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Procedura : 2017/0332(COD)
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Ciclo del documento : A8-0288/2018

Testi presentati :

A8-0288/2018

Discussioni :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Votazioni :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Dichiarazioni di voto
PV 28/03/2019 - 8.2
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Testi approvati
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Martedì 23 ottobre 2018 - Strasburgo
Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I
P8_TA(2018)0397A8-0288/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamenti 161, 187, 206 e 213
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo. A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime.
(2)  La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo e fornisca a tutti accesso universale a tali acque nell'Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)   In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", la presente direttiva dovrebbe tendere ad incoraggiare l'efficienza e la sostenibilità delle risorse idriche, in modo da conseguire gli obiettivi dell'economia circolare.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)   Il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto come diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010 e, pertanto, l'accesso all'acqua potabile pulita non dovrebbe essere limitato a causa dell'insostenibilità economica da parte dell'utente finale.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater)   È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e la presente direttiva.
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1 bis Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 quinquies (nuovo)
(2 quinquies)   I requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero tenere conto della situazione nazionale e delle condizioni dei fornitori di acqua negli Stati membri.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio7
(3)  Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia estendersi ai parametri microbiologici di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano provenienti dal sistema generale di alimentazione idrica o da fonti private, confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento a fini commerciali di alimenti, dovrebbero, in linea di principio, continuare a essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Laddove siano soddisfatti i requisiti applicabili in materia di sicurezza alimentare, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di autorizzare il riutilizzo dell'acqua nelle industrie di trasformazione alimentare.
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5 Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
5 Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
6 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
6 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
7 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
7 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")8, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE9. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche10.
(4)  A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")8, che ha invitato l'Unione a intensificare il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE9. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano nonché le relative implicazioni per la salute umana. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, tra i gruppi vulnerabili ed emarginati, abbia un accesso limitato o nullo all'acqua a costi abbordabili destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). In tale contesto, il Parlamento europeo ha riconosciuto il diritto di accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti nell'Unione. Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche10, nonché a una conoscenza a volte inadeguata dei sistemi idrici.
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8 COM(2014)0177
8 COM(2014)0177
9 SWD(2016)0428
9 SWD(2016)0428
10 Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti".
10 Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti".
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)   Al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti in base all'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad attuare piani d'azione per assicurare entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)   Il Parlamento europeo ha approvato l'8 settembre 2015 la risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water).
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   L'acqua destinata al consumo umano svolge un ruolo fondamentale nell'impegno attualmente profuso dall'Unione europea per rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. La regolamentazione dei composti interferenti endocrini nella presente direttiva costituisce un passo promettente in linea con la strategia aggiornata dell'Unione sugli interferenti endocrini, che la Commissione europea è tenuta ad attuare senza ulteriori indugi.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Nel caso in cui le conoscenze scientifiche non siano sufficienti per determinare il rischio o l'assenza di rischio in termini di salute umana di una sostanza presente nelle acque destinate al consumo umano, ovvero il valore ammissibile per la presenza di tale sostanza, è opportuno, in base al principio di precauzione, assoggettare a controllo tale sostanza in attesa di dati scientifici più chiari. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero monitorare separatamente tali parametri emergenti.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter)   I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e per valutare la qualità dell'acqua. Essi possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono inoltre un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che siano monitorati dagli Stati membri.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Ove necessario per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I.
(7)  Ove necessario per attuare appieno il principio di precauzione e per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile13. Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell'acqua», insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione («valutazione dei pericoli»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS14; 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi («valutazione dei rischi connessi alla fornitura»); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici («valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica»). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.
(8)  La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile13. Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell'acqua», insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere maggiormente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. L'approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione («valutazione dei pericoli»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS14; 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi («valutazione dei rischi connessi alla fornitura»); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo), con particolare attenzione ai locali prioritari («valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica»). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, i fornitori di acqua e gli altri portatori di interessi, compresi i responsabili della fonte di inquinamento o del rischio di inquinamento. A titolo di deroga, l'attuazione dell'approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera europea rispettano il quadro normativo internazionale. Inoltre, esistono particolari vincoli per il trasporto e la produzione di acqua destinata al consumo umano a bordo, il che implica la necessità di adeguare di conseguenza le disposizioni della presente direttiva.
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13 Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].
13 Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].
14 Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng .pdf [non disponibile in italiano].
14 Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng .pdf [non disponibile in italiano].
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)   L'uso inefficiente di risorse idriche, in particolare le perdite nell'infrastruttura di approvvigionamento idrico, comporta un eccessivo sfruttamento delle scarse risorse destinate al consumo umano. Ciò ostacola gravemente il conseguimento da parte degli Stati membri degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 9
(9)  La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento.
(9)  La valutazione dei pericoli dovrebbe adottare un approccio olistico per la valutazione del rischio, basato sull'obiettivo esplicito di ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento, o dei rischi di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con tutti i portatori di interessi, compresi i responsabili delle fonti reali o potenziali di inquinamento, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento o il rischio di inquinamento. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite la valutazione dei pericoli, che un parametro non è presente in una determinata zona di estrazione, ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nelle acque sotterranee o superficiali, detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e dovrebbe poter consentire loro di ridurre la frequenza del controllo di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall'elenco dei parametri da controllare, senza effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura.
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15 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
15 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 11
(11)  I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS18, e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
