RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale
(COM(2000) 438 – C5‑0377/2000 – 2000/0179(COD))
23 aprile 2002 - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
Relatore: Horst Schnellhardt
PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 14 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 e dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – 2000/0179 (COD)).
Nella seduta del 4 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e alla commissione per la pesca (C5-0377/2000).
Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatore Horst Schnellhardt.
Nelle riunioni del 22 gennaio, 27 marzo e 17 aprile 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 45 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni.
Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Horst Schnellhardt (relatore), Per-Arne Arvidsson, María del Pilar Ayuso González, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Alexander de Roo, Proinsias De Rossa (in sostituzione di Torben Lund), Avril Doyle, Anne Ferreira, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Peter Liese), Laura González Álvarez, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Anneli Hulthén, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Bernd Lange, Giorgio Lisi (in sostituzione di John Bowis), Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Patricia McKenna, Rosa Miguélez Ramos (in sostituzione di María Sornosa Martínez), Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Mauro Nobilia, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Catherine Stihler, Charles Tannock (in sostituzione di Carlos Costa Neves), Astrid Thors, Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Eija-Riitta Anneli Korhola), Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt e Phillip Whitehead.
I pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per la pesca sono allegati.
La relazione è stata depositata il 23 aprile 2002.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
PROPOSTA LEGISLATIVA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – C5‑0377/2000 – 2000/0179(COD))
La proposta è modificata nel modo seguente:
Testo della Commissione [1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 13 | |
(13) L'obiettivo fondamentale della riformulazione delle norme d'igiene generali e specifiche è di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti. |
(13) L'obiettivo fondamentale della riformulazione delle norme d'igiene generali e specifiche è di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori assicurando la sicurezza degli alimenti, affinché i produttori di generi alimentari siano soggetti alle stesse disposizioni giuridiche in tutta l'Unione europea. |
Motivazione Occorre sottolineare ancora una volta che eccezioni e regolamentazioni speciali rispetto alle disposizioni del presente regolamento devono avere carattere di rarità. | |
Emendamento 2 Considerando 15 | |
(15) La produzione primaria, il trasporto degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati. |
(15) La produzione primaria (comprendente il settore dell’alimentazione animale), il trasporto degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati. |
Motivazione L’alimentazione animale forma oggi parte integrante della catena alimentare. | |
Emendamento 3 Considerando 16 | |
(16) È pertanto necessaria un'adeguata comunicazione tra le diverse parti interessate lungo l'intera catena alimentare. |
(16) È pertanto necessaria un'adeguata comunicazione tra le diverse parti interessate lungo l'intera catena alimentare, dalla produzione primaria fino al commercio. |
Motivazione Si sottolinea che anche per la comunicazione fra i vari gruppi d'interesse deve vigere il principio "from stable to table". | |
Emendamento 4 Considerando 22 | |
(22) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti è avvalorata da pareri scientifici; a tal fine, i comitati scientifici nel settore della tutela dei consumatori e della sicurezza dei prodotti alimentari, istituiti con decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 19971, e il comitato scientifico direttivo istituito con decisione 97/404/CE della Commissione, del 10 giugno 19972, devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario. __________________ 1GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. 2GU L 169 del 27.6.1997, pag. 85. |
(22) La normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti è avvalorata da pareri scientifici; a tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, creata dal regolamento .../.../CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere consultata ogniqualvolta risulti necessario. |
Motivazione Con questa modifica ci si allinea alla formulazione del regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM[2000] 716). | |
Emendamento 5 Articolo 1 | |
Il presente regolamento stabilisce le norme d'igiene specifiche per garantire l'igiene dei prodotti alimentari di origine animale. |
Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le norme d'igiene specifiche per garantire l'igiene dei prodotti alimentari di origine animale cui devono ispirarsi i produttori. Tali norme integrano quelle del regolamento (CE) n. .../... [sull'igiene dei prodotti alimentari] e riguardano i prodotti naturali e rielaborati di origine animale nonché i prodotti di origine animale utilizzati per derrate composte da prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. |
2. Le disposizioni all'allegato II del presente regolamento non si applicano | |
a) al commercio al dettaglio, ove non diversamente disposto, | |
b) alla produzione primaria di generi alimentari per uso proprio, | |
c) alla preparazione di generi alimentari per uso proprio nonché | |
d) a derrate composte da prodotti di origine vegetale e da prodotti trasformati di origine animale. | |
3. Il regolamento si applica ferme restando le pertinenti norme di polizia sanitaria e le norme più rigorose adottate per la prevenzione e la lotta contro talune encefalopatie spongiformi trasmissibili. | |
Motivazione Appare opportuno anticipare disposizioni che nella proposta della Commissione appaiono solo al punto 7 della premessa all'allegato II. La loro formulazione è consona al titolo del regolamento sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, anche se fa riferimento a tutte le disposizioni di polizia sanitaria, e non unicamente a quelle riguardanti le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Occorre far riferimento qui al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | |
Emendamento 6 Articolo 2 | |
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento .../... (sull'igiene dei prodotti alimentari). Si applicano altresì le definizioni di cui all'allegato I del presente regolamento. |
DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento .../...che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare nonché quelle di cui all'allegato I del presente regolamento. Si applicano altresì le seguenti definizioni:1 ____________________ 1 Si elencano qui tutte le definizioni dell'allegato I, fermi restando gli emendamenti 15 -19. |
Motivazione Le definizioni elencate all'allegato I e anticipate all'articolo 2 rientrano fra quelle che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. L'emendamento consente inoltre un adeguamento della struttura del presente regolamento al regolamento .../.../CE (igiene dei prodotti alimentari) nonché al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare nonché al regolamento .../.../CE (igiene dei prodotti alimentari). | |
Emendamento 7 Articolo 3 | |
Prescrizioni di ordine generale |
RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI |
In aggiunta ai requisiti prescritti dal regolamento .../.../CE (sull'igiene dei prodotti alimentari), gli operatori del settore alimentare garantiscono che i prodotti alimentari di origine animale sono ottenuti e commercializzati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Riconoscimento e registrazione degli stabilimenti 1. I titolari degli stabilimenti possono immettere sul mercato prodotti alimentari di origine animale di produzione comunitaria solo se essi sono stati ottenuti in stabilimenti che |
a) corrispondono ai requisiti dell'allegato II, | |
b) sono registrati presso le autorità competenti e, ove necessario, sono riconosciuti ai sensi del punto 2. | |
2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento .../.../CE (sull'igiene degli alimenti per animali) gli stabilimenti nei quali si trasformano prodotti di origine animale per i quali valgono le prescrizioni dell'allegato II, esclusi quelli della produzione primaria o le imprese di trasporto, devono essere riconosciuti dall'autorità competente ai sensi del punto3. | |
3. L'autorità competente riconosce gli stabilimenti solo se un'ispezione antecedente all'entrata in funzione dello stabilimento stesso ha consentito di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. L'autorità competente può tuttavia ammettere provvisoriamente uno stabilimento | |
a) se dalla prima ispezione risulti che le condizioni strutturali del presente regolamento sono rispettate, in attesa di una seconda ispezione che dovrà esaminare se ne sono rispettate anche le condizioni operative, oppure | |
b) se uno stabilimento produce solo piccole quantità di generi alimentari e in genere solo per il mercato locale, in attesa di un'ispezione. | |
4. Il regolamento .../.../CE (sui controlli dell'autorità) contiene le disposizioni concrete per quanto riguarda riconoscimento e registrazione. | |
Motivazione Le disposizioni qui anticipate e già contenute nell'allegato II, sezione I, capitolo VII rientrano fra le disposizioni che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. Esse vengono modificate a fini di chiarezza. | |
Emendamento 8 Articolo 4 | |
Importazioni da paesi terzi |
BOLLATURA SANITARIA |
I prodotti di origine animale importati dai paesi terzi sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento. |
1. La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale che, a tal fine, deve sorvegliare tale operazione e custodire il bollo sanitario da applicare alle carni, che deve essere consegnato agli ausiliari o ai dipendenti dell'impianto designati solo al momento della bollatura e per il tempo richiesto per effettuarla. |
Non è consentito rimuovere i bolli sanitari, salvo nel caso in cui le carni siano ulteriormente lavorate in un altro stabilimento riconosciuto nel quale il bollo originario debba essere sostituito dal numero dello stabilimento stesso. | |
2. Una volta ultimata l'ispezione post mortem, le carcasse, le mezzene, i quarti e le carcasse sezionate in tre pezzi devono essere bollate a inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna in modo da garantire l'agevole identificazione del macello di origine. | |
3. I fegati devono essere bollati a fuoco, a meno che non siano confezionati o imballati. | |
4. Nel caso di tagli di carne e di frattaglie imballati prodotti in un laboratorio di sezionamento, il bollo deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso. Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate, l'etichetta può essere fissata sul confezionamento in modo da essere distrutta al momento dell'apertura dello stesso. | |
5. Il bollo sanitario può comprendere un'indicazione del veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni. | |
Motivazione Le disposizioni qui anticipate e contenute nell'allegato II, sezione I, capitolo VIII rientrano fra quelle che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. | |
Emendamento 9 Articolo 5 | |
Modifica degli allegati, misure di attuazione e misure transitorie |
Condizioni speciali |
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, 1. le disposizioni contenute negli allegati al presente regolamento possono essere abrogate, modificate, adattate o integrate per tener conto dell'elaborazione di codici di buona prassi, dell'attuazione di programmi di sicurezza degli alimenti da parte degli operatori del settore alimentare, di nuove valutazioni dei rischi e dell'eventuale fissazione di obiettivi di sicurezza degli alimenti e/o di norme di esecuzione; |
1. Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui ai capitoli I e II per tener conto delle esigenze di stabilimenti situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici e che provvedono unicamente alla distribuzione sul mercato locale. L'igiene non deve essere compromessa. Se gli Stati membri richiedono il relativo adeguamento presso la Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE vige la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della presente decisione. |
Per stabilimenti che provvedono alla distribuzione sul mercato locale si intendono i macelli e i laboratori di sezionamento che commercializzano le proprie carni in prossimità del luogo in cui sono situati. | |
2. è possibile adottare norme di attuazione volte ad assicurare l'applicazione uniforme degli allegati. |
2. Ove necessario, condizioni speciali possono essere accordate secondo la medesima procedura al fine di tener conto dei metodi e dei materiali di produzione che, sulla base di conoscenze scientifiche, di un'esperienza comprovata o della tradizione, rientrano indiscutibilmente nel processo di produzione e per i quali si possa provare che non influenzano significativamente la qualità dell'alimento dal punto di vista igienico. |
Motivazione La regolamentazione (qui anticipata con qualche lieve modifica) di cui all'allegato II, premessa, punto 6 e sezione I, capitolo V rientra fra le disposizioni che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. La modifica consiste nell'adeguamento alla formulazione del regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM[2000] 0716). La tutela e la conservazione dei molti alimenti tradizionali e regionali d'Europa sono fondamentali. Non è raro che questi tipi di alimenti vengano prodotti su vasta scala (come ad esempio avviene per certi formaggi) e venduti in tutto il mercato interno. Pertanto le deroghe concesse dovrebbero essere uniformi e fondate su solide basi scientifiche. | |
Emendamento 10 Articolo 6 | |
Procedura del comitato permanente |
GARANZIE SUPPLEMENTARI |
1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE1 del Consiglio. |
1. Con riguardo alle salmonelle, le seguenti disposizioni si applicano: a) alle carni bovine e suine b) alle carni di pollame, c) alle uova destinate alla Svezia e alla Finlandia. |
2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa decisione. |
2. a) Le partite devono essere state sottoposte a prove microbiologiche a campione presso lo stabilimento di origine; b) nel caso delle carni di pollame, bovine e suine, le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate se le partite sono destinate ad uno stabilimento in cui verranno sottoposte a pastorizzazione, sterilizzazione o ad un trattamento di effetto analogo; c) le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate per le carni provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma operativo che la Commissione ha riconosciuto, secondo la procedura di cui all'articolo 10, equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia. |
3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi. _________________ 1 GU L 225 del 18.10.1968, pag. 23. | |
Motivazione Le disposizioni qui anticipate e già presenti all'allegato II, sezione I, capitolo X rientrano fra quelle che la Commissione può modificare nell'ambito della procedura di comitatologia. La tutela e la conservazione dei molti alimenti tradizionali e regionali d'Europa sono fondamentali. Non è raro che questi tipi di alimenti vengano prodotti su vasta scala (come ad esempio avviene per certi formaggi) e venduti in tutto il mercato interno. Pertanto le deroghe concesse dovrebbero essere uniformi e fondate su solide basi scientifiche. | |
Emendamento 11 Articolo 7 | |
PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE | |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. |
In aggiunta ai requisiti prescritti dal regolamento .../.../CE (sull'igiene dei prodotti alimentari), gli operatori del settore alimentare garantiscono che i prodotti alimentari di origine animale sono ottenuti e commercializzati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo La presidente Per il Consiglio Il presidente |
