RELAZIONE sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea

25 febbraio 1999

Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
Relatrice: on. Helena Vaz da Silva

In seguito alla richiesta della Conferenza dei presidenti di commissione, il Presidente del Parlamento ha annunciato nella riunione del 19 giugno 1998 che la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione era autorizzata a presentare una relazione sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea.

Nella riunione del 22 aprile 1998, la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione ha nominato relatrice l'on. Vaz da Silva.

Nella riunione del 24 novembre 1998, del 26 gennaio e del 23 febbraio 1999 ha approvato il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione la commissione ha deciso di applicare la procedura senza discussione a norma dell'articolo 99, paragrafo 1 del regolamento e ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Pex, presidente; Palm, vicepresidente; Vaz da Silva, relatrice Gröner, Guinebertière, Heinisch, Kuhne, Mutin (in sostituzione dell'on. Morgan), Pack, Ryynänen, Sanz Fernandez, Tongue e Whitehead.

La relazione è stata depositata il 25 febbraio 1999.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di trattato di Amsterdam e in particolare l'articolo 151,

- vista la raccomandazione relativa alla condizione di artista approvata il 27 ottobre 1980 dalla Conferenza generale dell'UNESCO,

- viste le risoluzioni e raccomandazioni del Consiglio d'Europa relative alla situazione degli artisti,

- visto il documento del Consiglio d'Europa intitolato "La cultura al centro: contributo per una riflessione sulla cultura e lo sviluppo in Europa" (settembre 1996), nonché lo Studio comparato degli Esami delle Politiche culturali di 6 Stati membri (1997)

- visto il trattato WPPT concluso nel dicembre 1996 nel quadro della OMPI,

- vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 1982, sul rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore culturale (COM(82)0590) [1],

- vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 1987, sul rilancio dell'azione comunitaria nel settore culturale (COM(87)0603),

- vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 1990 sulla formazione professionale nel settore culturale (COM(90)0472),

- vista la comunicazione della Commissione dell'8 novembre 1991, sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità in campo culturale (COM(92)0149),

- vista la comunicazione della Commissione del 17 aprile 1996 sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità europea (COM(96)0160),

- vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 1996 sulla politica di coesione e cultura - un contributo per l'occupazione (COM(96)0512),

- visto lo studio "Professione Artista" ordinato dalla D.G. XXII (1996/989),

- vista la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1984 relativa ad un maggior ricorso al Fondo sociale europeo per quanto riguarda i lavoratori della cultura[2],

- vista la risoluzione del Consiglio del 13 novembre 1986, sul mecenatismo delle imprese[3],

- vista la direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, riguardante la protezione giuridica dei programmi di computer[4],

- vista la risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1991, sulla formazione degli amministratori nel settore culturale[5],

- vista la risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1991, sull'accesso temporaneo degli artisti provenienti dalla Comunità europea al territorio degli Stati Uniti d'America[6],

- viste le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 1991, concernenti il diritto d'autore e i diritti connessi[7],

- vista la direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, relativa al diritto di noleggio e di prestito e ad alcuni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale[8],

- vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993 relativa al coordinamento di talune regole in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo[9],

- vista la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 relativa alla armonizzazione della durata della protezione del diritto d'autore e di taluni diritti connessi[10],

- vista la direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile nel settore dei beni d'occasione, degli oggetti d'arte, di collezione o d'antiquariato[11],

- viste le conclusioni del Consiglio del 21 giugno 1994, sugli aspetti culturali ed artistici dell'istruzione[12],

- viste le conclusioni del Consiglio del 10 novembre 1994 relative alla comunicazione della Commissione per quanto riguarda l'azione della Comunità europea a favore della cultura[13],

- vista la decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996 che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensioni europee (Caleidoscopio)[14],

- vista la risoluzione del 16 gennaio 1981, sulla situazione sociale dei lavoratori della cultura[15],

- vista la risoluzione del 18 novembre 1983, sul rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore culturale[16],

- vista la risoluzione del 25 maggio 1984, sulla situazione dei lavoratori del settore culturale nella Comunità[17],

- vista la risoluzione del 10 febbraio 1988, sull'insegnamento della musica[18],

- vista la risoluzione del 17 febbraio 1989, sul rilancio dell'azione comunitaria nel settore culturale[19],

- vista la risoluzione del 23 novembre 1990, relativa ad una decisione sull'attuazione di un'azione comunitaria di formazione professionale nel settore audiovisivo[20],

- vista la risoluzione del 10 settembre 1991, sulle relazioni culturali tra la Comunità europea e i paesi dell'Europa centrale ed orientale[21],

- vista la risoluzione dell'11 marzo 1992, sulla situazione degli artisti nella Comunità europea[22],

- vista la risoluzione del 21 gennaio 1993, sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale[23],

- vista la risoluzione del 9 marzo 1994, sulle fondazioni e l'Europa[24],

- vista la risoluzione 20 gennaio 1994, sulla politica comunitaria nel campo della cultura[25]

- vista la risoluzione del 19 settembre 1996, sul Libro verde intitolato "Il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione"[26],

- vista la risoluzione del 16 settembre 1997, sulla politica di coesione e cultura: un contributo per l'occupazione[27],

- vista la risoluzione del 23 ottobre 1997, sulla comunicazione della Commissione intitolata "Seguito del Libro verde - il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione"[28],

