Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2017/2193(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0312/2017

Testi presentati :

A8-0312/2017

Discussioni :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Votazioni :

PV 26/10/2017 - 10.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2017)0420

Testi approvati
PDF 190kWORD 56k
Giovedì 26 ottobre 2017 - Strasburgo
Mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali con la Nuova Zelanda (2017/2193(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

–  vista la dichiarazione congiunta del presidente della Commissione, Jean-Claude Junker, del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e del primo ministro della Nuova Zelanda, John Key, del 29 ottobre 2015,

–  visti la dichiarazione congiunta UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, del 21 settembre 2007, e l'accordo di partenariato UE-Nuova Zelanda sulle relazioni e la cooperazione, firmato il 5 ottobre 2016,

–  vista la pubblicazione, il 14 settembre 2017, del pacchetto sul commercio della Commissione, in cui questa si impegna a rendere pubblici tutti i futuri mandati di negoziato commerciale,

–  visto l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato il 3 luglio 2017,

–  visti gli altri accordi bilaterali UE-Nuova Zelanda, in particolare l'accordo sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 25 febbraio 2016 sull'apertura di negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda(1), e la sua risoluzione legislativa del 12 settembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento(2),

–  visto il comunicato rilasciato a seguito della riunione del G20 di capi di Stato e di governo tenutosi a Brisbane il 15 e il 16 novembre 2014,

–  vista la dichiarazione congiunta del presidente Van Rompuy, del presidente Barroso e del primo ministro Key sull'approfondimento del partenariato tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea, del 25 marzo 2014,

–  visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), del 16 maggio 2017, sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore(3),

–  visto lo studio pubblicato dalla Commissione il 15 novembre 2016 riguardante l'impatto dei futuri accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE,

–  visto il progetto di relazione della commissione per il commercio internazionale su una strategia per il commercio digitale (2017/2065(INI)),

–  visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 108, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0312/2017),

A.  considerando che l'Unione europea e la Nuova Zelanda lavorano insieme per affrontare le sfide comuni in un ampio spettro di questioni e cooperano in varie sedi internazionali, anche sui temi della politica commerciale in sede multilaterale;

B.  considerando che nel 2015 l'UE è stata il secondo partner commerciale di merci della Nuova Zelanda dopo l'Australia, con scambi di merci tra l'UE e la Nuova Zelanda per 8,1 miliardi di EUR e scambi in servizi per 4,3 miliardi di EUR;

C.  considerando che nel 2015 lo stock di investimenti diretti esteri dell'UE in Nuova Zelanda è stato pari a quasi 10 miliardi di EUR;

D.  considerando che la Nuova Zelanda è parte dell'accordo sugli appalti pubblici;

E.  considerando che il 30 luglio 2014 l'UE ha concluso i negoziati relativi all'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'UE e la Nuova Zelanda;

F.  considerando che il settore agricolo europeo e alcuni prodotti agricoli come le carni bovine, di vitello e ovine, i prodotti lattiero-caseari, i cereali e lo zucchero, compresi gli zuccheri speciali, sono questioni particolarmente sensibili nell'ambito dei negoziati;

G.  considerando che la Nuova Zelanda è il primo esportatore mondiale di burro e il secondo esportatore mondiale di latte in polvere; che inoltre occupa una posizione importante sul mercato mondiale delle esportazioni di altri prodotti lattiero-caseari e di carni bovine, di vitello e ovine;

H.  considerando che l'UE e la Nuova Zelanda sono impegnate in negoziati plurilaterali per liberalizzare ulteriormente il commercio di beni ecocompatibili (accordo sui beni ecocompatibili) e il commercio di servizi (accordo sugli scambi di servizi);

I.  considerando che l'UE riconosce che la Nuova Zelanda dispone di un'adeguata protezione dei dati personali;

J.  considerando che la Nuova Zelanda partecipa ai negoziati conclusi per un partenariato transpacifico (TPP), il cui futuro resta incerto, e ai negoziati attualmente in corso per un partenariato economico regionale globale (RCEP) nell'Asia orientale, che riunisce i suoi più importanti partner commerciali; che dal 2008 è in vigore un accordo di libero scambio tra la Nuova Zelanda e la Cina;

K.  considerando che la Nuova Zelanda ha assunto impegni significativi nel quadro del TPP al fine di promuovere la conservazione a lungo termine di talune specie e contrastare il traffico illegale di specie selvatiche attraverso il potenziamento delle misure di conservazione, e che ha altresì adottato disposizioni per un'applicazione efficace delle misure di protezione ambientale e l'avvio di una cooperazione regionale rafforzata; che tali impegni dovrebbero fungere da parametro di riferimento per l'accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda;