Ogni sostanza, ad eccezione dell'acqua potabile, con cui i prodotti sono trattati ai fini della riduzione dei rischi, e le condizioni per il suo utilizzo devono essere ammesse ai sensi della procedura di cui all'articolo 10, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le prescrizioni del presente articolo si applicano, fatta salva la conforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento. |
Motivazione Con questo emendamento si riprende l'articolo 3 della proposta della Commissione, con un corretto adeguamento al regolamento .../.../CE (igiene dei prodotti alimentari) e l'obbligo di ammissione per le sostanze con cui i generi alimentari vengono trattati ai fini della riduzione dei rischi. | |
Emendamento 12 Articolo 7 bis (nuovo) | |
Importazioni da paesi terzi | |
I prodotti di origine animale importati da paesi terzi sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato III del presente regolamento. | |
Motivazione Si riprende qui l'articolo 4 della proposta della Commissione. | |
Emendamento 13 Articolo 7 ter (nuovo) | |
Modifica degli allegati, misure di attuazione e misure transitorie | |
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, | |
1. le disposizioni contenute negli allegati al presente regolamento possono essere abrogate, modificate, adattate o integrate per tener conto dell'elaborazione di codici di buona prassi, dell'attuazione di programmi di sicurezza degli alimenti da parte degli operatori del settore alimentare, di nuove valutazioni dei rischi e dell'eventuale fissazione di obiettivi di sicurezza degli alimenti e/o di norme di esecuzione; | |
2. vengono adottate norme di attuazione volte ad assicurare l’applicazione uniforme degli allegati. | |
3. l’intero corpus degli allegati viene riveduto almeno ogni cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al fine di garantire la sua permanente compatibilità con lo sviluppo tecnologico e di tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle sue disposizioni. | |
Motivazione L'emendamento riprende l'articolo 5 della proposta della Commissione. Diversamente dalle disposizioni della direttiva sull'igiene dei prodotti alimentari, gli allegati devono poter essere modificati attraverso le procedure di comitatologia. Gli obblighi posti negli allegati richiedono spesso modifiche molto rapide in presenza di condizioni mutate per far fronte ad eventuali pericoli. Esiste un’esigenza tecnica, onde consentire l’innovazione e il progresso tecnologico e tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle disposizioni degli allegati, di esaminare periodicamente l’opportunità di aggiornare le disposizioni. Lasciare soltanto agli Stati membri o alla Commissione l’iniziativa di rivedere ad hoc talune disposizioni può non fornire una valutazione obiettiva e generale delle priorità per l’aggiornamento dei manuali comunitari. | |
Emendamento 14 Articolo 7 quater (nuovo) | |
Procedura del comitato permanente | |
1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente per l'etichettatura dei prodotti alimentari e l'igiene veterinaria, istituito dall'articolo 58 del regolamento …/…/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. | |
2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 della stessa decisione. | |
3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi. | |
Motivazione L'emendamento riprende l'articolo 6 della proposta della Commissione, modificato mediante un riferimento al regolamento …(che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare). | |
Emendamento 15 Articolo 7 quinquies (nuovo) | |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica un anno dopo la sua entrata in vigore. | |
Motivazione L'emendamento è autoesplicativo. | |
Emendamento 16 Allegato I, punto 1.1 | |
1. 1 carni: tutte le parti degli animali adatte al consumo umano; |
1. 1 carni: tutte le parti degli animali adatte al consumo umano, compreso il sangue; |
Motivazione Il sangue è un ingrediente normale di vari prodotti alimentari ed è quindi opportuno includerlo nella definizione di carne contenuta nel presente regolamento. | |
Emendamento 17 Allegato I, punto 1.2 | |
1. 2 selvaggina grossa: mammiferi selvatici degli ordini Artiodactyla, Perissodactyla e Marsupialia, nonché altre specie di mammiferi classificate come selvaggina grossa dalla normativa nazionale sulla caccia; |
1. 2 selvaggina grossa: le specie classificate come selvaggina grossa dalla normativa nazionale sulla caccia. a) selvaggina di pelo: mammiferi selvatici degli ordini Artiodactyla, Perissodactyla e Marsupialia, nonché altre specie di mammiferi classificate come selvaggina grossa; b) selvaggina di penna : specie di uccelli in libertà. |
Motivazione La selvaggina grossa e la selvaggina piccola vengono indicate in maniera non corretta nella proposta della Commissione. Le due nozioni derivano dallo sviluppo storico dell'attività venatoria e non sono adatte a caratterizzare la selvaggina. La terminologia del settore offre la differenziazione tra selvaggina di pelo e di penna. | |
Emendamento 18 Allegato I, punto 1.13 | |
1. 13 centro di lavorazione della selvaggina: stabilimento per la scuoiatura e la successiva lavorazione dei capi di selvaggina dopo la caccia; |
1. 13 centro di trasformazione della selvaggina: stabilimento in cui i capi di selvaggina allo stato libero abbattuti durante la caccia sono trasformati per la produzione di carni a fini commerciali; |
Motivazione La trasformazione, e non la lavorazione, è la finalità di tali impianti, e non tutti i capi di selvaggina sono ivi sottoposti a scuoiatura. | |
Emendamento 19 Allegato I, punto 2.3 | |
2. 3 rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe A in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco e per migliorarne le qualità organolettiche; |
2. 3 rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe A, da un centro di purificazione in cui sono stati purificati o da un centro di spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, preservare o migliorarne le qualità organolettiche e assicurare un buon stato di vitalità prima del loro condizionamento; |
Motivazione E` necessario realizzare la migliore rifinitura possibile per garantire uno stato di vitalità ottimale dei molluschi fino alla loro consumazione. | |
Emendamento 20 Allegato I, punto 2.12 | |
2. 12 acqua di mare pulita: acqua marina, acqua salmastra o preparazioni di acqua marina a base di acqua dolce, che non presentano contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca. |
2. 12 acqua di mare pulita: acqua marina, acqua salmastra o preparazioni di acqua marina a base di acqua dolce, che non presentano contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca. Quando le condizioni di approvvigionamento lo giustificano, questa acqua è resa pulita grazie al ricorso a un trattamento appropriato. |
Motivazione Per filtraggio i molluschi bivalvi viventi ritengono le particelle in sospensione nell’acqua necessaria alla loro alimentazione. E` altresì per filtraggio che eliminano le scorie e taluni elementi indesiderabili accumulati per ritenzione. Occorre quindi cercare di porre i molluschi in un’acqua in cui filtrino in maniera ottimale al fine di preservare o migliorare la loro qualità organolettica e sanitaria e essere in un buono stato di vitalità prima del loro condizionamento. Le preparazioni di acqua di mare a base di acqua dolce non sono adatte a tale obiettivo in quanto i molluschi non vi ritrovano tutti i costituenti naturali dell’acqua di mare e non filtrano correttamente. | |
Emendamento 21 Allegato I, punto 5.2 | |
5. 2 latte crudo: il latte che non è stato riscaldato a più di 40°C; sono autorizzati trattamenti quali l'omogeneizzazione e la standardizzazione, che incidono sugli aspetti qualitativi, ma non sull'igiene del latte; |
5. 2 latte crudo: il prodotto originario della mungitura di animali da allevamento che non è stato riscaldato a più di 40°C e non è stato sottoposto ad alcun ulteriore trattamento; |
Motivazione Trattamenti quali l'omogeneizzazione e la standardizzazione possono coprire difetti nell'igiene della produzione primaria e non devono pertanto essere autorizzati. | |
Emendamento 22 Allegato I, punto 5.3 | |
5. 3 azienda di produzione del latte: azienda in cui si trovano una o più vacche, pecore, capre, bufale o femmine di altre specie destinate alla produzione di latte; |
5. 3 azienda di produzione del latte: aziende in cui si trovano uno o più animali da allevamento di specie destinate alla produzione di latte; |
Motivazione Determinando le specie animali, la possibilità di produrre latte viene eccessivamente ristretta. L'ottenimento di latte da specie diverse da quelle qui indicate deve ugualmente essere compresa dalla disposizione. | |
Emendamento 23 Allegato I, punto 7.1 | |
7. 1 prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti sottoponendo i prodotti non trasformati a un trattamento quale il riscaldamento, l'affumicatura, la stagionatura, l'essiccamento, la marinatura, ecc. o una combinazione di questi processi e/o prodotti; è consentita l'aggiunta delle sostanze necessarie alla loro trasformazione o volte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche; |
soppresso |
Motivazione La modifica è finalizzata al coordinamento con il regolamento …/…/CE (igiene dei prodotti alimentari). | |
Emendamento 24 Allegato II, premessa, titolo | |
Premessa |
Sezione -1: Identificazione |
Motivazione La sezione tratta soltanto del riconoscimento, mentre gli altri punti essenziali sono chiariti negli articoli. Questa sezione deve pertanto essere denominata "Identificazione". | |
Emendamento 25 Allegato II, premessa, punto 1 | |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di origine animale trasformati e non. I prodotti composti non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato. Occorre tuttavia assicurare che i possibili rischi risultanti dall'uso di ingredienti di origine animale siano identificati e controllati e ove necessario eliminati o ridotti a livelli accettabili. |
soppresso |
Motivazione Questo punto è ripreso all'articolo 1. | |
Emendamento 26 Allegato II, premessa, punto 2 | |
2. Salvo disposizione contraria, le norme previste nel presente allegato non si applicano alla vendita al dettaglio. |
soppresso |
Motivazione L'eccezione del commercio al dettaglio è già regolamentata all'articolo 1 (ambito di applicazione). | |
Emendamento 27 Allegato II, premessa, punto 3, alinea | |
3. Laddove sia richiesto il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del presente allegato, si applicano le disposizioni seguenti. |
3. Laddove sia richiesto il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3, si applicano le disposizioni seguenti. |
Motivazione Le disposizioni attinenti al riconoscimento non sono più previste nell'allegato, bensì all'articolo 3. | |
Emendamento 28 Allegato II, premessa, punto 4, lettera c), alinea | |
c) Il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni: |
c) Il bollo sanitario deve recare almeno le seguenti indicazioni: |
Motivazione Allineamento con la direttiva sulle carni fresche. | |
Emendamento 29 Allegato II, premessa, punto 4, lettera g) | |
g) Se i prodotti di origine animale sono tolti dalla confezione e successivamente riconfezionati, manipolati o ulteriormente trasformati in un altro stabilimento, tale stabilimento deve essere riconosciuto e deve apporre il proprio bollo sanitario sul prodotto. |
g) Se i prodotti di origine animale sono tolti dalla confezione e successivamente riconfezionati, manipolati o ulteriormente trasformati in un altro stabilimento, tale stabilimento deve apporre il proprio bollo sanitario sul prodotto. I documenti di accompagnamento devono indicare lo stabilimento di produzione originario e, se del caso, lo stabilimento di provenienza precedente. |
Motivazione Il riconoscimento è regolato all'articolo 3. Questa disposizione garantisce la rintracciabilità completa dei prodotti alimentarie, che finora non era garantita. | |
Emendamento 30 Allegato II, premessa, punto 5 | |
5. Qualsiasi sostanza diversa dall'acqua potabile applicata ai prodotti ai fini della riduzione dei rischi, nonché le condizioni di utilizzo della sostanza stessa, devono essere approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico. L'applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicata la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. |
soppresso |
Motivazione La disposizione qui soppressa è ripresa all'articolo 7. | |
Emendamento 31 Allegato II, premessa, punto 6 | |
6. Ove necessario, condizioni speciali possono essere accordate dall'autorità competente, in particolare al fine di tener conto dei metodi di produzione tradizionali. |
soppresso |
Motivazione La disposizione qui soppressa è ripresa all'articolo 5. | |
Emendamento 32 Allegato II, sezione I | |
Gli animali o, se del caso, ciascuna partita di animali da macellare devono recare un marchio d'identificazione che consenta di determinarne l'origine. |
soppresso |
Gli animali non possono provenire da un'azienda o da un'area sottoposta a restrizioni di movimento per motivi di polizia sanitaria, salvo diversa disposizione dell'autorità competente. | |
Motivazione Le disposizioni vengono riprese all'allegato II, sezione I, capitolo III ("Igiene della macellazione"). | |
Emendamento 33 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 1, comma 1 | |
1. Devono avere stalle di sosta adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate con dispositivi per abbeverare gli animali e, se necessario, nutrirli. L'evacuazione delle acque reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti. |
1. Devono avere stalle di sosta adeguate e conformi alle norme d'igiene o, se il clima lo permette, recinti di attesa facili da pulire e da disinfettare. Tali strutture devono essere attrezzate con dispositivi per abbeverare gli animali e disporre di capacità sufficienti a nutrirli. L'evacuazione delle acque reflue non deve compromettere la sicurezza degli alimenti. |
Motivazione Va chiarito che in ogni caso devono esservi possibilità di nutrire gli animali. | |
Emendamento 34 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 1, comma 2 | |
Laddove l'autorità competente lo ritenga necessario, per il ricovero degli animali malati o sospetti devono essere previsti locali o, se il clima lo permette, recinti separati, che possano essere chiusi a chiave, dotati di un sistema di drenaggio autonomo e atti ad evitare la contaminazione di altri animali. |
Per il ricovero degli animali malati o sospetti devono essere previste stalle o, se il clima lo permette, recinti separati, che possano essere chiusi a chiave, dotati di un sistema di drenaggio autonomo e atti ad evitare la contaminazione di altri animali, salvo che le autorità competenti non lo ritengano necessario. |
Motivazione Va chiarito fondamentalmente che i macelli devono di regola soddisfare queste condizioni. Le eccezioni devono essere autorizzate dalle autorità competenti. Nel testo della Commissione sono i requisiti a dover essere richiesti dalle autorità competenti. | |
Emendamento 35 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, alinea | |
2. Devono essere disponibili un locale per la macellazione e, ove necessario, un congruo numero di altri locali adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati e costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni. A tal fine: |
2. Devono essere disponibili un locale per la macellazione e, ove necessario, un congruo numero di altri spazi adatti all'esecuzione delle operazioni cui sono destinati e costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni. A tal fine: |
Motivazione Non esiste alcuna correlazione tra il numero di locali e il livello di igiene. La presenza di molti locali di piccole dimensioni tende piuttosto a complicare la struttura dello stabilimento, il che è controproducente. È invece necessario uno spazio sufficiente o un'area che consenta lo svolgimento dei processi attinenti al prodotto. | |
Emendamento 36 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, lettera d), comma 2 | |
se più linee di macellazione sono attive all'interno di uno stesso impianto, occorre garantire un'adeguata separazione tra tali linee in modo da evitare contaminazioni reciproche; |
se all'interno di uno stesso impianto è attiva più di una linea di macellazione, occorre garantire un'adeguata separazione tra le linee in modo da evitare contaminazioni reciproche; |
Motivazione L'emendamento deve chiarire il riferimento ai casi in cui vi sia più di una linea di macellazione. | |
