Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2016/2935(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

RC-B8-1162/2016

Discussioni :

PV 26/10/2016 - 15

Votazioni :

PV 27/10/2016 - 8.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2016)0423

Testi approvati
PDF 163kWORD 44k
Giovedì 27 ottobre 2016 - Strasburgo
Situazione dei giornalisti in Turchia
P8_TA(2016)0423RC-B8-1162/2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia (2016/2935(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 15 gennaio 2015 sulla libertà di espressione in Turchia: recenti arresti di giornalisti e dirigenti mediatici e pressioni sistematiche nei confronti dei mezzi di comunicazione(1),

–  vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sulla relazione 2015 sulla Turchia(2),

–  vista la relazione della Commissione sulla Turchia del 10 novembre 2015 (SWD(2015)0216),

–  vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 16 luglio 2016 dal vicepresidente/alto rappresentante, Federica Mogherini, e dal commissario responsabile per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, sulla situazione in Turchia,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla Turchia, del 18 luglio 2016,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 21 luglio 2016 dal vicepresidente/alto rappresentante Federica Mogherini e dal commissario Johannes Hahn sulla proclamazione dello stato di emergenza in Turchia,

–  visto il dialogo politico ad alto livello UE-Turchia del 9 settembre 2016,

–  visto che il rispetto dello stato di diritto, compresa la libertà di espressione, costituisce il nucleo del processo negoziale,

–  visto il diritto alla libertà di espressione sancito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte;

–  viste le raccomandazioni contenute nel parere sugli articoli 216, 299, 301 e 314 del codice penale turco, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria (Venezia, 11-12 marzo 2016),

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 15 luglio 2016 in Turchia ha avuto luogo un tentativo di colpo di stato in cui 250 persone hanno perso la vita e più di 2 100 sono rimaste ferite;

B.  considerando che la difesa della democrazia, con un pieno impegno nei confronti dei diritti umani e dello stato di diritto, è importante, così come lo è la cooperazione tra l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Turchia in questo senso; che la Turchia è un partner fondamentale dell'Unione europea;

C.  considerando che, secondo la Federazione europea dei giornalisti e l'associazione dei giornalisti turchi, in seguito al tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 la polizia turca ha arrestato almeno 99 giornalisti e scrittori, nei confronti dei quali, nella maggior parte dei casi, non è ancora stata formulata alcuna accusa, il che, al 20 ottobre 2016, porta ad almeno 130 il numero degli operatori di media detenuti con accuse presumibilmente connesse all'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione; che 64 dei summenzionati giornalisti arrestati dopo il 15 luglio 2016 sono stati rilasciati; che i giornalisti detenuti si sono visti negare il diritto di avvalersi di un difensore e sono sottoposti a condizioni disumane in cui subiscono minacce e maltrattamenti; che vi sono segnalazioni secondo le quali i co-redattori capo del quotidiano adesso chiuso Özgür Gündem, Bilir Kaya e Inan Kizilkaya, sono stati torturati in prigione;

D.  considerando che le restrizioni imposte ai media e la pressione sui giornalisti erano già considerevoli prima del fallito colpo di stato; che, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), dopo il tentativo di colpo di stato le autorità turche hanno chiuso gli uffici di più di 100 emittenti, quotidiani, periodici, case editrici e società di distribuzione, lasciando più di 2 300 giornalisti e operatori di media senza lavoro; che è stato revocato l'accreditamento di almeno 330 giornalisti;

E.  considerando che tra i giornalisti detenuti figurano la celebre scrittrice Asli Erdogan, che era anche membro del consiglio consultivo ed editorialista presso il quotidiano curdo Özgür Gündem, adesso chiuso, l'accademico ed editorialista Mehmet Altan e suo fratello Ahmet Altan, scrittore ed ex direttore del settimanale Taraf;

F.  considerando che, stando a Human Rights Watch, molte di queste azioni legali sono state perseguite in assenza di qualsiasi prova di partecipazione degli accusati al fallito tentativo di colpo di stato; che va garantito il diritto a un processo equo e che il trattamento riservato dal sistema giudiziario ai casi correlati ai mezzi di comunicazione mostra mancanza di imparzialità e di indipendenza;

1.  condanna fermamente il tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 in Turchia; sostiene le istituzioni legittime della Turchia; deplora l'elevato numero di morti; esprime la propria solidarietà alle vittime e ai loro familiari;

2.  riconosce il diritto e la responsabilità del governo turco di rispondere al tentativo di colpo di stato; sottolinea tuttavia che il fallito colpo militare non può essere usato dal governo turco come pretesto per soffocare ulteriormente l'opposizione legittima e pacifica e per impedire ai giornalisti e ai media attraverso azioni e misure sproporzionate e illegali di esercitare pacificamente la libertà di espressione;

3.  invita le autorità turche a liberare i giornalisti e gli operatori dei media che sono detenuti senza una prova inconfutabile di attività criminale, compresi i noti giornalisti Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan e Mehmet Altan; sottolinea che i giornalisti non dovrebbero essere detenuti in base al contenuto dei loro articoli o alle presunte affiliazioni, anche nei casi in cui sono mosse accuse contro di loro, ed evidenzia la necessità di garantire che la detenzione preventiva resti un'eccezione;

4.  rammenta che una stampa libera e pluralista è una componente essenziale di ogni democrazia, come lo sono il giusto processo, la presunzione di innocenza e l'indipendenza del potere giudiziario; ricorda alle autorità turche che occorre fare estrema attenzione quando si ha a che fare con media e giornalisti, in quanto la libertà di espressione e la libertà dei media sono essenziali per il funzionamento di una società democratica e aperta;

5.  si rammarica che sia stato fatto ricorso alle disposizioni di emergenza anche per sottoporre a vessazioni i familiari dei giornalisti fuggiti all'estero o in situazione di clandestinità, ad esempio annullando i loro passaporti o trattenendoli temporaneamente al posto degli indagati;

6.  è profondamente preoccupato per la chiusura di più di 150 organi d'informazione; chiede che essi siano riaperti, la loro indipendenza sia ripristinata e il personale licenziato sia riassunto, conformemente al giusto processo; chiede alle autorità turche di porre fine alla pratica di utilizzare impropriamente le disposizioni del codice penale per nominare amministratori fiduciari presso gli organi d'informazione privati e di cessare le interferenze dell'esecutivo nelle organizzazioni di stampa indipendenti, anche per quanto riguarda le decisioni editoriali, i licenziamenti di giornalisti ed editori, e le pressioni e intimidazioni contro gli organi d'informazione e i giornalisti critici; condanna i tentativi delle autorità turche di intimidire ed espellere i corrispondenti stranieri;

7.  invita il governo della Turchia a ridurre la portata delle misure di emergenza affinché non possano più essere utilizzate per limitare la libertà di espressione; sottolinea che le indagini relative al presunto coinvolgimento nel tentativo di colpo di stato devono svolgersi in conformità dei principi del giusto processo e dell'imparzialità e basarsi su prove inconfutabili e non sulla colpevolezza per associazione, che potrebbe risultare in punizioni collettive;

8.  sottolinea che la Turchia fa fronte a una reale minaccia di terrorismo; ribadisce tuttavia che la legislazione turca antiterrorismo, definita in termini generali, non dovrebbe essere utilizzata per punire i giornalisti per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione; chiede con urgenza l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di Venezia del marzo 2016 e la riforma della legislazione antiterrorismo;

9.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a continuare a seguire attentamente le implicazioni pratiche dello stato di emergenza e a garantire che tutti i processi dei giornalisti siano monitorati;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e al Presidente, al governo e al Parlamento della Turchia.

(1) GU C 300 del 18.8.2016, pag. 45.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0133.

Note legali - Informativa sulla privacy