L.  considerando che la Nuova Zelanda è tra i partner di più vecchia data e più stretti dell'UE, poiché entrambe condividono valori comuni e l'impegno a promuovere la prosperità e la sicurezza all'interno di un sistema globale basato su regole;

M.  considerando che la Nuova Zelanda ha ratificato e recepito le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani, sociali e del lavoro, nonché di protezione dell'ambiente, e rispetta pienamente lo Stato di diritto;

N.  considerando che la Nuova Zelanda è uno dei soli sei membri dell'OMC che non hanno ancora un accesso preferenziale al mercato dell'UE o negoziati in corso in tal senso;

O.  considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta del 29 ottobre 2015, è stato avviato un esercizio esplorativo per esaminare la fattibilità dell'avvio di negoziati relativi a un accordo di libero scambio tra l'UE e la Nuova Zelanda nonché per valutare l'ambizione comune rispetto a tali negoziati; che l'esercizio esplorativo si è concluso;

P.  considerando che al Parlamento verrà chiesto di decidere se approvare o meno l'eventuale ALS UE-Nuova Zelanda;

Contesto strategico, politico ed economico

1.  evidenzia l'importanza di approfondire le relazioni tra l'UE e la regione Asia-Pacifico, in particolare al fine di promuovere la crescita economica in Europa, e sottolinea che ciò si riflette nella politica commerciale dell'Unione; riconosce che la Nuova Zelanda è una componente essenziale di tale strategia e che l'ampliamento e l'approfondimento delle relazioni commerciali possono contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

2.  si congratula con la Nuova Zelanda per il suo impegno deciso e coerente a favore dell'agenda commerciale multilaterale;

3.  ritiene che il pieno potenziale delle strategie di cooperazione bilaterale e regionale dell'Unione possa essere realizzato solo aderendo a pratiche commerciali regolamentate e basate su valori e che la conclusione di un ALS di qualità, ambizioso, equilibrato ed equo con la Nuova Zelanda, in uno spirito di reciprocità e di vantaggi per entrambe le parti, senza in alcun caso compromettere l'ambizione di realizzare progressi a livello multilaterale o l'attuazione di accordi multilaterali e bilaterali già conclusi, rappresenti una parte fondamentale di tali strategie; reputa che una più intensa cooperazione bilaterale possa rappresentare un primo passo per una maggiore cooperazione multilaterale e plurilaterale;

4.  è convinto che la negoziazione di un ALS moderno, approfondito, ambizioso, equilibrato, equo e completo sia un modo adeguato di intensificare il partenariato bilaterale e rafforzare ulteriormente le già mature relazioni bilaterali esistenti in materia di scambi e investimenti; ritiene che tali negoziati potrebbero servire da modello per una nuova generazione di accordi di libero scambio e sottolinea l'importanza di accrescere ulteriormente il livello di ambizione, ampliando i limiti di ciò che un moderno ALS comporta, tenuto conto dell'economia e del contesto normativo altamente sviluppati della Nuova Zelanda;

5.  sottolinea che l'UE e la Nuova Zelanda sono all'avanguardia a livello internazionale nelle politiche di sostenibilità ambientale e che, a tale riguardo, esse hanno l'opportunità di negoziare e attuare un capitolo di sviluppo sostenibile altamente ambizioso;

6.  mette in guardia contro il rischio di un forte squilibrio dell'accordo nel settore agricolo a danno dell'UE e contro la tentazione di servirsi dell'agricoltura come merce di scambio per ottenere un maggiore accesso al mercato neozelandese per i prodotti industriali e i servizi;

Esercizio esplorativo

7.  prende atto che il 7 marzo 2017 si è concluso l'esercizio esplorativo UE-Nuova Zelanda con reciproca soddisfazione della Commissione e del governo neozelandese;

8.  plaude alla tempestiva conclusione e pubblicazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione, in modo da poter fornire una valutazione globale degli eventuali benefici e svantaggi derivanti da un rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Nuova Zelanda, nell'interesse delle rispettive popolazioni e imprese, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, prestando una particolare attenzione all'impatto ambientale e sociale, anche in relazione al mercato del lavoro dell'Unione, nonché anticipando e tenendo in considerazione l'incidenza che la Brexit potrebbe avere sui flussi commerciali e di investimento della Nuova Zelanda verso l'UE, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli scambi di offerte e il calcolo di contingenti;