- vista la risoluzione del 30 gennaio 1997, sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità europea[29],

- vista la risoluzione del 5 novembre 1998, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale (programma "Cultura 2000")[30],

- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 1999 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e i diritti connessi con la Società dell'informazione[31]

- vista l'audizione pubblica del 19 maggio 1998 sulla situazione e il ruolo degli artisti nell'Unione, che ha avuto luogo a Bruxelles in occasione della riunione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A4-0103/99),

A. considerando che la creazione artistica costituisce il patrimonio culturale del futuro e che essa rappresenta un mezzo di affermazione dell'identità dei popoli europei e di promozione del dialogo universale,

B. considerando che conformemente alla definizione impiegata dall'UNESCO, artista è "ogni persona che crea o partecipa attraverso la sua interpretazione alla creazione o al rifacimento di opere d'arte, che ritiene la creazione come elemento essenziale della sua vita, e che è riconosciuto in quanto artista indipendentemente dal fatto di essere o no legato da un vincolo di lavoro o di associazione", e che in questa definizione rientrano gli artisti creatori (incluso gli scrittori), gli interpreti e gli artigiani,

C. considerando che la creazione artistica ha un peso specifico nell'economia europea e che il settore culturale è un importante fonte di occupazione;

D. considerando l'importanza della cultura e dei creatori per il processo di integrazione europea e l'importanza di consacrarla nei testi quadro dell'Unione europea, soprattutto nell'Agenda 2000,

E. considerando che il sostegno dell'Unione europea ad iniziative paneuropee può contribuire fortemente a stimolare l'avvento di un mecenatismo europeo che superi le frontiere nazionali,

F. considerando che la tendenza all'uniformazione dei modi di pensare è il risultato soprattutto della standardizzazione della produzione audiovisiva sottoposta a considerazioni di massima redditività, il che costituisce un pericolo per la diversificazione della creazione e per l'indipendenza dell'artista,

G. considerando che la società non ha solamente il dovere ma tutto l'interesse a sostenere gli artisti, tenuto conto del ruolo indispensabile che essi svolgono per migliorare la qualità della vita nella società e del contributo che forniscono per il consolidamento della democrazia,

H. considerando che nonostante la produzione e la maggiore diffusione di opere artistiche o letterarie e il sorgere di vere e proprie industrie culturali, la maggior parte degli artisti vivono ancora, alla fine di questo secolo, in condizioni di vita precarie e indegne del loro ruolo sociale,

I. considerando che il vigore e la vitalità della creazione artistica dipendono soprattutto dal benessere materiale e intellettuale degli artisti in quanto individui e in quanto collettività,

J. considerando la crescente dipendenza degli artisti dal mercato, data la progressiva diminuzione degli aiuti statali nel contesto delle politiche di austerità che si sono imposti negli ultimi anni gli SM,

K. considerando che settori connessi alla cultura come il turismo e il tempo libero sono settori il cui peso economico non cessa di aumentare,

L. considerando che le scuole in genere e in particolare le scuole d'arte e le accademie non sono abbastanza adeguate per le sfide che presenta la società dell'informazione,

M. considerando che le arti debbono divenire accessibili al grande pubblico e che quest'ultimo deve essere incoraggiato a svolgere un ruolo più attivo,

N. considerando che le culture minoritarie possono rafforzare la loro identità grazie a un aiuto concesso ai loro giovani artisti,

O. considerando che il sostegno alla creazione e alla diffusione artistica (nel rispetto della libertà dell'artista) è tuttora responsabilità dello Stato, il quale dovrà trovare le forme adeguate allo spirito dei tempi,

P. considerando che una carriera artistica evolve in generale in maniera discontinua e che spesso è soltanto dopo molti anni che essa si afferma definitivamente,

Q. considerando che un grande problema dell'attività artistica risiede nella discontinuità della retribuzione del lavoro,

R. considerando che a causa del carattere delle loro attività, gli artisti non possono essere classificati secondo lo stesso schema degli assicurati sociali tradizionali,

S. considerando che il sistema fiscale normale può porre gli artisti in gravi difficoltà per il carattere irregolare dei loro redditi,

T. consapevole dell'importanza della protezione dei diritti morali e materiali sulle opere, le interpretazioni, esecuzioni o prestazioni artistiche e sull'utilizzazione che ne viene fatta, nonché della necessità di estendere e di rafforzare tale protezione,

U. considerando che per facilitare la circolazione intereuropea delle opere e produzioni artistiche, può rivelarsi necessario esaminare le ripercussioni delle legislazioni sociali e fiscali nazionali,

V. considerando il bisogno di sopprimere le barriere giuridiche e fiscali che ostacolano le istituzioni e le fondazioni che vogliono operare su scala europea,

W. considerando che occorre favorire la diffusione delle nuove forme di cultura,

X. considerando che la mobilità, il libero scambio di idee, la capacità di apprendere gli uni dagli altri, la necessità di condividere esperienze e di lavorare, creare ed agire in contesti economici e culturali diversi costituiscono fattori essenziali dello sviluppo e dello spirito europeo e che uno studio comparato sugli ostacoli alla mobilità nei diversi paesi e categorie sarà di grande utilità,

Y. deplorando che i contatti e gli scambi tra gli artisti europei, vale a dire quelli dell'Unione e loro omologhi dei paesi dell'Europa centrale ed orientale, non siano abbastanza sviluppati,