(11)  I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario, in particolare il batterio della Legionella pneumophila, responsabile della maggior parte dei casi di legionellosi nell'Unione. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi e sarebbe contrario al principio di sussidiarietà, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema, con particolare attenzione ai locali prioritari. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS18, e che la migrazione a partire dalle sostanze e dai materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano non sia nociva per la salute umana.
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16 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
17 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
17 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
18 Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.
18 Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 201719 è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.
(12)  Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano o a fornire una protezione sufficiente per quanto riguarda la salute umana. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Tale situazione è dovuta alla mancanza di norme minime europee in materia di igiene per tutti i prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, presupposto indispensabile per garantire pienamente il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri. Sarà possibile eliminare efficacemente gli ostacoli tecnici e garantire la conformità di tutti i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano a livello dell'Unione solo se si introdurranno requisiti qualitativi minimi a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno rafforzare tali disposizioni attraverso una procedura di armonizzazione di tali prodotti e materiali. Ciò dovrebbe basarsi sull'esperienza e sui progressi di diversi Stati membri che collaborano da alcuni anni, nel quadro di uno sforzo concertato, per giungere a una convergenza normativa.
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19 SWD(2016)0185
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione dei rischi connessi alla fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS.
(13)  Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua; tuttavia, ove necessario, gli Stati membri dovrebbero precisare le autorità competenti a cui incombono gli obblighi derivanti dal recepimento della presente direttiva. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione dei rischi connessi alla fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS.
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.
(14)  L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccolissime, piccole e medie dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo, prevedendo nel contempo la possibilità di deroghe per i fornitori di piccolissime dimensioni. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e del principio "chi inquina paga". Nel caso dei fornitori di acqua di dimensioni più piccole, è opportuno che l'autorità competente coadiuvi le operazioni di controllo mettendo a disposizione il sostegno di esperti.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)   Al fine di garantire la più rigorosa tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero assicurare una ripartizione chiara ed equilibrata delle responsabilità per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, in linea con il loro quadro istituzionale e giuridico nazionale.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.
(15)  In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato, fornendo adeguata informazione ai cittadini potenzialmente colpiti. Inoltre, in caso di inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici, gli Stati membri dovrebbero stabilire se il superamento dei valori costituisce un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della misura in cui i requisiti minimi non sono stati soddisfatti e del tipo di parametro interessato. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)   È importante prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata. Pertanto, la fornitura di quest'acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata onerosa sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Inoltre, in alcuni casi, ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata considerata un periodo transitorio. La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere soppressa. Per motivi attinenti alla protezione della salute umana, nel caso di superamento dei valori di parametro, le disposizioni relative ai provvedimenti correttivi dovrebbero applicarsi immediatamente, senza possibilità di derogare al valore di parametro in questione. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero, comunque, continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza, ma non essere rinnovate.
(16)  Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata utile per gli Stati membri alla luce del livello di ambizione della direttiva. Va tuttavia osservato che, in alcuni casi, tale procedura ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata a volte considerata un periodo transitorio. In vista, da un lato, del rafforzamento dei parametri di qualità di cui alla presente direttiva e, dall'altro, della crescente individuazione di inquinanti emergenti che richiedono misure rafforzate di valutazione, controllo e gestione, resta necessario mantenere una procedura di deroga adattata a tali realtà, purché tali deroghe non rappresentino un potenziale rischio per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. La disposizione sulle deroghe di cui alla direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere modificata al fine di garantire un più rapido ed efficace rispetto dei requisiti della presente direttiva da parte degli Stati membri. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero continuare ad essere applicate secondo le modalità definite dalle disposizioni in vigore in fase di concessione della deroga.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 17
(17)  In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"20, nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]»21. Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante ricordare che, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali22 secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e nei ristoranti.
(17)  In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"20, nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]»21. Ciò è in linea con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante ricordare che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva in parola, gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali22 secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a costi abbordabili a livello nazionale pur disponendo di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio evitando il rafforzamento dei requisiti di qualità dell'acqua non giustificato sul piano della salute pubblica, che aumenterebbe il costo dell'acqua per i cittadini, grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici, nei ristoranti, nei centri commerciali e nei centri ricreativi, nonché nelle zone di transito e di grande affluenza quali stazioni ferroviarie e aeroporti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare la combinazione corretta di tali strumenti in relazione alle loro specifiche circostanze nazionali.
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20 COM(2014)0177.
20 COM(2014)0177.
21 COM(2014)0177, pag. 12.
21 COM(2014)0177, pag. 12.
22 Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
22 Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"23, ha osservato che "gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]"24. La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom25 e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri26. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi.
(18)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"23, ha osservato che "gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]"24. La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom e Travellers, che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom25 e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri26. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Tenendo conto del principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accesso all'acqua da parte dei gruppi vulnerabili ed emarginati senza compromettere un approvvigionamento idrico di qualità a costi accessibili per tutti. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom e Travellers, che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi. Nel caso in cui le autorità pubbliche locali siano responsabili di adempiere a tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché esse dispongano di risorse finanziarie e di capacità tecniche e materiali sufficienti e dovrebbero sostenerle di conseguenza, fornendo loro ad esempio assistenza da parte di esperti. In particolare, l'approvvigionamento idrico per i gruppi vulnerabili ed emarginati non dovrebbe comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali.
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23 P8_TA(2015)0294.
23 P8_TA(2015)0294.
24 P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.
24 P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.
25 COM(2014)0209.
25 COM(2014)0209.
26 Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
26 Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Conformemente al 7º programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»27, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli indicatori parametrici della direttiva 98/83/CE che non fornivano informazioni relative alla salute dovrebbero essere sostituiti da informazioni online su tali parametri. I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, l'efficienza energetica, la gestione, la governance, la struttura dei costi e il trattamento applicato. Si presuppone che una migliore conoscenza e una maggiore trasparenza contribuiranno a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.
