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Procedura : 2016/2038(INI)
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Ciclo del documento : A8-0223/2016

Testi presentati :

A8-0223/2016

Discussioni :

PV 05/07/2016 - 10
CRE 05/07/2016 - 10

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PV 06/07/2016 - 6.10
CRE 06/07/2016 - 6.10
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P8_TA(2016)0310

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Mercoledì 6 luglio 2016 - Strasburgo
Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)
P8_TA(2016)0310A8-0223/2016
Risoluzione
 Allegato
 Allegato
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2016/2038(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la sua decisione del 2 dicembre 2015 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2)(1),

–  viste le rivelazioni del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), note come "LuxLeaks", sui ruling fiscali e altre pratiche dannose in Lussemburgo;

–  viste le rivelazioni del consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), note come "Panama Papers", sull'utilizzo di società offshore, e in particolare i documenti pubblicati il 9 maggio 2016,

–  visti gli esiti dei vari vertici del G7, G8 e G20 in materia di tassazione internazionale, in particolare il vertice di Ise-Shima del 26 e 27 maggio 2016, nonché l'esito della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 tenutasi il 14 e 15 aprile 2016 a Washington,

–  vista la risoluzione sul programma d'azione di Addis Abeba adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,

–  vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 30 novembre 2015, dal titolo "G20/OECD Principles of Corporate Governance" (Principi di governo societario del G20 e dell'OCSE),

–  viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN sullo scambio di informazioni di natura fiscale sulle attività delle società multinazionali e sul codice di condotta sulla tassazione delle imprese dell'8 marzo 2016, sulla tassazione delle imprese, l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili dell'8 dicembre 2015, sulla tassazione delle imprese del 9 dicembre 2014 e sulla politica fiscale del 1° dicembre 1997, nonché la nota sulla discussione informale relativa ai Panama Papers in seno all'ECOFIN tenutasi il 22 aprile 2016,

–  vista la direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 2015(2), recante modifica della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa(3),

–  visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(4),

–  vista la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi(5),

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo(6),

–  visto il seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 marzo 2016, alle raccomandazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198) (proposta relativa alla comunicazione paese per paese),

–  vista la proposta della Commissione sul pacchetto anti-elusione che consta di una comunicazione introduttiva(7), una proposta di direttiva del Consiglio in materia di lotta all'elusione fiscale(8), una proposta di direttiva del Consiglio sulla revisione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa(9), una raccomandazione sui trattati fiscali(10) e uno studio sulla pianificazione fiscale aggressiva(11),

–  viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione nel 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2011)0121) e la posizione del Parlamento del 19 aprile 2012 al riguardo(12),

–  viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1° dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese(13) e le relazioni periodiche al Consiglio a cura del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)",

–  visto l'accordo sulla trasparenza fiscale siglato dall'UE e dal Principato di Monaco il 22 febbraio 2016,

–  visto l'accordo firmato dall'UE e dal Principato di Andorra il 12 febbraio 2016,

–  visto l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio firmato dall'UE e dalla Repubblica di San Marino l'8 dicembre 2015,

–  visto l'accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie firmato dall'UE e dal Principato del Liechtenstein il 28 ottobre 2015,

–  visto l'accordo sulla tassazione per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali firmato dall'UE e dalla Confederazione svizzera il 27 maggio 2015,

–  visto l'accordo aggiornato tra Jersey e il Regno Unito del 30 novembre 2015 e il cosiddetto "cambiamento di opinione sull'interpretazione del paragrafo 2 dell'accordo tra Jersey e il Regno Unito sulla doppia imposizione",

–  visto l'accordo tra Guernsey e il Regno Unito sulla doppia imposizione quale modificato dall'accordo del 2009 sullo scambio di informazioni, firmato il 20 gennaio 2009 e in vigore dal 27 novembre 2009,

–  vista la sua posizione legislativa dell'8 luglio 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario(14),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(15),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(16),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo(17),

–  viste le varie audizioni parlamentari sull'elusione e l'evasione fiscali tenutesi presso i parlamenti nazionali e, in particolare, presso la Camera dei comuni del Regno Unito, il Senato statunitense, il Senato australiano e l'Assemblea nazionale e il Senato francesi, nonché le conseguenti relazioni,

–  vista la raccomandazione CM/rec(2014)7 del Consiglio d'Europa, del 30 aprile 2014, sulla protezione degli informatori,

–  visto il processo in Lussemburgo, indetto nei confronti di Antoine Deltour, Raphaël Halet e Édouard Perrin per il ruolo svolto nella pubblicazione dei cosiddetti documenti "LuxLeaks",

–  visti le decisioni in materia di aiuti di Stato assunte dalla Commissione in relazione a Fiat(18), Starbucks(19), i ruling belgi sugli utili in eccesso(20) e le decisioni di avviare indagini per possibili aiuti di Stato riguardo a McDonalds, Apple e Amazon,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 2) (A8-0223/2016),

Considerazioni generali, fatti e cifre

A.  considerando che le rivelazioni sui "Panama Papers" e "LuxLeaks", rese note dal consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), hanno dimostrato l'urgente necessità che l'UE e i suoi Stati membri combattano l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e si adoperino per aumentare la cooperazione e la trasparenza al fine di ripristinare la giustizia fiscale rendendo il nostro sistema fiscale più giusto e garantendo che le imposte sulle società siano versate nel luogo in cui viene creato il valore, non solo per quanto concerne gli Stati membri, ma anche a livello globale;

B.  considerando che la Commissione ha stimato che la portata dell'evasione e dell'elusione fiscali potrebbe raggiungere i 1 000 miliardi(21) di EUR l'anno, mentre, secondo i calcoli dell'OCSE(22), la perdita di gettito a livello globale è compresa tra il 4 e il 10% di tutte le entrate fiscali provenienti dall'imposizione sul reddito delle società, per un valore compreso tra 75 e 180 miliardi di EUR l'anno, ai livelli del 2014; che queste sono soltanto stime prudenti; che le ricadute negative di tali pratiche sui bilanci degli Stati membri e sui cittadini sono evidenti e potrebbero compromettere la fiducia nella democrazia; che la frode, l'evasione e la pianificazione aggressiva in materia fiscale erodono la base imponibile degli Stati membri e comportano pertanto una perdita di gettito fiscale, indebolendo le economie e le capacità dei governi in termini servizi pubblici, investimenti e previdenza sociale;

C.  considerando che in un quadro finanziario di mutuo controllo è inaccettabile che le risorse che dovrebbero essere generate mediante le tasse dovute in uno Stato membro siano poi effettivamente generate in un altro Stato membro mediante una pianificazione fiscale ingiusta e aggressiva;

D.  considerando che i paesi in via di sviluppo sono colpiti in maniera sproporzionata dall'elusione delle imposte sulle società, che si traduce in una perdita annua stimata di gettito fiscale pari a 100 miliardi di dollari USA (USD)(23), la quale li priva di risorse fondamentali per finanziare i servizi più essenziali e nuoce alle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'UE;

E.  considerando che le rivelazioni relative ai "Panama Papers" ci ricordano che la questione dell'elusione fiscale va al di là delle società multinazionali ed è strettamente connessa alle attività criminali e che la ricchezza offshore è stimata a circa 10 bilioni di USD; ;

F.  considerando che i leader del G20 sono intervenuti nell'aprile 2009, chiedendo in particolare alle giurisdizioni offshore di firmare almeno 12 trattati sullo scambio di informazioni, allo scopo di porre fine all'era del segreto bancario; che diversi economisti hanno seriamente messo in dubbio l'efficacia di tali misure, spiegando che i trattati in questione hanno provocato il trasferimento dei depositi bancari tra diversi paradisi fiscali, ma non hanno comportato un rimpatrio sostanziale di fondi(24); che non è stata dimostrata una diminuzione degli investimenti di portafoglio nelle giurisdizioni offshore almeno prima del 2014 malgrado i recenti sforzi internazionali intesi a incrementare la trasparenza finanziaria; che è troppo presto per stabilire se l'introduzione dello scambio automatico di informazioni fiscali (standard comune di comunicazione di informazioni) si tradurrà in un'inversione di tendenza;

G.  considerando che, in base alle informazioni fornite dalla Banca dei regolamenti internazionali, tra il 2008 e il 2015 i depositi transfrontalieri presso i centri offshore sono cresciuti in media del 2,81 % all'anno, a fronte di una crescita dell'1,24 % appena nel resto del mondo(25); che i più importanti centri finanziari offshore in termini di depositi esteri sono le isole Cayman (663 miliardi di dollari), il Lussemburgo (360 miliardi), la Svizzera (137 miliardi), Hong Kong (125 miliardi), Singapore (95 miliardi), le Bermuda (77 miliardi), Panama (67 miliardi), Jersey (58 miliardi) e le Bahamas (55 miliardi); che nel corso degli ultimi anni i paradisi fiscali europei quali Andorra, Gibilterra, il Liechtenstein e la Svizzera hanno assistito a un declino o a una stagnazione dei depositi transfrontalieri, il che ha lasciato supporre un trasferimento delle attività offshore verso altre giurisdizioni e una ristrutturazione del settore offshore in ragione del crescente numero di accordi bilaterali sullo scambio di informazioni fiscali;

H.  considerando che i flussi di investimenti verso i centri finanziari offshore sono stimati a 72 miliardi di dollari nel 2015(26) e che sono cresciuti negli ultimi anni grazie ai maggiori flussi provenienti dalle società multinazionali ubicate nelle economie in via di sviluppo e in quelle in transizione, a volte sotto forma di investimenti "round-tripping"; che i flussi di investimenti verso entità a destinazione specifica rappresentano il grosso dei flussi di investimenti offshore; che nel 2015 il Lussemburgo è stato la principale destinazione di flussi di investimenti connessi a siffatte entità e che nello stesso anno sono risultati particolarmente elevati anche i flussi in entrata nei Paesi Bassi inerenti alle medesime entità; che la persistenza di flussi finanziari veicolati mediante meccanismi finanziari offshore evidenzia la necessità di creare una maggiore coerenza tra le politiche fiscali e di investimento a livello europeo e globale;

I.  considerando che nell'aprile 2016 l'OCSE è stato incaricato di compilare una lista nera delle giurisdizioni non collaborative; che i criteri per individuare i paradisi fiscali vengono attualmente definiti dalla Commissione, la quale ha riconosciuto l'importanza di esaminare non solo i criteri di trasparenza e di cooperazione ma di considerare anche i regimi fiscali dannosi;

J.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano i principali motori dell'occupazione in Europa e hanno creato circa l'85 % di tutti i nuovi posti di lavoro nell'UE(27)negli ultimi cinque anni; che in base ad alcuni studi(28) il versamento delle imposte di una società transfrontaliere è, in media, il 30 % inferiore rispetto a una società che opera in un solo paese; che ciò determina una grave distorsione della concorrenza, comporta una perdita di posti di lavoro ed equità nell'Unione e ostacola una crescita sostenibile;

K.  considerando che, secondo la definizione della Commissione, la pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale o dalle asimmetrie fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre il debito d'imposta; che la Commissione riconosce che la pianificazione fiscale aggressiva può assumere le forme più diverse, che conducono alla situazione in cui la normativa fiscale non è applicata secondo le modalità previste dal legislatore; che tra le forme principali di pianificazione fiscale aggressiva rientrano il trasferimento del debito, l'ubicazione delle attività immateriali e della proprietà intellettuale, prezzi di trasferimento strategici, disallineamenti da ibridi e strutture di finanziamento offshore; che le società ascoltate dalla sua commissione speciale hanno ribadito per lo più che pagano ingenti tasse e che il loro comportamento è legale; che soltanto una piccola percentuale di società ha finora ammesso pubblicamente che l'elusione delle imposte sulle società è una questione da affrontare in via prioritaria;

L.  considerando che quasi un terzo di tutti gli investimenti transfrontalieri delle imprese sono veicolati attraverso strutture finanziarie offshore; che la Commissione rileva che il 72 % dei trasferimenti degli utili nell'Unione europea si avvale dei prezzi di trasferimento e dell'ubicazione fiscalmente vantaggiosa della proprietà intellettuale e che il resto dei sistemi di trasferimento degli utili comporta il trasferimento del debito(29);

M.  considerando che i trattati fiscali bilaterali attribuiscono diritti impositivi tra i paesi di origine e quelli di residenza; che ai paesi di origine è spesso attribuito il diritto di imposizione sui redditi da attività d'impresa purché esista una stabile organizzazione nei paesi di origine mentre i paesi di residenza ottengono il diritto di imposizione sui redditi passivi, quali dividendi, canoni e interessi; che tale suddivisione dei diritti impositivi è fondamentale per comprendere i sistemi di pianificazione fiscale aggressiva;

N.  considerando che le prassi contabili consistono nel delineare la situazione finanziaria della società abbinando entrate e uscite, nonché guadagni e perdite al periodo di calendario in cui sono effettuate piuttosto che al periodo in cui hanno luogo effettivamente i flussi di cassa; che, se il reddito imponibile passa da una giurisdizione all'altra ed entrambe le giurisdizioni lo trattano in maniera diversa, vi è la possibilità di sfruttare le mancate corrispondenze; che, sebbene il pagamento di canoni possa essere giustificato da finalità commerciali, in assenza di un idoneo coordinamento fiscale tali canoni possono beneficiare di un trattamento fiscale vantaggioso in un paese, che comporta l'erosione della base imponibile in altri paesi;

O.  considerando che il 60 % di tutti gli scambi commerciali mondiali avviene a livello infragruppo ed è pertanto soggetto alle metodologie dei prezzi di trasferimento; che il 70 % di tutte le operazioni di trasferimento degli utili è effettuato mediante prezzi di trasferimento;

P.  considerando che la convergenza delle politiche fiscali dovrebbe altresì essere accompagnata da controlli più ampi e da un maggior numero di indagini sulle pratiche fiscali dannose; che la Commissione ha avviato nuove indagini formali sul trattamento fiscale delle imprese multinazionali; che la valutazione delle misure di politica fiscale da un'ottica di aiuti di Stato è un approccio che ha di recente acquisito importanza; che si impongono un'ulteriore riflessione e misure supplementari per meglio comprendere e affrontare l'interazione tra fiscalità e concorrenza; che la Commissione ha la possibilità di indagare su tutti i presunti casi di aiuti di Stato illeciti mediante trattamenti fiscali preferenziali in maniera non selettiva e imparziale; che, al momento dell'approvazione della relazione A8-0223/2016, erano ancora in corso diverse indagini della Commissione su questioni correlate agli aiuti di Stato; che taluni Stati membri hanno avviato procedure di recupero nei confronti di alcune imprese multinazionali; che soltanto pochi Stati membri hanno analizzato le ricadute delle loro politiche fiscali interne allo scopo di valutarne le incidenze sui paesi in via di sviluppo;

Q.  considerando che lo strumento migliore per combattere la pianificazione fiscale aggressiva è rappresentato da una legislazione ben concepita e attuata in maniera corretta e coordinata;

Ruolo delle specifiche giurisdizioni fiscali

R.  considerando che il Parlamento ha organizzato riunioni con i rappresentanti dei governi di Andorra, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, di Guernsey e Jersey; che le isole Cayman hanno partecipato soltanto a una riunione dei coordinatori e non a un'audizione formale della commissione speciale; che l'Isola di Man ha declinato l'invito a comparire dinanzi alla commissione speciale e ha presentato invece un contributo scritto;

S.  considerando che alcune giurisdizioni fiscali specifiche contribuiscono attivamente a progettare le politiche fiscali aggressive per conto delle imprese multinazionali che, in tal modo, eludono le imposte; che in alcune giurisdizioni l'aliquota dell'imposta sulle società è prossima o pari allo 0 %; che la complessità dei diversi sistemi fiscali crea una mancanza di trasparenza che è dannosa a livello globale;

T.  considerando che tutte le predette giurisdizioni si sono impegnate a introdurre lo scambio automatico di informazioni entro il 2017, ad eccezione di Andorra e del Principato di Monaco, che vi procederanno nel 2018; che è importante verificare se vengano introdotti fin d'ora efficaci cambiamenti legislativi per garantire un effettivo scambio automatico di informazioni da avviare nel 2017;

U.  considerando che le scappatoie nella normativa, scambi d'informazione inefficaci e, più in generale, il mancato rispetto degli obblighi in materia di controllo, la mancanza di informazioni sui beneficiari finali e il segreto bancario e societario, nonostante la soppressione graduale delle norme sul segreto bancario, ostacolano l'operato inteso a porre fine dell'evasione e dell'elusione fiscali; che l'opacità di tali pratiche è utilizzata da alcuni agenti fiscali nel settore finanziario ai fini delle pratiche fiscali aggressive; che le iniziative a favore dello scambio automatico di informazioni tra paesi, al di là delle preesistenti convenzioni bilaterali in materia fiscale, sono state introdotte soltanto di recente; che, in assenza di un'applicazione efficace, le carenze dei sistemi incoraggeranno l'evasione e l'elusione fiscali;

V.  considerando che alcune giurisdizioni fiscali specifiche all'interno e all'esterno dell'UE non sono disposte a riformare i propri sistemi fiscali, nonostante le iniziative in corso su scala globale e nonostante il fatto che alcune di esse partecipino ai lavori dell'OCSE;

W.  considerando che le audizioni organizzate con Andorra, Guernsey, Jersey, Liechtenstein e Monaco (si veda l'allegato 1) hanno evidenziato che le condizioni per la registrazione di società offshore e le informazioni da fornire al riguardo variano da una giurisdizione all'altra; che le autorità fiscali ufficiali di alcune di queste giurisdizioni non dispongono di informazioni complete sui beneficiari finali di trust, fondazioni e società, o non le raccolgono né le rendono pubbliche; che Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera hanno firmato accordi sullo scambio di informazioni con l'UE; che le isole del Canale hanno firmato accordi con il Regno Unito e hanno dichiarato la loro disponibilità a concludere accordi analoghi con altri Stati membri;

X.  considerando che la legislazione in vigore in alcune giurisdizioni non garantisce la buona governance, né garantisce il rispetto delle norme internazionali per quanto riguarda i beneficiari finali, la trasparenza e la cooperazione;

Y.  considerando che tali giurisdizioni sono territori dipendenti o associati di Stati membri e pertanto, sebbene autonomi, in parte soggetti alla legislazione nazionale ed europea; che gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione la possibilità di introdurre norme per garantire che i propri territori associati e dipendenti rispettino le norme più rigorose;

Z.  considerando che alcuni Stati membri hanno predisposto propri elenchi di giurisdizioni non collaborative e/o definizioni sostanziali di "paradisi fiscali" o "giurisdizioni fiscali privilegiate"; che vi sono grandi differenze tra tali elenchi sulle modalità di definizione o valutazione di giurisdizioni non collaborative o paradisi fiscali; che l'elenco dell'OCSE relativo alle giurisdizioni non collaborative non risponde alla propria finalità; che nel pacchetto fiscale del 17 giugno 2015 la Commissione ha pubblicato un elenco di giurisdizioni fiscali non collaborative, stilato sulla base di un "denominatore comune" basato su elenchi esistenti a livello nazionale; che a livello di Unione mancano ancora una definizione e un elenco comune di giurisdizioni non collaborative, sebbene siano urgentemente necessari; che in nessuno di tali elenchi figurano criteri chiari, misurabili ed esaustivi per il grado di segretezza di determinate giurisdizioni;

Ruolo degli istituti finanziari nella pianificazione fiscale aggressiva delle imprese multinazionali

AA.  considerando che alcuni istituti finanziari e studi contabili o legali hanno svolto un ruolo di intermediari nella creazione di strutture giuridiche complesse conducenti a schemi di pianificazione fiscale aggressiva utilizzati dalle imprese multinazionali, come evidenziato nell'ambito di "Luxleaks" e dei "Panama Papers"; che le scappatoie giuridiche, i disallineamenti e la mancanza di coordinamento, collaborazione e trasparenza tra paesi creano un ambiente che facilita l'evasione fiscale; che gli istituti finanziari sono nondimeno ausiliari chiave e indispensabili nella lotta contro la frode fiscale, in virtù delle informazioni sui conti finanziari e sulla titolarità effettiva di cui dispongono, e che è pertanto fondamentale che essi cooperino appieno e in modo efficace allo scambio di tali informazioni;

AB.  considerando che, nel corso della presente indagine, sono venuti alla luce diversi scandali in cui erano coinvolte banche; che gli istituti finanziari possono avvalersi di vari schemi di pianificazione fiscale aggressiva per aiutare i propri clienti a evadere o eludere le imposte; che le banche possono intervenire sul mercato per conto dei propri clienti e sostenere dinanzi alle autorità fiscali di essere i titolari effettivi di tali transazioni, consentendo ai clienti di beneficiare in modo indebito dei vantaggi fiscali concessi alle banche in ragione del loro status di banca o della loro residenza; che il ruolo svolto dalle banche (in particolare quelle che effettuano attività di banche di investimento) nel concepire ed attuare una pianificazione fiscale aggressiva dovrebbe essere considerato come duplice: in primo luogo, fornire una pianificazione fiscale aggressiva ad uso dei clienti, spesso utilizzando prodotti finanziari quali prestiti, derivati, pronti contro termine o qualsiasi strumento collegato ad azioni; e, in secondo luogo, utilizzare esse stesse una pianificazione fiscale aggressiva, attraverso proprie operazioni finanziarie strutturate interbancarie e proprietarie;

AC.  considerando che tutte le banche che sono comparse dinanzi alla commissione speciale hanno ufficialmente negato di avere in alcun modo consigliato ai propri clienti di evadere o eludere le imposte e di avere rapporti con studi contabili e legali a tal fine;

AD.  considerando che alcuni dei principali istituti finanziari hanno aperto numerose società controllate in giurisdizioni fiscali speciali o in giurisdizioni con aliquote d'imposta societarie basse o molto basse al fine di eludere le imposte per conto dei loro clienti costituiti da società e privati o a proprio vantaggio; che diversi istituti finanziari hanno recentemente chiuso alcune delle loro succursali in tali giurisdizioni; che diversi istituti finanziari sono stati processati per frode fiscale o riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e condannati a pagare sanzioni considerevoli, ma che nell'Unione europea sono stati avviati pochissimi procedimenti giudiziari;

AE.  considerando che le banche operano su un mercato competitivo e sono incoraggiate a promuovere schemi fiscali interessanti al fine di attrarre nuovi clienti e servire i clienti esistenti; che i dipendenti delle banche sono spesso sottoposti ad un'enorme pressione per convalidare i contratti dei clienti che consentono l'evasione e l'elusione fiscali, rischiando di essere licenziati se non lo fanno; che esistono conflitti di interesse e casi di "porte girevoli" tra i più alti dipendenti bancari e di società di consulenza e i rappresentanti delle amministrazioni fiscali; che le amministrazioni fiscali non sempre dispongono di un accesso sufficiente alle informazioni o di strumenti per indagare sulle banche e scoprire i casi di evasione fiscale;

AF.  considerando che è importante riconoscere che non tutte le operazioni di finanza strutturata complesse (CSFT) sono indotte soprattutto da motivazioni fiscali e che i prodotti principalmente indotti da motivi fiscali sono solo una piccola parte del settore delle CSFT nel suo complesso; che gli importi coinvolti nelle operazioni di pianificazione fiscale aggressiva possono tuttavia essere molto elevati, con singole transazioni che talvolta riguardano finanziamenti di miliardi di euro e vantaggi fiscali del valore di centinaia di milioni di euro(30); che le autorità fiscali sono preoccupate per la mancanza di trasparenza delle CSFT utilizzate a fini di pianificazione fiscale aggressiva, in particolare quando parti separate di tali accordi sono attuate in giurisdizioni diverse;

AG.  considerando che gli istituti di credito dell'UE sono già soggetti ad obblighi pubblici di comunicazione paese per paese ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV); che occorre notare che nelle relazioni paese per paese sono emerse alcune carenze e che sarebbe opportuno affrontarle; che nessuno degli istituti finanziari comparso dinanzi alla commissione speciale ha sollevato un'obiezione significativa nei confronti degli obblighi di informativa; che alcuni di essi si sono espressi chiaramente a favore di tale obbligo e del suo sostegno affinché diventi una norma globale;

AH.  considerando che la rendicontazione pubblica paese per paese riguardo ad alcuni documenti di istituti finanziari ha evidenziato notevoli discrepanze tra i loro utili complessivi conseguiti in giurisdizioni d'oltremare e la loro attività, l'importo delle imposte versate e il loro numero di dipendenti nelle stesse giurisdizioni; che la stessa rendicontazione ha evidenziato altresì una discordanza tra i territori in cui operano e dispongono di personale e quelli da cui traggono gli utili;

AI.  considerando che le banche e le imprese multinazionali presentatesi dinanzi alla commissione speciale non hanno risposto integralmente a tutte le domande poste dai deputati, e alcune delle questioni sollevate sono rimaste pertanto senza risposta o non ben definite; che in un secondo momento alcune di tali banche hanno inviato contributi scritti (si veda l'allegato 2);

Patent box, regimi agevolati in materia di conoscenze e attività di ricerca e sviluppo

AJ.  considerando che i regimi connessi alla proprietà intellettuale, ai brevetti e alle attività di ricerca e sviluppo (R&S) sono ampiamente usati in tutta l'Unione; che sono utilizzati dalle imprese multinazionali per ridurre artificialmente la loro contribuzione fiscale complessiva; che l'azione 5 del piano d'azione dell'OCSE relativo all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (BEPS) fa riferimento al cosiddetto "approccio del nesso modificato"; che il ruolo del gruppo "Codice di condotta" è anche quello di analizzare e monitorare in modo efficace tali pratiche negli Stati membri;

AK.  considerando che il gruppo "Codice di condotta" ha analizzato i regimi di patent box europei, ma non ha concluso la sua analisi di regimi specifici; che, nel contempo, l'azione 5 del piano d'azione BEPS dell'OCSE fa riferimento all'approccio del nesso modificato come al nuovo standard per la concessione di incentivi nel settore R&S; che gli Stati membri hanno convenuto nel gruppo "Codice di condotta" di attuare l'approccio del nesso modificato nella propria legislazione nazionale a decorrere dal 2015; che hanno altresì concordato che gli attuali sistemi di patent box dovrebbero essere gradualmente eliminati di qui al 2021; che gli Stati membri sono fortemente in ritardo nell'attuazione dell'approccio del nesso modificato a livello nazionale;

AL.  considerando che vari studi della Commissione hanno chiaramente dimostrato che il nesso fra il patent box e le attività di R&S è spesso arbitrario e/o artificiale; che tale incoerenza può indurre a presumere che, nella maggior parte dei casi, detti regimi sono istituiti e utilizzati con finalità di elusione fiscale; che gli incentivi fiscali per i redditi generati mediante le attività di R&S, principalmente patent box, comportano spesso notevoli riduzioni del gettito fiscale per tutti i governi, compresi quelli che attuano tale politica; che sarebbe opportuno analizzare meglio come incoraggiare in modo ottimale le attività di R&S e l'innovazione nell'UE, che sono estremamente necessarie, senza creare pratiche fiscali dannose; che anche l'OCSE e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno confermato in varie occasioni di non ritenere che i patent box siano lo strumento adeguato per promuovere attività di R&S;