Z. considerando che la situazione degli artisti dei PECO si è gravemente deteriorata, essendo stati privati brutalmente degli aiuti pubblici e abbandonati ad un mercato instabile e selvaggio,

AA. considerando che la generalizzazione dell'insegnamento artistico fin dalla più tenera età è fondamentale per risvegliare la sensibilità nonché l'interesse per le arti, specie presso le giovani generazioni,

BB. considerando che la situazione dei giovani artisti è particolarmente precaria nel contesto della società di mercato, soprattutto per quanto riguarda le loro possibilità di proiezione internazionale,

1. riafferma l'importanza del ruolo sociale e di quello economico degli artisti, creatori ed interpreti, dal cui lavoro dipende il patrimonio culturale futuro nonché la qualità delle società;

2. esorta le autorità locali, regionali, nazionali ed europee a riconoscere il ruolo politico, economico e sociale che la cultura svolge per lo sviluppo della società europea e ad agire di conseguenza;

Alla Commissione

3. reitera la richiesta fatta ripetutamente di elaborare uno studio e statistiche comparate relative agli artisti, proponendo una cooperazione con il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, dato il lavoro che dette organizzazioni hanno effettuato in tal campo;

4. chiede di esaminare le possibilità di ravvicinare le legislazioni sulla protezione sociale degli artisti, date le specificità di tale categoria professionale, delle legislazioni più efficienti esistenti negli Stati membri;

5. sollecita uno studio a livello comunitario sui principi che disciplinano il trattamento fiscale delle opere d'arte e del lavoro artistico, per quanto riguarda in particolare l'IVA;

6. chiede alla Commissione, nella sua prossima proposta sulle tecnologie dei multimedia, di tener conto del fatto che esse potrebbero costituire una minaccia ai legittimi interessi degli artisti creatori ed interpreti;

7 sottolinea l'importanza del mecenatismo per la creazione artistica e invita la Commissione ad incoraggiare i partenariati tra le fondazioni nonché tra le imprese private che ambiscono a sviluppare azioni su scala europea;

8. auspica che la Commissione presenti una proposta su nuove forme possibili di finanziamento delle arti a livello europeo, o una lotteria, un fondo di sostegno all'attività artistica che attinga ai diritti caduti in pubblico dominio,

o altre forme già sperimentate a livello nazionale o da inventare;

9. ribadisce l'importanza degli scambi tra gli artisti dell'Unione e dei PECO e sollecita la Commissione nell'ambito di "Cultura 2000" e del programma PHARE a :

- promuovere un programma di scambi di giovani artisti,

- appoggiare lo scambio tra residenze di artisti,

- istituire un fondo di aiuto per i viaggi, destinato a finanziare gli spostamenti individuali degli artisti,

- appoggiare lo scambio di artisti nel quadro delle reti culturali europee;

10. chiede alla Commissione di continuare i suoi sforzi miranti al pieno riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio nell'Unione;

11. sollecita la Commissione ad esaminare le possibilità di creare una "carta europea" dell'artista che, accompagnata da certi vantaggi economici e sociali, faciliterebbe i loro spostamenti, sull'esempio della proposta in studio di una carta europea per i giovani;

12. propone di sostenere un Forum europeo degli artisti che possa riunire regolarmente creatori ed interpreti di tutti i settori artistici e di tutta l'Europa per dibattere i loro problemi comuni e il loro ruolo nella nostra società in mutamento;

13. invita la Commissione a :

- rafforzare, nel contesto del Fondo sociale, le azioni intese a promuovere la formazione professionale degli artisti,

- instaurare, nell'ambito del programma LEONARDO, un sistema di borse di studio e di formazione a favore dei giovani artisti,

- fare in modo che nell'ambito del programma SOCRATES vi sia una partecipazione equilibrata di studenti che perseguono studi artistici;

14. rammenta alla Commissione la necessità di produrre un'informazione specificamente rivolta agli artisti;

Agli Stati membri

15. Invita gli Stati membri, per quanto riguarda la protezione sociale degli artisti, a:

- procedere all'adozione di modi di finanziamento speciali di sicurezza sociale ricorrendo a forme nuove di partecipazione finanziaria, implicando gli artisti stessi, oppure i pubblici poteri o i contribuenti sociali (imprese, associazioni, servizi pubblici) che sfruttano o utilizzano il lavoro degli artisti,

- garantire una protezione sociale adeguata che permetta agli artisti di essere assicurati durante i periodi in cui non percepiscono alcuna retribuzione,

- eliminare il fattore tempo di lavoro quando interviene come condizione di accesso alle varie prestazioni sociali e basare il mantenimento dei diritti sulla sola condizione di un reddito artistico imponibile dell'artista,

- diminuire gli importi dei redditi minimi richiesti che danno accesso alle prestazioni sociali,

- consentire che i redditi dell'attività artistica su cui siano stati pagati contributi siano calcolati in funzione di tutti gli anni di carriera dell'artista in modo da compensare le annate cattive con le migliori, per il calcolo della pensione,

- prevedere per talune categorie di artisti, che ha esercitato tale professione soltanto per un periodo relativamente breve della vita, un diritto alla pensione in funzione della durata della loro carriera e non dell'età e, se del caso, la concessione di un assegno di riconversione professionale;

16. invita gli Stati membri ad avviare un approfondito dibattito sulle possibilità di ravvicinare quanto più possibile le loro legislazioni in materia sociale e fiscale, sulla base delle proposte della Commissione;

