RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97) 0644 - C4 -0066/98 97/0335(SYN)) Relatore per parere (Procedura "HUGHES"): On. Bill Miller, commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
29 settembre 1998
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: on. Christoph Werner Konrad
- Con lettera del 2 febbraio 1998 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 189 C del trattato CE e dell'articolo 75, paragrafo 1 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
- A. PROPOSTA LEGISLATIVA - PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
- B. MOTIVAZIONE
- PARERE
Con lettera del 2 febbraio 1998 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 189 C del trattato CE e dell'articolo 75, paragrafo 1 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
Nella seduta del 20 febbraio 1998 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.
Nella riunione del 25 febbraio 1998 la commissione per i trasporti e il turismo ha nominato relatore l'on. Konrad.
Nella seduta del 13 marzo 1998, il Presidente ha comunicato che la relazione sarebbe stata elaborata in base alla procedura HUGHES dalla commissione per i trasporti e il turismo congiuntamente alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
Nelle riunioni del 2 settembre e 29 settembre 1998 ha esaminato la proposta della Commissione nonché il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione gli onn. Bazin, presidente; Wijsenbeek e Sisó Cruellas, vicepresidenti; Jarzembowski (in sostituzione del relatore); Aparicio Sánchez, Bennasar Tous (in sostituzione dell'on. dell'on. Grosch), Camisón Asensio, Cornelissen, van Dam, Danesin, González Triviño, Lagendijk, McIntosh, Megahy, Simpson e Stenmarck.
Il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale è allegato alla presente relazione.
La relazione è stata depositata il 29 settembre 1998.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
A. PROPOSTA LEGISLATIVA - PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97) 0644 - C4-0066/98 - 97/0335(SYN))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche:
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(Emendamento 1)
Primo considerando
considerando che la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna , ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri; che, nell'interesse della sicurezza, tali condizioni devono essere adeguate ai progressi tecnici, tenendo inoltre conto dei cambiamenti avvenuti nella rete navigabile della Comunità; | considerando che la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna , ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri; che a livello europeo continuano a valere requisiti tecnici diversi per quanto concerne la navigazione interna; che la coesistenza di diverse regolamentazioni internazionali e nazionali ha reso finora più difficili gli sforzi volti ad un riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione senza ulteriori ispezioni per quanto concerne le navi straniere; che inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE in parte non rispondono più agli attuali progressi tecnici; |
(Emendamento 2)
Secondo considerando
considerando che le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, sono stati riveduti a decorrere dal 1Ί gennaio 1995; che per ragioni di concorrenza e di sicurezza è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contentuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete comunitaria; | considerando che le disposizioni tecniche contenute negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono per l'essenziale le disposizioni vigenti per il Reno a norma del regolamento rivisto sul controllo della navigazione del Reno - nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR); che le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati riveduti a decorrere dal 1Ί gennaio 1995 e sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi della tecnica; che per ragioni di concorrenza e di sicurezza nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contentuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete comunitaria; che al riguardo è necessario tener conto anche delle modifiche della rete navigabile interna della Comunità; |
(Emendamento 3)
Considerando 4 bis (nuovo)
considerando che il Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla proposta di direttiva 82/714/CE (GU C 289/79, pag. 25) deplora che nell'armonizzazione delle norme minime tecniche non fossero comprese le navi passeggeri; che si raccomanda quindi di adeguare opportunamente il campo di applicazione della direttiva, nell'interesse della sicurezza del trasporto delle persone, al campo d'applicazione delle disposizioni del Reno colmando così tale lacuna; |
(Emendamento 4)
Articolo 1, paragrafo 10, punto 3
Il testo dell'articolo 19 sostituito dal testo seguente: | Il testo dell'articolo 19 sostituito dal testo seguente: |
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. | 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. La Commissione riferisce al Parlamento europeo su base regolare in merito alle modifiche sostanziali apportate agli allegati della direttiva. |
(Emendamento 5)
Articolo 2, paragrafo 1
1. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1Ί luglio 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1Ί luglio 1998. | 1. Gli Stati membri adottano, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97) 0644 - C4 - 0066/98 97/0335(SYN))
(Procedura di cooperazione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97) 0644 - 97/0335(SYN)[2],
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE e dell'articolo 75, paragrafo 1 del trattato CE (C4-0066/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale,
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
B. MOTIVAZIONE
1. Antefatti e illustrazione del problema
La proposta presentata dalla Commissione per modificare la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna mira essenzialmente ad un adeguamento delle disposizioni tecniche contenute nell'allegato II di detta direttiva ai più recenti progressi della tecnica nonché ad un'armonizzazione delle relative procedure di certificazione. Tiene nel contempo conto della coesistenza di diversi sistemi di regolamentazione per la navigazione interna in Europa e può quindi contribuire, in accordo con i lavori della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR) e della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE), al raggiungimento di un livello tecnico della navigazione interna armonizzato in ambito europeo.