AM.  considerando che il ruolo centrale svolto dai patent box negli schemi di pratiche fiscali dannose è stato inizialmente rilevato nelle missioni d'informazione della precedente commissione speciale del Parlamento (TAXE 1) nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, e successivamente confermato nella sua missione a Cipro; che in altri Stati membri esistono sistemi simili;

AN.  considerando che la totale assenza di qualsiasi approccio armonizzato tra gli Stati membri sulla questione dei pagamenti in uscita rappresenta un problema particolarmente pressante; che nel quadro attuale, privo di coordinamento, l'eliminazione della tassazione alla fonte ai sensi della direttiva sugli interessi e i canoni e della direttiva sulle società madri e figlie, unita alla mancanza di una ritenuta d'imposta su dividendi, corrispettivi e diritti di licenza e pagamenti di interessi in uscita in alcuni Stati membri, crea situazioni di vuoto che permettono di trasferire di fatto i profitti da qualsiasi Stato membro dell'Unione verso paesi terzi senza che siano tassati almeno una volta;

Documenti del gruppo "Codice di condotta" sulla tassazione delle imprese, del gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" e del gruppo "Questioni fiscali"

AO.  considerando che il mandato del gruppo "Codice di condotta" è definito nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1º dicembre 1997; che i documenti del gruppo "Codice di condotta" costituiscono una fonte essenziale di informazioni per i lavori della commissione speciale (come già indicato nella risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2015);

AP.  considerando che alcuni documenti di seduta e verbali del gruppo "Codice di condotta" sono stati messi a disposizione dei deputati del Parlamento europeo a porte chiuse, nei locali del Parlamento, solo cinque mesi dopo l'inizio del mandato della commissione speciale; che, sebbene siano stati messi a disposizione ulteriori documenti, alcuni documenti e processi verbali non sono stati ancora divulgati, non sono disponibili o sono mancanti; che la Commissione ha affermato in una riunione informale di aver messo a disposizione della commissione speciale tutti i documenti in suo possesso provenienti dalla Commissione, e che gli eventuali altri documenti di riunione pertinenti provenienti dalla Commissione, sempre che siano stati in suo possesso, devono pertanto essere andati smarriti;

AQ.  considerando che gli Stati membri hanno fornito risposte insoddisfacenti alle ripetute richieste del Parlamento di pubblicare integralmente i documenti interessati; che tale prassi è durata mesi; che i documenti in questione sono stati forniti a ricercatori dell'università di Amsterdam in seguito a una richiesta basata sulla direttiva sulla trasparenza; che recentemente essi sono stati nondimeno resi disponibili, ma solo in forma confidenziale, e che non possono essere utilizzati nel dibattito pubblico; che la trasparenza e l'accesso alle informazioni sono elementi essenziali dell'attività parlamentare;

AR.  considerando che in seno al gruppo "Codice di condotta" sono state esaminate questioni specifiche senza che ciò abbia portato a riforme concrete; che, ad esempio, le discussioni sui ruling sono in corso almeno dal 1999 e vi sono ancora difficoltà nell'implementare le raccomandazioni concordate, anche dopo le rivelazioni "LuxLeaks"; che l'esame dei regimi di patent box non è mai stato del tutto concluso nel 2014 e che non è stato avviato nessun altro esame, sebbene gli Stati membri siano in ritardo nell'attuare il nuovo approccio del nesso modificato;

La dimensione esterna: il G20, l'OCSE e l'ONU; coinvolgimento e conseguenze per i paesi in via di sviluppo

AS.  considerando che l'OCSE, l'ONU e altre organizzazioni internazionali sono parti interessate nella lotta contro l'erosione della base imponibile delle società; che vi è la necessità di garantire un'armonizzazione su scala mondiale delle pratiche su scala e l'applicazione di standard comuni come quelli proposti dall'OCSE nell'ambito del pacchetto BEPS; che dovrebbe essere istituito un forum intergovernativo a livello dell'ONU, con criteri di partecipazione meno selettivi rispetto all'OCSE o al G20, al fine di consentire a tutti i paesi, inclusi i paesi in via di sviluppo, di partecipare su base paritaria; che la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi del G20, tenutasi a Washington il 14 e 15 aprile 2016, ha rinnovato il suo appello a tutti i paesi e a tutte le giurisdizioni affinché attuino gli standard della task force "Azione finanziaria" (GAFI) sulla trasparenza e la titolarità effettiva in relazione alle persone giuridiche e ai regimi giuridici; che alcuni membri del G20 hanno invocato uno scambio automatico di informazioni in merito alla titolarità effettiva e hanno chiesto che la GAFI e il forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali presentino all'uopo proposte preliminari entro ottobre 2016;

AT.  considerando che, come osservato durante la missione d'informazione negli Stati Uniti, vi è una mancanza di trasparenza a livello mondiale, così come manca una definizione comune di titolarità effettiva; che tale mancanza di trasparenza è risultata particolarmente evidente per quanto riguarda le società di comodo e gli studi legali; che gli Stati Uniti stanno attualmente preparando l'attuazione del piano d'azione BEPS dell'OCSE;

AU.  considerando che il processo BEPS non include i paesi in via di sviluppo come partner negoziali paritari e non è stato in grado di fornire soluzioni efficaci ai problemi fiscali dei paesi più poveri, come esemplificato dalla rete planetaria di convenzioni fiscali che spesso impedisce ai paesi in via di sviluppo di tassare i profitti generati sul loro territorio;

AV.  considerando che esiste già una cooperazione su questioni fiscali comuni tra le pertinenti autorità dell'Unione europea e degli Stati Uniti, ma che manca una cooperazione analoga a livello politico, specie per quanto riguarda la cooperazione parlamentare;

AW.  considerando che nel luglio 2016 è previsto un simposio sulla tassazione, al fine di conseguire una crescita economica forte, sostenibile ed equilibrata; che il G20 ha invitato tutte le organizzazioni internazionali, compresa l'UE, a far fronte alle sfide in questione;

AX.  considerando che l'audizione congiunta della commissione speciale (TAXE 2) e della commissione per lo sviluppo dal titolo "Conseguenze delle pratiche fiscali aggressive per i paesi in via di sviluppo" ha evidenziato che i problemi cui devono far fronte i paesi in via di sviluppo sono simili, ossia erosione della base imponibile, trasferimento degli utili, mancanza di trasparenza, sistemi fiscali divergenti su scala mondiale e mancanza di una legislazione internazionale coerente ed efficace; che i paesi in via di sviluppo risentono della pianificazione fiscale aggressiva; che le amministrazioni tributarie dei paesi in via di sviluppo non dispongono delle risorse e delle competenze per contrastare efficacemente l'evasione e l'elusione fiscali;

AY.  considerando che i membri del G20 hanno ribadito il loro impegno a garantire che si compiano sforzi per rafforzare le capacità delle economie dei paesi in via di sviluppo e incoraggiare i paesi sviluppati a rispettare i principi dell'iniziativa fiscale di Addis Abeba, definiti in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 luglio 2015; che le opinioni e le priorità dei paesi in via di sviluppo sono essenziali per un efficace coordinamento globale;

AZ.  considerando che il FMI e la Banca mondiale forniscono assistenza tecnica, tra cui strumenti destinati alle amministrazioni tributarie dei paesi in via di sviluppo sulle questioni fiscali internazionali, allo scopo di migliorare la capacità dei paesi in via di sviluppo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali e il riciclaggio di denaro sporco, in particolare in relazione ai prezzi di trasferimento;

BA.  considerando che il governo australiano ha annunciato l'intenzione di introdurre un'imposta sugli utili dirottati per le imprese multinazionali che eludono le imposte, che entrerà in vigore il 1º luglio 2017, nonché di creare una nuova task force dell'amministrazione tributaria;

Attività della commissione speciale del Parlamento (TAXE 2)

BB.  considerando che alcune delle misure proposte dalla Commissione sono il risultato diretto delle risoluzioni del Parlamento del 16 dicembre 2015 e del 25 novembre 2015; che la Commissione ha ora proposto, almeno in parte, importanti iniziative contemplate in dette risoluzioni; che altre misure fondamentali chieste nelle summenzionate risoluzioni non sono state ancora poste in essere, tra cui, ad esempio, una riforma del sistema di agevolazioni fiscali, disposizioni giuridiche efficaci per la tutela degli informatori e misure volte a contenere la promozione della pianificazione fiscale aggressiva e l'assistenza in materia da parte dei consulenti o del settore finanziario;

BC.  considerando che le implicazioni per l'Unione sono state analizzate e valutate, in particolare dalla commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE 1), i cui lavori sono sfociati in una risoluzione approvata a larghissima maggioranza il 25 novembre 2015; che la risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 2015 è stata anch'essa approvata a larghissima maggioranza; che la Commissione ha presentato una risposta congiunta alle risoluzioni del 16 dicembre 2015 e del 25 novembre 2015;

BD.  considerando che la commissione speciale TAXE 2, costituita il 2 dicembre 2015, ha tenuto undici riunioni, alcune di esse congiuntamente con la commissione per i problemi economici e monetari, la commissione giuridica e la commissione per lo sviluppo, in cui ha ascoltato il commissario responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, Pierre Moscovici, il commissario per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, Jonathan Hill, il sottosegretario di Stato alle finanze dei Paesi Bassi, Eric Wiebes (in rappresentanza della Presidenza del Consiglio), esperti in materia di tassazione e sviluppo, rappresentanti di imprese multinazionali, rappresentanti di banche e deputati di parlamenti nazionali dell'UE; che essa ha altresì organizzato riunioni con i rappresentanti dei governi di Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Guernsey e Jersey e ha ricevuto un contributo scritto da parte del governo dell'Isola di Man (cfr. allegato 1); che ha inoltre organizzato missioni d'informazione negli Stati Uniti (cfr. allegato 6 alla relazione A8-0223/2016), per esaminare gli aspetti specifici del suo mandato riguardanti i paesi terzi, e a Cipro (cfr. allegato 5 alla relazione A8-0223/2016); che i membri della commissione speciale sono stati personalmente invitati a partecipare ai lavori del gruppo interparlamentare ad alto livello "TAXE" dell'OCSE; che la commissione speciale ha tenuto riunioni a porte chiuse a livello dei coordinatori in cui ha ascoltato rappresentanti del governo delle Isole Cayman, giornalisti investigativi e funzionari della Commissione; che tutte queste attività, che hanno fornito una grande quantità di informazioni molto utili sulle pratiche e i sistemi fiscali sia all'interno che all'esterno dell'Unione, hanno contribuito a chiarire alcune delle questioni rilevanti, mentre altre non hanno ricevuto risposta;

BE.  considerando che soltanto quattro delle sette imprese multinazionali hanno accettato di comparire al primo invito di fronte ai suoi membri (cfr. allegato 2);

BF.  considerando che, a causa del persistente rifiuto della Commissione e del Consiglio di dare la propria approvazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità dettagliate per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo, le commissioni speciali e le commissioni d'inchiesta del Parlamento continuano a non disporre di poteri adeguati – essendo prive, ad esempio, del diritto di citare testimoni e di ottenere l'accesso ai documenti –, rispetto a commissioni analoghe dei parlamenti degli Stati membri o del Congresso degli Stati Uniti;

BG.  considerando che, per quanto riguarda le questioni fiscali, il Consiglio ha recentemente adottato, in varie occasioni, decisioni politiche preliminari di ordine generale senza tener conto delle posizioni del Parlamento né tanto meno aspettarle;

Conclusioni e raccomandazioni

1.  ribadisce le conclusioni delle sue risoluzioni del 25 novembre 2015 e del 16 dicembre 2015;

Seguito dato dalla Commissione e dagli Stati membri

2.  deplora il fatto che 13 Stati membri non dispongano di norme adeguate per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva basata su un flusso dei dividendi esente da imposte; deplora altresì che 13 Stati membri non applichino alcuna forma di verifica del beneficiario effettivo nell'accettare una richiesta di riduzione della ritenuta d'imposta o di esenzione dalla medesima; si rammarica altresì del fatto che, a tutt'oggi, 14 Stati membri non si siano ancora dotati di norme sulle società controllate estere per prevenire la pianificazione fiscale aggressiva e che 25 Stati membri non abbiano norme volte a contrastare il trattamento fiscale disallineato di una società locale da parte di un altro Stato; deplora il fatto che sinora nessuno Stato membro abbia invocato un divieto delle strutture di pianificazione fiscale aggressiva;

3.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare ulteriori proposte legislative sull'elusione dell'imposta sulle società, dato che gli Stati membri dispongono ancora di un margine per rafforzare le rispettive norme antiabuso al fine di contrastare l'erosione della base imponibile; deplora energicamente il fatto che gli Stati membri non abbiano discusso le raccomandazioni del Parlamento in seno a un gruppo di lavoro del Consiglio;

4.  accoglie con favore il pacchetto anti-elusione fiscale (ATAP) pubblicato dalla Commissione il 28 gennaio 2016, così come tutte le proposte legislative e le comunicazioni presentate in seguito (cfr. allegato 4 alla relazione A8-0223/2016); plaude all'adozione, da parte del Consiglio, della direttiva recante modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa al fine di introdurre la comunicazione per paese alle autorità tributarie, deplorando nel contempo che il Consiglio non abbia atteso né considerato la posizione del Parlamento europeo prima di stabilire la propria posizione e che non abbia previsto il coinvolgimento della Commissione nello scambio di informazioni; invita il Consiglio a raggiungere una posizione unanime e ambiziosa sul pacchetto ATAP e a mantenere la direttiva in materia di anti-elusione fiscale come una direttiva unica, al fine di attuare efficacemente le raccomandazioni dell'OCSE e andare oltre, così da realizzare le ambizioni dell'Unione e assicurare il corretto funzionamento del mercato unico, anziché indebolirlo; deplora energicamente il fatto che l'attuale progetto di posizione del Consiglio sia stato indebolito, in particolare con l'introduzione di una clausola di anteriorità (grand-fathering clause) sulla deduzione degli interessi e l'adozione di un approccio meno generale in relazione alla norma sulle società controllate estere; accoglie con favore l'iniziativa di pervenire, a livello di Unione, a una definizione e a un elenco comuni delle giurisdizioni non collaborative, nell'ambito della strategia esterna per un'imposizione effettiva; sottolinea che tale elenco dovrebbe basarsi su criteri oggettivi, esaustivi e quantificabili; ribadisce che in futuro sarà necessario intervenire maggiormente, in modo vincolante, per contrastare in modo efficace e sistematico l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

