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Procedura : 2018/2752(RSP)
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Testi presentati :

RC-B8-0308/2018

Discussioni :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Votazioni :

PV 12/09/2018 - 6.8
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Testi approvati :

P8_TA(2018)0341

Testi approvati
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Mercoledì 12 settembre 2018 - Strasburgo
Sistemi d'arma autonomi
P8_TA(2018)0341RC-B8-0308/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (2018/2752(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il titolo V, articolo 21, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea,

–  vista la "clausola Martens" inserita nel primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, del 1977,

–  vista la parte IV dell'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo 2018, intitolata "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune),

–  visto il suo studio del 3 maggio 2013 sulle implicazioni sotto il profilo dei diritti umani dell'utilizzo di droni e robot autonomi nei conflitti bellici ("Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare"),

–  viste le sue numerose posizioni, raccomandazioni e risoluzioni che sollecitano la messa al bando internazionale dei sistemi d'arma autonomi letali (LAWS), come la sua raccomandazione al Consiglio del 5 luglio 2018 concernente la 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(1), il mandato ad avviare negoziati approvato dall'Aula il 13 marzo 2018 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia(2), la sua raccomandazione al Consiglio del 7 luglio 2016 sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite(3), e la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(4),

–  vista la relazione annuale del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, del 9 aprile 2013 (A/HRC/23/47),

–  vista le dichiarazioni rese dall'Unione europea sui sistemi d'arma autonomi letali in occasione delle riunioni del Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali (CCW) tenutesi a Ginevra dal 13 al 17 novembre 2017, dal 9 al 13 aprile 2018 e dal 27 al 31 agosto 2018,

–  visti i contributi di vari Stati, tra cui Stati membri dell'Unione europea, a monte delle riunioni del 2017 e 2018 del Gruppo di esperti governativi,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2017, che sollecita un approccio all'intelligenza artificiale che preveda il controllo da parte dell'uomo e il divieto dei sistemi d'arma autonomi letali,

–  visto l'appello della Santa Sede a favore del divieto dei sistemi d'arma autonomi letali,

–  viste la lettera aperta del luglio 2015 firmata da oltre 3 000 ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica e quella del 21 agosto 2017 firmata da 116 fondatori di industrie di punta nel settore della robotica e dell'intelligenza artificiale, che mettono in guardia sui rischi dei sistemi d'arma autonomi letali, nonché la lettera con la quale 240 organizzazioni del settore delle tecnologie e 3 049 persone si impegnano a non sviluppare, produrre o utilizzare mai sistemi d'arma autonomi letali,

–  viste le dichiarazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa e le iniziative della società civile, come la campagna per fermare i robot killer, che rappresenta 70 organizzazioni di 30 paesi, tra cui Human Rights Watch, Article 36, PAX e Amnesty International,

–  visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le politiche e le azioni dell'UE sono guidate dai principi dei diritti umani e del rispetto della dignità umana, dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale; che tali principi dovrebbero essere applicati per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale;

B.  considerando che l'espressione "sistemi d'arma autonomi letali" designa sistemi d'arma privi di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco di bersagli individuali;

C.  considerando che un numero imprecisato di paesi, aziende finanziate con fondi pubblici e industrie private starebbe conducendo attività di ricerca e sviluppo relative a sistemi d'arma autonomi letali che vanno dai missili con capacità di selezione dei bersagli a macchine ad apprendimento automatico dotate di capacità cognitive per decidere chi, quando e dove colpire;

D.  considerando che i sistemi non autonomi, quali i sistemi automatizzati, manovrabili a distanza e telecomandati, non dovrebbero essere considerati sistemi d'arma autonomi letali;

E.  considerando che i sistemi d'arma autonomi letali hanno il potenziale per cambiare radicalmente la condotta della guerra, innescando una corsa agli armamenti incontrollata e senza precedenti;