Il progetto di mercato interno come pure lo sviluppo del libero trasporto attraverso vie navigabili interne su scala europea richiedono un'armonizzazione ovvero un adeguamento delle relative disposizioni tecniche e di sicurezza al livello più alto. In tal modo si contribuisce allo sviluppo del libero trasporto di merci ma si garantisce anche il rispetto di elevati standard di sicurezza, ambientali e sociali. L'armonizzazione delle disposizioni tecniche e il reciproco riconoscimento dei certificati migliorerebbero inoltre le premesse per un'effettiva concorrenza anche nel settore della navigazione interna.
Il relatore si rende conto dei problemi specifici cui è confrontata la navigazione interna in Europa. Solo una flotta effettivamente concorrenziale sarà in grado di resistere nel tempo: il programma comunitario per la liberalizzazione del mercato della navigazione interna entro il 1Ί gennaio 2000 e la relativa abolizione delle tariffe fisse costituisce secondo il relatore la gisuta soluzione. Solo la concorrenza può garantire a lungo termine la capacità economica. In tale contesto rientra anche l'apertura della navigazione interna ai paesi dell'Europa centrale ed orientale, non da ultimo in preparazione del prossimo ampliamento dell'Unione.
Nell'interesse della creazione di un mercato unico va quindi ovviamente garantito che non si applichino alle diverse vie navigabili europee standard diversi o che siano necessarie procedure e documenti diversi. La presente proposta di modifica della direttiva 82/714 va accolta favorevolmente anche sotto questo aspetto.
2. L'adeguamento dell'attuale sistema normativo in Europa
Per quanto concerne i requisiti tecnici per le navi che effettuano la navigazione interna vigono attualmente in Europa tre normative diverse:
- il regolamento sul controllo della navigazione del Reno nella versione rivista del 1995, adottato dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (vale per la navi che operano sulle vie navigabili regolate dalla Convenzione rivista di Mannheim sulla navigazione del Reno del 1868),
- la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 per le vie navigabili della Comunità diverse dal Reno,
- la raccomandazione della Commissione economica per l'Europa (ECE) delle Nazioni Unite in materia di requisiti tecnici (uniformi) per le navi della navigazione interna nella versione del 1981, che ha quindi importanza soprattutto per i paesi terzi europei nella misura in cui applichino le relative raccomandazioni.
Dalla costruzione del canale Reno-Meno-Danubio nel 1992 esiste in Europa una rete di vie navigabili interne che collega il Mare del Nord con il Mar Nero. Non è stata però predisposta una regolamentazione comune per le navi che operano su tali vie navigabili.
I requisiti tecnici contenuti nelle "disposizioni del Reno" del 1995 sono, secondo gli esperti, i requisiti tecnici più aggiornati. La commissione per i trasporti e il turismo ha effettuato il 17 marzo 1998 un'audizione pubblica sui problemi e le prospettive future della navigazione interna in Europa. I rappesentanti presenti del settore europeo della navigazione interna nonché gli utenti e gli spedizionieri si sono espressi senza eccezioni in termini positivi in merito agli standard tecnici delle disposizioni del Reno. Di conseguenza, la maggioranza delle navi in servizio vengono già oggi costruite e strutturate a livello comunitario conformemente a tali disposizioni. Secondo il relatore non vi è quindi alcun motivo di porre in dubbio la necessità tecnica di adeguarvi la direttiva comunitaria 82/714. Inoltre, procedendo in tal modo si migliorerebbe notevolmente la sicurezza della pianificazione per i costruttori navali.
La direttiva 82/714 che va ora adeguata si fonda ancora sulle vecchie disposizioni del Reno del 1982. Attraverso l'allegato II disciplina gli standard minimi cui le navi che operano sulle vie interne devono rispondere. In tale contesto rientrano oltre ai requisiti di costruzione, alle macchine, ai radar e agli impianti elettrici anche le condizioni di salute e sicurezza per quanto concerne gli alloggi degli equipaggi.