(19)  Conformemente al 7º programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»27, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate, comprensibili e pertinenti per i consumatori siano facilmente accessibili, ad esempio su un opuscolo, un sito web o un'applicazione intelligente. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali i risultati delle azioni adottate ai fini del controllo dei fornitori di acqua per quanto attiene ai parametri di qualità dell'acqua nonché le informazioni sui parametri indicatori di cui alla parte B bis dell'allegato I. I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, la gestione, la struttura delle tariffe e il trattamento applicato. Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua potabile, il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.
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27 Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
27 Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) sul volume consumato, la struttura dei costi della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia.
(20)  Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni in modo facilmente accessibile, ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti, sul volume consumato annualmente, l'evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, la struttura della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresa la ripartizione della relativa parte variabile e fissa, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 21
(21)  I principi che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici e il principio «chi inquina paga», sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e le informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita e sull'efficienza energetica.
(21)  I principi fondamentali che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici e il principio «chi inquina paga», sono enunciati nella direttiva in parola. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i livelli di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, al fine di sensibilizzare in merito a tale questione, le relative informazioni dovrebbero essere condivise in maniera più trasparente con i consumatori.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)  La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici, analitici, epidemiologici e su eventuali raccomandazioni dell'OMS.
(25)  La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio33 e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.
(28)  Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva e adottare le misure necessarie nel quadro delle modifiche di cui all'articolo 10 bis. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio33 e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.
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33 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
33 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.
1.  La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell'Unione.
Emendamenti 163, 189, 207 e 215
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.
2.  L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché fornire accesso universale alle acque destinate al consumo umano.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1
1.  per «acque destinate al consumo umano» si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione, di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o, per le acque di sorgente, in bottiglie;
1.  per «acque destinate al consumo umano» si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione di cibi o ad altri fini alimentari o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, comprese le imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
2.  per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3
3.  per «fornitore di acqua» si intende l'azienda che fornisce, in media, almeno 10 m³ di acqua destinata al consumo umano al giorno;
3.  per «fornitore di acqua» si intende l'entità giuridica che fornisce, in media, almeno 10 m³ di acqua destinata al consumo umano al giorno;
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
3 bis.  per «fornitore di acqua di piccolissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 50 m³ di acqua al giorno o che serve meno di 250 persone;
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
4.  per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 persone;
4.  per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve meno di 2 500 persone;
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
4 bis.  per «fornitore di acqua di medie dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 2 500 persone;
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5
5.  per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 persone;
5.  per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 25 000 persone;
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6
6.  per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone;
6.  per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 20 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 100 000 persone;
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
7.  per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;
7.  per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerose persone, in particolare persone vulnerabili, potenzialmente esposte ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, scuole, università e altre strutture scolastiche, asili e centri per l'infanzia, strutture sportive, ricreative, per il tempo libero ed espositive, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
8 bis.   per «impresa alimentare» si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Per le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai fini della fabbricazione, del trattamento, della conservazione o della commercializzazione di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, si applicano solo gli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva. Tuttavia, nessuno degli articoli della presente direttiva si applica se un operatore di un'impresa alimentare può dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che la qualità dell'acqua utilizzata non pregiudica l'igiene dei prodotti o delle sostanze risultanti dalle sue attività e che tali prodotti o sostanze sono conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.
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1bis Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Un produttore di acqua destinata al consumo umano e confezionata in bottiglie o contenitori non è considerato un fornitore di acqua.
Le disposizioni della presente direttiva si applicano all'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori, purché non si applichino gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  Le imbarcazioni marittime che desalinizzano l'acqua, trasportano passeggeri e agiscono come fornitori di acqua sono soggette soltanto agli articoli da 1 a 7 e da 9 a 12 della presente direttiva e dei suoi allegati.
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
c)  gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti agli articoli da 5 a 12 della presente direttiva.
c)  gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti:
i)   agli articoli da 4 a 12 della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano fornita ai consumatori finali tramite una rete di distribuzione o cisterne;
ii)  agli articoli 4, 5 e 6 e all'articolo 11, paragrafo 4, della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori in un'impresa alimentare;
iii)  agli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano prodotta e utilizzata in un'impresa alimentare per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua destinata al consumo umano .
2.  Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva rispetti integralmente il principio di precauzione e non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua destinata al consumo umano.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri adottano misure per garantire che le autorità competenti effettuino una valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua nel settore dell'acqua potabile. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti fattori di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici. Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2022, gli obiettivi nazionali per ridurre i livelli delle perdite di acqua dei fornitori di acqua nel loro territorio entro il 31 dicembre 2030. Gli Stati membri possono offrire incentivi significativi per assicurare che i fornitori di acqua nel loro territorio rispettino gli obiettivi nazionali.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Se un'autorità competente responsabile della produzione e della distribuzione di acqua destinata al consumo umano affida la gestione di tutte o parte delle attività di produzione o di fornitura dell'acqua ad un fornitore di acqua, il contratto tra l'autorità competente e il fornitore di acqua specifica le responsabilità di ciascuna delle parti ai sensi della presente direttiva.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti .
1.  Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  I valori fissati ai sensi del paragrafo 1 non sono meno rigorosi rispetto a quelli fissati nell'allegato I, parti A, B e B bis. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte B bis, i valori sono fissati unicamente per finalità di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli agenti di trattamento, i materiali e le procedure di disinfezione impiegati per finalità di disinfezione nei sistemi di approvvigionamento idrico non pregiudichino la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. L'eventuale contaminazione dell'acqua destinata al consumo umano dovuta all'impiego di tali agenti, materiali e procedure è ridotta al minimo senza tuttavia compromettere l'efficacia della disinfezione.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 per i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:
I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 per i parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, devono essere rispettati nei seguenti punti:
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c
c)  per le acque di sorgente , nel punto in cui sono imbottigliate.
c)  per l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori, nel punto in cui è imbottigliata o confezionata in contenitori;
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  per l'acqua utilizzata in un'impresa alimentare il luogo in cui l'acqua è fornita da un fornitore di acqua, presso il punto di erogazione nell'impresa alimentare.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo quando è possibile stabilire che l'inosservanza dei parametri di cui all'articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione privato o alla sua manutenzione, fatta eccezione per i locali prioritari.
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
a)  una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;
a)  una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici o a parti di corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, effettuata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8;
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e
b)  una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua ai fini del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C;
b)  una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua in ciascun sistema di approvvigionamento idrico ai fini della salvaguardia e del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C;
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri possono adeguare l'attuazione dell'approccio basato sul rischio, senza compromettere l'obiettivo della presente direttiva concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o l'accessibilità della zona di approvvigionamento idrico.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l'applicazione dell'approccio basato sul rischio riguardo ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano e i sistemi di distribuzione domestica. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.
2.  Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate, tenendo conto del requisito di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE che impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
3.  Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornate.
3.  Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornate.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  A norma degli articoli 8 e 9 della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti correttivi necessari nel quadro dei programmi di misure e dei piani di gestione idrografica di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4
4.   Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.
4.   Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica nei locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo
Valutazioni dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano
Valutazioni dei pericoli, controllo e gestione attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi:
1.  Fatta salva la direttiva 2000/60/CE, in particolare gli articoli da 4 a 8, gli Stati membri, in cooperazione con le rispettive autorità idriche competenti, provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi:
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
a)  l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli;
a)  l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici o parti di corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli. Poiché i dati di cui alla presente lettera sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di protezione della salute pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti;
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
b)  la mappatura delle zone di salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e delle aree protette di cui all'articolo 6 di detta direttiva;
b)  la mappatura delle zone di salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto dalla valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;
(c)  l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto dalla valutazione dei pericoli. Tale ricerca e individuazione delle fonti di inquinamento è aggiornata periodicamente per individuare nuove sostanze che interessano le microplastiche. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva
d)  il periodico controllo nei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti selezionati dagli elenchi seguenti:
d)  il periodico controllo nei corpi idrici o nelle parti dei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti per l'approvvigionamento idrico e che sono selezionati dagli elenchi seguenti:
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d – punto iv
iv)  altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.
iv)  i parametri concernenti unicamente le finalità di controllo di cui alla parte C bis dell'allegato I, o altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche, purché sia in vigore una metodologia per misurare le microplastiche come specificato all'articolo 11, paragrafo 5 ter, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
I fornitori di acqua di piccolissime dimensioni possono essere esentati dalle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata relativa ai pertinenti parametri indicati in tali lettere. Tale eccezione è riesaminata dall'autorità competente almeno ogni 3 anni e se necessario aggiornata.
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3
Ai fini del periodico controllo, gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato conformemente ad altra normativa dell'Unione.
Ai fini del periodico controllo nonché dell'individuazione di nuove sostanze pericolose mediante nuove indagini, gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato e la capacità di indagine fornita, conformemente ad altra normativa dell'Unione.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli dei risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base di tali risultati del controllo:
soppresso
(a)   esigere che i fornitori di acqua effettuino ulteriori controlli o il trattamento di determinati parametri;
(b)   consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4
4.  Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.
soppresso
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5– comma 1 – parte introduttiva
Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i fornitori di acqua e altri portatori di interessi, oppure provvedono affinché tali misure siano adottate dai fornitori di acqua:
Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i fornitori di acqua e altri portatori di interessi:
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a
(a)  misure di prevenzione volte a ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE;
soppresso
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5– comma 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  garantire che chi inquina, in collaborazione con i fornitori di acqua e le altre parti interessate pertinenti, adotti misure preventive per ridurre o evitare il livello di trattamento richiesto e per salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, nonché le misure supplementari ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5– comma 1 – lettera b
(b)  misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento.
(b)  misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento ed evitare qualsiasi trattamento supplementare, ove le misure di prevenzione non siano considerate realizzabili o sufficientemente efficaci per affrontare la fonte dell'inquinamento in modo tempestivo;
Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5– comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  qualora le misure di cui alle lettere a bis) e b) non siano ritenute sufficienti per offrire una protezione adeguata della salute umana, imporre ai fornitori di acqua di effettuare un controllo aggiuntivo di determinati parametri nel punto di estrazione o di trattamento, se strettamente necessario per prevenire i rischi per la salute.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici o le parti di corpi idrici, oggetto della valutazione dei pericoli, in merito ai risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base dei risultati del controllo e delle informazioni raccolte nell'ambito dei paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/60/CE:
a)  consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, o il numero dei parametri sottoposti al controllo, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti di parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità dell'acqua;
b)  nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui alla lettera a), continuare a controllare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo
Valutazione del rischio connesso alla fornitura
Valutazione, controllo e gestione del rischio connesso alla fornitura
Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B, che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata.
Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a norma dell'allegato II, parte C, e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B e B bis, che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata.
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2
Per tali parametri gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C.
Per tali parametri gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C, e in funzione della loro presenza nelle acque non trattate e dell'approccio relativo al trattamento.
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3
A tal fine, i fornitori di acqua hanno l'obbligo di tener conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.
A tal fine, i fornitori di acqua tengono conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri possono esentare i fornitori di acqua di piccolissime dimensioni dal paragrafo 1, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata dei pertinenti parametri e ritenga che non vi sia alcun rischio per la salute umana in conseguenza di tali deroghe, e fatti salvi gli obblighi che incombono all'autorità ai sensi dell'articolo 4.