17. invita gli Stati membri, per quanto riguarda l'imposizione fiscale, a:

- procedere ad uno scaglionamento dei redditi su vari anni considerando il carattere intermittente dell'attività artistica,

- procedere ad una maggiore detrazione degli oneri professionali,

- esonerare dall'IVA la prima presentazione pubblica o la prima vendita di un'opera di creazione per rendere più dinamico il mercato,

- esaminare le ripercussioni dell'IVA nei diversi paesi sulle vendite delle opere d'arte di vario genere, nonché le modifiche che bisognerebbe apportare al sistema odierno,

- rafforzare i vantaggi fiscali per i mecenati (fondazioni, imprese, privati) grazie all'esenzione delle fondazioni autorizzate, alle detrazioni fiscali e alla dazione in pagamento;

- favorire l'acquisto, da parte di privati, di opere d'arte di artisti tuttora viventi, soprattutto mediante aliquote IVA più basse e la detrazione di una parte del prezzo d'acquisto dal reddito imponibile;

18. invita gli Stati membri a darsi l'obiettivo comune di destinare almeno l'1% dell'importo globale delle risorse pubbliche a stimolare la creazione, l'espressione e la diffusione artistiche;

19. auspica che vengano adottate misure volte ad incoraggiare gli scambi internazionali di artisti per mezzo di borse di studio o di prestiti che consentano di viaggiare favorendo così i contatti multilaterali tra le diverse comunità etniche dell'Europa;

20. invita gli Stati membri ad incentivare le associazioni di artisti dilettanti accordando loro locali e possibilità di formazione;

21. chiede agli Stati membri di vigilare sulla partecipazione delle organizzazioni professionali di artisti alla formulazione della politica culturale e delle politiche sociale e fiscale riguardanti la loro situazione;

22. invita gli Stati membri a destinare obbligatoriamente almeno l'1,5% dell'importo dei lavori pubblici alle commesse pubbliche di opere d'arte o ad altre iniziative a favore dell'ambiente, come per esempio piantare alberi;

23. sollecita gli Stati membri, a livello dell'insegnamento e della formazione professionale a :

- introdurre l'insegnamento artistico nell'istruzione obbligatoria formale a tutti i livelli e a tutte le età,

- agevolare la formazione continua degli artisti, in particolare nelle tecnologie del multimedia e le tecniche di "management" e di RP denominate "survival skills" e a sostenere la riconversione di talune categorie di artisti,

- stimolare la partecipazione degli artisti alle attività di restauro e di riutilizzo del patrimonio culturale onde rafforzare il legame tra patrimonio e creazione e accrescere l'importanza di settori artistici come l'artigianato e il design,

- prendere in considerazione la situazione particolare degli artisti handicappati,

- dare maggior peso all'insegnamento dell'arte nel curriculum di tutti i professori per garantire una migliore qualità nell'insegnamento;

24. riconoscere che l'insegnamento artistico non deve essere separato dalla pratica dell'arte viva e vigilare ad orientare questo insegnamento in modo tale che gli istituti culturali quali i teatri, gli atelier di arti plastiche, gli istituti multi mediali, ecc. svolgano un ruolo importante in questo tipo di formazione e di tirocinio;

25. sollecita gli enti locali a mettere a disposizione degli artisti spazi di lavoro, soprattutto nelle regioni in cui l'attività artistica può essere un fattore importante di sviluppo;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle Regioni, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alle organizzazioni rappresentative dei settori culturali e artistici attive a livello europeo.

  • [1] () GU C 342, 1983, pag. 106.
  • [2] () GU C 002 del 04.01.1985, p. 2
  • [3] () GU C 320 del 13.12.1986, p. 2
  • [4] () GU L 122 del 17.05.1991, p. 42
  • [5] () GU C 188 del 19.07.1991, p. 1
  • [6] () GU C 188 del 19.07.1991, p. 2
  • [7] () GU C 188 del 19.07.1991, p. 4
  • [8] () GU L 346 del 27.11.1992, p. 61
  • [9] () GU L 248 del 06.10.1993, p. 15
  • [10] () GU L 290 del 24.11.1993, p. 9
  • [11] () GU L 060 del 03.03.1994, p. 16
  • [12] () GU C 229 del 18.08.1994, p. 1
  • [13] () GU C 348 del 09.12.1994, p. 1
  • [14] () GU L 099 del 20.04.1996, p. 20
  • [15] () GU C 028 del 09.02.1981, p. 82
  • [16] () GU C 342 del 19.12.1983, p.127
  • [17] () GU C 172 del 02.07.1984, p.212
  • [18] () GU C 068 del 14.03.1988, p. 46
  • [19] () GU C 069 del 20.03.1989, p.180
  • [20] () GU C 324 del 24.12.1990, p.414
  • [21] () GU C 267 del 14.10.1991, p. 45
  • [22] () GU C 094 del 13.04.1992, p.213
  • [23] () GU C 042 del 15.02.1993, p.173
  • [24] () GU C 091 del 28.03.1994, p. 48
  • [25] () GU C 044 del 14.02.1994, p.184
  • [26] () GU C 320 del 28.10.1996, p.177
  • [27] () GU C 304 del 06.10.1997, p. 40
  • [28] () GU C 339 del 10.11.1997, p. 165
  • [29] () GU C 055 del 24.02.1997, p. 37
  • [30] () PV della seduta del 05.11.1998, p.17
  • [31] () PV della seduta del 10.02.1999, pag. 15

B. MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Benché i fondatori della CE siano stati consapevoli dell'importanza della cultura - il che ha dato origine al Consiglio d'Europa fin dal 1949 - il vettore economico è stato per anni e anni predominante nella CE. È soltanto nel 1993 che la cultura ha ottenuto il diritto ad un articolo nel trattato di Maastricht (128) che pone l'accento sui due aspetti fondamentali e interdipendenti della cultura: l'identità comune a tutti i paesi e la diversità di ciascuno Stato membro.

