TITOLO IV : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 3 : INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Articolo 116
: Tempo delle interrogazioni
1.
Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.
2.
In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.
3.
Le interrogazioni sono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.
4.
La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento(1)
.
5.
Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.