CONSIGLIO EUROPEO SANTA MARIA DA FEIRA
19 E 20 GIUGNO 2000

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

(ALLEGATI)

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ALLEGATO I - RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SUL RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

I. INTRODUZIONE

  1. A Colonia, il Consiglio europeo si è detto determinato a far sì che l'Unione europea svolga appieno il suo ruolo sulla scena internazionale e che, a tale scopo, le siano forniti tutti i mezzi e le capacità necessari perché possa assumere le proprie responsabilità per quanto riguarda una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. Dopo Colonia, l'Unione europea è impegnata in un processo volto a sviluppare i mezzi e le capacità necessari a consentirle di decidere e operare nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel trattato sull'Unione europea ("compiti di Petersberg"). Questi sviluppi sono parte integrante del potenziamento della politica comune in materia di sicurezza e di difesa e sono basati sui principi fissati a Helsinki. L'Unione contribuirà alla pace e alla sicurezza internazionali secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite.
  2. Dopo aver approvato le due relazioni della Presidenza finlandese sull'andamento dei lavori relativi agli aspetti militari e non militari della gestione delle crisi, inclusi l'obiettivo primario europeo comune e gli obiettivi delle capacità collettive, il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato la Presidenza portoghese, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire prioritariamente, nell'ambito del Consiglio "Affari generali", i lavori sull'insieme degli aspetti. La Presidenza portoghese è stata invitata a elaborare una prima relazione di avanzamento per il Consiglio europeo di Lisbona e una relazione globale, da presentare al Consiglio europeo di Feira, contenente raccomandazioni e proposte adeguate, nonché un'indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato.
  3. Una prima relazione di avanzamento, che rispecchia i lavori svolti dalla Presidenza, con la collaborazione del Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seno al Consiglio "Affari generali", è stata presentata al Consiglio europeo di Lisbona. Il Consiglio europeo si è compiaciuto dei progressi già conseguiti e in particolare del fatto che gli organi ad interim siano stati istituiti e abbiano cominciato a funzionare efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato una procedura per l'elaborazione dell'obiettivo primario e l'identificazione dei contributi nazionali al fine di raggiungere la capacità militare prefissata.
  4. Il Consiglio europeo di Lisbona ha dichiarato di attendere con vivo interesse gli ulteriori lavori che la Presidenza, in collaborazione con il Segretario Generale/Alto Rappresentante, porterà avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della Presidenza al Consiglio europeo di Feira, comprese proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi da parte dell'UE e sull'approfondimento delle relazioni dell'UE con la NATO.
  5. Il Consiglio europeo di Lisbona ha espresso inoltre il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti nel capitolo "gestione non militare delle crisi" e invitato il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Consiglio europeo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi.
  6. Da allora sono proseguiti i lavori su tutti gli aspetti della gestione militare e non militare delle crisi e sono stati realizzati notevoli progressi, in particolare nell'individuazione di disposizioni appropriate per la partecipazione di paesi terzi alla gestione militare delle crisi da parte dell'UE nonché di principi e modalità per lo sviluppo delle relazioni UE-NATO. È stato ulteriormente elaborato l'obiettivo primario; è stato creato un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi; presso il Segretariato del Consiglio è stato istituito un meccanismo di coordinamento pienamente interattivo con i servizi della Commissione; è stato concluso lo studio volto a definire obiettivi concreti in relazione agli aspetti civili della gestione delle crisi; sono stati individuati obiettivi concreti per la polizia civile.
  7. La Presidenza trasmette con la presente nota la sua relazione globale al Consiglio europeo di Feira che include, nella parte II, gli aspetti militari e, nella parte III, gli aspetti non militari della gestione delle crisi. Sono inoltre stati svolti lavori sulla prevenzione dei conflitti. È stata riconosciuta l'utilità di trovare i modi per migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'UE nel settore della prevenzione dei conflitti.
  8. Nel corso dei lavori sul rafforzamento della gestione militare e non militare delle crisi e della prevenzione dei conflitti svolti sotto la Presidenza portoghese, è stata sottolineata l'importanza di garantire un vasto collegamento tra il settore civile e quello militare nella gestione delle crisi da parte dell'Unione, nonché una cooperazione tra la capacità di gestione delle crisi dell'UE, che si sta rapidamente sviluppando, e l'ONU, l'OSCE e il Consiglio d'Europa.
  9. Nel presentare questa relazione la Presidenza ha preso atto che la Danimarca ha ricordato il protocollo n. 5 del trattato di Amsterdam sulla posizione della Danimarca.

II ASPETTI MILITARI DELLA GESTIONE DELLE CRISI

A. Elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive

  1. Per quanto concerne lo sviluppo dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive, nella sessione del 20 marzo il Consiglio "Affari generali", allargato ai Ministri della difesa, ha deciso che il "materiale di riflessione" sull'"elaborazione dell'obiettivo primario", compreso il calendario ivi contenuto che culminerà in una conferenza sull'impegno di capacità da convocare entro la fine del 2000, costituisce la base per i lavori che gli organi competenti dovranno svolgere in futuro.
  2. Nella sessione del 13 giugno, il Consiglio "Affari generali", con la partecipazione dei Ministri della difesa, ha approvato i lavori svolti dall'Organo militare ad interim e portati avanti a livello di Comitato politico e di sicurezza ad interim, fino al "Primo seminario di esperti nazionali della programmazione della difesa" tenuto a Bruxelles il 22-24 maggio 2000. Il Consiglio, nell'invitare gli organi competenti a proseguire le loro attività su tale base, ha adottato i seguenti orientamenti per i futuri lavori:
  • lo sviluppo dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive, convenuti dal Consiglio europeo di Helsinki, dovrebbe essere condotto dai Quindici, conformemente all'autonomia decisionale dell'UE e ai requisiti in materia di efficienza militare;
  • l'Organo militare ad interim, sotto la guida politica del Comitato politico e di sicurezza ad interim, proporrà gli elementi che saranno inclusi nell'obiettivo primario;
  • a tal fine l'Organo militare ad interim individuerà le capacità necessarie all'UE per svolgere l'intera gamma dei compiti di Petersberg;
  • Nell'elaborazione dell'obiettivo primario e dell'obiettivo delle capacità collettive in base ai contributi degli Stati membri, l'Organo militare ad interim, ivi compresi i rappresentanti delle capitali, convocherà anche riunioni con il Vicecomandante supremo delle Forze alleate in Europa e con gli esperti della NATO per ottenere la consulenza militare della NATO sui requisiti dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive.
  • Al riguardo, la trasparenza e il dialogo fra l'UE e la NATO saranno assicurati anche dal Gruppo ad hoc "Obiettivo delle capacità" di cui all'appendice 2.
  • I requisiti dell'obiettivo primario convenuti dall'Organo militare ad interim a livello dei capi di Stato maggiore della difesa, previa approvazione da parte del Consiglio, serviranno di base agli Stati membri per esaminare la loro offerta iniziale di contributi nazionali all'obiettivo primario. I contributi saranno esaminati dall'Organo militare ad interim. Tale processo deve concludersi prima della convocazione della conferenza sull'impegno delle capacità.
  • Sarà importante garantire la coerenza per gli Stati membri interessati con il processo di pianificazione della difesa della NATO e con il processo di pianificazione e di verifica.
  • Conformemente alla determinazione manifestata a Helsinki e a Lisbona, una volta individuati il fabbisogno e le risorse disponibili, gli Stati membri annunceranno nella conferenza sull'impegno di capacità il loro impegno per consentire all'Unione europea di perseguire l'obiettivo primario e gli obiettivi delle capacità collettive. Sarà inoltre importante istituire un meccanismo di verifica per valutare i progressi compiuti nel conseguimento di detti obiettivi.
  • L'Unione europea incoraggerà i paesi terzi a contribuire con impegni complementari. Per consentire a detti paesi di contribuire al miglioramento delle capacità militari europee, la futura Presidenza definirà le opportune disposizioni in merito alla conferenza sull'impegno di capacità. Tali disposizioni prenderanno in considerazione le capacità dei sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE. Sono accolte con soddisfazione le offerte di capacità già avanzate dalla Turchia, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca e dalla Norvegia.

B. Raccomandazioni sullo sviluppo istituzionale dei nuovi organi permanenti politici e militari permanenti connessi alla PECSD all'interno dell'UE

Gli organi politici e militari ad interim sono stati istituiti il 1· marzo 2000. In base all'esperienza maturata a decorrere dalla loro istituzione, sono stati eseguiti lavori sullo sviluppo istituzionale dei nuovi organi politici e militari permanenti, conformemente alle conclusioni di Helsinki. Sono in corso ulteriori lavori per assicurare quanto prima possibile l'avvio della fase permanente e della capacità operativa dell'UE per la gestione delle crisi.

C. Proposte sulle opportune disposizioni che il Consiglio dovrà definire in merito alle modalità di consultazione e/o partecipazione volte a consentire ai paesi terzi interessati di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea

Sono stati proseguiti i lavori sulle modalità di consultazione e/o partecipazione riguardo ai membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE ed agli altri paesi candidati all'adesione all'UE.

Al riguardo, lo scopo è stato quello di definire, conformemente alle conclusioni di Helsinki, le disposizioni per il dialogo, la consultazione e la cooperazione sulle questioni connesse alla gestione delle crisi che garantiscano l'autonomia decisionale dell'UE. Queste disposizioni prevederanno riunioni nel periodo interinale con i summenzionati paesi, che avranno luogo nell'ambito di un'unica struttura globale e integreranno le riunioni svolte in quanto elementi del dialogo politico rafforzato in materia di PESC. Nell'ambito di questa struttura si svolgeranno degli scambi con i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE quando le questioni lo richiedano. Per la fase permanente, le disposizioni terranno conto delle varie esigenze manifestatesi nella fase ordinaria e nella fase operativa. I risultati delle discussioni del Consiglio figurano nell'appendice 1 della presente relazione.

L'11 maggio 2000 ci sono stati degli scambi tra i direttori politici degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi dei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e di altri paesi candidati, come pure tra i direttori politici degli Stati membri dell'UE e i loro omologhi dei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE.

La Russia, l'Ucraina, gli altri Stati europei impegnati nel dialogo politico con l'Unione e gli altri Stati interessati possono essere invitati a partecipare alle operazioni dirette dall'UE. Al riguardo l'UE accoglie con soddisfazione l'interesse dimostrato dal Canada.

La Presidenza francese è invitata, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire ulteriormente i lavori nell'ambito del Consiglio "Affari generali" per presentare al Consiglio europeo di Nizza proposte iniziali sulle opportune disposizioni in materia di consultazione e/o partecipazione per consentire a questi altri eventuali partner di contribuire alla gestione militare delle crisi diretta dall'UE.

D. Proposte concernenti i principi di consultazione con la NATO su questioni militari e raccomandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni UE/NATO, onde consentire di cooperare ad un'adeguata risposta militare ad una crisi

Il Consiglio ha individuato i principi in base ai quali sviluppare la consultazione e la cooperazione con la NATO. Quanto alle modalità, il Consiglio ha raccomandato che l'UE proponga alla NATO l'istituzione di quattro "gruppi ad hoc" tra l'UE e la NATO sulle questioni individuate in tale contesto: sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità che consentano all'UE di accedere ai mezzi e alle capacità della NATO e definizione delle disposizioni permanenti per la consultazione UE-NATO.

I risultati delle discussioni del Consiglio figurano nell'appendice 2 della presente relazione.

E. Indicazione della necessità o meno di un'eventuale modifica del trattato

Le attuali disposizioni del TUE definiscono le questioni di sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, quali parte integrante della politica estera e di sicurezza comune disciplinata dal titolo V del trattato. Su questa base il Consiglio ha deciso di istituire un Comitato politico e di sicurezza ad interim e un Organo militare ad interim e di rafforzare il Segretariato del Consiglio con esperti militari distaccati dagli Stati membri. L'articolo 17 del TUE include esplicitamente nella PESC i compiti di Petersberg. La Presidenza ha preso atto del parere del Servizio giuridico del Consiglio la cui conclusione è la seguente:

"Il Servizio giuridico del Consiglio ritiene che le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia e di Helsinki relative alla politica europea in materia di sicurezza e di difesa possano essere attuate senza che sia giuridicamente necessario apportare modifiche al trattato sull'Unione europea. Siffatte modifiche sarebbero tuttavia necessarie se si volesse trasferire il potere decisionale del Consiglio ad un organo costituito di funzionari oppure modificare le disposizioni del trattato relative all’UEO. Spetta peraltro agli Stati membri valutare se modifiche del trattato siano auspicabili sotto il profilo politico od opportune sotto il profilo operativo."