L'autorità competente riesamina la deroga ogni tre anni o quando nel bacino idrografico viene individuato un nuovo pericolo di inquinamento, e se del caso la aggiorna.
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono approvate dalle autorità competenti.
2.  Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono di competenza dei fornitori di acqua che ne assicurano la conformità alla presente direttiva. A tal fine, i fornitori di acqua possono chiedere il sostegno delle autorità competenti.
Gli Stati membri possono esigere che le autorità competenti approvino o controllino le valutazioni del rischio connesso alla fornitura dei fornitori di acqua.
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua stabiliscano un piano di gestione della sicurezza idrica adeguato ai rischi individuati e proporzionato alle dimensioni del fornitore di acqua. A titolo di esempio, il piano di gestione della sicurezza idrica può riguardare l'utilizzo dei materiali a contatto con l'acqua, i prodotti per il trattamento dell'acqua, i possibili rischi derivanti da condutture con perdite, o le misure di adeguamento alle sfide presenti e future, quali i cambiamenti climatici, e sono ulteriormente specificate dagli Stati membri.
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo
Valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica
Valutazione, controllo e gestione del rischio connesso alla distribuzione domestica
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi:
1.  Gli Stati membri provvedono affinché nei locali prioritari sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi:
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, in particolare nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari;
(a)  una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti;
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1
(b)  il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali pertinenti ai fini del controllo sono selezionati sulla base della valutazione effettuata in conformità della lettera a).
(b)  il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali prioritari in cui sono stati individuati rischi specifici concernenti la qualità dell'acqua durante la valutazione effettuata in conformità della lettera a).
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2
Per quanto riguarda il periodico controllo di cui al primo comma, gli Stati membri possono definire una strategia di controllo incentrata sui locali prioritari;
Per quanto riguarda il periodico controllo, gli Stati membri garantiscono l'accesso agli impianti nei locali prioritari ai fini del campionamento e possono definire una strategia di controllo, in particolare per quanto concerne la Legionella pneumophila;
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.
(c)  una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti e dei materiali che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alla protezione della salute umana.
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  una verifica dell'adeguatezza dei materiali utilizzati che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 11.
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione domestico o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati:
2.  Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione domestico nei locali prioritari o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati, garantiscono che siano adottate le misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità con i valori di parametro di cui all'allegato I, parte C.
(a)  adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C;
(b)  adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;
(c)  adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;
(d)  informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
(e)  organizzano corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;
(f)  per quanto concerne la Legionella, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie.
Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica nella totalità degli impianti di distribuzione domestici, gli Stati membri:
a)  incoraggiano i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica;
b)  informano i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o a ridurre il rischio di inosservanza delle norme di qualità dell'acqua destinata al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;
c)  informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e uso dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
d)  promuovono corsi di formazione destinati ad idraulici e altri professionisti che operano nell'ambito dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti e materiali da costruzione a contatto con l'acqua; e
e)  per quanto concerne la Legionella pneumophila, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione proporzionate ai rischi per prevenire e affrontare l'insorgere di eventuali epidemie.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Requisiti igienici minimi per i prodotti, le sostanze e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano
1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e i materiali destinati alla fabbricazione di tutti i nuovi prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, immessi sul mercato e utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione, o le impurità associate a tali sostanze:
a)  non riducano direttamente o indirettamente la protezione della salute umana come stabilito nella presente direttiva;
b)  non incidano sull'odore o il sapore dell'acqua destinata al consumo umano;
c)  non siano presenti nell'acqua destinata al consumo umano a un livello di concentrazione superiore al livello necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono utilizzati; e
d)  non favoriscano la crescita microbica.
2.   Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del paragrafo 1, entro ... [3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 per integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti igienici minimi e l'elenco delle sostanze utilizzate per la produzione di materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e che sono approvate nell'Unione, compresi i limiti specifici di migrazione e le condizioni d'uso speciali, ove applicabili. La Commissione riesamina e aggiorna periodicamente tale elenco in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.
3.  Al fine di sostenere la Commissione nell'adozione e nella modifica degli atti delegati a norma del paragrafo 2, è istituito un comitato permanente composto dai rappresentanti nominati dagli Stati membri che possono ricorrere all'assistenza di esperti o consulenti.
4.  I materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano disciplinati da altre norme dell'Unione, come il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, soddisfano quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2.
______________
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
1.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se esse soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del controllo effettuato conformemente al controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C bis entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente una volta all'anno.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare la presente direttiva aggiornando le sostanze incluse nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. La Commissione può decidere di aggiungere le sostanze che rischiano di essere presenti nelle acque destinate al consumo umano e che presentano un rischio potenziale per la salute umana, ma in merito alle quali le conoscenze scientifiche non hanno dimostrato un rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si basa in particolare sulle ricerche scientifiche dell'OMS. L'aggiunta di qualsiasi nuova sostanza è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter.  Entro ... [1 anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche indicate nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis.
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 presso i punti in cui i valori devono essere rispettati di cui all'articolo 6 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2
In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a f).
In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis.
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2
Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana.
Gli Stati membri considerano una mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro.
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:
4.  Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l'inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Le misure di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate in collaborazione con il fornitore di acqua interessato.
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5
5.  Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
5.  Se la mancata conformità è accertata presso i punti in cui i valori devono essere rispettati, le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Deroghe
1.  Gli Stati membri possono stabilire deroghe in merito ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B o fissati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché tali deroghe non costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana e a condizione che l'approvvigionamento dell'acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Tali deroghe si limitano ai seguenti casi:
a)  una nuova zona di approvvigionamento idrico;
b)  una nuova fonte di inquinamento rilevata in una zona di approvvigionamento idrico o parametri oggetto di ricerca o individuati recentemente.
Le deroghe hanno la più breve durata possibile e non hanno una durata superiore a tre anni; verso la fine di tale periodo gli Stati membri procedono a un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi.
In circostanze eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda le lettere a) e b) del primo comma. Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.
2.  Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:
a)  i motivi della deroga;
b)  il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;
c)  l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d)  un opportuno regime di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e)  una sintesi del piano relativo all'azione correttiva necessaria, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché le disposizioni per il riesame; e
f)  la durata necessaria della deroga.
3.  Se le autorità competenti ritengono che il mancato rispetto del valore di parametro sia trascurabile e se le misure correttive adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, consentono di risolvere il problema entro 30 giorni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non devono essere specificate nella deroga.
In tal caso, le autorità competenti o gli altri organi pertinenti di cui alla deroga fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.
4.  Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento idrico si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
5.  Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove necessario, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga potrebbe costituire un rischio particolare.
Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze descritte al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.
6.  Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 3, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al giorno in media o destinata all'approvvigionamento di oltre 5 000 persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.
7.  Il presente articolo non si applica all'acqua destinata al consumo umano messa in vendita in bottiglie o contenitori.
Emendamenti 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 e 220
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure:
1.  Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri adottano, tenendo conto delle prospettive e delle circostanze locali e regionali per la distribuzione dell'acqua, tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso universale per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio.
(a)  individuare le persone prive di accesso all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;
(a)  individuare le persone prive di accesso o con accesso ridotto all'acqua destinata al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati, e i motivi di tale mancanza di accesso, valutare le possibilità e adottare azioni per migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;
(a bis)   garantire l'approvvigionamento pubblico dell'acqua destinata al consumo umano;
(b)  creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano;
(b)  creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, in particolare in zone con un elevato afflusso di persone, dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano, compresi punti di rifornimento; ciò avviene ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia;
(c)  promuovere l'acqua destinata al consumo umano:
(c)  promuovere l'acqua destinata al consumo umano:
(i)  avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua potabile;
(i)  avviando campagne di informazione ai cittadini circa l'elevata qualità dell'acqua di rubinetto e il punto di rifornimento designato più vicino;
i bis)  avviando campagne per incoraggiare la popolazione a far uso di bottiglie d'acqua riutilizzabili e avviando iniziative di sensibilizzazione in merito all'ubicazione dei punti di rifornimento;
(ii)  incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi;
(ii)  garantendo la messa a disposizione gratuita di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi e disincentivando l'uso di acqua confezionata in bottiglie o contenitori di plastica monouso nei suddetti edifici;
(iii)  incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
(iii)  incoraggiando la messa a disposizione gratuita, o attraverso una bassa tariffa sui servizi, di acqua potabile per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1
Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.
Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure che considerano necessarie e appropriate per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.
Emendamenti 173, 199 e 209
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Laddove gli obblighi di cui al presente articolo incombano alle autorità pubbliche locali ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri si assicurano che tali autorità dispongano dei mezzi e delle risorse per garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano e che eventuali misure a tale riguardo siano proporzionate alle capacità e all'estensione della rete di distribuzione interessata.
Emendamenti 174, 200 e 210
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.   Tenendo conto dei dati raccolti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione collabora con gli Stati membri e con la Banca europea per gli investimenti per sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario affinché possano accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'Unione disponibili e a prestiti a lungo termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di provvedere al mantenimento e al rinnovamento delle infrastrutture idriche in modo da garantire servizi idrici di elevata qualità ed estendere i servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari ai gruppi di popolazione vulnerabili ed emarginati.
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.
1.  Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate, aggiornate e accessibili in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online o in altri modi di facile utilizzo per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV, rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – parte introduttiva
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) come stabilito dalle autorità competenti, le seguenti informazioni:
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a – parte introduttiva
(a)  le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:
(a)  nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresa la distribuzione dei costi fissi e variabili;
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a – punto i
(i)  le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;
soppresso
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a – punto ii
(ii)  il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
soppresso
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a – punto iii
(iii)  la raccolta e il trattamento delle acque reflue;
soppresso
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a – punto iv
(iv)  le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;
soppresso
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera b
(b)  il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
(b)  nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, il prezzo del servizio idrico per il consumo umano fornito per litro e metro cubo e il prezzo fatturato per litro di acqua; nel caso in cui i costi non siano recuperati mediante un sistema tariffario, i costi annuali totali sostenuti dal sistema idrico per garantire il rispetto della presente direttiva, unitamente a informazioni contestuali e rilevanti sulle modalità di erogazione dell'acqua destinata al consumo umano nella zona;
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2– comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)   il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
(c)  il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;
(c)  il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo delle famiglie, se tecnicamente fattibile e solo se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d
(d)  confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;
(d)  confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile in conformità con la lettera c);
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2
La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Gli Stati membri stabiliscono una chiara divisione delle responsabilità in relazione alla fornitura di informazioni ai sensi del primo comma tra i fornitori di acqua, le parti interessate e gli organismi locali competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma.
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
(d)  istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale pericolo per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.
(d)  istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1
4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
soppresso
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13;
(b)  le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13 e alla percentuale di popolazione senza accesso all'acqua;
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV.
(c)  le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV, compresa una panoramica di facile lettura a livello di Unione delle informazioni elencate al punto 7 dell'allegato IV.
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro [cinque anni dal termine ultimo previsto per il recepimento della presente direttiva] e successivamente, se del caso, una relazione sui potenziali pericoli per le fonti di acqua destinata al consumo umano dovuti a microplastiche, medicinali ed eventuali inquinanti emergenti, nonché sui relativi rischi potenziali per la salute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per definire i livelli massimi di microplastiche, medicinali e altri inquinanti emergenti nell'acqua destinata al consumo umano.
Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Entro [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione verifica se l'articolo 10 bis ha portato a un livello sufficiente di armonizzazione dei requisiti di igiene per quanto riguarda i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e, se necessario, adotta gli ulteriori provvedimenti del caso.
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2
2.  Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi.
2.  Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata.
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – tabella