Mandato a negoziare

9.  chiede al Consiglio di autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati relativi a un accordo sul commercio e gli investimenti con la Nuova Zelanda in base all'esito dell'esercizio esplorativo, delle raccomandazioni della presente risoluzione, della valutazione d'impatto e di obiettivi chiari;

10.  invita il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri nella sua decisione relativa all'adozione delle direttive di negoziato, come si evince dal parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017;

11.  invita la Commissione e il Consiglio a presentare quanto prima una proposta sulla futura architettura generale degli accordi commerciali, tenendo conto del parere 2/15 della CGUE relativo all'ALS UE-Singapore, e a operare una netta distinzione tra un accordo sul commercio e la liberalizzazione degli investimenti diretti esteri (IDE), contenente solo aspetti che ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE, e un secondo potenziale accordo che comprenda ambiti in cui le competenze sono condivise con gli Stati membri; sottolinea che una tale distinzione avrebbe conseguenze sul processo di ratifica parlamentare e non mira a eludere i processi democratici nazionali, bensì rappresenta una questione di delega democratica delle responsabilità con fondamento nei trattati europei; chiede che il Parlamento sia strettamente coinvolto in tutti i negoziati sugli ALS attuali e futuri, in tutte le fasi del processo;

12.  invita la Commissione, quando presenterà gli accordi definitivi per la firma e la conclusione, e il Consiglio, quando deciderà in merito, a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri;

13.  invita la Commissione a condurre i negoziati nel modo più trasparente possibile senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione, garantendo almeno il medesimo livello di trasparenza e consultazione pubblica riservato ai negoziati sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti attraverso un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché a rispettare pienamente le migliori pratiche definite in altri negoziati; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare tutte le sue raccomandazioni sulle direttive di negoziato per gli accordi commerciali e ritiene che ciò costituisca un precedente positivo; esorta il Consiglio a fare altrettanto, pubblicando le direttive di negoziato immediatamente dopo la loro adozione;

14.  sottolinea che un ALS deve portare a un migliore accesso al mercato e all'agevolazione degli scambi commerciali nella pratica, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, alla garanzia della parità di genere a beneficio dei cittadini di entrambe le parti, alla promozione dello sviluppo sostenibile, al rispetto delle norme UE, alla salvaguardia dei servizi di interesse generale e al rispetto delle procedure democratiche, promuovendo nel contempo le opportunità di esportazione dell'UE;

15.  sottolinea che un accordo ambizioso deve affrontare in maniera significativa temi quali gli investimenti, il commercio di beni e servizi (sulla base delle recenti raccomandazioni del Parlamento europeo concernenti le riserve dello spazio politico e i settori sensibili), le dogane e l'agevolazione degli scambi, la digitalizzazione, il commercio elettronico e la protezione dei dati, la ricerca tecnologica e il sostegno all'innovazione, gli appalti pubblici, l'energia, le imprese statali, la concorrenza, lo sviluppo sostenibile, gli aspetti normativi quali le norme sanitarie e fitosanitarie di alta qualità e altre norme relative ai prodotti agricoli e alimentari, senza indebolire gli elevati standard dell'UE, impegni forti e vincolanti in materia di standard ambientali e del lavoro, la lotta contro l'elusione fiscale e la corruzione, pur restando nel campo di applicazione delle competenze esclusive dell'Unione e prestando un'attenzione particolare alle esigenze delle microimprese e delle PMI;

16.  invita il Consiglio a riconoscere espressamente gli obblighi della controparte nei confronti delle popolazioni indigene;

17.  sottolinea che l'UE riveste un ruolo guida a livello mondiale nel portare avanti la politica sul benessere degli animali e che, poiché l'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda avrà un impatto su milioni di animali da allevamento, la Commissione deve garantire che le parti assumano un forte impegno volto a migliorare il benessere e la protezione degli animali da allevamento;

18.  sottolinea che il commercio illegale di fauna selvatica ha impatti ambientali, economici e sociali significativi e che un accordo ambizioso deve promuovere la conservazione di tutte le specie selvatiche e dei loro habitat e combattere con determinazione la cattura, il commercio e il trasbordo illegali di fauna selvatica;

19.  sottolinea che una gestione inadeguata della pesca e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) possono avere impatti negativi notevoli sul commercio, sullo sviluppo e sull'ambiente e che le parti devono assumersi impegni significativi per la protezione degli squali, delle razze, delle tartarughe e dei mammiferi marini e per prevenire la pesca eccessiva, la sovraccapacità e la pesca INN;