F.  considerando che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali solleva questioni etiche e giuridiche fondamentali relative al controllo da parte dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda funzioni critiche quali la selezione e l'ingaggio degli obiettivi; che le macchine e i robot non possono prendere come gli esseri umani decisioni che implicano i principi giuridici di distinzione, proporzionalità e precauzione;

G.  considerando che per le decisioni letali sono fondamentali l'intervento e la supervisione di un essere umano, poiché è a questi che incombe la responsabilità di decisioni che implicano la vita o la morte;

H.  considerando che il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e dei diritti umani, si applica senza riserve a tutti i sistemi d'arma e ai loro operatori, e che il rispetto del diritto internazionale è un requisito fondamentale che gli Stati devono soddisfare, in particolare per quanto riguarda il rispetto di principi quali la protezione della popolazione civile o l'adozione di precauzioni negli attacchi;

I.  considerando che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali solleva questioni chiave circa l'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto internazionale umanitario nonché delle norme e dei valori europei per quanto riguarda le future operazioni militari;

J.  considerando che, nell'agosto 2017, 116 fondatori di importanti imprese internazionali del settore della robotica e dell'intelligenza artificiale hanno inviato una lettera aperta alle Nazioni Unite invitando i governi a prevenire una corsa agli armamenti in relazione a tali armi e ad evitare gli effetti destabilizzanti di queste tecnologie;

K.  considerando che in qualsiasi sistema d'arma autonomo letale potrebbe verificarsi un malfunzionamento a causa di un codice malscritto o di un attacco informatico perpetrato da un nemico dello Stato o da un soggetto non statale;

L.  considerando che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'elaborazione e adozione urgenti di una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali, il divieto, a livello internazionale, dello sviluppo, della produzione e dell'utilizzo di sistemi d'arma autonomi letali in grado di sferrare attacchi senza un controllo umano significativo e l'avvio di negoziati effettivi per vietare tali armi;

1.  ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace e chiede che essa svolga un ruolo più ampio negli sforzi globali per il disarmo e la non proliferazione e che le sue azioni e politiche perseguano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, garantendo il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture civili;

2.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), gli Stati membri e il Consiglio europeo a elaborare e adottare con urgenza, prima della riunione del novembre 2018 delle alte parti contraenti della Convenzione su certe armi convenzionali, una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni critiche, anche durante lo spiegamento, e li esorta a intervenire nelle sedi competenti con una sola voce e ad agire di conseguenza; invita, in tale contesto, il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio a condividere le migliori prassi e a raccogliere contribuiti dagli esperti, dal mondo accademico e dalla società civile;

3.  esorta il VP/HR, gli Stati membri e il Consiglio ad adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali;

4.  sottolinea, in tale contesto, l'importanza fondamentale di impedire lo sviluppo e la produzione di qualsiasi sistema d'arma autonomo letale privo di controllo umano su funzioni critiche quali la selezione e l'ingaggio degli obiettivi;

5.  ricorda la sua posizione del 13 marzo 2018 sul regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 (azioni ammissibili), e sottolinea la sua intenzione di adottare una posizione analoga nel contesto del prossimo programma di ricerca nel settore della difesa, del programma di sviluppo del settore industriale della difesa e di altri aspetti pertinenti del Fondo europeo per la difesa post-2020;

6.  sottolinea che nessuna delle armi e nessuno dei sistemi d'arma attualmente utilizzati dalle forze dell'Unione europea è un sistema d'arma autonomo letale; ricorda che le armi e i sistemi d'arma specificamente progettati per difendere le proprie piattaforme, le proprie forze e la popolazione contro minacce estremamente dinamiche come missili, munizioni e aeromobili nemici non sono considerati sistemi d'arma autonomi letali; pone l'accento sul fatto che le decisioni di ingaggio contro aerei che hanno a bordo esseri umani dovrebbero essere prese da un operatore umano;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO.

(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0312.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0494.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 166.
(4) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy