto dovrebbe costituire un precedente per future misure restrittive contro altri regimi repressivi, in special modo nei confronti dell'Iran; rileva tuttavia che le politiche dell'UE dovrebbero essere precise al fine di essere efficaci e non danneggiare i difensori dei diritti umani;

126.  osserva che le nuove tecnologie permettono inoltre ai testimoni e ai difensori dei diritti umani di raccogliere informazioni e di condividere la documentazione relativa agli abusi dei diritti umani, elementi che potrebbero essere utilizzati in seguito per assicurare giustizia alle vittime; accoglie con favore le iniziative che prevedono la partecipazione di più soggetti interessati e i codici di condotta come la Global Network Initiative; rileva nondimeno che il controllo democratico come pure la difesa e la promozione dei diritti fondamentali costituiscono compiti essenziali dei governi; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie per la sicurezza digitale onde conferire un ruolo più incisivo ai difensori dei diritti umani attraverso meccanismi sicuri per la raccolta, la cifratura e la memorizzazione di questo tipo di dati sensibili e l'uso di tecnologie «cloud» per garantire che questi dati non vengano scoperti o cancellati;

Mondo degli affari e diritti umani

127.  ricorda che l'UE si è posta l'obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI) nelle sue politiche esterne e accoglie favorevolmente l'appello a un migliore allineamento degli approcci europei e globali alla RSI;

128.  invita la Commissione e gli Stati membri a controllare che le imprese soggette al diritto nazionale o europeo non si sottraggano al rispetto dei diritti umani e delle norme sociali, sanitarie e ambientali cui sono soggette quando si installano o conducono le proprie attività in uno Stato terzo;

129.  rammenta inoltre che il sostegno ai diritti umani e alla democrazia è strettamente associato alla promozione della trasparenza e della buona governance; è del parere, a tale proposito, che i paradisi fiscali e le giurisdizioni offshore pregiudichino la lotta alla corruzione e l'assunzione di responsabilità politica nei paesi in via di sviluppo; chiede che l'UE incoraggi, al suo interno e in tutto il mondo, la ratifica e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nell'ambito del sostegno dell'UE ai programmi di buona governance nei paesi terzi;

130.  encomia l'UE per il suo sostegno all'elaborazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e per la loro adozione all'unanimità in seno al Consiglio dei diritti umani; accoglie favorevolmente la riunione inaugurale del Gruppo di lavoro imprese e diritti umani tenutasi dal 16 al 20 gennaio 2012 e chiede che l'UE fornisca un ulteriore sostegno e contributo al mandato di quest'organo; pone l'accento sul ruolo chiave delle istituzioni nazionali per i diritti umani e della cooperazione di tali organi nell'UE e nei paesi del vicinato per far progredire l'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, come riconosciuto fra l'altro nella risoluzione 17/4 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; si compiace delle iniziative intese a trasferire le buone prassi nonché a coordinare e a stimolare la cooperazione fra l'UE e le istituzioni nazionali per i diritti umani nei paesi del vicinato, come il programma di cooperazione 2009-2013 tra i difensori civici dei paesi del partenariato orientale, che è stato varato congiuntamente dai difensori civici francese e polacco per potenziare la capacità degli uffici dei difensori civici, degli organi governativi e delle organizzazioni non governative nei paesi del partenariato orientale di tutelare i diritti individuali e realizzare Stati democratici fondati sullo Stato di diritto; sottolinea che è necessario coordinare tale azione all'interno dell'UE e che le istituzioni dell'Unione traggano profitto dall'esperienza maturata in relazione ad essa;

131.  si compiace dell'impegno dell'UE a lavorare con le imprese e le parti interessate nel 2012 per elaborare orientamenti sui diritti umani per il settore industriale e le piccole e medie imprese, sulla base dei principi guida delle Nazioni Unite; invita la Commissione a portare avanti il suo impegno a pubblicare entro la fine del 2012 una relazione sulle priorità dell'Unione europea nell'attuazione dei principi e a pubblicare quindi relazioni periodiche di avanzamento; insiste sul fatto che tutte le imprese europee dovrebbero ottemperare alla responsabilità d'impresa relativa al rispetto dei diritti umani, ai sensi dei principi guida delle Nazioni Unite; invita gli Stati membri dell'Unione europea a sviluppare, entro la fine del 2012, piani nazionali per la loro attuazione;

132.  ritiene che la divulgazione da parte delle grandi imprese di informazioni sociali e ambientali, tra cui l'impatto in termini di diritti umani, sia vitale per la trasparenza e per la loro efficacia; accoglie con favore l'obiettivo del Comitato internazionale per la rendicontazione integrata (International Integrated Reporting Council – IIRC) di sviluppare un quadro di rendicontazione integrato globalmente accettato;

133.  valuta positivamente lo «studio di Edimburgo» richiesto dalla DG Imprese in relazione ai divari della governance all'interno dell'UE per quanto riguarda il mondo degli affari e i diritti umani, e chiede alla Commissione di avanzare proposte legislative in risposta a tale studio; invita in particolare l'UE ad assicurare che le vittime che hanno subito abusi da parte di imprese dell'UE in paesi terzi abbiano accesso a meccanismi di reclamo e giustizia negli Stati membri dell'UE, come nel recente caso Trafigura;

134.  prende nota del fatto che le società transnazionali si appoggiano sempre di più su imprese militari e di sicurezza private, dando talvolta luogo a violazioni dei diritti umani perpetrate dai dipendenti di queste aziende; considera pertanto necessaria l'adozione di misure di regolamentazione dell'UE, compreso un sistema normativo globale per l'istituzione, la registrazione, l'autorizzazione, il monitoraggio e la comunicazione di tali imprese; invita la Commissione a proporre una raccomandazione che apra la strada a una direttiva volta ad armonizzare le misure nazionali che regolano i servizi delle imprese militari e di sicurezza private, compresi i fornitori di servizi e l'appalto di servizi, e l'elaborazione di un codice di condotta in vista di una decisione che disciplini l'esportazione dei servizi delle imprese militari e di sicurezza private nei paesi terzi; invita l'AR/VP a fornire al Parlamento informazioni dettagliate sull'ingaggio di imprese militari e di sicurezza private per le missioni PSDC e PESC, specificando i requisiti professionali e gli standard aziendali richiesti ai contraenti, la normativa applicabile, le responsabilità e gli obblighi giuridici loro imposti e i meccanismi di monitoraggio;

135.  sostiene l'inserimento di un numero sempre maggiore di donne nei consigli di amministrazione a livello nazionale, europeo e internazionale;

Potenziamento dell'azione del Parlamento europeo in materia di diritti umani

136.  rinnova il proprio invito al Consiglio e alla Commissione a sostenere sistematicamente le risoluzioni e le altre comunicazioni del Parlamento attraverso risposte concrete; propone che il Parlamento prenda in esame l'istituzione di un meccanismo sistematico per assicurare che le sue decisioni abbiano un seguito più efficace e tangibile;

137.  riconosce la necessità di integrare le questioni relative ai diritti umani nei lavori di tutte le commissioni e le delegazioni parlamentari che si occupano di relazioni esterne, tra l'altro dando seguito alle raccomandazioni espresse nelle relazioni elaborate dai gruppi di lavoro ad hoc del Parlamento europeo; raccomanda ai propri deputati di incontrare sistematicamente i difensori dei diritti umani, compresi, ove possibile, gli attivisti detenuti, durante i viaggi ufficiali nei paesi terzi, al fine di dar loro maggiore visibilità; si compiace della decisione di aumentare la dotazione della sottocommissione per i diritti umani, alla luce dei cambiamenti determinati dal trattato di Lisbona;

138.  accoglie favorevolmente la decisione presa dal suo Ufficio di presidenza il 12 dicembre 2011 di creare una direzione per il sostegno democratico in seno alla direzione generale delle Politiche esterne, con l'obiettivo di ottimizzare i lavori del Parlamento sulla promozione della democrazia e di darvi coerenza;

Politica strategica dell'Unione europea in materia di diritti umani
Aspetti generali

139.  valuta molto positivamente la revisione della politica unionale in materia di diritti umani e democratizzazione, delineata nella comunicazione congiunta del 12 dicembre 2011, quale panoramica positiva del potenziale dell'UE; invita gli Stati membri a impegnarsi a pieno titolo nel processo e ad applicare il suo risultato nelle azioni a livello nazionale ed europeo;

140.  sostiene il fatto che la comunicazione sia ancorata ai concetti di universalità e indivisibilità dei diritti umani e che si concentri sull'azione dell'UE in tema di promozione del rispetto degli impegni e obblighi esistenti dei paesi terzi nell'ambito dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e miri a rafforzare il sistema di giustizia internazionale;