Emendamento 37 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, lettera e), trattino 1 | |
– svuotamento di stomachi e intestini; nei macelli con produttività limitata, l'autorità competente può autorizzare la pulizia di stomachi e intestini nel locale di macellazione quando non si effettuano macellazioni; |
– svuotamento di stomachi e intestini; salvo che l'autorità competente non autorizzi, caso per caso, lo svolgimento nei macelli di queste fasi di lavorazione in un momento separato; |
Motivazione La decisione dell'autorità competente non può dipendere dalle condizioni dei macelli, ma può seguire solo a constatazioni scientifiche e tecniche. | |
Emendamento 38 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 4 | |
4. I lavabi utilizzati dal personale addetto alla manipolazione di prodotti non confezionati devono essere muniti di rubinetti non azionabili a mano. |
4. I lavabi utilizzati dal personale addetto alla manipolazione di prodotti non confezionati devono essere muniti di rubinetti non azionabili a mano. Le altre strutture tecniche devono essere progettate in modo tale da non poter diffondere una contaminazione. |
Motivazione L'emendamento è autoesplicativo. | |
Emendamento 39 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 5 | |
L'emendamento non concerne la versione italiana | |
Emendamento 40 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 8 bis (nuovo) | |
8bis. Il macello deve disporre di attrezzature sufficienti, che si possano chiudere a chiave, ed eventualmente di un ambiente, destinati unicamente al servizio veterinario. | |
Motivazione L'emendamento è autoesplicativo. | |
Emendamento 41 Allegato II, sezione I, capitolo I, punto 8 ter (nuovo) | |
8 ter. Tutte le operazioni relative alla macellazione di renne destinate agli scambi intracomunitari possono essere svolte in unità di macellazione mobili, conformemente alle disposizioni relative alle carni di ungulati domestici. Le condizioni alla quali le unità mobili di macellazione possono essere utilizzate per la macellazione di altre specie vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previo parere del comitato scientifico. | |
Motivazione Questo paragrafo è stato previsto originariamente alla sezione III ("Carni di selvaggina d'allevamento"), punto 4. E' più logico tuttavia prevederne la collocazione al capitolo I ("Disposizioni applicabili ai macelli"). | |
Emendamento 42 Allegato II, sezione I, capitolo II, punto 1 | |
1. essere costruiti in modo da consentire il razionale svolgimento delle operazioni o da garantire una separazione nella lavorazione dei diversi lotti di produzione; |
1. essere costruiti in modo da consentire il razionale svolgimento delle operazioni, evitando la contaminazione reciproca delle carni mediante l'adozione di opportune disposizioni; |
Motivazione Non è chiaro che cosa si debba intendere per lotti di produzione. Fondamentale è evitare la contaminazione reciproca delle carni. | |
Emendamento 43 Allegato II, sezione I, capitolo II, punto 3 | |
3. disporre di locali di sezionamento provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni; |
3. disporre di locali di sezionamento provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni e che soddisfino ai requisiti posti al capitolo IV di questa sezione; |
Motivazione Oltre al mantenimento della catena del freddo i locali di sezionamento devono soddisfare anche ad altri requisiti. | |
Emendamento 44 Allegato II, sezione I, capitolo II, punto 4 | |
4. disporre di lavabi muniti di rubinetti non azionabili a mano per il personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate; |
4. disporre di lavabi muniti di rubinetti non azionabili a mano per il personale addetto alla manipolazione di carni non confezionate; le altre strutture tecniche devono essere progettate in modo tale da non poter diffondere una contaminazione. |
Motivazione Le varianti tecniche degli impianti sono molteplici e devono soddisfare altri requisiti oltre a quello di non essere "azionabili a mano". | |
Emendamento 45 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 1 | |
1. Una volta arrivati al macello, gli animali devono essere macellati senza indugio. Tuttavia, ove richiesto per motivi di benessere, prima della macellazione deve essere loro concesso un periodo di riposo. Nei locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione degli animali macellati d'urgenza fuori dal macello, della selvaggina d'allevamento macellata nel luogo di produzione e della selvaggina in libertà. |
1. Una volta arrivati al macello, gli animali devono essere macellati senza indugio. Tuttavia, ove richiesto per motivi attinenti alla tutela degli animali, alla garanzia di un periodo di conservazione sufficiente e alla qualità delle carni, prima della macellazione deve essere loro concesso un periodo di riposo. Nei locali adibiti alla macellazione possono essere introdotti soltanto animali vivi destinati alla macellazione, ad eccezione degli animali macellati d'urgenza fuori dal macello, della selvaggina d'allevamento macellata nel luogo di produzione e della selvaggina in libertà. |
Gli animali morti durante il trasporto o nelle stalle di sosta non devono essere utilizzati per il consumo umano. |
Gli animali morti durante il trasporto, prima dello stordimento o prima del dissanguamento, non devono essere utilizzati per il consumo umano. |
Motivazione I periodi di attesa servono anche a migliorare la qualità delle carni e influiscono sulla conservazione del prodotto. La formulazione è finalizzata a un maggiore chiarimento, nel senso che anche gli animali morti poco prima dello stordimento non devono essere utilizzati al consumo umano. | |
Emendamento 46 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 2 | |
2. La pulizia degli animali deve essere tale da non determinare inutili rischi di contaminazione delle carni durante le operazioni di macellazione. |
2. Gli animali devono essere puliti. |
Motivazione La proposta della Commissione conferisce un ambito di discrezionalità quanto alla pulizia degli animali che non è conforme allo scopo. | |
Emendamento 47 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 3 | |
3. Prima della macellazione, gli animali devono essere messi a disposizione dell'autorità competente per essere sottoposti all'ispezione ante mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate. |
3. Prima della macellazione, gli animali devono essere messi a disposizione di un veterinario designato dall'autorità competente per essere sottoposti all'ispezione ante mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate. |
Motivazione La responsabilità dell'ispezione degli animali deve competere fondamentalmente a un veterinario. | |
Emendamento 48 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 5, trattino 1 | |
– durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago rimangano intatti, salvo nel caso di macellazione rituale; |
– durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago rimangano intatti, salvo nel caso di macellazione per scopi religiosi; |
Motivazione L'eccezione dev'essere ristretta agli scopi religiosi. | |
Emendamento 49 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 5, trattino 4 | |
– l'asportazione delle mammelle non dia luogo alla contaminazione della carcassa con il latte. |
– l'asportazione delle mammelle non dia luogo alla contaminazione della carcassa con il latte o il colostro. |
Motivazione Il colostro non è contenuto nella definizione di latte; è pertanto necessario menzionarlo a parte. | |
Emendamento 50 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 6, alinea | |
6. La scuoiatura dev'essere completa. Tuttavia, la scuoiatura della testa non è richiesta |
6. La scuoiatura dev'essere completa, eccettuato che per i maiali. Tuttavia, la scuoiatura della testa non è richiesta |
Motivazione E' preferibile inserire in questo punto l'eccezione riguardante i maiali. | |
Emendamento 51 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 10, trattino 1 | |
– le tonsille dei bovini di età inferiore a sei settimane e dei suini devono essere asportate in condizioni d'igiene; |
– le tonsille dei bovini di età inferiore a sei settimane, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene; |
Motivazione Devono rimanere in vigore le regole finora vigenti. | |
Emendamento 52 Allegato II, sezione I, capitolo III, punto 10, trattino 2 | |
– le parti non idonee al consumo umano devono essere immediatamente rimosse dal reparto pulito dello stabilimento; |
– le parti non idonee al consumo umano devono essere rimosse il prima possibile dal reparto pulito dello stabilimento; |
Motivazione Per motivi tecnici di produzione non è possibile una rimozione immediata. | |
Emendamento 53 Allegato II, Sezione I, capitolo V | |
Gli Stati membri possono adattare i requisiti di cui ai capitoli I e II per tener conto delle esigenze di stabilimenti situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici o a difficoltà di approvvigionamento o di quelli che provvedono alla distribuzione sul mercato locale. L'igiene non deve essere compromessa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai dettagli di siffatte condizioni speciali. |
soppresso |
Per "stabilimenti che provvedono alla distribuzione sul mercato locale" s'intendono i macelli e i laboratori di sezionamento che commercializzano le proprie carni in prossimità del luogo in cui sono situati. | |
Motivazione La disposizione è soppressa a questo punto ma ripresa all'articolo 5. Le regolamentazioni di eccezioni devono essere fondamentalmente soggette alle condizioni dell'articolo 5. | |
Emendamento 54 Allegato II, sezione I, capitolo VI, punto 2, trattino 3 | |
– l'animale abbattuto e dissanguato è trasportato, in condizioni igieniche soddisfacenti, in un macello a tal fine riconosciuto, il più rapidamente possibile dopo l'abbattimento; qualora l'animale macellato non possa essere portato entro un'ora in tale macello, esso deve essere trasportato in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 e 4°C. L'eviscerazione deve essere effettuata il più rapidamente possibile. Ove intercorra un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la macellazione e l'eviscerazione, il veterinario ufficiale può chiedere che all'atto dell'ispezione post mortem siano effettuati controlli specifici. Qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto, i visceri devono rimanere presso la carcassa fino al macello; |
– l'animale abbattuto e dissanguato è trasportato, in condizioni igieniche soddisfacenti, in un macello a tal fine riconosciuto, il più rapidamente possibile dopo l'abbattimento; qualora l'animale macellato non possa essere portato entro due ore in tale macello, esso deve essere trasportato in un contenitore o con un altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 e 4°C. L'eviscerazione deve essere effettuata il più rapidamente possibile. Ove intercorra un lasso di tempo eccessivamente lungo tra la macellazione e l'eviscerazione, il veterinario ufficiale può chiedere che all'atto dell'ispezione post mortem siano effettuati controlli specifici. Qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto, i visceri devono rimanere presso la carcassa fino al macello; |
Motivazione I processi fisiologici post mortem consentono un prolungamento del termine. | |
Emendamento 55 Allegato II, sezione I, capitolo VI, punto 2, trattino 5 | |
– l'animale macellato è dichiarato totalmente o parzialmente idoneo al consumo umano dopo essere stato sottoposto ad un'accurata ispezione post mortem, completata eventualmente da un esame batteriologico e da un'analisi dei residui; |
– l'animale macellato è dichiarato totalmente o parzialmente idoneo al consumo umano dopo essere stato sottoposto ad un'accurata ispezione post mortem, completata da un esame batteriologico e da un'analisi dei residui; |
Motivazione Le macellazioni d'urgenza devono essere in via di principio soggette a un esame batteriologico. Le analisi dei residui non hanno senso in questo tipo di macellazione necessaria di urgenza. | |
Emendamento 56 Allegato II, sezione I, capitolo VI, punto 3 | |
3. Le carni di animali macellati d'urgenza presso un macello a seguito di un incidente possono essere commercializzate se gli animali di cui trattasi sono stati esaminati prima di essere abbattuti, se non presentavano gravi lesioni, a parte quelle riportate immediatamente prima della macellazione e se sono stati dichiarati totalmente o parzialmente idonei al consumo umano dopo essere stati sottoposti ad un'accurata ispezione post mortem. |
soppresso |
Motivazione La disposizione è spostata al capitolo III, trattandosi qui della macellazione presso un macello. | |
Emendamento 57 Allegato II, sezione I, capitolo VII | |
CAPITOLO VII: RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI |
soppresso |
I macelli, i laboratori di sezionamento e i depositi frigoriferi devono essere riconosciuti dall'autorità competente e ricevere un numero di riconoscimento. Tuttavia, gli stabilimenti con capacità limitata che distribuiscono i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati. Tali stabilimenti non appongono la bollatura sanitaria di cui al capitolo VIII. | |
Motivazione Le disposizioni del presente capitolo sono soppresse nell'allegato e inserite all'articolo 3. | |
Emendamento 58 Allegato II, sezione I, capitolo VIII | |
CAPITOLO VIII: BOLLATURA SANITARIA |
soppresso |
1. La bollatura delle carni deve essere effettuata sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale che, a tal fine, deve sorvegliare tale operazione e custodire il bollo sanitario da applicare alle carni, che deve essere consegnato agli ausiliari o ai dipendenti dell'impianto designati solo al momento della bollatura e per il tempo richiesto per effettuarla. | |
Non è consentito rimuovere i bolli sanitari, salvo nel caso in cui le carni siano ulteriormente lavorate in un altro stabilimento riconosciuto nel quale il bollo originario debba essere sostituito dal numero dello stabilimento stesso. | |
2. Una volta ultimata l'ispezione post mortem, le carcasse, le mezzene, i quarti e le carcasse sezionate in tre pezzi devono essere bollate a inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna in modo da garantire l'agevole identificazione del macello di origine. | |
3. I fegati devono essere bollati a fuoco, a meno che non siano confezionati o imballati. | |
4. Nel caso di tagli di carne e di frattaglie imballati prodotti in un laboratorio di sezionamento, il bollo deve essere apposto su un'etichetta fissata all'imballaggio o essere stampato sull'imballaggio stesso. Tuttavia, quando le carni o le frattaglie sono confezionate, l'etichetta può essere fissata sul confezionamento in modo da essere distrutta al momento dell'apertura dello stesso. | |
5. Il bollo sanitario può comprendere un'indicazione del veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni. | |
Motivazione Le disposizioni del presente capitolo sono soppresse nell'allegato e inserite all'articolo 4. | |
Emendamento 59 Allegato II, sezione I, capitolo IX, punto 1, capoverso 2 | |
Per motivi connessi con la tecnica di maturazione delle carni è possibile concedere, caso per caso, deroghe al suddetto requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori di sezionamento o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non sia superiore a un'ora. |
Per motivi connessi con la tecnica di maturazione delle carni è possibile concedere, caso per caso, deroghe al suddetto requisito per permettere il trasporto delle carni verso laboratori di sezionamento o macellerie situati nelle immediate vicinanze del macello, purché la durata del trasporto non sia superiore a due ore. |
Motivazione L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 60 Allegato II, sezione I, capitolo IX, punto 4 | |
4. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi e i quarti possono essere trasportati a temperature più elevate di quelle previste al punto 1, nel rispetto di condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 6, previa consultazione del comitato scientifico. |
4. Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi e i quarti possono essere trasportati a temperature più elevate di quelle previste al punto 1, nel rispetto di condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione dell'Autorità europea per gli alimenti. |
Motivazione L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 – 2000/0286(COD)). L'articolo 6 della proposta della Commissione diventa l'articolo 10. | |
Emendamento 61 Allegato II, sezione I, capitolo X | |
CAPITOLO X: GARANZIE SUPPLEMENTARI |
soppresso |
Le disposizioni seguenti si applicano, con riguardo alle salmonelle, alle carni bovine e suine destinate alla Svezia e alla Finlandia: | |
a) le partite devono essere state sottoposte a prove microbiologiche a campione presso lo stabilimento di origine; | |
b) nel caso delle carni bovine e suine, le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate se le partite sono destinate ad uno stabilimento in cui verranno sottoposte a pastorizzazione, sterilizzazione o ad un trattamento di effetto analogo; | |
c) le prove di cui alla lettera a) non vengono effettuate per le carni provenienti da uno stabilimento in cui si applica un programma operativo che la Commissione ha riconosciuto, secondo la procedura di cui all'articolo 6, equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia. | |
I programmi operativi degli Stati membri possono essere modificati ed aggiornati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6. | |
Motivazione Le disposizioni del presente capitolo sono soppresse nell'allegato e inserite all'articolo 6. | |
Emendamento 62 Allegato II, sezione II | |
SEZIONE II: CARNI DI POLLAME |
SEZIONE II: CARNI DI POLLAME E DI LAGOMORFI |
Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia alle carni di lagomorfi. |
Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia alle carni di lagomorfi. |
I ratiti devono essere manipolati conformemente alle disposizioni sotto indicate, adeguandole tuttavia alla dimensioni degli animali al fine di garantire il rispetto dell'igiene. |
soppresso |
Motivazione Il capoverso soppresso viene inserito nell'allegato II, sezione III. | |
Emendamento 63 Allegato II, sezione II, capitolo II, punto 3 | |
3. possedere impianti di refrigerazione di capacità sufficiente rispetto al volume di produzione; |
soppresso |
Motivazione La presente disposizione viene inserita nell'allegato II, sezione I, capitolo I, punto 2, lettera d), così come nel regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari. L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 64 Allegato II, sezione II, capitolo II, punto 4 | |
4. essere provvisti di locali che si possano chiudere a chiave per il deposito refrigerato delle carni trattenute in osservazione; |
4. essere provvisti di locali che si possano chiudere a chiave per il deposito refrigerato delle carni trattenute in osservazione e dei prodotti non idonei al consumo umano; |
Motivazione L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 65 Allegato II, sezione II, capitolo II, punto 6 | |
6. essere forniti di lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette con rubinetti non azionabili a mano; |
6. essere forniti di lavabi destinati al personale addetto alla manipolazione di carni non protette con rubinetti non azionabili a mano; gli altri dispositivi tecnici devono essere concepiti in modo da evitare che si diffonda la contaminazione; |
Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento all'allegato II, sezione I, capitolo II, punto 4. | |
Emendamento 66 Allegato II, sezione II, capitolo II, punto 7 | |
7. disporre di un reparto separato dotato di adeguati impianti per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, e, ove del caso, di attrezzature di trasporto quali le casse. Tali reparti e impianti non sono obbligatori qualora esistano nelle vicinanze opportune strutture ufficialmente autorizzate. |
7. disporre di un reparto separato dotato di adeguati impianti per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, e, ove del caso, di attrezzature di trasporto quali le casse. Tali reparti e impianti non sono obbligatori qualora esistano nelle vicinanze opportune strutture ufficialmente autorizzate. Essi dispongono di una struttura adeguatamente attrezzata e che può essere chiusa a chiave, ovvero, se necessario, di un locale che sia unicamente a disposizione del servizio veterinario. |
Motivazione È necessario che le condizioni di lavoro dei servizi veterinari siano tali da evitare intoppi nello svolgimento dei controlli. Si tratta di valutare se la presente disposizione debba essere inserita anche nel regolamento sui controlli ufficiali. | |
Emendamento 67 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 1 | |
1. Le gabbie per la consegna di pollame vivo devono essere pulite e disinfettate dopo ogni svuotamento. |
soppresso |
Motivazione Si tratta di una disposizione ripresa nel capitolo I. Non è dunque necessario ripeterla. | |
Emendamento 68 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 3 | |
3. Ove disposto dalla normativa comunitaria, prima della macellazione gli animali devono essere messi a disposizione dell'autorità competente per essere sottoposti all'ispezione ante mortem. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate. |
3. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione ante mortem venga svolta in condizioni adeguate. |
Motivazione Gli obblighi dell'autorità competente sono disciplinati nel regolamento sui controlli ufficiali. | |
Emendamento 69 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 5 | |
5. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente macellati dopo lo stordimento, salvo nel caso di macellazione compiuta conformemente ad un rituale religioso. |
5. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente macellati dopo lo stordimento. |
Motivazione Non si conoscono siffatti rituali di macellazione nel caso del pollame. | |
Emendamento 70 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 7 | |
7. Gli animali macellati devono essere sottoposti ad un'ispezione post mortem sotto il controllo dell'autorità competente. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione post mortem venga svolta in condizioni adeguate, provvedendo in particolare affinché il pollame macellato possa essere esaminato in condizioni adeguate. |
7. I conduttori dei macelli devono seguire le istruzioni dell'autorità competente per garantire che l'ispezione post mortem venga svolta in condizioni adeguate, provvedendo in particolare affinché il pollame macellato possa essere esaminato in condizioni adeguate. |
Motivazione Gli obblighi dell'autorità competente sono disciplinati nel regolamento sui controlli ufficiali. | |
Emendamento 71 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 8 | |
8. Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri che non sono stati asportati dalla carcassa prima dell'ispezione post mortem devono essere asportati, possibilmente al completo e con la massima sollecitudine, al termine dell'ispezione. |
8. Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri che non sono stati asportati dalla carcassa prima dell'ispezione post mortem devono essere asportati, possibilmente al completo e con la massima sollecitudine, al termine dell'ispezione, a meno che l'autorità competente non autorizzi a procedere diversamente. |
Motivazione Deve essere chiaro che l'autorità competente può autorizzare eccezioni. | |
Emendamento 72 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 9, comma 1 | |
9. Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, il pollame macellato dev'essere pulito e refrigerato appena possibile ad una temperatura non superiore a 4°C, salvo nel caso di sezionamento a caldo. |
9. Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, il pollame macellato dev'essere pulito e refrigerato appena possibile ad una temperatura non superiore a 4°C, salvo nel caso di sezionamento a caldo. Le carni sezionate devono essere rapidamente sottoposte a refrigerazione e portate a una temperatura di 4°C. |
Motivazione L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 73 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 9, comma 2 | |
Il pollame destinato all'eviscerazione differita ("New York dressed") ottenuto presso l'azienda agricola di produzione può essere conservato fino a 15 giorni a una temperatura non superiore a 4°C; esso deve essere eviscerato, al più tardi alla fine di tale periodo, in un macello o in un laboratorio di sezionamento. Il pollame in questione deve essere accompagnato da un certificato firmato dall'autorità competente, che attesti che le carcasse non eviscerate provengono da animali sottoposti ad ispezione prima della macellazione nell'azienda d'origine e riconosciuti sani al momento di detta ispezione. |
soppresso |
Motivazione Le disposizioni del presente comma sono inserite nel nuovo capitolo V bis. | |
Emendamento 74 Allegato II, sezione II, capitolo IV, punto 10, lettera b) | |
b) l'impianto dev'essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario; |
b) l'impianto dev'essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario e come minimo una volta al giorno; |
Motivazione L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 75 Allegato II, sezione II, capitolo V, alinea | |
Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire la proliferazione di microrganismi patogeni e la formazione di tossine o di altre sostanze patogene. In particolare: |
Tali operazioni devono essere organizzate in modo da prevenire la contaminazione. In particolare: |
Motivazione Emendamento inteso a semplificare il testo. | |
Emendamento 76 Allegato II, sezione II, capitolo V bis (nuovo) | |
CAPITOLO V BIS: MACELLAZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA DI PRODUZIONE | |
1. L'autorità competente può autorizzare la macellazione del pollame nell'azienda agricola di produzione, in conformità del capitolo IV, punto 2, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni: | |
a) l'azienda è periodicamente sottoposta ad ispezione veterinaria e non deve formare oggetto di restrizioni per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria; | |
b) l'autorità competente è informata in precedenza della data di macellazione di questi animali; | |
c) l'azienda dispone di strutture per la raccolta degli animali in cui è possibile effettuare un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare; | |
d) l'azienda dispone di locali adatti per la macellazione conforme alle norme d'igiene e per l'ulteriore manipolazione degli animali; | |
e) devono essere rispettate le disposizioni relative al benessere degli animali; | |
f) gli animali sono accompagnati [dai registri o dalla documentazione di cui all'allegato I, capitolo II, punto 2 del regolamento (CE) n. .... sull'igiene dei prodotti alimentari] [da un certificato firmato dall'autorità competente che attesti che, prima della macellazione, gli animali sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda di origine e sono stati riconosciuti sani]. | |
2. Nel caso del pollame allevato per la produzione di "foie gras", gli animali non eviscerati sono trasportati immediatamente in un macello o in un laboratorio di sezionamento, nel rispetto dei principi della catena del freddo. Essi devono essere eviscerati entro 24 dalla macellazione sotto il controllo dell'autorità competente. | |
3. Il pollame destinato all'eviscerazione differita macellato presso l'azienda agricola di produzione può essere conservato fino a 15 giorni a una temperatura non superiore a 4°C. Le carcasse devono essere quindi eviscerate in un macello o in un laboratorio di sezionamento. | |
Motivazione Il nuovo capitolo V bis riprende le disposizioni del capitolo IV, punto 9, secondo comma. | |
Emendamento 77 Allegato II, sezione II, capitolo VII | |
CAPITOLO VII: RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI |
soppresso |
I macelli, i laboratori di sezionamento e i depositi frigoriferi devono essere riconosciuti dall'autorità competente e ricevere un numero di riconoscimento. Tuttavia, gli stabilimenti con capacità limitata di cui al capitolo VI che distribuiscono i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati. | |
Motivazione Le disposizioni del presente capitolo sono riprese nell'articolo 3 del regolamento. | |
Emendamento 78 Allegato II, sezione III, punto 1 | |
1. Le disposizioni relative alle carni di ungulati domestici si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di artiodattili selvatici d'allevamento (cervidi e suidi). |
1. Le disposizioni relative alle carni di ungulati domestici si applicano alla produzione e alla immissione in commercio delle carni di artiodattili selvatici d'allevamento (cervidi e suidi). |
Motivazione L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 – 2000/0286(COD)). | |
Emendamento 79 Allegato II, sezione III, punto 2 | |
2. Le disposizioni relative alle carni di pollame si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di ratiti. |
2. Le disposizioni relative alle carni di pollame si applicano alla produzione e alla immissione in commercio delle carni di ratiti. Devono essere previste opportune strutture, adeguate alle dimensioni degli animali. |
Motivazione L'emendamento mira ad allineare il testo del regolamento al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716 – 2000/0286(COD)). | |
Emendamento 80 Allegato II, sezione III, punto 3, trattino -1 (nuovo) | |
- per evitare rischi per il trasportatore o per proteggere il benessere degli animali questi ultimi non possono essere trasportati; | |
Motivazione L'emendamento si spiega da sé. | |
Emendamento 81 Allegato II, sezione III, punto 4 | |
4. Tutte le operazioni relative alla macellazione di renne destinate agli scambi intracomunitari possono essere svolte in unità di macellazione mobili, conformemente alle disposizioni relative alle carni di ungulati domestici. Le condizioni alla quali le unità mobili di macellazione possono essere utilizzate per la macellazione di altre specie vengono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico. |
soppresso |
Motivazione Punto inserito nella sezione I, al capitolo I, punto 8 ter. | |
Emendamento 82 Allegato II, sezione IV, introduzione | |
La presente sezione non si applica ai trofei e ai capi interi di selvaggina uccisa trasportati da viaggiatori, quando si tratta di un'esigua quantità di selvaggina piccola o di un solo capo intero di selvaggina grossa e quando pare escluso, secondo le circostanze, che la carne sia destinata ad un'utilizzazione a fini commerciali, purché la selvaggina in questione non provenga da una zona o da una regione soggetta a restrizioni in materia di polizia sanitaria o a restrizioni dovute alla presenza di residui. |
La presente sezione non si applica: 1. al consumo privato, ovvero alla preparazione di carni di selvaggina destinate al consumo privato; 2. alla fornitura diretta di piccole quantità di selvaggina in libertà e delle relative carni al consumatore finale o alla vendita al dettaglio su base locale. |
Motivazione Dal momento che il consumo privato è escluso dal campo d'applicazione del regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, è bene escluderlo anche dal campo d'applicazione del presente regolamento. La selvaggina e le carni di selvaggina consegnate direttamente dal cacciatore al consumatore o al dettagliante debbono essere considerate alla stregua di prodotti alimentari tradizionali, per i quali esistono modalità particolari di immissione sul mercato e che dovrebbero essere trattati con una certa flessibilità. I trofei non sono prodotti alimentari e non rientrano dunque nel presente regolamento. | |
Emendamento 83 Allegato II, sezione IV, capitolo I, punto 1, comma 1 | |
1. Le persone responsabili delle attività venatorie concernenti la selvaggina in libertà e della commercializzazione della stessa per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni di igiene e patologia della selvaggina per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto. |
1. Le persone responsabili della commercializzazione della selvaggina abbattuta avviata al consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni di igiene e patologia della selvaggina per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto. |
Motivazione Dal punto di vista della sanità pubblica non è realistico né necessario prevedere un programma di formazione esaustivo sull'igiene e la patologia della selvaggina per tutti i sette milioni di cacciatori esistenti nell'Unione europea. | |
Emendamento 84 Allegato II, sezione IV, capitolo 1, punto 1, secondo comma | |
A tal fine, gli Stati membri organizzano corsi di formazione per cacciatori, responsabili di riserve venatorie, allevatori di selvaggina, eccetera; tali corsi trattano almeno le materie seguenti: A tal fine, gli Stati membri organizzano corsi di formazione per cacciatori, responsabili di riserve venatorie, allevatori di selvaggina, eccetera; tali corsi trattano almeno le materie seguenti: |
A tal fine, gli Stati membri fanno in modo che vi siano corsi di formazione per cacciatori, ad esempio prima dell'esame per il conseguimento della licenza di caccia; tali corsi trattano almeno le materie seguenti: A tal fine, gli Stati membri danno il proprio sostegno a corsi di formazione per cacciatori, responsabili di riserve venatorie, allevatori di selvaggina, eccetera; tali corsi dovrebbero trattare le materie seguenti: |
Motivazione Le categorie professionali dei responsabili di riserve venatorie e degli allevatori di selvaggina non hanno un obiettivo specifico di igiene alimentare. In molti paesi la formazione dei cacciatori viene di norma fornita dalle organizzazioni venatorie e non dalle autorità statali. | |
Emendamento 85 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, primo comma | |
2. Gli animali cacciati devono essere esaminati non appena possibile dopo l'abbattimento e lo sventramento, dal cacciatore, da una persona qualificata ai sensi del capitolo I, paragrafo 2 o, se del caso, da un veterinario, al fine di individuare gli elementi in base ai quali si potrebbe ritenere che le carni presentino un rischio sanitario. |
2. Gli animali cacciati destinati alla cessione o alla commercializzazione vengono sottoposti ad un controllo stabilito dall'autorità competente non appena possibile dopo l'abbattimento e comunque prima che la loro carne venga immessa sul mercato. |
Motivazione Le carni di selvaggina destinate alla cessione o alla commercializzazione devono essere soggette ai medesimi requisiti di sicurezza di tutte le altre carni. | |
Emendamento 86 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), primo comma | |
b) Se tuttavia durante l'esame è rilevato un comportamento anomalo prima della messa a morte o un cambiamento patologico o qualora si sospetti una contaminazione ambientale, la carcassa e tutti i visceri devono essere trasportati al centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti ad un’ispezione post mortem completa e l'autorità competente deve assicurare che il cacciatore ne informi il veterinario ufficiale. Questi esegue le prove necessarie a formulare la diagnosi relativa ai sintomi osservati; dopo aver formulato la diagnosi, il veterinario ufficiale stabilisce se la carcassa è idonea al consumo umano. |
soppresso |
Motivazione Le disposizioni vengono inglobate con una piccola integrazione nel punto 2 ter (nuovo). | |
Emendamento 87 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), secondo comma | |
b) Occorre provvedere affinché le specie sensibili alla contaminazione da trichine siano sottoposte ad un'analisi, presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, per individuare l'eventuale presenza del parassita prima di essere avviate al consumo umano. |
soppresso |
Motivazione Questa disposizione viene inserita come nuovo punto 2 ter (nuovo). La modifica serve a dare maggiore rilievo al testo. | |
Emendamento 88 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), terzo comma | |
I cacciatori o la persona qualificata di cui al capitolo I, paragrafo 2, sono ritenuti responsabili di ogni decisione da essi adottata in relazione all'esame cui è sottoposta la selvaggina in libertà per individuare un eventuale rischio sanitario. |
soppresso |
Motivazione Il comma viene inserito con una lieve modifica nel punto 5 bis (nuovo) del capitolo II, sezione IV dell'allegato II. | |
Emendamento 89 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b), quarto comma | |
Qualora il cacciatore non sia qualificato o il gruppo di cacciatori non comprenda una persona qualificata ai sensi del capitolo I, paragrafo 2, l'animale cacciato e i relativi visceri devono essere presentati in uno stabilimento di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti a ispezione da parte dell'autorità competente. |
soppresso |
Motivazione Il comma risulta superfluo visto quanto enunciato al capitolo I. | |
Emendamento 90 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2 ter (nuovo) | |
2 ter. Se tuttavia durante l'esame è rilevato un comportamento anomalo prima dell'abbattimento o un cambiamento patologico (tranne che per quanto concerne stomaci ed intestini) o qualora si sospetti una contaminazione ambientale, la carcassa e tutti i visceri devono essere trasportati al centro di lavorazione della selvaggina per essere sottoposti ad un'ispezione post mortem completa e l'autorità competente deve assicurare che il cacciatore ne informi il veterinario ufficiale. Questi esegue le prove necessarie a formulare la diagnosi relativa ai sintomi osservati; dopo aver formulato la diagnosi il veterinario ufficiale stabilisce se la carcassa è idonea al consumo umano. | |
Motivazione Queste disposizioni sono riprese con una piccola integrazione dal progetto della Commissione e figurano all'allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 2, lettera b). | |
Emendamento 91 Allegato II, sezione VI, capitolo II, punto 5 bis (nuovo) | |
5 bis. La persona esperta è ritenuta responsabile di ogni decisione che adotta in relazione all'esame cui è sottoposta la selvaggina in libertà per individuare un eventuale rischio sanitario. | |
Motivazione Cfr. emendamento 91. | |
Emendamento 92 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 5 ter (nuovo) | |
5 ter. Occorre provvedere affinché le specie sensibili alla contaminazione da trichine siano sottoposte ad un'analisi, presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, per individuare l'eventuale presenza del parassita prima di essere avviate al consumo umano. | |
Motivazione Questa disposizione corrisponde a quanto stabilito al secondo comma della lettera b), punto 2, capitolo II. Facendone un nuovo paragrafo 5 bis, se ne mette in evidenza l'importanza. | |
Emendamento 93 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 3 | |
3. Le carcasse e i visceri devono essere trasferiti entro 12 ore dall'abbattimento presso uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o un centro di raccolta, dove devono essere refrigerati fino a raggiungere la temperatura prescritta. Qualora le carcasse vengano dapprima trasportate presso un centro di raccolta, esse devono essere trasferite in uno stabilimento di lavorazione entro 12 ore dall'arrivo o, nelle regioni periferiche dove le condizioni climatiche lo consentano, entro un termine fissato dall'autorità competente. La temperatura nel centro di raccolta deve consentire il rispetto dei principi relativi alla catena del freddo. Durante il trasporto al centro di raccolta e allo stabilimento di lavorazione della selvaggina è vietato ammucchiare e impilare le carcasse. |
3. Le carcasse e i visceri devono essere trasferiti entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento presso uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o un centro di raccolta, dove devono essere refrigerati fino a raggiungere la temperatura prescritta. Qualora le carcasse vengano dapprima trasportate presso un centro di raccolta, esse devono essere trasferite in uno stabilimento di lavorazione entro un termine fissato dall'autorità competente. La temperatura nel centro di raccolta deve consentire il rispetto dei principi relativi alla catena del freddo. Durante il trasporto al centro di raccolta e allo stabilimento di lavorazione della selvaggina è vietato ammucchiare e impilare le carcasse. I macelli per la selvaggina che appartengono a società di cacciatori nelle regioni periferiche, possono, dove le condizioni climatiche lo consentano, essere esonerati dalle disposizioni in materia di refrigerazione. |
Motivazione Nel testo della Commissione si fa un'eccezione per le regioni periferiche dove le condizioni climatiche "lo consentano", si tratta di una deroga molto imprecisa e difficile da interpretare. Dato che non è possibile stabilire regole uniformi, è opportuno che nella presente disposizione venga introdotta la necessaria flessibilità. In vaste regioni della Svezia e della Finlandia le attività di caccia si svolgono in un periodo dell'anno in cui il clima fornisce di per sé le condizioni sufficienti per la refrigerazione richiesta. | |
Emendamento 94 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 4 | |
4. Le carcasse di selvaggina in libertà devono essere refrigerate a una temperatura interna inferiore o pari a 7°C se si tratta di selvaggina grossa e a 4°C in caso di selvaggina piccola. |
4. Le carcasse di selvaggina in libertà devono essere refrigerate a una temperatura interna inferiore o pari a 7°C se si tratta di selvaggina grossa e a 4°C in caso di selvaggina piccola e interiora. |
Motivazione Questo capitolo fa riferimento soltanto alla selvaggina grossa. | |
Emendamento 95 Allegato II, sezione IV, capitolo II, punto 5, ultimo comma | |
Le carni provenienti da questi capi interi di selvaggina non scuoiata non possono portare il bollo sanitario a meno che non siano state sottoposte, previo scuoiamento in un centro di lavorazione della selvaggina, ad un'ispezione post mortem e dichiarate idonee al consumo umano. |
soppresso |
Motivazione Questa disposizione viene inserita nel regolamento sui controlli ufficiali. | |
Emendamento 96 Allegato II, sezione IV, capitolo II bis (nuovo) | |
CAPITOLO II bis: TRATTAMENTO DELLA PICCOLA SELVAGGINA IN LIBERTA' | |
1. Gli animali cacciati devono essere esaminati non appena possibile dopo l'abbattimento in relazione a caratteristiche che inducano a ritenere che la carne presenti un rischio sanitario. Tale esame deve essere effettuato dalla persona esperta o eventualmente da un veterinario. | |
2. Qualora nell'ambito dell'esame non vengano riscontrate caratteristiche evidenti e prima dell'abbattimento non vengano rilevati comportamenti anomali nonché qualora inoltre non si sospetti una contaminazione ambientale, la selvaggina può essere avviata immediatamente al consumo privato o – alle condizioni stabilite dalle autorità competenti – al commercio al minuto. | |
3. Se la piccola selvaggina in libertà è trasferita ad uno stabilimento di lavorazione, essa deve venire refrigerata entro 24 ore dall'abbattimento ad una temperatura di almeno 4 C. Le carcasse devono essere eviscerate ovvero completamente eviscerate subito dopo l'arrivo nello stabilimento di lavorazione della selvaggina senza ritardi ingiustificati. | |
4. Per le operazioni di sezionamento e di disossamento valgono le disposizioni previste alla sezione II, capitolo V. | |
Motivazione La separazione fra selvaggina grossa e piccola in due capitoli serve a semplificare l'applicazione giuridica delle disposizioni. | |
Emendamento 97 Allegato II, sezione IV, capitolo III, punto 1 bis (nuovo) | |
1 a. Il presente capitolo non si applica ai centri di lavorazione della selvaggina usati per la raccolta o la lavorazione di carni di selvaggina destinate al consumo privato. | |
Motivazione Non è giusto che i macelli utilizzati dalle società venatorie siano interessati da tutte queste decisioni. | |
Emendamento 98 Allegato II, sezione IV, capitolo IV | |
REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI |
soppresso |
1. I centri di raccolta della selvaggina devono essere registrati. |
soppresso |
2. I centri di lavorazione della selvaggina devono essere riconosciuti. |
soppresso |
Motivazione Le disposizioni contenute nel presente capitolo figurano già all'articolo 3. | |
Emendamento 99 Allegato II, sezione V, frase introduttiva | |
La presente sezione non si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate destinate alla trasformazione; tali carni rimangono soggette alle disposizioni previste per le carni fresche. |
La presente sezione non si applica alla produzione e alla commercializzazione di carni macinate destinate alla trasformazione; tali carni rimangono soggette alle disposizioni previste per le carni fresche. |
Motivazione Si propone di strutturare in modo diverso questa sezione perché sia più lineare. La sezione è costituita da quattro capitoli: 1. Stabilimenti di produzione, 2. materie prime, 3.igiene durante e dopo la lavorazione, 4. preparazioni di carne. Il capitolo materie prime è suddiviso in due parti: la prima riguarda le disposizioni concernenti le materie prime per ottenere la carne macinata, la seconda quelle concernenti le materie prime per ottenere carni separate meccanicamente. Dal punto di vista contenutistico sono state apportate modifiche di scarsa portata. Il presente emendamento alla frase introduttiva della sezione V mira ad un adeguamento al regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce un'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000) 716). | |
Emendamento 100 Allegato II, sezione V, capitolo I, punto 1 | |
1. I locali di produzione devono essere provvisti di dispositivi che consentano di evitare un'interruzione della catena del freddo durante lo svolgimento delle operazioni. |
1. Per gli stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente vale quanto segue: |
a) Sono concepiti in modo che le procedure di lavorazione non vengano interrotte e sia garantita una separazione tra le diverse parti di produzione. | |
b) Dispongono di locali separati per il magazzinaggio di carne imballata e di carne non imballata a meno che i prodotti non vengano immagazzinati in momenti diversi. | |
c) Dispongono di locali dotati di impianti che consentono il rispetto dei requisiti in materia di temperature previsti al capitolo III. | |
d) Gli impianti per il lavaggio delle mani da parte del personale che viene a contatto con la carne non imballata devono essere tali da evitare che si possa diffondere una contaminazione. Devono essere concepiti altri dispositivi tecnici in modo da evitare la diffusione di contaminazioni. | |
e) Dispongono di impianti di sterilizzazione per le apparecchiature di lavoro con una temperatura dell'acqua di almeno 82 °C o di un equivalente sistema alternativo. | |
Motivazione L'emendamento mira ad adeguare la regolamentazione alle corrispondenti disposizioni di altri tipi di imprese. | |
Emendamento 101 Allegato II, sezione V, capitolo I, punto 2 | |
2. Occorre garantire la sicurezza dei prodotti dal punto di vista microbiologico. |
2. Occorre garantire che i prodotti soddisfino i criteri microbiologici stabiliti dalle competenti autorità europee. |
Motivazione Occorre una base scientifica per assicurare la qualità sanitaria dei prodotti. | |
Emendamento 102 Allegato II, sezione V, capitolo I, punto 3 | |
3. Gli stabilimenti devono essere riconosciuti dall'autorità competente. |
soppresso |
Motivazione Il riconoscimento degli stabilimenti è disciplinato all'articolo 3. | |
Emendamento 103 Allegato II, sezione V, capitolo II, titolo e frase introduttiva | |
CARNI MACINATE |
DISPOSIZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE PRIME |
1. Requisiti delle materie prime: |
1. Le materie prime per la produzione di carne macinata devono soddisfare i seguenti requisiti: |
Motivazione Vedasi la motivazione del primo emendamento alla sezione V dell'allegato II. | |
Emendamento 104 Allegato II, sezione V, capitolo II, punto 1, lettera c) | |
c) l'autorità competente può autorizzare il disossamento sul posto delle carni immediatamente prima della macinazione purché tale operazione si svolga in condizioni igieniche soddisfacenti; |
soppresso |
Motivazione Vedasi la motivazione del primo emendamento alla sezione V dell'allegato II. | |
Emendamento 105 Allegato II, sezione V, capitolo II, punto 1, lettera e) | |
e) In tutti i casi le carni che presentano carenze organolettiche sono escluse dalla produzione di carni macinate; |
e) Le carni che presentano carenze organolettiche non possono venire utilizzate. |
Motivazione Vedasi la motivazione del primo emendamento alla sezione V dell'allegato II. | |
Emendamento 106 Allegato II, sezione V, capitolo II, punto 1, lettera f) | |
f) Le carni macinate non devono essere ottenute |
f) Le carni macinate non devono essere ottenute |
- con resti di sezionamento, raschiatura o mondatura, ad eccezione dei muscoli interi, o con carni separate meccanicamente; |
- con resti di sezionamento, raschiatura o mondatura, ad eccezione dei muscoli interi, o con carni separate meccanicamente, o con carni contenenti frammenti di ossa o pelle; |