La Presidenza propone di continuare ad esaminare il problema della revisione del trattato nel periodo intercorrente tra il Consiglio europeo di Feira e quello di Nizza.

III. ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI

  1. La Presidenza, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, ha dato seguito, considerandolo prioritario, all'invito del Consiglio europeo di Helsinki a proseguire i lavori su tutti gli aspetti della gestione civile delle crisi, quale definita nell'allegato 2 dell'allegato IV delle conclusioni di Helsinki.
  2. Questo esercizio si prefiggeva di intensificare e meglio coordinare gli strumenti di risposta dell'Unione e degli Stati membri per la gestione non militare delle crisi, ponendo specialmente l'accento su una capacità di reazione rapida. Al contempo verrà migliorato il contributo dell'UE alle operazioni di gestione della crisi dirette dalle organizzazioni internazionali e regionali.
  3. Questa intensa attività si è concretizzata nell'adozione delle seguenti misure:

a) Con decisione del Consiglio adottata il 22 maggio 2000 è stato istituito un Comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi. Il Comitato ha tenuto la prima riunione il 16 giugno 2000.

b) È stato istituito presso il Segretariato del Consiglio un meccanismo di coordinamento pienamente interattivo con i servizi della Commissione. Allorché si è proceduto all'inventario delle pertinenti risorse degli Stati membri e dell'Unione per la gestione non militare delle crisi, è stata creata, come prima priorità, una base di dati sulle capacità di polizia civile per conservare e condividere le informazioni, per proporre iniziative in materia di capacità e facilitare la definizione di obiettivi concreti in materia di risposta non militare collettiva da parte degli Stati membri dell'UE. Il meccanismo di coordinamento ha ulteriormente sviluppato la stretta cooperazione con il centro di situazione/cellula di crisi ad interim istituito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante.

c) Allo scopo di definire gli obiettivi concreti in materia di aspetti civili della gestione delle crisi è stato effettuato uno studio (appendice 3) - sulla scorta delle esperienze acquisite nelle crisi recenti e attuali - sulle conoscenze specialistiche degli Stati membri e sui risultati del seminario sulla gestione civile delle crisi tenutosi a Lisbona il 3-4 aprile 2000. Questo studio individua le priorità sulle quali l'UE orienterà i propri sforzi coordinati in una prima fase, pur senza escludere il ricorso a tutti gli altri strumenti disponibili nell'ambito dell'Unione e degli Stati membri.

d) Nell'appendice 4 si riportano gli obiettivi concreti che sono stati individuati per le capacità di polizia civile. Quale obiettivo finale entro il 2003 gli Stati membri, cooperando volontariamente, dovrebbero essere in grado, in particolare, di fornire fino a 5000 agenti di polizia per le missioni internazionali nel contesto delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi ed in risposta alle esigenze specifiche delle diverse fasi di dette operazioni. Nell'ambito dell'obiettivo concernente le capacità globali dell'UE gli Stati membri si impegnano a reperire e a dispiegare, entro 30 giorni fino a 1000 agenti di polizia. Saranno inoltre proseguite le attività di definizione degli orientamenti e riferimenti dell'UE per le attività di polizia a livello internazionale.

4. In aggiunta a queste misure il Consiglio sta attualmente esaminando una proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce il dispositivo di reazione rapida per appoggiare le attività dell'UE come indicato nella relazione di Helsinki.

IV. SEGUITO

1. La Presidenza francese è invitata, unitamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, a proseguire nell'ambito del Consiglio "Affari generali" i lavori sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa. La Presidenza francese è altresì invitata a riferire al Consiglio europeo di Nizza in particolare sui seguenti punti:

a) elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità collettive stabiliti ad Helsinki, compresi i risultati raggiunti dalla conferenza sull'impegno di capacità da convocare prima del Consiglio europeo di Nizza;

b) istituzione di strutture politiche e militari permanenti da attuare il più presto possibile dopo il Consiglio europeo di Nizza;

c) integrazione nell'UE delle funzioni proprie dell'UEO nell'ambito dei compiti di Petersberg;

d) attuazione delle decisioni di Feira per quanto riguarda:

  • le disposizioni atte a consentire lo svolgimento di consultazioni e la partecipazione di paesi terzi ad operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'UE;
  • l'elaborazione di disposizioni che assicurino la consultazione e la cooperazione con la NATO nell'ambito della gestione militare delle crisi sulla base delle attività avviate in seno ai pertinenti "gruppi ad hoc" UE-NATO;

e) sviluppo e attuazione delle capacità dell'UE per quanto riguarda gli aspetti civili della gestione delle crisi, ivi compresa la definizione di obiettivi concreti;

2. Il problema della revisione del trattato dovrebbe continuare ad essere oggetto di esame nel periodo intercorrente tra il Consiglio europeo di Feira e quello di Nizza.

3. Il Segretario Generale/Alto Rappresentante e la Commissione sono invitati a presentare al Consiglio europeo di Nizza, quale base per i futuri lavori, raccomandazioni concrete per migliorare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione europea nel settore della prevenzione dei conflitti, tenendo pienamente conto degli strumenti, delle capacità e degli orientamenti politici esistenti e utilizzandoli come base.

APPENDICE 1

DISPOSIZIONI CHE IL CONSIGLIO DEVE DEFINIRE IN MERITO A MODALITA' DI CONSULTAZIONE E/O PARTECIPAZIONE VOLTE A CONSENTIRE AI MEMBRI EUROPEI DELLA NATO NON APPARTENENTI ALL'UE E AD ALTRI PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALL'UE DI CONTRIBUIRE ALLA GESTIONE MILITARE DELLE CRISI DA PARTE DELL'UE

MANDATO

1. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki la Presidenza portoghese è "... invitata a riferire al Consiglio europeo di Feira in merito ai progressi compiuti, in particolare su (...) proposte sulle opportune disposizioni che il Consiglio dovrà definire in merito a modalità di consultazione e/o partecipazione volte a consentire ai paesi terzi interessati di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea".

PRINCIPI INFORMATORI

2. L'Unione assicurerà il dialogo, la consultazione e la cooperazione necessari con i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e con altri paesi candidati all'adesione all'UE in merito alla gestione delle crisi da parte dell'UE.

3. Saranno definite opportune disposizioni per quanto riguarda il dialogo e l'informazione su questioni connesse con la politica in materia di sicurezza e di difesa e con la gestione delle crisi.

4. Sarà assicurato il pieno rispetto per l'autonomia decisionale dell'UE e il suo quadro istituzionale unico.

5. Sarà creata una struttura globale unica nella quale tutti i 15 paesi interessati (i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e i paesi candidati all'adesione all'UE) potranno fruire del dialogo, della consultazione e della cooperazione necessari con l'UE.

6. Nell'ambito di tale struttura si procederà, se necessario, a scambi di opinioni con i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE su questioni riguardanti, ad esempio, la natura e il funzionamento delle operazioni dirette dall'UE che si avvalgono di mezzi e di capacità della NATO.

MODALITÁ

7. Le modalità di partecipazione dei membri europei della NATO che non sono Stati membri all'UE e dei paesi candidati, da definire per la fase permanente, dovranno tener conto delle varie esigenze in situazioni diverse:

- fase ordinaria non di crisi: meccanismo per un dialogo regolare;

- fase operativa, in due parti:

a) fase preoperativa in cui sono prese in considerazione possibilità d'azione, nella quale si intensificheranno il dialogo e le consultazioni;

b) fase operativa "stricto sensu", il cui inizio coincide con la decisione del Consiglio di intraprendere un'azione e a tal fine viene istituito un Comitato ad hoc dei contributori.

Si dovrebbe tenere conto del ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante nell'ambito della PESC e della PECSD dell'UE.

A. Periodo interinale

8. Prima dell'attuazione delle modalità definite per la fase permanente, le riunioni con i 15 paesi interessati (i membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e gli altri paesi candidati all'adesione all'UE) si terranno nell'ambito della struttura globale unica di cui al punto 5. La scelta della forma e delle modalità opportune sarà basata su considerazioni di pragmatismo e di efficacia, in funzione della situazione, della materia e delle esigenze.

9. Durante ogni presidenza saranno organizzate almeno due riunioni nella formazione UE+15 dedicate a questioni PESD. Esse integreranno le riunioni che fanno parte del dialogo politico rafforzato su questioni PESC.

10. In questo ambito saranno organizzate durante ogni presidenza almeno due riunioni con i sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE (nella formazione UE+6). Altri scambi di opinioni saranno organizzati in caso di necessità, previa decisione del Consiglio o del Comitato politico e di sicurezza ad interim.

11. Durante ogni presidenza sarà organizzata con i 15 e con i 6 una riunione a livello ministeriale nel quadro di cui al punto 8.

12. Gli scambi di opinioni di cui ai punti 9 e 10 riguarderanno anche l'elaborazione dell'obiettivo primario e degli obiettivi delle capacità e serviranno per informare gli Stati che non sono membri dell'UE in merito ai lavori in corso sull'elenco dei mezzi necessari. Per permettere a detti paesi di contribuire al miglioramento delle capacità militari europee, la Presidenza entrante adotterà le opportune disposizioni concernenti la conferenza sull'impegno di capacità. Tali disposizioni terranno conto delle capacità dei 6 membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE.

B. Fase permanente

- Fase ordinaria

13. Nella fase ordinaria avranno luogo scambi di opinioni su questioni connesse con la politica in materia di sicurezza e di difesa e, in particolare, sui progressi compiuti nell'UE nella definizione delle capacità di gestione delle crisi.

14. Nella fase ordinaria dovrebbero aver luogo durante ogni semestre:

  • riunioni regolari, ad appropriato livello, nella formazione UE+15;
  • almeno due riunioni con la partecipazione dei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE nella formazione UE+6;
  • altre riunioni, se necessario, previa decisione del Consiglio o del Comitato politico e di sicurezza.

Il Comitato politico e di sicurezza svolgerà un ruolo guida nell'attuazione di tali disposizioni, compresi anche eventuali scambi di opinioni a livello militare.

15. Le disposizioni per le riunioni ministeriali durante la fase permanente si baseranno sull'esperienza acquisita nella fase interinale.

16. Gli scambi di opinioni faciliteranno la partecipazione dei paesi interessati alle operazioni dirette dall'UE.

- Fase operativa

a) Fase preoperativa

17. In caso di crisi si intensificheranno il dialogo e le consultazioni.

18. Quando è all'esame la possibilità di un'operazione di gestione militare di una crisi diretta dall'UE, le consultazioni forniranno un quadro per scambi di opinioni e discussioni su ogni problema connesso alla sicurezza sollevato dai paesi interessati. Qualora si stesse esaminando attivamente il ricorso dell'UE a mezzi della NATO, si presterà particolare attenzione alle consultazioni con i sei membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE.

b) Fase operativa "stricto sensu"

19. Nel decidere di un'opzione militare l'UE terrà conto della partecipazione di membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e di altri paesi candidati all'adesione all'UE conformemente alle disposizioni convenute a Helsinki, ossia:

"Nel caso in cui il Consiglio decida di lanciare un'operazione, i membri della NATO che non sono membri dell'UE parteciperanno, se lo desiderano, qualora l'operazione richieda il ricorso a mezzi e capacità della NATO. Su decisione del Consiglio essi verranno invitati a partecipare ad operazioni per le quali l'UE non ricorre a mezzi della NATO.

Gli altri paesi candidati all'adesione all'UE potranno essere parimenti invitati dal Consiglio a partecipare ad operazioni dirette dall'UE, una volta che il Consiglio abbia deciso di lanciare una siffatta operazione.".

20. La fase operativa ha inizio quando il Consiglio decide di avviare un'operazione di gestione militare di una crisi. I membri europei della NATO che non sono Stati membri dell'UE e i paesi candidati all'adesione all'UE che avranno confermato la loro partecipazione ad un'operazione diretta dall'UE con il dispiegamento di forze militari significative avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati membri partecipanti dell'UE nella conduzione quotidiana dell'operazione.

21. Sarà istituito un Comitato ad hoc dei contributori, che comprenderà tutti gli Stati membri dell'UE e gli altri paesi partecipanti, per la conduzione quotidiana dell'operazione. Il Consiglio/Comitato politico e di sicurezza sarà responsabile del controllo politico e della direzione strategica dell'operazione. Per la conduzione militare quotidiana dell'operazione saranno definiti nelle pertinenti disposizioni le funzioni e i ruoli del Comitato militare e del comandante dell'operazione.

