TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO 1 : NOMINE
Articolo 131 : Nomine relative agli organismi di governance economica
1. Il presente articolo si applica alle nomine per le seguenti cariche:
– presidente e vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;
– presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno del comitato di risoluzione unico del meccanismo di risoluzione unico;
– presidenti e direttori esecutivi dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); nonché
– direttore generale e vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici.
2. Ciascun candidato è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri.
3. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina.
4. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta di nomina, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.
5. Qualora il Parlamento abbia adottato una decisione sfavorevole su una proposta di nomina, il Presidente chiede che la proposta sia ritirata e che al Parlamento ne venga presentata una nuova.