• EN - English
  • IT - italiano
Interrogazione parlamentare - E-004297/2013Interrogazione parlamentare
E-004297/2013

Sottrazione di minori e mandato di arresto internazionale

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004297-13
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Roberta Angelilli (PPE)

Il Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori riceve richieste di aiuto concernenti casi in cui il genitore che ha originariamente sottratto il minore viene sottoposto a mandato di arresto internazionale dall'autorità giudiziaria del Paese membro cui è stato segnalato l'allontanamento da parte dell'altro genitore. In alcuni Stati membri, la procedura che porta all'emissione del mandato di arresto internazionale viene espletata in contumacia e «inaudita altera parte» dall'autorità giudiziaria, che notifica la documentazione all'ultimo indirizzo conosciuto sul suo territorio nazionale. In tal caso, spesso il genitore che ha sottratto il minore non è a conoscenza della procedura in corso e quindi non prende parte al procedimento. Ne risulta che, al momento in cui la sottrazione viene meno, il genitore che ha originariamente commesso la sottrazione viene di fatto a trovarsi nella posizione di non poter avere più alcun contatto con il proprio figlio a causa del mandato di arresto internazionale pendente a suo carico, che ne determinerebbe l'arresto immediato al momento di una sua visita. In alcuni Stati membri, le autorità giudiziarie non provvedono a notificare all'imputato il procedimento che lo riguarda al nuovo indirizzo. Tali procedure sembrerebbero non essere uniformi in tutti gli Stati membri.

La mancata notifica degli atti del procedimento a un indirizzo non più valido e la prosecuzione in contumacia del procedimento ai fini del mandato di arresto internazionale sembrerebbero essere in questi casi in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. D'altra parte, al momento in cui la sottrazione viene meno, il perdurare del mandato di arresto internazionale a carico del genitore che ha originariamente commesso la sottrazione sembrerebbe essere in contrasto con l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali.

Al fine di un ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri e alla luce di quanto sopra esposto, non ritiene la Commissione che sia necessario proporre iniziative legislative:

GU C 33 E del 05/02/2014