22. La decisione di porre fine ad un'operazione è presa dal Consiglio previa consultazione tra gli Stati partecipanti in sede di Comitato ad hoc dei contributori.

* *
*

23. Il Consiglio formalizzerà le necessarie disposizioni a tempo debito ed esaminerà le opzioni disponibili a tal fine.

APPENDICE 2

PRINCIPI DI CONSULTAZIONE CON LA NATO SU QUESTIONI MILITARI E RACCOMANDAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI MODALITÁ PER LE RELAZIONI UE/NATO

MANDATO

Il Consiglio europeo di Helsinki ha invitato la Presidenza portoghese a riferire al Consiglio europeo di Feira sui progressi compiuti, incluse le "proposte concernenti i principi di consultazione con la NATO su questioni militari e raccomandazioni sulla definizione di modalità per le relazioni UE/NATO, onde consentire di cooperare a un'adeguata risposta militare a una crisi, come stabilito a Washington e a Colonia".

PRINCIPI INFORMATORI

  1. La definizione della consultazione e della cooperazione fra l'UE e la NATO deve avvenire nel pieno rispetto dell'autonomia del processo decisionale dell'UE.
  2. L'UE e la NATO si sono impegnate a rafforzare e a sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nella gestione militare delle crisi sulla base di valori comuni, della parità e in uno spirito di partenariato. L'obiettivo è raggiungere consultazione, cooperazione e trasparenza complete ed effettive onde individuare e prendere decisioni rapide in merito alla più adeguata risposta militare a una crisi e garantire una gestione efficiente di tale crisi. In tale contesto, gli obiettivi dell'UE nel settore delle capacità militari oltre a quelli derivanti, per i paesi interessati, dall'Iniziativa sulle capacità di difesa della NATO, si rafforzeranno reciprocamente.
  3. Pur rafforzandosi reciprocamente nella gestione delle crisi, l'UE e la NATO sono organizzazioni di natura diversa. Di ciò si terrà conto nelle disposizioni concernenti le loro relazioni e nella valutazione che farà l'UE delle attuali procedure che regolano le relazioni UEO-NATO in vista del loro eventuale adeguamento a un ambito UE-NATO.
  4. Le disposizioni e le modalità delle relazioni fra l'UE e la NATO rispecchieranno il fatto che ciascuna organizzazione tratterà con l'altra in condizioni di parità.
  5. Nelle relazioni fra l'UE e la NATO, come istituzioni, non ci sarà discriminazione nei confronti di alcuno Stato membro.

QUESTIONI E MODALITÁ PER IL PERIODO INTERINALE

I contatti con la NATO (contatti informali dei Segretari Generali, briefing della Presidenza portoghese al NAC) si sono svolti secondo la definizione di Helsinki della fase iniziale in cui gli organi ad interim dell'UE si sono concentrati sul proprio insediamento. Sussiste ora la necessità di un'ulteriore evoluzione delle relazioni UE-NATO.

A. Questioni

  1. Sicurezza: gli sforzi compiuti dall'UE nel mettere a punto le proprie disposizioni in materia di sicurezza (sicurezza fisica e personale, nonché il lavoro svolto verso un accordo dell'UE sulla sicurezza) rappresentano una priorità assoluta. Su questa base, l'Unione dovrà stabilire un dialogo con la NATO per definire disposizioni in materia di sicurezza fra le due organizzazioni. Queste discussioni dovrebbero condurre a un accordo che regolerà, fra l'altro, lo scambio di informazioni e l'accesso di funzionari designati dall'UE e dai suoi Stati membri alle strutture di programmazione della NATO.
  2. Definizione degli obiettivi delle capacità : per garantire che "tali obiettivi, oltre a quelli derivanti, per i paesi interessati, dall'Iniziativa sulle capacità di difesa della NATO (DCI), si rafforzino reciprocamente" occorrerà stabilire modalità di consultazione su tali questioni. Queste modalità dovrebbero consentire all'UE di ottenere, come necessario, la consulenza della NATO in campo militare, così come l'UE elabora il suo obiettivo primario avvalendosi dei contributi degli Stati membri. Dopo aver elaborato l'obiettivo primario e gli obiettivi delle capacità, l'UE, come deciso a Helsinki, svilupperà un sistema di consultazione grazie al quale tali obiettivi potranno essere raggiunti e salvaguardati; detto sistema permetterà a ciascuno Stato membro di definire il contributo nazionale corrispondente al suo impegno e alla sua volontà politica nei riguardi degli obiettivi sopramenzionati, valutando periodicamente i progressi compiuti. Inoltre, gli Stati membri faranno uso delle attuali procedure di programmazione della difesa, comprese eventualmente, quelle disponibili nell'ambito della NATO, nonché del processo di pianificazione e di verifica del PFP.
  3. Disposizioni che consentono l'accesso dell'UE a mezzi e capacità della NATO (accordi di Berlino e di Washington): a Helsinki e a Colonia sono state definite due impostazioni per attuare le operazioni dell'UE: con o senza i mezzi della NATO. Per utilizzare detti mezzi, è importante compiere progressi per precisarne insieme il funzionamento pratico al fine di giungere alla formulazione di un accordo. Tale accordo dovrebbe essere pronto prima che l'UE diventi operativa. Per rendere ciò possibile, l'UE attende progressi sostanziali in ambito NATO.
  4. Definizione di disposizioni permanenti: successivamente al Consiglio europeo di Feira, sarà necessario discutere per determinare la natura delle disposizioni permanenti, che regoleranno le relazioni fra l'UE e la NATO. Tali disposizioni dovranno basarsi sui principi di cui sopra.

I lavori preliminari avviati sulle quattro questioni apriranno la strada alla fissazione di disposizioni permanenti fra la NATO e l'UE. Il nostro obiettivo è che queste siano pronte nello stesso momento in cui, dopo il Consiglio europeo di Nizza, saranno realizzate le strutture permanenti dell'UE.

B. Modalità

1. Il Consiglio europeo di Feira dovrebbe decidere di proporre alla NATO la creazione di "Gruppi ad hoc" fra l'UE e la NATO per ognuna delle questioni succitate.

2. I "Gruppi ad hoc" avranno le seguenti competenze:

a) per le questioni relative alla sicurezza: preparazione di un accordo UE-NATO in materia di sicurezza;

b) per gli obiettivi delle capacità: attuazione dello scambio di informazioni e discussione con la NATO per elaborare gli obiettivi delle capacità. Resta inteso che potrebbe partecipare, se opportuno, il Vicecomandante supremo delle Forze alleate in Europa;

c) per le modalità che consentono l'accesso dell'UE a mezzi della NATO (accordi di Berlino e di Washington): preparazione di un accordo sulle modalità di accesso dell'UE a mezzi e capacità della NATO come convenuto a Washington (progetto di accordo quadro sull'attuazione di "Berlin Plus"). Resta intesa la partecipazione del Vicecomandante supremo delle Forze alleate in Europa;

d) per la definizione di disposizioni permanenti: definizione dei parametri principali di un accordo UE/NATO che formalizzi le strutture e le procedure di consultazione fra le due organizzazioni in periodi di crisi e non.

3. Se, considerati i principi suesposti, dovessero sorgere nuove questioni per le quali fosse ritenuta necessaria la consultazione fra l'UE e la NATO, si potrebbe considerare di istituire altri "Gruppi ad hoc".

4. Da parte UE, il Comitato politico e di sicurezza ad interim svolgerà un ruolo di coordinamento del lavoro dei "Gruppi ad hoc" e sarà un punto focale del dialogo.

APPENDICE 3

STUDIO DEGLI OBIETTIVI CONCRETI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI CIVILI DELLA GESTIONE DELLE CRISI

A. Introduzione

Il Consiglio europeo ha espresso la sua determinazione ad accrescere e migliorare l'efficacia della capacità dell'Unione di rispondere alle crisi anche mediante azioni nei settori civili. Tale maggiore efficacia dovrebbe essere applicata in risposta ad una richiesta di un'organizzazione con funzioni guida, quali l'ONU o l'OSCE, o, eventualmente, in azioni autonome dell'UE.

L'Unione dovrebbe cercare di rafforzare le sue capacità per quanto concerne gli aspetti civili della gestione delle crisi in tutti i pertinenti settori, allo scopo di migliorare la propria capacità di salvare vite umane in situazioni di crisi, di mantenere un livello essenziale di ordine pubblico, di prevenire l'ulteriore intensificarsi dei conflitti, di facilitare il ritorno ad una situazione pacifica, stabile e sostenibile senza apporti esterni, di gestire le ripercussioni negative sui paesi dell'UE e di affrontare i relativi problemi di coordinamento. Particolare attenzione va rivolta ai settori in cui la comunità internazionale ha finora manifestato debolezza. Ciò fornirebbe un "valore aggiunto", in quanto migliorerebbe la capacità dell'Unione sia di reagire che di rispondere alle richieste di altre organizzazioni con funzioni guida: queste ultime potrebbero contare in modo più sistematico su un contributo quantificabile sotto il profilo numerico e qualitativo, che potrebbe rappresentare il nucleo di alcune delle loro missioni. D'altra parte, ciò accrescerebbe la visibilità dell'Unione.

Il rafforzamento delle capacità dell'Unione per quanto concerne gli aspetti civili della gestione delle crisi dovrebbe innanzitutto consentire di dotare quest'ultima di strumenti adeguati per affrontare crisi politiche complesse:

  • agendo per prevenire lo scoppio o l'acuirsi di conflitti;
  • consolidando la pace e la stabilità interna nei periodi di transizione;
  • garantendo la complementarità fra gli aspetti militari e quelli civili della gestione delle crisi per l'intera gamma dei compiti di Petersberg.

È stato concordato che l'individuazione di obiettivi concreti debba essere basata su un approccio pragmatico, il cui punto di partenza siano gli aspetti pratici, che si incentri sulle esigenze operative e rifletta le preoccupazioni politiche del Consiglio europeo.

Gli inventari elaborati mostrano chiaramente che gli Stati membri, l'Unione o entrambi hanno accumulato considerevoli esperienze o dispongono di notevoli risorse in numerosi settori, varie delle quali sono già utilizzate nella cooperazione allo sviluppo. L'Unione, tenendo pienamente conto delle esperienze, degli strumenti e delle risorse esistenti, e sviluppandoli ulteriormente, dovrebbe in via prioritaria concentrare i propri sforzi nei settori in cui è maggiormente necessaria una reazione rapida e maggiormente evidente il valore aggiunto di uno sforzo accresciuto e coordinato dell'Unione e degli Stati membri. Tale processo potrebbe essere portato avanti gradualmente per coprire un'ampia gamma di operazioni, sia limitate sia complesse, di gestione civile delle crisi. Tuttavia, l'individuazione di priorità sulle quali l’UE concentrerà i suoi sforzi coordinati in una prima fase non esclude in alcun modo l'impiego di tutti gli altri strumenti a disposizione dell'Unione e degli Stati membri.

B. Priorità

Il primo settore prioritario individuato alla luce delle crisi che l'Europa ha dovuto affrontare recentemente e sta ancora affrontando è la polizia.

I. POLIZIA

Gli Stati membri, operando volontariamente nel quadro dell'articolo 12, quinto trattino, del TUE, hanno stabilito obiettivi concreti in materia di capacità di polizia, da conseguire entro il 2003. Tali obiettivi concreti sono illustrati dettagliatamente nell'appendice 4 della relazione della Presidenza.

II. RAFFORZAMENTO DELLO STATO DI DIRITTO

L'intensificarsi dei lavori relativi al settore della polizia deve necessariamente essere accompagnato da attività in altri settori ritenuti indispensabili per garantire il successo di una missione di polizia. Il settore più specificamente attinente è l'assistenza al ripristino di un sistema giudiziario e penitenziario. Potrebbero essere prese in considerazione le seguenti misure:

i) gli Stati membri potrebbero definire disposizioni nazionali per la selezione di giudici, pubblici ministeri, esperti in materia penitenziaria e altre categorie pertinenti nell'ambito del sistema giudiziario e penitenziario, da impiegare rapidamente nelle operazioni di sostegno della pace, ed esaminare le modalità di una loro adeguata formazione;

ii) l'UE potrebbe adoperarsi per promuovere orientamenti relativamente alla selezione e alla formazione di giudici ed esperti in materia penitenziaria internazionali in collegamento con le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali (in particolare, il Consiglio d'Europa e l’OSCE);

iii) l'UE potrebbe esaminare le modalità di sostegno alla creazione/modernizzazione delle infrastrutture dei tribunali e delle carceri locali e all'assunzione di personale giudiziario e di guardie carcerarie locali nel contesto delle operazioni di sostegno della pace.

III. RAFFORZAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Un altro settore che è necessario rafforzare per fornire proficuamente sostegno alle società in transizione è quello dell'amministrazione civile.

i) Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di migliorare la selezione, la formazione e l'impiego di esperti dell'amministrazione civile cui sia affidato il compito di riorganizzare sistemi amministrativi in crisi.

ii) Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere di farsi carico della formazione di funzionari locali delle amministrazioni civili delle società in transizione.

IV. PROTEZIONE CIVILE

Oltre a quelli summenzionati, fra i settori prioritari individuati dagli Stati membri figura la protezione civile, compresi la ricerca e il salvataggio nel corso delle operazioni di soccorso in caso di catastrofi. È necessario operare una distinzione fra la protezione civile nel quadro delle operazioni di gestione delle crisi e altri tipi di operazioni di soccorso in caso di catastrofi. Quest'ultimo tipo di operazioni ha caratteri specifici.

Fermo restando quanto sopra, nelle operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della PESC dovrebbe altresì essere possibile ricorrere agli strumenti e alle capacità di cui gli Stati membri dell'UE dispongono nel settore della protezione civile.

Benché esistano già meccanismi di coordinamento specifici nel settore della protezione civile, si ritiene che, alla luce delle esperienze acquisite in occasione di gravi catastrofi naturali recentemente verificatesi, sia necessario e possibile un miglioramento.

Sono state prospettate idee volte a garantire una migliore organizzazione della risposta dell'Unione, ad esempio la nozione di «nazione guida» e la specializzazione. I lavori attualmente in corso nell'ambito del Consiglio, a cui partecipano esperti del settore, permetteranno di definire obiettivi concreti anche in questo campo.

Tali obiettivi concreti potrebbero essere definiti in termini di risorse umane e materiali che ciascuno Stato membro può mettere a disposizione, tipo di mandato e status dell'operazione per i paesi partecipanti, promozione della compatibilità fra le attrezzature degli Stati membri.

C. Risorse

Un migliore coordinamento a livello dell’UE può comportare una maggiore efficacia e sinergia delle risposte dell'Unione. Congiuntamente alla definizione di obiettivi concreti da parte del Consiglio europeo, ciò garantirà miglioramenti tangibili del contributo dell'Unione alle operazioni di gestione delle crisi.

D. Ulteriori lavori sugli obiettivi concreti dopo Feira

Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi potrebbe lavorare all’elaborazione e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi concreti stabiliti dal Consiglio europeo di Feira, e anche in settori diversi da quelli prioritari già individuati. A tal fine, al comitato dovrebbero partecipare esperti dei pertinenti settori delle amministrazioni nazionali, che forniscano fra l'altro consulenza specialistica in materia di polizia, aspetti giudiziari e relativi al sistema penitenziario, amministrazione civile, assistenza umanitaria, e che costituiscano l'interfaccia fra la gestione delle crisi e la cooperazione allo sviluppo.

Nel corso di ulteriori lavori ci si potrebbe altresì occupare dell'individuazione delle capacità nazionali per il raggiungimento di obiettivi collettivi, tenendo conto dei settori di esperienza/specializzazione dei singoli Stati membri.

Si fa presente che la Commissione presenterà prossimamente un inventario operativo delle azioni già condotte dall'Unione e proposte nel settore della protezione civile.

APPENDICE 4

OBIETTIVI CONCRETI PER LA POLIZIA

A. OBIETTIVI CONCRETI

Per sviluppare le capacità di polizia, gli Stati membri, grazie ad una cooperazione volontaria ai sensi dell'articolo 12, quinto trattino, del trattato sull'Unione europea, hanno fissato essi stessi i seguenti obiettivi concreti da raggiungere entro il 2003.

Si tratta di obiettivi correlati che evidenziano però aspetti diversi delle capacità di polizia dell'UE. Occorre in proposito ricordare che l'obiettivo n. 2, "capacità di spiegamento rapido", è considerato facente parte dell'obiettivo n. 1, "capacità globali dell'UE".

1. CAPACITÁ GLOBALI DELL'UE

Riconoscendo il ruolo centrale della polizia nelle operazioni di gestione internazionale delle crisi e il sempre maggior fabbisogno di agenti di polizia per tali operazioni, gli Stati membri dell'UE si impegnano a rafforzare la loro capacità di fornire personale per le operazioni di polizia internazionali a cui decidono volontariamente di contribuire. I contributi degli Stati membri terranno conto dell'organizzazione specifica a livello nazionale nel settore della polizia e del tipo di conoscenze specialistiche che possono offrire.

Rafforzando gradualmente le proprie capacità, gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado, come obiettivo finale, di fornire fino a 5.000 agenti per missioni internazionali nell'ambito dei vari tipi di operazioni di prevenzione e gestione delle crisi e in risposta a esigenze specifiche nelle varie fasi di dette operazioni. L'attuale spiegamento totale di forze degli Stati membri dell'UE è di circa 3.300 effettivi.

Sarà a tal fine necessario individuare in via preliminare e formare un fondo comune sufficientemente ampio di personale di polizia che comprenda tutte le sfere di attività richieste a livello internazionale e tenga conto dei vantaggi relativi e delle particolari limitazioni dei corpi di polizia nazionali. Occorrerà forse anche potenziare i meccanismi di rotazione e le necessarie risorse finanziarie e logistiche.

Gli Stati membri provvederanno a scambiarsi le esperienze nazionali al fine di elaborare raccomandazioni specifiche sull'aumento del personale di polizia disponibile per missioni internazionali (prendendo tra l'altro in considerazione la possibilità di un maggiore impiego di nuovi o futuri pensionati nonché di risparmi in termine di personale di polizia mediante un maggior ricorso ad esperti in materie affini). A questo proposito si esaminerà con la debita attenzione la possibilità di attribuire maggiore importanza alla formazione delle polizie locali, che può contribuire a ridurre l'entità e la durata degli spiegamenti di forze di polizia internazionali.

L'obiettivo di capacità globali di polizia a livello UE può essere esteso anche al supporto internazionale ai sistemi giudiziari e penitenziari locali, la cui inadeguatezza può, in certe crisi, ripercuotersi in modo significativo sulla credibilità e l'efficacia di una presenza di forze internazionali di polizia .

2. CAPACITÁ DI SPIEGAMENTO RAPIDO

Lo spiegamento di forze di polizia dell'UE può costituire la risposta ad una richiesta di un'organizzazione internazionale con funzioni guida, in particolare le Nazioni Unite o l'OSCE, oppure un'operazione di polizia autonoma dell'UE, ad esempio nell'ambito di una più vasta operazione di gestione di una crisi sotto la guida dell'UE, una volta definito il necessario quadro logistico e di pianificazione in ambito UE.

All'interno dell'obiettivo relativo alle capacità globali dell'UE gli Stati membri si impegnano ad essere in condizioni di individuare e spiegare, entro 30 giorni, personale di polizia in grado di realizzare operazioni e missioni di consulenza, formazione e osservazione e attività di tipo esecutivo:

  • allo scopo di prevenire o smorzare crisi e conflitti interni (ad esempio MINUGUA nel Guatemala);
  • in situazioni non stabilizzate, quali un immediato dopoguerra, che richiedono forze massicce per il ripristino della legalità (ad esempio UNMIK/KFOR in Kosovo e UNTAET a Timor Est);
  • a supporto delle polizie locali, garantendo il rispetto degli standard fondamentali in materia di diritti umani (ad esempio WEU/MAPE in Albania, WEUPOL a Mostar e ONUSAL in El Salvador) e, dove la polizia internazionale svolga un ruolo esecutivo, consentendo la rapida riassunzione di responsabilità in materia di applicazione della legge da parte della polizia locale (ad esempio OSCE/KPSS in Kosovo).

L'esperienza dimostra che per far fronte ai compiti più complessi di gestione delle crisi può essere necessario dispiegare entro 30 giorni fino a 1.000 agenti di polizia degli Stati membri dell'UE. Ciascuna di queste missioni generiche dovrà essere ulteriormente sviluppata da parte dei competenti organi del Consiglio.

Dati i requisiti specifici delle forze di polizia internazionali che svolgono compiti esecutivi in situazioni non stabilizzate, soprattutto nel passaggio da un comando militare iniziale al successivo comando civile, si presterà particolare attenzione alla proposta di sviluppare unità di polizia integrate dell'Unione europea che siano consistenti, rapidamente schierabili, flessibili e interoperabili nonché alla possibilità di cooperazione tra un numero ristretto di Stati membri al fine di creare capacità in questo specifico settore.

Per raggiungere l'obiettivo riguardante i tempi di spiegamento, gli Stati membri e l'UE potenzieranno ulteriormente, se necessario, la capacità di contribuire con la dovuta competenza ad un gruppo preparatorio diretto dall'organizzazione internazionale con funzioni guida e, a tempo debito, spiegare gruppi preparatori formati da esperti di polizia dell'UE incaricati di valutare i rischi di una missione di polizia sotto la guida dell'UE, definirla, pianificarla e vararla. L'UE dovrebbe, al riguardo, essere in grado di contribuire inviando esperti legali allo scopo di predisporre il supporto ai sistemi giudiziari e penitenziari locali nonché esperti tecnici per il supporto di tipo ingegneristico, logistico ed amministrativo.

Gli Stati membri si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi per creare forze di polizia rapidamente schierabili, facendo ricorso anche a forze di polizia preindividuate che, pur prendendo attivamente parte alle attività in ambito nazionale, sarebbero disponibili con breve preavviso per altre missioni di polizia.

3. STANDARD PIÚ ELEVATI PER LE MISSIONI DI POLIZIA INTERNAZIONALI

Gli Stati membri e l'UE possono svolgere un ruolo catalizzatore nel migliorare gli standard delle operazioni di polizia internazionali, comprese quelle svolte nell'ambito e per mezzo delle Nazioni Unite e dell'OSCE. Pertanto l'UE e gli Stati membri avvieranno i lavori intesi a definire un concetto europeo di operazioni di polizia internazionali. Si opererà in stretta collaborazione con il Dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della pace, sulla base dei vigenti orientamenti dell'ONU, senza ripetere lavori già in corso in sede ONU e attingendo alla relativa competenza degli Stati membri e dell'UE. Dalle prime discussioni su questo argomento è emersa la necessità, tra l'altro, di:

1) definire le categorie di personale di polizia e di esperti più adatti ai vari compiti, comprese le priorità in materia di spiegamento, sulla base di scenari o profili indicativi riguardanti il ruolo della polizia nelle varie operazioni di prevenzione e gestione delle crisi e nelle loro varie fasi, tenendo conto della necessità di interventi flessibili;

2) contribuire alla elaborazione di un concetto generale di "attività di polizia esecutive", specie per quanto riguarda l'interazione tra forze militari e forze di polizia in situazioni postbelliche che le vedono schierate congiuntamente;

3) contribuire alla precisazione del quadro legislativo in cui operano le missioni di polizia internazionali;

4) contribuire a definire chiaramente i mandati internazionali relativi a tali missioni.

Lo sviluppo di un concetto europeo faciliterebbe la stesura di orientamenti e riferimenti dell'UE per le operazioni internazionali di polizia, anche per quanto riguarda le regole di ingaggio, e contribuirebbe a ridefinire con maggiore esattezza le categorie del personale di polizia e di esperti nelle basi dati nazionali e dell'UE.

Nell'ambito della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni e tenendo conto delle esigenze dei vari tipi di missioni di polizia, gli Stati membri proseguiranno gli sforzi per definire criteri di selezione standard e programmi di formazione base ispirati agli attuali standard dell'ONU, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e con essi compatibili, al fine di garantire che la polizia inviata in missione internazionale dagli Stati membri dell'UE soddisfi standard elevati e che il gruppo di agenti preindividuati e addestrati sia sufficientemente ampio da rispondere ai suddetti obiettivi di capacità e spiegamento. Nel compiere tali sforzi si terrà conto del seminario di Lisbona organizzato al riguardo il 29-31 maggio 2000 nonché dei precedenti lavori in materia di formazione della polizia per missioni di mantenimento della pace effettuati a livello di Unione europea, riflettendo così il ruolo centrale svolto dall'UE e dagli Stati membri per contribuire al miglioramento degli standard internazionali.