D'altro canto l'articolo si riferisce al patrimonio e alle arti viventi. Sono questi due binomi identità europea/diversità nazionali e patrimonio/arti viventi che costituiscono il quadro nel quale svilupperemo la nostra relazione.

È infatti la vitalità delle arti del presente che assicura la qualità del patrimonio del futuro. D'altro canto le istituzioni europee manifestano in numerosi testi recenti una nuova consapevolezza del potenziale della cultura come strumento di politica sociale, come fonte di occupazione e come mezzo di lotta contro l'esclusione ma anche come strumento importantissimo di politica estera che può facilitare l'ampliamento, migliorare la qualità della cooperazione con i paesi terzi e creare uno spirito di appartenenza europea.

Da questo punto di vista gli artisti sono indispensabili al rinnovamento e all'equilibrio della nostra società, il che giustifica l'iniziativa del vostro relatore di elaborare un documento sul loro statuto nella nostra società europea.

Sviluppiamo il nostro tema in un contesto di grandi cambiamenti provocato dall'avvento della società dell'informazione. È la definizione stessa di cultura che cambia. E il ruolo dell'artista cambia a sua volta. Se il ruolo dell'artista cambia, la sua situazione - che ne deriva - deve cambiare anche. In una società totalizzante - i cui rischi sono l'uniformizzazione, la massificazione, la passività - il ruolo degli artisti acquisisce una nuova importanza: sono gli artisti che interrogano il futuro, che contestano il presente, che vanno contro corrente, che contribuiscono a creare lo spirito critico, che mantengono il tono sociale.

Gli artisti rappresentano il "supplemento d'anima" di cui l'Europa ha bisogno oggi che è riuscita a realizzare il mercato interno e la moneta unica. Essi sono necessari al progresso sociale e politico. La società non ha soltanto il dovere, ma tutto l'interesse ad occuparsi dell'artista, ad aiutarlo a vivere e a lavorare. Nell'UE è soltanto il 20% degli artisti che dispone di redditi "sufficienti" e soltanto il 4-5% sono degli artisti "di successo". Ciò può e deve cambiare grazie ad una presa di coscienza nella società del valore dei suoi artisti per la propria sopravvivenza.

Nella raccomandazione relativa alla condizione dell'artista, adottata il 27 ottobre 1980, l'UNESCO definisce l'artista "... qualsiasi persona che crea o partecipa con la sua interpretazione alla creazione o ad una nuova creazione di opere d'arte, che considera la creazione artistica come un elemento essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo dell'arte e della cultura, che è riconosciuta o cerca di essere riconosciuta in quanto artista, che sia vincolata o meno da una relazione di lavoro o da una qualsiasi associazione". Tale definizione tiene conto delle varie categorie di artisti: i creatori (scrittori, cultori di arti plastiche, cineasti, ecc.) e gli artisti interpreti (attori, danzatori, musicisti, ecc.) e comporta statuti differenti. Inoltre gli artisti indipendenti e gli artisti rimunerati hanno problemi specifici.

Cercheremo di mettere in evidenza i problemi comuni alla maggior parte degli artisti europei, pur ricordando che in campo culturale si può soltanto parlare di una Europa, ragione per cui la circolazione degli artisti tra l'Est e l'Ovest deve iscriversi tra le priorità politiche e culturali dell'UE.

II. La situazione economica e sociale dell'artista

Sorprendentemente nessuna iniziativa è stata intrapresa a livello europeo per cercare di catalogare gli statuti socioprofessionali cui sono sottoposti gli artisti nell'UE. La loro diversità è tale non soltanto tra i vari paesi, ma anche all'interno di ciascuno di essi, da non permettere di definire un quadro strutturale europeo coerente.

1. Impiego e rimunerazione

L'artista vive una situazione particolare nel mondo del lavoro. La sua attività si caratterizza per:

* una moltiplicità di datori di lavoro,

* un lavoro intermittente che provoca periodi intermedi di disoccupazione obbligata,

* un'inevitabile mobilità del lavoro,

* redditi deboli e aleatori costituiti da rimunerazioni di carattere molto diverso (salari, onorari, sussidi, benefici, diritti, cachets, redditi di partecipazione , ecc.),

* una dipendenza da vari mediatori (agenzie, editori, produttori, galleristi, ecc.),

* un rischio connesso alla creatività e ai risultati il cui sfruttamento dipende fondamentalmente dal successo presso il pubblico,

* accumulazione irregolare ma spesso indispensabile del lavoro artistico e di un altro lavoro salariato, indipendente o esercitato in quanto funzionario.

Peraltro le professioni artistiche richiedono del tempo da dedicare al perfezionamento dell'arte e, a volte, un allenamento regolare (soprattutto per le arti dello spettacolo), non rimunerati.

Le disparità a livello dei redditi delle professioni artistiche sono più grandi che in altre professioni e più pronunciate tra le vedette e gli altri artisti.