5.  ritiene che la direttiva sulla cooperazione amministrativa, che è stata sottoposta a varie modifiche consecutive ad hoc (concernenti lo scambio automatico sui ruling fiscali e la comunicazione per paese), dovrebbe ora essere rifusa interamente, in particolare, ma non solo, allo scopo di ridurre e infine sopprimere le attuali deroghe al principio dello scambio delle informazioni;

6.  ribadisce la sua posizione secondo la quale le imprese multinazionali dovrebbero pubblicare in modo chiaro e comprensibile, nei loro bilanci, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo nel quale sono stabilite, una serie di elementi di informazione, tra cui gli utili o le perdite al lordo delle imposte, le imposte sugli utili o le perdite, il numero di dipendenti e le attività svolte; sottolinea l'importanza di rendere queste informazioni accessibili al pubblico, eventualmente mediante un registro centrale a livello UE;

7.  sollecita la Commissione a presentare entro la fine del 2016 una proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), corredata di una chiave di distribuzione adeguata ed equa, che fornisca una soluzione globale per far fronte alla maggior parte delle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione, apporti chiarezza e semplicità per le imprese e agevoli le attività economiche transfrontaliere all'interno dell'Unione; ritiene che il consolidamento rappresenti l'elemento essenziale della CCTB; è del parere che il consolidamento dovrebbe essere introdotto quanto prima e che qualsiasi sistema intermedio, compresa l'armonizzazione della sola base imponibile con un meccanismo di compensazione delle perdite, possa essere soltanto temporaneo; ritiene che l'introduzione di una CCCTB piena e obbligatoria stia diventando sempre più urgente; invita gli Stati membri a raggiungere tempestivamente un accordo sulla proposta relativa alla CCCTB quando essa sarà presentata e a dare poi rapidamente applicazione alla normativa; ricorda agli Stati membri che le scappatoie e i disallineamenti tra le basi imponibili delle società e le differenze nelle pratiche amministrative possono creare condizioni di disparità e una concorrenza fiscale sleale all'interno dell'UE;

8.  accoglie con favore il fatto che, il 12 aprile 2016, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione, da parte delle imprese e delle loro controllate e succursali, di informazioni relative all'imposta sul reddito e una maggiore trasparenza in materia di imposizione societaria; deplora, tuttavia, che il campo di applicazione, i criteri e le soglie proposti dalla Commissione non siano in linea con le posizioni assunte in precedenza dal Parlamento e non consentirebbero quindi di raggiungerne gli obiettivi;

9.  plaude all'accordo raggiunto in seno al Consiglio l'8 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali; deplora tuttavia che il Consiglio non abbia tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua relazione del 20 ottobre 2015 sulla proposta originaria della Commissione in materia; sottolinea che alla Commissione deve essere garantito pieno accesso alla nuova banca dati dell'Unione sui ruling fiscali; insiste sulla necessità di una banca dati esaustiva ed efficiente su tutti i ruling con potenziali effetti transfrontalieri; esorta gli Stati membri a porre in essere rapidamente il quadro legislativo necessario per avviare lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali;

10.  sottolinea che lo scambio automatico di informazioni comporterà il trattamento di un ingente volume di dati, e insiste sul fatto che le questioni relative all'elaborazione informatica dei dati interessati devono essere coordinate, alla stessa stregua delle risorse umane necessarie ai fini dell'analisi dei dati; chiede il rafforzamento del ruolo della Commissione nell'ambito di tale attività; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare l'attuazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa a livello nazionale e a uniformarvisi pienamente, in particolare con l'obiettivo di verificare quanti Stati membri richiedono informazioni fiscali attraverso convenzioni fiscali bilaterali, anziché sulla base di detta direttiva; invita gli Stati membri a potenziare le rispettive amministrazioni tributarie dotandole di un organico adeguato onde garantire l'efficace riscossione delle imposte e contrastare le pratiche fiscali dannose, dal momento che la mancanza di risorse e le riduzioni di personale, unite alla mancanza di una formazione, di strumenti tecnici e di poteri investigativi adeguati, hanno gravemente ostacolato le amministrazioni tributarie in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri a integrare le informazioni scambiate con le autorità fiscali e quelle scambiate con i supervisori finanziari e le autorità di regolamentazione;

11.  accoglie con favore il fatto che, il 12 maggio 2016, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno annunciato la prossima creazione di registri pubblici dei titolari effettivi delle società; plaude alla Francia, che si è impegnata a creare un registro pubblico delle società fiduciarie; appoggia l'impegno del Regno Unito di imporre a tutte le società esterne al Regno Unito che acquistano immobili nel paese o stipulano contratti con l'amministrazione pubblica l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo; invita tutti gli Stati membri ad adottare iniziative simili;

12.  deplora che il nuovo standard dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali non includa un periodo di transizione per i paesi in via di sviluppo, nonché il fatto che, rendendo questo standard reciproco, i paesi che hanno ancora una capacità insufficiente a creare l'infrastruttura necessaria a raccogliere, gestire e condividere le informazioni richieste, possano di fatto rimanere esclusi;

13.  osserva che il Forum congiunto sui prezzi di trasferimento ha incluso nel suo programma di lavoro per il periodo 2014-2019 lo sviluppo di buone pratiche volte a garantire che gli orientamenti dell'OCSE in materia corrispondano alle specificità degli Stati membri; osserva che la Commissione sta monitorando l'evoluzione dei lavori;

14.  sottolinea che il 70 % dei trasferimenti di utili avviene attraverso i prezzi di trasferimento e che il modo migliore per contrastare tale fenomeno è l'adozione di una CCCTB globale; invita nondimeno la Commissione a presentare una proposta legislativa concreta in materia di prezzi di trasferimento, tenendo conto delle linee guida dell'OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali; sottolinea inoltre che potrebbero essere necessari ulteriori sforzi per limitare i rischi di BEPS tra Stati membri dell'UE e paesi terzi che derivano dal quadro dei prezzi di trasferimento, in particolare dai prezzi dei beni immateriali, e che occorre esaminare attivamente le alternative globali all'attuale principio di libera concorrenza e testarne la capacità di garantire un sistema fiscale mondiale più giusto e più efficace;

15.  accoglie con favore il fatto che il commissario responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha classificato i prezzi di trasferimento come ambito di interesse particolare nei casi di aiuti di Stato, in quanto sarebbero uno strumento comune utilizzato dalle imprese multinazionali per meccanismi di evasione o elusione fiscale quali i prestiti intragruppo; osserva che attualmente non esistono linee guida per identificare e disciplinare gli aiuti di Stato connessi all'ambito fiscale, sebbene questo tipo di aiuti di Stato abbia dimostrato di essere un preoccupante strumento di elusione fiscale; invita la Commissione a elaborare linee guida e a stabilire criteri chiari per definire meglio i limiti dei prezzi di trasferimento, così da poter meglio valutare i casi di aiuti di Stato; appoggia le conclusioni delle indagini della Commissione relativamente a Starbucks, Fiat e Amazon; sottolinea che è necessario che la Commissione abbia accesso a tutti i dati pertinenti;

16.  si rammarica del fatto che molte delle imprese multinazionali ascoltate non abbiano fermamente condannato le pratiche di elusione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva; evidenzia che le multinazionali possono facilmente concedere prestiti intragruppo artificiali a fini di pianificazione fiscale aggressiva; sottolinea che la preferenza per tale forma di finanziamento con capitale di debito va a scapito dei contribuenti, oltre che della stabilità finanziaria; invita pertanto gli Stati membri ad eliminare nelle rispettive legislazioni fiscali le differenze di trattamento impositivo tra strumenti di debito e strumenti di capitale;

17.  sottolinea energicamente che l'attività degli informatori è essenziale per rivelare le dimensioni dell'evasione ed elusione fiscali e che, di conseguenza, occorre garantire e rafforzare giuridicamente nell'UE la protezione degli informatori; osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo e il Consiglio d'Europa hanno avviato lavori in materia; ritiene che i tribunali e gli Stati membri dovrebbero assicurare la protezione dei segreti commerciali legittimi senza ostacolare, impedire o limitare in alcun modo la possibilità per gli informatori e i giornalisti di documentare e rivelare pratiche illegali, inique o dannose quando ciò riveste un interesse pubblico evidente e prevalente; deplora che la Commissione non preveda nell'immediato un'azione in materia, viste le recenti, significative rivelazioni fornite dagli informatori comunemente note come "LuxLeaks" e "Panama Papers";

18.  si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato una consultazione pubblica sul miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione; sottolinea che la fissazione di un calendario chiaro per le procedure di risoluzione delle controversie è fondamentale per migliorare l'efficacia dei sistemi;

19.  accoglie con favore la comunicazione su una strategia esterna per un'imposizione effettiva, nella quale si invita la Banca europea per gli investimenti (BEI) a introdurre requisiti di buona governance nei suoi contratti con tutti gli intermediari finanziari selezionati; invita la BEI a introdurre una nuova politica di tassazione responsabile, partendo dalla revisione, nel 2016, della sua politica sulle giurisdizioni non cooperative e in stretto dialogo con la società civile; ribadisce che la BEI dovrebbe rafforzare le proprie attività di dovuta diligenza al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui beneficiari finali e di prevenire in modo più efficace le operazioni con intermediari finanziari aventi precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, impatto sociale o ambientale, o registrati presso centri finanziari o paradisi fiscali offshore che fanno ricorso alla pianificazione fiscale aggressiva;

20.  invita la Commissione a emanare norme chiare in merito alla definizione di "sostanza economica", "creazione di valore" e "stabile organizzazione", al fine di affrontare, in particolare, la problematica delle società di comodo;

Lista nera e sanzioni concrete per le giurisdizioni non collaborative e ritenuta d'imposta

21.  constata che, ad oggi, l'unica iniziativa concreta della Commissione sulle giurisdizioni non collaborative, compresi i territori d'oltremare, è stata la strategia esterna per un'imposizione effettiva; osserva che fino ad ora i criteri dell'OCSE per inserire in un elenco le giurisdizioni non collaborative non si sono dimostrati efficaci per far fronte al problema e non sono serviti come deterrente; sottolinea che vi sono ancora paesi terzi che tutelano le attività ottenute illegalmente, rendendone impossibile il recupero da parte delle autorità dell'UE;

22.  invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una definizione e un elenco comuni dell'Unione delle giurisdizioni non collaborative (ossia una "lista nera di paradisi fiscali"), che siano basati su criteri solidi, trasparenti e oggettivi – tra cui l'attuazione delle raccomandazioni dell'OCSE, di misure di trasparenza fiscale, del piano d'azione BEPS e degli standard per lo scambio automatico di informazioni, nonché l'esistenza di pratiche fiscali dannose attive, la concessione di vantaggi a persone fisiche o giuridiche non residenti, l'assenza del requisito della sostanza economica e la mancata divulgazione della struttura societaria delle entità giuridiche (tra cui trust, enti di beneficenza, fondazioni, ecc.) o della titolarità di patrimoni o diritti –, e plaude all'intenzione della Commissione di giungere a un accordo su un tale elenco entro i prossimi sei mesi; invita gli Stati membri ad approvare detto accordo entro la fine del 2016; ritiene che, prima della costituzione dell'elenco, occorra prevedere una procedura per gradi, partendo da un dialogo costruttivo con la giurisdizione in cui sono state individuate le carenze, anche per conseguire un effetto preventivo; è dell'avviso che sarebbe necessario definire un meccanismo che consenta la cancellazione delle giurisdizioni dall'elenco se e quando sia stata conseguita o ripristinata la conformità; ritiene che la valutazione debba essere estesa anche ai paesi membri dell'OCSE;

23.  chiede un quadro normativo concreto dell'Unione per quanto concerne le sanzioni contro le giurisdizioni non collaborative incluse nella lista nera, compresa la possibilità di rivedere e, in ultima istanza, di sospendere gli accordi di libero scambio e gli accordi in materia di doppia imposizione nonché di vietare l'accesso ai fondi dell'Unione; osserva che la finalità delle sanzioni è quella di indurre modifiche nella legislazione delle giurisdizioni interessate; chiede che siano applicate sanzioni anche alle società, alle banche, alle società di consulenza contabile, agli studi legali e ai consulenti fiscali il cui coinvolgimento in attività illecite, inique o dannose in tali giurisdizioni è comprovato o che hanno provatamente agevolato regimi fiscali societari illeciti, dannosi o iniqui comportanti il ricorso a veicoli giuridici in dette giurisdizioni;

24.  invita la Commissione a preparare una normativa vincolante che vieti a tutte le istituzioni dell'UE di aprire conti o di operare nelle giurisdizioni incluse nell'elenco comune dell'Unione relativo alle giurisdizioni non collaborative;