B. REALIZZAZIONE

Gli obiettivi concreti specifici, espressione della volontà politica e dell'impegno degli Stati membri, saranno ulteriormente elaborati dai competenti organi del Consiglio. Verrà messo a punto un metodo per raggiungere e poi mantenere detti obiettivi graduali mediante contributi volontari. Con un esame periodico dei progressi compiuti ciascuno Stato membro potrà definire i vantaggi relativi rappresentati dal fatto che la polizia nazionale tenga conto, ad esempio, delle esigenze di rotazione a livello nazionale e del possibile ricorso ai pensionati. Il lavoro sarà svolto in stretta collaborazione con esperti di polizia.

Nella base dati di polizia, istituita presso il Segretariato del Consiglio nell'ambito del meccanismo di coordinamento creato a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, saranno introdotti dati generici sulle capacità di polizia preindividuate, la loro disponibilità e le esperienze nazionali specifiche, in particolare per i gruppi preparatori. Altri lavori saranno intrapresi sulle modalità nazionali, comprese quelle relative a informazioni specifiche sulle capacità di polizia preindividuate e su singoli punti di contatto nazionali.

Il Consiglio europeo di Helsinki ha fissato l'obiettivo di aumentare il contributo dell'UE alle organizzazioni internazionali, soprattutto all'ONU e all'OSCE, nonché la sua capacità di agire autonomamente. L'UE instaurerà a tal fine uno stretto coordinamento con il Dipartimento dell'ONU per le operazioni di mantenimento della pace (UN/DPKO), l'OSCE, in particolare la Task force REACT, il Consiglio d'Europa e i punti di contatto degli Stati membri, per garantire che gli sforzi dell'UE e quelli delle suddette organizzazioni siano compatibili e si rafforzino a vicenda, per evitare duplicazioni nonché per agevolare lo scambio di informazioni sulle nuovi missioni di polizia.

Sarà inoltre effettuato uno studio approfondito sulla fattibilità e le implicazioni della pianificazione, del varo e della conduzione di missioni autonome dell'UE.

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ALLEGATO II - RELAZIONE DELLA PRESIDENZA SUL PROCESSO DI ALLARGAMENTO

Una delle principali priorità della Presidenza portoghese è stata quella di attivare il processo di allargamento attualmente in corso con i 13 Stati candidati all'adesione.

Per quanto riguarda i paesi candidati i cui negoziati di adesione sono stati avviati nel marzo 1997, vale a dire Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia, la Presidenza portoghese, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia, ha avviato i negoziati sui capitoli non ancora aperti, alcuni dei quali particolarmente complessi: Politica regionale, Controllo finanziario, Disposizioni finanziarie e di Bilancio, Giustizia e Affari interni, Libera circolazione delle persone e Agricoltura. Come previsto, il capitolo Istituzioni sarà naturalmente aperto ai negoziati solo alla fine della Conferenza intergovernativa sulla riforma delle istituzioni.

La Presidenza portoghese ha inoltre cercato di compiere progressi nei negoziati su tutti gli altri capitoli precedentemente aperti. È stato così possibile concludere provvisoriamente con tutti i suddetti paesi candidati il capitolo Politica estera e di Sicurezza comune, Diritto delle società con Cipro, Estonia e Slovenia, Politica sociale con Cipro, Pesca con Cipro e Estonia, Relazioni esterne con Estonia e Repubblica ceca, Unione doganale con Repubblica ceca, Libera circolazione di capitali con Estonia e Controllo finanziario con Ungheria, Slovenia, Cipro e Polonia. È stato inoltre possibile concludere provvisoriamente con l'Ungheria i capitoli Telecomunicazioni e Tecnologie dell'informazione e Politica industriale.

I suddetti risultati si sono concretati in due cicli di conferenze bilaterali di negoziato a livello di supplenti in aprile e maggio e sono stati confermati in un ciclo di negoziati svoltosi a giugno a livello ministeriale.

Parallelamente e conformemente al mandato del Consiglio europeo di Helsinki, la Presidenza portoghese ha avviato formalmente a febbraio i negoziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e Malta. Durante la Presidenza portoghese l'Unione europea ha svolto negoziati bilaterali di adesione contemporaneamente con 12 Stati candidati.

Conformemente all'idea espressa a Helsinki di non creare nuove procedure gravose e in base al principio riconosciuto che i paesi candidati debbono essere giudicati secondo i propri meriti individuali, la Presidenza portoghese ha definito un programma differenziato di negoziati con detti paesi candidati, in base ad una proposta della Commissione e dopo aver consultato gli Stati membri.

È stato così possibile varare concreti negoziati con questi 6 paesi candidati su Istruzione e Formazione, Scienza e Ricerca, Piccole e medie Imprese, Relazioni esterne e Politica estera e di Sicurezza comune. A questo filone comune di capitoli per detti candidati va aggiunto l'avvio dei negoziati in materia di S tatistiche e Politica della Concorrenza con Lettonia, Lituania e Slovacchia, di C ultura e Politica in materia di Audiovisivi con Bulgaria, Malta, Lettonia, Lituania e Slovacchia, e di Politica industriale nonché di Telecomunicazioni e Tecnologie dell'Informazione con Malta.

I risultati dei negoziati con tali candidati sono i seguenti: con la Romania sono stati provvisoriamente conclusi tutti e cinque i capitoli che erano stati aperti durante la Presidenza portoghese; con la Slovacchia sono stati provvisoriamente conclusi i negoziati su 6 degli 8 capitoli aperti; sono rimasti aperti solo quelli relativi alla P olitica della Concorrenza e alla Cultura e Politica in materia di Audiovisivi; con la Lettonia e la Lituania degli 8 capitoli aperti non sono stati conclusi provvisoriamente solo quelli relativi alla Cultura e Politica in materia di Audiovisivi, alle Relazioni esterne e alla Concorrenza; con la Bulgaria sono stati conclusi provvisoriamente 4 dei 6 capitoli aperti, sono rimasti aperti i capitoli relativi alla Cultura e Politica in materia di Audiovisivi e alle Relazioni esterne; infine con Malta, dei negoziati aperti su 8 capitoli non sono stati conclusi provvisoriamente solo quelli sul capitolo Cultura e Politica in materia di Audiovisivi.

Per conseguire i risultati succitati con detti candidati, la Presidenza portoghese ha organizzato due serie di conferenze a livello di supplenti e altre due a livello ministeriale.

Va rilevato, in particolare per la sua importanza simbolica, il fatto che i cicli di negoziati a livello ministeriale, che si sono svolti il 13 e 14 giugno e che hanno confermato i risultati raggiunti dalla Presidenza portoghese, hanno riguardato per la prima volta tutti i 12 candidati all'adesione ponendo in tal modo fine alla separazione dei candidati per gruppi.

Oltre ai negoziati veri e propri, riguardo ai quali il programma della Presidenza portoghese è stato pienamente realizzato, si è anche cercato di fare avanzare altri elementi del processo di allargamento.

È stato tenuto un Consiglio di Associazione con la Turchia, il primo da molto tempo, che contribuirà a permettere un'effettiva integrazione di questo paese candidato nel processo di preadesione, come previsto dal Consiglio europeo di Helsinki.

È anche stato possibile raggiungere un accordo in seno all'Unione su un regolamento finanziario per Cipro e Malta, creando le condizioni per il proseguimento effettivo dei lavori di preadesione di questi due paesi candidati e permettendo l'approvazione formale dei rispettivi partenariati per l'adesione.

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ALLEGATO III - CARTA EUROPEA PER LE PICCOLE IMPRESE

Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia europea. Esse sono una fonte primaria di posti di lavoro e un settore in cui fioriscono le idee commerciali. Gli sforzi compiuti in Europa per introdurre la nuova economia saranno coronati dal successo solo se alle piccole imprese sarà attribuita la massima priorità

Le piccole imprese sono le più sensibili ai cambiamenti del contesto economico: sono le prime a risentire di un'eccessiva burocrazia e le prime a fiorire per effetto di iniziative miranti a ridurre la burocrazia ed a premiare il successo.

A Lisbona l’Unione europea si è prefissata di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

Le piccole imprese devono essere considerate la principale forza propulsiva dell’innovazione, dell’occupazione e dell’integrazione sociale e locale in Europa.

È pertanto necessario creare il migliore contesto possibile per le piccole imprese e per i bisogni imprenditoriali.

Principi

Nell’adoperarci a tale scopo:

  • riconosciamo il dinamismo delle piccole imprese, nel rispondere alle nuove esigenze del mercato e nel creare occupazione;
  • sottolineiamo che le piccole imprese sono importanti per la promozione dello sviluppo sociale e regionale e sono nel contempo un esempio di iniziativa e di impegno;
  • riconosciamo che lo spirito imprenditoriale è un’abilità umana valida e produttiva, a tutti i livelli di responsabilità;
  • plaudiamo alle imprese di successo, che meritano una giusta ricompensa;
  • riteniamo che l’assunzione responsabile di iniziative e di rischi comporti insuccessi, che devono essere considerati principalmente un’occasione di apprendimento;
  • riconosciamo il valore della conoscenza, dell’impegno e della flessibilità per la nuova economia.

La condizione delle piccole imprese nell’Unione europea può essere migliorata attraverso un’azione volta a stimolare lo spirito imprenditoriale, a valutare le misure esistenti per renderle, se necessario, favorevoli alle piccole imprese, a far sì che le esigenze di queste ultime siano tenute in debito conto dai responsabili politici. A tal fine ci impegniamo a:

  • rafforzare lo spirito innovativo e imprenditoriale che consenta alle imprese europee di far fronte alle sfide che le attendono;
  • a creare un quadro normativo, fiscale e amministrativo favorevole all’attività imprenditoriale e a migliorare lo status degli imprenditori;
  • assicurare l’accesso ai mercati sulla base delle condizioni meno onerose coerenti con gli obiettivi prioritari di ordine pubblico;
  • facilitare l’accesso alla ricerca e alla tecnologia di qualità;
  • migliorare l’accesso ai finanziamenti durante tutto il ciclo di vita dell’impresa;
  • migliorare costantemente i nostri risultati, affinché le piccole imprese trovino nell’Unione europea il contesto più idoneo a livello mondiale;
  • essere attenti alle esigenze delle piccole imprese
  • promuovere il sostegno alle piccole imprese più brillanti.

Linee d’azione

Nell’avallare la presente Carta ci impegniamo a operare secondo le linee d’azione seguenti, tenendo in debita considerazione i bisogni delle piccole imprese.

1. Educazione e formazione all'imprenditorialità

A livello europeo occorre coltivare spirito imprenditoriale e nuove competenze sin dalla giovane età. Le conoscenze generali in campo aziendale ed imprenditoriale devono essere insegnate a tutti i livelli scolastici. Specifici moduli imprenditoriali dovrebbero costituire una componente fondamentale dei programmi educativi a livello d'istruzione universitaria.

Intendiamo incoraggiare e promuovere gli sforzi imprenditoriali dei giovani e sviluppare opportuni programmi di formazione per i manager delle piccole imprese.

2. Avviamento meno costoso e più veloce

I costi di avviamento di un'impresa dovranno essere allineati ai più bassi nel mondo. I paesi con i tempi più lunghi e le procedure più onerose per costituire nuove società dovranno essere incoraggiati ad adeguarsi ai più veloci. Dovrà essere potenziato l'accesso in linea per la registrazione.

3. Migliore legislazione e regolamentazione

Le leggi fallimentari nazionali dovrebbero essere valutate tenendo conto delle buone prassi. L’esperienza acquisita con l’analisi comparativa dovrebbe consentirci di migliorare le attuali prassi nell’ambito dell’UE.

I nuovi regolamenti, a livello nazionale e comunitario, dovranno essere esaminati attentamente per determinarne le ripercussioni sulle piccole imprese e sui piccoli imprenditori. Ove possibile le norme nazionali e comunitarie dovranno essere semplificate. I governi dovranno adottare documenti amministrativi di facile uso.

Le piccole imprese potrebbero essere esentate da alcuni obblighi di legge. Al riguardo la Commissione potrebbe semplificare la normativa sulla concorrenza per ridurre gli oneri a carico delle piccole imprese.

4. Fornire competenze

Ci sforzeremo di assicurare che gli istituti di formazione, cui si aggiungeranno i programmi di formazione interna, forniscano un livello adeguato di competenze, corrispondenti alle necessità delle piccole imprese, nonché formazione e consulenza continua.

5. Migliorare l'accesso in linea

Le autorità pubbliche andrebbero spinte ad aumentare la comunicazione elettronica con il settore delle piccole imprese. In questo modo le società potrebbero ricevere consulenza, porre domande, presentare le dichiarazioni dei redditi od ottenere semplici informazioni in linea, vale a dire più velocemente e ad un minor costo. La Commissione deve dare l'esempio in questo campo.