20.  sottolinea che, affinché l'accordo di libero scambio rechi vantaggi reali all'economia dell'UE, è opportuno includere nelle direttive di negoziato i seguenti aspetti:

   a) liberalizzazione degli scambi di beni e servizi e opportunità reali di accesso, per entrambe le parti, ai reciproci mercati di beni e servizi, attraverso l'eliminazione delle barriere normative inutili, fermo restando che nessun aspetto dell'accordo dovrebbe impedire alle parti di adottare normative, in maniera proporzionata, atte a conseguire obiettivi strategici legittimi; il presente accordo non deve i) impedire alle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi d'interesse generale e deve prevedere disposizione esplicite in tale senso; ii) non imporre ai governi di privatizzare servizi, né impedire loro di ampliare la gamma dei servizi che forniscono al pubblico; iii) non impedire ai governi di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, come l'acqua, l'istruzione, i servizi sanitari e sociali, o attenuare le rigorose norme dell'Unione in materia di salute, prodotti alimentari, tutela dei consumatori, ambiente, benessere degli animali, lavoro e sicurezza o limitare i finanziamenti pubblici per l'arte e la cultura, l'istruzione, la sanità e i servizi sociali come è avvenuto nei precedenti accordi commerciali; gli impegni dovrebbero essere assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS); sottolinea, a tale riguardo, che le norme seguite dai produttori europei devono essere mantenute;
   b) nella misura in cui l'accordo può contenere un capitolo sulla regolamentazione interna, i negoziatori non devono prevedere alcuna verifica della necessità;
   c) sono definiti impegni relativi a misure antidumping e compensative che vadano al di là delle norme dell'OMC in questo settore, eventualmente escludendo la loro applicazione in presenza di norme comuni sufficienti in materia di concorrenza e cooperazione;
   d) riduzione delle barriere non tariffarie inutili e potenziamento e ampliamento dei dialoghi sulla cooperazione in ambito normativo su base volontaria e purché fattibile e reciprocamente vantaggioso, senza limitare la capacità delle parti di svolgere le loro attività regolamentari, legislative e programmatiche, dato che la cooperazione normativa deve mirare ad avvantaggiare la governance dell'economia globale mediante un'intensificazione della convergenza e della cooperazione in materia di norme internazionali e armonizzazione normativa, ad esempio mediante l'adozione e l'attuazione delle norme della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), garantendo al tempo stesso il livello più elevato di protezione dei consumatori (ad esempio la sicurezza alimentare) e dell'ambiente (ad esempio salute e benessere degli animali, salute delle piante) e la protezione sociale e del lavoro;
   e) concessioni significative sugli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, comprese le imprese di proprietà dello Stato e le imprese con diritti speciali o esclusivi, garantendo l'accesso al mercato per le imprese europee in settori strategici e lo stesso grado di apertura dei mercati degli appalti pubblici dell'UE, dato che la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, compresi quelli provenienti da altri paesi, possono essere strumenti efficaci per prevenire la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo nel contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici in termini di qualità della fornitura, efficienza, efficacia e responsabilità; garantisce che nell'aggiudicazione degli appalti pubblici siano applicati criteri ecologici e sociali;
   f) un capitolo separato che tenga conto delle necessità e degli interessi delle micro-imprese e delle PMI per quanto riguarda i temi dell'agevolazione dell'accesso al mercato, tra cui, ma non solo, una maggiore compatibilità delle norme tecniche e procedure doganali semplificate, con l'obiettivo di generare opportunità imprenditoriali concrete e promuovere la loro internazionalizzazione;
   g) in virtù del parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore secondo cui il commercio e lo sviluppo sostenibile ricadono sotto l'esclusiva competenza dell'UE e lo sviluppo sostenibile costituisce parte integrante della politica commerciale comune dell'UE, un capitolo solido e ambizioso sullo sviluppo sostenibile è una componente indispensabile di qualsiasi potenziale accordo; disposizioni relative a strumenti efficaci per il dialogo, il monitoraggio e la cooperazione, comprese disposizioni vincolanti e applicabili sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, e che tengano conto, tra i vari metodi di esecuzione, di un meccanismo basato su sanzioni, e consentano nel contempo alle parti sociali e alla società civile di partecipare in modo adeguato, nonché una stretta cooperazione con esperti delle organizzazioni multilaterali interessate; disposizioni del capitolo relativo agli aspetti sociali e ambientali del commercio e l'importanza dello sviluppo sostenibile nel contesto degli scambi commerciali e degli investimenti, comprese disposizioni volte a promuovere il rispetto e l'attuazione efficace dei pertinenti principi e delle norme concordati a livello internazionale, quali le norme fondamentali in materia di lavoro e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL in materia di governance e gli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli connessi al cambiamento climatico;
   h) l'obbligo delle parti di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI), anche rispetto a strumenti riconosciuti a livello internazionale, e l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
   i) disposizioni esaustive sulla liberalizzazione degli investimenti nell'ambito delle competenze dell'Unione che tengano conto dei recenti sviluppi politici, ad esempio, il parere 2/15 della CGUE in merito all'ALS UE-Singapore del 16 maggio 2017;
   j) misure forti applicabili riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche (IG) per i vini e le bevande spiritose e per altri prodotti agricoli e alimentari; procedure doganali semplificate e norme semplici e flessibili in materia di origine, adeguate a un mondo complesso di catene del valore globali, anche in termini di maggiore trasparenza e responsabilità al loro interno, e l'applicazione, nei limiti del possibile, di norme di origine multilaterali e, negli altri casi, di norme di origine non onerose quali la "modifica della sottovoce tariffaria";
   k) un risultato equilibrato e ambizioso nei capitoli relativi all'agricoltura e alla pesca, che potrà rafforzare la competitività ed avvantaggiare sia i consumatori che i produttori, solo se terrà debitamente conto degli interessi di tutti i produttori e consumatori europei, rispettando il fatto che vi sono numerosi prodotti agricoli sensibili ai quali dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, per esempio attraverso contingenti tariffari o l'assegnazione di adeguati periodi di transizione, tenendo in debita considerazione l'impatto cumulativo degli accordi commerciali sull'agricoltura ed escludendo potenzialmente dall'ambito dei negoziati i settori più sensibili; l'inserimento di una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile, efficace, adeguata e rapida che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo commerciale, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;
   l) disposizioni che consentano il pieno funzionamento dell'ecosistema digitale e promuovano i flussi di dati transfrontalieri, inclusi principi quali la concorrenza leale e norme ambiziose per il trasferimento transfrontaliero di dati, nel pieno rispetto e senza pregiudizio delle norme dell'UE attuali e future in materia di protezione dei dati e di riservatezza, poiché i flussi dei dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della catena globale del valore delle imprese di produzione tradizionali e quindi i requisiti relativi alla localizzazione forzata dovrebbero essere limitati nei limiti del possibile; la protezione dei dati e il diritto alla riservatezza non sono ostacoli agli scambi bensì diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 del TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   m) disposizioni precise e specifiche sul trattamento accordato ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) e alle regioni ultraperiferiche (RUP) per tener conto dei loro interessi particolari in tali negoziati;

