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Procedura : 2013/2682(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0336/2013

Discussioni :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Votazioni :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Testi approvati :

P7_TA(2013)0322

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Giovedì 4 luglio 2013 - Strasburgo
Programma di sorveglianza della NSA negli Stati Uniti, servizi segreti in diversi Stati membri e impatto sulla privacy dei cittadini dell'UE
P7_TA(2013)0322RC-B7-0336/2013

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea (2013/2682(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

–  viste la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001,

–  vista la legislazione dell'Unione europea riguardante il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

–  viste le proposte della Commissione per un regolamento e una direttiva sulla riforma del regime di protezione dei dati nell'UE,

–  visti l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, che consente lo scambio di dati per la prevenzione e l'investigazione di attività criminali, la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185), l'accordo sull'approdo sicuro (Safe Harbour) tra l'UE e gli Stati Uniti (2000/520/CE) e la revisione in atto del sistema Safe Harbour,

–  viste le leggi statunitensi "Patriot Act" e "Foreign Intelligence Surveillance Act" (FISA), compresa la sezione 702 dell'atto di modifica di quest'ultima (FISAAA) del 2008,

–  visti i negoziati in corso relativi a un accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, in particolare la risoluzione del 5 settembre 2001 sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON)(1),

–  viste le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consiglio europeo, Herman van Rompuy, dal presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, dal vicepresidente della Commissione/commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding, e dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton,

–  visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando la necessità che il partenariato transatlantico tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sia fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproci, sulla leale e mutua cooperazione, sul rispetto dei diritti fondamentali e sullo Stato di diritto;

B.  considerando che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti e i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali;

C.  considerando che attualmente il rispetto di questi principi è in dubbio, dopo che da alcuni articoli pubblicati sulla stampa internazionale nel giugno 2013 è emerso che le autorità degli Stati Uniti, attraverso programmi quali PRISM, accedono ampiamente ai dati personali dei cittadini dell'Unione europea che utilizzano fornitori di servizi online statunitensi ed elaborano tali dati;

D.  considerando che tali dubbi riguardano non solo le attività delle autorità statunitensi, ma anche quelle di diversi Stati membri dell'Unione che, secondo la stampa internazionale, hanno collaborato a PRISM e ad altri programmi analoghi o hanno ottenuto l'accesso alle banche dati create;

E.  considerando inoltre che diversi Stati membri dispongono di programmi di sorveglianza simili a PRISM o stanno valutando la possibilità di istituire programmi analoghi;

F.  considerando che sono state sollevate particolari questioni in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione delle pratiche messe in atto dall'agenzia di intelligence britannica Government Communications Headquarters (GCHQ), che attinge dati direttamente dai cavi transatlantici sottomarini per la trasmissione di comunicazioni elettroniche, nel quadro di un programma denominato Tempora; che, stando alle informazioni a disposizione, altri Stati membri hanno accesso a comunicazioni elettroniche transnazionali in virtù di tribunali speciali, pur senza disporre di regolare mandato, condividono dati con altri paesi (Svezia) e potrebbero potenziare le proprie capacità di sorveglianza (Paesi Bassi, Germania); che sono state espresse preoccupazioni, in altri Stati membri, in merito ai poteri di intercettazione dei servizi segreti (Polonia);

G.  considerando che vi sono indizi del fatto che le istituzioni dell'Unione europea nonché le ambasciate e rappresentanze dell'UE e degli Stati membri sono state oggetto delle attività di sorveglianza e spionaggio da parte degli Stati Uniti;

H.  considerando che il commissario Reding ha inviato una lettera al ministro della Giustizia statunitense, Eric Holder, in cui esprime le preoccupazioni europee e chiede chiarimenti e delucidazioni riguardo a PRISM e ad altri analoghi programmi di ricerca e raccolta dati, nonché riguardo alle leggi in forza delle quali tali programmi possono essere autorizzati; che non è tuttora pervenuta una risposta esauriente da parte delle autorità statunitensi, nonostante le discussioni che hanno avuto luogo in occasione della riunione dei ministri della Giustizia UE-USA, svoltasi a Dublino il 14 giugno 2013;

I.  considerando che, nel quadro dell'accordo Safe Harbour, gli Stati membri e la Commissione sono incaricati di garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali; che tutte le società coinvolte nel caso PRISM, come riferito dalla stampa internazionale, aderiscono all'accordo Safe Harbour; che, ai sensi dell'articolo 3 di tale accordo, la Commissione ha il dovere di recedere dall'accordo o di sospenderlo qualora le sue disposizioni non venissero rispettate;