25.  invita gli Stati membri a rinegoziare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi terzi, ricorrendo a uno strumento multilaterale, al fine di introdurre clausole antiabuso sufficientemente rigorose e impedire così il "treaty shopping" (ossia la scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa), includendovi una distribuzione dei diritti impositivi tra i paesi della fonte e quelli di residenza che rispecchi la sostanza economica e prevedendo una definizione adeguata di stabile organizzazione; sottolinea inoltre che tale processo sarebbe notevolmente più rapido se la Commissione ricevesse dagli Stati membri il mandato di negoziare tali convenzioni fiscali a nome dell'Unione; invita gli Stati membri a garantire un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo in sede di negoziazione di dette convenzioni;

26.  invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per una ritenuta d'imposta a livello UE, che sarebbe applicata dagli Stati membri, al fine di garantire che gli utili generati all'interno dell'Unione siano tassati almeno una volta prima di essere trasferiti al di fuori di essa; osserva che una proposta di questo tipo dovrebbe includere un sistema di rimborsi per impedire la doppia imposizione; sottolinea che un siffatto sistema generale di ritenuta d'imposta basato sul metodo del credito d'imposta ha il vantaggio di prevenire la doppia non imposizione e le attività BEPS, senza creare casi di doppia imposizione;

27.  deplora che Andorra e Monaco si siano impegnati a procedere allo scambio automatico di informazioni entro il 2018 e non entro il 2017; evidenzia che alcune giurisdizioni non collaborative come Andorra rispettano le norme relative allo scambio di informazioni, anche se si stanno trasformando in giurisdizioni a bassa imposizione; esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo tra Andorra e Spagna in materia di doppia imposizione non garantisce attualmente un efficace scambio automatico di informazioni; invita la Commissione a monitorare con attenzione l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni previsto negli accordi firmati dagli Stati membri con ex o attuali giurisdizioni non collaborative;

28.  ritiene che il disallineamento ibrido tra Stati membri dell'UE e paesi terzi nella designazione di entità che determinano una doppia non imposizione, dovrebbe essere affrontato efficacemente nell'ambito della legislazione europea, a integrazione delle proposte della Commissione relative al pacchetto anti-elusione fiscale (ATAP);

Patent box, regimi agevolati in materia di conoscenze e attività di ricerca e sviluppo

29.  osserva che, finora, i regimi agevolati in materia di brevetti, conoscenze e R&S, non si sono dimostrati efficaci come avrebbero dovuto nel promuovere l'innovazione nell'Unione; deplora che siano invece utilizzati dalle imprese multinazionali per trasferire gli utili attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva, come il ben noto "double Irish with a Dutch Sandwich"; è del parere che i patent box siano uno strumento inadatto e inefficace per raggiungere gli obiettivi economici; ribadisce che le attività di R&S possono essere promosse attraverso l'utilizzo di misure strategiche di ampio respiro, atte a promuovere l'innovazione a lungo termine e le attività di ricerca indipendenti, nonché attraverso le sovvenzioni, che vanno privilegiate rispetto ai patent box in quanto è minore il rischio siano oggetto di abusi nel quadro di schemi di elusione fiscale; osserva che il nesso tra patent box e attività di R&S è spesso arbitrario e che gli attuali modelli conducono a una corsa al ribasso per quanto concerne la contribuzione fiscale effettiva delle imprese multinazionali;

30.  deplora il fatto che taluni Stati membri, in particolare nell'ambito del gruppo "Codice di condotta", abbiano finora trascurato tale problematica e debbano ancora presentare un calendario adeguato per farvi fronte;

31.  invita la Commissione, al fine di vietare l'uso improprio dei patent box a fini di elusione fiscale e di garantire che, se e quando utilizzati, essi siano collegati a una reale attività economica, a presentare proposte legislative vincolanti dell'Unione in materia di patent box che partano dall'approccio sul nesso modificato dell'OCSE, ovviando alle carenze in esso insite; sottolinea che la proposta della Commissione dovrebbe applicarsi a tutti i nuovi regimi di patent box emanati dagli Stati membri e che di conseguenza devono essere modificati tutti i regimi di patent box esistenti ancora in vigore;

32.  invita gli Stati membri a integrare nella direttiva sugli interessi e i canoni e nella direttiva sulle società madri e figlie una clausola in materia di tassazione effettiva minima (TEM) e a garantire che il Consiglio non conceda deroghe;

Banche, consulenti fiscali e intermediari

33.  deplora profondamente il fatto che alcune banche, consulenti fiscali, studi legali, società di consulenza contabile e altri intermediari hanno svolto un ruolo fondamentale e sono stati determinanti nell'elaborazione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva per i loro clienti oltre ad aver aiutato anche i governi nazionali a elaborare i rispettivi codici e leggi in materia fiscale, creando un significativo conflitto di interessi;

34.  è preoccupato per la mancanza di trasparenza e di documentazione adeguata in seno agli istituti finanziari, tra i consulenti e presso gli studi legali per quanto riguarda i modelli specifici di titolarità e controllo societari raccomandati dai consulenti fiscali, finanziari e legali, come confermato dalle recenti rivelazioni dei "Panama Papers"; raccomanda, al fine di affrontare il problema delle società di comodo, di rafforzare i requisiti di trasparenza per quanto concerne la costituzione di società private;

35.  è preoccupato per la mancanza di trasparenza e di una documentazione adeguata nelle amministrazioni fiscali nazionali in merito agli effetti sulla concorrenza delle decisioni in materia di prezzi di trasferimento, alla configurazione dei patent box, ai ruling fiscali e ad altri elementi dell'imposizione societaria di carattere discrezionale;

36.  invita a rafforzare i codici di condotta esistenti relativi al settore della consulenza fiscale, in particolare al fine di tenere conto dei potenziali conflitti di interesse in modo tale che siano resi noti in modo chiaro e comprensibile; invita la Commissione a presentare un codice di condotta dell'Unione per tutti i servizi di consulenza affinché le situazioni relative ai potenziali conflitti di interesse siano rese note in modo chiaro e comprensibile; reputa che ciò debba includere un regime dell'Unione di incompatibilità per i consulenti fiscali onde impedire conflitti di interessi nell'erogazione di consulenze al settore pubblico e privato nonché altri conflitti di interessi;

37.  richiama l'attenzione sui rischi dei conflitti di interessi derivanti dall'erogazione di servizi di consulenza legale e fiscale e servizi di revisione contabile all'interno delle stesse società di consulenza contabile; sottolinea pertanto l'importanza di una netta separazione tra tali servizi; chiede alla Commissione di garantire un'attuazione e un monitoraggio adeguati della legislazione finalizzata a impedire tali conflitti e a valutare la necessità di rivedere la direttiva sulla revisione contabile, in particolare le disposizioni dell'articolo 22, e il regolamento sulla revisione contabile, nello specifico le disposizioni dell'articolo 5, nonché la definizione ivi contenuta di "incidenza rilevante" relativa ai servizi che non rientrano nella revisione contabile;

38.  chiede alla Commissione di avviare un'indagine sull'interconnessione del mondo accademico e della consulenza fiscale, affrontando come minimo le questioni del conflitto di interessi;

39.  invita gli Stati membri a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni penali, per i dirigenti di società coinvolti in casi di evasione fiscale e a prevedere la possibilità di revoca delle licenze commerciali per i professionisti e le imprese di cui è stato dimostrato il coinvolgimento nell'elaborazione o nell'utilizzo di schemi di pianificazione fiscale illecita e di evasione o nella fornitura di consulenza in merito al loro uso; chiede alla Commissione di valutare la fattibilità dell'introduzione di una responsabilità finanziaria proporzionale per i consulenti finanziari che partecipano a pratiche fiscali illecite;

40.  invita la Commissione a esaminare la possibilità di introdurre una responsabilità finanziaria proporzionale per le banche e gli istituti finanziari che agevolano i trasferimenti verso i paradisi fiscali noti, quali definiti nel futuro elenco comune dell'Unione dei paradisi fiscali e delle giurisdizioni fiscali non collaborative;

41.  invita la Commissione a imporre alle banche requisiti più rigorosi in merito alla comunicazione alle autorità fiscali degli Stati membri dei trasferimenti da e verso le giurisdizioni incluse nell'elenco comune dell'Unione dei paradisi fiscali e delle giurisdizioni fiscali non collaborative; invita gli Stati membri a garantire che le banche e altri istituti finanziari forniscano informazioni analoghe alle autorità fiscali e di regolamentazione; invita gli Stati membri a rafforzare la capacità delle loro amministrazioni fiscali per indagare sui casi di evasione ed elusione fiscale;

42.  invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che introduca un obbligo di informativa per le banche, i consulenti fiscali e altri intermediari per quanto riguarda strutture complesse e servizi speciali legati alle giurisdizioni incluse nell'elenco comune dell'Unione di paradisi fiscali e di giurisdizioni non collaborative e concepiti e utilizzati dai loro clienti per facilitare l'evasione fiscale, le frodi fiscali, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

43.  invita la Commissione(31) a introdurre specifiche norme minime comuni antiabuso volte a respingere i vantaggi derivanti da determinati trasferimenti di attivi ibridi(32) i cui effetti consistono spesso nella deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro Stato o nella generazione di operazioni abusive di crediti d'imposta esteri;

Informatori

44.  ribadisce il ruolo fondamentale degli informatori nella rivelazione delle condotte scorrette, comprese le pratiche illecite o inique; ritiene che tali rivelazioni, che mettono in luce la portata del fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscali e del riciclaggio di denaro, siano chiaramente di interesse pubblico, come dimostrano le recenti rivelazioni nei casi "LuxLeaks" e "Panama Papers", che hanno messo in evidenza l'entità del fenomeno del trasferimento di attivi verso giurisdizioni a bassa imposizione; ricorda che la possibilità di individuare e perseguire legalmente gli evasori fiscali dipende essenzialmente dalla disponibilità e dalla qualità dei dati;

45.  si rammarica che la Commissione si stia limitando a monitorare gli sviluppi in diversi settori di competenza dell'Unione, ma non preveda di adottare misure concrete per far fronte al problema; esprime preoccupazione per il fatto che tale mancanza di tutela potrebbe mettere a rischio la pubblicazione di nuove rivelazioni, il che potrebbe causare una perdita di gettito fiscale legittimo a danno degli Stati membri; si rammarica profondamente del fatto che la Commissione non abbia fornito una risposta soddisfacente alle richieste contenute nei paragrafi 144 e 145 della risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2015, né alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 2015, in particolare alla richiesta di presentare un quadro giuridico chiaro sulla tutela degli informatori e affini prima della fine del 2016;

46.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché proponga quanto prima un chiaro quadro giuridico per garantire l'efficace protezione degli informatori così come dei giornalisti e di altre persone connesse alla stampa che aiutano e facilitano la denuncia delle irregolarità; invita gli Stati membri a rivedere la loro vigente legislazione sulla tutela degli informatori, prevedendo la possibilità di astensione dai procedimenti giudiziari nei casi in cui gli informatori abbiano agito nel pubblico interesse; invita a prendere come modello gli esempi migliori di atti normativi relativi alla tutela di informatori che sono già in vigore in alcuni Stati membri;

Gruppo "Codice di condotta" e questioni interistituzionali

47.  deplora che, nonostante entrambe le commissioni speciali (TAXE 1 e TAXE 2) abbiano chiesto a più riprese l'accesso integrale ai documenti e ai processi verbali del gruppo "Codice di condotta", i deputati abbiano potuto consultare a porte chiuse solo un numero limitato di nuovi documenti, e che ciò è stato possibile solo cinque mesi dopo l'inizio del mandato della commissione TAXE 2; osserva che alcuni di questi documenti avrebbero dovuto essere pubblicati per consentirne il controllo pubblico e consentire un dibattito politico aperto sul loro contenuto; rileva inoltre che la volontà del Consiglio di accogliere tale richiesta continua a essere insoddisfacente;

48.  deplora che la Commissione, pur avendo fornito alcuni processi verbali interni delle riunioni del gruppo "Codice di condotta", non sia stata in grado di conservare tutte le registrazioni dei documenti distribuiti; ritiene che spetti alla Commissione tenere le registrazioni e le tracce di tutte le informazioni e di tutti i documenti diffusi che rientrano nelle competenze del gruppo "Codice di condotta", al fine di valutare il rispetto delle misure degli Stati membri a norma del trattato; invita la Commissione a intervenire con urgenza per migliorare la situazione recuperando tutta la documentazione; invita il Consiglio e gli Stati membri a collaborare con la Commissione in questo ambito;

49.  esorta gli Stati membri a migliorare la trasparenza e l'efficacia dei metodi di lavoro del gruppo "Codice di condotta", dal momento che sono uno dei fattori che ostacola qualsiasi potenziale progresso concreto nella lotta alle pratiche fiscali dannose; si rammarica di non avere ricevuto diversi documenti di seduta del gruppo "Codice di condotta", provenienti dal Consiglio o dagli Stati membri e fondamentali per la corretta esecuzione del mandato della commissione speciale; chiede la pubblicazione periodica dei risultati delle sue attività di vigilanza per quanto riguarda il grado di osservanza, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni formulate; chiede al gruppo "Codice di condotta" di elaborare una relazione annuale pubblica che identifichi e descriva le pratiche fiscali più dannose attuate dagli Stati membri durante l'anno; ribadisce il suo invito del 2015 al Consiglio a istituire un "comitato fiscale" a livello politico;

50.  constata, grazie a informazioni pubbliche, che il gruppo "Codice di condotta" ha esaminato 421 misure tra il 1998 e il 2014, identificandone 111 dannose (26 %), ma osserva che due terzi di tali misure sono state esaminate nei primi cinque anni di esistenza del gruppo; rileva che il controllo delle misure adottate dagli Stati membri è diminuito negli anni e che nel 2014 è stato esaminato solo il 5 % del totale delle misure; si rammarica che dal novembre 2012 il gruppo non abbia individuato alcuna misura fiscale dannosa; conclude che il gruppo "Codice di condotta" non è stato pienamente operativo nell'ultimo decennio e che la sua governance e il suo mandato richiedono una revisione urgente;