21.  invita la Commissione ad assicurare la protezione in materia di etichettatura, tracciabilità e origine autentica dei prodotti agricoli, quale elemento fondamentale di un accordo equilibrato, onde evitare che i consumatori ricevano immagini false o fuorvianti;

22.  evidenzia la differenza tra le dimensioni del mercato unico europeo e del mercato della Nuova Zelanda, che deve essere presa in considerazione in un potenziale accordo di libero scambio tra i due paesi;

Ruolo del Parlamento

23.  sottolinea che, a seguito del parere 2/15 della CGUE sull'ALS UE-Singapore, il Parlamento dovrebbe vedere rafforzato il proprio ruolo in tutte le fasi dei negoziati dell'UE relativi agli ALS, dall'adozione del mandato alla conclusione definitiva dell'accordo; attende con interesse l'avvio dei negoziati con la Nuova Zelanda e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); s'impegna a esaminare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo senza pregiudizio per le sue prerogative di co-legislatore; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato;

24.  ricorda che il Parlamento sarà chiamato a dare la propria approvazione al futuro accordo, come sancito dal TFUE, e che la sua posizione dovrebbe pertanto essere presa debitamente in considerazione in tutte le fasi; invita la Commissione e il Consiglio a chiedere l'approvazione del Parlamento prima della sua applicazione, integrando nel contempo questa prassi anche nell'accordo interistituzionale;

25.  ricorda che il Parlamento monitorerà l'attuazione del futuro accordo;

o
o   o

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Nuova Zelanda.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0064.
(2) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.

Note legali - Informativa sulla privacy