Testo della Commissione

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Clostridium perfringens (spore)

0

Numero/100 ml

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Enterococchi

0

Numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Numero/100 ml

Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22 °C

Senza variazioni anomale

 

Colifagi somatici

0

Numero/100 ml

Torbidità

< 1

NTU

Emendamento

Parametro

Valore di parametro

Parametro

Clostridium perfringens (spore)

0

Numero/100 ml

Enterococchi

0

Numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Numero/100 ml

Colifagi somatici

0

Numero/100 ml

Nota

I parametri indicati nella presente parte non si applicano alle acque di sorgente e alle acque minerali conformemente alla direttiva 2009/54/CE.

Emendamenti 138 e 180
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B – tabella

Testo della Commissione

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Beta estradiolo (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenolo A

0,01

μg/l

 

Boro

1,0

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

 

Cadmio

5,0

μg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorite

0,25

mg/l

 

Cromo

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Rame

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

μg/l

 

1,2-dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Acidi aloacetici

80

μg/l

Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Mercurio

1,0

μg/l

 

Microcistina-LR

10

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Nitrati

50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti

0.50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nonilfenolo

0,3

μg/l

 

Antiparassitari

0,10

μg/l

Per "antiparassitari" s'intende:

 

 

 

insetticidi organici

 

 

 

erbicidi organici

 

 

 

fungicidi organici

 

 

 

nematocidi organici

 

 

 

acaricidi organici

 

 

 

alghicidi organici

 

 

 

rodenticidi organici

 

 

 

slimicidi organici,

 

 

 

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/20091.

 

 

 

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

 

 

 

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 μg/l.

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

PFAS

0,10

μg/l

Per "PFAS" si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R).

PFAS - Totale

0,50

μg/l

Per "PFAS - Totale" si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R).

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialometani - Totale

100

μg/l

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

 

 

 

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

30

μg/l

 

Vinilcloruro

0,50

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

__________________

1.   Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Emendamento

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Beta estradiolo (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenolo A

0,1

μg/l

 

Boro

1,5

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

 

Cadmio

5,0

μg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorite

0,25

mg/l

 

Cromo

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Rame

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

μg/l

 

1,2-dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Acidi aloacetici

80

μg/l

Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Mercurio

1,0

μg/l

 

Microcistina-LR

10

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Nitrati

50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti

0.50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nonilfenolo

0,3

μg/l

 

Antiparassitari

0,10

μg/l

Per "antiparassitari" s'intende:

 

 

 

insetticidi organici

 

 

 

erbicidi organici

 

 

 

fungicidi organici

 

 

 

nematocidi organici

 

 

 

acaricidi organici

 

 

 

alghicidi organici

 

 

 

rodenticidi organici

 

 

 

slimicidi organici,

 

 

 

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/20091.

 

 

 

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

 

 

 

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 μg/l.

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

PFAS

0,10

μg/l

Per "PFAS" si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R).

La formula introduce inoltre una differenziazione tra PFAS a "catena lunga" e a "catena corta". La presente direttiva si applica soltanto alle PFAS a "catena lunga".

Questo valore parametrico per le singole sostanze PFAS si applica unicamente alle singole PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

PFAS - Totale

0,50

μg/l

Per "PFAS - Totale" si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R).

Il valore parametrico "PFAS - Totale" si applica unicamente alle sostanze PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialometani - Totale

100

μg/l

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

 

 

 

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

30

μg/l

 

Vinilcloruro

0,50

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

__________________

1.   Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

Emendamento 139
Proposta di direttiva
Allegato I – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Alluminio

200

μg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruri

250

mg/l

Nota 1

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 °C

Nota 1

Concentrazione di ioni di idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l

 

Manganese

50

μg/l

 

Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Solfati

250

mg/l

Nota 1

Sodio

200

mg/l

 

Sapore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Computo delle colonie a 22 ºC

Senza variazioni anomale

 

 

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

 

Carbonio organico totale (TOC)

Senza variazioni anomale

 

 

Torbidità

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Nota 1:

Le acque non devono essere aggressive.

Nota 2:

Questo parametro deve essere misurato solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali. In caso di mancato rispetto di questo valore di parametro, lo Stato membro interessato conduce un'indagine sull'approvvigionamento idrico per garantire che non vi siano potenziali pericoli per la salute umana dovuti alla presenza di microrganismi patogeni, ad esempio il cryptosporidium.

Nota 3:

Le acque non devono essere aggressive. Per le acque lisce confezionate in bottiglie o contenitori, il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH.

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori naturalmente ricche o arricchite artificialmente di anidride carbonica, il valore minimo può essere inferiore.