51.  ribadisce il suo invito del 2015 alla Commissione affinché proceda a un aggiornamento della relazione Simmons & Simmons del 1999 sulle pratiche amministrative, cui è fatto riferimento al paragrafo 26 della relazione del gruppo "Codice di condotta" del 1999 (relazione Primarolo (SN 4901/99));

52.  sottolinea che, anche se il Codice di condotta ha permesso di registrare alcuni miglioramenti, l'autonotifica, da parte degli Stati membri, delle misure potenzialmente dannose risulta inefficiente, i criteri per individuare le misure dannose sono obsoleti e il principio dell'unanimità per prendere decisioni in merito alla dannosità non si è dimostrato efficace; si rammarica del fatto che vari Stati membri si oppongano a una necessaria riforma del gruppo "Codice di condotta"; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per riformare quanto prima i criteri di individuazione delle misure dannose e gli aspetti connessi alla governance del gruppo "Codice di condotta" (compresi la struttura del processo decisionale e il monitoraggio dello smantellamento e dello status quo concordati, l'evitare eventuali ritardi, sanzioni in caso di mancata conformità), al fine di incrementarne la trasparenza pubblica e la responsabilità nonché garantire una forte partecipazione del Parlamento e l'accesso di quest'ultimo alle informazioni; pone l'accento sulle carenze e sulle altre informazioni pertinenti menzionate nell'allegato 3; osserva inoltre che, nel mettere a confronto l'elenco, predisposto dalla Commissione, di tutti i regimi fiscali formalmente esaminati dal gruppo "Codice di condotta" con i rispettivi documenti di riunione al punto della decisione e successivamente, in molti casi appare poco chiaro, in primo luogo, come si è giunti alla decisione, ad esempio perché i regimi per i quali vi era motivo di ritenere che fossero dannosi sono stati da ultimo dichiarati non dannosi e, in secondo luogo, riguardo ai casi in cui dalla valutazione è emersa la reale natura dannosa, se le conseguenti procedure di smantellamento sono state concluse in modo soddisfacente dagli Stati membri; sottolinea che alcuni Stati membri non hanno quindi rispettato gli obblighi di cui alle direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE del Consiglio, dal momento che non hanno proceduto a uno scambio spontaneo di informazioni fiscali, anche nei casi in cui, nonostante il margine di discrezionalità accordato da tali direttive, sussistevano fondati motivi di attendersi che potessero esistere perdite di gettito fiscale in altri Stati membri ovvero risparmi d'imposta risultanti da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi; evidenzia che la Commissione non ha adempiuto al suo ruolo di custode dei trattati, come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, non essendo intervenuta su questa questione e non avendo adottato tutte le misure del caso per garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi, in particolare quelli di cui alle direttive 77/799/CEE e 2011/16/UE del Consiglio, nonostante fossero emerse prove del contrario;

53.  osserva che alla commissione speciale è apparsa chiara la tendenza al sistematico ostruzionismo di alcuni Stati membri al conseguimento di risultati sul fronte della lotta all'evasione fiscale; rileva che le discussioni sulle pratiche amministrative (ruling) erano in corso da quasi vent'anni nell'ambito del "Codice di condotta"; condanna il fatto che vari Stati membri si siano dimostrati restii ad accettare lo scambio di informazioni sulle loro prassi in materia di ruling prima del caso LuxLeaks e che siano ancora restii ad applicare, nella legislazione nazionale, le istruzioni tipo messe a punto in sede di gruppo "Codice di condotta", nonostante gli impegni assunti dopo le rivelazioni di LuxLeaks;

54.  invita la Commissione a concedere al Parlamento un accesso permanente, tempestivo e regolare ai documenti di seduta e ai verbali dei gruppi del Consiglio che si occupano di questioni fiscali, tra cui il gruppo "Codice di condotta (tassazione delle imprese)", il gruppo di lavoro ad alto livello e il gruppo "Questioni fiscali"; invita la Commissione a utilizzare l'accordo raggiunto con il Parlamento sull'accesso ai verbali MVU/BCE quale esempio al riguardo;

55.  invita la Commissione, in caso di risposta insoddisfacente da parte degli Stati membri, a presentare una proposta legislativa, preferibilmente a norma degli articoli 116 o 352 TFUE, o nel quadro della cooperazione rafforzata, onde migliorare l'efficacia del gruppo "Codice di condotta";

56.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare misure urgenti contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva, sia dal lato della domanda che dell'offerta; si rammarica che per diversi anni il Consiglio e soprattutto alcuni Stati membri non abbiano adottato azioni decisive in tale ambito e ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di istituire sistemi di cooperazione rafforzata (tra almeno nove Stati membri) per accelerare l'adozione di misure contro le pratiche fiscali dannose e illecite;

57.  chiede la creazione di un nuovo centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali all'interno della struttura della Commissione, onde salvaguardare il funzionamento corretto e coerente del mercato unico e l'attuazione delle norme internazionali; ritiene che questo nuovo centro debba essere incaricato di monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell'Unione, di garantire che gli Stati membri non attuino nuove misure fiscali dannose, di monitorare il rispetto da parte degli Stati membri dell'elenco comune dell'Unione delle giurisdizioni non collaborative, di garantire e promuovere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali (ad esempio tramite la formazione e lo scambio di buone prassi) nonché di avviare programmi universitari in tale campo; ritiene che in tal modo il centro potrebbe aiutare a impedire nuove scappatoie fiscali derivanti dalla mancanza di coordinamento delle iniziative politiche degli Stati membri e potrebbe contrastare le pratiche e le norme fiscali che rischiano di compromettere od ostacolare il corretto funzionamento e la ragion d'essere del mercato unico, o di interferire in esso; è convinto che tale centro potrebbe anche fungere da punto di contatto per gli informatori, nel caso in cui gli Stati membri e le amministrazioni fiscali nazionali non prendano provvedimenti in seguito alla rivelazione di situazioni di evasione ed elusione fiscali o non conducano indagini adeguate in proposito; reputa che il centro potrebbe beneficiare del raggruppamento di competenze a livello dell'Unione e nazionale, in modo da ridurre gli oneri a carico dei contribuenti;

Dimensione esterna

58.  accoglie con favore la rinnovata attenzione per le questioni fiscali a livello di G8 e G20, che dovrebbe tradursi in nuove raccomandazioni; invita la Commissione a mantenere una posizione coerente a nome dell'Unione durante le prossime riunioni e i simposi ad hoc del G20; chiede alla Commissione di informare regolarmente il Parlamento in merito ai risultati e alle possibili conseguenze delle decisioni del G20 sulla lotta all'erosione della base imponibile dell'imposta sulle società, alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e a qualsiasi flusso finanziario illecito;

59.  invita l'Unione, il G20, l'OCSE e l'ONU a collaborare maggiormente per promuovere orientamenti globali che risulteranno vantaggiosi anche per i paesi in via di sviluppo;

60.  appoggia la creazione di un organismo globale, nel quadro delle Nazioni Unite, dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali; chiede all'UE e agli Stati membri di iniziare a lavorare a un ambizioso vertice mondiale sulla fiscalità, mirando a istituire un organismo intergovernativo di questo tipo;

61.  invita i consessi internazionali a concordare una definizione più rigorosa e precisa di titolarità effettiva per garantire una maggiore trasparenza;

62.  invita la Commissione e gli Stati membri, se del caso, a condurre un'analisi delle ricadute delle politiche fiscali nazionali e dell'Unione, al fine di valutare l'impatto che esercitano sui paesi in via di sviluppo;

63.  rileva che le uscite illecite di capitali spiegano in gran parte il debito dei paesi in via di sviluppo, mentre una pianificazione fiscale aggressiva è contraria ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

64.  invita la Commissione a includere negli accordi commerciali e di partenariato clausole di buona governance fiscale, facendo riferimento in particolare al rispetto delle pertinenti raccomandazioni dell'OCSE relative al settore della tassazione (ad esempio l'iniziativa BEPS), e a garantire che gli accordi commerciali e di partenariato non possano essere utilizzati indebitamente da imprese o intermediari per eludere ed evadere le imposte ovvero riciclare i proventi di attività illegali;

65.  invita l'OCSE e altri organismi internazionali ad avviare i lavori su un BEPS II ambizioso, che si basi principalmente su norme minime e obiettivi concreti in materia di attuazione;

66.  sottolinea che è opportuno migliorare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri che partecipano al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) affinché l'Unione faccia sentire la propria voce; sottolinea la necessità di elaborare orientamenti di attuazione dettagliati, in particolare per i paesi in via di sviluppo, nonché di monitorare lo sviluppo di nuove misure fiscali dannose;

67.  chiede, a questo proposito, la creazione di un gruppo di monitoraggio parlamentare a livello dell'OCSE volto a osservare e controllare la formulazione e l'attuazione di tale iniziativa;

68.  chiede l'istituzione di un dialogo strutturato tra il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti sulle questioni fiscali internazionali; suggerisce di istituire sedi interparlamentari formali per trattare tali tematiche e di utilizzare altresì l'esistente quadro del dialogo transatlantico tra i legislatori; incoraggia l'UE e gli Stati Uniti a collaborare alla realizzazione del progetto BEPS dell'OCSE; prende atto di una significativa mancanza di reciprocità tra gli Stati Uniti e l'Unione europea nel quadro dell'accordo FATCA; promuove una cooperazione rafforzata tra gli USA e l'UE nel quadro dell'accordo FATCA per garantire la reciprocità, e invita tutte le parti coinvolte a partecipare proattivamente alla sua realizzazione;

69.  accoglie con favore il progetto pilota per lo scambio automatico di informazioni sulla titolarità effettiva tra le autorità fiscali lanciata nell'aprile 2016 dai cinque più grandi Stati membri dell'UE; chiede, in linea con l'intenzione dichiarata di questi paesi, che tale iniziativa sia estesa e costituisca la base di uno standard globale di scambio di informazioni simile a quello esistente per le informazioni finanziarie a fini fiscali;

70.  chiede, come prossimo passo nel processo volto ad accrescere la disponibilità di informazioni sulla titolarità effettiva e l'efficacia dello scambio di tali informazioni, l'istituzione a livello di Unione di un registro pubblico della titolarità effettiva, comprendente norme di accesso armonizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva e contenente tutte le necessarie garanzie di protezione dei dati, che costituirebbe la base di un'iniziativa globale al riguardo; sottolinea, a questo proposito, il ruolo essenziale di istituzioni quali l'OCSE e le Nazioni Unite;

71.  chiede uno studio sulla fattibilità di istituire un registro globale di tutte le attività finanziarie detenute da singoli individui, da imprese e da tutte le entità quali trust e fondazioni, a cui avrebbero pieno accesso le autorità fiscali e che includerebbe garanzie adeguate per tutelare la riservatezza delle informazioni in esso contenute;

72.  sottolinea la necessità di un approccio comune e globale UE/USA sull'attuazione degli standard dell'OCSE e sulla titolarità effettiva; evidenzia altresì che le clausole di buona governance fiscale andrebbero incluse in tutti i trattati commerciali futuri, onde garantire condizioni di parità, creare maggiore valore per l'intera società e lottare contro la frode e l'elusione fiscali e far sì che i partner transatlantici assumano una posizione di leadership nella promozione di una buona governance fiscale;

Altre raccomandazioni

73.  invita tutti i parlamenti nazionali a collaborare per garantire un controllo e una coerenza adeguati dei sistemi fiscali tra gli Stati membri; invita i parlamenti nazionali a restare vigili per quanto riguarda le decisioni dei loro governi in materia nonché a impegnarsi maggiormente nell'attività dei forum interparlamentari in materia fiscale;

74.  invita la Commissione a esaminare tutti i casi di aiuti di Stato illegali sottoposti alla sua attenzione, al fine di garantire l'uguaglianza di fronte alla legge nell'Unione; invita la Commissione a rispondere ricorrendo a una decisione con ingiunzione di recupero in tutti i casi in cui il presunto vantaggio fiscale sia considerato aiuto di Stato illegale; esprime preoccupazione per le accuse secondo cui il Lussemburgo accorderebbe oralmente ruling ai fini dell'elusione dell'obbligo di condivisione di informazioni a norma della direttiva sulla cooperazione amministrativa; invita la Commissione a monitorare e segnalare se gli Stati membri stanno sostituendo una pratica dannosa con un'altra dopo che nell'Unione sono stati realizzati progressi legislativi; invita la Commissione a monitorare e segnalare qualsiasi caso di distorsione del mercato dovuta alla concessione di uno specifico vantaggio fiscale;

75.  sottolinea che, ai fini di un'efficace riscossione delle imposte, le soluzioni digitali hanno potenziale per quanto riguarda la raccolta di dati fiscali direttamente dalle operazioni nell'economia collaborativa e la riduzione del carico di lavoro complessivo delle autorità fiscali degli Stati membri;

76.  osserva che le rivelazioni legate ai "Panama Papers" hanno documentato l'uso sistematico delle società di comodo da parte di società e di cittadini privati al fine di nascondere i patrimoni imponibili e i proventi della corruzione e della criminalità organizzata; accoglie con favore la decisione del Parlamento europeo di istituire una commissione d'inchiesta a tal riguardo e di continuare a lavorare sull'evasione e l'elusione fiscali e il riciclaggio di denaro; evidenzia l'immensa importanza politica dell'analisi del modus operandi delle autorità fiscali e delle società coinvolte nelle pratiche descritte nell'ottica di contrastare le scappatoie legislative;

