RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
(COM(2001)181 – C5-0248/2001 ‑ 2001/0091(CNS))

15 aprile 2002 - *

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jorge Salvador Hernández Mollar

Procedura : 2001/0091(CNS)
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A5-0112/2002
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A5-0112/2002
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 6 giugno 2001il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE , sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2001)181 - 2001/0091 (CNS)).

Nella seduta del 16 marzo 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali, nonché alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0248/2001).

Nella riunione del 29 maggio 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Jorge Salvador Hernández Mollar.

Nelle riunioni 3 dicembre 2001, 20 febbraio 2002, 19 marzo 2002 e 9 aprile 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 25 voti favorevoli, 18 contrari e 1 astensione. Due deputati hanno omesso di esprimersi.

Erano presenti al momento della votazione Ana Palacio Vallelersundi. (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Jorge Salvador Hernández Mollar (relatore), Roberta Angelilli, Giuseppe Brienza, Felipe Camisón Asensio (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Mogens N.J. Camre (in sostituzione di Niall Andrews), Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Ewa Hedkvist Petersen (in sostituzione di Adeline Hazan), Pierre Jonckheer, Anna Karamanou (in sostituzione di Martin Schulz), Margot Keßler, Eva Klamt, Ole Krarup, Jean Lambert (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Baroness Sarah Ludford, Marjo Matikainen-Kallström (in sostituzione di Thierry Cornillet), Iñigo Méndez de Vigo (in sostituzione di Hartmut Nassauer), Claude Moraes (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), William Francis Newton Dunn, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Giacomo Santini), Hubert Pirker, Bernd Posselt, José Ribeiro e Castro, Martine Roure, Heide Rühle, Gerhard Schmid (in sostituzione di Lousewies van der Laan), Jürgen Schröder, Ole Sorensen (in sostituzione di Francesco Rutelli), Patsy Sörensen, The Earl of Stockton (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco, Gianni Vattimo (in sostituzione di Valter Veltroni), Christian Ulrik von Boetticher y Olga Zrihen Zaari (in sostituzione di Gerhard Schmid).

I pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica e per il mercato interno sono allegati.

La relazione è stata depositata il 15 aprile 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2001)181 – C5-0248/2001 – 2001/0091(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1

(1)   Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(1)   Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

Motivazione

La politica relativa all’asilo è stata “comunitarizzata” dal trattato di Amsterdam ed è regolamentata nel trattato CE, all’interno del cosiddetto primo pilastro. Determinate misure concernenti anch’esse il diritto di asilo, in questioni connesse alle relazioni esterne o alla lotta contro la criminalità, sono disciplinate dal trattato sull’Unione europea, all’interno, rispettivamente, del secondo e terzo pilastro. Di conseguenza, è più corretto utilizzare il concetto di “Unione europea” per comprendere i tre pilastri e formare parte dell'"acquis communautaire" come viene riconosciuto in altre norme già approvate e in vigore.

Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)
 

(1 bis)    Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998(1) prevede l'adozione quanto più rapida possibile e in conformità del trattato di Amsterdam di norme minime per le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

______________

 

(1)    GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

Motivazione

Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (il "piano d'azione di Vienna"), sottoscritto dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1998 a Vienna, costituisce una pietra miliare per la creazione di una politica integrata dell'Unione europea in materia di asilo. È indispensabile tenerne conto.

Emendamento 3
Considerando 2

(2)   Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement).

(2)   Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in virtù dell'applicazione del principio di diritto internazionale di non respingimento (non-refoulement).

Motivazione

La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 è stata completata, in taluni aspetti, dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967. In altri, tuttavia, è stata profondamente modificata, ad esempio la nuova redazione del paragrafo 2 della sezione a) dell'articolo 1.

L'elemento essenziale della politica di "asilo" è il rispetto assoluto del principio di "non-respingimento", come diritto universalmente accettato. Tale impostazione deve essere sottolineata in modo inequivocabile.

Emendamento 4
Considerando 3

(3)   Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo deve includere a breve termine le condizioni comuni minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo.

(3)   Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo deve includere a breve termine condizioni comuni che regolamentino le condizioni minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo.

Motivazione

La frase acquista in significato e risulta più consona al contenuto della direttiva cui si riferisce, nonché alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

Emendamento 5
Considerando 3 bis (nuovo)
 

(3 bis)    Nell’ambito dell’UE occorre dar vita a efficienti meccanismi tesi ad affrontare in modo migliore e più effettivo i problemi risultanti dai flussi migratori.

Motivazione

Le conseguenze dei flussi migratori devono essere affrontate in modo migliore ed effettivo a livello dell’UE. Ciò discende logicamente dalla volontà di definire una politica comunitaria in materia di asilo.

Emendamento 6
Considerando 3 ter (nuovo)
 

(3 ter)    Il sistema comune europeo in materia di asilo dovrebbe migliorare e non indebolire le norme nell’UE.

Motivazione

Il sistema comune europeo in materia di asilo non dovrebbe solamente abolire la prassi degli Stati che si fanno concorrenza l’uno con l’altro per non risultare attraente ai richiedenti asilo, ma deve altresì garantire che le norme minime siano di livello elevato.

Emendamento 7
Considerando 4

(4)   La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana ed il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito nonché promuovere l'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4)   La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana ed il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

L'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (relativo alla proibizione di allontanamento, di espulsione e di estradizione di una persona che rischi seriamente di essere sottoposta a pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti ) è direttamente vincolato alla politica di asilo. E' pertanto opportuno tenerne conto.

Emendamento 8
Considerando 6

(6)   Devono essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

(6)   Devono essere adottate norme minime in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo che garantiscano loro un livello di vita dignitoso e comparabile in tutti gli Stati membri.

Motivazione

Al richiedente che sollecita giustificatamente il diritto di asilo, deve essere garantita un'accoglienza dignitosa in ciascuno Stato membro. La frase è stata semplificata in conformità del primo principio dell'accordo interistituzionale relativo alle linee direttrici comuni sulla qualità della redazione della legislazione comunitaria del 22 dicembre 1998.

Emendamento 9
Considerando 6 bis (nuovo)
 

(6 bis)    Stabilire norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un passo positivo nella direzione di una politica europea dell'asilo. Permane comunque la necessità di una maggiore integrazione della politica dell'asilo tra gli Stati membri. Un approccio europeo comune è quanto mai necessario.

Motivazione

Disparità nelle normative nazionali rendono difficile una chiara visione panoramica della popolazione migrante in Europa. A causa delle disparità normative in materia di accoglienza è possibile che uno Stato membro si renda più attraente di un altro come destinazione finale.

Emendamento 10
Considerando 7

(7)   L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo deve contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti all’esistenza di condizioni di accoglienza diverse da uno Stato membro all'altro.

(7)   L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo deve contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, quando tali movimenti siano essenzialmente dovuti alle differenze tra le condizioni di accoglienza da uno Stato membro all'altro.

Motivazione

Occorre precisare che l'ambito geografico dei movimenti secondari si limita agli Stati membri dell'UE e che le cause principali di tali movimenti sono le differenze esistenti tra le condizioni di accoglienza fissate unilateralmente da ciascuno Stato membro.

Emendamento 11
Considerando 9

(9)   Le condizioni di accoglienza devono essere migliorate, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, quando i procedimenti si prolungano nel tempo, sempre che la durata non sia causata da un comportamento negativo del richiedente asilo.

soppresso

Motivazione

Il fatto che le condizioni di accoglimento varino in funzione della durata della procedura può solo dar luogo ad abusi e discriminazioni.

Emendamento 12
Considerando 10

(10)   L’accoglienza di categorie di persone portatrici di esigenze particolari deve rispondere alle speciali necessità di tali soggetti.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 13
Considerando 11

(11)    L'accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento deve rispondere alle esigenze delle persone versanti in tale situazione.

(11)    Le condizioni di accoglienza di richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento devono rispondere alle esigenze delle persone versanti in tale situazione.

Motivazione

La frase è stata completata inserendo la parola mancante che richiedeva uno sforzo di interpretazione.

Emendamento 14
Considerando 14

(14)   L’eventuale sfruttamento abusivo del sistema di accoglienza deve essere contrastato prevedendo la riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo per giustificati motivi.

soppresso

Emendamento 15
Considerando 15

(15)   Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

(15)   Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

Motivazione

La direttiva regolamenta le condizioni minime di accoglienza.

Emendamento 16
Considerando 17

(17)   Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(17)   Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli, di quelle previste dalla presente direttiva, per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

Motivazione

Lo scopo dell’emendamento è di conferire un carattere più generale alla possibilità degli Stati membri di applicare un regime più favorevole.

Emendamento 17
Considerando 19

(19)   Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

(19)   Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni in caso di constatazione di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Motivazione

La sanzione si applica esclusivamente dopo la constatazione della violazione di una norma.

Emendamento 18
Considerando 21

(21)   In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'intervento prospettato, ossia la definizione di norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere conseguiti dagli Stati membri e, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento stesso, possono essere realizzati soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi.

(21)   In base al principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli obiettivi dell'intervento prospettato, ossia la definizione di norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri e, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento stesso, possono essere realizzati soltanto a livello comunitario. La presente direttiva, in conformità del principio di proporzionalità sancito all'articolo 5 del trattato CE, si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi.

Motivazione

Il testo è stato ordinato e precisato, dedicando una frase al principio di sussidiarietà e un'altra al principio di proporzionalità.

Emendamento 19
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative all'accoglienza dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, richiedenti asilo e altre forme di protezione internazionale negli Stati membri.

Motivazione

Occorre precisare che il campo di applicazione della direttiva è limitato ai cittadini di paesi terzi o apolidi, dato che tutti gli Stati membri si considerano "Stati sicuri". La proposta della Commissione non comprende le persone che chiedono protezione per motivi diversi da quelli elencati nella Convenzione di Ginevra. La direttiva dovrebbe essere estesa per comprendere le persone che chiedono qualsiasi altra forma di protezione internazionale.

Emendamento 20
Articolo 2, lettera a)

a)   “Convenzione di Ginevra”: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

a)   “Convenzione di Ginevra”: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, integrata e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

Motivazione

I motivi di cui all'emendamento 3 sono validi anche per questo.

Emendamento 21
Articolo 2, lettera b)

b)   “domanda di asilo”: la domanda con cui il cittadino di paesi terzi o l’apolide chiede protezione internazionale ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato sia un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di paesi terzi o l'apolide solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che possa essere richiesto con domanda separata;

b)   “domanda di asilo”: la domanda di qualsiasi tipo di protezione internazionale sulla base dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di qualsiasi altra forma di protezione concessa da uno Stato membro;

Motivazione

La direttiva dovrebbe applicarsi comunque a tutti i richiedenti protezione internazionale, sia a norma della Convenzione sui rifugiati del 1991 che dell’articolo 3 della Convenzione europea per i diritto dell’uomo, dell’articolo 3 della Convenzione NU contro la tortura, dell’articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, del prossimo statuto UE di protezione complementare o di qualsiasi altra disposizione nazionale che fornisce protezione. Le esigenze di accoglienza dei richiedenti protezione non sono diverse a seconda dei motivi su cui fondano la loro richiesta di protezione stessa.

Emendamento 22
Articolo 2, lettera c)

c)   “richiedente” o “richiedente asilo”: qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s’intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva del Consiglio .../... [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato];

c)   “richiedente” o “richiedente asilo”: qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che abbia presentato una domanda di asilo o di qualsiasi altra forma di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s’intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti;

Motivazione

La proposta della Commissione non include le persone che chiedono protezione per motivi diversi da quelli elencati nella Convenzione di Ginevra. La direttiva dovrebbe essere estesa per comprendere le persone che chiedono qualsiasi forma di protezione internazionale.

Emendamento 23
Articolo 2, lettera d), prima frase

d)   “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine:

d)   “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo:

Motivazione

L’emendamento si spiega da sé.

Emendamento 24
Articolo 2, lettera d), punto i)

i)   il coniuge o convivente, se la legislazione dello Stato membro, in cui la domanda è stata presentata o viene esaminata, equipara le coppie non sposate alle coppie sposate;

i)   il coniuge o convivente, indipendentemente dal sesso, se la legislazione dello Stato membro, in cui la domanda è stata presentata o viene esaminata, tratta le coppie non sposate o dello stesso sesso in un modo corrispondente a quello previsto per le coppie sposate;

Motivazione

L’articolo 2, lettera d), punto i) in quanto tale comporta differenze di trattamento negli Stati membri e rimarrà un incentivo per i richiedenti asilo non sposati a non presentare la domanda nello Stato membro in cui arrivano, ma a cercare di raggiungere altri Stati in cui le loro famiglie vengono pienamente riconosciute.

Emendamento 25
Articolo 2, lettera d), punto ii)

ii)   i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;

ii)   i figli della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che siano minorenni, non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi;

Motivazione

La definizione di "figlio" deve precisare che si tratta di minorenni.

Emendamento 26
Articolo 2, lettera f)

f)   “rifugiato”: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

f)   “rifugiato”: un cittadino di un paese terzo o un apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

Motivazione

Il concetto di "rifugiato" nel territorio dell'Unione europea viene definito più rigorosamente.

Emendamento 27
Articolo 2, lettera g)

g)   “status di rifugiato”: lo status riconosciuto dallo Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse, in quanto tali nel territorio dello Stato medesimo;

g)   “status di rifugiato”: lo status riconosciuto dallo Stato membro alle persone riconosciute come rifugiato ed ammesse, in quanto tali nel territorio dello Stato medesimo o autorizzate a permanervi o a risiedervi;

Motivazione

Lo status di rifugiato si acquisisce quando uno Stato membro riconosce ad una persona la qualità di rifugiato per entrare nell'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra. Tale status prevede il diritto di ammissione nel territorio del detto Stato e la relativa autorizzazione a permanervi o a risiedervi.

Emendamento 28
Articolo 2, lettera j)

j)   “condizioni di accoglienza”: il complesso dei provvedimenti adottati dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;

j)   “condizioni di accoglienza”: il complesso dei provvedimenti previsti dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo e che saranno concessi a norma della presente direttiva;

Motivazione

Le condizioni di accoglienza sono modificate da ogni Stato membro e concesse, secondo le sue necessità, ai richiedenti asilo, rispettando, in ogni caso, il contenuto delle norme minime di cui alla presente direttiva.

Emendamento 29
Articolo 2, lettera k)

k)   “condizioni materiali d’accoglienza”: le condizioni di accoglienza costituite da alloggio, vitto e vestiario (forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni), nonché da un sussidio per le spese giornaliere;

k)   “condizioni materiali d’accoglienza”: le condizioni di accoglienza costituite, come minimo, da alloggio, vitto e vestiario (forniti in natura o in forma di sussidi economici;

Motivazione

L'elenco del contenuto delle condizioni materiali di accoglienza è un elenco di minima.

Emendamento 30
Articolo 2, lettera l)

l)   “trattenimento”: il confinamento del richiedente asilo, da parte dello Stato membro, in aree chiuse quali carceri, centri di trattenimento, aree di transito degli aeroporti, che limitino significativamente la sua libertà di circolazione;

l)   “trattenimento”: il confinamento del richiedente asilo, da parte dello Stato membro, in aree chiuse che limitino significativamente la sua libertà di circolazione;

Motivazione

Non ha senso fare un elenco, che non potrà mai essere completo, dei luoghi o degli spazi in cui il richiedente asilo, per motivi legali e giustificati, può veder limitata temporaneamente la sua libertà di circolazione.

Emendamento 31
Articolo 2, lettera m)

m)   “centro di accoglienza”: qualsiasi struttura destinata esclusivamente all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo e dei familiari al seguito;

m)   “centro di accoglienza”: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo e dei familiari al seguito;

Motivazione

Il termine "esclusivamente" potrebbe impedire che, in circostanze motivate e di impellente necessità, si possano utilizzare, in modo provvisorio, locali la cui principale funzione non è di accogliere i richiedenti asilo.

Emendamento 32
Articolo 2, lettera n)

n)   “centri di trattenimento”: i luoghi utilizzati per alloggiare, in stato di trattenimento, i richiedenti asilo e i familiari al seguito, ivi inclusi i centri di accoglienza nei quali la libertà di circolazione dei richiedenti asilo sia limitata ai centri stessi.

n)   “centri di trattenimento”: i luoghi utilizzati per alloggiare, in stato di trattenimento, i richiedenti asilo e i familiari al seguito.

Motivazione

La frase soppressa è una ripetizione del contenuto della prima.

Emendamento 33
Articolo 3, paragrafo 1

1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro nonché ai familiari al seguito.

1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo o di qualsiasi altra forma di protezione internazionale alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro nonché ai familiari al seguito.

Essa si applica altresì quando l'esame della domanda d'asilo avviene nell'ambito di procedimenti volti a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

Essa si applica altresì quando l'esame della domanda d'asilo o di qualsiasi altra forma di protezione internazionale avviene nell'ambito di procedimenti volti a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

Motivazione

La proposta della Commissione non include le persone che chiedono protezione per motivi diversi da quelli elencati nella Convenzione di Ginevra. La direttiva dovrebbe essere estesa per comprendere le persone che chiedono qualsiasi forma di protezione internazionale.

Emendamento 34
Articolo 3, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche in relazione ai procedimenti di esame di domande intese ad una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentate da cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione non include le persone che chiedono protezione per motivi diversi da quelli elencati nella Convenzione di Ginevra. La direttiva dovrebbe essere estesa per comprendere le persone che chiedono qualsiasi forma di protezione internazionale.

Emendamento 35
Articolo 4

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, purché compatibili con la presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire o devono mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, purché compatibili con la presente direttiva.

 

La direttiva non può in alcun caso essere utilizzata per modificare disposizioni più favorevoli vigenti nei paesi membri.

Motivazione

L’adozione della presente direttiva non dovrebbe indurre gli Stati membri con standard più elevati a ridurre il livello delle condizioni di accoglienza.

D'altra parte il significato la rettifica è molto lieve e si ritiene più opportuna la formulazione proposta.

La direttiva non può comportare una riduzione dei diritti dei rifugiati nei paesi membri dato che è costituita unicamente da norme minime.

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1)   Gli Stati membri informano i richiedenti asilo ed i familiari adulti al seguito, immediatamente dopo la presentazione della domanda d’asilo, sui diritti ed obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

1)   Gli Stati membri informano ogni richiedente asilo e ogni suo familiare adulto al seguito, immediatamente dopo la presentazione della domanda d’asilo, sui diritti ed obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Motivazione

Bisogna essere sicuri che ciascun richiedente asilo e ciascun membro della sua famiglia siano informati in merito ai diritti e agli obblighi individuali derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento 37
Articolo 5, paragrafo 3

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che il richiedente asilo comprenda.

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente asilo presumibilmente debba comprendere. Ove necessario, tale informazione verrà fornita oralmente.

Motivazione

Si deve fare il possibile perché i richiedenti asilo siano informati in una lingua che possano comprendere. Detta informazione sarà fornita per iscritto e, nelle circostanze che lo rendano inevitabile, in forma orale.

Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che il richiedente asilo comprenda.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e in una lingua che il richiedente asilo comprenda.

Motivazione

Si deve garantire che il richiedente asilo comprenda le informazioni che lo riguardano direttamente.

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 4

I richiedenti asilo devono venire informati sui corsi di apprendimento linguistico e sui programmi di rimpatrio volontario, laddove siano disponibili.

soppresso

Motivazione

Tale tipo di informazione concreta, analogamente ad altre informazioni che fanno riferimento ai benefici spettanti ai richiedenti asilo, sono comprese nel paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 5

5.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato membro.

5.   Gli Stati membri devono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio e un visto quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato membro.

Motivazione

È opportuno garantire la concessione di visti per motivi umanitari.

Emendamento 41
Articolo 7, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri riconoscono ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito la libertà individuale di circolazione all'interno del loro territorio nazionale o di una determinata parte dello stesso, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

1.   Gli Stati membri riconoscono ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito la libertà individuale di circolazione all'interno del loro territorio nazionale e possono limitarla a una determinata parte dello stesso per ragioni eccezionali, ove ciò sia indispensabile ai fini dell'applicazione della presente direttiva o per permettere che la procedura sia esaminata rapidamente.

Motivazione

Restringere la libera circolazione è contrario ai diritti umani.

Emendamento 42
Articolo 7, paragrafo 4

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri devono dare ai richiedenti asilo ed ai familiari adulti al seguito la possibilità di ottenere il permesso temporaneo di allontanarsi dalla zona del territorio in cui vivono per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all'esame della domanda. Le decisioni sulle istanze di permesso temporaneo di uscita devono essere adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e devono essere motivate qualora siano negative.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri devono dare ai richiedenti asilo ed ai familiari adulti al seguito la possibilità di ottenere il permesso temporaneo di allontanarsi dalla zona del territorio in cui vivono per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all'esame della domanda. Le decisioni su tali istanze di permesso temporaneo di uscita devono essere adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e devono essere motivate qualora siano negative.

Motivazione

In presenza di motivi giustificati e importanti deve essere consentito ai richiedenti asilo di allontanarsi dal luogo di residenza loro assegnato dalle autorità competenti sulla base di motivi altrettanto giustificati.

Emendamento 43
Articolo 7, paragrafo 5

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano diritto di adire l'autorità giudiziaria avverso le limitazioni della libertà di circolazione loro imposte ai sensi del paragrafo 3 e le decisioni di cui al paragrafo 4, nonché il diritto di accedere all'assistenza legale che deve essere gratuito qualora il richiedente asilo non disponga delle risorse necessarie.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 44
Articolo 7, paragrafo 6

6.   Gli Stati membri possono fare obbligo ai richiedenti asilo, che abbiano la libera scelta del luogo di residenza, di comunicare quanto prima alle autorità competenti il loro indirizzo attuale e qualsiasi sua successiva modificazione.

6.   Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo, che abbiano la libera scelta del luogo di residenza, di comunicare immediatamente alle autorità competenti il loro indirizzo attuale e qualsiasi sua successiva modificazione.

Motivazione

Per evitare ritardi nell'esame delle richieste di asilo, è importante che le autorità competenti siano sempre a conoscenza del luogo di residenza del richiedente e che siano immediatamente informate di qualsiasi sua modificazione.

Emendamento 45
Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)
 

6 bis)    Nei casi in cui gli Stati membri alloggiano le persone in attesa di espulsione a causa del rifiuto della domanda di asilo, li devono ospitare in strutture separate da quelle di cui all’articolo 16.

Motivazione

I richiedenti asilo la cui procedura è ancora in corso di esame e coloro che aspettano l’espulsione non dovrebbero essere accolti negli stessi centri.

Emendamento 46
Articolo 11

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti asilo siano sottoposti ad esame medico. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi che effettuano gli esami medici impieghino metodi innocui e rispettosi della dignità umana.

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti asilo siano sottoposti ad esame medico. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi che effettuano gli esami medici impieghino metodi innocui e rispettosi della dignità umana e garantiscano giuridicamente la riservatezza delle informazioni così raccolte e a che i risultati degli esami medici non possano in nessun caso influenzare negativamente l'iter della procedura.

 

Gli Stati membri sono tenuti a fornire cure mediche a tutti i richiedenti asilo ammalati.

Motivazione

Occorre garantire anche il diritto fondamentale alla vita privata del richiedente asilo e quindi la riservatezza dei dati personali che lo riguardano.

Se la presente direttiva intende rispettare la legislazione internazionale relativa ai diritti dell'uomo e alla dignità umana dei richiedenti asilo, occorre garantire che lo stato di salute non sia all'origine di alcuna discriminazione e che sia rispettato il segreto professionale dei medici.

Emendamento 47
Articolo 12, paragrafo 1, commi 1 e 2

1.   Gli Stati membri provvedono a che i figli minori di richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori abbiano accesso al sistema scolastico alla stessa stregua dei cittadini, finché non diventi esecutivo un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori.

1.   Gli Stati membri provvedono a che i figli minori di richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori abbiano accesso al sistema scolastico e siano coperti dall’obbligo di scolarità alla stessa stregua dei cittadini, finché non diventi esecutivo un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori.

Gli Stati membri possono limitare tale accesso al sistema scolastico pubblico.

soppresso

Motivazione

I figli di richiedenti asilo dovrebbero essere coperti dall’eventuale obbligo di scolarità e devono quanto prima avere accesso all’istruzione alle stesse condizioni vigenti per i cittadini del paese ospitante. Non andrebbe pertanto limitato tale accesso al sistema scolastico pubblico. Importante è la possibilità di accedere a strutture di custodia dei bambini, soprattutto in quanto consente ai genitori di svolgere un’attività retribuita.

Emendamento 48
Articolo 12, paragrafo 2

2.   L'accesso al sistema scolastico non deve essere differito di oltre 65 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori.

2.   L'accesso al sistema scolastico deve essere accordato quanto prima possibile e non deve essere differito di oltre 21 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo da parte del minore o dei suoi genitori.

Motivazione

I figli di richiedenti asilo dovrebbero essere coperti dall’eventuale obbligo di scolarità e devono quanto prima avere accesso all’istruzione alle stesse condizioni vigenti per i cittadini del paese ospitante. Non andrebbe pertanto limitato tale accesso al sistema scolastico pubblico. Importante è la possibilità di accedere a strutture di custodia dei bambini, soprattutto in quanto consente ai genitori di svolgere un’attività retribuita.

Emendamento 49
Articolo 12, paragrafo 3

3..   Ciascuno Stato membro provvede a che i minori di cui al paragrafo 1 possano frequentare corsi di apprendimento linguistico qualora la mancata conoscenza della lingua del luogo renda impossibile la frequenza di una scuola normale.

3.   Ciascuno Stato membro provvede a che i minori di cui al paragrafo 1 possano frequentare corsi di sostegno linguistico, in particolare qualora la mancata conoscenza della lingua dello Stato di accoglienza renda impossibile la frequenza di una scuola normale.

Motivazione

Deve essere chiaro che, ai fini di un'integrazione il più possibile rapida nel sistema scolastico, lo Stato di accoglienza deve offrire corsi di sostegno linguistico intesi ad agevolare l'inserimento nel normale sistema scolastico del minore che non conosce la lingua in cui viene impartito l'insegnamento.

Emendamento 50
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
 

3 bis.    Ai bambini che non hanno ancora raggiunto l’età della scolarità obbligatoria, gli Stati membri possono offrire la possibilità di essere accolti nelle strutture di asilo nido e prescolari alle stesse condizioni vigenti per i cittadini stessi.

Motivazione

I figli di richiedenti asilo dovrebbero essere coperti dall’eventuale obbligo di scolarità e devono quanto prima avere accesso all’istruzione alle stesse condizioni vigenti per i cittadini del paese ospitante. Non andrebbe pertanto limitato tale accesso al sistema scolastico pubblico. Importante è la possibilità di accedere a strutture di custodia dei bambini, soprattutto in quanto consente ai genitori di svolgere un’attività retribuita.

Emendamento 51
Articolo 13, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri non possono negare ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo il diritto di accedere al mercato del lavoro. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell'accesso al mercato del lavoro per il periodo successivo.

1.   Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, il diritto di accedere al mercato del lavoro al più presto possibile ma comunque entro 4 mesi dalla presentazione della domanda di asilo. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell'accesso al mercato del lavoro per il periodo successivo.

Motivazione

È importante che i richiedenti asilo possano cercare lavoro al più presto. L’accesso al mercato del lavoro non è un beneficio e non deve quindi essere negato per i motivi di cui all’articolo 25. Le persone sospette di violare la legge devono essere sottoposte alle normali procedure penali.

Emendamento 52
Articolo 13, paragrafo 2

2.   Il diritto d'accesso al mercato del lavoro non può essere revocato per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente l'esame di un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta, durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa, di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o viene esaminata.

2.   Il diritto d'accesso al mercato del lavoro non può essere revocato per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia stato presentato un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta, durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa, di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o viene esaminata.

Motivazione

L'emendamento è dettato da ragioni di precisione linguistica.

Emendamento 53
Articolo 13, paragrafo 3

3.   L'accesso al mercato del lavoro può essere negato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

soppresso

Motivazione

È importante che i richiedenti asilo possano cercare lavoro al più presto. L’accesso al mercato del lavoro non è un beneficio e non deve quindi essere negato per i motivi di cui all’articolo 25. Le persone sospette di violare la legge devono essere sottoposte alle normali procedure penali.

Emendamento 54
Articolo 14, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri non possono negare ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il diritto di accedere alla formazione professionale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell’accesso alla formazione professionale per il periodo successivo.

1.   Gli Stati membri non possono negare ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il diritto di accedere alla formazione professionale e ad altre forme di istruzione. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell’accesso alla formazione professionale e ad altre forme di istruzione per il periodo successivo.

Motivazione

L’accesso all’istruzione non andrebbe limitato alla formazione professionale ma dovrebbe includere, a determinate condizioni, anche l’istruzione superiore. Le persone sospettate di violare la legge nazionale non andrebbero punite privandole dei benefici di cui possono godere ma devono essere soggette ai normali procedimenti penali.

Emendamento 55
Articolo 14, paragrafo 2

2.   Il diritto d’accesso alla formazione professionale non può essere revocato per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta, durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa, di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata.

2.   Il diritto d’accesso alla formazione professionale e ad altri tipi di istruzione non può essere revocato per il mero fatto che la domanda di asilo è stata rigettata, qualora sia pendente un ricorso con effetto sospensivo o il richiedente asilo abbia ottenuto una decisione che gli consenta, durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa, di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata.

Motivazione

L'emendamento è dettato da ragioni di precisione linguistica.

Emendamento 56
Articolo 14, paragrafo 3

3.   L'accesso alla formazione professionale può essere negato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

soppresso

Motivazione

L’accesso all’istruzione non andrebbe limitato alla formazione professionale ma dovrebbe includere, a determinate condizioni, anche l’istruzione superiore. Le persone sospettate di violare la legge nazionale non andrebbero punite privandole dei benefici di cui possono godere, ma devono essere soggette ai normali procedimenti penali.

Emendamento 57
Articolo 15, paragrafo 1, alinea

1.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo ed i familiari al seguito abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza:

1.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo ed i familiari al seguito abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza in tutte le fasi della procedura, compresa la procedura di appello:

a)   durante i procedimenti ordinari, di ammissibilità ed accelerati: fino al momento della notifica dell’eventuale decisione negativa di primo grado;

soppresso

b)   durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa abbia effetto sospensivo: fino al momento della notifica dell’eventuale decisione negativa sul ricorso;

soppresso

c)   quando abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l’esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa di primo grado.

soppresso

Motivazione

La direttiva che disciplina le procedure per la concessione di protezione internazionale non è ancora stata adottata dal Consiglio, per cui un riferimento a tale direttiva non può essere incluso nella presente direttiva.

Emendamento 58
Articolo 15, paragrafo 2, comma 3

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia determinata in riferimento alla durata del procedimento.

soppresso

Motivazione

Le condizioni di accoglienza devono essere sempre e comunque tali da garantire il rispetto dei diritti umani, a prescindere dalla durata del procedimento.

Emendamento 59
Articolo 15, paragrafo 3

3.   Le condizioni di accoglienza materiale possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni.

3.   Le condizioni di accoglienza materiale possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici.

Motivazione

Le esperienze acquisite quanto all'assegnazione di buoni non sono positive. Il ricorso al sistema dei buoni è discriminatorio per la persona che deve utilizzarli, oltre a rendere finanziariamente più onerosa la gestione amministrativa di questa forma assistenziale.

Emendamento 60
Articolo 15, paragrafo 4

4.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali d’accoglienza quando siano decorsi tre mesi dal momento in cui hanno concesso ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito l'accesso al mercato del lavoro. In tal caso, gli Stati membri concedono, nella misura in cui le persone di cui trattasi non siano finanziariamente indipendenti, un sussidio per gli alimenti e l'accesso all'assistenza sociale di base.

4.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali d’accoglienza quando siano decorsi tre mesi dal momento in cui hanno concesso ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito l'accesso al mercato del lavoro e questi dispongono di un posto di lavoro sicuro. In tal caso, gli Stati membri concedono, nella misura in cui le persone di cui trattasi non siano finanziariamente indipendenti, l'accesso ai benefici sociali di base.

Motivazione

La direttiva che disciplina le procedure per la concessione di protezione internazionale non è ancora stata adottata dal Consiglio, per cui un riferimento a tale direttiva non può essere incluso nella presente direttiva.

I richiedenti asilo dovrebbero poter decidere in merito al loro status finanziario e non dovrebbero quindi beneficiare di aiuti particolari.

Emendamento 61
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

c)   in case, appartamenti o alberghi privati;

c)   in case, appartamenti, alberghi privati o in qualsiasi altro tipo di alloggio di livello adeguato sotto il profilo sanitario e della comodità;

Motivazione

Occorre tener conto di altre possibilità di sistemazione non enumerate nel presente articolo.

Emendamento 62
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

d)   tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente affinché i richiedenti asilo possano trovare un alloggio indipendente.

d)   tramite la concessione di sussidi economici affinché i richiedenti asilo possano trovare un alloggio indipendente.

Motivazione

Cfr.   la motivazione dell'emendamento 59.

Emendamento 63
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)

a)   l'accesso alle cure mediche e psicologiche indifferibili;

a)   l'accesso alle cure mediche e psicologiche;

Motivazione

L'accesso alle cure mediche e psicologiche deve essere possibile senza alcuna limitazione e la sicurezza dei richiedenti asilo deve essere garantita nella società in generale.

Emendamento 64
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

b)   la tutela della vita privata e familiare;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 65
Articolo 16, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ed i familiari al seguito siano protetti da aggressioni di tipo sessuale all'interno dei locali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1;

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ed i familiari al seguito siano protetti da ogni forma di aggressione garantendo loro la sicurezza.

Motivazione

L'accesso alle cure mediche e psicologiche deve essere possibile senza alcuna limitazione e la sicurezza dei richiedenti asilo deve essere garantita nella società in generale.

Emendamento 66
Articolo 16, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per gli usi. I figli minori dei richiedenti asilo o i richiedenti asilo minori, i cui familiari adulti responsabili già vivano nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata, devono poter alloggiare assieme ai familiari stessi per l’intera durata del loro soggiorno.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri della stessa famiglia siano alloggiati assieme. I figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori sono alloggiati assieme ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per gli usi. I richiedenti asilo i cui familiari già vivano nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata, devono poter alloggiare assieme ai familiari stessi per l’intera durata del loro soggiorno.

Motivazione

Nei limiti del possibile le famiglie devono restare unite e specialmente se alcuni familiari risiedono già nello Stato membro di accoglienza, devono essere autorizzate ad alloggiare assieme.

Emendamento 67
Articolo 16, paragrafo 4

4.   Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari ai fini dell'esame della domanda di asilo o per motivi di sicurezza. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo luogo di accoglienza.

4.   Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo luogo di accoglienza..

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire che i trasferimenti avvengano in presenza di ragioni fondate che li rendono strettamente necessari, senza il vincolo dei due casi specifici contemplati nella parte di testo che si vuole sopprimere.

Emendamento 68
Articolo 16, paragrafo 5

5.   Le persone che lavorano nei centri di accoglienza devono aver ricevuto una formazione specifica o avere un'esperienza specifica in riferimento alle caratteristiche e alle particolari esigenze dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito. Tali persone devono essere soggette all'obbligo di riservatezza.

5.   Le persone che lavorano nei centri di accoglienza devono aver ricevuto una formazione specialistica ed essere soggette all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui vengono a conoscenza a causa del loro lavoro.

Motivazione

È importante stabilire che l'obbligo di riservatezza si riferisce alle informazioni acquisite a causa del lavoro svolto.

Emendamento 69
Articolo 16, paragrafo 6

6.   Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri di accoglienza attraverso comitati o consigli consultivi composti in egual numero di uomini e di donne.

6.   Gli Stati membri devono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri di accoglienza attraverso comitati o consigli consultivi di residenti presso il centro di accoglienza in cui siano rappresentati in modo equilibrato le varie nazionalità e i due sessi.

Motivazione

I comitati o consigli consultivi debbono essere costituiti dai richiedenti asilo residenti nei centri di accoglienza, tenendo conto della proporzione di individui dei due sessi e delle varie nazionalità presenti nel centro.

Emendamento 70
Articolo 16, paragrafo 7

7.   Gli Stati membri dispongono che i consulenti giuridici e i rappresentanti dell'ACNUR e delle ONG competenti abbiano accesso a tutte le strutture alloggiative. Limitazioni dell’accesso possono essere previste soltanto per la sicurezza delle strutture e dei richiedenti asilo.

7.   Gli Stati membri dispongono che i consulenti giuridici e i rappresentanti dell'ACNUR e delle ONG competenti abbiano accesso a tutte le strutture alloggiative.

Motivazione

Non è opportuno limitare l'accesso agli alloggi per quanto concerne i consulenti giuridici e organizzazioni quali l'ACNUR.

Emendamento 71
Articolo 16, paragrafo 8

8.   Gli alloggi di cui al paragrafo 1, lettera a) sono messi a disposizione dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito quando debbano attendere per un periodo pari o superiore a 12 ore la decisione relativa al diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro.

8.   Gli alloggi di cui al paragrafo 1, lettera a) sono messi a disposizione dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito quando debbano attendere per un periodo pari o superiore a 12 ore la decisione relativa al diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro. In caso di afflusso massiccio di profughi, gli Stati membri possono stabilire altre condizioni di sistemazione.

Motivazione

È opportuno tener conto dell'eventualità di un massiccio afflusso di profughi, eventualità di cui la recente storia europea e mondiale ha fornito purtroppo numerosi esempi.

Emendamento 72
Articolo 17, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono a che l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d’accoglienza sia sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza.

1.   Gli Stati membri provvedono a che l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d’accoglienza sia sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino nello stato di indigenza definito in conformità della legislazione nazionale.

Nei casi in cui ai richiedenti asilo aventi diritto a sussidi o buoni sia consentito alloggiare presso parenti o amici, gli Stati membri possono concedere il 50% dell'importo dei sussidi o buoni spettanti secondo le disposizioni nazionali d’attuazione della presente direttiva.

Nei casi in cui ai richiedenti asilo aventi diritto a sussidi o buoni sia consentito alloggiare presso parenti o amici, gli Stati membri non possono ridurre i sussidi spettanti secondo le disposizioni nazionali d’attuazione della presente direttiva.

Motivazione

I richiedenti che vivono con parenti e amici dovrebbero godere degli stessi vantaggi di coloro che vivono in strutture messe a disposizione dagli Stati membri. I richiedenti asilo in stato di detenzione devono essere trattati con dignità e rispetto, per cui dovrebbe essere garantita loro una certa indipendenza economica.

Emendamento 73
Articolo 17, paragrafo 2

2.   Gli Stati membri possono decidere di non versare il sussidio per le spese giornaliere quando i richiedenti asilo si trovano in stato di trattenimento.

soppresso

Motivazione

È stato ritenuto che il paragrafo in questione fosse troppo discrezionale.

Emendamento 74
Articolo 18

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo ed i familiari al seguito possano rivolgersi ad un ufficio indipendente incaricato di esaminare i ricorsi o risolvere le controversie concernenti le condizioni materiali d’accoglienza di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo ed i familiari al seguito possano presentare ricorsi a un organo amministrativo competente a risolvere le controversie concernenti le condizioni materiali d’accoglienza di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Motivazione

Scopo dell’emendamento è definire la natura giuridica dell’organo, che avrà carattere amministrativo, motivo per cui le sue decisioni costituiranno atti amministrativi che potranno essere controllati giurisdizionalmente.

Emendamento 75
Articolo 19, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo, aventi risorse economiche sufficienti, di concorrere o provvedere interamente alla copertura del costo delle condizioni materiali d’accoglienza. La decisione di fornire le condizioni materiali d’accoglienza a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere motivata.

1.   Gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo, aventi risorse economiche sufficienti, di provvedere interamente o in parte alla copertura del costo delle condizioni materiali d’accoglienza. La decisione di fornire le condizioni materiali d’accoglienza a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere basata sulle reali possibilità finanziarie dei richiedenti asilo e dei familiari che li accompagnano.

Motivazione

Le condizioni materiali di accoglienza non devono essere fornite gratuitamente qualora le risorse finanziarie del richiedente asilo e dei familiari che lo accompagnano siano sufficienti a provvedervi.

Emendamento 76
Articolo 20, titolo

Assistenza sanitaria e psicologica durante il procedimento ordinario

Assistenza sanitaria e psicologica durante il procedimento di asilo

Motivazione

La sostituzione del termine "medica" con "sanitaria" nella versione spagnola del progetto di direttiva non concerne la versione italiana.

D'altro canto, la direttiva relativa ai procedimenti non è ancora stata adottata, motivo per cui è meglio attenderne l'adozione prima di denominare i possibili tipi di procedimenti.

Emendamento 77
Articolo 20, paragrafo 1, prima frase

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria di base, prestata da medici generici, nonché all'assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili:

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria di base, prestata da medici generici, nonché all’assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili in tutte le fasi della procedura, compresa la procedura di appello:

Motivazione

La direttiva che disciplina le procedure per la concessione di protezione internazionale non è ancora stata adottata dal Consiglio, per cui un riferimento a tale direttiva non può essere incluso nella presente direttiva.

Emendamento 78
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

a)   nel corso di un procedimento ordinario: fino al momento della notifica dell'eventuale decisione negativa di primo grado;

soppresso

Motivazione

La direttiva relativa ai procedimenti non è ancora stata adottata, motivo per cui è meglio attenderne l'adozione prima di denominare i possibili tipi di procedimenti.

Emendamento 79
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

b)   durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo: fino al momento della notifica dell'eventuale decisione negativa sul ricorso;

soppresso

Motivazione

La direttiva relativa ai procedimenti e ai ricorsi non è ancora stata adottata, motivo per cui è meglio attenderne l'adozione prima di denominare le successive fasi del procedimento.

D'altro canto, l'assistenza sanitaria dev'essere garantita a tutti i richiedenti asilo, a prescindere dal tipo di procedimento applicato, come prevede l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 80
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

c)   quando i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario.

soppresso

Motivazione

Valgono gli stessi argomenti esposti nella motivazione dell'emendamento precedente.