Emendamento 140
Proposta di direttiva
Allegato I – parte C

Testo della Commissione

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella

< 1 000

Numero/l

Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro < 1 000/l per la Legionella, si procede a un nuovo campionamento della Legionella pneumophila. Ove non sia presente la Legionella pneumophila, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000/l

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Emendamento

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella pneumophila

< 1 000

Numero/l

 

Legionella

< 10 000

Numero/l

Ove non sia presente la Legionella pneumophila il cui valore di parametro è < 1 000/l, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000/l.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Emendamento 141
Proposta di direttiva
Allegato I – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parametri emergenti sotto controllo

Microplastiche

Il controllo avviene in base alla metodologia di misurazione delle microplastiche prevista nell'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 5 ter.

Emendamento 142
Proposta di direttiva
Allegato II – parte B – punto 1 – comma 1
Escherichia coli (E. coli), spore di Clostridium perfringens, e colifaci somatici sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.
Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Allegato II – Parte B – punto 2

Testo della Commissione

Frequenza di campionamento

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Numero minimo di campioni

all'anno

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.

Emendamento

Frequenza di campionamento

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

(Cfr. note 1 e 2) m3

Parametri – gruppo A (parametri microbiologici)

Numero di campioni all'anno

(Cfr. nota 3)

Parametri – gruppo B (parametri chimici)

Numero di campioni all'anno

 

≤ 100

> 0

(Cfr. nota 4)

> 0

(Cfr. nota 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+3

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+1

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10000

 

≤ 100000

3

+ 1

per ogni 10 000 m3/d e

relativa frazione del volume totale

> 100000

 

12

+ 1

per ogni 25 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 4: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.

Emendamento 144
Proposta di direttiva
Allegato II – parte D – punto 2 bis (nuovo)
2 bis.  I campioni per il controllo della Legionella negli impianti di distribuzione interni sono prelevati ai punti che rappresentano un rischio di proliferazione e/o esposizione alla Legionella pneumophila. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella.
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Allegato II bis (nuovo)
Requisiti minimi di igiene per le sostanze e i materiali utilizzati nella fabbricazione di nuovi prodotti che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano:
a)  un elenco di sostanze autorizzate per l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, ma non solo, materiali organici, elastomeri, siliconi, metalli, cemento, resine a scambio ionico e materiali compositi, nonché prodotti da essi derivati;
b)  requisiti specifici per l'utilizzo di sostanze e materiali e dei prodotti da essi derivati;
c)  limitazioni specifiche per la migrazione di determinate sostanze nell'acqua destinata al consumo umano;
d)  norme di igiene relative ad altre proprietà necessarie per conformarsi alle disposizioni;
e)  regole di base per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d);
f)  regole relative al campionamento e ai metodi di analisi, per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d).
Emendamenti 177 e 224
Proposta di direttiva
Allegato III – parte B – punto 1 – tabella 1 – riga 28

Testo della Commissione

PFAS

50

 

Emendamento

PFAS

20

 

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Allegato IV – parte introduttiva
Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:
Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori o secondo equivalenti modalità di facile utilizzo e personalizzate:
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 1
(1)  individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;
(1)  individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona di approvvigionamento e del numero di utenti, e del metodo di produzione dell'acqua;
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2 – parte introduttiva
(2)  i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:
(2)  un riesame per fornitore di servizi idrici dei più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e B bis, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5.
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Allegato IV – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b
(b)  sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;
(b)  sei mesi, per i fornitori di acqua di medie e grandi dimensioni;
Emendamento 203
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2 – lettera c
(c)  un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;
(c)  un anno, per i fornitori di acqua di piccolissime dimensioni;
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 3
(3)  in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
(3)  in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 4
(4)  una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;
soppresso
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 5
(5)  informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:
(5)  informazioni sugli indicatori parametrici elencati nell'allegato I, parte B bis, e i relativi valori di parametro;
(a)  colorazione;
(b)  pH (concentrazione di ioni di idrogeno);
(c)  conduttività;
(d)  ferro;
(e)  manganese;
(f)  odore;
(g)  gusto;
(h)  durezza;
(i)  minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;
—  borato BO3-
—  carbonato CO32-
—  cloruro Cl-
—  fluoruro F-
—  idrogeno carbonato HCO3-
—  nitrato NO3-
—  nitrito NO2-
—  fosfato PO43-
—  biossido di silicio SiO2
—  solfato SO42-
—  solfuro S2-
—  alluminio Al
—  ammonio NH4+
—  calcio Ca
—  magnesio Mg
—  potassio K
—  sodio Na
Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 6
(6)  consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;
(6)  consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, e utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali;
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7
(7)  per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:
(7)  per i fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni, informazioni annuali su:
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7 – lettera a
(a)  la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;
(a)  la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i livelli di perdita quali stabiliti dagli Stati membri;
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7 – lettera b
(b)  la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione;
(b)  il modello di gestione e l'assetto proprietario della fornitura di acqua da parte del fornitore di acqua;
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7 – lettera d
(d)  la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i provvedimenti da essi adottati ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;
(d)  nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, la struttura dei costi relativi alla tariffa per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili nonché i costi relativi ai provvedimenti adottati dai fornitori ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7 – lettera e
(e)  l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato;
(e)  l'importo degli investimenti decisi, in corso e programmati nonché il piano di finanziamento;
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7 – lettera g
(g)  una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza;
(g)  una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e del modo in cui sono risolti;
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 8
(8)  su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.
(8)  su richiesta, e non prima della data di recepimento della presente direttiva, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0288/2018).

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2020Note legali - Informativa sulla privacy