RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
(COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))

16 ottobre 2001 - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Theodorus J.J. Bouwman

Procedura : 2001/0006(COD)
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A5-0348/2001
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 16 gennaio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 137, paragrafo 2 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (COM(2000) 832 - 2001/0008 (COD)).

Nella seduta del 31 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0017/2001).

Nella riunione del 15 febbraio 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore Theodorus J.J. Bouwman.

Nelle riunioni del 4 settembre, 11 settembre e 8-9 ottobre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Winfried Menrad (presidente), Theodorus J.J. Bouwman (relatore), Jan Andersson, Regina Bastos, André Brie (in sostituzione di Sylviane H. Ainardi), Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Den Dover (in sostituzione di James L.C. Provan), Harald Ettl, Jillian Evans, Ilda Figueiredo, Hélène Flautre, Fiorella Ghilardotti, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Richard Howitt (in sostituzione di Proinsias De Rossa), Stephen Hughes, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Toine Manders (in sostituzione di Luciana Sbarbati), Thomas Mann, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Elisa Maria Damião), Claude Moraes, Mauro Nobilia, Bartho Pronk, Herman Schmid, Peter William Skinner (in sostituzione di Karin Jöns), Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker e Barbara Weiler.

Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato.

La relazione è stata depositata il 16 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (COM(2000) 832 – C5-0017/2001 – 2001/0008 (COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione [1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 80/987/CEE)

1.   La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

1.   La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. I lavoratori entrati al servizio del datore di lavoro meno di 18 mesi prima dell’inizio dello stato di insolvenza e che nel corso di tali 18 mesi hanno lavorato quasi esclusivamente per tale datore di lavoro nel quadro di un rapporto diverso da un contratto di lavoro (ad esempio come lavoratori autonomi o a domicilio), e che a seguito dell’insolvenza vengono a perdere i loro incarichi, sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini del beneficio dei diritti contemplati dalla presente direttiva.

Motivazione

Questa integrazione mira a evitare che, a seguito della trasformazione di un contratto di lavoro in un rapporto di lavoro di altro tipo senza che la natura delle attività sia sensibilmente diversa, gli ex lavoratori subordinati divenuti autonomi, ma di fatto ancora dipendenti dall’(ex) datore di lavoro, siano privati della protezione a titolo della presente direttiva.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 1, paragrafo 3, alinea (direttiva 80/987/CEE)

3.   Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

3.   Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

Motivazione

Se si devono autorizzare delle deroghe, le si devono ammettere solo con riferimento a situazioni preesistenti. Attualmente solo due Stati membri escludono il personale domestico, e altri due i pescatori che vengono remunerati a parte. L’articolo non deve offrire la possibilità di creare nuove eccezioni.


Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 1, paragrafo 3, lettera a) (direttiva 80/987/CEE)

a)   i membri della famiglia occupati da una persona fisica;

a)   il personale domestico occupato da una persona fisica, che lavora meno di 13 ore settimanali;

Motivazione

13 ore corrispondono a un terzo del lavoro a tempo pieno.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 2, paragrafo 1, alinea (direttiva 80/987/CEE)

1.   Ai fini della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento concorsuale previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro basato sull'insolvenza del datore di lavoro e che comporta lo spossessamento parziale o totale di questo datore di lavoro e la designazione di un curatore e inoltre l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

1.   Ai fini della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di un procedimento concorsuale previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro basato sull'insolvenza del datore di lavoro e che comporta lo spossessamento parziale o totale di questo datore di lavoro e la designazione di un curatore o di altre persone autorizzate dall'autorità competente e inoltre l'autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

Motivazione

La designazione di un curatore riguarda una procedura determinata, mentre in altri casi di apertura di un procedimento concorsuale per insolvenza è prevista la designazione di un'altra persona. Se si fa riferimento unicamente alla designazione di un curatore, la nozione di "apertura di un procedimento per insolvenza" non può essere applicata nel suo senso più ampio.


Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 80/987/CEE)

b)   ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

b)   ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento nonché, in generale, l'insufficienza dell'attivo disponibile per far fronte ai debiti che gravano sul patrimonio.

Motivazione

Si tratta di introdurre una clausola generale di garanzia dei diritti del lavoratore che assicuri a quest'ultimo la copertura di taluni importi dovuti.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 2, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 80/987/CEE)
 

Gli Stati membri devono prevedere altre fattispecie di insolvenza diverse da quelle summenzionate, che comportano anch’esse l’intervento dell’organismo di garanzia, comprese le situazioni in cui il datore di lavoro ha di fatto cessato su base permanente i pagamenti, in particolare quelli relativi alle retribuzioni non pagate.

Motivazione

L’emendamento mira a prevedere altre possibili situazioni di insolvenza.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione 1, articolo 2, paragrafo 2, comma 1 (Direttiva 80/987/CEE)

2.   La presente direttiva fa salve le disposizioni di diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”; “diritto quesito” e “diritto in corso di acquisizione”.

2.   La presente direttiva fa salve le disposizioni di diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”; “diritto quesito” e “diritto in corso di acquisizione”.

Per “lavoratore subordinato” si intende come minimo una persona che ha sottoscritto un contratto o lavora (oppure, nel caso di un contratto giunto a scadenza, lavorava) in base a un contratto con un datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il contratto riguardi un'attività manuale o mansioni impiegatizie o di altro tipo, sia esso esplicito o implicito, orale o scritto, nonché dal fatto che si tratti di un contratto di servizio o di apprendistato o di altro tipo, per cui il termine di “lavoratore subordinato” e qualsiasi riferimento all’occupazione vanno interpretati di conseguenza.

Motivazione

Sono gli Stati membri a stabilire la definizione di lavoratore subordinato, ma come requisito minimo su scala europea si potrebbe utilizzare la definizione data dalla legge irlandese del 1984 sulla protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Protection of Employees (Employer’s Insolvency) Act 1984, Sect. 1 (1)).

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, Articolo 2, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g) (Direttiva 80/987/CEE) (nuove)
 

d)   i lavoratori autonomi senza personale che dipendono economicamente da un solo cliente o committente il quale è il loro ex datore di lavoro (o è collegato a quest’ultimo);

e)   i lavoratori con un contratto di tirocinio (tirocinanti, medici assistenti, ecc.);

f)   i lavoratori domestici;

g)   i lavoratori che, in base alla legislazione nazionale, sono equiparati ai lavoratori subordinati.

Motivazione

d)   La categoria dei “cosiddetti” lavoratori autonomi ha acquisito sempre più rilievo e non può pertanto essere esclusa.

e)   La legge irlandese sull’insolvenza definisce in modo adeguato la nozione di “lavoratore subordinato”.

f)   Neanche questa categoria, che ha acquisito una notevole importanza, può essere esclusa dal campo d’azione della direttiva.

g)   In numerosi Stati membri i lavoratori quasi indipendenti o quelli che sono dipendenti solo economicamente beneficiano di una tutela equivalente a quella dei lavoratori subordinati tradizionali. Anziché ampliare la nozione di dipendenza, con tale modifica rinviamo alle soluzioni previste nei casi in cui le legislazioni nazionali equiparano taluni lavoratori indipendenti ai lavoratori subordinati. In tal modo seguiamo un metodo comunitario tradizionalmente usato.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 80/987/CEE)
 

2 bis.    Gli Stati membri non possono applicare limitazioni sotto forma di criteri di durata o portata minima del contratto di lavoro cui è subordinato il beneficio dei diritti a titolo della presente direttiva.

Motivazione

L’aggiunta è necessaria per evitare che negli Stati membri vengano fatte eccezioni sulla base di disposizioni secondo cui al di sotto di una determinata durata del contratto di lavoro il lavoratore non può beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva. Si veda anche la sentenza della Corte di giustizia con riferimento alla direttiva 93/104 (sentenza C-173/99 del 26.6.2001).