Queste rimunerazioni insufficienti combinate con la loro intermittenza comportano la necessità di un secondo impiego (professore, giornalista, critico ovvero tassista) a svantaggio del perfezionamento dell'artista. La sottoccupazione e la disoccupazione caratterizzano spesso la situazione degli artisti che per percepire dei sussidi, debbono anche sottoporsi a condizioni draconiane:

* nessuna rimunerazione;

* nessun lavoro (gli artisti indipendenti non possono per definizione essere disoccupati e quindi beneficiare di sussidi);

* accettazione di qualsiasi impiego per quanto inadatto.Una situazione particolarmente ingiusta colpisce gli artisti handicappati: infatti essi non sono rimunerati per il loro lavoro, perché altrimenti sarebbe minacciato o trattenuto il versamento dei sussidi statali accordati a causa del loro handicap.

2. Sicurezza sociale

La copertura sociale varia a seconda che l'artista sia indipendente o salariato, gli artisti indipendenti dispongono di prestazioni sociali molto più sommarie. Per beneficiare della sicurezza sociale del regime generale, gli artisti debbono spesso soddisfare due condizioni di accesso:

* avere lavorato un minimo di giorni/ore durante un periodo di riferimento;

* aver percepito un minimo di reddito, su cui il datore di lavoro trattiene una quota.Tali condizioni sono raramente soddisfatte. Paradossalmente sono gli artisti rinomati che hanno guadagni più elevati che percepiscono facilmente sovvenzioni in caso di disoccupazione, malattia ecc.. Spesso l'artista versa contributi a due regimi di protezione sociale: quello dei salariati e quello degli indipendenti.

In qualsiasi settore lavorino, gli artisti dovrebbero poter beneficiare di un regime di sicurezza sociale modulabile che possa coprire tutti o alcuni dei seguenti settori: disoccupazione, malattia, invalidità, maternità, pensione di anzianità e di sopravvivenza, incidenti sul lavoro e malattie professionali.

3. Fiscalità

Si rilevano disparità negli Stati membri: l'Irlanda e i paesi nordici hanno dei regimi fiscali più favorevoli agli artisti. La fiscalità per gli artisti indipendenti è differente da quella per gli artisti salariati, e la maggior parte dei problemi riguardano soltanto i primi. Si può distinguere: un'imposta sul solo fatto di iniziare un'attività, un'imposta sulla cifra d'affari, un'imposta sui benefici.

Ci sono alcuni Stati che non impongono l'IVA sulle opere d'arte recenti, mentre altri lo fanno. Gravando per esempio sugli artisti, l'IVA fa aumentare considerevolmente il prezzo delle loro prestazioni. Per questa ragione una serie di professioni artistiche è minacciata e la conservazione di parte del patrimonio culturale europeo è compromessa.

Il sistema applicato ovunque, con l'imposta progressiva e relativa al reddito, si giustifica soltanto per un reddito relativamente stabile da un anno all'altro e penalizza pertanto gli artisti i cui redditi sono irregolari: si dovrebbe di conseguenza istituire per essi un modo di imposizione più flessibile, procedendo ad uno scaglionamento dei redditi su diversi esercizi, come si fa già in Germania, in Francia, nel Regno Unito, in Danimarca, in Grecia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi;

Inoltre dovrebbe applicarsi a tutti gli artisti una maggiore detrazione degli oneri professionali. Le amministrazioni nazionali non capiscono spesso la fondatezza di talune spese necessarie all'elaborazione di un lavoro artistico. Si dovrebbe forse stabilire un elenco di ciò che può essere deducibile secondo le discipline artistiche.

Per quanto riguarda i premi, sussidi e borse attribuiti agli artisti, alcuni Stati membri accordano uno sgravio o un esonero fiscale.

4. Associazioni professionali

Lo spirito di libertà degli artisti e il loro modo di lavorare piuttosto individualista li rende poco inclini all'associazione o all'adesione ad organizzazioni preesistenti. Taluni settori e impieghi dell'ambiente artistico registrano un tasso di sindacalizzazione più elevato che altri. La percentuale varia secondo l'età degli artisti e secondo gli Stati membri. A partire dagli anni '80 si nota un indebolimento delle associazioni sindacali e della negoziazione collettiva. Mentre molte organizzazioni professionali sono attive a livello internazionale.

III. Le fonti di reddito degli artisti

1. I diritti d'autore

Il diritto d'autore, diritto pecuniario conferito all'artista per l'utilizzazione della sua opera, costituisce di fatto il suo salario.

La proprietà intellettuale ed artistica è definita dalla Convenzione di Berna, firmata nel 1986, rivista nel 1971 per il cinema, nel 1991 per i logiciels informatici e nel dicembre 1996 per i multimedia. Nella sua applicazione si scontrano due concezioni; quella anglosassone, del cosiddetto "copyright", e quella europea, del diritto d'autore. In quest'ultimo caso, il creatore resta l'unico padrone della propria opera. A lui o ai suoi aventi diritto vengono versate delle somme fino a 70 anni dopo la sua morte. Spetta a lui autorizzare o meno la diffusione e l'utilizzazione della sua opera. I diritti degli artisti interpreti sono contemplati dalla Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961.