Emendamento 81
Articolo 20, paragrafo 2

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legate all’appartenenza ad uno dei sessi.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per far fronte alle speciali esigenze delle donne in stato di gravidanza, degli anziani, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle persone vittime di tortura, stupro o di altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Motivazione

E’ logico che occorre prevedere un'assistenza speciale qualora circostanze particolari lo richiedano.

Emendamento 82
Articolo 21, titolo e paragrafo 1

Assistenza sanitaria e psicologica nel corso di altri procedimenti

soppresso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza di pronto soccorso, all’assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili durante i procedimenti di ammissibilità ed accelerati e durante l'esame della domanda svolto nel contesto di un procedimento inteso ad accertare se abbiano diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

 

Motivazione

Valgono i motivi esposti nella motivazione dell’emendamento 79.

Emendamento 83
Articolo 21, paragrafo 2

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legata all’appartenenza ad uno dei sessi.

soppresso

Motivazione

Valgono i motivi esposti nella motivazione dell’emendamento 79.

Emendamento 84
Articolo 21, paragrafo 3

3.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le modalità di accesso dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito alle cure mediche volte a prevenire l'aggravarsi di malattie in corso.

soppresso

Motivazione

Valgono, mutatis mutandis, i motivi esposti nelle motivazioni degli emendamenti precedenti, segnatamente dell'emendamento 79

In definitiva, l’assistenza essenziale dev’essere prestata a qualunque persona a prescindere dal tipo di procedimento.

Emendamento 85
Articolo 21, paragrafo 4

4.   Gli Stati membri dispongono che, se non è adottata entro 65 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo una decisione di rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza, i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria nei modi previsti per il procedimento ordinario.

soppresso

Motivazione

Valgono, mutatis mutandis, i motivi esposti nella motivazione dell'emendamento 79.

Emendamento 86
Articolo 21, paragrafo 5

5.   Gli Stati membri dispongono che, se non viene adottata una decisione sul ricorso entro 65 giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso nei procedimenti di ammissibilità ed accelerati, i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria nei modi previsti per il procedimento ordinario.

soppresso

Motivazione

Valgono, mutatis mutandis, i motivi esposti nella motivazione dell'emendamento 79.

Emendamento 87
Articolo 21, paragrafo 6

6.   Gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo aventi risorse economiche sufficienti di concorrere o provvedere interamente alla copertura dei costi relativi all’assistenza sanitaria o psicologica. La decisione di prestare l’assistenza sanitaria e psicologica a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere motivata.

soppresso

Motivazione

Questo requisito è già previsto nell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva come modificato dall’emendamento 75.

Emendamento 88
Articolo 21, paragrafo 7

7.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano il diritto di adire l’autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al paragrafo 6 ed abbiano accesso all’assistenza legale.

soppresso

Motivazione

Il paragrafo è soppresso per coerenza con l'emendamento precedente.

Emendamento 89
Articolo 22, titolo

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza a seguito di comportamenti negativi

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza

Motivazione

Parte del titolo dell'articolo è stata soppressa perché non corrisponde al contenuto.

Emendamento 90
Articolo 22, paragrafo 1, lettera a)

a)   se il richiedente asilo si rende irreperibile, ovvero ha contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente il procedimento d'asilo durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Se il richiedente asilo resosi irreperibile viene rintracciato o si presenta volontariamente, le autorità competenti decidono con provvedimento motivato in base alle ragioni della scomparsa se ripristinare, in tutto o in parte, la concessione delle menzionate condizioni di accoglienza. Non sono concesse le condizioni di accoglienza che dipendono dalla durata del procedimento;

a)   se il richiedente asilo si rende irreperibile, ovvero ha contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente il procedimento d'asilo durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Se il richiedente asilo resosi irreperibile viene rintracciato o si presenta volontariamente, le autorità competenti decidono con provvedimento motivato in base alle ragioni della scomparsa se ripristinare, in tutto o in parte, la concessione delle menzionate condizioni di accoglienza.

Motivazione

L'ultima frase è soppressa perché non è coerente con il contenuto generale della lettera a).

Emendamento 91
Articolo 22, paragrafo 1, lettera b)

b)   se il richiedente asilo ritira la propria domanda di asilo;

soppresso

Motivazione

È stato soppresso il motivo esposto alla lettera b) perché le conseguenze del ritiro della domanda d’asilo sono ovvie.

Emendamento 92
Articolo 22, paragrafo 1, lettera c)

c)   se il richiedente asilo ha occultato le proprie risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali d’accoglienza;

c)   se il richiedente asilo ha occultato le proprie risorse finanziarie con l'inganno, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali d’accoglienza;

Motivazione

I richiedenti asilo sospettati di violare la normativa nazionale andrebbero sottoposti alle normali procedure penali. Le condizioni di accoglienza non devono essere ridotte o abolite fino a che la persona sospetta non sia stata giudicata colpevole dal tribunale. Non devono mai essere ridotte o sottratte le condizioni di base, compresi alimentazione e alloggio.

Emendamento 93
Articolo 22, paragrafo 1, lettera d)

d)   se il richiedente asilo è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o vi sono seri motivi per ritenere che abbia commesso un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o se, nel corso dell'esame della domanda di asilo, vi sono gravi ed evidenti ragioni per ritenere che i motivi di cui all'articolo 1 (F) della Convenzione di Ginevra siano applicabili al richiedente asilo.

d)   se il richiedente asilo è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Nel valutare la "minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale" occorre tenere in debito conto l'implicazione del richiedente asilo in attività terroristiche, come definite nelle misure adottate dall'Unione europea per combattere il terrorismo.

Motivazione

Si propone di sopprimere alcuni motivi esposti nella lettera d) perché le persone che potrebbero rientrare in questa definizione non sarebbero automaticamente più "richiedenti asilo" nel senso dell'articolo 2, lettera c), della proposta di direttiva, motivo per cui non rientrerebbero nel suo campo di applicazione. Ciò nondimeno, è stata inclusa una nuova possibilità, per i casi che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico ed è stata inclusa un'aggravante qualora le minacce abbiano un obiettivo o uno scopo terroristico.

Emendamento 94
Articolo 22, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri possono ridurre le condizioni di accoglienza se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari.

soppresso

Motivazione

L'articolo 22 nel suo insieme potrebbe comportare la violazione delle norme internazionali sui diritti dell'uomo qualora agli Stati membri venisse consentito, nel caso di "comportamenti negativi", di negare ai richiedenti asilo e ai membri della famiglia che li accompagnano cibo, assistenza sociale e alloggio. È pertanto necessario sopprimere l'articolo 22.

Emendamento 95
Articolo 22, paragrafo 4

4.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere basate esclusivamente sul comportamento individuale della persona interessata e sul principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni di riduzione o revoca previste dal presente articolo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e siano motivate.

4.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere basate esclusivamente sul comportamento individuale della persona interessata e sul principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni di riduzione o revoca previste dal presente articolo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e siano motivate.

Motivazione

L’emendamento è conseguenza di quello precedente, che sopprime il paragrafo 3 dell’articolo.

Emendamento 96
Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)
 

4bis. Allorché il richiedente asilo risulti coinvolto in attività terroristiche sia mediante una partecipazione attiva alle stesse sia con il sostegno, l'incitamento, la copertura o aiuti finanziari apportati a organizzazioni definite terroristiche dall’Unione europea, prima o dopo la presentazione della richiesta di asilo, gli Stati membri revocano le condizioni normali di accoglienza del richiedente asilo e applicano le misure giuridiche di protezione previste nella rispettiva legislazione.

Motivazione

Vista la gravità delle minacce terroristiche che incombono sulle nostre società democratiche, sarebbe opportuno tenere in considerazione come circostanza speciale per limitare o ritirare il beneficio delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 22 attività siffatte, non solo sotto forma di partecipazione attiva, ma anche come sostegno o induzione a atti di terrorismo.

Emendamento 97
Articolo 22, paragrafo 6

6.   La riduzione o la revoca non si applicano all'assistenza di pronto soccorso né alle cure mediche indifferibili.

6.   La riduzione o la revoca non si applicano all'alimentazione, all'alloggio, all'assistenza di pronto soccorso né alle cure mediche indifferibili.

Motivazione

I richiedenti sospettati di violare la normativa nazionale andrebbero sottoposti alle normali procedure penali. Le condizioni di accoglienza non devono essere ridotte o abolite fino a che la persona sospetta non sia stata giudicata colpevole dal tribunale. Non devono mai essere ridotte o sottratte le condizioni di base, compresi alimentazione e alloggio.

Emendamento 98
Articolo 23, paragrafo 1

1.   Nelle misure nazionali di attuazione dei capi III, IV e V della presente direttiva relative alle condizioni materiali d’accoglienza e all'assistenza sanitaria e psicologia, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le donne sole che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni legali fondate sul sesso, i genitori singoli con figli minori, le vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

1.   Nelle misure nazionali di attuazione dei capi III, IV e V della presente direttiva relative alle condizioni materiali d’accoglienza e all'assistenza sanitaria e psicologia, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le donne che nel loro paese di origine sono soggette a pesanti discriminazioni legali fondate sul sesso, i genitori singoli con figli minori, le vittime di tortura, stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisico o sessuale.

Motivazione

Il significato dell'aggettivo "sanitario" si riferisce a tutte le cure che vanno somministrate al richiedente asilo onde ripristinare la sua salute compromessa e comprende sia le terapie "mediche" (di medici generici o specialisti), sia quelle "paramediche" (servizi di assistenza sanitari, radiografie, ecc.).

Risulta evidente che il trattamento da riservare a un paziente comprende necessariamente servizi sia medici che paramedici, in generale dunque "sanitari".

Inoltre, nell'ultima frase sono stati inseriti nuovi requisiti la cui natura esige che si tenga di tenere in grande considerazione situazioni specifiche attraverso un trattamento più specializzato.

Emendamento 99
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)
 

2 bis.    Gli Stati membri garantiscono che i minori non vengano posti in stato di detenzione a meno che circostanze eccezionali non lo giustifichino .

Motivazione

Il carcere non è un ambiente adeguato per un bambino e i minori andrebbero detenuti solo se ciò venisse reso necessario da circostanze eccezionali.

Emendamento 100
Articolo 25, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono a che per ogni minore non accompagnato sia nominato nel più breve tempo possibile un tutore, il quale deve curare che, nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte a norma della presente direttiva. Le autorità competenti in materia di assistenza sociale effettuano periodiche verifiche.

1.   Gli Stati membri provvedono a che per ogni minore non accompagnato sia nominato nel più breve tempo possibile un tutore legale o un’organizzazione nazionale incaricata della cura e del benessere del minore o un altro tipo adeguato di rappresentanza, il quale deve curare che, nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte a norma della presente direttiva. Le autorità competenti in materia di assistenza sociale effettuano periodiche verifiche.

Motivazione

Sono state ampliate le ipotesi di tutorato legale di un minore.

Emendamento 101
Articolo 25, paragrafo 2

2.   I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo devono essere alloggiati, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne escono, con il seguente ordine di priorità:

2.   I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo devono essere accolti, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne escono, con il seguente auspicabile ordine di priorità:

a)   presso i familiari adulti;

a)   presso i familiari adulti;

b)   presso una famiglia affidataria;

b)   presso una famiglia affidataria;

c)   in centri specializzati nell'ospitare minori;

c)   in centri specializzati nell'ospitare minori;

d)   secondo altre modalità che offrano una situazione alloggiativa idonea per i minori.

d)   secondo altre modalità che offrano una situazione alloggiativa idonea per i minori.

I fratelli devono restare uniti. I cambi di residenza dei minori non accompagnati devono essere limitati al minimo.

Per quanto possibile, i fratelli devono restare uniti, tenendo conto dell’interesse superiore del minore e, in particolare, della sua età e del suo livello di maturità. I cambi di residenza dei minori non accompagnati devono essere limitati al minimo.

Motivazione

Per quanto possibile e tenendo sempre conto dell’interesse superiore del minore, i fratelli devono restare uniti.

Emendamento 102
Articolo 25, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri devono adoperarsi per rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, se ciò è nel prevalente interesse del minore Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative queste persone devono avvenire con riservatezza tale da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

3.   Gli Stati membri, proteggendo l’interesse superiore del minore, devono adoperarsi per rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative queste persone devono avvenire con riservatezza tale da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

Motivazione

La sostituzione del termine "niño" con "menor" nella versione spagnola del progetto di direttiva non concerne la versione italiana. La prima frase è stata riformulata.

Emendamento 103
Articolo 25, paragrafo 4

4.   Le persone che lavorano con i minori non accompagnati devono ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei medesimi.

4.   Le persone che lavorano con i minori non accompagnati devono ricevere una formazione specialistica e specifica in merito alle particolari esigenze dei medesimi e sono soggette all’obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui vengono a conoscenza a causa del loro lavoro.

Motivazione

Occorre precisare che il principio della riservatezza fa riferimento alle informazioni acquisite per ragioni professionali.

Si sottolinea altresì l’esigenza di una formazione specialistica delle persone che si occupano professionalmente dei minori.

Emendamento 104
Articolo 26

Vittime di tortura e di violenza organizzata

Vittime di tortura e di violenza

Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le vittime di tortura o di violenza organizzata, di stupro o di altre forme di violenza legate all’appartenenza ad uno dei sessi ovvero di altri gravi atti di violenza siano alloggiati in centri specializzati per persone traumatizzate o abbiano accesso a programmi speciali di riabilitazione. All’occorrenza deve essere fornita una specifica assistenza psichiatrica alle persone che soffrono di stress post‑traumatico.

Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito tortura, stupro o altri gravi atti di violenza siano alloggiate in centri specializzati per persone traumatizzate o abbiano accesso a programmi speciali di riabilitazione. All’occorrenza deve essere fornita una specifica assistenza psichiatrica alle persone che soffrono di stress post‑traumatico.

Motivazione

Qualsiasi tipo di violenza, organizzata o meno, che abbia lasciato un trauma importante in una persona rappresenta un motivo più che sufficiente perché essa sia assistita con i mezzi necessari.

Emendamento 105
Articolo 28

Gli Stati membri provvedono al coordinamento tra le autorità competenti e gli altri operatori, comprese le ONG, che operano a livello nazionale e locale nell'accoglienza dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono al coordinamento tra le autorità competenti e gli altri operatori, comprese le ONG e le comunità di rifugiati, che operano a livello nazionale, regionale e locale nell'accoglienza dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva.

Motivazione

Anche il coordinamento dev’essere effettuato con le comunità di rifugiati già esistenti che assicurano l’accoglienza dei richiedenti asilo.

Occorre altresì tener conto del fatto che in alcuni Stati membri il decentramento amministrativo a livello regionale è molto avanzato e che, per mimetismo, esistono molte organizzazioni che hanno adottato altresì un ambito geografico di azione regionale.

Emendamento 106
Articolo 29

Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure idonee per la promozione di relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza ubicati nel loro territorio, al fine di prevenire atti di razzismo, discriminazione sessuale e di xenofobia contro i richiedenti asilo.

Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure idonee per la promozione di relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza ubicati nel loro territorio, al fine di prevenire atti di razzismo e di xenofobia contro i richiedenti asilo.

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi altro tipo di discriminazione nei confronti dei richiedenti asilo e ne promuovono l’integrazione nella vita economica, sociale e culturale delle comunità locali di accoglienza.

Motivazione

Occorre facilitare l’integrazione dei richiedenti asilo nelle comunità locali in cui vivono ed evitare a ogni modo il razzismo, la xenofobia e la discriminazione.

Emendamento 107
Articolo 30

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

Sistema di regolamentazione, sorveglianza e controllo

Gli Stati membri adottano norme intese ad orientare, sorvegliare e controllare il livello qualitativo delle condizioni di accoglienza, onde garantire:

Gli Stati membri adottano norme intese a regolamentare, sorvegliare e controllare il livello qualitativo delle condizioni di accoglienza, onde garantire:

a)   l’omogeneità qualitativa delle condizioni di accoglienza nel sistema nazionale di accoglienza;

a)   l’omogeneità qualitativa delle condizioni di accoglienza nel sistema nazionale di accoglienza;

b)   l’omogeneità qualitativa delle attrezzature disponibili nei diversi centri;

b)   l’omogeneità qualitativa delle attrezzature disponibili nei diversi centri;

c)   l’adeguata formazione del relativo personale.

c)   l’adeguata formazione del relativo personale.

Tali norme includono disposizioni sull'ufficio di cui all'articolo 18 e sulle ispezioni periodiche, nonché orientamenti sulla qualità delle condizioni di accoglienza e sulle misure idonee per rimediare ad eventuali carenze del sistema di accoglienza.

Tali norme includono disposizioni sull'ufficio di cui all'articolo 18, orientamenti e ispezioni periodiche sulla qualità delle condizioni di accoglienza e misure idonee per rimediare ad eventuali carenze del sistema di accoglienza.

Motivazione

Sono stati stato sostituiti i termini “orientamento” con “regolamentazione” e "orientare" con "regolamentare", al fine di conferire maggiore valore normativo alle norme stabilite dagli Stati membri sulle condizioni di accoglienza. E’ stata riformulata l’ultima frase.

Emendamento 108
Articolo 32

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nei confronti dei richiedenti asilo senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nei confronti dei richiedenti asilo senza alcuna discriminazione per motivi quali sesso, identità di genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, stato di salute, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 109
Articolo 33, comma 2

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio ogni due anni e mezzo sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Motivazione

Il termine di cinque anni è, da un lato, troppo lungo e, dall’altro, soggetto alla discrezionalità della Commissione, elementi inadeguati dal punto di vista del necessario controllo democratico. Una presentazione ogni due anni e mezzo può correggere queste lacune.

Emendamento 110
Articolo 34

Sanzioni

Violazioni in materia di attuazione della direttiva

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d’attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Le violazioni in materia di attuazione della direttiva sono trattate ai sensi delle procedure di cui agli articoli 226-231 del trattato CE.

Motivazione

La politica in materia di asilo fa parte del primo pilastro. Pertanto è competente la Corte di giustizia a pronunciarsi sulle violazioni e a irrogare sanzioni ai sensi delle procedure di cui ai succitati articoli del trattato CE.

Emendamento 111
Articolo 35 bis (nuovo)
 

Articolo 35 bis

 

Disposizione transitoria

 

Al momento dell’entrata in vigore della direttiva .../.../CE (recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), le definizioni di “domanda di asilo”, “procedimenti” e “procedimento di ricorso” sono sostituite da quelle stabilite nella stessa.

Motivazione

Dato che non è ancora entrata in vigore la direttiva di riferimento, i concetti definiti nella stessa e ai quali fa riferimento la direttiva in esame si applicheranno non appena essa entrerà in vigore.

  • [1] GU C 213 del 31.7.2001, pag. 286.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2001) 181 – C5‑0248/2001 – 2001/0091(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 181)[1],

–   visto l'articolo 63 del trattato CE,

–   consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0248/2001),

–   informato dal Consiglio che il Regno Unito desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della misura oggetto della proposta della Commissione,

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5‑0112/2002),

1.   approva la proposta della Commissione così emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

  • [1] GU C 213 del 31.7.2001, pag. 286.

MOTIVAZIONE

I. - VALUTAZIONE

In primo luogo il relatore non può tralasciare di congratularsi con la Commissione per la qualità del testo della proposta di direttiva, che è stata preparata dopo un'analisi minuziosa sia della legislazione in vigore in ciascuno degli Stati membri, sia delle condizioni reali in cui i richiedenti asilo vengono accolti, e dopo aver consultato e ascoltato l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR) e le organizzazioni pubbliche e private più importanti in questo campo.

Ciò non impedisce tuttavia al relatore di criticare questo modo incoerente di legiferare. Egli è consapevole del fatto che formulare una proposta legislativa che abbracci l'insieme delle misure che, a breve termine, l'Unione europea deve adottare per dare attuazione al programma politico tracciato dal Consiglio europeo di Tampere è un compito di vastissime proporzioni, nessuno lo nega, ma è altrettanto vero che nessuno può dire che sia impossibile legiferare per la costruzione di un regime comune europeo in materia d'asilo mantenendo una visione globale del problema.

Nella conclusione 15 del Consiglio europeo di Tampere si prevede che nel lungo periodo l'Unione europea applichi una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che chiedono la concessione dell'asilo.

Il relatore è consapevole del fatto che in questa prima fase della costruzione di un regime d'asilo europeo si parte praticamente da zero e che gli Stati membri sono riluttanti a mettere in comune competenze o ad adattarsi a nuovi sistemi, anche quando ne abbiano la volontà politica. Tutto ciò non impedisce però che in questa prima fase di norme minime, che lascia agli Stati membri un ampio margine di flessibilità, la legislazione sull'asilo possa avere un'impostazione più semplice, ordinata e coerente.

Al momento attuale la Commissione ha adempiuto al suo obbligo e ha già presentato il pacchetto con le proposte legislative che completano la prima fase del regime d'asilo. Attualmente, tuttavia, tali proposte comprendono: da una parte un regolamento, una decisione e due direttive già approvati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale; dall'altra una proposta di regolamento e 5 proposte di direttiva ciascuna delle quali si trova in una fase diversa del processo legislativo.

Questo modo di legiferare viene definito dalla Commissione come un processo per "blocchi costruttivi", in cui ogni norma rappresenterebbe un mattone che si inserisce alla perfezione nella costruzione definitiva. Ma in realtà ciò è pura teoria, poiché ciascuna norma rinvia continuamente al contenuto di un'altra, e sebbene in origine tutte le norme abbiano potuto essere concepite unitariamente, nel corso del processo legislativo ciascuna di esse è andata subendo profonde trasformazioni che a volte rendono le norme in questione contraddittorie ed estremamente complesse.

Come può ad esempio la proposta di direttiva che è oggetto del presente progetto di relazione rinviare continuamente al contenuto della proposta di direttiva sulle procedure d'asilo, quando è noto che il Consiglio consulterà di nuovo il Parlamento europeo su quest'ultima e non si sa quale sarà il suo contenuto una volta completato il processo legislativo?

Come si può ritenere che si stia legiferando in modo corretto quando lo stesso Consiglio, nel documento denominato "valutazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere", dello scorso 14 novembre 2001, ha stabilito, per l'approvazione delle quattro direttive che devono costituire la prima fase del regime comune europeo in materia d'asilo, un calendario che prevede che la direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo venga adottata nel giugno 2002, quella sulle procedure d'asilo nel giugno 2003 e quella sulla definizione della nozione di rifugiato nel dicembre 2003, mentre l'ordine logico dovrebbe essere l'inverso?

Essendo stato fissato, per l'approvazione delle diverse norme sull'asilo, in teoria complementari tra loro, un calendario siffatto (nel quale rientra anche la proposta di direttiva ora al nostro esame), si produce il paradosso che le norme che dovrebbero essere approvate per prime, poiché costituiscono il presupposto necessario per quelle successive, saranno approvate dopo e viceversa. Si può allora dire apertamente che l'Unione europea sta costruendo la casa comune dell'asilo "cominciando dal tetto".

La politica legislativa in materia d'asilo presenta sfaccettature molteplici, che sono intimamente interconnesse le une con le altre formando un tutto inscindibile. La logica richiede pertanto che le proposte legislative debbano tener conto di questa realtà e che si legiferi non per blocchi, oltretutto separati nel tempo, bensì con un'impostazione globale e coerente, nella quale la definizione dei diversi status che possono essere riconosciuti, le procedure da applicare alle domande d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti facciano parte della stessa norma, e tutto l'insieme subisca contemporaneamente le eventuali trasformazioni che il processo legislativo comporta.

Oltre a queste osservazioni di carattere generale, il relatore ha formulato originariamente 115 emendamenti ed esprime un ringraziamento ai membri della commissione che ne hanno approvato 75.

Con gli emendamenti si intende conseguire gli obiettivi seguenti:

1.   Gli emendamenti 4, 7, 12, 15, 17, 18, 27, 28, 35, 42, 43, 64, 104 e 107 sono stati proposti con il fine di rendere il testo più ordinato, più chiaro, più preciso o più semplice.

2.   Alcuni emendamenti sono stati proposti allo scopo di sopprimere parti del testo quando si è ritenuto inopportuno che il loro contenuto figurasse nella norma poiché deve essere sempre sottinteso, e in altri casi poiché tali parti costituivano una ripetizione di parti precedenti del testo. Per ragioni di questo tipo ho proposto gli emendamenti 39, 87 e 88.

3.   Una parte dell'emendamento 19 è stata proposta al fine di precisare l'ambito di applicazione personale della direttiva, che comprenderà tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, ma non i cittadini dell'Unione.

4.   La proposta della Commissione al nostro esame rinvia continuamente al contenuto della proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime per le procedure d'asilo e i ricorsi previsti contro le decisioni adottate nelle varie fasi procedurali. Ma tale proposta non solo non è stata ancora approvata, ma deve essere anche oggetto di una nuova consultazione della nostra Istituzione. In tali condizioni di incertezza giuridica quanto al contenuto specifico della futura direttiva, il vostro relatore ha proposto vari emendamenti che sopprimono il testo della proposta della Commissione quando fa riferimento a questa norma futura. Per tale motivo ho proposto gli emendamenti 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88.

5.   Per questa stessa circostanza il vostro relatore ha proposto l'emendamento 111, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, come disposizione transitoria, affinché le definizioni di "domanda d'asilo", "procedimenti" e "procedimenti di ricorso" s'intendano sostituite da quelle stabilite nella futura direttiva sulle norme minime per le procedure allorché essa entrerà in vigore.

6.   Il relatore ha proposto altri emendamenti volti a far sì che le condizioni materiali di accoglienza (alloggio, vitto e vestiario) siano fornite o in natura o sotto forma di sussidi economici, ma mai in forma di buoni. L'esperienza ha mostrato che nei casi in cui si ricorre al sistema dei buoni si possono produrre discriminazioni e non si ottiene alcun vantaggio. Tale considerazione mi ha indotto a proporre gli emendamenti 29, 58 e 62.

7.   Allo scopo di proteggere il diritto fondamentale di ogni essere umano al rispetto della sua vita privata ho proposto gli emendamenti 46, 64, 68 e 103.

8.   Al fine di evitare discriminazioni legate ai procedimenti che possono essere applicati durante la fase dell'esame della domanda di asilo, ho proposto gli emendamenti 11, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 e 86.

9.   Il principio di equità esige che si trattino in modo diverso o speciale le persone che sono diverse o si trovano in circostanze speciali (minori, anziani, donne in stato di gravidanza, persone torturate, malati mentali, disabili ecc.). In considerazione di tali circostanze ho proposto gli emendamenti 4, 12, 81, 98, 102 e 104.

10.   L'assistenza sanitaria che dev'essere assicurata a ogni malato, in linea di principio, comprende sia i servizi medici che quelli paramedici. Tale considerazione ha indotto il vostro relatore a proporre che, ove occorra, nella proposta legislativa si sostituisca la parola "medica" con "sanitaria". Per questo il vostro relatore propone gli emendamenti 76 e 98.

11.   Il relatore propone gli emendamenti 30 e 32 al fine di evitare un riferimento a locali specifici, che potrebbero essere centri di trattenimento o di accoglienza, per non creare problemi sopprimendo la possibilità di un certo margine di flessibilità che potrebbe essere necessario in determinati casi.

12.   Con l'emendamento 40 si propone che, ove sia necessario, si fornisca al richiedente asilo un visto, senza il quale egli di fatto non potrebbe viaggiare.

13.   Con l'emendamento 49 il relatore propone che l'accesso del minore al sistema scolastico sia consentito nel tempo più breve possibile e che egli riceva un sostegno linguistico qualora non conosca la lingua dello Stato di accoglienza.

14.   Il relatore propone inoltre l'emendamento 71 al fine di prevedere l'eventualità di un afflusso massiccio di profughi, eventualità di cui purtroppo la recente storia europea ha fornito fin troppi esempi.

15.   L'emendamento 93 è stato proposto allo scopo di prevedere l'eventuale coinvolgimento di un richiedente asilo in attività terroristiche.