Anche le raccomandazioni della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa in merito alle disposizioni tecniche per le navi della navigazione interna si fondano sulle disposizioni del Reno.
Un adeguamento della relativa risoluzione n. 17 è attualmente in fase di elaborazione a Ginevra. Tali lavori si richiamano ad una decisione della Commissione competente per il trasporto interno delle NU/ECE del 1992. Mirano, con la partecipazione della Commissione del Reno, della Commissione del Danubio e della Commissione europea, ad una unificazione dei procedimenti e delle disposizioni in materia di ispezioni delle navi che operano sulle vie interne. In un contributo all'audizione della commissione per i trasporti e il turismo del PE in data 17 marzo 1998, il rappresentante della Commissione economica NU per l'Europa ha segnalato tra l'altro che l'adozione della proposta modifica della direttiva 82/714/CEE agevolerà notevolmente i lavori del Comitato per il trasporto interno quanto all'aggiornamento delle raccomandazioni ECE. Il testo della proposta di direttiva presentato al Parlamento rappresenta, secondo gli esperti, un'importante base di lavoro. Inoltre anche i governi degli Stati membri dell'ECE prendono in considerazione la possibilità di rendere le raccomandazioni ECE uno strumento vincolante non appena il testo aggiornato verrà uniformato alle disposizioni nazionali e regionali.
E' quindi logico e urgentemente necessario aggiornare le disposizioni tecniche della direttiva comunitaria per garantire uno standard unitario in Europa.
Qualora la Comunità non proceda in tal senso i paesi associati potrebbero trovarsi una situazione paradossale:
Da una parte sono obbligati dagli accordi europei a ravvicinare le loro disposizioni legislative a quelle della Comunità (quindi anche alla direttiva del 1982), dall'atra la risoluzione della Commissione economica NU per l'Europa raccomanda loro di adeguarsi alle "disposizioni del Reno" del 1995. Una rielaborazione della direttiva agevola quindi anche in via di principio il ravvicinamento delle disposizioni legislative da parte dei paesi associati.
3. Osservazioni specifiche
La modifica della direttiva esistente contiene una novità per quanto concerne la validità dell'attestato comunitario di navigazione sul Reno. Finora tale attestato non autorizzava da solo ad operare sulle vie navigabili della zona R, cioè sulle vie navigabili della Comunità cui si applicano le disposizioni del Reno. Con la proposta modifica dell'articolo 3 le nuove navi munite di una certificazione comunitaria che ne comprovi la completa conformità alle disposizioni tecniche degli allegati, potranno navigare il Reno senza un attestato specifico. Il relatore, in considerazione delle particolari competenze della Commissione per il Reno, si è rivolto al riguardo agli esperti invitati all'audizione sopramenzionata. Dalle loro risposte si può concludere che non esistono perplessità né oggettive né giuridiche contro la validità di un attestato comunitario. Da una parte la proposta della Commissione fa propri gli standard riconosciuti delle disposizioni del Reno, dall'altra, non esiste però alcun dubbio in merito alla competenza complessiva della Comunità in materia di politica comune dei trasporti, di concorrenza nonché di libera circolazione di merci e servizi sulla base del trattato CE per quanto riguarda le vie navigabili interne - quindi anche il Reno - dell'Unione europea.
Il conseguente problema di un riconoscimento reciproco delle procedure di certificazione a livello paneuropeo è invece complesso. In particolare per quanto riguarda la navigazione sul Reno si presentano perplessità in relazione alle procedure di classificazione e certificazione vigenti nei paesi dell'Europa centrale ed orientale.
Tale aspetto però non ostacola la presente proposta di modifica della direttia 82/714/CEE.
Il relatore vorebbe invitare la Commissione ad adoperarsi con impegno sulla scena internazionale affinché, a lungo termine, venga disciplinata la questione del riconoscimento anche rispetto agli Stati confinanti della Comunità non soggetti alle disposizioni del Reno. In tal modo la libera circolazione delle merci su vie navigabili interne, in quanto modo di trasporto ecologico, potrebbe venir incentivata fornendo nel contempo un adeguato contributo alla creazione di un grande mercato interno. Altrimenti si potrebbe ritenere che, sulla strada dell'introduzione di elevati standard di sicurezza, si debba procedere solo ad una compartimentazione occulta del mercato. Non è un segreto che l'Europa occidentale non va sempre incontro a braccia aperte ai suoi concorrenti dell'Europa orientale. Un adeguato rispetto dei necessari standard di sicurezza non ha però alternative ai fini della concorrenza.
La proposta della Commissione prevede inoltre l'estensione del campo di applicazione alle navi passeggeri che trasportano più di 12 persone. Il Parlamento europeo aveva lamentato tale carenza già nella sua risoluzione del 1979. Un adeguato riferimento nei considerando è sembrato quindi opportuno al relatore.
Un'ulteriore modifica sostanziale proposta dalla Commissione riguarda l'articolo 19 della direttiva. Finora tutte le modifiche degli allegati tecnici della direttiva dovevano venir adottate dal Consiglio. La Commissione propone ora di trasferire i relativi poteri di attuazione ad un Comitato consultivo. Vuole richiamarsi al riguardo al Comitato esistente a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CE sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi. Visto che, in considerazione di quanto sopra esposto, l'aspetto essenziale è che il certificato comunitario (conformemente alla direttiva 82/714) e il certificato di navigazione del Reno (sulla base delle disposizioni del Reno) continuino ad attestare un pari livello di sicurezza e tenendo presente d'altra parte che un Comitato specifico è già incaricato della questione, il relatore considera questa soluzione come la migliore e la più efficace. La competenza del Comitato deve comunque, conformemente al testo proposto dalla Commissione, limitarsi agli allegati. Inoltre la Commisione deve informare su base regolare il Parlamento in merito a modifiche tecniche sostanziali.
23 settembre 1998
PARERE
(articolo 147 del regolamento)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97)0644-C4-0066/98 - 97/0335(SYN)) (relazione Konrad)
Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
Relatore per parere: on. Bill Miller
PROCEDURA
Nella riunione del 18 marzo 1998 la commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha nominato relatore per parere l'on. Miller.
Nelle riunioni del 2 giugno, 30 giugno e 23 settembre 1998 ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 46 voti favorevoli e 1 astensione.
Erano presenti al momento della votazione gli onn. von Wogau, presidente; Katiforis e Secchi, vicepresidenti; Miller, relatore per parere; Areitio Toledo, Berès, Billingham, Camisón Asensio (in sostituzione dell'on. de Brémond d'Ars), Carlsson, Cassidy (in sostituzione dell'on. Fourçans), Christodoulou, Cox, Filippi (in sostituzione dell'on. Garosci), Friedrich, Funk (in sostituzione dell'on. Lulling), García Arias, García-Margallo y Marfil, Glase (in sostituzione dell'on. Mather), Harrison, Hendrick, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Imbeni, Kestelijn-Sierens, Konrad, Kuckelkorn, Kuhne (in sostituzione dell'on. Fayot), Langen, Lindqvist (in sostituzione dell'on. Gasóliba i Böhm), Lukas, McCarthy (in sostituzione dell'on. Donnelly), Erika Mann (in sostituzione dell'on. Caudron), Metten, Murphy, Pérez Royo, Pomés Ruiz (in sostituzione dell'on. Peijs), Porto (in sostituzione dell'on. Thyssen), Randzio-Plath, Rapkay, Read, Ribeiro, Rübig, Theonas (in sostituzione dell'on. Svensson), Väyrynen (in sostituzione dell'on. Larive), W.G. van Velzen (in sostituzione dell'on. Arroni) e Wolf (in sostituzione dell'on. Hautala).
ANTECEDENTI
Il mercato unico nel settore della navigazione intera è stato realizzato perlopiù attraverso una serie di atti legislativi relativi a questioni quali il reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità, l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali e le regole comuni applicabili al trasporto di merci e di persone attraverso le vie di navigazione interna.
Permane tuttavia ancora un ostacolo al trasporto agevole e libero di merci e persone nella navigazione interna all'Unione europea: attualmente, esistono tre diversi insiemi normativi per quanto riguarda i requisiti tecnici per la navigazione interna in Europa.
1) La normativa sul controllo della navigazione del Reno ("disposizioni del Reno"), che è stata riveduta nel 1995 e copre la zona cui si applica la Convenzione di Mannheim. Le disposizioni del Reno sono vincolanti per Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera.
2) La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, i cui requisiti tecnici si applicano alle vie comunitarie navigabili ad esclusione del Reno, incorporando le disposizioni del Reno per quanto concerne quest'ultimo.
3) Le raccomandazioni del 1981 della commissione economica per l'Europa (ECE) delle Nazioni Unite sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che non sono vincolanti e possono essere applicate anche da Stati non appartenenti all'Unione europea.