Le istituzioni dell'Unione europea dimostrano di aver compreso, da qualche anno in qua, che grazie alla protezione dei diritti d'autore, baluardo di una creatività libera, è la situazione e l'avvenire della cultura in Europa che si tutela. Infatti senza i diritti d'autore, la cultura diventa un prodotto industriale. Sono state adottate varie direttive di cui diverse sono già state recepite nell'ordine giuridico degli Stati membri. L' irruzione della società dell'informazione dove lo stesso supporto può alleare la musica, la fotografia, le arti plastiche, la letteratura, gli articoli di stampa ecc. ciascuna di esse disciplinata da legislazioni e da società di diritti d'autore diverse, ha comportato la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva concernente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, sulla quale il Parlamento deve pronunciarsi prossimamente. Per quanto riguarda la protezione dei diritti degli artisti interpreti, si prende atto che l'armonizzazione prevista non è sufficiente, poiché lo sfruttamento che produce più entrate in Europa, vale a dire la diffusione audiovisiva, non forma ancora oggetto di protezione a livello comunitario. L'artista interprete, persona fisica che esegue un'opera letteraria o artistica, deve in ogni caso godere di un diritto permanente all'informazione e al controllo sull'utilizzazione della sua creazione.

2. Il sostegno degli Stati membri

Nelle società democratiche è pienamente accettata l'idea che non spetta allo Stato dirigere e quantomeno orientare la creazione. Ma perché tale creazione possa svilupparsi, essa ha bisogno di sostegni.

Il ruolo dello Stato rispetto alla creazione può assumere varie forme:

* rafforzare lo statuto dell'artista con misure legislative e regolamentari a livello sociale e fiscale in particolare,

* promuovere una politica di aiuto e di sostegno materiale agli artisti per mezzo di borse, di premi, di ordinazioni o di acquisti,

* favorire la formazione professionale degli artisti e le possibilità di studiare e lavorare all'estero,

* invitare gli artisti a partecipare, a titolo individuale o per mezzo di organizzazioni professionali, alla vita delle collettività dove esercitano la loro arte,

* consentire a chiunque di acquisire la formazione necessaria allo sviluppo dei propri talenti artistici,

* mettere a disposizione locali di lavoro,

* creare condizioni per la partecipazione di artisti in quanto tali nel sistema scolastico.

3. Mecenatismo/sponsorizzazione

Oltre al finanziamento pubblico, costituiscono fonti di sostegno per gli artisti le imprese private e le fondazioni, grazie ad azioni di mecenatismo, di sponsorizzazione e di patrocinio. Al mecenatismo statale e alla sponsorizzazione delle imprese/fondazioni è opportuno aggiungere altresì il mecenatismo individuale che permette a qualsiasi cittadino di partecipare allo sviluppo della creazione artistica e alla vita culturale, avendo diritto ad una riduzione controllata delle imposte.

Una combinazione di appoggio privato e pubblico è spesso una buona garanzia di indipendenza per l'artista. Il patrocinio di attività culturali è stato per anni molto utilizzato dalle imprese per promuovere la loro immagine - in Francia, in Gran Bretagna e in Germania si è assistito a veri e propri "matrimoni" tra un'impresa e un progetto culturale - ma essi si orientano in generale verso nomi di prestigio, il che esclude i giovani artisti e le piccole istituzioni.

D'altra parte, la sponsorizzazione culturale, molto alla moda durante gli anni '80, sembra cedere il posto a cause umanitarie o di solidarietà sociale. Si assiste perfino ad imprese che avendo formato grandi collezioni d'arte alcuni anni fa, cominciano a venderle, il che provoca anche perturbazioni nel mercato dell'arte

Queste tendenze contraddittorie delle grandi imprese europee nei riguardi del mecenatismo meriterebbero, da parte della Commissione, uno studio per svilupparne le prospettive future, per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle arti.

Non è ancora nato un mecenatismo europeo per le arti. Esso si sviluppa a livello nazionale e perfino regionale. Il che sembra contraddittorio, se si osserva il ritmo al quale le grandi imprese si internazionalizzano. Tuttavia quelle che volessero interessarsi alla dimensione europea della cultura, non avrebbero che l'imbarazzo della scelta: presentare le opere d'arte di uno Stato membro ad un altro, sostenere iniziative transnazionali nell'ambito della "Capitale europea della cultura", finanziare grandi progetti europei volti a far conoscere i giovani artisti, come l'Orchestra dei giovani della CE e il Centro europeo dell'opera, a livello internazionale o sostenere la produzione multimedia europea.

IV. La mobilità degli artisti

Per gli artisti la mobilità geografica è indispensabile al processo di creazione, poiché permette il confronto e lo scambio di idee. Si tratta di offrire agli artisti la possibilità di lavorare in ambiti inusitati. Ne deriverà certamente un rinnovamento della creazione. Qui si apre un campo di azione privilegiato dell'Unione che deve in primo luogo riguardare gli artisti dei paesi candidati all'adesione, che hanno espresso chiaramente il loro interesse rispondendo numerosi al questionario che il vostro relatore aveva loro inviato. Studiare e lavorare all'estero non è privo di problemi, il che rende necessarie misure di accompagnamento per il successo di tali programmi. A volte la volontà manifesta di lasciare il proprio paese nasconde appena motivi essenzialmente economici ovvero commerciali. La dimensione internazionale contribuisce indubbiamente a sviluppare la fama internazionale degli artisti di cui arricchisce il lavoro. L'immagine del paese d'origine è proiettata nel mondo, il che è fondamentale e importante soprattutto per i piccoli paesi.

