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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO III : RELAZIONI ESTERNE
CAPITOLO 2 : RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE EUROPEA E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo 116 : Rappresentante speciale

1.   Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il rappresentante speciale.

2.   Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.

3.   Nei due mesi successivi all'audizione, la commissione competente può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza aventi diretta attinenza con la nomina.

4.   Il rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy