TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1 : NOMINE
Articolo 128 : Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. La commissione competente sceglie il candidato che intende proporre mediante una votazione a maggioranza semplice. A tal fine, i coordinatori di tale commissione definiscono una rosa di candidati.