16.   Infine, il relatore propone l'emendamento 75 affinché i richiedenti asilo che dispongono di risorse finanziarie sufficienti sostengano, in tutto o in parte, il costo delle condizioni materiali di accoglienza e dei servizi sanitari.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI, I DIRITTI DELL’UOMO, LA SICUREZZA COMUNE E LA POLITICA DI DIFESA

19 marzo 2002

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

(COM(2001) 181 – C5‑248/2001 – 2001/0091(CNS))

Relatore per parere: Demetrio Volcic

PROCEDURA

Nella riunione del 12 settembre 2001 la commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa ha nominato relatore per parere Demetrio Volcic.

Nelle riunioni del 23 gennaio e del 18 marzo 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest’ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 29 voti favorevoli e 4 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Elmar Brok (presidente), Baroness Nicholson of Winterbourne (primo vicepresidente), Geoffrey Van Orden (secondo vicepresidente), Christos Zacharakis (terzo vicepresidente), Demetrio Volcic (relatore per parere), Ole Andreasen, Alexandros Baltas, André Brie, Véronique De Keyser, Olivier Dupuis (in sostituzione di Emma Bonino), Pere Esteve, Hélène Flautre (in sostituzione di Elisabeth Schroedter), Per Gahrton, Ulpu Iivari (in sostituzione di Pasqualina Napoletano), Catherine Lalumière, Alain Lamassoure, Raffaele Lombardo (in sostituzione di Raimon Obiols i Germà), Cecilia Malmström, Pedro Marset Campos, Arie M. Oostlander,Tokia Saïfi (in sostituzione di Jas Gawronski), Jannis Sakellariou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacques Santer, Amalia Sartori, Ioannis Souladakis, Ursula Stenzel, The Earl of Stockton (in sostituzione di John Walls Cushnahan), Ilkka Suominen, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Gary Titley (in sostituzione di Jan Marinus Wiersma) e Paavo Väyrynen.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1.   Il presente parere si riferisce solamente alla proposta di direttiva della Commissione recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2001) 181). Per ragioni procedurali, non è possibile commentare nei dettagli l’ampia serie di documenti complementari e collegati presentati dalla Commissione a tale riguardo (COM(2000) 755, COM(2001) 510, COM(2001) 673). Il testo risulta chiaro solo se si considerano insieme tutti e quattro i documenti.

2.   La proposta di direttiva presentata dalla Commissione è un documento utile, caratterizzato da una dettagliata analisi tecnica concernente la fissazione di norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2001) 181). La critica principale concerne il suo spirito piuttosto idealistico, che porta ad affermazioni insostenibili circa l’attuabilità di talune azioni proposte, che non sono nell’interesse dei rifugiati.

3.   La proposta in questione non prende in esame il numero dei rifugiati in arrivo e il fatto che spesso le autorità locali non hanno risorse sufficienti, con conseguenti limiti per quanto riguarda l’attuazione di un programma ad ampio raggio che richiede un elevato livello di supporto. Di conseguenza, il documento non analizza e non elabora le conseguenze della situazione attuale. In realtà nessuna autorità locale sarebbe in grado di sostenere, anche per un breve periodo, i richiedenti asilo al livello proposto.

4.   Inoltre, è importante non soltanto concentrarsi sulla dimensione morale e etica ma anche prendere nella debita considerazione gli strumenti di cui dispongono gli Stati membri e che sono necessari per affrontare i problemi nell’interesse dei rifugiati.

5.   Parimenti, l’intera strategia deve essere collegata a una strategia volta a combattere la mafia e le reti internazionali di traffico di esseri umani, che sono straordinariamente flessibili e modificano molto spesso i metodi di trasferimento di intere popolazioni. Tale questione è trattata in una certa misura nel COM(2001) 672, ma il relatore per parere ritiene che questo punto necessiti di essere ulteriormente sviluppato. La proposta non tiene sufficientemente conto del fatto che in realtà le persone raramente arrivano da sole: di norma, arrivano in gruppi organizzati e devono pagare somme rilevanti per il viaggio, il che fa pensare che i trafficanti siano altamente organizzati.

6.   Inoltre, né la presente proposta, nella sua forma attuale, né i documenti correlati affrontano il tema più importante, ossia una definizione chiara ed innovativa del termine “rifugiato” che vada oltre le definizioni della convenzione di Ginevra. Ciò è necessario nel nuovo contesto globale, in cui molti rifugiati non sono i classici rifugiati politici ma semplicemente persone alla ricerca di una vita migliore nelle società dell’Europa occidentale. Inoltre, manca un’analisi più approfondita delle condizioni geopolitiche.

6.   È globalmente necessario ottenere in primo luogo un ravvicinamento delle posizioni complessive europee sulla definizione di rifugiato, prima di attuare normative ulteriori.

8.   Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha invitato la Commissione a presentare, al più tardi il 30 aprile 2002, proposte modificate concernenti le procedure d’asilo, il ricongiungimento familiare e il regolamento “Dublino II”. Il relatore per parere propone che la Commissione consideri tale richiesta quale un’occasione per elaborare i quattro documenti all’interno di un quadro comune.

9.   In tal senso il relatore per parere desidera che gli emendamenti seguenti siano intesi unicamente come indicativi dei punti più importanti sollevati in precedenza. I pochi emendamenti riguardano soltanto i punti più evidenti.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri, i diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [1]Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)
 

(3 bis)    È necessario rivedere la definizione del termine “rifugiato” stabilita dalla Convenzione di Ginevra, alla luce della mutata situazione susseguente al venire meno della contrapposizione Est-Ovest e al sorgere di nuovi problemi (guerre minori, espulsioni etniche e crescente abuso della legislazione in materia di asilo).

Motivazione

La motivazione non rispecchia correttamente il giusto appello del relatore per parere.

Emendamento 2
Considerando 3 ter (nuovo)
 

(3 ter)    Nell’ambito dell’UE occorre dar vita a efficienti meccanismi tesi ad affrontare in modo migliore e più effettivo i problemi risultanti dai flussi migratori.

Motivazione

Le conseguenze dei flussi migratori devono essere affrontate in modo migliore ed effettivo a livello dell’UE. Ciò discende logicamente dalla volontà di definire una politica comunitaria in materia di asilo.

Emendamento 3
Considerando 3 quater (nuovo)
 

(3 quater)    Il sistema comune europeo in materia di asilo dovrebbe inasprire e non indebolire le norme nell’UE.

Motivazione

Il sistema comune europeo in materia di asilo non dovrebbe solamente abolire la prassi degli stati che si fanno concorrenza l’uno con l’altro per non risultare attraente ai richiedenti asilo, ma deve altresì garantire che le norme minime siano di livello elevato.

Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)
 

(4 bis)    La presente direttiva rispetta del pari la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali1, il Patto internazionale sui diritti civili e politici2, la Convenzione sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione sui diritti dell’infanzia.

 

__________________________

1Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, UN Doc. A/6316 (1966), 993 UNTS 3, entrato in vigore il 3.1.1976.

2Patto internazionale sui diritti civili e politici, UN Doc. A/14668 (1966), 999 UNTS 171, entrato in vigore il 16.12.1966.

Motivazione

Le tematiche esaminate nella direttiva vanno considerate sotto l’angolatura dei diritti umani fondamentali come sottolineato dal Consiglio economico e sociale e vanno collocati in un contesto giuridico internazionale che conglobi non solo la Convenzione di Ginevra e il Protocollo di New York bensì anche i succitati accordi internazionali.

Emendamento 5
Considerando 15

(15)   Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

(15)   Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo come rilevato, ad esempio, nel programma d’azione per la cooperazione amministrativa in materia di visti, asilo, frontiere esterne e immigrazione (ARGO).

Motivazione

L’obiettivo del programma d’azione ARGO consiste per l’appunto nel sensibilizzare le autorità nazionali all’evoluzione delle misure dell’UE in materia di asilo.

Emendamento 6
Considerando 16

(16)   La percezione politica e sociale della problematica dell’asilo, da parte dell’opinione pubblica in generale e delle comunità locali in particolare, è un elemento determinante ai fini della qualità di vita dei richiedenti asilo. Devono pertanto essere promosse relazioni armoniose tra tali comunità ed i centri di accoglienza.

(16)   La percezione politica e sociale della problematica dell’asilo, da parte dell’opinione pubblica in generale e delle comunità locali in particolare, è un elemento determinante ai fini della qualità di vita dei richiedenti asilo. La promozione di relazioni armoniose tra tali comunità ed i centri di accoglienza dovrebbe essere l’obiettivo degli Stati membri e delle politiche comunitarie.

Motivazione

L’esperienza dimostra che nelle regioni frontaliere nessuna comunità locale accetta volentieri i rifugiati, anche se le autorità statali promettono un aiuto finanziario e sottolineano il carattere transitorio della presenza dei rifugiati. In questa situazione tesa, soltanto alcune organizzazioni religiose e umanitarie cercano di superare la mancanza di comunicazione; non è quindi realistico parlare di relazioni armoniose.

Emendamento 7
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo e altre forme di protezione internazionale negli Stati membri.

Motivazione

La proposta della Commissione non comprende le persone che fanno richiesta di protezione per motivi diversi di quelli figuranti nella Convenzione di Ginevra. La direttiva dovrebbe essere ampliata per comprendere i richiedenti di tutte le forme di protezione internazionale.

Emendamento 8
Articolo 2, lettera c)

c)   “richiedente” o “richiedente asilo”: qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s’intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici previsti dalla direttiva del Consiglio .../... [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato];

c)   “richiedente” o “richiedente asilo”: qualsiasi cittadino di paesi terzi o apolide che abbia presentato una domanda di asilo per un’altra forma di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Per decisione definitiva s’intende qualsiasi decisione nei confronti della quale siano stati esauriti tutti i rimedi giuridici;

Motivazione

La proposta della Commissione non comprende persone che richiedono una protezione per motivi diversi da quelli figuranti nella Convenzione di Ginevra. La direttiva dovrebbe essere ampliata per comprendere i richiedenti di tutte le altre forme di protezione internazionale.

Emendamento 9
Articolo 26

Vittime di tortura e di violenza organizzata

Vittime di tortura e di violenza

Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le vittime di tortura o di violenza organizzata, di stupro o di altre forme di violenza legate all’appartenenza ad uno dei sessi ovvero di altri gravi atti di violenza siano alloggiate in centri specializzati per persone traumatizzate o abbiano accesso a programmi speciali di riabilitazione. All’occorrenza deve essere fornita una specifica assistenza psichiatrica alle persone che soffrono di stress post‑traumatico.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri ovvero altri gravi atti di violenza siano alloggiate in centri specializzati per persone traumatizzate o abbiano accesso a programmi speciali di riabilitazione. All’occorrenza deve essere fornita una specifica assistenza psichiatrica alle persone che soffrono di stress post‑traumatico.

 

2.   Si invitano gli Stati membri venuti a conoscenza di siffatte pratiche organizzate a informarne la Commissione per consentirle di disporre ulteriori indagini, la divulgazione delle stesse e l’adozione di adeguati provvedimenti.

 

3.   È quanto mai necessario tutelare sempre la privacy delle vittime, essendo inteso che il fatto di testimoniare, oltre che risultare quanto mai gravoso, può esporle ad eventuali vendette.

Motivazione

La prima parte è ripresa dalla proposta del relatore. La seconda parte è evidente in quanto le pratiche organizzate di tortura debbono essere note. Gli “adeguati provvedimenti” da parte delle competenti Istituzioni dell’UE possono comportare una condanna o un congelamento degli aiuti e/o dei rapporti.

Emendamento 10
Articolo 34

Sanzioni

Violazioni in materia di attuazione della direttiva

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d’attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Le violazioni in materia di attuazione della direttiva sono trattate ai sensi delle procedure di cui agli articoli 226-231 del trattato CE.

Motivazione

La politica in materia di asilo fa parte del primo pilastro. Pertanto è competente la Corte di giustizia a pronunciarsi sulle violazioni e a irrogare sanzioni ai sensi delle procedure di cui ai succitati articoli del trattato CE.

  • [1] GU C 213 del 31.7.2001, pag. 286.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

27 novembre 2001

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

(COM(2001) 181 – C5‑0248/2001 – 2001/0091 (CNS))

Relatore per parere: Manuel Medina Ortega

PROCEDURA

Nella riunione del 26 giugno 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Manuel Medina Ortega.

Nelle riunioni del 6 novembre, 21 novembre, 26 novembre e 27 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Ward Beysen (presidente f.f.), Willi Rothley (vicepresidente), Manuel Medina Ortega (relatore per parere), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Willy C.E.H. De Clercq (in sostituzione di Toine Manders), Raina A. Mercedes Echerer, Francesco Fiori (in sostituzione di Antonio Tajani, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Enrico Boselli, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Gerhard Hager, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Ruth Hieronymi (in sostituzione di Joachim Wuermeling, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), The Lord Inglewood, Ioannis Koukiadis (in sostituzione di Carlos Candal), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Luís Marinho, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Bill Miller, Astrid Thors (membro sostituto), Diana Wallis e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri ha una portata molto limitata, in quanto non si riferisce affatto ai requisiti per la concessione dell’asilo, che continuano ad essere disciplinati dai principi generali del diritto internazionale umanitario e dalle constituzioni degli Stati membri. Si riferisce soltanto alle procedure giuridiche per l’ottenimento dell’asilo e alle condizioni di accoglienza durante l’iter della domanda: informazioni, documentazione, libertà di circolazione, condizioni materiali, assistenza ai membri della famiglia, istruzione scolastica per i minori, lavoro, formazione professionale, assistenza sanitaria e psicologica, ecc.. Si tratta di regole di buon senso che garantiscono al richiedente asilo e alla sua famiglia condizioni di vita normali nel periodo in cui la sua domanda è esaminata.

Alla luce ciò nondimeno della grave minaccia rappresentata dal terrorismo per le nostre società democratiche, è opportuno considerare come circostanza speciale per la riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza di cui all’articolo 22 detto genere di attività, sotto forma non solo di partecipazione attiva, ma anche di sostegno o incitamento ad atti di terrorismo.