J.  considerando che l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, ratificato dall'Unione e dal Congresso statunitense, stabilisce modalità per la raccolta e lo scambio di informazioni, nonché per la richiesta e la fornitura di assistenza nel reperimento di prove all'interno di un paese al fine di contribuire a indagini o procedimenti penali in un altro paese;

K.  considerando che sarebbe deplorevole se le recenti accuse si ripercuotessero negativamente sugli sforzi tesi a concludere un partenariato transatlantico in materia di commercio e investimenti (TTIP), che è indice dell'impegno a rafforzare ulteriormente il partenariato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti;

L.  considerando che il 14 giugno 2013 il commissario Malmström ha annunciato l'istituzione di un gruppo transatlantico di esperti;

M.  considerando che il commissario Reding ha scritto alle autorità britanniche esprimendo preoccupazione per le notizie riportate dai mezzi di comunicazione sul programma Tempora e chiedendo chiarimenti sul suo ambito di applicazione e sul suo funzionamento; che le autorità del Regno Unito hanno difeso le attività di sorveglianza del GCHQ, dichiarando di operare nel rispetto di linee guida rigorose e legali;

N.  considerando che è attualmente in corso a livello di UE una riforma della protezione dei dati, mediante la revisione della direttiva 95/46/CE destinata a essere sostituita dalla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e dalla proposta di direttiva sulla protezione dei dati concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati;

1.  conferma il suo continuo sostegno agli sforzi transatlantici nell'ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, ma esprime nel contempo seria preoccupazione per il programma PRISM e altri programmi simili, poiché, qualora le informazioni disponibili ad oggi fossero confermate, si potrebbe configurare una grave violazione del diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati ai danni dei cittadini e dei residenti dell'UE, nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare, della riservatezza delle comunicazioni, della presunzione di innocenza, della libertà di espressione, della libertà di informazione e della libertà di esercitare un'attività economica;

2.  condanna fermamente lo spionaggio ai danni delle rappresentanze dell'UE in quanto costituirebbe, qualora le informazioni ad oggi disponibili venissero confermate, una grave violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, oltre ad avere un potenziale impatto sulle relazioni transatlantiche; esorta le autorità statunitensi a fornire immediatamente chiarimenti sulla questione;

3.  invita le autorità statunitensi a fornire all'UE, senza indebito ritardo, informazioni complete sul programma PRISM e altri programmi simili riguardanti la raccolta dati, in particolare per quanto concerne le relative basi giuridiche, la loro necessità e proporzionalità nonché le salvaguardie adottate per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, quali ad esempio limitazioni della portata e della durata, condizioni di accesso e controlli indipendenti, previste dalla Convenzione sulla criminalità informatica, come richiesto anche dal commissario Reding nella sua lettera del 10 giugno 2013 al ministro della Giustizia Eric Holder; invita le autorità statunitensi a sospendere e a rivedere tutte le leggi e i programmi di sorveglianza che violano il diritto fondamentale dei cittadini dell'UE al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, nonché la sovranità e la giurisdizione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e la Convenzione sulla criminalità informatica;

4.  sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a prendere in considerazione tutti gli strumenti a loro disposizione nel quadro delle discussioni e dei negoziati con gli Stati Uniti, sia a livello politico che a livello di esperti, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, ivi compresa la possibile sospensione degli accordi relativi ai codici di prenotazione PNR (Passenger Name Record) e al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP);

5.  chiede che al gruppo transatlantico di esperti, annunciato dal commissario Malmström e al quale il Parlamento prenderà parte, sia concesso un adeguato nulla osta di sicurezza e l'accesso a tutti i documenti pertinenti, affinché possa svolgere il proprio lavoro in modo corretto ed entro il termine fissato; chiede inoltre che il Parlamento sia adeguatamente rappresentato in tale gruppo di esperti;

6.  invita la Commissione e le autorità statunitensi a riprendere quanto prima i negoziati relativi all'accordo quadro sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria; invita la Commissione ad accertarsi, nel corso di tali negoziati, che l'accordo rispetti almeno i criteri seguenti:

   a) garantisca ai cittadini dell'UE il diritto all'informazione qualora i loro dati vengano elaborati negli Stati Uniti;
   b) garantisca ai cittadini dell'UE un accesso al sistema giudiziario statunitense pari a quello previsto per i cittadini degli Stati Uniti;
   c) garantisca, in particolare, il diritto di ricorso;

7.  invita la Commissione a garantire che le norme dell'UE sulla protezione dei dati e i negoziati sull'attuale pacchetto dell'UE relativo alla protezione dei dati non siano compromessi a causa del TTIP con gli Stati Uniti;

8.  invita la Commissione a riesaminare integralmente l'accordo Safe Harbour alla luce delle recenti rivelazioni, conformemente all'articolo 3 dell'accordo stesso;

9.  esprime serie preoccupazioni in merito alle rivelazioni concernenti i presunti programmi di sorveglianza gestiti dagli Stati membri, con il contributo dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o unilateralmente; invita tutti gli Stati membri a esaminare la compatibilità di tali programmi con il diritto primario e secondario dell'UE, in particolare l'articolo 16 del TFUE sulla protezione dei dati, nonché con gli obblighi dell'UE in materia di diritti fondamentali derivanti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri;

10.  sottolinea che tutte le società che offrono servizi ai cittadini dell'UE sono tenute a rispettare senza eccezioni il diritto dell'UE e sono responsabili di qualsiasi violazione;

11.  sottolinea che le società soggette alla giurisdizione di un paese terzo dovrebbero fornire agli utenti stabiliti nell'UE un'avvertenza chiara e ben visibile della possibilità che i dati personali siano elaborati dai servizi incaricati dell'applicazione della legge e dalle agenzie di intelligence per effetto di ordini segreti o ingiunzioni;

12.  deplora che la Commissione abbia soppresso l'ex articolo 42 della versione del regolamento sulla protezione dei dati trapelata all'esterno; invita la Commissione a spiegare i motivi di tale soppressione; chiede al Consiglio di seguire l'approccio del Parlamento e di reintrodurre la suddetta disposizione;

13.  sottolinea che, negli Stati democratici e aperti fondati sullo Stato di diritto, i cittadini hanno il diritto di essere informati in caso di gravi violazioni dei loro diritti fondamentali, nonché di denunciare tali violazioni, anche contro il proprio governo; evidenzia la necessità di introdurre procedure che consentano agli informatori di rivelare gravi violazioni dei diritti fondamentali e la necessità di fornire a queste persone la protezione necessaria, anche a livello internazionale; esprime il suo sostegno incessante per il giornalismo investigativo e la libertà di stampa;

14.  chiede al Consiglio di accelerare con urgenza la sua attività concernente l'intero pacchetto relativo alla protezione dei dati e specificamente la proposta di direttiva sulla protezione dei dati;

15.  sottolinea la necessità di istituire un equivalente a livello europeo delle commissioni parlamentari-giudiziarie miste di controllo e di inchiesta esistenti in alcuni Stati membri per i servizi di intelligence;

16.  incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione, in collaborazione con i parlamenti nazionali e il gruppo di esperti UE-USA istituito dalla Commissione, e di riferire in merito entro la fine dell'anno, mediante:

   a) una raccolta di tutte le pertinenti informazioni e degli elementi di prova provenienti da fonti statunitensi o europee (indagine conoscitiva);
   b) un'indagine riguardante le presunte attività di sorveglianza delle autorità statunitensi nonché le eventuali attività condotte da determinati Stati membri (attribuzione delle responsabilità);
   c) una valutazione dell'impatto dei programmi di sorveglianza per quanto concerne: i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE (in particolare il diritto al rispetto della vita privata, della riservatezza delle comunicazioni, della libertà di espressione, della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo); l'effettiva protezione dei dati sia all'interno dell'UE che per i cittadini dell'Unione al di fuori di essa, con particolare attenzione all'efficacia del diritto dell'Unione in materia di meccanismi di extraterritorialità; la sicurezza dell'UE nell'era del cloud computing; il valore aggiunto e la proporzionalità di tali programmi rispetto alla lotta contro il terrorismo; la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (valutazione della validità delle decisioni di adeguatezza per i trasferimenti dall'UE verso i paesi terzi, ad esempio quelli effettuati a norma dell'accordo Safe Harbour, di accordi internazionali e altri strumenti giuridici che prevedono assistenza giuridica e cooperazione) (analisi dei danni e dei rischi);
   d) un esame dei meccanismi più appropriati di ricorso in caso di conferma delle violazioni (ricorso in sede amministrativa e giudiziaria e regimi di risarcimento);
   e) l'elaborazione di raccomandazioni finalizzate a evitare ulteriori violazioni, che garantiscano una protezione credibile e di livello elevato dei dati personali dei cittadini dell'UE, mediante mezzi adeguati, in particolare l'adozione di un pacchetto completo relativo alla protezione dei dati (raccomandazioni e legislazione);
   f) la presentazione di raccomandazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza informatica di istituzioni, organi e agenzie dell'UE, mediante adeguate norme di sicurezza interna per i sistemi di comunicazione, al fine di evitare l'accesso non autorizzato nonché la divulgazione e la perdita di informazioni e dati personali, e di porvi rimedio (rimedi alle violazioni della sicurezza);

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d'Europa, ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente degli Stati Uniti, al senato e alla camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nonché ai segretari statunitensi per la sicurezza interna e la giustizia.

(1) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 221.

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