RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006
(COM(2001) 590 – C5‑0555/2001 – 2001/0246(CNS))

29 novembre 2001 - *

Commissione per la pesca
Relatore: Pat the Cope Gallagher

Procedura : 2001/0246(CNS)
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A5-0426/2001
Testi presentati :
A5-0426/2001
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Testi approvati :

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera dell'8 novembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 (COM(2001) 590 - 2001/0246(CNS)).

Nella seduta del 12 novembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la pesca per l’esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione (C5-0555/2001).

Nella riunione del 13 settembre 2001 la commissione per la pesca aveva nominato relatore Pat the Cope Gallagher.

Nelle riunioni del 12 settembre, 12 novembre e 27 novembre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell’ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 15 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Daniel Varela Suanzes-Carpegna (presidente), Rosa Miguélez Ramos (vicepresidente), Pat the Cope Gallagher (relatore), Elspeth Attwooll, Arlindo Cunha, Glyn Ford (in sostituzione di Bernard Poignant), Carmen Fraga Estévez, Ian Stewart Hudghton, Salvador Jové Peres (in sostituzione di Mihail Papayannakis), Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen, John Joseph McCartin (in sostituzione di Antonio Tajani), Patricia McKenna, James Nicholson, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Carlos Lage), Struan Stevenson (in sostituzione di Hugues Martin) e Catherine Stihler.

La relazione è stata depositata il 29 novembre 2001 .

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 (COM(2001) 590 – C5‑0555/2001 – 2001/0246(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)
 

(2 bis)    È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo; a tal fine la Commissione elabora ogni anno una relazione annuale sullo stato di attuazione dell’accordo.

Motivazione

Sebbene la Commissione abbia recentemente iniziato a elaborare relazioni di valutazione sull’attuazione degli accordi di pesca, il Parlamento europeo auspica di ricevere relazioni più frequenti, al fine di poter seguire più da vicino l’applicazione del protocollo in questione.

Emendamento 2
Articolo 2

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in considerazione, su base non discriminatoria, le domande di licenza di altri Stati membri.

Motivazione

Il trattato garantisce la non discriminazione in base alla nazionalità.

Emendamento 3
Articolo 3 bis (nuovo)
 

Articolo 3 bis

Nel corso dell’ultimo anno di validità del protocollo e prima di raggiungere un accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione dell’accordo e sulle condizioni in base alle quali è stato attuato. Tale relazione comprende altresì un’analisi costi/benefici.

Motivazione

La Commissione ha recentemente iniziato a trasmettere relazioni di valutazione al Parlamento. Tali relazioni contengono informazioni molto utili ma, purtroppo, non includono un’analisi costi/benefici. Questo tipo di informazione è assolutamente necessaria al fine di ottenere un quadro completo dell’attuazione dei protocolli.

Emendamento 4
Articolo 3 ter (nuovo)
 

Articolo 3 ter

Sulla base di tale relazione e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, se del caso, conferisce alla Commissione un mandato negoziale in vista dell’adozione di un nuovo protocollo.

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono assolvere alle proprie funzioni solo sulla base della relazione di valutazione sull’applicazione dell’accordo di pesca.

Emendamento 5
Articolo 3 quater (nuovo)
 

Articolo 3 quater

La Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo copia della relazione sulle azioni specifiche che le autorità della Repubblica islamica di Mauritania devono fornire a norma dell’articolo 6 del protocollo.

Motivazione

Gli interventi mirati stanno diventando sempre più importanti sia dal punto di vista finanziario che sociale. Pertanto, le informazioni previste dal protocollo e fornite alla Commissione devono essere trasmesse anche al Parlamento e al Consiglio.

  • [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 (COM(2001) 590 – C5‑0555/2001 – 2001/0246(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 590[1]),

–   consultato dal Consiglio a norma dell’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C5‑0555/2001),

–   visti gli articoli 67 e 97, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5‑0426/2001),

1.   approva la proposta della Commissione così emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

  • [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Lo scopo dell’attuale proposta della Commissione è di trasporre nel diritto comunitario, mediante un regolamento, un nuovo protocollo destinato a sostituire il protocollo all’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania che è giunto a scadenza il 31 luglio 2001.

Il nuovo protocollo, siglato dalle due parti il 31 luglio 2001, fissa le condizioni tecniche e finanziarie per le attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006.

Il pagamento relativo al primo anno della compensazione finanziaria globale è effettuato entro il 31 dicembre 2001.

RELAZIONI DI PESCA CON LA MAURITANIA

Le relazioni di pesca tra l’Unione europea e la Mauritania risalgono al 1987, con la conclusione dell’accordo di pesca contenuto nel regolamento (CEE) n. 4143/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987[1].

Le disposizioni di tale accordo sono state aggiornate a più riprese mediante una serie di protocolli, di cui l’ultimo copriva il periodo 1993-1996.

Inoltre, nel 1995, in seguito alla sospensione unilaterale da parte del Marocco dell’accordo di pesca concluso nel maggio 1992 per un periodo di quattro anni (dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1996) e in considerazione dei problemi che avrebbe probabilmente posto la negoziazione di un nuovo accordo con il Marocco, la Commissione, con encomiabile lungimiranza, ha avviato negoziati con paesi terzi, in modo tale da garantire che i pescherecci che non potevano più operare in seguito alla perdita di possibilità di pesca al largo del Marocco potessero, se necessario, essere trasferiti altrove.

Pertanto, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 31 luglio 1996 è stata approvata un’integrazione del protocollo 1993-1996, mirata a controbilanciare la perdita di possibilità di pesca per le navi comunitarie per la pesca dei cefalopodi nelle acque del Marocco, autorizzando il trasferimento di 18 pescherecci spagnoli nelle acque della Mauritania, un’area geografica vicina a quella in cui operavano precedentemente.

Il 20 giugno 1996 è stato siglato un nuovo accordo di pesca con la Mauritania, per un periodo di cinque anni, che consente la continuità della presenza della flotta comunitaria a partire dal 31 luglio, quando sono giunti a scadenza gli accordi conclusi con la Mauritania in seguito alla sospensione da parte del paese dell’accordo del 1987.

In circostanze sorprendentemente simili, il mancato rinnovo dell’ultimo accordo con il Marocco, giunto a scadenza il 30 novembre 1999, ha nuovamente creato la necessità di ricercare maggiori possibilità di pesca altrove, al fine di compensare le difficoltà causate dalla perdita dell’accesso alle acque del Marocco.

Il protocollo presentato al Parlamento riflette questa necessità, nel senso che offre maggiori possibilità di pesca ai pescherecci dell’Unione europea, prevedendo nel contempo un forte aumento della compensazione finanziaria per la Mauritania (+61%). In tal modo esso sostituisce il precedente accordo tra l’Unione europea e il Marocco quale accordo più importante concluso dall’Unione con un paese terzo.

CONTENUTO DEL PROTOCOLLO

Nel complesso, il nuovo protocollo concluso con la Mauritania attribuisce diritti di pesca ripartiti per diverse specie o categorie di pescherecci di Spagna, Italia, Portogallo e Francia. Tuttavia, qualora le domande di licenza da parte di questi Stati membri non esauriscano tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Per il periodo di applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria globale della Comunità è fissata a 430 milioni di euro ripartiti in 86 milioni di euro all’anno (di cui 82 milioni di euro a titolo di compensazione finanziaria e 4 milioni di euro per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 5 del protocollo).

L’impiego della compensazione finanziaria globale è di esclusiva competenza del governo della Mauritania.

La seguente tabella raffronta le possibilità di pesca offerte dal protocollo in esame con quelle previste dagli accordi precedenti:

Possibilità di pesca a norma del protocollo allegato all’accordo di pesca con la Mauritania per il periodo 2001-2006

Categorie di pesca

1993-1996

1996-2001

2001-2006

Cefalopodi (unità)

18 (integr. prot.)

in media 42

55

Crostacei esclusa l’aragosta (TSL)

4.   500

5.   500

6.   000

Pescherecci da traino congelatori pelagici (unità)

22

15

Tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari di superficie (unità)

45

57

67

Nasello (TSL)

12.   000

8.   500

8.   500

Specie demersali escluso il nasello (traino) (TSL)

4.   200

5.   500

4.   000

Specie demersali escluso il nasello (attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino) (TSL)

2.   600

4.   200

3.   300

Aragoste (TSL)

300

300

200

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, si può osservare che, nonostante un incremento complessivo rispetto ai protocolli precedenti, si registra anche una riduzione per un certo numero di stock.

Si constata un incremento del 30% del numero di navi per la pesca dei cefalopodi (che nel periodo coperto dal precedente accordo era mediamente di 42) che sarà portato a 55. Secondo la Commissione, questo aumento è stato possibile grazie alla creazione di nuove possibilità di pesca per i cefalopodi, a seguito della partenza di diverse navi dell’estremo Oriente che erano solite catturare queste specie.

Si constata inoltre un incremento del 17% del numero delle navi per la pesca del tonno, che passeranno da 57 a 67. Per le navi che pescano il nasello, la situazione rimane invariata con 8.500 tonnellate di stazza lorda (TSL), mentre per quelle dedite alla pesca di crostacei diversi dall’aragosta (gamberi e granchi), la stazza aumenterà del 9% passando da 5.500 TSL a 6.000 TSL.

Si registra tuttavia una riduzione del numero delle navi autorizzate a praticare la pesca pelagica da 22 a 15.

Per quanto riguarda la contropartita finanziaria dell’Unione europea, le differenze tra i tre periodi sono le seguenti:

Contropartita finanziaria dell’Unione europea nel quadro del protocollo 2001-2006 con la Mauritania

1993-1996

1996-2001

2001-2006

Contropartita finanziaria complessiva (MECU/MEURO)

26+7,3 (integr. prot.) = 33,3

266,8

430

Nel quadro dell’accordo 1996-2001, la dotazione finanziaria complessiva di circa 266 milioni di euro era ripartita nel modo seguente:

-   Compensazione finanziaria:

261   milioni

-   Cooperazione scientifica e tecnica:

3    milioni

-   Miglioramento del controllo sanitario, ricerca nel settore della
pesca e attuazione della politica per lo sviluppo delle risorse ittiche
in Mauritania; programmi di formazione e sviluppo
delle infrastrutture; spese di organizzazione e di partecipazione
a seminari e riunioni internazionali:

1,25    milioni

-   Formazione nell’industria marittima:

1    milione

I canoni della licenza pagati da armatori comunitari per il diritto di pesca nella ZEE della Mauritania variavano tra le diverse categorie di pesca in base al valore commerciale delle specie pescate ma in totale ammontavano a circa 10 milioni di euro.

Nell’ambito del nuovo protocollo, a parte l’incremento del 61% della dotazione finanziaria complessiva che ammonta a 430 milioni di euro, 20 milioni di euro saranno ora destinati al finanziamento di azioni specifiche intese a sviluppare il settore della pesca, contro i circa 5,25 milioni di euro indicati sopra nel quadro dell’accordo precedente. Questi 20 milioni di euro saranno ripartiti (ogni anno) nel modo seguente:

-   800.000 euro all’anno per azioni di sostegno alla ricerca,

-   1,5 milioni di euro all’anno per azioni di sostegno alla sorveglianza delle attività di pesca,

-   300.000 euro all’anno per l’aiuto istituzionale alla formazione marittima,

-   50.000 euro all’anno per l’aiuto istituzionale all’elaborazione delle statistiche della pesca,

-   50.000 euro all’anno per l’aiuto istituzionale alle azioni di salvataggio in mare,

-   50.000 euro all’anno per l’aiuto istituzionale al sistema di gestione delle licenze di pesca,

-   50.000 euro all’anno per l’aiuto istituzionale alla gestione del personale marittimo,

-   400.000 euro all’anno per spese di organizzazione e di partecipazione a seminari e riunioni internazionali,

-   800.000 euro all’anno per l’aiuto allo sviluppo della pesca artigianale.

Inoltre, i contributi finanziari versati dagli armatori che opereranno a norma del nuovo protocollo saranno aumentati del 25% nei prossimi cinque anni per le navi che praticano la pesca pelagica e la pesca del tonno e tra l’8 e il 18% per le altre navi. È stato anche aumentato il numero di marinai della Mauritania da imbarcare a bordo dei pescherecci comunitari.

OSSERVAZIONI SUL PROTOCOLLO

In seguito al mancato rinnovo dell’accordo di pesca con il Marocco, il nuovo protocollo con la Mauritania riveste ovviamente un’importanza cruciale. A tale riguardo va tuttavia segnalato che la sua importanza non è dovuta all’entità delle possibilità di pesca che offre né al suo costo.

Dal punto di vista della pesca comunitaria e da un punto di vista socio-economico, il suo reale interesse è dato dalla speranza che esso offre alle popolazioni delle regioni che dipendono dalla pesca della Spagna e del Portogallo, quali l’Andalusia, le Isole Canarie, la Galizia e il sud del Portogallo. A queste regioni, che avevano investito molto nell’accordo concluso con il Marocco, è necessario offrire tempestivamente alternative concrete.

Per quanto riguarda le disposizioni del protocollo, vi sono alcuni aspetti che non mancano di sorprendere. Nel suo comunicato stampa sulla conclusione dell’accordo[2] la Commissione sottolinea giustamente la maggiore importanza che il nuovo accordo attribuisce alla protezione delle risorse e al monitoraggio degli stock. Tuttavia, nello stesso documento, per quanto riguarda la riduzione del numero dei pelagici da 22 a 15, si afferma che “la Commissione ha tuttavia chiesto di ridurne il numero, fissato ora a 15, in modo da riflettere più fedelmente il numero delle navi effettivamente impegnate in questo tipo di pesca.” Se non si tratta di una misura volta alla protezione degli stock, perché è stata chiesta dalla Commissione?

In base alle disposizioni relative all’applicazione del protocollo, ad esso allegate (Scheda tecnica di pesca n. 9), è prevista la seguente possibilità: “durante il primo anno di applicazione del protocollo le due parti esamineranno la possibilità di far rientrare nel presente accordo di pesca le navi di stazza superiore a 9500 GT che hanno già pescato nella ZEE della Mauritania prima del 31 luglio 2001.

La decisione sarà presa sulla base dello stato degli stock, del loro sfruttamento razionale, delle caratteristiche tecniche delle navi e dei loro precedenti nella ZEE della Mauritania e considerando i benefici che potrebbe comportare per la Mauritania l’ammissione di queste navi nella zona in questione.”

Sicuramente ciò non sarà di grande conforto per gli armatori e gli equipaggi interessati, visto che è stata la stessa Commissione a chiedere la riduzione del numero delle navi.

CONCLUSIONI

  • [1] GU L 388 del 31.12.1987, pag. 1.
  • [2] Comunicati stampa Pesca 01/48, del 1° agosto 2001.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

21 novembre 2001

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

(COM(2001) 590 – C5‑0555/2001 – 2001/0246(CNS))

Relatrice per parere: Bárbara Dührkop Dührkop

PROCEDURA

Nella riunione del 22 settembre 1999 la commissione per i bilanci ha nominato relatrice per parere Bárbara Dührkop Dührkop.