Di conseguenza, non vi è una normativa comune per le navi che operano sulla rete navigabile internazionale che collega il Mar Nero al Mare del Nord attraverso il Danubio, il Meno e il Reno, che per quanto riguarda l'Unione europea concerne solo sei Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi).
Sia la direttiva che le raccomandazioni dell'ONU/ECE sono basate sulle vecchie disposizioni del Reno e sono quindi piuttosto obsolete. Vi è un accordo unanime sul fatto che le nuove disposizioni del Reno prevedono le norme di sicurezza più aggiornate. Di conseguenza, la Commissione propone di aggiornare la direttiva 82/714/CEE per adeguarla alle più recenti disposizioni del Reno, un approccio seguito anche dall'ONU/ECE.
Tutte le numerose organizzazioni interessate dalla proposta in oggetto con le quali il relatore ha avuto contatti hanno appoggiato l'approccio della Commissione. La modifica della direttiva migliorerà la sicurezza dei trasporti sulle vie di navigazione interna, assicurerà un quadro unico di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna all'interno dell'Unione europea e contribuirà ad un'armonizzazione a livello pan-Europeo.
Benché la Commissione affermi che la grande maggioranza delle navi nuove che entrano in servizio nella Comunità sono attualmente costruite ed equipaggiate in base alle disposizioni del Reno, gli armatori dovranno affrontare spese considerevoli per conformare le navi già in servizio al livello tecnico richiesto. Ciò costituisce un problema soprattutto per le imprese più piccole. La proposta prevede periodi di transizione prima che ci si debba conformare definitivamente ai requisiti tecnici, tuttavia un sostegno finanziario a tali armatori potrebbe dimostrarsi essenziale per la loro sopravvivenza e si dovrebbe prendere in esame la possibilità di prevedere aiuti in proposito da parte dei fondi strutturali.
I requisiti tecnici sono spesso utilizzati come ostacoli non ufficiali agli scambi commerciali. La maggioranza delle navi dell'Europa orientale non sono conformi ai requisiti tecnici validi nell'Unione europea. È tuttavia nell'interesse generale prevedere i requisiti di sicurezza più moderni possibile. Poiché gli accordi europei prevedono che i paesi associati ravvicinino le proprie leggi a quelle della Comunità e molti di tali paesi basano la propria legislazione sulle raccomandazioni ECE, una revisione coerente di questi due insiemi normativi è anche decisamente nell'interesse degli Stati orientali quali la Bulgaria, la Repubblica Ceca, L'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia.
Va ricordato anche un altro aspetto, cioè che questo adeguamento della direttiva servirà da esempio in materia di progresso tecnico. Una stretta cooperazione tra tutte le parti interessate (Commissione europea, commissione per il Reno, ONU/ECE e commissione per il Danubio) è importante per evitare che ulteriori adeguamenti dei requisiti tecnici possano portare a nuove differenze. Attualmente, sembra esistere una certa rivalità, che dovrebbe essere superata.
Il relatore non intende soffermarsi sui dettagli di questa proposta molto tecnica. A seguito delle consultazioni con le organizzazioni interessate ciò non sembra neanche necessario. La proposta - e questo punto di vista è ampiamente condiviso - ha effetti molto positivi per l'ulteriore sviluppo del mercato interno e, al di là di ciò, sul trasporto di merci anche a livello pan-Europeo. Egli si limita quindi a formulare alcune conclusioni di carattere generale:
CONCLUSIONI
La commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale:
1. accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio in oggetto che introduce un sistema comune di requisiti tecnici basati su norme dimostratesi valide nella pratica per le navi della navigazione interna all'Unione europea quale un valido strumento per l'ulteriore completamento del mercato interno ed il libero trasporto di merci e persone;
2. ritiene che applicare un insieme normativo comune alle vie di navigazione interna che collegano il Mar Nero al Mare del Nord avrà un effetto positivo anche sulla navigazione interna dei paesi associati che sono collegati alle vie di navigazione comunitarie e stimolerà gli scambi economici tra l'UE e tale regione;
3. richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante siano previsti periodi di transizione per conformarsi ai nuovi requisiti tecnici, soprattutto le imprese più piccole dovranno affrontare spese considerevoli e propone il ricorso ai fondi strutturali, laddove gli Stati membri lo ritengano opportuno, per aiutare tali imprese a modernizzare le loro imbarcazioni;
4. chiede una stretta cooperazione tra la Commissione europea e la commissione centrale per il Reno al fine di assicurare un livello equivalente di sicurezza alla luce del progresso tecnico e dei futuri adeguamenti dei requisiti tecnici.