- con carni delle seguenti parti di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina: testa esclusi i masseteri, parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, raschiatura delle ossa; i muscoli del diaframma - previa asportazione delle sierose - e quelli dei masseteri possono essere utilizzati soltanto allorché sia accertata l'assenza della cisticercosi; |
- con carni delle seguenti parti di animali delle specie bovina, suina, ovina o caprina: testa esclusi i masseteri, parte non muscolosa della linea alba, regione del carpo e del tarso, raschiatura delle ossa; |
- carni contenenti frammenti di ossa o pelle. | |
Le carni suine o equine impiegate per la produzione di carni macinate devono essere state ottenute conformemente ai requisiti relativi alla ricerca delle trichine. | |
Motivazione Vedasi la motivazione del primo emendamento alla sezione V dell’allegato II. | |
Emendamento 107 Allegato II, sezione V, capitolo II, punto 1 bis (nuovo) | |
1 bis. Le materie prime utilizzate per la produzione di carni separate meccanicamente (CSM) devono rispettare le seguenti condizioni: | |
a) esse devono soddisfare le condizioni previste per le carni fresche; | |
b) le seguenti materie prime non possono essere utilizzate per la produzione di CSM: | |
i) nel caso dei volatili da cortile: le zampe, la pelle del collo, le ossa del collo e la testa; | |
ii) materie prime ottenute da ruminanti; | |
iii) nel caso degli altri animali: le ossa della testa, i piedi, le code, il femore, la tibia, il perone, l’omero, il radio e l’ulna. | |
Motivazione Vedasi la motivazione del primo emendamento alla sezione V dell’allegato II. | |
Emendamento 108 Allegato II, sezione V, capitolo II bis (nuovo) | |
CAPITOLO II BIS: IGIENE DURANTE E DOPO LA PRODUZIONE | |
1. Le carni devono essere lavorate in modo tale da evitare, nella misura del possibile, contaminazioni. A tal fine, le imprese alimentari devono in particolare garantire che le carni utilizzate | |
a) presentino una temperatura massima di 4°C nel caso delle carni di pollame, di 3°C nel caso delle frattaglie e di 7°C per le altre carni | |
b) vengano trasferite progressivamente nei locali di lavorazione, secondo le necessità. | |
2. Alla produzione di carni macinate si applicano le seguenti condizioni: | |
a) laddove per la produzione di carni macinate vengano utilizzate carni congelate o surgelate, queste devono essere state disossate prima del congelamento, a meno che l’autorità competente non abbia autorizzato il disossamento immediatamente prima della macinazione. Le carni possono essere immagazzinate solo per un periodo di tempo limitato. | |
b) Qualora le carni macinate siano state preparate con carni refrigerate, queste ultime devono essere utilizzate: | |
- entro un periodo massimo di 6 giorni dalla macellazione degli animali o | |
- entro un periodo massimo di 15 giorni dopo la macellazione degli animali per le carni bovine disossate e imballate sotto vuoto.]. | |
c) Immediatamente dopo la produzione, le carni macinate devono essere confezionate o imballate e | |
i) refrigerate ad una temperatura centrale della massa non superiore a 2°C o | |
ii) congelate a una temperatura centrale della massa di almeno –18°C. | |
Queste temperature devono essere mantenute anche durante il magazzinaggio e il trasporto. | |
3. Alla produzione di carni separate meccanicamente (CSM) si applicano le seguenti condizioni: | |
a) le materie prime da disossare provenienti da un macello in situ non devono avere più 7 giorni. Altrimenti esse non devono avere più di 5 giorni. | |
b) Se la separazione meccanica di CSM non ha luogo immediatamente dopo il disossamento, le ossa carnose devono essere conservate e trasportate a una temperatura non superiore a 2°C o, nel caso dei prodotti congelati, di almeno –18°C. | |
c) Le ossa carnose ottenute da carcasse congelate non possono essere ricongelate. | |
d) Qualora le CSM non vengano utilizzate entro un’ora dalla loro produzione, esse devono essere immediatamente refrigerate a una temperatura non superiore a 2°C. | |
e) Dopo la refrigerazione le CSM possono essere lavorate nelle 24 ore, oppure devono essere congelate entro 12 ore dalla produzione. Gli strati posti a congelare devono raggiungere la temperatura di –18°C al centro della massa entro 6 ore. | |
f) Prima del magazzinaggio o del trasporto le CSM congelate devono essere confezionate o imballate e non possono essere conservate per più di tre mesi; durante il trasporto e il magazzinaggio devono essere mantenute a una temperatura inferiore a –18°C. | |
g) Le CSM possono essere utilizzate esclusivamente in prodotti a base di carne trattati termicamente, la cui preparazione preveda il raggiungimento di una temperatura di +70°C nel corso dei primi 30 minuti, oppure un’altra combinazione di temperatura e tempi tale da fornire lo stesso grado di sicurezza. | |
4. Dopo lo scongelamento, le carni macinate, le preparazioni di carne e le CSM non possono essere ricongelate. | |
Motivazione | |
Emendamento 109 Allegato II, sezione V, capitolo IV | |
CAPITOLO IV: CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (CSM) |
soppresso |
Le carni separate meccanicamente devono essere ottenute nel rispetto delle seguenti condizioni. | |
1. Materie prime | |
a) Le materie prime utilizzate per la produzione di CSM devono soddisfare le condizioni previste per le carni fresche. | |
b) Non possono essere utilizzati per la produzione di CSM: | |
- nel caso dei volatili da cortile: le zampe, la pelle del collo, le ossa del collo e la testa; | |
- nel caso degli altri animali: le ossa della testa, i piedi, le code (salvo quelle di bovino), il femore, la tibia, il perone, l'omero, il radio e l'ulna, la colonna vertebrale di bovini, ovini e caprini. | |
c) Le materie prime refrigerate da disossare provenienti da un macello in situ non devono avere più di sette giorni. | |
Le materie prime refrigerate da disossare provenienti da un altro macello non devono avere più di cinque giorni. | |
È permessa l'utilizzazione di ossa carnose ottenute da carcasse congelate. | |
2. Disposizioni per la produzione di CSM | |
a) La separazione meccanica deve essere effettuata senza indebito ritardo dopo il disossamento. In caso contrario, le ossa carnose ottenute dopo il disossamento devono | |
- essere refrigerate a 2°C e immagazzinate ad una temperatura ambiente non superiore a 2°C; | |
- oppure essere congelate dopo il disossamento, in modo che la temperatura di -18°C sia raggiunta entro 24 ore. Tali ossa devono essere utilizzate entro tre mesi dal congelamento. Non è comunque ammesso il ricongelamento di ossa carnose ottenute da carcasse congelate. | |
b) Durante la separazione meccanica la temperatura del locale non dev'essere superiore a 12°C. | |
c) Se non vengono utilizzate entro un'ora da quando sono state ottenute, le CSM devono essere immediatamente refrigerate ad una temperatura non superiore a 2°C. | |
Dopo la refrigerazione possono essere lavorate nelle 24 ore, oppure devono essere congelate entro 12 ore dalla produzione. | |
Se le CSM vengono congelate, gli strati posti a congelare devono raggiungere la temperatura di -18°C al centro della massa entro sei ore. Le CSM congelate non devono essere conservate per più di tre mesi; durante il trasporto e il magazzinaggio devono essere mantenute ad una temperatura inferiore a -18°C. | |
Le CSM possono essere trasportate dal reparto in cui si procede alla separazione allo stabilimento di trasformazione. Durante il trasporto la catena del freddo non deve essere interrotta e il prodotto deve essere mantenuto ad una temperatura massima di 2°C. | |
3. Utilizzazione delle CSM | |
Le CSM possono essere utilizzate esclusivamente in prodotti a base di carne trattati termicamente, la cui preparazione preveda il raggiungimento di una temperatura di +70°C nel corso dei primi 30 minuti, oppure un'altra combinazione di temperatura e tempi tale da fornire lo stesso grado di sicurezza. | |
Motivazione Vedasi la motivazione del primo emendamento alla sezione V dell’allegato II. | |
Emendamento 110 Allegato II, sezione VI, capitolo II | |
CAPITOLO II: RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI |
soppresso |
Gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Tuttavia, gli stabilimenti con capacità limitata che distribuiscono i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati. | |
Motivazione Al riconoscimento degli stabilimenti si applica un unico articolo, e precisamente l’articolo 3. | |
Emendamento 111 Allegato II, sezione VII, capitolo I A, punto 1, lettera c), comma 2 | |
I criteri per la determinazione delle zone di classe B o C saranno stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico competente. |
I criteri per la determinazione delle zone di classe B o C saranno stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). L’articolo 6 della proposta della Commissione diventa articolo 10. | |
Emendamento 112 Allegato II, sezione VII, capitolo I A, punto 1, lettera c), comma 4 | |
Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di lavorazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento destinato a impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni. Tale trattamento deve essere riconosciuto dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico competente. |
Tuttavia, i molluschi bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione possono essere inviati a uno stabilimento di lavorazione, dove devono essere sottoposti ad un trattamento destinato a impedire lo sviluppo di microrganismi patogeni. Tale trattamento deve essere riconosciuto dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). L’articolo 6 della proposta della Commissione diventa articolo 10. | |
Emendamento 113 Allegato II, sezione VII, capitolo I A, punto 3 | |
3. Per quanto riguarda i pettinidi, le disposizioni di cui al punto 1 si applicano unicamente ai prodotti dell'acquacoltura oppure, se si dispone di dati che consentano la classificazione dei fondali di pesca, ai pettinidi selvatici. Tuttavia, se non è possibile procedere alla classificazione dei fondali di pesca, le disposizioni del capitolo IV si applicano ai pettinidi raccolti dal loro ambiente naturale. |
3. Per quanto riguarda i pettinidi, le disposizioni di cui al punto 1 si applicano unicamente ai prodotti dell’allevamento oppure, se si dispone di dati che consentano la classificazione dei fondali di pesca, ai pettinidi selvatici. Tuttavia, se non è possibile procedere alla classificazione dei fondali di pesca, le disposizioni del capitolo IV si applicano ai pettinidi raccolti dal loro ambiente naturale. |
Motivazione La definizione dei prodotti dell’acquacoltura che figura nell’allegato I, punto 3.2, riguarda i pesci e i crostacei. Nel caso presente si fa riferimento ai prodotti della conchiglicoltura, termine tecnico indicante l’allevamento dei molluschi. | |
Emendamento 114 Allegato II, sezione VII, capitolo I C, punto 1 | |
1. Possono essere utilizzate soltanto le zone di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi riconosciute dall'autorità competente. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da evitare conseguenze negative per la qualità delle acque. |
1. Le imprese del settore alimentare possono utilizzare unicamente le zone in cui l'autorità competente ha autorizzato la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre il rischio della diffuzione di contaminazioni. |
Motivazione Deve risultare chiaramente chi è autorizzato a svolgere le attività di cui agli allegati. Dalla formulazione della Commissione ciò non si evince con chiarezza. Il rispetto delle distanze serve a evitare contaminazioni. Il concetto di qualità dell'acqua abbraccia un numero molto più ampio di parametri, che in questa sede non sono rilevanti. | |
Emendamento 115 Allegato II, sezione VII, capitolo II A, punto 2 | |
2. Qualora venga utilizzata acqua di mare, devono essere disponibili impianti per l'approvvigionamento di acqua di mare pulita. |
2. Tutti i centri di purificazione o di spedizione devono essere equipaggiati con impianti che consentano l’approvvigionamento di acqua di mare pulita. |
Motivazione Nei centri di purificazione è necessario procedere alla collocazione di lotti di molluschi vivi per la loro purificazione in bacini di acqua di mare pulita o resa pulita. Tale procedura è imposta in particolare a tutti i molluschi bivalvi raccolti in zona B. Nei centri di spedizione una fase di rifinitura dei molluschi per immersione in bacini di acqua di mare pulita o resa pulita deve precedere il loro condizionamento prima della spedizione. Questa tappa è necessaria per assicurare uno stato di vitalità ottimale di tali molluschi e garantirne la durabilità fino alla consumazione. | |
Emendamento 116 Allegato II, sezione VII, capitolo III B, trattino 3 bis (nuovo) | |
- ciascun lotto destinato ad essere spedito deve essere sottoposto a una fase di rifinitura in bacino di acqua di mare pulita o resa pulita per una durata sufficiente a consentire ai molluschi bivalvi di riprendere l’attività di filtraggio e di raggiungere lo stato di vitalità ottimale prima del loro condizionamento; | |
Motivazione Si veda l’emendamento 115. | |
Emendamento 117 Allegato II, sezione VII, capitolo V, punto 2 | |
2. Tutte le confezioni di molluschi vivi, comprese le confezioni sotto vuoto in acqua di mare, devono essere e restare chiuse da quando lasciano il centro di spedizione fino alla consegna al consumatore o al dettagliante. Tuttavia le confezioni possono essere aperte e i molluschi riconfezionati in un centro di spedizione o di depurazione riconosciuto. |
2. Tutte le confezioni di molluschi vivi, comprese le confezioni sotto vuoto in acqua di mare, devono essere e restare chiuse da quando lasciano il centro di spedizione fino alla consegna al consumatore o al dettagliante. Tuttavia le confezioni possono essere aperte in un centro di spedizione per il ricondizionamento dei molluschi o in un centro di depurazione al fine di purificarli. |
Motivazione I centri di depurazione non sono abilitati a effettuare la spedizione di molluschi sul mercato con destinazione il consumatore finale. | |
Emendamento 118 Allegato II, sezione VII, capitolo VIII, punto 2 | |
2. Una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua, tranne in caso di vendita al dettaglio presso il centro di spedizione. |
2. Nonostante le disposizioni di cui al punto 2 del capitolo V della presente sezione, una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua, tranne in caso di vendita al dettaglio presso il centro di spedizione o alle condizioni particolari fissate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 6. |
Motivazione Il confezionamento di cui al punto 8.2 dell’allegato I del presente regolamento è autorizzato nei centri di spedizione dal capitolo V, punto 2 della presente sezione. Tale confezionamento impone una tappa di rifinitura per immersione dei molluschi in un bacino d’acqua di mare pulita. Taluni materiali vengono attualmente proposti sul mercato per l’esposizione alla vendita con aspersione di molluschi nelle condizioni sanitarie proprie dell’acqua potabile o pulita. Tali materiali impiegati nel rispetto dei principi dell’HACCP dovrebbero poter essere sottoposti all’approvazione della Commissione e degli Stati membri. | |
Emendamento 119 Allegato II, sezione VIII, capitolo III, sezione IV, punto 4 | |
L'emendamento non riguarda la versione italiana | |
Emendamento 120 Allegato II, sezione VIII, capitolo IV, punto 1 | |
L'esame organolettico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in modo da garantirne la qualità igienica. Ove necessario, la Commissione determina criteri di freschezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere del comitato scientifico competente. |
L'esame organolettico dei prodotti della pesca deve essere effettuato in modo da garantirne la qualità igienica. Ove necessario, la Commissione determina criteri di freschezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). | |
Emendamento 121 Allegato II, sezione VIII, capitolo VIII, comma 1 | |
Le navi officina, le navi frigorifero e gli stabilimenti a terra devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Tuttavia, gli stabilimenti a terra che distribuiscono i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati. |