6. Maggiori benefici dal mercato interno

Le piccole imprese sentono i benefici delle riforme attuali dell'economia europea. La Commissione e gli Stati membri devono quindi continuare sulla strada delle riforme mirando al completamento di un vero mercato interno dell'Unione, di facile approccio per le piccole imprese, in settori cruciali per il loro sviluppo tra cui il commercio elettronico, le telecomunicazioni, i pubblici servizi, gli appalti pubblici e i sistemi di pagamento transfrontalieri.

Allo stesso tempo le norme europee e nazionali in tema di concorrenza andrebbero applicate in modo rigoroso per garantire che le piccole imprese abbiano tutte le possibilità per entrare in nuovi mercati e competere in condizioni di equità.

7. Tassazione e questioni finanziarie

I sistemi fiscali andrebbero adattati in modo da premiare il successo, incoraggiare le imprese in fase d'avviamento, favorire l'espansione delle piccole imprese e la creazione di posti di lavoro nonché facilitare la creazione di piccole imprese e la successione al loro interno. Gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi in fatto di tassazione e incentivi alle prestazioni personali.

Gli imprenditori hanno bisogno di finanziamenti per trasformare le loro ambizioni in realtà. Per migliorare l'accesso delle piccole imprese ai servizi finanziari è nostra intenzione:

  • individuare e rimuovere le barriere alla creazione di un mercato dei capitali paneuropeo e all'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari e del piano d'azione per il capitale di rischio;
  • migliorare il rapporto tra sistema bancario e piccole imprese creando adeguate condizioni di accesso al credito e al capitale di rischio;
  • migliorare l'accesso ai fondi strutturali e accogliere con favore le iniziative della Banca europea per gli investimenti di aumentare i finanziamenti disponibili per le imprese in fase di avviamento e quelle ad alta tecnologia, ivi inclusi gli strumenti di capitale.

8. Potenziare la capacità tecnologica delle piccole imprese

È nostra intenzione potenziare i programmi esistenti che promuovono la diffusione della tecnologia a favore delle piccole imprese nonché la loro capacità di individuare, selezionare e adattare le varie tecnologie.

Intendiamo anche promuovere la cooperazione tecnologica e la ripartizione delle tecnologie tra società di diverse dimensioni e soprattutto tra le piccole imprese europee, elaborare programmi di ricerca più efficaci incentrati sull'applicazione commerciale delle conoscenze e della tecnologia nonché sviluppare e adattare alle piccole imprese i sistemi di certificazione della qualità. È importante assicurare che un brevetto comunitario sia disponibile e facilmente accessibile alle piccole imprese.

Intendiamo inoltre promuovere la partecipazione delle piccole imprese ad una cooperazione tra aziende a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale e tra piccole imprese e istituti superiori di istruzione e ricerca.

Si dovrebbero perciò sostenere le azioni a livello sia nazionale che regionale intese a creare raggruppamenti e reti di aziende, migliorare la cooperazione paneuropea tra piccole imprese che fanno uso delle tecnologie dell'informazione, diffondere le migliori prassi negli accordi di cooperazione e assecondare la cooperazione tra piccole imprese per aumentare la loro capacità di accedere ai mercati paneuropei e di estendere le loro attività nei mercati dei paesi terzi.

9. Modelli d'imprenditoria elettronica di successo e sostegno alle piccole imprese più brillanti

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le piccole imprese ad usare le migliori prassi e ad adottare modelli commerciali di successo che le facciano prosperare nell'ambito della nuova economia.

Provvederemo a coordinare le attività degli Stati membri e dell'UE volte a creare sistemi, reti e servizi d'informazione e supporto alle imprese che siano di facile accesso e comprensione e rispondenti alle loro esigenze; assicureremo la possibilità di avvalersi su scala europea della guida e del sostegno di consiglieri e "business angels" anche attraverso siti web e sfrutteremo l'Osservatorio europeo per le PMI.

10. Rappresentanza più forte e più efficace degli interessi delle piccole imprese, a livello dell’Unione e a livello nazionale

Intendiamo completare l’esame volto a stabilire come sono rappresentati gli interessi delle piccole imprese a livello dell’UE e a livello nazionale, anche attraverso il dialogo sociale.

Ci impegniamo a perseguire questi obiettivi utilizzando il metodo di coordinamento aperto delle politiche nazionali relative alle imprese e ci avvarremo a tal fine del programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, del processo di riforma economica concordato a Cardiff, del processo di Lussemburgo sulle politiche dell’occupazione nonché di altri programmi e iniziative comunitarie. Ogni anno, in occasione dei vertici di primavera procederemo al monitoraggio e alla valutazione dei progressi compiuti, sulla base di una relazione della Commissione sulle pertinenti questioni.

Utilizzeremo indicatori efficaci per valutare i progressi via via compiuti, raffrontandoli ai migliori risultati su scala mondiale per rafforzare le nostre conoscenze, cercando le migliori prassi in tutti i settori che incidono sulle piccole imprese, al fine di migliorare costantemente i nostri risultati.

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ALLEGATO IV - RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO SUL PACCHETTO FISCALE

1. Il Consiglio europeo di Helsinki del 10/11 dicembre 1999 ha convenuto di affidare ad un Gruppo ad alto livello il mandato di riferire al Consiglio in merito ad eventuali soluzioni relative ad un pacchetto comprendente la tassazione dei redditi da risparmio, il codice di condotta e la direttiva sugli interessi e canoni ed ha chiesto al Consiglio di riferire in materia al Consiglio europeo al più tardi nel giugno 2000.

La presente relazione risponde a tale mandato.

2. Il Consiglio conviene che la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, che si applicherà unicamente ai non residenti, si baserà sui seguenti principi:

a) Per attuare il principio stabilito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, secondo cui tutti i cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione europea dovrebbero pagare l'imposta dovuta su tutti i loro redditi da risparmio, lo scambio di informazioni, sulla più ampia base possibile, è l'obiettivo finale dell'UE, conformemente agli sviluppi internazionali.

b) Nel frattempo, gli Stati membri scambiano informazioni sui redditi da risparmio con altri Stati membri o, fatta salva la lettera d), applicano una ritenuta fiscale. Gli Stati membri che applicano una ritenuta fiscale convengono di trasferire una quota appropriata del loro reddito allo Stato di residenza dell'investitore.

c) Al fine di preservare la competitività dei mercati finanziari europei, non appena sarà raggiunto un accordo in sede di Consiglio sul contenuto sostanziale della direttiva e prima della sua adozione, la Presidenza e la Commissione avviano tempestive discussioni con gli Stati Uniti ed altri paesi terzi di importanza fondamentale (Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra, San Marino) per promuovere l'adozione di misure equivalenti in tali paesi; contemporaneamente, gli Stati membri interessati si impegnano a promuovere l'adozione delle medesime misure in tutti i pertinenti territori dipendenti o associati (le isole Normanne, l'isola di Man, nonché i territori dipendenti o associati dei Caraibi). Il Consiglio è regolarmente informato sui progressi di tali discussioni. Una volta ottenute sufficienti assicurazioni riguardo all'applicazione delle medesime misure nei territori dipendenti o associati e di misure equivalenti nei paesi suddetti, e sulla base di una relazione, il Consiglio decide l'adozione e l'attuazione della direttiva al più tardi il 31 dicembre 2002, deliberando all'unanimità.

d) La Commissione riferisce periodicamente sulle esperienze degli Stati membri in merito all'applicazione dei sistemi di cui alla lettera b) summenzionata, nonché sugli sviluppi internazionali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni bancarie per motivi fiscali. Allorché il Consiglio decide l'adozione e l'attuazione della Direttiva conformemente alla lettera c), con le conseguenze che ne derivano per i territori dipendenti o associati, ciascuno Stato membro che applica una ritenuta fiscale conviene di procedere allo scambio di informazioni, non appena le condizioni lo consentono, ed in ogni caso non oltre sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

3. I lavori proseguiranno su questa base al fine di raggiungere un accordo sul pacchetto fiscale nel suo insieme secondo un calendario parallelo per le parti fondamentali del pacchetto (tassazione dei redditi da risparmio, codice di comportamento (Tassazione delle imprese) e interessi e canoni).

4. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni a verbale del Consiglio figuranti in allegato.

ALLEGATO

Dichiarazioni a verbale del Consiglio

Tassazione dei redditi da risparmio

1) Tutti gli Stati membri attendono una soluzione delle questioni ancora in sospeso sottoelencate prima che il Consiglio adotti la direttiva.

2) I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio convengono che nell'ambito dei negoziati di adesione con i paesi candidati non sarà concessa nessuna deroga all'obbligo di scambio di informazioni.

3) Il Consiglio e la Commissione si impegnano a ricercare un accordo sul contenuto sostanziale della direttiva, compreso il livello della ritenuta fiscale, entro la fine del 2000.

4) Il Consiglio dichiara che il riferimento all'unanimità di cui al punto 2), lettera c), lascia impregiudicato l'esito della CIG.

5) Il Consiglio prende atto che l'Austria ed il Lussemburgo possono applicare una ritenuta fiscale nel corso del periodo di transizione. Belgio, Grecia e Portogallo informeranno il Consiglio sulla loro posizione prima della fine del 2000.

6) Il Lussemburgo ritiene che le "misure equivalenti", nonché le "medesime misure" di cui alla lettera c) includano anche l'attuazione dello scambio di informazioni, come previsto nell'ultima frase della lettera d).

7) Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito si aspettano che il livello della ritenuta fiscale sarà almeno del 20-25%, e ritengono che lo scambio di informazioni debba essere introdotto entro 5 anni dall'adozione della direttiva.

8) Il Governo austriaco accetta la relazione dell'OCSE sul miglioramento dell'accesso alle informazioni bancarie a fini fiscali, ma non può, nella fase attuale e per ragioni costituzionali, accettare l'iniziativa di sopprimere il segreto bancario per i non residenti.

Poiché la direttiva si applicherà ai soli non residenti, l'Austria può mantenere la sua ritenuta fiscale definitiva per i residenti e la sua attuale legislazione per quanto riguarda i residenti.

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ALLEGATO V - STRATEGIA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA REGIONE MEDITERRANEA

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13,

HA ADOTTATO LA PRESENTE STRATEGIA COMUNE:

PARTE I

VISIONE DELL'UE CIRCA LA REGIONE MEDITERRANEA

1. La regione mediterranea è di importanza strategica per l'UE. Una regione prospera, democratica, stabile e sicura, con una prospettiva aperta verso l'Europa, riveste un grande interesse per l'UE e per l'Europa nel suo complesso.

2. La regione mediterranea continua a dover affrontare sfide politiche, economiche, giuridiche, ecologiche e sociali. Se queste sfide complesse e diverse saranno superate, l'UE e i partner mediterranei dovranno lavorare insieme con una visione comune, sensibilità e rispetto reciproco.

3. La politica mediterranea dell'UE è retta dal principio del partenariato che dovrebbe essere attivamente sostenuto da entrambe le parti. L'UE lavorerà con i partner mediterranei per: sviluppare rapporti di buon vicinato; migliorare la prosperità; eliminare la povertà; promuovere e proteggere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, la democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto; promuovere la tolleranza culturale e religiosa nonché sviluppare la cooperazione con la società civile, incluse le ONG. A tal fine essa sosterrà gli sforzi compiuti dai partner mediterranei per raggiungere gli obiettivi delineati nel partenariato euromediterraneo, utilizzando le relazioni bilaterali per perseguire tali obiettivi e contribuendo alla creazione di un clima pacifico in Medio Oriente.

4. La presente strategia comune si fonda sul partenariato euromediterraneo definito nella Dichiarazione di Barcellona e sul successivo acquis, sulla Dichiarazione di Berlino, nonché sulla politica da lungo tempo consolidata dell'Unione europea nei confronti del Mediterraneo con le sue componenti bilaterali e regionali.

5. L'UE è convinta che la positiva conclusione del processo di pace in Medio Oriente su tutti i capitoli e la risoluzione di altri conflitti nella regione, siano requisiti importanti per la pace e la stabilità nel Mediterraneo. A causa dei suoi interessi nella regione e delle sue strette relazioni intrattenute da lungo tempo con i paesi che la costituiscono, l'Unione aspira a svolgere pienamente il proprio ruolo importante nel promuovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. La cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona è un elemento determinante per gettare le basi del periodo successivo alla pace. L'Unione sosterrà pertanto gli sforzi delle parti interessate in vista dell'attuazione degli accordi di pace. A tale proposito, l'adozione della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, obiettivo preesistente all'adozione della presente strategia, dovrebbe essere un elemento determinante per il "processo successivo alla pace" nel Mediterraneo.

