Ai sensi del diritto dell'UE (direttiva 92/85/CEE(1) del Consiglio), «gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo».
Per il diritto maltese, tuttavia, questa disposizione sembra essere subordinata alla legge in base alla quale i datori di lavoro possono licenziare i dipendenti durante il periodo di prova senza fornire alcuna motivazione.
Ciò significa che la legge maltese consente ai datori di lavoro di licenziare legalmente una donna incinta durante il periodo di prova senza fornire alcuna motivazione, ovvero in casi che potrebbero essere ricondotti alla gravidanza e/o in casi non eccezionali.
Ritiene la Commissione che il diritto maltese sia compatibile con la legislazione dell'UE?
Ritiene la Commissione che il diritto maltese dovrebbe essere modificato specificando che una donna incinta non può essere licenziata durante il periodo di prova?