Le navi officina, le navi frigorifero e gli stabilimenti a terra devono essere riconosciuti dall'autorità competente. Tuttavia, gli stabilimenti a terra che immettono sul mercato i propri prodotti esclusivamente sul mercato locale possono essere registrati. |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). | |
Emendamento 122 Allegato II, sezione IX, titolo | |
SEZIONE IX: LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI |
SEZIONE IX: LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAVORATI |
Motivazione Si spiega da sé. | |
Emendamento 123 Allegato II, sezione IX, capitolo I, sottosezione I, punto 1, lettera a), iii) | |
iii) il cui stato sanitario generale sia buono e non evidenzi sintomi palesi di malattia; |
iii) il cui stato sanitario generale sia buono e non evidenzi sintomi palesi di malattia che possano avere come conseguenza una contaminazione del latte; |
Motivazione Le patologie che non hanno alcuna influenza sul latte vanno escluse da queste norme. | |
Emendamento 124 Allegato II, sezione IX, capitolo I, sottosezione III, punto 1 | |
III. NORME PER IL LATTE CRUDO |
III. NORME PER IL LATTE CRUDO DI VACCA |
In attesa della fissazione di norme nel contesto di una normativa più specifica sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari si applicano le norme di seguito indicate, la cui osservanza deve essere verificata su un numero rappresentativo di campioni prelevati con metodo aleatorio. Tenore di germi e tenore di cellule somatiche. Il latte crudo di vacca deve soddisfare le norme seguenti: [segue tabella] |
1. Gli operatori degli stabilimenti che producono prodotto lattiero-caseari lavorati devono assicurarsi che anteriormente alla lavorazione a) il latte crudo di vacca da utilizzare per la produzione di prodotti lattiero-caseari lavorati presenti a 30°C un tenore di germi inferiore a 300.000 per ml., e che b) il latte trasformato di vacca da utilizzare per la produzione di prodotti lattiero-caseari lavorati presenti, alla temperatura di 30°C un tenore di germi inferiore a 100.000 per ml. I risultati vanno calcolati come media geometrica mobile, su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese. La Commissione può autorizzare deroghe secondo le procedure di cui all’articolo 10. |
Motivazione | |
Emendamento 125 Allegato II, sezione IX, capitolo VI | |
CAPITOLO VI: RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI |
soppresso |
Gli stabilimenti lattiero-caseari devono essere riconosciuti dall'autorità competente conformemente alla premessa del presente allegato. | |
Gli stabilimenti lattiero-caseari che provvedono alla distribuzione sul mercato locale possono essere registrati. | |
Motivazione Tutte le disposizioni riguardanti il riconoscimento si trovano all’articolo 3. | |
Emendamento 126 Allegato III, sezione I, lettera a), v) | |
v) esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni; |
v) esperienza acquisita in materia di immissione sul mercato del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni; |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). | |
Emendamento 127 Allegato III, sezione I, lettera a), x) | |
x) legislazione del paese terzo in merito all'uso di sostanze e medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro commercializzazione e le relative norme amministrative e di controllo; |
x) legislazione del paese terzo in merito all'uso di sostanze e medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro immissione sul mercato e le relative norme amministrative e di controllo; |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). | |
Emendamento 128 Allegato III, sezione II, punto 2, lettera b), terzo trattino | |
- se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive la questione all’ordine del giorno della riunione successiva del comitato veterinario permanente ai fini di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6; |
- se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive la questione all’ordine del giorno della riunione successiva del comitato permanente per la sicurezza alimentare e la salute degli animali ai fini di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 6; |
Motivazione Questo emendamento consente di adeguare la proposta al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (COM(2000)0716 - 0286/COD). |
- [1] GU C 365 del 19.12.2000, pag. 58
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000)438 – C5‑0377/2000 – 2000/0179 (COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000)438[1]),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5‑0377/2000),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A5‑0131/2002),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 365 del 19.12.2000, pag. 58.
MOTIVAZIONE
Prescrizioni specifiche in materia di igiene
Alla luce dei regolamenti finora presentati e approvati, tutta una serie di emendamenti è motivata dalla necessità di uniformazione e di maggior chiarezza per l’utente.
Le possibilità di apportare modifiche agli allegati nel quadro della procedura di comitato sono state notevolmente limitate dall’inserimento di numerosi disposizioni nell’articolato. Contrariamente alle proposte di cui al regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, secondo cui le modifiche degli allegati non dovrebbero essere possibili in base alla procedura di comitato (decisione 1999/468/CE), nel caso in esame questa possibilità dovrebbe essere mantenuta. Le disposizioni di questi allegati sono molto dettagliate e richiedono pertanto un certo grado di flessibilità raggiungibile rendendo possibili modifiche tempestive al fine di scongiurare i pericoli.
In alcuni casi le disposizioni vigenti sono state anche inasprite per far fronte ai più recenti problemi in materia di sicurezza alimentare. Soprattutto nel caso della macellazione occorre introdurre misure volte a scongiurare una contaminazione delle carcasse. Le indagini hanno mostrato che evitando contaminazioni si possono evitare anche danni alla salute.
Per quanto concerne l’etichettatura delle carni, la rintracciabilità del prodotto non è possibile in ogni caso o lo è solo su richiesta. In questo caso sono state introdotte misure volte a garantire una rintracciabilità completa.
Un punto controverso è il trattamento da dare alla selvaggina abbattuta, dal momento che le procedure previste dagli Stati membri sono molto diverse l’una dall’altra. Le proposte di cui al regolamento in esame si riferiscono pertanto a requisiti fondamentali:
a) alcuni membri di un gruppo di cacciatori devono essere qualificati per poter valutare la selvaggina abbattuta
b) in tal caso la distribuzione diretta della selvaggina ai venditori al dettaglio sarebbe possibile
c) la selvaggina abbattuta deve essere munita di un documento di accompagnamento.
In linea di massima, la persona che ha seguito i corsi di formazione, denominata nel regolamento “qualificata”, dovrebbe assumersi la piena responsabilità per la sicurezza sanitaria della selvaggina abbattuta.
L’autocontrollo migliorato nelle imprese alimentari, richiesto in entrambi i regolamenti, i principi dell’HACCP, i codici di corretta prassi e altre misure di autocontrollo devono essere verificati in modo rafforzato mediante controlli ufficiali e la loro esecuzione deve essere appoggiata dall’autorità competente. Tutto questo deve spaziare dalla produzione primaria fino al commercio. Per tali motivi, il terzo regolamento sui controlli ufficiali sarà fondamentalmente caratterizzato dalle attuali decisioni, e a ciò bisogna nel presente contesto fare esplicitamente riferimento. Al più tardi entro 5 anni il Parlamento dovrà essere informato circa l’applicazione della nuova base giuridica.
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L’INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L’ENERGIA
6 novembre 2001
destinato alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
- sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari (COM(2000) 438 – C5‑0376/2000 – 2000/0178(COD))
- sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale
(COM(2000) 438 – C5‑0377/2000 – 2000/0179(COD))
- sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme particolareggiate per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(COM(2000) 438 – C5‑0378/2000 – 2000/0180(COD))
- sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE
(COM(2000) 438 – C5‑0378/2000 – 2000/0182(COD))
Relatrice per parere: Caroline Lucas
PROCEDURA
Nella riunione del 19 settembre 2000 la commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia ha nominato relatrice per parere Caroline Lucas.
Nelle riunioni del 12 settembre, del 18 settembre, del 15 ottobre e del 6 novembre 2001 ha esaminato il progetto di parere.
In quest’ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso con 28 voti favorevoli e 14 astensioni.
Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Renato Brunetta (vicepresidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Konstantinos Alyssandrakis, Giles Bryan Chichester, Christos Folias, Pat the Cope Gallagher, Norbert Glante, Alfred Gomolka (in sostituzione di Christian Foldberg Rovsing), Michel Hansenne, Malcolm Harbour (in sostituzione di W.G. van Velzen), Roger Helmer, Hans Karlsson, Bashir Khanbhai (in sostituzione di John Purvis), Constanze Angela Krehl (in sostituzione di Mechtild Rothe, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Werner Langen, Albert Jan Maat (in sostituzione di Konrad K. Schwaiger), Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Erika Mann, Hans-Peter Martin (in sostituzione di Glyn Ford), Angelika Niebler, Barbara O’Toole (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco), Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Astrid Thors), Bernhard Rapkay (in sostituzione di François Zimeray), Imelda Mary Read, Paul Rübig, Ilka Schröder, Esko Olavi Seppänen, Claude Turmes (in sostituzione di Nuala Ahern), Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Anders Wijkman, Myrsini Zorba e Olga Zrihen Zaari.
EMENDAMENTI
La commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia invita la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione [1] | Emendamenti del Parlamento |
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – (COM(2000) 438 – C5– 0376/2000 – 2000/0178(COD)) | |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
(1) La tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale. |
(1) La tutela della salute umana costituisce una preoccupazione fondamentale; i concetti, i principi e le definizioni di igiene dei prodotti alimentari sono stati armonizzati dal regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, che costituiscono una base comune per le misure che disciplinano i prodotti alimentari adottate negli Stati membri e a livello comunitario. |
Motivazione Si tratta di un emendamento necessario al fine di rendere il testo coerente con il futuro regolamento sui principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce anche l’Autorità europea per gli alimenti. | |
Emendamento 2 Considerando 13 | |
(13) La sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di vendita al consumatore richiede una strategia integrata nell’ambito della quale tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire che tale sicurezza non sia compromessa. |
(13) La sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di vendita al consumatore o di esportazione di prodotti comunitari verso paesi terzi richiede una strategia integrata nell’ambito della quale tutti gli operatori del settore alimentare devono garantire che tale sicurezza non sia compromessa. |
Motivazione L’emendamento mira a chiarire il testo in un punto essenziale, vale a dire il fatto che i prodotti alimentari fabbricati nella Comunità ed esportati in paesi terzi devono quanto meno soddisfare gli stessi standard applicati per la commercializzazione all’intero della Comunità. | |
Emendamento 3 Considerando 17 | |
(17) Nell’ambito della produzione alimentare, il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo dovrebbe tener conto dei principi già stabiliti dal Codex Alimentarius consentendo al tempo stesso la flessibilità necessaria per poter essere applicato in tutte le situazioni, in particolare nelle piccole imprese. |
(17) Nell’ambito della produzione alimentare, in tutte le fasi produttive, il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo dovrebbe tener conto dei principi già stabiliti dal Codex Alimentarius consentendo al tempo stesso la flessibilità necessaria per poter essere applicato in tutte le situazioni, in particolare nelle piccole imprese. |
Motivazione L’articolo 5, paragrafo 1 della proposta esclude la produzione primaria dal sistema HACCP. Tuttavia, in base all’allegato I, capitolo I, paragrafo 1, i manuali di corretta prassi operativa nazionali e comunitari sono autorizzati a trattare la produzione primaria. È necessario che la Commissione e il Consiglio permettano di inserire questo aspetto anche nel considerando. | |
Emendamento 4 Articolo 1, comma 1 | |
Il presente regolamento stabilisce le norme per garantire l’igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo produttivo, dalla produzione primaria alla messa in vendita o alla fornitura di un prodotto alimentare al consumatore finale. Il presente regolamento si applica fermi restando requisiti più specifici relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari e non riguarda gli aspetti nutrizionali e le questioni connesse alla composizione degli alimenti. |
Il presente regolamento stabilisce le norme per garantire l’igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del processo produttivo, dalla produzione primaria alla messa in vendita o alla fornitura di un prodotto alimentare al consumatore finale o all’esportazione di un prodotto alimentare. Il presente regolamento si applica fermi restando requisiti più specifici relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari e non riguarda gli aspetti nutrizionali e le questioni connesse alla composizione degli alimenti. |
Motivazione L’emendamento precisa il campo di applicazione su due aspetti essenziali, aggiungendo l’esportazione, al fine di rendere il testo compatibile con gli emendamenti al considerando 13, in cui si esige che i prodotti alimentari esportati dalla Comunità rispettino gli stessi standard d’igiene dei prodotti commercializzati al suo interno, ed evitando in tal modo qualunque interpretazione errata. | |
Emendamento 5 Articolo 2, trattino 4 | |
– “operatore del settore alimentare”: la persona o le persone responsabili di garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento nell’industria del settore alimentare posta sotto il loro controllo; |
– “operatore del settore alimentare”: la persona o le persone responsabili di garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento nell’industria del settore alimentare posta sotto la loro gestione o controllo; |
Motivazione La questione della gestione è affrontata anche in altri testi della legislazione comunitaria. Attualmente, in considerazione dell’evoluzione dell’industria alimentare, è possibile separare la “gestione” dal “controllo”, per cui è necessario inserire entrambi i concetti. | |
Emendamento 6 Articolo 2, trattino 13 | |
- “commercio al dettaglio”: la manipolazione e la trasformazione di prodotti alimentari nonché il loro magazzinaggio presso i punti di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi gli esercizi per la ristorazione di massa e le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti ed altre strutture di ristorazione analoghe e i negozi la cui attività principale consiste nel magazzinaggio in vista della vendita e nella vendita al consumatore finale, i supermercati e i punti di vendita all’ingrosso che vendono prodotti alimentari confezionati e imballati; |
- “commercio al dettaglio”: la manipolazione e la trasformazione di prodotti alimentari nonché il loro magazzinaggio presso i punti di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi gli esercizi per la ristorazione di massa e le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti ed altre strutture di ristorazione analoghe e i negozi la cui attività principale consiste nel magazzinaggio in vista della vendita e nella vendita al consumatore finale, i supermercati, le vendite via Internet e le televendite e i punti di vendita all’ingrosso che vendono prodotti alimentari confezionati e imballati; |
Motivazione Sia Internet che le televendite sono in aumento nel settore del commercio al dettaglio. È pertanto opportuno tenerne conto. | |