77.  osserva che è necessario portare avanti il lavoro sull'accesso ai documenti degli Stati membri, della Commissione e del gruppo "Codice di condotta"; ribadisce che è necessario analizzare ulteriormente i documenti già a disposizione del Parlamento al fine di valutare adeguatamente la necessità di ulteriori misure politiche e iniziative strategiche; invita la futura commissione d'inchiesta a portare avanti questo lavoro e ad adottare un formato diverso rispetto a quello della commissione speciale, ricalcando più da vicino il modello di una commissione di interrogazione, come la commissione per i conti pubblici nel Regno Unito;

78.  invita il Consiglio a sfruttare appieno la procedura di consultazione del Parlamento, il che implica in particolare attendere il contributo di quest'ultimo prima di pervenire a un accordo politico e impegnarsi a tenere conto della sua posizione;

79.  si impegna a portare avanti i lavori avviati dalla sua commissione speciale, affrontando gli ostacoli incontrati nel compimento del proprio mandato e assicurando che sia dato un seguito adeguato alle sue raccomandazioni; incarica le autorità competenti di individuare il miglior assetto istituzionale per conseguire tale obiettivo;

80.  invita la propria commissione competente a dare seguito a queste raccomandazioni nella sua futura relazione di iniziativa legislativa sul medesimo argomento;

o
o   o

81.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, all'ONU, al G20 e all'OCSE.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0420.
(2) Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1) relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette.
(4) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(5) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
(6) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, pacchetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare un'imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell'UE (COM(2016)0023).
(8) Proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM(2016)0026).
(9) Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016)0025).
(10) Raccomandazione della Commissione, del 28 gennaio 2016, relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali (C(2016)0271).
(11) Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori), Unione europea, 2016.
(12) GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 134.
(13) GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.
(14) Testi approvati, P8_TA(2015)0257.
(15) Testi approvati, P8_TA(2015)0457.
(16) Testi approvati, P8_TA(2015)0408.
(17) Testi approvati, P8_TA(2015)0265.
(18) SA.38375 – aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a Fiat.
(19) SA.38374 – aiuti di Stato attuati dai Paesi Bassi a favore di Starbucks.
(20) Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015)9837) (GU L 260 del 27.9.2016, pag. 61).
(21) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.htm, Commissione europea, 10 maggio 2016.
(22) Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 (Misurare e monitorare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, azione 11) – relazione finale 2015, progetto dell'OCSE e del G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
(23) World Investment Report (relazione sugli investimenti nel mondo) 2015 – Reforming International Investment Governance (riformare la governance degli investimenti internazionali), UNCTAD, 2015.
(24) http://gabriel-zucman.eu/files/JohannesenZucman2014
(25) BRI 2016 - Locational banking statistics
(26) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d2_en.pdf
(27) http://ec.europa.eu/growth/smes/, Commissione europea, 10 maggio 2016.
(28) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1351_en.htm#_ftnref8 e Egger, P., W. Eggert e H. Winner (2010), "Saving taxes through foreign plant ownership" (Risparmio d'imposta mediante la proprietà di uno stabilimento estero), Journal of International Economics n. 81, pagg. 99-108; Finke, K. (2013), Tax Avoidance of German Multinationals and Implications for Tax Revenue Evidence from a Propensity Score Matching Approach (Elusione fiscale di multinazionali tedesche e implicazioni per il gettito fiscale - Elementi probatori di un approccio con l'incrocio di dati sulla propensione, mimeo.
(29) https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a0cf64ee-8e0d-4b5f-b145-6ffbaa940e10/TheRoleFinancialSectorTaxPlanning_Draft_210316.pdf
(30) OCSE, 2008, "Study into the role of tax intermediaries" (Studio sul ruolo degli intermediari in materia fiscale); http://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf
(31) I servizi della Commissione hanno infatti confermato che l'articolo 10 ("Disallineamenti da ibridi") della proposta di direttiva antielusione, del 28 gennaio 2016, si basa su un approccio di riconoscimento reciproco inteso a sanare le differenze nella qualifica giuridica delle entità ibride e degli strumenti finanziari ibridi ma non copre i trasferimenti di attivi ibridi che non riguardano i disallineamenti relativi alla qualifica giuridica.
(32) L'OCSE definisce i "trasferimenti ibridi" come "strutture trattate come operazioni di trasferimento della proprietà di un'attività ai fini fiscali di un paese ma non già ai fini fiscali di un altro paese dove, generalmente, sono trattate come operazioni di prestito assistito da garanzia". Cfr. OCSE, marzo 2012, "Le Strutture Ibride: Tematiche di politica e compliance fiscale", http://www.oecd.org/.


ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PERSONE INCONTRATE

(RIUNIONI DI COMMISSIONE, COORDINATORI E MISSIONI)

Data

Oratori

11.1.2016

—  Pierre Moscovici, commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane

17.2.2016

—  Pierre Moscovici, commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane

29.2.2016

Scambio di opinioni con la Presidenza del Consiglio

Alla presenza di Eric Wiebes, sottosegretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi

14-15.3.2016

Scambio di opinioni con le giurisdizioni

Rob Gray, direttore di Income Tax, Guernsey;

Colin Powell, consigliere in materia di affari internazionali per il primo ministro, Jersey;

Clàudia Cornella Durany, sottosegretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Andorra;

Katja Gey, direttrice responsabile degli affari finanziari internazionali, Liechtenstein;

Jean Castellini, ministro delle Finanze e dell'economia, Monaco.

Scambio di opinioni con le imprese multinazionali

Cathy Kearney, vicepresidente per gli affari europei, Apple;

Julia Macrae, direttrice affari fiscali EMEIA, Apple;

Adam Cohen, capo della politica economica (EMEA), Google;

Søren Hansen, amministratore delegato, Gruppo Inter-IKEA;

Anders Bylund, capo delle comunicazioni del gruppo, Gruppo Inter-IKEA;

Irene Yates, vicepresidente, imposte societarie, McDonald's.

Scambio di opinioni con i giornalisti d'inchiesta – a porte chiuse

Véronique Poujol, Paperjam;

Markus Becker, Der Spiegel.

21.3.2016

Scambio di opinioni con banche europee (parte prima)

Jean-Charles Balat, direttore finanziario, Crédit Agricole SA;

Rob Schipper, responsabile globale della fiscalità, ING;

Eva Jigvall, responsabile della fiscalità, Nordea;

Monica Lopez-Monís, responsabile principale del controllo della conformità e vicepresidente esecutivo di alto livello, Banco Santander;

Christopher St. Victor de Pinho, direttore esecutivo, responsabile globale della fiscalità del gruppo, Gruppo UBS AG;

Stefano Ceccacci, responsabile della fiscalità del gruppo, Unicredit.

4.4.2016

—  Margrethe Vestager, commissario per la concorrenza

Scambio di opinioni con banche europee (parte seconda)

Brigitte Bomm, direttore esecutivo, responsabile globale della fiscalità, Deutsche Bank AG;

Grant Jamieson, responsabile fiscale, Royal Bank of Scotland;

Grant Jamieson, responsabile della fiscalità internazionale, Royal Bank of Scotland.

15.4.2016

Missione a Cipro

Ioannis Kasoulides, ministro degli Affari esteri;

Michael Kammas, direttore generale, Aristio Stylianou, presidente, e George Appios, vicepresidente dell'Associazione delle banche cipriote;

Christos Patsalides, segretario permanente del ministero delle Finanze;

George Panteli, responsabile della politica fiscale, ministero delle Finanze;

Yannakis Tsangaris, commissario per gli affari fiscali;

Alexander Apostolides, Università di Cipro;

Maria Krambia-Kapardis, presidente del comitato esecutivo di Transparency International;

Costas Markides, membro del consiglio di amministrazione, fiscalià internazionale, KPMG Limited e Associazione dei fondi di investimento di Cipro;

Natasa Pilides, direttore generale, Cyprus Investment Promotion Agency;

Kyriakos Iordanou, direttore generale, Pieris Marcou, Panicos Kaouris, George Markides, Istituto cipriota dei dottori commercialisti;

Christos Karidis, responsabile della ricerca economica del dipartimento della Confederazione e segretario dell'Associazione dei consumatori impiegati;

Nikos Grigoriou, capo del dipartimento di politica economica e sociale della Federazione pancipriota del Lavoro.

18.4.2016

Riunione interparlamentare sul tema "Il pacchetto anti-elusione fiscale e altri sviluppi a livello UE e internazionale: esame e controllo democratico da parte dei parlamenti nazionali"

Scambio di opinioni con le giurisdizioni (parte seconda) – a porte chiuse

Wayne Panton, ministro per i Servizi finanziari, il commercio e l'ambiente, Isole Cayman

20.4.2016

Riunione congiunta delle commissioni ECON/JURI/TAXE

—  Jonathan Hill, commissario per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali

2.5.2016

Riunione ad alto livello del gruppo parlamentare dell'OCSE in materia fiscale, in associazione con la commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling), Parigi

Pascal Saint-Amans, direttore, centro per le politiche e l'amministrazione fiscale dell'OCSE;

Valère Moutarlier, direttore, Direzione generale Fiscalità e unione doganale, Commissione europea;

Michèle André, presidente della commissione Finanze del Senato;

Meg Hillier, presidente della commissione per i conti pubblici.

17-20.5.2015

Missione negli Stati Uniti d'America (Washington D.C.)

David O'Sullivan, Ambasciatore UE;

Elise Bean, ex direttore e consulente principale della sottocommissione permanente per le inchieste;

Orrin Grant Hatch, presidenre della commissione Finanze del Senato, presidente pro tempore del Senato;

Charles Boustany, presidente della sottocommissione per le politiche fiscali;

Sander Levin, membro del Congresso, membro di alto livello della Committee on Ways and Means (commissione competente in materia di fiscalità) della Camera dei rappresentanti;

Richard Neal, membro di alto livello della sottocommissione per le politiche fiscali;

Earl Blumenauer, membro della Committee on Ways and Means della Camera dei rappresentanti;

Lloyd Doggett, membro della Committee on Ways and Means, membro di alto livello della sottocommissione per le risorse umane (ed eventualmente altri membri democratici);

Anders Aslund, ricercatore capo residente, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council;

Gianni Di Giovanni, presidente di Eni USA R&M, Eni;

Boyden Gray, socio fondatore, Boyden Gray&Associates;

Jillian Fitzpatrick, direttore, Affari governativi e politiche pubbliche, S&P Global;

Marie Kasparek, vicedirettore, programma Global Business and Economics, Atlantic Council;

Benjamin Knudsen, tirocinante, programma Global Business and Economics, Atlantic Council;

Jennifer McCloskey, direttore, Affari governativi, Information Technology Industry Council;

Susan Molinari, vicepresidente, Politiche pubbliche e affari governativi, Google;

Andrea Montanino, direttore, programma Global Business and Economics, Atlantic Council;

Álvaro Morales Salto-Weis, tirocinante, programma Global Business and Economics, Atlantic Council;

Anthony Wayne, ricercatore non residente, Atlantic Council;

Alexander Privitera, ricercatore capo, Johns Hopkins University;

Bill Rys, direttore, Affari governativi federali, Citigroup;

Pete Scheschuk, vicepresidente senior, Tassazione, S&P Global;

Garret Workman, direttore, Affari europei, Camera di commercio degli Stati Uniti;

Caroline D. Ciraolo, procuratore generale aggiunto f.f. responsabile della Sezione tributaria, Dipartimento della Giustizia;

Thomas Sawyer, consulente senior nelle controversie in materia di fiscalità internazionale;

Todd Kostyshak, consulente del viceprocuratore generale aggiunto in materia di reati fiscali, Dipartimento della Giustizia;

Mark J. Mazur, segretario aggiunto (Politiche fiscali) – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;

Robert Stack, vicesegretario aggiunto (Affari fiscali internazionali) – Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;

Scott A. Hodge, presidente della Tax Foundation – Tax Foundation;

Gavin Ekins, economista e ricercatore – Tax Foundation;

Stephen J. Entin, ricercatore capo – Tax Foundation;

Scott Greenberg, analista – Tax Foundation;

John C. Fortier, direttore del progetto sulla democrazia, Bipartisan Policy Center;

Shai Akabas, direttore associato del Bipartisan Policy Center, progetto sulle politiche economiche;

Eric Toder, codirettore, Urban-Brookings Tax Policy Center;

Gawain Kripke, direttore per le politiche e la ricerca – OXFAM America;

Didier Jacobs, economista senior – OXFAM America;

Nick Galass, responsabile della ricerca dell'OXFAM in materia di disuguaglianze economiche – OXFAM America;

Robbie Silverman, consulente senior – OXFAM America;

Vicki Perry, vicedirettore del dipartimento Affari fiscali e della capo della divisione Fiscalità, (IMF);

Ruud De Mooij, vicecapo della divisione Fiscalità, (IMF);

Hamish Boland-Rudder, redattore online, ICIJ;

Jim Brumby, direttore, Servizio pubblico e prestazioni, Governance Global Practice;

Marijn Verhoeven, economista, Governance Global Practice;

Guggi Laryea, relazioni con la società civile europea e il Parlamento europeo, responsabile per le relazioni esterne e interne;

Rajul Awasthi, esperto senior del settore pubblico, Governance Global Practice;

Xavier Becerra, membro del Congresso, presidente della Conferenza democratica della Camera dei rappresentanti;

Ron Kind, membro del Congresso, membro della Committee on Ways and Means della Camera dei rappresentanti.

24.5.2015

Audizione pubblica congiunta delle commissioni TAXE/DEVE sul tema "Conseguenze delle pratiche fiscali aggressive per i paesi in via di sviluppo"

Attiya Waris, docente, Facoltà di giurisprudenza, Università di Nairobi;

Manuel Montes, consulente principale in materia di finanze e sviluppo, The South Centre;

Aurore Chardonnet, consulente per le politiche dell'UE in materia di fiscalità e disuguaglianze, OXFAM;

Savior Mwambwa, ActionAid International, responsabile della campagna "Tax Power";

Tove Ryding, EURODAD, responsabile per le strategie e la sensibilizzazione, Giustizia fiscale;

Sol Picciotto, professore, Università di Lancaster.