Nella riunione del 21 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Ioannis Averoff, Paulo Casaca, Joan Colom i Naval, Carlos Costa Neves, Den Dover, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Wilfried Kuckelkorn, John Joseph McCartin, Giovanni Pittella, Bartho Pronk (in sostituzione di Jean-Louis Bourlanges), Heide Rühle, Francesco Turchi, Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

GENERALITÀ E OSSERVAZIONI

1.   Il precedente protocollo allegato all’Accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania, che fissava le condizioni tecniche e finanziarie per le attività di pesca, è scaduto il 31 luglio 2001. Lo stesso giorno, le due parti hanno siglato un nuovo protocollo per un periodo di cinque anni (dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006). Una proposta di decisione del Consiglio sull’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta (senza consultazione del Parlamento).

2.   Immediatamente dopo che il nuovo protocollo è stato siglato, la Commissione l’ha notificato alla commissione per la pesca del Parlamento, cui ha trasmesso il testo del protocollo senza però allegarvi un progetto di scheda finanziaria. Il 17 ottobre 2001 la Commissione ha approvato la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo.

3.   Il protocollo prevede la seguente contropartita finanziaria, a carico del bilancio dell’UE:

in €

2001

2002

2003

2004

2005

Totale

Stanziamenti d’impegno

Compensazione finanziaria

82 000 000

82 000 000

82 000 000

82 000 000

82 000 000

410 000 000

Aiuto alla ricerca

Aiuto alla sorveglianza della pesca

Aiuto istituzionale alla formazione marittima

Aiuto istituzionale all’elaborazione delle statistiche della pesca

Aiuto istituzionale alle azioni di salvataggio in mare

Aiuto istituzionale al sistema di gestione delle licenze di pesca

Aiuto istituzionale alla gestione del personale marittimo

Spese di organizzazione e di partecipazione a seminari e riunioni internazionali

Aiuto allo sviluppo della pesca artigianale

800 000

1 500 000

300 000

50 000

50 000

50 000

50 000

400 000

800 000

800 000

1 500 000

300 000

50 000

50 000

50 000

50 000

400 000

800 000

800 000

1 500 000

300 000

50 000

50 000

50 000

50 000

400 000

800 000

800 000

1 500 000

300 000

50 000

50 000

50 000

50 000

400 000

800 000

800 000

1 500 000

300 000

50 000

50 000

50 000

50 000

400 000

800 000

4 000 000

7 500 000

1 500 000

250 000

250 000

250 000

250 000

2 000 000

4 000 000

Totale impegni

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

430 000 000

Stanziamenti di pagamento

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

430 000 000

4.   Le possibilità di pesca concordate nel protocollo in esame sono suddivise in nove categorie. Per tre di queste categorie, che rivestono particolare interesse per la flotta comunitaria, il nuovo protocollo prevede un aumento delle possibilità di pesca (crostacei, cefalopodi e tonniere con lenze e canne/con palangari). Per le altre categorie, le possibilità di pesca sono ridotte o mantenute al livello principale del precedente protocollo. La Commissione si aspetta che le reali attività di pesca possano aumentare significativamente in virtù del nuovo protocollo.

5.   In virtù del precedente accordo, in particolare, lo sfruttamento delle possibilità di pesca si era situato già ad un ottimo livello per talune categorie (per i cefalopodi, i crostacei e i pesci demersali sfiorava il 100%) e per la pesca del tonno (tra l’85% e il 74%). Anche lo sfruttamento delle altre categorie era al di sopra del 50%, fatta eccezione per l’aragosta (soltanto il 4%). L’applicazione del precedente protocollo si è rivelata pertanto migliore di quella della maggior parte degli altri accordi. La Commissione spera di migliorare ulteriormente lo sfruttamento delle possibilità di pesca, dal momento che alcuni pescherecci della flotta spagnola – che sono attualmente all’attracco a causa della mancata conclusione dell’accordo di pesca con il Marocco – saranno riconvertiti in modo da poter essere utilizzati per la pesca di specie demersali.

6.   Il costo annuale totale per il bilancio dell’UE presenta un aumento significativo, da 53,2 milioni di euro per il protocollo precedente a 86 milioni di euro per il protocollo che è stato siglato ora (ovvero un aumento del 62%). Anche i contributi finanziari degli armatori sono stati aumentati, per talune categorie, del 25%. Questo aumento si può spiegare soltanto con le particolari circostanze createsi a causa del mancato rinnovo dell’accordo di pesca con il Marocco, che hanno posto la Mauritania in una buona posizione negoziale. Quello con la Mauritania costituirà ora l’accordo individuale di pesca di maggior portata in assoluto tra l’Unione europea e un paese terzo, e nel 2002 (tenendo conto della lettera rettificativa 2/2002) rappresenterà il 45% del totale degli stanziamenti per accordi di pesca (ovvero 86 milioni di euro su 193).

7.   Il finanziamento per azioni specifiche è di 4 milioni di euro – in confronto alla compensazione finanziaria annuale che è di 82 milioni di euro – ovvero le azioni specifiche rappresentano il 5% del finanziamento totale dell’UE, il che è molto meno di quanto sia previsto nella maggior parte degli accordi di pesca stipulati con paesi ACP. Tuttavia, tale quota è più elevata di quella destinata a tale scopo dal precedente protocollo, che per un periodo di cinque anni prevedeva una compensazione finanziaria di 261 milioni di euro, ma un importo di soli 5,25 milioni di euro per azioni specifiche – ovvero il 2% della contropartita finanziaria totale dell’UE. La quota principale dell’importo per azioni specifiche è destinata alla sorveglianza (1,5 milioni di euro all’anno), alla ricerca, al miglioramento delle conoscenze e del controllo dell’evoluzione dello stato delle risorse (800.000 euro all’anno), nonché all’aiuto allo sviluppo della pesca artigianale (800.000 euro all’anno).

8.   La proposta della Commissione contiene un articolo il quale tiene conto del regolamento n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001,[1] il quale stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate nella zona di pesca della Mauritania. Questa disposizione può aiutare ad ottenere un quadro più realistico delle catture reali della flotta dell’Unione europea. Per entrambi i fini, sarà utile individuare con maggiore precisione la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca nonché scoprire se per caso le catture non siano debitamente dichiarate.

CONCLUSIONI

1.   La Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'attuale protocollo meno di tre mesi prima di siglare il protocollo stesso, il che rappresenta un progresso rispetto a quanto è avvenuto con altri accordi di pesca. La Commissione dovrebbe continuare a migliorare le sue procedure amministrative, in modo che tale miglioramento non sia limitato ad un unico accordo di particolare importanza politica. La commissione per i bilanci deplora il fatto che il protocollo preveda che la contropartita finanziaria per il primo anno debba essere pagata entro il 31 dicembre 2001, il che lascia meno di tre mesi per lo svolgimento dell’intera procedura legislativa dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione. D’altro canto, la relatrice per parere può accettare i limiti temporali, dato il ridotto margine di manovra offerto dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie, il quale permette a stento di finanziare due rate annuali di questo accordo di pesca a titolo del bilancio 2002.

2.   La commissione per i bilanci accoglie con soddisfazione l’inserimento di un articolo inteso a tener conto del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001[2], il quale stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i quantitativi delle catture effettuate nella zona di pesca della Mauritania.

3.   Il protocollo allegato all’accordo comprende una clausola di sospensione, che prevede la possibilità di sospendere l’applicazione dell’accordo qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti previsti dal protocollo (articolo 7). La commissione per i bilanci si stupisce che non sia stata inserita una clausola che preveda la sospensione dell'accordo qualora sorgano circostanze tali da impedire lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca della Mauritania. Già da tempo la commissione per i bilanci chiede l’inserimento di una clausola siffatta in tutti gli accordi e i protocolli di pesca: ciò contribuirebbe infatti ad evitare le difficoltà verificatesi nel quadro di altri accordi di pesca quando non si sono potute svolgere le attività di pesca previste nei relativi accordi e protocolli (ad esempio nel caso della Guinea-Bissau e della Groenlandia). La Commissione è riuscita a inserire una clausola di sospensione di questo tenore in protocolli recentemente stipulati con una serie di paesi (ad esempio il Madagascar e la Guinea-Bissau).

4.   È palese che il forte incremento della contropartita finanziaria che deve versare l’Unione europea (da 53,2 milioni di euro a 86 milioni di euro all’anno) non è realmente giustificato da un aumento analogo delle possibilità di pesca. La commissione per i bilanci può tener conto delle particolari circostanze in cui è stato stipulato il protocollo, ma deplora tuttavia che tale incremento della contropartita finanziaria sia probabilmente maggiore di quanto non fosse necessario.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [3]Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 3 ter, paragrafo 1 (nuovo)
 

1.   Durante il periodo di applicazione del protocollo e prima dell’avvio di negoziati su un eventuale rinnovo dello stesso, la Commissione presenta quanto prima al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova relazione di valutazione generale comprendente un’analisi costi/benefici.

Motivazione

Prima della scadenza del precedente protocollo, la Commissione europea ha presentato al Parlamento una relazione di valutazione sull’applicazione del suddetto dopo aver siglato il nuovo protocollo. La Commissione non ha fornito al Parlamento europeo alcuna informazione che gli consentisse di effettuare una seria valutazione e di formulare un parere prima dell’inizio dei negoziati.

Emendamento 2
Articolo 3 ter, paragrafo 2 (nuovo)
 

2.   Sulla base di tale relazione e tenendo conto del parere del Parlamento europeo sulla materia, il Consiglio, se del caso, conferisce alla Commissione un mandato negoziale in vista dell’adozione di un nuovo protocollo.

Motivazione

La commissione per i bilanci ribadisce la richiesta che la relazione di valutazione generale sia presentata dalla Commissione prima dell’inizio dei negoziati su un nuovo protocollo o accordo o sul rinnovo dei medesimi. Il Consiglio deve autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati soltanto sulla base della relazione di valutazione e del parere del Parlamento europeo. Tale posizione è conforme alla conclusione D del documento di lavoro sugli accordi di pesca della Comunità europea (PE 289.538) approvato dalla commissione per i bilanci il 23 maggio 2000, nonché alla posizione assunta dal Parlamento in ordine ad altri accordi di pesca.

  • [1] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
  • [2] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
  • [3] GU C (non ancora pubblicata).

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE

21 novembre 2001

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell’Accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica Islamica di Mauritania per il periodo dall’1 agosto 2001 al 31 luglio 2006

(COM(2001) 590 – C5‑0555/2001-2001/0246(CNS))

Relatore per parere: Joaquim Miranda

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre 2001 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione ha nominato relatore per parere Joaquim Miranda.

Nella riunione dell’11 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nella riunione del 20 novembre 2001 ha approvato le conclusioni in appresso con 23 voti favorevoli e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Joaquim Miranda (presidente e relatore per parere), Margrietus J. van den Berg (vicepresidente), Fernando Fernández Martín (vicepresidente), Teresa Almeida Garrett (in sostituzione di Jürgen Zimmerling), John Bowis (in sostituzione di John Alexander Corrie), Giuseppe Brienza, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, Nirj Deva, Richard Howitt, Renzo Imbeni, Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Paul A.A.J.G. Lannoye, Miguel Angel Martínez Martínez, Hans Modrow, Didier Rod, Ulla Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Michel Ange Scarbonchi (in sostituzione di Jean-Claude Fruteau), Karin Scheele (in sostituzione di Karin Junker), Charles Tannock (in sostituzione di Bashir Khanbhai), Bob van den Bos e Stavros Xarchakos.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Accordo di pesca UE/Mauritania

A seguito del non rinnovo dell’accordo di pesca tra UE e Marocco, l’accordo che lega la UE alla Mauritania è oggi divenuto il più importante in termini finanziari (266,8 milioni di ecu per l’ultimo protocollo 1996-2001) come pure in termini di accesso, in quanto consente di dispiegare circa 150 battelli europei, che pescano una grande varietà di specie: crostacei, demersali, cefalopodi, pelagici, tonni, ecc.

Le possibilità di sviluppo oltre l’accordo sono rilevanti, particolarmente in termini di:

-   gestione durevole delle risorse di cui talune, come il polpo, sono in stato di sovrasfruttamento;

-   promozione della trasformazione locale del prodotto pescato;

-   occupazione creata a livello locale;

-   recupero di valute.

Agli imperativi di conservazione, di gestione razionale e di sviluppo durevole delle risorse, e delle disposizioni pertinenti al Codice di condotta della FAO, va aggiunto il ruolo chiave di questo settore nella sicurezza alimentare, nella lotta alla povertà e per lo sviluppo economico del paese in generale.

Come negli altri paesi ACP, la pesca artigianale che si è sviluppata in questi ultimi vent’anni, soprattutto al polpo, è potenzialmente uno strumento di grandi prestazioni, in rapporto a questo obiettivo per lo sviluppo durevole. Nondimeno la concorrenza tra questa pesca locale e le flotte europee (concorrenza per le risorse, per i mercati di esportazione), rischia di minacciare la sopravvivenza dei pescatori locali.

Ma le sfide dello sviluppo hanno anche dimensione regionale, in quanto l’accesso concesso ai pescherecci che pescano i piccoli pelagici (sardinelle) ha ripercussioni sulle attività delle flottiglie artigianali senegalesi e richiede anche un approccio di precauzione per la gestione degli stock migranti nei paesi della regione.

Il settore della pesca in Mauritania e lo stato delle risorse

Il settore della pesca occupa una posizione centrale nell’economia mauritana. In media contribuisce per circa 10% del PIL, il 30% delle entrate di bilancio, più del 50% delle entrate in valuta pregiata della Mauritania, e crea circa 30.000 posti di lavoro.

La pesca al polpo. Il settore della pesca si fonda essenzialmente sul polpo (Octopus Vulgaris), che rappresenta più del 60% del volume e il 70% del valore delle esportazioni dei prodotti della pesca. Questa pesca si è soprattutto sviluppata con l’arrivo dei pescatori giapponesi nella regione alla fine degli anni ’60, che hanno eclissato rapidamente le pesche tradizionali di pesci demersali, a quel tempo in forte diminuzione, probabilmente per un fenomeno di sostituzione biologica. Nelle acque senegalesi, si osserva oggi un fenomeno analogo.

Il settore è fonte di migliaia di posti di lavoro nonché di decine di milioni di dollari di entrate da esportazioni. Senza il polpo, non c’è armamento nazionale mauritano. Così è per i pescherecci ma anche per la pesca artigianale. Soltanto il polpo consente in tempi normali, di generare entrate sufficienti a rendere redditizie le imbarcazioni artigianali migliorate. Va sottolineata l’importanza sociale della pesca artigianale al polpo, che occupa da 22 a 23.000 persone (su un totale di 26.000 posti di lavoro generati dall’insieme del settore della pesca (nelle operazioni di cattura e nelle attività a monte e a valle: costruzione di piroghe, fabbricazione e montaggio dei vasi e delle nasse, trasporto forniture, piccole fabbriche per la trasformazione del prodotto della pesca, ecc.

Al livello della trasformazione soltanto la pesca del polpo e delle altre specie di cefalopodi potrebbe garantire apporti sufficienti di prodotti di qualità per far funzionare le fabbriche installate a Nouakchott e a Nouadhibou, che hanno richiesto investimenti cospicui. Si può concludere che economicamente e socialmente l’esistenza di un settore nazionale della pesca è legata al buono stato dello stock di cefalopodi.

Tuttavia il polpo è attualmente uno stock pericolosamente sovrasfruttato, i primi segni di sovrasfruttamento sono stati constatati all’inizio degli anni ’90. Vi è un largo consenso tra ricercatori, amministratori e pescatori sulla diagnosi di sovrasfruttamento dello stock. Dato il suo peso nella pesca mauritana, il degrado di questo stock ha ripercussioni economiche e sociali considerevoli. Sono necessarie misure se si vuole evitare la sparizione dei frutti di numerosi decenni di sviluppo basato sul polpo.

Le statistiche di esportazione dimostrano che successivamente al ritorno massiccio dei pescatori di cefalopodi stranieri a partire dagli anni 93-94, i redditi di esportazione sono calati di quasi di 100 milioni di dollari all’anno mentre la somma versata a titolo di licenze di pesca è soltanto di circa 55 milioni di dollari (compresa la compensazione finanziaria dell’accordo di pesca con la UE).

Il nuovo protocollo

La UE e la Mauritania hanno firmato un nuovo protocollo al loro accordo di pesca per un periodo di cinque anni dall’1.8.2001 al 31.7.2006. La contropartita finanziaria passa da 266,8 milioni di euro a 430 milioni sui cinque anni. Parte di detta contropartita servirà a finanziare azioni specifiche di modernizzazione del settore mauritano della pesca, tra cui ricerche scientifiche e tecniche miranti a completare le conoscenze sullo stato degli stock ittici. Si prenderanno anche misure per migliorare il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca nelle acque mauritane, sviluppando tra l’altro il sistema di localizzazione dei battelli via satellite.

La flottiglia da pesca dell’UE è attualmente la più potente in tutte le marinerie industriali che operano nelle acque mauritane, il che dimostra l’importanza dell’accordo di pesca firmato con la UE nel 1996 per lo sviluppo economico e sociale del paese.

Il numero di pescatori di cefalopodi autorizzati dal protocollo è di 55 (42 in media per il protocollo precedente). Il numero delle tonnare cresce anche questo da 57 a 67. Per le specie pelagiche il numero dei battelli passa da 22 a 15.

Zona d’esclusione. Il protocollo non rispetta sempre la zona di esclusione di 12 miglia, particolarmente per la pesca ai cefalopodi, il che comporterà difficoltà crescenti per la pesca locale, sia artigianale che industriale.

Il nuovo protocollo potenzia considerevolmente (più del 30%) le possibilità di pesca per gli stock di cefalopodi su cui si fonda l’industria mauritana della pesca e la Commissione lo giustifica con la partenza dei pescherecci asiatici, ma già nel 1995 allorché le imbarcazioni di origine asiatica operavano nella zona mauritana, il centro nazionale di ricerche oceanografiche della pesca (CNROP, governativo) dichiarava una sovraccapacità per il polpo. La realtà è che l’aumento di numero dei battelli non è collegato a nuove possibilità di pesca in Mauritania ma alla perdita di possibilità di pesca in Marocco. Così 60 dei pescherecci spagnoli che precedentemente lavoravano in acque marocchine saranno ridispiegati in acque mauritane.

Impatto regionale

L’accordo UE-Mauritania potrebbe avere un impatto a livello di subregione ove le possibilità di accesso offerte per i piccoli pelagici ne compromettessero la disponibilità per i pescatori artigianali senegalesi.

Gli stock di pelagici hanno un ruolo chiave nel sostenere le possibilità di vita e la sicurezza alimentare di milioni di persone negli Stati costieri adiacenti dell’Africa occidentale. Sviluppare un approccio regionale a gestione, sviluppo e ricerca sembrerebbe essenziale se non si vuole che gli interessi delle comunità dipendenti dalla pesca in un paese non vedano le risorse da cui dipendono messe in pericolo dall’evoluzione delle relazioni di pesca di un paese vicino con la UE e altri paesi che pescano in acque distanti.

CONCLUSIONI

La commissione per lo sviluppo e la cooperazione invita la commissione per la pesca, competente per il merito a tener presente questo parere nell’elaborazione della sua relazione:

1.   sottolinea che a seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra la UE e il Marocco, l'accordo tra la UE e la Mauritania è attualmente il più importante;

2.   ricorda che l'Unione europea non è l'unica potenza che pesca in acque mauritane;

3.   fa notare che per la maggior parte delle attività di pesca, i dati disponibili indicano che le possibilità di pesca previste dal protocollo conducono a un eccesso di catture;

4.   ritiene che la mancanza di un sistema sufficientemente affidabile per l'analisi continua e sistematica della situazione delle risorse alieutiche nelle acque della Mauritania, associato a un piano di gestione sulla base del quale vengono concesse le licenze ai pescatori locali e ai pescatori di paesi terzi (compresa l'Unione europea) costituisca un grande ostacolo alla conservazione sostenibile delle risorse alieutiche in Mauritania e teme pertanto che permanga in tale paese l'attuale situazione di sfruttamento eccessivo degli stock;

5.   ricorda che la FNP (Federazione Nazionale di Pesca) della Mauritania chiedeva fin dall’introduzione di pescherecci di fondo dell’UE del 1996, l’esclusività della pesca dei cefalopodi per la marineria nazionale e, per gli altri tipi di pesca, una zona di protezione di almeno 12 miglia;

6.   ricorda che, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, si può firmare con un paese terzo un accordo di pesca soltanto se esiste un’eccedenza di risorse nelle sue acque che quest’ultimo non arriva a pescare, se i dati scientifici non sono sufficienti ad effettuare una valutazione preliminare dello stato delle risorse e della capacità di pesca totale dispiegata a livello locale, si dovrà rispettare il principio di precauzione;

7.   è del parere che aumentando le domande di possibilità di pesca per gli stock sovrasfruttati in Mauritania, la Commissione va contro quanto auspicato nel Libro verde sull’avvenire della politica comune della pesca[1] e la Comunicazione Pesca e riduzione della povertà[2]: nei paesi terzi ove è necessario ridurre la capacità di pesca, è inconcepibile chiedere possibilità di pesca supplementari per le flottiglie europee;

8.   teme che la Mauritania ipotechi l’avvenire dei propri stock di cefalopodi e di demersali costieri e rischi di sacrificare il potenziale a lungo termine del settore riducendo il reddito che trae dal settore e alla compensazione finanziaria versata dall’UE;

9.   esprime il timore che il perdurare dello sfruttamento eccessivo degli stock porti a un deterioramento della sicurezza alimentare in Mauritania dato che il pesce costituisce la principale fonte di proteine animali per la popolazione di tale paese e che secondo la FAO nel periodo 1997-1999 il 10% della popolazione ha sofferto di malnutrizione;

10.   è del parere che, se gestito in modo sostenibile e più strettamente integrato nella vita economica e nazionale, il settore della pesca potrà offrire la chiave del successo nello sradicamento della povertà in Mauritania dove più del 50% della popolazione vive al di sotto della linea della povertà. Grazie a recenti riforme sociali, quanti hanno ottenuto un posto di lavoro nel settore della pesca dal 1985 provengono principalmente dai segmenti più poveri della società mauritana. Si dovrebbero esplorare possibilità di conciliare l’accesso per le imbarcazioni di paesi terzi con il mantenimento (la pesca del polpo) o il progressivo sviluppo (pesca al merluzzo) di una capacità nazionale di cattura e di trasformazione delle risorse alieutiche nazionali. Lo sviluppo di attività di trasformazione del pesce a valore aggiunto, con benefici molto concreti per l’economia mauritana dovrebbe essere l’obiettivo, questione che dovrebbe essere tenuta presente nel contesto della programmazione EDF (NIP);

11.   deplora vivamente che la strategia di cooperazione con l'Unione europea non preveda, nell'ambito del 9o FES, un programma indicativo 2001-2007 per il sostegno e il rafforzamento del settore della pesca in Mauritania, sebbene tale strategia riconosca che la sostenibilità del settore della pesca nel medio e lungo periodo dipende da una gestione equilibrata degli stock ittici, basata su dati scientifici affidabili, e che le prospettive macroeconomiche della Mauritania dipendono notevolmente dall'evoluzione della domanda di prodotti della pesca a livello internazionale;

12.   ritiene che i proprietari di pescherecci dell'UE dovrebbero essere esclusi dagli accordi bilaterali privati con paesi terzi qualora siano in vigore accordi di pesca a livello europeo;

13.   riconosce i danni arrecati dalle sciabiche ai delfini e dai palangari agli uccelli marini, in particolare gli albatri; invita pertanto la Commissione e le organizzazioni di pesca nazionali e internazionali ad intraprendere studi e ad applicare fin d'ora le tecnologie esistenti in modo da proteggere i mammiferi marini e gli uccelli da tali pratiche di pesca;

14.   ritiene che, data la natura comune dei problemi di monitoraggio e controllo incontrati nell’Africa occidentale e la natura comune degli stock, che non conosce frontiere nazionali, vi sia motivo di scegliere un approccio regionale per la gestione della pesca. La sorveglianza, il monitoraggio e il controllo degli stock ed anche i negoziati sui diritti d’accesso per i pescherecci di paesi terzi potrebbero meglio essere affrontati in un quadro regionale;

15.   fa rilevare l’importanza nell’interesse della coerenza, di stabilire una zona di esclusione di 12 miglia per proteggere le marinerie artigianali;

16.   dubita fortemente che l'accordo di pesca tra l'UE e la Mauritania tenga conto di due obiettivi primari della politica europea di sviluppo, vale a dire la lotta contro la povertà e la coerenza della politica;

17.   desidera segnalare come già ha fatto rilevare il Parlamento nella relazione redatta in occasione della conclusione dell’accordo di pesca UE-Mauritania nel 1996 (A4-039/96), che le importanti implicazioni finanziarie dell’accordo, il più importante di quelli che l’Unione conclude con i paesi terzi, dovrebbero giustificare l’obbligo di parere conforme del Parlamento;

18.   ritiene indispensabile, alla luce delle molte incertezze circa l'effettiva entità degli stock ittici in Mauritania, la clausola di revisione intermedia per i cefalopodi, sulla base di una valutazione che sarà realizzata da un comitato scientifico comunitario nel 2003; ritiene che la clausola di revisione avrà senso solo se nel 2003, contrariamente alla situazione attuale, saranno effettivamente disponibili i necessari dati scientifici e si aspetta che la Commissione si adoperi attivamente in tal senso; giudica inoltre l'indipendenza e la pubblicità della valutazione come condizioni importanti per una decisione trasparente sulla clausola di revisione.

  • [1] COM(2001) 135.
  • [2] COM(2000) 724.