Parlamento Europeo

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Interrogazioni parlamentari
20 novembre 2007
E-5709/07
INTERROGAZIONE SCRITTA di Mario Mauro (PPE-DE) e Gianni Pittella (PSE) alla Commissione

 Oggetto: Raccolta di scommesse su eventi sportivi
 Risposta(e) 

Con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, l'Italia ha profondamente innovato il precedente modello organizzativo per la raccolta delle scommesse, con il duplice obiettivo, in linea con i principi comunitari, di canalizzare la raccolta del gioco in circuiti controllati e di consentire e garantire l’accesso al mercato, in modo non discriminatorio, a tutti gli operatori, europei e non.

Ad esito di procedure di selezione avviate in ottemperanza al decreto Bersani, aperte a tutti gli operatori, nazionali e non, in possesso di determinati requisiti (operatori di gioco autorizzati dallo Stato di appartenenza con fatturato specifico), lo Stato italiano ha sottoscritto concessioni con 159 operatori per la raccolta fisica e con 39 operatori per la raccolta on line, tra i quali numerosi operatori stranieri (tra cui Ladbrokes Betting, Intralot Holding International, Bestbet Sportwetten GMBH).

Si è poi passati, pertanto, da una rete di raccolta di scommesse sportive e ippiche di circa 1 300 punti a quella attuale, composta da oltre 17 000 punti.

La legittimità del sistema italiano è stata recentemente riaffermata dalla Corte di giustizia, con sentenza del 6 marzo 2007, cosiddetta sentenza «Placanica», che ha dichiarato la conformità con il diritto comunitario della disciplina della raccolta di gioco attraverso concessioni ed autorizzazioni.

Stanley International Betting Ltd, società inglese che opera nel settore dei giochi, dichiaratasi da sempre interessata ad acquisire un numero considerevole di concessioni per l’accettazione di scommesse nel territorio italiano, e ritenutasi discriminata per non aver potuto concorrere ai bandi di gara precedenti a quello del 2006 per l’aggiudicazione di concessioni per la raccolta delle scommesse, non ha preso parte, pur possedendo i requisiti di partecipazione, alle procedure di selezione per la nuova organizzazione della rete di raccolta delle scommesse. Nonostante ciò, la Stanley pretende di poter legittimamente raccogliere scommesse in Italia senza rispettare le regole fissate dallo Stato italiano relativamente alla tutela del consumatore, agli eventi su cui raccogliere le scommesse, alle modalità di raccolta, ai regolamenti di gioco, al pagamento delle vincite e alla percentuale della raccolta da destinare all’erario.

Sulla base di quanto rappresentato può la Commissione pronunciarsi in maniera univoca e definitiva circa la conformità del sistema regolamentare afferente l’attività di esercizio e di raccolta delle scommesse adottato dallo Stato italiano rispetto alle prescrizioni del trattato UE e, conseguentemente, pronunciarsi, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento, circa il comportamento distorsivo della concorrenza attuato dall’operatore inglese Stanley, il quale, in assenza di concessione, continua ad attivare in Italia punti di raccolta non autorizzati a scapito dell’osservanza di regole certe e condivise e a danno degli operatori che per esercitare il servizio hanno effettuato ingenti investimenti e prestato adeguate garanzie fideiussorie?

 GU C 191 del 29/07/2008
Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2007Avviso legale