Di conseguenza, la commissione giuridica e per il mercato interno si dichiara favorevole alla proposta di direttiva, con la seguente proposta di emendamento all’articolo 22.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [1]Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 22, paragrafo 4 bis (nuovo)
 

4bis. Allorché il richiedente asilo risulti coinvolto in attività terroristiche sia mediante una partecipazione attiva alle stesse sia con il sostegno, l'incitamento, la copertura o aiuti finanziari apportati a organizzazioni definite terroristiche dall’Unione europea, prima o dopo la presentazione della richiesta di asilo, gli Stati membri revocano le condizioni normali di accoglienza del richiedente asilo e applicano le misure giuridiche di protezione previste nella rispettiva legislazione.

  • [1] GU C 213 del 31.7.2001, pag. 286.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

4 dicembre 2001

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

(COM(2001)181 – C5‑0248/2001 – 2001/0091(CNS))

Relatrice per parere: Hélène Flautre

PROCEDURA

Nella riunione del 5 luglio 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatrice per parere Hélène Flautre.

Nelle riunioni del 20 novembre e 3-4 dicembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 20 voti favorevoli, 0 contrari e 16 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Michel Rocard (presidente), Marie-Thérèse Hermange (vicepresidente), Hélène Flautre (relatrice per parere), Jan Andersson, Elspeth Attwooll (in sostituzione di Luciana Sbarbati), Regina Bastos, Hans Udo Bullmann (in sostituzione di Harald Ettl), Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Jillian Evans, Ilda Figueiredo, Marie-Hélène Gillig, Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Stephen Hughes, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di Elisa Maria Damião), Claude Moraes, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Carlo Fatuzzo), Paolo Pastorelli (in sostituzione di Raffaele Lombardo), Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk, Ursula Schleicher (in sostituzione di Winfried Menrad, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Herman Schmid, Miet Smet, Gabriele Stauner (in sostituzione di María Antonia Avilés Perea), Ilkka Suominen, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker e Barbara Weiler.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Lo sviluppo di una politica europea in materia di asilo è diventata una necessità: le attuali differenze tra le diverse legislazioni nazionali creano un perverso "mercato concorrenziale dell'asilo", di cui sono esempi inaccettabili i centri di Sangatte e di Tarifa. Gli Stati membri che adottano misure a favore dei diritti dei richiedenti devono far fronte a un maggior numero di domande e i rifugiati diventano preda delle mafie e delle "guide clandestine" che speculano sulle miserie umane.

L'arrivo di flussi massicci di rifugiati verso l'UE non è più un fenomeno temporaneo, bensì il risultato della miseria economica, delle frustrazioni sociali, delle repressioni politiche in un mondo ineguale. Scegliere di accogliere degnamente i rifugiati, con una politica chiara, stabile e armoniosa, significa anche esprimere il ruolo che l'Europa intende svolgere nella costruzione di un mondo solidale e definire la qualità e il senso del progetto comunitario. Questa sfida è al centro dell'attualità internazionale e dell'agenda europea.

I richiedenti asilo e i rifugiati devono beneficiare degli stessi diritti dei cittadini dei paesi terzi che risiedono nell'UE e dei cittadini dell'UE. I diritti al lavoro, alla salute e all'istruzione sono essenziali per garantire l'inserimento sociale e il rispetto della dignità umana dei richiedenti asilo evitando loro la povertà e la clandestinità. Simili diritti, in particolare quello al lavoro, per essere effettivi devono essere integrati dalla libertà di circolazione e di soggiorno, determinante anche per ridurre i movimenti secondari e i loro effetti drammatici.

La creazione di un sistema comune di asilo nell'UE potrebbe essere uno strumento utile per raccogliere la sfida di garantire ai richiedenti asilo condizioni di vita equivalenti a quelle delle popolazioni di accoglienza, evitando l'esclusione sociale e l'autoisolamento e favorendo l'integrazione dei nuovi venuti. L'attuazione di norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo è un passo importante verso l'istituzione di una procedura comune di asilo e di uno statuto uniforme, elementi orientati alla costruzione di uno spazio europeo di sicurezza, di libertà e di giustizia.

Tre orientamenti fondamentali devono guidare la politica d'asilo:

-   garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo,

-   limitare i movimenti secondari,

-   garantire un'equa ripartizione degli sforzi tra i singoli Stati membri.

Indipendentemente dallo Stato membro in cui presenta la sua domanda, il richiedente asilo deve avere le stesse opportunità di ottenere la protezione e le stesse condizioni di accoglienza. I richiedenti devono poter presentare la domanda di protezione nello Stato membro desiderato. La prospettiva finale dovrebbe essere la comunitarizzazione della politica d'asilo e d'immigrazione nel 2004.

L'obiettivo di concedere ai richiedenti gli stessi diritti dei cittadini dell'UE mette in causa taluni elementi della direttiva. Non si possono restringere i diritti concessi a causa di un comportamento negativo o per ragioni amministrative o procedurali. Nel primo caso dovrebbero intervenire le leggi comuni dello Stato membro.

Si deplora altresì l'assenza di garanzie per la partecipazione delle ONG in talune fasi molto importanti dell'attuazione della presente direttiva, per esempio la determinazione del tipo di cure mediche o la partecipazione, d'intesa con la società civile e le comunità locali, ad attività di promozione di relazioni armoniose tra dette comunità e i centri di accoglienza.

Dato che la direttiva istituisce un quadro minimo per conseguire risultati identici in tutti gli Stati membri, risulta essenziale creare un sistema di controllo e di sorveglianza dell'applicazione. L'obiettivo non è facile e lo strumento giuridico scelto lascia margini molto ampi agli Stati membri, ciò potrebbe comportare difficoltà nel conseguire gli obiettivi previsti, trasformando le norme minime stabilite in semplici affermazioni di principio. Una relazione sulle condizioni materiali di accoglienza negli Stati membri dovrebbe essere elaborata dalle ONG in collaborazione con l'ACNUR e le relative conclusioni saranno trasmesse ogni anno alla Commissione, la quale presenta a sua volta al Parlamento e al Consiglio, almeno ogni due anni, una relazione in materia al fine di proporre le eventuali modifiche che risultassero necessarie.

La fissazione di un termine massimo per i richiedenti ospitati nei centri di trattenimento è essenziale per il rispetto della loro dignità umana. Il trattenimento deve essere l'eccezione e non la regola e non dovrebbe mai superare le tre settimane nel corso dell'intera procedura.

Occorre rallegrarsi dei progressi che la presente direttiva rappresenta in materia di disposizioni concernenti le persone che hanno esigenze particolari e segnatamente le donne, i minori e le vittime di torture o di violenze.

Il presente lavoro è stato elaborato in collaborazione con le principali ONG e le associazioni umanitarie che operano giorno dopo giorno con i rifugiati e sulla base di diversi studi comparativi sulla situazione dell'asilo in Europa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione [1]Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 4 bis (nuovo)
 

(4 bis)    La presente direttiva rispetta altresì la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali2, il Patto internazionale sui diritti civili e politici3, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti dell'infanzia.

___________

2 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, U.N. Doc. A/6316(1966), 993 U.N.T.S 3, entrato in vigore il 3 gennaio 1976.

3Patto internazionale sui diritti civili e politici U.N. DOC. A/14668(1966), 999 U.N.T.S. 171, entrato in vigore il 16 dicembre 1966.

Motivazione

Gli argomenti esaminati nella direttiva devono essere concepiti nell'ottica dei diritti fondamentali dell'uomo, come ha evidenziato il Comitato economico e sociale, ed essere inseriti nel contesto giuridico internazionale, che comprende non solo la Convenzione di Ginevra e il protocollo di New York, ma anche gli accordi internazionali citati.

Emendamento 2
Considerando 6 bis (nuovo)
 

(6 bis)    Stabilire norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un passo positivo nella direzione di una politica europea dell'asilo. Permane comunque la necessità di una maggiore integrazione della politica dell'asilo tra gli Stati membri. Un approccio europeo comune è quanto mai necessario.

Motivazione

Disparità nelle normative nazionali rendono difficile una chiara visione panoramica della popolazione migrante in Europa. A causa delle disparità normative in materia di accoglienza è possibile che uno Stato membro si renda più attraente di un altro come obiettivo finale del viaggio.

Emendamento 3
Articolo 4

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, purché compatibili con la presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

Motivazione

Non risulta chiaro il motivo per cui disposizioni più favorevoli potrebbero essere incompatibili con la presente direttiva.

Emendamento 4
Articolo 6, paragrafo 5

5.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato membro.

5.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano ragioni umanitarie o familiari che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato membro.

Motivazione

Rilasciare ai richiedenti asilo un documento di viaggio che consenta loro di recarsi in un altro Stato membro soltanto in caso di gravi ragioni umanitarie è una violazione delle libertà fondamentali.

Emendamento 5
Articolo 7, paragrafo 2

2.   Gli Stati membri non possono disporre il trattenimento del richiedente asilo per il mero fatto che debba essere svolto l’esame della domanda d’asilo. Essi possono tuttavia disporre il trattenimento del richiedente asilo al fine di adottare una decisione nei casi descritti nell'articolo [...] della direttiva .../… [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato].

2.   Gli Stati membri non possono disporre il trattenimento del richiedente asilo per il mero fatto che debba essere svolto l’esame della domanda d’asilo. Essi possono a titolo eccezionale disporre il trattenimento del richiedente asilo al fine di adottare una decisione nei casi descritti nell'articolo [...] della direttiva .../… [recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato], per un periodo il più possibile breve e con un limite massimo del tempo di detenzione.

Motivazione

Il trattenimento deve essere una misura eccezionale per garantire l'inserimento sociale e il rispetto della dignità umana dei richiedenti asilo, pertanto appare opportuno fissare un limite massimo.

Emendamento 6
Articolo 11

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti asilo siano sottoposti ad esame medico. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi che effettuano gli esami medici impieghino metodi innocui e rispettosi della dignità umana.

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti asilo siano sottoposti ad esame medico. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi che effettuano gli esami medici impieghino metodi innocui e rispettosi della dignità umana e garantiscano giuridicamente la riservatezza delle informazioni così raccolte e a che i risultati degli esami medici non possano in nessun caso influenzare negativamente l'iter della procedura.

 

Gli Stati membri sono tenuti a fornire cure mediche a tutti i richiedenti asilo ammalati.

Motivazione

Se la presente direttiva intende rispettare la legislazione internazionale relativa ai diritti dell'uomo e alla dignità umana dei richiedenti asilo, occorre garantire che lo stato di salute non sia all'origine di alcuna discriminazione e che sia rispettato il segreto professionale dei medici.

Emendamento 7
Articolo 12, paragrafo 1, comma 3

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentato o viene esaminata. Gli Stati membri non possono negare ai giovani, per il solo fatto che abbiano raggiunto la maggiore età, la possibilità di proseguire l’istruzione secondaria.

Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentato o viene esaminata. Gli Stati membri provvedono affinché i giovani, che abbiano raggiunto la maggiore età, abbiano la possibilità di proseguire l’istruzione secondaria alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro.

Motivazione

Il riconoscimento in termini unicamente negativo del diritto all'istruzione non garantisce la continuità della frequenza scolastica dei giovani, i quali, diventati maggiorenni, devono poter proseguire i loro studi.

Emendamento 8
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
 

3 bis.    Gli Stati membri riconoscono ai giovani alunni il livello di studio acquisito nel paese di origine, prevedendo, ove necessario, un sostegno scolastico e linguistico per facilitare il processo di inserimento nel nuovo sistema scolastico.

Motivazione

È necessario garantire il riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e del livello d'istruzione acquisiti dai giovani richiedenti asilo.

Emendamento 9
Articolo 13, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri non possono negare ai richiedenti asilo ed ai familiari al seguito, per un periodo superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il diritto di accedere al mercato del lavoro. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dell'accesso al mercato del lavoro per il periodo successivo.

1.   I richiedenti asilo e i familiari al seguito hanno il diritto di accesso al mercato del lavoro. Detto diritto riguarda le attività esercitate a titolo di lavoratore autonomo e subordinato. In quest'ultima ipotesi i richiedenti asilo beneficiano dei diritti e delle retribuzioni previste dalla normativa normale in materia di lavoro

Motivazione

La formulazione negativa utilizzata dalla Commissione, come ha rilevato il Comitato economico e sociale, lascia intendere che l'accesso al lavoro non è considerato un diritto, ma viene invece concesso con reticenza. Anche gli ampi margini discrezionali lasciati agli Stati membri in materia di definizione delle modalità di accesso al mercato del lavoro e l'assenza di precisazioni sulla portata del diritto suscitano perplessità, non si comprende perché i rifugiati beneficerebbero del diritto al lavoro soltanto sei mesi dopo la presentazione della domanda, differendo così la possibilità reale della loro integrazione. Rendere complicato e limitare l'accesso al lavoro ha come unico risultato quello di favorire lo sviluppo del lavoro clandestino.

Emendamento 10
Articolo 13, paragrafo 3

3.   L'accesso al mercato del lavoro può essere negato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

Soppresso

Motivazione

Non è opportuno definire un comportamento negativo specifico dei richiedenti asilo. Un eventuale comportamento negativo deve essere valutato nel quadro della legislazione comune applicabile a tutti i cittadini.

Emendamento 11
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)
 

3 bis.    Gli Stati membri favoriscono l'inserimento professionale dei richiedenti asilo tramite misure di sostegno attivo all'occupazione. In particolare, gli Stati membri prevedono nei servizi pubblici per l'occupazione un'accoglienza specifica per i richiedenti asilo.

Motivazione

L'esercizio effettivo del diritto al lavoro è essenziale per l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, ma esso rischia di restare formale se gli Stati membri non si impegnano a sostenerlo con misure attive e specifiche di inserimento professionale dei richiedenti asilo, i quali incontrano maggiori difficoltà per trovare un lavoro.

Emendamento 12
Articolo 14, paragrafo 3

3.   L'accesso alla formazione professionale può essere negato quando sia accertato un comportamento negativo del richiedente asilo ai sensi dell'articolo 22.

Soppresso

Motivazione

Non è opportuno definire un comportamento negativo specifico dei richiedenti asilo. Un eventuale comportamento negativo deve essere valutato nel quadro della legislazione comune applicabile a tutti i cittadini.

Emendamento 13
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)
 

3 bis.    Gli Stati membri devono consentire ai richiedenti asilo e ai membri delle loro famiglie che li accompagnano la possibilità di far convalidare e riconoscere la formazione professionale acquisita in paesi diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di asilo.

Motivazione

Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite dai richiedenti asilo è una misura essenziale per garantire il loro inserimento professionale e sociale.

Emendamento 14
Articolo 16, paragrafo 1, comma 1

1.   L'alloggio è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

1.   L'alloggio è concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse, tenendo in considerazione il parere dei richiedenti asilo:

Motivazione

Ove possibile, è importante tenere in considerazione le preferenze dei richiedenti asilo.

Emendamento 15
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b

b)   in centri di accoglienza;

b)   in centri di accoglienza; il soggiorno in tali centri è il più breve possibile; i centri di accoglienza tuttavia dovrebbero essere organizzati in modo tale da rispondere alle esigenze ragionevoli dei richiedenti asilo e dovrebbero disporre di un’équipe di specialisti formati per far fronte a questo tipo di situazioni;

Motivazione

I centri di accoglienza assomigliano spesso a centri di trattenimento e non favoriscono affatto l’integrazione sociale dei richiedenti asilo o il contatto di questi ultimi con il paese ospitante. Per questo motivo è necessario ridurre al minimo il soggiorno in tali centri e garantire quanto prima possibile l’accesso ad un alloggio normale.

Emendamento 16
Articolo 16, paragrafo 3

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per gli usi. I figli minori dei richiedenti asilo o i richiedenti asilo minori, i cui familiari adulti responsabili già vivano nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata, devono poter alloggiare assieme ai familiari stessi per l’intera durata del loro soggiorno.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i membri della stessa famiglia siano alloggiati assieme. I figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori saranno alloggiati assieme ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per gli usi. I richiedenti asilo i cui familiari già vivano nello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata, devono poter alloggiare assieme ai familiari stessi per l’intera durata del loro soggiorno.

Motivazione

Nei limiti del possibile le famiglie devono restare unite e specialmente se alcuni familiari risiedono già nello Stato membro di accoglienza, devono essere autorizzate ad alloggiare assieme.

Emendamento 17
Articolo 16, paragrafo 7

7.   Gli Stati membri dispongono che i consulenti giuridici e i rappresentanti dell'ACNUR e delle ONG competenti abbiano accesso a tutte le strutture alloggiative. Limitazioni dell’accesso possono essere previste soltanto per la sicurezza delle strutture e dei richiedenti asilo.

7.   Gli Stati membri dispongono che i consulenti giuridici e i rappresentanti dell'ACNUR e delle ONG competenti abbiano accesso a tutte le strutture alloggiative.

Motivazione

Non risulta giustificato limitare il diritto di accesso delle ONG e dei consulenti giuridici nei locali in cui sono alloggiati i richiedenti asilo e ciò ostacola la loro possibilità di rivendicare i propri diritti.

Emendamento 18
Articolo 17, paragrafo 1

1.   Gli Stati membri provvedono a che l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza sia sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza.

1.   Gli Stati membri provvedono a che l'importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d'accoglienza sia sufficiente affinché il richiedente asilo e i familiari al seguito non versino in stato di indigenza e sia equivalente ai livelli nazionali di assistenza al reddito.

Nei casi in cui ai richiedenti asilo aventi diritto a sussidi o buoni sia consentito alloggiare presso parenti o amici, gli Stati membri possono concedere il 50% dell'importo dei sussidi o buoni spettanti secondo le disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva.

soppresso

Motivazione

L’entità dell’assistenza concessa ai richiedenti asilo determina lo standard e la qualità di vita di questi ultimi. È importante che i richiedenti asilo beneficino di un’assistenza equivalente a quella di cui godono i residenti in quello Stato membro. La riduzione del 50% applicata ai sussidi concessi ai richiedenti che alloggiano presso parenti o amici presuppone una riduzione delle spese che non pare giustificata.

Emendamento 19
Articolo 20, titolo e paragrafo 1, comma 1

Assistenza sanitaria e psicologica durante il procedimento ordinario

Assistenza sanitaria e psicologica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria di base, prestata da medici generici, nonché all’assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili:

1.   Gli Stati membri provvedono, in collaborazione con le ONG più attive, affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria prestata da medici generici o da un centro ospedaliero:

Motivazione

Le definizione "cure mediche indifferibili" è molto vaga, mentre invece è evidente che cure tali da richiedere il ricovero in ospedale sono sempre terapie indifferibili. Il ricorso alle ONG interessate facilita la relazione del richiedente asilo con il corpo medico.

Emendamento 20
Articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

a)   nel corso di un procedimento ordinario: fino al momento della notifica dell’eventuale decisione negativa di primo grado;

Soppressa

b)   durante i procedimenti di ricorso, quando il ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo: fino al momento della notifica dell’eventuale decisione negativa sul ricorso;

Soppressa

c)   quando i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano ottenuto una decisione che consenta loro di rimanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata presentata o viene esaminata: durante l'esame del ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario.

Soppressa

Motivazione

In materia di assistenza sanitaria e psicologica il relatore considera ingiustificato operare una distinzione sulla base del tipo di procedura seguita e ritiene che tutti i richiedenti asilo debbano avere accesso all'assistenza sanitaria di base.

Emendamento 21
Articolo 20, paragrafo 2

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legate all'appartenenza ad uno dei sessi.

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in cooperazione con le ONG più attive e più accreditate nel settore e con gli organismi pubblici e sanitari competenti, devono soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legate all'appartenenza ad uno dei sessi.

Motivazione

È necessario garantire la partecipazione delle ONG competenti nella determinazione del livello di assistenza sanitaria di cui necessita un richiedente asilo. Va ugualmente messo in rilievo il ruolo degli organismi pubblici e sanitari.

Emendamento 22
Articolo 20, paragrafo 3

3.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le condizioni di accesso dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito alle cure mediche volte a prevenire l'aggravarsi di malattie in corso.

Soppresso

Motivazione

Le cure mediche devono essere accessibili a tutti i richiedenti asilo e l'accesso non può essere affidato all'arbitrio degli Stati membri.

Emendamento 23
Articolo 21

Assistenza sanitaria e psicologica nel corso di altri procedimenti

Soppresso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza di pronto soccorso, all’assistenza psicologica e alle cure mediche indifferibili durante i procedimenti di ammissibilità ed accelerati e durante l'esame della domanda svolto nel contesto di un procedimento inteso ad accertare se abbiano diritto di entrare legalmente nel territorio dello Stato membro.

Soppresso

2.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a soddisfare le particolari esigenze delle donne in stato di gravidanza, dei minori, dei malati mentali, dei disabili e delle vittime di stupro o di altre forme di violenza legata all’appartenenza ad uno dei sessi.

Soppresso

3.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono le modalità di accesso dei richiedenti asilo e dei familiari al seguito alle cure mediche volte a prevenire l'aggravarsi di malattie in corso.

Soppresso

4.   Gli Stati membri dispongono che, se non è adottata entro 65 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di asilo una decisione di rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza, i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria nei modi previsti per il procedimento ordinario.

Soppresso

5.   Gli Stati membri dispongono che, se non viene adottata una decisione sul ricorso entro 65 giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso nei procedimenti di ammissibilità ed accelerati, i richiedenti asilo e i familiari al seguito abbiano accesso all'assistenza sanitaria nei modi previsti per il procedimento ordinario.

Soppresso

6.   Gli Stati membri possono prescrivere ai richiedenti asilo aventi risorse economiche sufficienti di concorrere o provvedere interamente alla copertura dei costi relativi all’assistenza sanitaria o psicologica. La decisione di prestare l’assistenza sanitaria e psicologica a titolo non gratuito deve essere adottata in modo individuale, obiettivo ed imparziale e deve essere motivata.

Soppresso

7.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano il diritto di adire l’autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al paragrafo 6 ed abbiano accesso all’assistenza legale.

Soppresso

Motivazione

Non è giustificato operare una distinzione sulla base del tipo di procedura e si ritiene che tutti i richiedenti asilo debbano avere accesso all'assistenza sanitaria di base.

Emendamento 24
Articolo 22

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza a seguito di comportamenti negativi

Riduzione o revoca dei sussidi

1.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

1.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare i sussidi

a)   se il richiedente asilo si rende irreperibile, ovvero ha contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente il procedimento d'asilo durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. Se il richiedente asilo resosi irreperibile viene rintracciato o si presenta volontariamente, le autorità competenti decidono con provvedimento motivato in base alle ragioni della scomparsa se ripristinare, in tutto o in parte, la concessione delle menzionate condizioni di accoglienza. Non sono concesse le condizioni di accoglienza che dipendono dalla durata del procedimento;

Soppresso

b)   se il richiedente asilo ritira la propria domanda di asilo;

Soppresso

c)   se il richiedente asilo ha occultato le proprie risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali d’accoglienza;

a)   se il richiedente asilo ha occultato le proprie risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali d’accoglienza.

d)   se il richiedente asilo è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o vi sono seri motivi per ritenere che abbia commesso un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o se, nel corso dell'esame della domanda di asilo, vi sono gravi ed evidenti ragioni per ritenere che i motivi di cui all'articolo 1 (F) della Convenzione di Ginevra siano applicabili al richiedente asilo.

Soppresso

2.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni di accoglienza nei seguenti casi:

Soppresso

a)   se il richiedente asilo o il familiare al seguito si è ripetutamente comportato in modo violento o minaccioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le persone ivi alloggiate;

Soppresso

b)   se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località determinata dalle autorità competenti.

Soppresso

3.   Gli Stati membri possono ridurre le condizioni di accoglienza se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari.

3.   Gli Stati membri possono ridurre le condizioni di accoglienza se il richiedente asilo impedisce ai minori per i quali è responsabile di frequentare la scuola o singoli corsi dei programmi scolastici ordinari.

4.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere basate esclusivamente sul comportamento individuale della persona interessata e sul principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni di riduzione o revoca previste dal presente articolo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e siano motivate.

4.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni di accoglienza di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere basate esclusivamente sul comportamento individuale della persona interessata e sul principio di proporzionalità. Gli Stati membri provvedono a che le decisioni di riduzione o revoca previste dal presente articolo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e siano motivate.

5.   Gli Stati membri provvedono a che il richiedente asilo possa adire l’autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al presente articolo ed abbia accesso all’assistenza legale, che deve essere gratuita nel caso in cui egli non disponga delle risorse necessarie per coprirne i costi.

5.   Gli Stati membri provvedono a che il richiedente asilo possa adire l’autorità giudiziaria avverso le decisioni di cui al presente articolo ed abbia accesso all’assistenza legale, che deve essere gratuita nel caso in cui egli non disponga delle risorse necessarie per coprirne i costi.

6.   La riduzione o la revoca non si applicano all'assistenza di pronto soccorso né alle cure mediche indifferibili.

Soppresso

Motivazione

Come rileva il Comitato economico e sociale, la riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza non sembrano né logiche né conformi alle finalità della direttiva, infatti se il richiedente asilo:

-   ritira la domanda, non rientra più nel campo di applicazione della direttiva;

-   è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o sussistano ragioni per ritenere che abbia commesso un crimine di guerra o contro l'umanità, il suo caso rientra nelle competenze delle autorità giudiziarie oppure le condizioni di accoglienza devono essergli revocate dato che la giurisdizione del paese ospitante non è competente nella fattispecie;

-   si rende irreperibile per più di trenta giorni o contravviene all'obbligo di risiedere in una località prestabilita, i motivi del suo comportamento sono valutati e si decide, sulla base del principio di proporzionalità, se sia opportuno proseguire la procedura di accoglienza;

-   ha un comportamento violento o minaccioso, allora spetta alla magistratura intervenire.

In ogni caso è opportuno limitare le condizioni di accoglienza, che la direttiva stessa definisce condizioni minime, con la sola eccezione della dissimulazione delle risorse finanziarie (dato che in questo caso il richiedente è in grado di provvedere in tutto o in parte alle proprie esigenze) oppure se un richiedente asilo impedisce ai minori affidati alla sua responsabilità la frequenza scolastica (per garantire il diritto all'istruzione dei minori).

Emendamento 25
Articolo 29

Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure idonee per la promozione di relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza ubicati nel loro territorio, al fine di prevenire atti di razzismo, discriminazione sessuale e di xenofobia contro i richiedenti asilo.

Gli Stati membri, in collaborazione con le ONG più accreditate e gli organismi pubblici competenti, provvedono all'adozione di misure idonee per la promozione di relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza e di alloggio ubicati nel loro territorio, al fine di prevenire atti di razzismo, discriminazione sessuale e di xenofobia contro i richiedenti asilo.

Motivazione

Le ONG e gli organismi pubblici dovrebbero collaborare con le comunità locali nella creazione e nella gestione di centri di accoglienza e di alloggio.

Emendamento 26
Articolo 30 bis (nuovo)
 

Articolo 30 bis

Sistema di sorveglianza indipendente

 

La Commissione istituisce un sistema di sorveglianza europeo indipendente, affidato all'ACNUR, alle ONG competenti in materia e alle parti sociali, per quanto riguarda le questioni legate all'occupazione, alla formazione e all'istruzione e in generale alle condizioni materiali di accoglienza negli Stati membri.

 

Le conclusioni del sistema di sorveglianza sono trasmesse ogni anno alla Commissione, che ne riferisce al Parlamento europeo con la sua relazione annuale.

Motivazione

Il sistema di orientamento, di sorveglianza e di controllo previsto dalla Commissione all'articolo 30 non sembra sufficiente per assicurare che i richiedenti asilo beneficino di condizioni di accoglienza comparabili in tutti gli Stati membri, di conseguenza conviene istituire un sistema di sorveglianza europeo indipendente.

Emendamento 27
Articolo 33, comma 2

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni tre anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e, se del caso, propone le necessarie modifiche.

Motivazione

Il periodo di cinque anni previsto non garantisce il controllo continuo e costante del Consiglio e del Parlamento europeo sui risultati della direttiva e le condizioni di accoglienza negli Stati membri.

  • [1] GU C 213E del 31.7.2001, pagg. 286-295.