ALLEGATO 2

SOCIETÀ MULTINAZIONALI E BANCHE INVITATE

ALLE RIUNIONI DI COMMISSIONE

Allegato 2.1: Elenco delle imprese multinazionali invitate

Impresa

Invitati/rappresentanti

Situazione (all'11/03/2016)

Apple Inc.

Timothy D. Cook

amministratore delegato

Partecipazione

Cathy Kearney, vicepresidente per gli affari europei

Julia Macrae, direttore affari fiscali EMEIA

Google Inc.

Nicklas Lundblad

direttore senior, politiche pubbliche e relazioni governative (EMEA)

Partecipazione

Adam Cohen, responsabile della politica economica (EMEA)

Fiat Chrysler

Automobiles

Sergio Marchionne

amministratore delegato

Invito declinato in data 11/03/2015

"Come saprete, il 29 dicembre 2015 abbiamo presentato ricorso al Tribunale dell'UE contro la decisione della Commissione secondo cui una delle nostre società in Lussemburgo avrebbe ricevuto aiuti di Stato. Anche il Lussemburgo contesta detta decisione dinanzi al Tribunale. Sebbene fortemente convinti di non aver ricevuto alcun aiuto di Stato in Lussemburgo in violazione del diritto dell'Unione, non riteniamo opportuno, alla luce della situazione attuale, partecipare alla riunione della commissione speciale né formulare ulteriori osservazioni. Pertanto, pur continuando ad apprezzare gli sforzi profusi dalla commissione e il suo desiderio di ascoltare il punto di vista delle imprese, siamo spiacenti di informarvi che non potremo partecipare al dibattito fino a quando la nostra causa non sarà risolta."

Gruppo Inter-IKEA

Søren Hansen

amministratore delegato

Partecipazione

Søren Hansen, amministratore delegato

Anders Bylund, capo delle comunicazioni del gruppo

McDonald's Corporation

Irene Yates

vicepresidente, imposte societarie

Partecipazione

Irene Yates, vicepresidente, imposte societarie

Starbucks Coffee

Company

Kris Engskov

presidente di Starbucks Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA)

Invito declinato in data 23.2.2015

"Dato che Starbucks intende impugnare la decisione della Commissione, annunciata il 21 ottobre 2015, secondo cui i Paesi Bassi avrebbero concesso determinati vantaggi fiscali al nostro impianto di torrefazione di Amsterdam (Starbucks Manufacturing EMEA BV), non possiamo accettare l'invito della commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto.

Una volta che la questione sarà risolta, e Starbucks confida nel fatto che la decisione della Commissione sarà annullata in appello, saremo lieti di organizzare un incontro.

Ai fini della vostra attività di raccolta di informazioni è opportuno segnalare che Starbucks rispetta tutte le norme, linee guida e disposizioni legislative dell'OCSE e sostiene il processo di riforme fiscali promosso dall'Organizzazione, compresi il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili. Starbucks ha pagato in media un'aliquota globale d'imposta effettiva di circa il 33 per cento, cifra ben superiore all'aliquota media del 18,5 per cento pagata da altri grandi società statunitensi. "

Allegato 2.2: Elenco delle banche invitate

Nome

Invitati/rappresentanti

Situazione al 04/04/2016

Crédit Agricole (FR)

Dominique Lefebvre

presidente

Invito accettato (15/03/2016)

Jean-Charles Balat,

direttore delle finanze, Gruppo Crédit Agricole

Deutsche Bank (DE)

Paul Achleitner

presidente

Invito accettato (16/03/2016)

a partecipare a una riunione il

4 aprile 2016

Rappresentante presente alla riunione

Brigitte Bomm, direttore esecutivo, responsabile globale della fiscalità, Deutsche Bank

Gruppo ING (NL)

Ralph Hamers

amministratore delegato

Invito accettato (08/03/2016)

R.N.J. Schipper

responsabile globale della fiscalità, ING

Nordea (SW)

Casper von Koskull

presidente e amministratore delegato

Invito accettato (09/03/2016)

Eva Jigvall

responsabile della fiscalità del gruppo, Nordea

Royal Bank of Scotland (UK)

Ross McEwan

amministratore delegato

Invito accettato (16/03/2016)

a partecipare a una riunione il

4 aprile 2016

Rappresentante presente alla riunione

Grant Jamieson, responsabile fiscale, Royal Bank of Scotland

Grant Jamieson, responsabile della fiscalità internazionale, Royal Bank of Scotland

Santander (ES)

Ana Patricia Botín,

presidente

Invito accettato (11/03/2016)

Monica Lopez-Monis Gallego

responsabile principale del controllo della conformità e vicepresidente esecutivo di alto livello, Banco Santander

Antonio H. Garcia del Riego

direttore esecutivo

direttore responsabile degli affari societari europei

UBS (CH)

Axel A. Weber

presidente

Invito accettato (14/03/2016)

Christopher Pinho,

direttore esecutivo, responsabile globale della fiscalità del gruppo

Unicredit (IT)

Giuseppe Vita

presidente

Invito accettato (08/03/2016)

Stefano Ceccacci

responsabile fiscale di Unicredit

Costanza Bufalini

responsabile delle questioni europee e normative


ALLEGATO 3

DOCUMENTI DEL GRUPPO "CODICE DI CONDOTTA

Documento (1)

Data

Risultato

Documento di seduta n. 1, allegato 1

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'aprile 2006

La Commissione ha osservato che, specialmente in alcuni territori dipendenti o associati, lo smantellamento proposto includeva l'introduzione di un'aliquota dello 0 % o la completa abolizione dell'imposta sul reddito delle società e che pertanto non tutto il lavoro del gruppo "Codice di condotta" ha avuto un esito coerente o soddisfacente.

Documento di seduta n. 1, allegato 1

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'aprile 2006

La Commissione ha osservato che, a causa di compromessi politici, il gruppo "Codice di condotta" ha considerato adeguate alcune proposte di smantellamento che avrebbero potuto facilmente essere considerate insufficienti secondo i principi del codice.

Relazione del gruppo "Codice di condotta" al Consiglio

7 giugno 2005

Si afferma esplicitamente che in un caso il Lussemburgo non ha attuato lo smantellamento come concordato.

Documento di seduta n. 1, allegato 1

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'aprile 2006

Nonostante questo evidente inadempimento, il Consiglio non ha adottato alcuna misura al riguardo e il Lussemburgo non ha ricevuto alcuna contestazione politica né è stato esortato a rispettare i principi del codice di condotta e gli accordi.

Documento di seduta n. 1, allegato 1

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'aprile 2006

Il gruppo "Codice di condotta" ha concordato nel 1999 di escludere i regimi che favoriscono il settore del trasporto marittimo nonché la valutazione dei veicoli di investimento collettivo.

Documento di seduta n. 1, allegato 1

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'aprile 2006

Diversi Stati membri hanno rifiutato di rendere noto il loro punto di vista sul futuro del gruppo "Codice di condotta" per quanto riguarda la trasparenza, il mandato, la portata e i criteri dei lavori futuri. L'Ungheria e la Lituania hanno espresso riserve in merito alle modifiche dei criteri del codice; l'Irlanda e il Portogallo si sono detti contrari a qualsiasi estensione del campo di applicazione del codice ad altri settori d'imposizione.

Documento di seduta n. 2 e processo verbale

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'11 aprile 2011

La Commissione ha formulato diverse proposte in merito a nuovi ambiti di lavoro quali l'ampliamento del lavoro sui disallineamenti, l'imposizione per gli espatriati e per i soggetti privati facoltosi e il riesame dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei veicoli di investimento collettivo. I Paesi Bassi e il Lussemburgo si sono detti contrari ad ampliare il lavoro sui disallineamenti, la Francia ha espresso riserve in merito al lavoro sugli espatriati, sui soggetti privati facoltosi e sui fondi d'investimento e il Regno Unito ha sostenuto l'importanza di concentrarsi sull'imposizione delle imprese piuttosto che sul suddetto ampliamento.

Processo verbale

Riunioni del gruppo "Codice di condotta" del 22 ottobre 2013 e del maggio 2013

Elementi significativi del codice tributario di Gibilterra oggetto di discussione almeno dall'11 aprile 2011 e non ancora concluso.

Processo verbale

Riunione del gruppo "Codice di condotta" dell'8 novembre 2013

Il regime fiscale sulle vendite al dettaglio dell'Isola di Man è stato giudicato non dannoso, anche se vari Stati membri hanno espresso seri dubbi riguardo alla sua non dannosità.

Processo verbale

Riunioni del gruppo "Codice di condotta" del 29 maggio, del 22 ottobre e del 20 novembre 2013

Con riferimento ai patent box, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e, in misura minore, il Belgio si sono opposti a una valutazione esaustiva dei regimi di patent box nell'UE, nonostante fosse lecito supporre che i regimi in vigore fossero dannosi in base ai criteri contenuti nel codice.

Processo verbale

Riunione del gruppo "Codice di condotta" del 3 giugno 2014

Spagna, Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito hanno ritardato ulteriormente il processo di riforma dei regimi di patent box, presentando a più riprese richieste supplementari nell'ambito del processo decisionale.

Relazione pubblica al Consiglio

Sessione del Consiglio ECOFIN del giugno 2015

Nonostante l'impegno ad adeguare pienamente le disposizioni giuridiche nazionali entro il 30 giugno 2016, gli Stati membri hanno registrato progressi molto limitati in termini di attuazione nel diritto nazionale dell'approccio del nesso modificato convenuto dai ministri già nel dicembre 2014, e alcuni paesi, fra cui l'Italia, hanno addirittura introdotto nuove misure in materia di patent box incompatibili con l'approccio del nesso modificato, dopo che era stato raggiunto un accordo su quest'ultimo, al fine di beneficiare di clausole di salvaguardia estremamente generose fino al 2021.

Processo verbale della riunione e documento di seduta n. 3

Riunioni del gruppo "Codice di condotta" del 25 maggio 2010 e del 17 ottobre 2012

Nella fase di elaborazione degli orientamenti concordati sui trasferimenti di utili in entrata, il Regno Unito si è opposto a qualsiasi approccio coordinato.

Processo verbale

Riunione del gruppo "Codice di condotta" del 25 maggio 2010

Mancato accordo sul seguito da dare al lavoro del sottogruppo anti-abuso.

Processo verbale

Riunione del gruppo "Codice di condotta" del 15 maggio 2009

Il Belgio e i Paesi Bassi dichiarano di opporsi a qualsiasi iniziativa volta a coordinare le misure di difesa contro il trasferimento di utili non tassati in uscita.

Processo verbale

Riunioni del sottogruppo "Codice di condotta" del settembre e dell'aprile 2014 e dell'aprile e del luglio 2015

Nel settembre 2014 gli Stati membri si sono accordati su una serie di orientamenti sui disallineamenti ibridi, nonostante iniziative ripetute e sistematiche di taluni Stati membri che hanno impedito di raggiungere un accordo molto più precoce su tali pratiche dannose, che sono oggetto di discussione in sede di gruppo "Codice di condotta" almeno dal 2008, aumentando pertanto in misura significativa l'attuale danno di bilancio arrecato dall'utilizzo ricorrente di tali regimi a fini di pianificazione fiscale aggressiva.

Processo verbale

Riunioni del gruppo "Codice di condotta" del 15 maggio e del 29 giugno 2009 e del 25 maggio 2010

Riunioni del sottogruppo anti-abuso del 25 marzo e del 22 aprile 2010

Riguardo ai disallineamenti ibridi, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e il Belgio e, in misura minore, Malta e l'Estonia hanno ritardato a lungo un'azione collettiva rapida, sostenendo che gli ibridi dovrebbero esulare del tutto dal Codice.

Processo verbale

Riunione del gruppo "Codice di condotta" del 13 settembre 2011

Riunioni del gruppo "Codice di condotta" dell'11 aprile e del 26 maggio 2011

Per quanto riguarda i fondi d'investimento, gli Stati membri hanno deciso di sospendere la discussione in merito alla dannosità presunta e potenziale di tali regimi.

Iniziative adottate da Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi, che hanno di fatto spinto il gruppo a non proseguire ulteriormente i lavori in tale ambito.

Documento di seduta n. 2

Riunione del gruppo "Codice di condotta" del 4 marzo 2010

Per quanto riguarda le prassi amministrative, nessuno Stato membro ha provveduto in modo spontaneo e sistematico a uno scambio di informazioni sui propri ruling in passato.

Documento di seduta n. 4

Riunione del gruppo "Codice di condotta" del 10 settembre 2012

Di fatto, non era avvenuto alcuno scambio di informazioni su base spontanea riguardo ai ruling.

Conclusioni del Consiglio

Sessione del Consiglio ECOFIN del dicembre 2015

Per quanto riguarda le clausole di tassazione effettiva minima, gli Stati membri non si sono accordati su una revisione della direttiva sugli interessi e i canoni al fine di garantire che i privilegi concessi nel mercato unico per prevenire la doppia imposizione non risultino, nella realtà, in un'imposizione pari a zero o vicina allo zero, nonostante la pubblicazione della proposta della Commissione al riguardo nel 2011. Gli Stati membri si sono limitati a invitare il gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" a esaminare ulteriormente la questione, anziché impegnarsi in interventi tempestivi ed efficaci.

Conclusioni del Consiglio

Sessione del Consiglio ECOFIN del marzo 2016

Gli Stati membri non sono giunti a un accordo sulle urgenti riforme del gruppo "Codice di condotta" e hanno rinviato al 2017 qualsiasi decisione al riguardo.

(1)  Sulla base dei documenti e delle fonti disponibili pubblicamente

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