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione I, articolo 2, paragrafo 3 (nuovo) (direttiva 80/987/CEE)

3.   Si intende per “stabilimento”, ai fini della presente direttiva, qualsiasi luogo in cui il datore di lavoro esercita in modo non transitorio un'attività economica con mezzi umani e beni.

3.   Si intende per “stabilimento”, ai fini della presente direttiva, qualsiasi luogo in cui il datore di lavoro esercita in modo non transitorio un'attività economica organizzata con mezzi umani e beni materiali o immateriali e/o dove esista una presenza aziendale. Ciò implica la retribuzione di lavoratori subordinati nel paese interessato, le pratiche con le autorità amministrative di tale Stato e i contributi previdenziali.

Motivazione

L'idea di organizzazione rafforza il concetto.

Questa definizione di "stabilimento" è stata accettata anche dalla Corte di giustizia invitata a fornire un'interpretazione al riguardo.

È necessaria una definizione più ampia qualora non vi sia una presenza materiale visibile.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione II, articolo 3, comma 1 (direttiva 80/987/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro o da indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro.

Motivazione

L'inclusione dell'indennità per scioglimento del rapporto di lavoro è in linea con l'articolo 6, lettera d), della Convenzione n. 173 dell'OIL. Tale inclusione è necessaria per il fatto che spesso il datore di lavoro, prevedendo l'insolvenza, licenzia i lavoratori senza versare loro un'indennità che, in realtà, è salario accantonato.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione II, articolo 3, comma 2 (direttiva 80/987/CEE)

I diritti presi in considerazione dall'organismo di garanzia sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

I diritti presi in considerazione dall'organismo di garanzia sono le retribuzioni e le relative prestazioni sociali non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri. Le retribuzioni non pagate comprendono tutti gli elementi della retribuzione previsti dagli Stati membri (a norma della legislazione e/o dei contratti collettivi nazionali), il salario di base e i supplementi per ore straordinarie, lavoro in turni, lavoro pericoloso, giorni festivi, fine d'anno, tredicesima e quattordicesima ecc. nel corso dell'ultimo semestre. Comprende altresì l'indennità o la liquidazione dovuta per la cessazione del contratto di lavoro.

Motivazione

Occorre garantire che la retribuzione comprenda non soltanto il salario, ma anche le relative prestazioni sociali a carico del datore di lavoro.

Tutti gli elementi della retribuzione previsti dagli Stati membri garantiscono tutti i diritti retributivi, cioè salari base, premi per lavoro straordinario, lavoro a turni, lavoro pericoloso, ferie, tredicesima ecc. nel corso dell’ultimo semestre.

Occorre tutelare anche i lavoratori i cui contratti di lavoro siano giunti a scadenza.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione II, Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 80/987/CEE)

2.   Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati dall'organismo di garanzia. Questa durata non può tuttavia essere inferiore al periodo consistente negli ultimi tre mesi di retribuzione non pagata.

Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore ai sei mesi.

2.   Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento dei diritti non pagati dall'organismo di garanzia. Questa durata non può tuttavia essere inferiore al periodo consistente negli ultimi sei mesi per i quali la retribuzione o altri diritti derivanti dallo scioglimento del rapporto di lavoro non sono pagati.

Motivazione

Un periodo più lungo offre una protezione migliore ai lavoratori subordinati in questione.

È necessario che l'inizio del periodo di sei mesi sia precisato con chiarezza. Altrimenti, si rischia che esso sia rimandato in vari modi e che il diritto in questione venga calpestato.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione II, Articolo 4, paragrafo 3 (Direttiva 80/987/CEE)

3.   Gli Stati membri possono fissare un massimale per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia.

Quando gli Stati membri ricorrono a questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.

Soppresso

Motivazione

Questo emendamento si prefigge di rafforzare quella protezione che è l’obiettivo della direttiva.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Sezione II, Articolo 5 (nuovo) (Direttiva 80/987/CEE)
 

Articolo 5

Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a)   il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento per insolvenza;

b)   i datori di lavoro e le autorità pubbliche devono provvedere al finanziamento;

c)   l’obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento.

Motivazione

Non vi è alcun motivo per sopprimere l’articolo 5 della direttiva esistente.

Il finanziamento dovrà essere assicurato non soltanto o esclusivamente dalle autorità pubbliche.

  • [1] GU C 154 E del 29.05.2001, pag. 109-111

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e le modifiche alla proposta (COM(2000) 832[1]),

–   visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5‑0017/2001),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5‑0348/2001),

1.   approva la proposta della Commissione così emendata;

2.   chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

  • [1] GU C 154 E del 29.05.2001, pag. 109-111.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel documento in esame (COM(2000) 832 def.) del 15 gennaio 2001, la Commissione sottolinea tra le altre cose di aver presentato una proposta che modifica la direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, al fine di tenere conto dell'evoluzione della legislazione sull'insolvenza negli Stati membri, dell'esigenza di rimanere coerente con le altre direttive comunitarie sulla legislazione del lavoro adottata nel frattempo, delle conclusioni delle discussioni sulla difficoltà di applicare la direttiva 80/987/CEE, e della giurisprudenza recente della Corte di giustizia.

I problemi relativi alla direttiva 80/987/CEE in termini di sostanza e struttura derivano principalmente dal fatto che garantire le richieste dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro implica, in aggiunta alle norme che disciplinano le procedure di amministrazione controllata, il coinvolgimento di tutta una serie di ambiti giuridici di notevole rilevanza - taluni assai complessi e non poco diversi da un paese all'altro - quali il diritto fallimentare, il diritto del lavoro e il diritto previdenziale.

Il contenuto della direttiva 80/987/CEE

Scopo principale della direttiva del 1980 è di offrire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela ai sensi del diritto comunitario in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro.

A tal fine essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro sia ritenuto insolvente, il pagamento dei diritti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e riguardanti la retribuzione relativa a un determinato periodo.

Le principali difficoltà individuate dalla Commissione per quanto concerne l'applicazione della direttiva 80/987/CEE e la proposta di modifica della direttiva

Le principali difficoltà poste dall'applicazione della direttiva si riferiscono in particolare ai seguenti punti:

-   la nozione d'insolvenza contenuta nella direttiva,

-   la complessità delle disposizioni previste per consentire di fissare un limite temporale sulla garanzia, e

-   i casi d'insolvenza con aspetti transfrontalieri.

Nell'attuale proposta di revisione non vi sono modifiche della struttura di base della direttiva, del suo obiettivo di offrire una protezione minima o del meccanismo di garanzia introdotto.

Le modifiche proposte riguardano:

-   il titolo della direttiva,

-   una nuova base giuridica a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam,

-   un'indicazione precisa del campo di applicazione e l'eliminazione dell'allegato,

-   una nuova nozione di insolvenza,

-   una semplificazione degli articoli relativi al pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati,

-   l'introduzione di nuove disposizioni che specificano l'organismo di garanzia competente nelle situazioni che presentano aspetti transfrontalieri e l'introduzione di una collaborazione amministrativa in questo settore tra gli Stati membri.

Commenti sulle modifiche proposte

1.   La nozione di insolvenza

La Commissione propone una nuova definizione dello stato d'insolvenza, che mira a consolidare a livello comunitario l'evoluzione avvenuta nella legislazione sull'insolvenza. Questa evoluzione riguarda il modo di evitare la liquidazione totale di imprese che hanno difficoltà ad erogare pagamenti consentendo loro di sopravvivere.

Tuttavia, visto il legame fatto dalla Commissione tra la nuova direttiva e la direttiva sui trasferimenti (98/50/CE) che introduce una certa flessibilità a favore delle imprese che hanno difficoltà economiche, vale la pena chiedersi se si sarebbe dovuto fare di più con gli emendamenti attuali per tenere conto dei rischi di possibili abusi.

Ad esempio, un'impresa non dovrebbe essere ristrutturata a spese dell'organismo di garanzia.

2.   Conformità con altre direttive

La Commissione propone che il campo di applicazione della direttiva venga definito più specificamente in modo da garantire che gli Stati membri non escludano i lavoratori part-time o i lavoratori con contratti a tempo determinato, né i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale.

Viene pertanto ampliata la nozione di lavoratore subordinato, ma tuttavia non tanto da includere altre nozioni, ad esempio quella riguardante le persone trattate alla stessa stregua di lavoratori subordinati o di lavoratori economicamente dipendenti.

Nella direttiva del 1980 e nell'attuale proposta della Commissione la definizione del termine “lavoratore subordinato” viene lasciata alla legislazione nazionale (sebbene quasi nessuno Stato membro definisca questo termine) ed ogni Stato membro determina indipendentemente chi possa essere definito lavoratore subordinato.

Dopotutto, è possibile sollevare alcuni quesiti più importanti. Ad esempio, non sarebbe necessario sviluppare una definizione comunitaria della nozione di lavoratore subordinato? E come possiamo proteggere i lavoratori, che non siano lavoratori subordinati e/o effettivamente lavoratori autonomi, nei confronti dell'insolvenza? Oppure possiamo includere altri gruppi specifici di lavoratori nel campo di applicazione della presente direttiva, ad esempio conducenti indipendenti la cui clientela sia in linea di massima rappresentata da una sola persona? O talune forme di lavori svolti a casa oppure il telelavoro?

Gli stessi quesiti possono essere sollevati in merito ad altre definizioni che vengono lasciate alla competenza degli Stati membri. Una di queste è la definizione dei diritti salariali non soddisfatti dei lavoratori subordinati. In molti casi la retribuzione dei lavoratori è costituita da un salario base e da diversi tipi di compensi integrativi, quali ferie e tredicesima, retribuzione regolare per straordinari o lavoro a turni ecc. Questi compensi regolari in molti casi rappresentano un importo notevole rispetto al salario base. Il relatore propone di includere anche questi compensi integrativi regolari nella definizione dei diritti salariali in caso d'insolvenza.

3.   Limite temporale della garanzia

Il relatore propone di riesaminare il periodo minimo di tre mesi menzionato all'articolo 4, visto che in molti casi sembra più opportuno un periodo più lungo.

4.   Situazioni transnazionali

La Commissione propone d'introdurre una norma volta a determinare l'organismo di garanzia competente nelle situazioni transnazionali per il pagamento dei diritti salariali nei casi di insolvenza di imprese che possiedono stabilimenti in diversi Stati membri, ed un meccanismo per riconoscere le procedure d'insolvenza aperte in altri Stati membri.

La proposta della Commissione può essere considerata soddisfacente nella misura in cui garantisce una maggiore sicurezza giuridica ai lavoratori subordinati consolidando la giurisprudenza della Corte di giustizia, soprattutto per quanto riguarda i loro diritti nei casi di insolvenza di dimensione transnazionale. Tuttavia, in generale,

può essere considerato insoddisfacente che un numero crescente di lavoratori economicamente dipendenti non siano ancora contemplati dalle modifiche apportate all'attuale direttiva.

Di fronte alle importanti evoluzioni della flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti lavoratori-datori di lavoro, al nuovo processo della libera circolazione dei lavoratori, all'ampliamento e alla corrente ristrutturazione internazionale dell'industria e dei servizi – è una necessità assoluta modernizzare e migliorare le relazioni di lavoro. Da questa prospettiva la proposta può essere considerata come un primo passo. Tuttavia, nel progetto di relazione la proposta della Commissione viene modificata secondo gli orientamenti illustrati nelle presenti osservazioni.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

18 settembre 2001

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(COM(2000) 832 – C5‑0017/2001 – 2001/0008(COD))

Relatrice per parere: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

PROCEDURA

Nella riunione del 6 febbraio 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice per parere Ria G.H.C. Oomen-Ruijten.

Nelle riunioni del 28 agosto 2001 e 18 settembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Rainer Wieland (presidente f.f.), Ward Beysen (vicepresidente), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Raina A. Mercedes Echerer, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Othmar Karas (in sostituzione di Bert Doorn, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ioannis Koukiadis (in sostituzione di Enrico Boselli), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Toine Manders, Luís Marinho, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Ana Palacio Vallelersundi), Antonio Tajani, Feleknas Uca, Theresa Villiers (in sostituzione di The Lord Inglewood), Diana Wallis, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Introduzione

La proposta della Commissione mira a modificare la direttiva del 20 ottobre 1980 che introduce nel diritto del lavoro degli Stati membri il principio della tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

A tal fine la direttiva prevede la creazione di un organismo che garantisca ai lavoratori dipendenti, il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente, il pagamento dei diritti non pagati.

Secondo la relazione che accompagna la proposta, la Commissione ha ritenuto necessario procedere a una revisione della direttiva del 1980 in quanto la sua formulazione ha dato adito a tutta una serie di difficoltà di interpretazione che la Corte di giustizia ha chiarito in varie sentenze. Inoltre, la revisione mira a tenere conto dei mutamenti intervenuti sul mercato del lavoro dopo il 1980 e a chiarire e ampliare la portata della definizione di insolvenza.

Commenti sulla proposta della Commissione

Gli obiettivi annunciati dalla Commissione sono lodevoli. Tuttavia, essi non sono stati totalmente raggiunti, visto che la proposta può produrre effetti negativi per la tutela dei lavoratori. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che nozioni fondamentali come “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, e “retribuzione” non sono oggetto di una definizione comunitaria e possono quindi presentare divergenze da uno Stato membro all’altro. È chiaro comunque che si tratta di una revisione minima della direttiva.

La relatrice per parere sottolinea il collegamento tra la proposta in esame e la direttiva relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese[1]. In effetti, quest’ultima prevede una protezione dei lavoratori contro il licenziamento da parte del cessionario, ma non ostacola in alcun modo i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione. Inoltre, è totalmente assente una tutela dei diritti dei lavoratori in caso di fallimento o insolvenza, nonché in caso di grave crisi economica.

È pertanto possibile che alcune imprese, volendo eludere i diritti dei lavoratori sanciti dal diritto comunitario, approfittino di queste disposizioni. Sarebbe inoltre auspicabile che la Commissione presentasse una proposta consolidata onde evitare la mancanza di coordinamento tra le direttive.

La presente revisione della direttiva del 1980 rappresenta dunque un passo importante verso l’eliminazione di divergenze considerevoli tra i diritti nazionali, ma è indispensabile che in eventuali revisioni future si assicuri una maggiore convergenza delle nozioni utilizzate nella direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 2, SEZIONE I
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 80/987/CEE)
 

3 bis.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il ricorso illegittimo a rapporti contrattuali diversi dal contratto di lavoro che sono simili a un rapporto di lavoro salariato regolare e servono a negare i diritti risultanti dalla presente direttiva ai lavoratori che hanno sottoscritto un siffatto rapporto contrattuale alternativo.

Motivazione

L’emendamento serve a coprire le situazioni in cui un lavoratore salariato ha concluso per motivi economici, fiscali o di altro genere un contratto diverso da un contratto di lavoro dipendente.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2, SEZIONE II
Articolo 3, comma 2 ter (nuovo) (direttiva 80/987/CEE)
 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il ricorso illegittimo a procedure di insolvenza che privano i lavoratori dei diritti risultanti dalla presente direttiva e dalla direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o stabilimenti.

Motivazione

Si tratta di una protezione equivalente a quella di cui alla direttiva 2001/23/CE.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 3, SEZIONE III bis
Articolo 8 ter (direttiva 80/987/CEE)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 bis, gli Stati membri prevedono una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche competenti.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 bis, gli Stati membri prevedono una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche competenti. La comunicazione tra le amministrazioni pubbliche competenti può avvenire per il tramite di una rete transeuropea per lo scambio elettronico di dati tra autorità amministrative.

Motivazione

Occorre adeguare la formulazione alle nuove tecnologie e alla necessità di uno scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche.

  • [1] Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, GU L 82 del 22 marzo 2001, pag. 16.