6. Consapevole dell'importanza vitale della regione mediterranea per l'UE e al fine di rafforzarne ulteriormente la dimensione mediterranea, il Consiglio europeo adotta la presente strategia comune. Essa contempla l'insieme delle relazioni dell'UE con tutti i suoi partner nel processo di Barcellona e con la Libia. Non include tuttavia le relazioni bilaterali dell'UE con quei paesi mediterranei candidati all'adesione all'UE, le quali rientrano nel processo di adesione. Mentre l'Unione europea continuerà a svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo di pace in Medio Oriente in base all'acquis, compresa la dichiarazione di Berlino, la presente strategia comune comprenderà il contributo dell'UE al consolidamento della pace in Medio Oriente dopo la conclusione di un accordo di pace globale.

PARTE II

OBIETTIVI

7. L'Unione europea persegue i seguenti obiettivi nel quadro della sua politica nei confronti della regione mediterranea:

  • compiere progressi considerevoli e quantificabili verso il conseguimento degli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Barcellona e nel successivo acquis, ossia:
    • instaurare un'area comune di pace e di stabilità attraverso un partenariato politico e di sicurezza;
    • creare un'area di prosperità condivisa attraverso un partenariato economico e finanziario;
    • promuovere un partenariato nel settore sociale, culturale e umano, sviluppando le risorse umane, promuovendo la comprensione fra le culture e gli scambi fra le società civili;
  • promuovere i valori fondamentali accettati dall'UE e dai suoi Stati membri - inclusi i diritti dell'uomo, la democrazia, il buon governo, la trasparenza e lo Stato di diritto;
  • incoraggiare e assistere i partner mediterranei nel processo per raggiungere il libero scambio con l'UE e reciprocamente ai termini della dichiarazione di Barcellona, la transizione economica e per attrarre maggiori investimenti nella regione;
  • rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, come sottolineato dal Consiglio europeo di Tampere;
  • perseguire il dialogo fra culture e civiltà al fine di combattere l'intolleranza, il razzismo e la xenofobia.

8. Per quanto concerne le questioni relative alla sicurezza, l'UE intende utilizzare la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in evoluzione per valutare come rafforzare, insieme con i partner mediterranei, la sicurezza fondata sulla cooperazione nella regione.

9. L'Unione ha già in passato svolto un ruolo attivo nell'impegno volto a creare una pace giusta, globale e duratura in Medio Oriente e a promuovere la stabilità e lo sviluppo in Medio Oriente. L'Unione ritiene che la cooperazione già avviata nell'ambito del processo di Barcellona sia un elemento determinante per gettare le basi del processo successivo alla pace. Nel quadro della presente strategia comune e tenendo conto del paragrafo 6, l'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

  • promuovere condizioni che aiutino le parti ad attuare gli accordi conclusi fra le stesse;
  • sviluppare le basi per normali relazioni di buon vicinato e incoraggiare le parti a impegnarsi nella cooperazione regionale;
  • contribuire al consolidamento della pace nella regione, incluse l'integrazione economica e la comprensione reciproca fra le società civili.

10. Per aumentare l'efficacia, l'impatto e la visibilità delle azioni e delle iniziative svolte dall'UE nella regione, saranno perseguiti i seguenti obiettivi generali:

  • migliorare il coordinamento, la coerenza e la complementarità e garantire le sinergie fra le attività, gli strumenti e gli interventi dell'UE e dei suoi Stati membri a livello regionale e subregionale;
  • garantire la complementarità della politica mediterranea dell'UE con le politiche dell'UE nei confronti di altri partner.

PARTE III

SETTORI DI AZIONE E INIZIATIVE SPECIFICHE

11. L'UE, insieme ai suoi partner mediterranei, si impegna a intraprendere una revisione globale del processo di Barcellona allo scopo di rafforzare tale processo e incentrarlo maggiormente sulle azioni e sui risultati.

12. L'Unione europea si adopererà per condurre a buon fine le iniziative specifiche indicate in appresso, senza escludere la possibilità di presentarne altre; tali iniziative potranno eventualmente tenere conto delle situazioni ed esigenze specifiche dei paesi, delle regioni o sottoregioni interessati.

Aspetti politici e di sicurezza

13. L'UE rafforzerà il dialogo politico e in materia di sicurezza con i suoi partner mediterranei a tutti i livelli: bilateralmente, con i singoli partner mediterranei; nell'ambito del processo di Barcellona, inclusa, dopo la sua entrata in vigore, la Carta euromediterranea per la pace e la stabilità nonché in altri contesti multilaterali per:

  • individuare il terreno comune per le questioni relative alla sicurezza volte a creare un'area comune di pace e di stabilità;
  • elaborare misure intese a rafforzare il partenariato, segnatamente promuovendo consultazioni e scambi di informazioni periodici con i partner mediterranei;
  • fornire informazioni tempestive e adeguate sulle iniziative che potrebbero interessare gli altri partner mediterranei;
  • rafforzare la cooperazione contro le sfide globali alla sicurezza, quali il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga;
  • cooperare su eventuali disposizioni per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la successiva ricostruzione, inclusa l'esortazione alla composizione pacifica dei conflitti e delle controversie, anche tramite strumenti giuridici;
  • esplorare le possibilità di affrontare problemi legati alle mine terrestri antipersona nella regione mediterranea attraverso la cooperazione nell'azione antimine, inclusi lo sminamento, le attività informative sulle mine e l'assistenza alle vittime, al fine di promuovere gli obiettivi della Convenzione di Ottawa;
  • promuovere la firma e la ratifica da parte dei partner mediterranei di tutti gli strumenti di non proliferazione, inclusi il TNP, la CWC, la BWC e il CTBT;
  • cercare di realizzare un'area del Medio Oriente, reciprocamente ed effettivamente controllabile, libera dalle armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche e biologiche nonché dai rispettivi sistemi di lancio.

In tale contesto, l'UE terrà conto degli ulteriori sviluppi della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto

14. Nell'ambito del processo di Barcellona e nelle sue relazioni bilaterali con i partner mediterranei, l'UE:

  • promuoverà attivamente il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, in particolare mediante il dialogo politico e il sostegno alla riforma giudiziaria, allo sviluppo di istituzioni e alla libertà di espressione, segnatamente attraverso il rafforzamento dei media indipendenti;
  • sosterrà e incoraggerà gli sforzi per promuovere il buon governo;
  • sottolineerà l'importanza di promuovere e di proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali per tutti, anche fornendo sostegno a soggetti governativi e non governativi della regione tramite la formazione, il controllo, la difesa e la sensibilizzazione in materia di diritti umani;
  • nel contesto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, solleciterà l'accesso agli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, inclusa la piena attuazione dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;
  • prenderà misure per convincere tutti i partner mediterranei ad abolire la pena di morte secondo orientamenti concordati dell'UE.

Pace in Medio Oriente

15. L'UE, tenendo conto del paragrafo 6 della presente strategia comune,

  • fornirà le sue conoscenze specialistiche, presenterà idee e proporrà i suoi buoni uffici e la sua assistenza alle parti principali del processo di pace per agevolare la conclusione di accordi di pace e per favorire la preparazione dell' "era successiva alla pace" in Medio Oriente;
  • promuoverà attivamente i progressi per quanto riguarda il capitolo multilaterale del processo di pace basandosi anche sulle sinergie con il processo di Barcellona. Per quanto riguarda le questioni fondamentali, quali l'acqua e i profughi, l'UE offrirà, su richiesta, le sue conoscenze specialistiche;
  • nel contesto di una composizione globale e su richiesta delle parti principali interessate, prenderà in considerazione la partecipazione degli Stati membri all'attuazione in loco delle disposizioni in materia di sicurezza;
  • contribuirà all'impegno internazionale richiesto per attuare e consolidare la pace in Medio Oriente, segnatamente attraverso il sostegno alla cooperazione e all'integrazione economiche regionali e all'espansione dei flussi commerciali;
  • opererà per rafforzare la stabilità in Medio Oriente mediante la sicurezza frondata sulla cooperazione attraverso i suoi contributi all'attuazione della Carta euromediterranea per la pace e la stabilità, una volta adottata ed entrata in vigore.

Aspetti economici e finanziari

16. L'UE:

  • opererà attivamente per la realizzazione degli accordi euromediterranei di associazione, segnatamente promuovendo ulteriormente la liberalizzazione progressiva degli scambi in tutti i settori di competenza dei partner conformemente alla Dichiarazione di Barcellona;
  • farà di tutto per accelerare la conclusione e l'attuazione dei restanti accordi di associazione
  • sosterrà le misure per aumentare l'attrattiva della regione per gli investitori, in particolare attraverso la creazione di un mercato più ampio, incoraggiando l'allineamento delle politiche in relazione al mercato unico dell'UE, migliorando il quadro normativo, garantendo un trattamento giusto ed equo degli investitori e aumentando la consapevolezza dell'UE delle opportunità di investimento nella regione;
  • incoraggerà e sosterrà la cooperazione subregionale, come nel quadro dell'Unione del Maghreb arabo, in un ambito che conduca a una più estesa cooperazione regionale;
  • incoraggerà e sosterrà gli sforzi dei partner mediterranei per aumentare gli scambi commerciali Sud/Sud, in particolare attraverso accordi commerciali Sud/Sud e l'armonizzazione progressiva delle regole in materia di origine;
  • assisterà i partner mediterranei nel rafforzare la loro capacità di definire adeguate politiche commerciali e di partecipare attivamente ai negoziati commerciali, con particolare riguardo allo sviluppo di una zona di libero scambio euromediterranea e alle future negoziazioni in seno all'OMC;
  • incoraggerà la liberalizzazione del saldo dei pagamenti correnti in vista di liberalizzare completamente, quanto prima, i movimenti di capitali. Promuoverà inoltre l'euro come valuta per i contratti e i pagamenti nel commercio mediterraneo;
  • sosterrà l'interconnessione infrastrutturale tra i partner mediterranei e tra questi ultimi e l'UE, in base all'esperienza acquisita nel quadro delle reti transeuropee (RTE) nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni;
  • incentiverà le politiche intese ad accrescere il ruolo del settore privato nonché la promozione delle piccole e medie imprese dei paesi partner mediterranei, segnatamente le PMI orientate all'esportazione, come uno dei mezzi più efficaci per creare un maggior numero di posti di lavoro;
  • garantirà che sia data adeguata considerazione all'obiettivo di creare un'economia di mercato con una dimensione sociale, incluse le norme fondamentali di lavoro e la promozione della parità di genere.

17. L'UE incoraggerà l'adesione all'OMC di tutti i partner secondo condizioni opportune.

18. L'UE valorizzerà al massimo l'impatto della cooperazione finanziaria attraverso il bilancio comunitario, segnatamente MEDA, nonché attraverso la BEI, con le seguenti misure:

  • la Comunità europea e gli Stati membri coordineranno le rispettive strategie in materia di cooperazione finanziaria e di cooperazione allo sviluppo, i programmi e le azioni in favore dei partner mediterranei, e collaboreranno inoltre con altri donatori, per garantire la coerenza, la complementarità e, se opportuno, il cofinanziamento;
  • L'Unione europea intensificherà il dialogo economico con i partner mediterranei, segnatamente nel contesto della programmazione dell'assistenza finanziaria, al fine di promuovere una transizione economica più rapida, solide politiche fiscali e monetarie nonché la riforma strutturale;
  • la Commissione garantirà che le altre risorse disponibili nel bilancio comunitario a favore dei partner mediterranei siano usate in modo coerente. Si cercherà di migliorare il coordinamento con gli altri pertinenti programmi dell'UE (programma specifico del quinto programma quadro di R&S volto a confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria con i partner, SYNERGY, LIFE, INTERREG III).

19. L'UE promuoverà strategie e politiche meglio integrate in materia di gestione idrica nella regione mediterranea.

Ambiente

20. L'UE garantirà che sia presa in considerazione l'esigenza di promuovere una migliore integrazione degli aspetti ambientali ai fini della sostenibilità dello sviluppo economico.

