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Regolamento del Parlamento europeo
9a legislatura - novembre 2023
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VII : SESSIONI
CAPITOLO 5 : NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI

Articolo 194 : Dichiarazioni di voto

1.   Ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto sulla votazione unica e/o finale in relazione a un punto sottoposto al Parlamento. Tali dichiarazioni di voto sono rilasciate al termine della seduta nel corso della quale si è svolta la votazione in questione, a meno che il Presidente non decida, in via eccezionale, di rinviarle a un momento successivo della tornata. Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata.

I deputati possono rilasciare su tale votazione una dichiarazione di voto scritta di non oltre 200 parole. La dichiarazione è pubblicata sulla pagina dei deputati sul sito internet del Parlamento.

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione sul primo punto.

Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione unica e/o finale per qualsiasi punto sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l'espressione "votazione finale" non si riferisce al tipo di votazione, ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi.

2.   Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni a scrutinio segreto o di votazioni su questioni procedurali.

3.   Qualora un punto sia iscritto all'ordine del giorno del Parlamento senza emendamenti o senza discussione, i deputati possono rilasciare solo dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il punto sottoposto al Parlamento.

Ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2023Note legali - Informativa sulla privacy