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Procedura : 2011/0901B(COD)
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Ciclo del documento : A7-0252/2013

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A7-0252/2013

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PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
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P7_TA(2013)0581
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Giovedì 12 dicembre 2013 - Strasburgo
Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale ***I
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
al progetto della Corte di giustizia
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(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0252/2013).
(2) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Protocollo dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero di giudici presso il Tribunale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma e l'articolo 281, secondo comma,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, segnatamente, l’articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria

considerando quanto segue:

(5)  In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua istituzione, il Tribunale è investito, al giorno d’oggi, di un numero di cause in costante aumento.

(6)  Il numero di cause proposte dinanzi a quest'organo giurisdizionale continua ad aumentare col passare degli anni, il che a lungo termine comporta un aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti.

(7)  Questo allungamento appare difficilmente accettabile da parte dei cittadini, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(8)  La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause strutturali, che traggono origine tanto dall’intensificazione e diversificazione dell’attività legislativa e regolamentare delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, quanto dal volume e dalla complessità dei fascicoli di cui il Tribunale è investito, particolarmente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

(9)  Di conseguenza, occorre adottare le misure necessarie per far fronte a questa situazione e la facoltà, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale è tale da consentire di ridurre, in breve tempo, sia il volume di cause pendenti, sia l’eccessiva durata dei procedimenti dinanzi a quest’organo giurisdizionale.

(9 bis)  Tali misure dovrebbero includere altresì una normativa che preveda una soluzione duratura del problema della provenienza dei giudici, dal momento che l'attuale ripartizione dei posti di giudice tra gli Stati membri non è applicabile a una situazione in cui il numero dei giudici è superiore a quello degli Stati membri.

(9 ter)  Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. Poiché questo già garantisce un adeguato equilibrio geografico ed una rappresentanza dei sistemi giuridici nazionali, giudici supplementari dovrebbero essere nominati esclusivamente sulla base della loro idoneità professionale e personale, tenendo conto della loro conoscenza dei sistemi giuridici dell'Unione europea e degli Stati membri. Tuttavia, non vi dovrebbero essere più di due giudici per ogni Stato membro.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è cosi modificato:

6a)  all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:"

“Gli articoli 9 bis, 14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.”;

"

7)  l'articolo 48 ▌ è sostituito dal seguente:"

"In Tribunale, vi sarà un giudice per Stato membro e 12 giudici supplementari. Non vi saranno più di due giudici per ogni Stato membro.

Tutti i giudici hanno la stessa posizione e gli stessi diritti e doveri.

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente una metà di essi, se vi è un numero pari di giudici; alternativamente, se vi è un numero dispari di giudici, sono sostituiti un numero pari di giudici e un numero dispari di giudici, cioè quel numero meno uno.";

"

7 bis)   è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 bis

Per quanto riguarda i giudici da nominare per ogni Stato membro, il diritto di nomina spetta al governo dello Stato membro in questione.";

"

7 ter)  è inserito l'articolo seguente:"

"Articolo 48 ter

1.  I giudici supplementari sono nominati a prescindere dallo Stato membro di origine del candidato.

2.  Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, tutti i governi degli Stati membri possono presentare candidature. Inoltre, gli stessi giudici uscenti del Tribunale possono comunicare per iscritto la propria candidatura al presidente del comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.  Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, il comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione in ordine di merito. In tale elenco figurano i nomi di almeno il doppio dei candidati rispetto al numero di giudici che dovranno essere nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.".

"

Articolo 3

1.  Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.  I 12 giudici supplementari nominati in virtù e in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento entrano in funzione immediatamente dopo la prestazione del giuramento.

Il mandato di sei di loro, scelti per sorteggio, termina sei anni dopo il primo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Il mandato degli altri sei giudici termina sei anni dopo il secondo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

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