V. L'istruzione e la formazione

La società del futuro sarà una società cognitiva, ragione per cui l'istruzione e la formazione saranno al centro delle priorità europee. Esse diventeranno i principali vettori di identificazione, di appartenenza, di promozione sociale e di sviluppo personale. Esse debbono fornire una cultura umanistica, scientifica e artistica. Sarà pertanto necessario promuovere nuovi legami tra la cultura e il sistema scolastico che permettano di riconoscere pienamente la cultura e le arti come una dimensione fondamentale della formazione dei singoli, di sviluppare l'educazione artistica e di stimolare la creatività in tutti i programmi educativi e di formazione per tutta la vita. L'educazione artistica riguarda tutti gli studenti, sia quelli che vorranno fare delle arti una professione, che gli altri. Le istituzioni europee ne hanno già sottolineato l'importanza. Il Consiglio, nelle conclusioni del 21 giugno 1994 sugli aspetti culturali ed artistici dell'istruzione, ne incoraggiava lo sviluppo, il Parlamento europeo ha approvato varie risoluzioni in materia e nel 1994 la Commissione ha lanciato l'iniziativa comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione artistica che non ha dato i risultati che si sarebbero potuti sperare. Per quanto riguarda la formazione a livello culturale, la Commissione ha già presentato nel 1990 le sue idee intese a:

* agevolare la circolazione degli artisti nei vari stadi della formazione,

* migliorare l'accesso alla formazione culturale,

* facilitare la circolazione degli artisti con il riconoscimento delle loro qualificazioni.Ma sul piano dell'istruzione e della formazione c'è ancora molto da fare a livello europeo, non solo per quanto riguarda un'armonizzazione dei titoli e dei diplomi, ma anche per quanto riguarda il contenuto che deve basarsi su di un approccio multiculturale ed interdisciplinare dell'insegnamento delle arti. Inoltre si rivela necessario inserire la partecipazione degli artisti al lato degli insegnanti nell'insegnamento elementare e medio e nella formazione degli adulti. Ciò non sarà privo di problemi. Un confronto tra i professori e gli artisti (senza qualifica pedagogica) si rivela inevitabile. Ma alcune esperienze di successo come MUS-E dimostrano che è necessario seguire tale cammino innovatore. Nella maggior parte dei paesi europei gli artisti non possono insegnare, a meno che non abbiano una formazione specifica, il che non è il caso negli Stati Uniti. Tuttavia non sembra che rendendo funzionari gli artisti si introduca l'arte nella scuola, bensì rendendo flessibile il sistema e creando fasce orarie interdisciplinari durante le quali professori ed artisti possano collaborare. La partecipazione pedagogica di artisti ai musei, teatri, opera è una dimensione da sviluppare - non in quanto insegnanti cosa che molti di loro non desiderano - ma in quanto esperti.

Schiudere opportunità di riciclaggio agli artisti costituisce un bisogno irreversibile soprattutto nel campo del multimedia e nelle cosiddette "survival skills" (apprendere le regole del mercato, della pubblicità, delle RP).

Le nuove tecnologie sono state introdotte nell'insegnamento da tutti gli Stati membri in maniera più o meno generalizzata. Ma non si sa ancora come metterle a profitto per favorire la creatività e per far conoscere meglio le opere d'arte della cultura universale.

L'educazione artistica in genere non è obbligatoria che a livello elementare, e anche in questo caso si tratta di un concetto limitato, poiché ne è assente la dimensione interdisciplinare. Occorrerebbe che le arti siano introdotte nel programma della scuola media, non come opzione, ma allo stesso livello della storia e delle scienze.

L'espressione plastica svolge un ruolo importante nell'educazione dei bambini delle comunità degli immigrati che non padroneggiano bene la lingua del paese ospitante. Essa dovrebbe essere utilizzata ulteriormente nell'insegnamento di altre discipline, il che contribuirebbe a consolidare la sensibilità artistica dei giovani.

L'apprendimento per tutta la vita, concetto centrale della politica comunitaria dell'istruzione, deve estendersi all'educazione artistica, creando opportunità di riciclaggio per gli artisti nonché per i professori d'arte e permettendo ai cittadini di qualsiasi età di istruirsi in questo campo.

VI. Conclusione

Nella nostra società in rapida trasformazione il ruolo degli artisti acquisisce nuova importanza. Essi possono costituire importanti agenti di progresso sociale e culturale. La diffusione delle arti nella popolazione ed una educazione artistica generalizzata creeranno un'altra qualità di vita formando cittadini più sensibili ai valori dell'armonia e della pace, forniti di uno spirito critico. Occorrerà tuttavia che tutte le parti interessate contribuiscano a tale cambiamento:

- gli Stati membri perseguendo le loro politiche in campo sociale, fiscale, culturale ed educativo, dando alle arti e alla creatività il posto che meritano;

- l'UE con studi e proposte che permetteranno agli Stati membri di adottare le migliori prassi gli uni dagli altri e di armonizzare le leggi dove si renderà necessario e creando programmi che rafforzino gli scambi culturali commerciali e non commerciali a tutti i livelli;

- gli artisti con la volontà di adeguarsi al nuovo ambiente ed acquisire le "survivals skills" necessarie per farsi ascoltare e conoscere nella nostra che è una società dell'informazione;

- le scuole d'arte, adattando il loro insegnamento alla società multiculturale e multimediale in cui i giovani artisti dovranno poter lavorare.