Versante sociale e culturale

21. Oltre alla cooperazione nel quadro del partenariato euromediterraneo, l'UE

  • prenderà tutte le misure necessarie per agevolare e incoraggiare la partecipazione della
  • società civile nonché l'ulteriore sviluppo degli scambi umani tra l'UE e i partner mediterranei. Le ONG saranno incoraggiate a partecipare alla cooperazione a livello bilaterale e regionale. Particolare attenzione sarà rivolta ai mezzi di informazione e alle università;
  • sosterrà gli sforzi volti a promuovere la cooperazione nelle questioni sociali, inclusa la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché a rafforzare il dialogo sociale;
  • incoraggerà gli sforzi volti a migliorare l'istruzione e la formazione professionale, in particolare per i giovani e le donne allo scopo di accrescerne l'integrazione nei mercati del lavoro. In tale contesto sarà migliorata la cooperazione regionale attraverso lo scambio delle migliori prassi, il trasferimento di know-how e lo sviluppo di capacità.

Giustizia e affari interni

22. In base all'acquis del processo di Barcellona e a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, l'UE

  • agirà conformemente alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e ad altri strumenti pertinenti e promuoverà il pieno rispetto della stessa da parte dei partner mediterranei;
  • studierà la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio dei visti;
  • promuoverà l'individuazione delle corrispondenze tra ordinamenti giuridici di diversa ispirazione al fine di risolvere problemi di diritto civile concernenti le persone: diritto di successione e diritto di famiglia, incluso il divorzio;
  • promuoverà la trasparenza e una maggiore prevedibilità degli ordinamenti giuridici dei partner al fine di promuovere gli investimenti stranieri e di incoraggiare i migranti legali a svolgere attività a favore dello sviluppo comune con i loro paesi d'origine;
  • garantirà la liberalizzazione delle norme sul trasferimento dei profitti, e troverà soluzioni per evitare le doppie imposizioni, in particolare per i migranti legali e quelli con doppia nazionalità;
  • svilupperà meccanismi efficaci di cooperazione per la lotta alle organizzazioni di immigrazione clandestina, inclusa l a tratta di esseri umani, tra l'altro attraverso la conclusione di accordi di riammissione concernenti i propri cittadini e i cittadini di paesi terzi nonché gli apolidi;
  • avvierà dialoghi volti a istituire sistemi moderni ed efficaci di controllo delle frontiere, offrendo tra l'altro accesso ai programmi di formazione e scambi di funzionari;
  • coopererà con i partner mediterranei per affrontare la questione della migrazione, tenendo pienamente conto delle realtà economiche, sociali e culturali presenti nei paesi partner. In un siffatto approccio occorrerà combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti dell'uomo;
  • svilupperà un approccio comune che sia inteso a garantire l'integrazione nella società dei cittadini di paesi partner mediterranei che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un determinato periodo di tempo e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, che miri a ravvicinare il loro status giuridico in tale Stato membro a quello goduto dai cittadini dell'UE;
  • scambierà informazioni e dati statistici con i partner mediterranei sui flussi migratori.

L'UE svilupperà ulteriormente la sua cooperazione con i partner mediterranei nella lotta alla criminalità organizzata, inclusi il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso

  • l'assistenza alla formazione dei membri del corpo giudiziario e delle autorità preposte all'applicazione della legge, con particolare riguardo alle informazioni sull'acquis comunitario in materia di criminalità organizzata;
  • l'offerta di collaborazione ai partner mediterranei per sviluppare il quadro giuridico, istituzionale e giudiziario necessario per il perseguimento di questi reati nonché meccanismi di cooperazione per la lotta alla criminalità transnazionale.

23. L'UE svilupperà ulteriormente la sua cooperazione con i partner mediterranei nella lotta alla criminalità organizzata, inclusi il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso

  • l'assistenza alla formazione dei membri del corpo giudiziario e delle autorità preposte all'applicazione della legge, con particolare riguardo alle informazioni sull'acquis comunitario in materia di criminalità organizzata;
  • l'offerta di collaborazione ai partner mediterranei per sviluppare il quadro giuridico, istituzionale e giudiziario necessario per il perseguimento di questi reati nonché meccanismi di cooperazione per la lotta alla criminalità transnazionale.

L'UE continuerà ad incoraggiare i partner mediterranei ad aderire alle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite in materia di terrorismo e a seguire il principio secondo cui la lotta al terrorismo deve basarsi strettamente sui principi del diritto internazionale e sul rispetto dei diritti dell'uomo.

PARTE IV

STRUMENTI E MEZZI

Disposizioni generali

24. La presente strategia comune è attuata dalle istituzioni e dagli organi dell'UE, ciascuno nell'abito delle competenze ad esso assegnate dai trattati, e in conformità delle procedure applicabili ai sensi degli stessi.

25. Per quanto riguarda gli aspetti della strategia che rientrano nell'ambito della PESC dell'Unione, il Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, appoggiato dall'inviato speciale per il processo di pace in Medio Oriente, assiste il Consiglio e la Presidenza nell'attuazione di detta strategia e degli atti adottati in base alla stessa. Fatte salve le competenze ai sensi del TCE, la Commissione è pienamente associata in conformità degli articoli 18 e 27 del TUE.

26. Il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 3 del TUE, assicurano la coerenza, l'unità e l'efficacia dell'azione dell'Unione. L'efficacia della presente strategia comune sarà ottimizzata garantendo la maggiore coerenza possibile tra i vari strumenti e settori di azione dell'Unione, e tra l'azione dell'Unione e quella degli Stati membri. L'Unione garantirà la complementarità tra la sua politica mediterranea e le altre politiche.

27. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia comune utilizzando in modo appropriato e coordinato tutti i pertinenti strumenti e mezzi a loro disposizione. La presente strategia comune lascerà impregiudicate le disposizioni vigenti in base alle quali gli Stati membri riconoscono uno Stato, decidono della sua adesione alle organizzazioni internazionali o decidono il mantenimento o la conduzione delle relazioni bilaterali diplomatiche o di altro tipo (ad esempio le relazioni bilaterali politiche, sportive o culturali).

Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri

28. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri

  • riesaminano, in base alle rispettive competenze e capacità, le azioni, i programmi, gli strumenti e le politiche esistenti che non rientrano nella dichiarazione di Barcellona né negli atti di attuazione della stessa, al fine di assicurarne la coerenza con la presente strategia e, qualora si ravvisino incongruenze, apportano i necessari adeguamenti alla prima data di riesame;
  • sfruttano integralmente e opportunamente gli strumenti e i mezzi esistenti, oltre a tutti i programmi pertinenti dell'UE e degli Stati membri, nonché redigono e tengono aggiornato, a tal fine, un inventario indicativo delle risorse dell'Unione, della Comunità e degli Stati membri mediante le quali sarà attuata la presente strategia comune.

Coordinamento

29. Un particolare impegno è rivolto dagli Stati membri al coordinamento delle iniziative nei confronti della regione mediterranea, anche nell'ambito di organizzazioni regionali e internazionali quali il Consiglio d'Europa, l'ONU, l'OSCE, e gli istituti finanziari internazionali (IFI); tale coordinamento terrà debitamente conto della competenza comunitaria.

30. Gli Stati membri che partecipano ad altri consessi impegnati, come obiettivo principale o secondario, in attività riguardanti il Mediterraneo, assumono una condotta coerente con gli obiettivi della presente strategia comune.

31. I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione presso i partner mediterranei tengono pienamente conto della presente strategia comune quando coordinano le loro attività in loco.

32. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per una cooperazione più efficace con le organizzazioni regionali e internazionali e cercheranno di realizzare gli obiettivi della strategia insieme ad altri paesi che perseguono gli stessi scopi.

Attuazione e riesame

33. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di :

  • assicurare che ogni Presidenza presenti al Consiglio, nell'ambito del suo programma generale, punti prioritari per l'attuazione della presente strategia comune, che si ispirino agli obiettivi di cui alla Parte II e tengano conto dei settori d'azione di cui alla Parte III;
  • riesaminare e valutare le iniziative lanciate dall'Unione sulla base della presente strategia e riferire al Consiglio europeo, almeno annualmente, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi in essa previsti;
  • riesaminare la situazione nella regione mediterranea e l'andamento della cooperazione con i partner mediterranei nell'attuazione della presente strategia, e inserire una valutazione al riguardo nella relazione destinata al Consiglio europeo;
  • se necessario, raccomandare al Consiglio europeo modifiche delle Parti II e III della presente strategia.

34. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, contribuirà a tale attuazione e riesame.

Cooperazione con i partner mediterranei

35. L’Unione europea e i suoi Stati membri lavoreranno in stretta collaborazione con i partner mediterranei per attuare la strategia comune, in particolare attraverso gli accordi di associazione e mediante il Comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona, anche prendendo in esame le raccomandazioni e le preoccupazioni espresse dai partner mediterranei.

PARTE V

Durata

36. La presente strategia comune si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione per un periodo iniziale di quattro anni. Essa può essere prorogata, riveduta e, se del caso, adeguata dal Consiglio europeo su raccomandazione del Consiglio.

Pubblicazione

37. La presente strategia comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Dichiarazione del Consiglio europeo relativa alla strategia comune sulla regione mediterranea

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata nell'adottare le azioni comuni, le posizioni comuni e tutte le altre decisioni che rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (Politica estera e di sicurezza comune), in base alla strategia comune.

Gli atti che non rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea continuano ad essere adottati conformemente alle procedure decisionali appropriate previste dalle pertinenti disposizioni dei trattati, ivi compresi il Trattato che istituisce la Comunità europea e il titolo VI del trattato sull'Unione europea.

In occasione dell'adozione della strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea, il Consiglio europeo ribadisce che l'Unione europea continuerà a sostenere gli sforzi delle parti intesi a concludere, e successivamente ad attuare, accordi di pace. In tale contesto l'Unione europea si baserà sui principi esposti nella dichiarazione fatta nel marzo del 1999 dal Consiglio europeo di Berlino.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, coadiuvato dall'inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente, e la Commissione ad esaminare quale contributo il processo di Barcellona possa apportare alla stabilità in Medio Oriente, ad operare per accrescere la visibilità dell'Unione e a proporre iniziative concrete intese a promuovere lo sviluppo della regione nel clima post-conflitto. Sarà trasmessa al prossimo Consiglio europeo una relazione in merito alle questioni suddette.

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ALLEGATO VI - Dichiarazione del Consiglio europeo su Etiopia-Eritrea

Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la conclusione ad Algeri dell'accordo sulla cessazione delle ostilità tra l'Etiopia e l'Eritrea. Porge le sue più vive congratulazioni all'attuale presidente dell'Organizzazione dell'unità africana, Sig. Abdelaziz Bouteflika, per aver raggiunto tale importante risultato in vista di un accordo globale sull'attuazione del piano di pace proposto dall'OUA con il sostegno, oltre che degli Stati Uniti, dell'Unione europea nella persona del rappresentante speciale della Presidenza, Sig. Rino Serri.

Tenuto conto delle decisioni delle Nazioni Unite, l'attuazione dell'accordo di pace avrà un impatto positivo sulla stabilità e sullo sviluppo dell'intera regione.

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ALLEGATO VII - DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI SANTA MARIA DA FEIRA

  • Relazione della Presidenza sulla Conferenza intergovernativa
    (CONFER 4750/00)
  • Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa
    (9149/00)
  • Relazione del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità
    (9164/00)
  • Relazione della Commissione sui progressi realizzati in tema di servizi finanziari
    (8924/00)
  • Conclusioni del Consiglio (ECOFIN) concernenti la relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari
    (9280/00)
  • Iniziativa della BEI "Innovazione 2000"
    (9180/00)
  • Piano d'azione della Commissione "eEurope 2002 - Una società dell'informazione per tutti"
    (9097/00)
  • Relazione del Gruppo ad Alto livello sul rafforzamento della cooperazione per modernizzare e migliorare la protezione sociale
    (8634/00 COR 1 (en) COR 2 (gr)
  • Contributo del Consiglio "Occupazione e politica sociale" sul seguito del Consiglio europeo di Lisbona
    (9353/00)
  • Relazione della Presidenza sul Libro bianco sulla sicurezza alimentare
    (8899/00)
  • Relazione del Consiglio "Pesca" sull’integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca
    (9386/00)
  • Piano d'azione dell'UE in materia di droga (2000-2004)
    (9283/00)
  • Priorità e obiettivi dell’Unione europea per le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni
    (7653/00)
  • Relazione del Consiglio sulla strategia comune sulla Russia
    (9405/00)
  • Strategia comune sulla regione mediterranea
    (9404/1/00 REV 1)
  • Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo dal Segretario Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissione
    (3166/3/00 REV 3)
  • Piano d'azione per la Dimensione settentrionale delle politiche esterne e transfrontaliere dell'Unione europea 2000-2003
    (9401/00)

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