141.  riconosce, in seguito alla primavera araba, l'attenzione attribuita agli approcci su misura «dal basso verso l'alto» e la necessità di collocare il rispetto dei diritti umani al centro della politica estera dell'UE; sottolinea, pertanto, che l'UE deve sostenere e coinvolgere i governi, i parlamenti e la società civile nel processo relativo al rispetto e al monitoraggio dei diritti umani; ritiene che l'UE debba imparare dagli errori del passato, dei quali è un esempio tipico il fatto che, fino all'insorgere della guerra civile in Libia, erano in corso negoziati per un accordo quadro e un accordo di riammissione con tale paese, relativamente ai quali il Parlamento europeo non è stato adeguatamente informato, e questo nonostante le prove dell'uccisione di 1 200 prigionieri più di un decennio prima e di tutta una serie di episodi di tortura, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziarie; ribadisce, al contempo, il fatto che il partenariato dell'UE nel quadro dei processi di democratizzazione e della prosperità economica del sud debba andare di pari passo con i suoi impegni nel vicinato orientale; sottolinea che i fondi che non hanno potuto essere stanziati o trasferiti ai paesi del vicinato europeo a causa di una valutazione negativa dovrebbero essere ridistribuiti ad altri progetti realizzati nei paesi partner del vicinato europeo nella dimensione sia meridionale che orientale;

Processo

142.  chiede progressi rapidi, trasparenti e inclusivi verso una strategia comune finale e ambiziosa dell'UE caratterizzata da azioni, responsabilità e calendari chiari, sviluppata con il pieno contributo delle parti interessate al fine di mettere in azione il «filo conduttore»; si impegna a contribuire positivamente al processo interistituzionale insieme al Consiglio, inizialmente attraverso la presente risoluzione e in seguito mediante una successiva risoluzione parlamentare; considera che, come fase conclusiva del processo, le istituzioni dovrebbero riunirsi per adottare una strategia comune che delinei chiaramente il ruolo e le responsabilità di ognuna e che valuti costantemente l'attuazione, anche in relazione agli orientamenti;

143.  considera che alcune azioni sollevate nell'ambito della comunicazione dovrebbero essere portate avanti parallelamente ai progressi verso una strategia omnicomprensiva, in particolare la nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, con un alto profilo pubblico ed esperienza internazionale nella promozione dei diritti umani a livello internazionale, la creazione di un COHOM permanente con sede a Bruxelles, che dovrebbe approvare periodicamente delle conclusioni sulla situazione dei diritti umani in paesi specifici in seguito a dialoghi sui diritti umani, e la definizione di un calendario per il completamento dei punti focali della delegazione dell'UE in materia di diritti umani e per l'identificazione dei funzionari di collegamento con i difensori dei diritti umani in tutti i paesi terzi;

Contenuto

144.  si compiace dell'importanza attribuita nella comunicazione alle strategie nazionali in materia di diritti umani; ritiene che dovrebbe esistere un modello iniziale comune per assicurare un certo livello di coerenza e che la consultazione dovrebbe essere richiesta in tutti i casi; sottolinea che il valore potenziale di tali strategie sarà raggiunto solo se la loro importanza sarà riconosciuta nella totalità delle relazioni bilaterali con i singoli paesi e se tali strategie saranno sufficientemente flessibili da consentire reazioni adeguate all'evoluzione delle situazioni dei diritti umani;

145.  sostiene la proposta personale dell'AR/VP di adottare tre temi a favore di un'azione collettiva specifica da parte delle istituzioni nei prossimi tre anni; chiede criteri chiari per il processo attuale e futuro relativo alla scelta di questi temi; chiede di chiarire come queste campagne permetterebbero di realizzare progressi in ambiti specifici senza pregiudicare l'impegno globale dell'UE verso tutti i suoi obblighi in materia di diritti umani;

146.  sottolinea l'importanza attribuita nell'ambito della revisione alla società civile quale partner reale nell'attuazione della strategia dell'UE in materia di diritti umani e non semplicemente nella realizzazione di progetti; riconosce la particolare importanza dei difensori dei diritti umani in tale processo; invita l'UE a riconoscere il pieno potenziale dei vari attori locali nel modificare la situazione dei diritti umani all'interno di un paese, e a fornire un'ampia base di sostegno al loro lavoro;

147.  esprime preoccupazione, più in particolare, per il deterioramento della situazione in Turchia e per l'aumento della repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli oppositori del governo, compresi rappresentanti eletti, sindacalisti, giornalisti, artisti e, nello specifico, nei confronti della comunità curda;

148.  sostiene il concetto di «democrazia profonda» dell'Unione europea sviluppato dall'Alto rappresentante; si rammarica che i criteri di non discriminazione e di uguaglianza di genere non siano inclusi in questo concetto; sollecita il SEAE a integrare pienamente misure e parametri di riferimento contro la discriminazione per assicurare che ci sia una chiara attenzione sulla questione dei diritti delle donne e delle minoranze, della parità fra i cittadini e dell'equa partecipazione politica;

149.  sottolinea che persistono grandi sfide in relazione all'inadeguatezza dei dialoghi esistenti in materia di diritti umani e al monitoraggio e all'attuazione delle clausole dei diritti umani; riafferma che queste clausole devono essere incluse anche in tutti gli accordi commerciali e settoriali;

150.  condivide l'opinione secondo cui la «diplomazia digitale» rappresenta uno strumento nuovo e dinamico; invita il SEAE a elaborare orientamenti chiari per le sue delegazioni su come utilizzare al meglio i social media, e chiede lo sviluppo di un repertorio dei social media regolarmente aggiornato destinato agli attori dell'UE;

151.  sottolinea che oggi poco meno della metà dei 100 più grandi attori economici a livello mondiale sono imprese private; si congratula con la Commissione per la sua ambiziosa e lungimirante comunicazione del 2011 sulla RSI e il suo chiaro sostegno all'elaborazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, elementi che devono collocarsi entrambi al centro della nuova strategia;

152.  riconosce che la comunicazione accetta la necessità che tutte le attività antiterrorismo siano condotte nel pieno rispetto dei diritti umani internazionali, del diritto umanitario e del diritto dei rifugiati; sottolinea che questo principio deve essere incluso nelle discussioni su tutte le nuove misure antiterrorismo all'interno dell'UE e con i partner nei paesi terzi; ritiene che l'UE debba costantemente sollevare presso i partner strategici tutti gli esempi di misure antiterrorismo non conformi e chieder conto delle violazioni sia all'interno che all'esterno dell'UE; riafferma che la politica antiterrorismo dell'UE dovrebbe menzionare esplicitamente il divieto assoluto di ricorrere alla tortura nel contesto dell'antiterrorismo, come riconosciuto dalle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2008;

153.  encomia il riconoscimento della necessità di affrontare le violazioni dei diritti umani negli Stati membri e di assicurare che l'UE rispetti i suoi obblighi internazionali, al fine di rafforzare la sua credibilità; invita a conferire al gruppo «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP) un mandato completo per esaminare eventuali violazioni e cercare soluzioni;

154.  considera la lotta contro l'impunità un ambito prioritario per l'azione dell'UE; ritiene che l'aggiornamento del 2011 degli strumenti dell'Unione relativi alla Corte penale internazionale rappresenti un risultato notevole, che deve riflettersi in una strategia lungimirante dell'UE in materia di diritti umani;

155.  ritiene che nel quadro della costruzione di una vera cultura dei diritti umani e della democrazia, in particolare attraverso l'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani, occorra altresì sottoporre chiaramente a revisione il ruolo svolto dai responsabili geografici e dai gruppi di lavoro del Consiglio, nonché il significato di questa strategia per la loro attività quotidiana;

156.  chiede un ruolo notevolmente maggiore per il Parlamento europeo nella promozione della trasparenza e della responsabilità ai fini dell'attuazione della strategia dell'UE in materia di diritti umani; ricorda che la relazione annuale del Consiglio non equivale di per sé a un meccanismo di responsabilità; ribadisce le raccomandazioni sull'integrazione formulate dal Parlamento nelle sue precedenti relazioni annuali e contenute nella relazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS), del 1° giugno 2006, sull'integrazione dei diritti umani nella PESC e nelle altre politiche dell'UE, che non sono ancora state attuate completamente;

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o   o

157.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.

(1) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(2) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 6.
(3) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 78.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0507.
(5) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
(6) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0127.
(8) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(9) Testi approvati, P7_TA(2011)0260.
(10) Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0474.
(12) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.
(13) Testi approvati, P7_TA(2011)0533.
(14) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 107.
(15) GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.
(16) Testi approvati, P7_TA(2010)0489.
(17) Testi approvati, P7_TA(2011)0576.
(18) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(19) Testi approvati, P7_TA(2012)0018.
(20) Testi approvati, P7_TA(2011)0228.
(21) Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura; convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.
(22) «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea: Verso un approccio più efficace», comunicazione congiunta del 12 dicembre 2011.
(23) Testi approvati, P7_TA(2010)0489.

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