Emendamento 7 Articolo 2, trattino 14 bis (nuovo) | |
- “esportazione verso paesi terzi”: alimenti prodotti o ottenuti nella Comunità ai sensi del presente regolamento ed esportati verso paesi terzi; | |
Motivazione Tale emendamento è necessario e si ricollega agli emendamenti al considerando 13 nonché all’articolo 1. È compatibile con l’articolo 12 del regolamento in materia alimentare, adattato tuttavia ai requisiti del regolamento proposto. | |
Emendamento 8 Articolo 3 | |
Gli operatori del settore alimentare provvedono affinché tutte le fasi per cui sono responsabili, dalla produzione primaria alla messa in vendita o alla fornitura di prodotti alimentari al consumatore finale, vengano svolte in maniera igienica conformemente al disposto del presente regolamento. |
Gli operatori del settore alimentare provvedono affinché tutte le fasi per cui sono responsabili, dalla produzione primaria e dalla distribuzione sotto il loro controllo alla messa in vendita o alla fornitura di prodotti alimentari al consumatore finale o all’esportazione, vengano svolte in maniera igienica conformemente al disposto del presente regolamento. |
Motivazione Si tratta di una modifica necessaria sulla base delle definizioni della legislazione alimentare generale (articolo 3) e dell’emendamento all’articolo 2, adattato tuttavia ai requisiti della presente proposta di regolamento. Viene presa in considerazione anche la distribuzione. | |
Emendamento 9 Articolo 4, paragrafo 1 | |
1. Gli operatori del settore alimentare impegnati al livello della produzione primaria rispettano le disposizioni generali in materia d’igiene di cui all’allegato I, ogni altra disposizione specifica di cui al regolamento ... (che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine animale) e il disposto di ogni altro allegato che possa essere aggiunto conformemente alla procedura di cui all’articolo 15. |
1. Gli operatori del settore alimentare impegnati al livello della produzione primaria rispettano le disposizioni generali in materia d’igiene di cui all’allegato I e ogni altra disposizione specifica di cui al regolamento ... (che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine animale). |
Motivazione Il testo della Commissione dà ampi poteri alla Commissione e al comitato di regolamentazione, poteri che vanno al di là della procedura di comitatologia. Gli allegati che devono essere ancora formulati e l’esigenza che essi siano rispettati dagli operatori del settore alimentare comportano disposizioni che introdurrebbero un elevato grado di insicurezza per le PMI e che non sarebbero esaminate dal Parlamento. | |
Emendamento 10 Articolo 4, paragrafo 2 | |
2. Gli operatori del settore alimentare diversi da quelli di cui al paragrafo 1 rispettano le disposizioni generali in materia d’igiene di cui all’allegato II, ogni altra disposizione specifica di cui al regolamento ... (che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine animale) e il disposto di ogni altro allegato che possa essere aggiunto conformemente alla procedura di cui all’articolo 15. |
2. Gli operatori del settore alimentare diversi da quelli di cui al paragrafo 1 rispettano le disposizioni generali in materia d’igiene di cui all’allegato II, ogni altra disposizione specifica di cui al regolamento ... (che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine animale). |
Motivazione Il ragionamento è lo stesso dell’emendamento all’articolo 4, paragrafo 1. | |
Emendamento 11 Articolo 4, paragrafo 3 | |
3. La Commissione può concedere deroghe alle disposizioni degli allegati di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. |
soppresso |
Motivazione Si ricollega agli emendamenti all’articolo 4, paragrafi 1 e 2. Non verranno pertanto concesse le deroghe della Commissione, in base alla procedura di comitatologia, in assenza del parere del Parlamento. | |
Emendamento 12 Articolo 8, paragrafo 3 | |
3. Il comitato o i comitati pertinenti di cui all’articolo 15 sono responsabili della valutazione dei manuali comunitari. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire che: |
3. Il comitato o i comitati pertinenti di cui all’articolo 15 sono responsabili della valutazione dei manuali comunitari. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire che: |
- il contenuto di tali manuali risulti funzionale per i settori cui sono destinati in tutta la Comunità; |
- il contenuto di tali manuali risulti funzionale per i settori cui sono destinati in tutta la Comunità; |
- tutte le parti sostanzialmente interessate siano state consultate e i pertinenti commenti siano stati presi in considerazione; |
- tutte le parti sostanzialmente interessate siano state consultate e i pertinenti commenti siano stati presi in considerazione; |
- siano stati presi in considerazione i manuali nazionali eventualmente esistenti e trasmessi alla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5; |
- siano stati presi in considerazione i manuali nazionali eventualmente esistenti e trasmessi alla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5; |
- i manuali comunitari costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e/o per i prodotti alimentari interessati. |
- i manuali comunitari costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e/o per i prodotti alimentari interessati. Indipendentemente da qualsiasi riferimento o iniziativa, il comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dovrebbe provvedere al riesame integrale dei manuali comunitari in cooperazione con gli organismi menzionati al paragrafo 2 perlomeno ogni cinque anni, al fine di garantire la loro utilità e conformità agli sviluppi tecnologici e scientifici. |
Motivazione Esiste un’esigenza tecnica, onde consentire l’innovazione e il progresso tecnologico e tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica dei manuali, di esaminare periodicamente l’opportunità di aggiornarli. Lasciare soltanto agli Stati membri o alla Commissione l’iniziativa di rivedere ad hoc taluni allegati può non fornire una valutazione obiettiva e generale delle priorità per l’aggiornamento dei manuali comunitari. | |
Emendamento 13 Articolo 9, paragrafo 2 | |
2. Gli operatori del settore alimentare, ad eccezione di quelli impegnati a livello del commercio al dettaglio, provvedono affinché gli alimenti da essi prodotti vengano identificati con il loro numero di registrazione. |
2. Gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli alimenti da essi prodotti e/o venduti vengano identificati con il loro numero di registrazione. |
Motivazione La deroga concessa alle imprese alimentari “al dettaglio” di non identificare i loro prodotti con un numero di registrazione è una grave violazione delle regole in materia di concorrenza e una lacuna pregiudizievole della presente direttiva. L’emendamento cerca di porvi rimedio. | |
Emendamento 14 Articolo 15, paragrafo 1 | |
1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio1 e dal comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio2. _________ 1 GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. 2 GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9. |
1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio3 e dal comitato permanente per i prodotti alimentari, composto di esperti in rappresentanza delle autorità pubbliche e dei gruppi di consumatori, istituito con decisione 69/414/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio4. _________ 3 GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23 4 GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9. |
Motivazione La decisione 2000/443/CE della Commissione del 18 maggio 2000 (che modifica la decisione 97/569/CE) definisce la composizione dei comitati permanenti ed esonera i gruppi di consumatori dalla rappresentanza al comitato permanente. Il presente emendamento cerca di persuadere gli Stati membri a rendere obbligatorio l’inserimento dei rappresentanti dei consumatori in tali comitati. | |
Emendamento 15 Allegato I, Capitolo I, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo) | |
- la prevenzione della contaminazione biologica o chimica dei prodotti alimentari attraverso l’applicazione di residui non trattati; | |
Motivazione Questo importante aspetto dovrebbe essere inserito tra i punti di cui tener conto nelle normali procedure di trasformazione. I “residui non trattati”, quali residui umani, fertilizzanti o acque d’irrigazione non trattate destinate ai terreni arabili, presentano rischi e possono provocare gravi danni all’igiene alimentare. | |
Emendamento 16 Allegato II, Capitolo VI, paragrafo 4 | |
4. Le acque usate devono essere eliminate in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari. |
4. Tutti i residui, siano essi liquidi, solidi o gassosi, devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari. |
Motivazione La definizione nel testo della Commissione è ristretta, in quanto non chiarisce che oltre alle acque reflue sono ugualmente pericolose anche altre sostanze. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (COM(2000) 438 – C5-0377/2000 – 2000/0179 (COD))[2] | |
Emendamento 17 Articolo 5, paragrafo 2 | |
2. è possibile adottare norme di attuazione volte ad assicurare l’applicazione uniforme degli allegati. |
2. vengono adottate norme di attuazione volte ad assicurare l’applicazione uniforme degli allegati. |
Motivazione Al fine di garantire un livello minimo di applicazione delle norme sia in termini di quantità che di qualità, esse debbono essere rese obbligatorie. | |
Emendamento 18 Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
2 bis. vengono adottate misure di attuazione volte a consentire la flessibilità nell’applicazione del sistema HACCP e delle norme d’igiene dei prodotti alimentari di origine animale per i macelli regionali situati in regioni periferiche e remote. | |
Motivazione Un’applicazione inefficace di norme rigorose, come è avvenuto in passato, ha causato inutili difficoltà ai macelli situati in regioni periferiche e remote, soprattutto perché le limitazioni di ordine geografico comportano condizioni di concorrenza sleale che favoriscono le grandi imprese. | |
Emendamento 19 Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo) | |
2 ter. l’intero corpus degli allegati viene riveduto almeno ogni cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al fine di garantire la sua permanente compatibilità con lo sviluppo tecnologico e di tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle sue disposizioni. | |
Motivazione Esiste un’esigenza tecnica, onde consentire l’innovazione e il progresso tecnologico e tener conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione pratica delle disposizioni degli allegati, di esaminare periodicamente l’opportunità di aggiornare le disposizioni. Lasciare soltanto agli Stati membri o alla Commissione l’iniziativa di rivedere ad hoc talune disposizioni può non fornire una valutazione obiettiva e generale delle priorità per l’aggiornamento dei manuali comunitari. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE – (COM(2000) 438 – C5-0379/2000 – 2000/0182(COD))[3] | |
Emendamento 20 Considerando 6 | |
(6) La direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE , e la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura , modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE, devono essere altresì modificate per tener conto del lavoro di riformulazione, |
(6) La riformulazione si prefigge di rendere più semplici, trasparenti e flessibili i regolamenti in materia di igiene dei prodotti alimentari e di norme sanitarie che disciplinano la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale destinati al consumo umano. In contropartita i produttori sono responsabilizzati a tutti i livelli. In particolare al fine di uniformare la legislazione comunitaria ai principi d’igiene dei prodotti alimentari sanciti dal Codex Alimentarius, si propone di introdurre i principi HACCP (analisi dei rischi, punti critici per il loro controllo), in tutte le imprese di prodotti alimentari non primari, vigilando sulla corretta armonizzazione delle produzioni e insistendo sul messaggio pedagogico che va nel contempo lanciato. Il varo di codici di buone prassi igieniche consentirà di rendere più flessibile la vigente legislazione specifica considerata spesso eccessivamente normativa e rigida. In contropartita occorre promuovere la responsabilizzazione degli operatori e la rintracciabilità di tutti i prodotti alimentari. All’uopo si introduce la registrazione obbligatoria di tutte le imprese del settore alimentare. |
La direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, e la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE, devono essere altresì modificate per tener conto del lavoro di riformulazione, | |
Motivazione È bene rilevare l’intento che ha presieduto a questa notevole operazione cosmetica sfociata nella sostituzione con una nuova direttiva di tutta una serie di altre direttive riflettendo pertanto una volontà di coerenza e di trasparenza in materia d’igiene dei prodotti alimentari e delle norme sanitarie relative ai prodotti di origine animale. Si pone l’accento su una certa flessibilità nei confronti dei piccoli produttori e fattori poiché le precauzioni igieniche dei precedenti regolamenti non hanno affatto impedito i gravi problemi ingenerati dall’ESB. In contropartita ogni operatore viene specificamente responsabilizzato. |
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
12 ottobre 2001
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale
(COM(2000) 438 – C5-0377/00 – 2000/0179(COD))
Relatore per parere: Heinz Kindermann
PROCEDURA
Nella riunione del 13 settembre 2000 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatore per parere Heinz Kindermann.
Nelle riunioni del 10 ottobre 2000, 5 dicembre 2000, 24 gennaio 2001, 26 febbraio 2001, 18 settembre 2001 e 10 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso e gli emendamenti all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, presidente, Joseph Daul, Vincenzo Lavarra, Encarnación Redondo Jiménez, vicepresidente, Heinz Kindermann, relatore per parere, Gordon J. Adam, Danielle Auroi, María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Francesco Fiori), Giorgio Celli, Alejandro Cercas (in sostituzione di Bernard Poignant), Arlindo Cunha, Avril Doyle (in sostituzione di Michl Ebner), Jonathan Evans (in sostituzione di Neil Parish), Christel Fiebiger, Georges Garot, Lutz Goepel, Liam Hyland (in sostituzione di Sergio Berlato), Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Christa Klaß (in sostituzione di Robert William Sturdy), Dimitrios Koulourianos, Astrid Lulling (in sostituzione di Agnes Schierhuber), Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Mikko Pesälä, Michel Raymond, María Rodríguez Ramos, Dominique F.C. Souchet, Struan Stevenson, Eurig Wyn (in sostituzione di Carlos Bautista Ojeda) , Marie-Arlette Carlotti, (in sostituzione di Willi Görlach, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento) e Paulo Casaca (in sostituzione di António Campos, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento).
BREVE GIUSTIFICAZIONE
INTRODUZIONE
Nei prodotti alimentari di origine animale sono insiti specifici rischi sanitari. La presente proposta di regolamento oltre che contenere norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine alimentare congloba in un unico testo giuridico le disposizioni di 14 direttive vigenti (carne fresca, uova, latte, ecc.) comprensive, non di rado, di identiche prescrizioni e procedure. Le norme prodotto del prodotto, figurano all'allegato. L'allegato I contiene le definizioni e l'allegato III infine le disposizioni relative alle importazioni da paesi terzi.
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
Con riferimento anche alla presente proposta, il relatore plaude al conglobamento e semplificazione dei vigenti testi giuridici nonché alla forma giuridica del regolamento.
Tuttavia va rilevato che il testo stesso del regolamento non disciplina granché limitandosi a rinviare ai rispettivi allegati nei quali figurano le pertinenti norme in materia d'igiene. Ciò potrebbe sollevare problemi in materia di certezza giuridica degli interessati ed anche nella misura in cui, in caso di futura revisione delle predette norme, il Parlamento europeo non codeciderebbe più visto che gli allegati vengono modificati contestualmente alla procedura della comitatologia nel cui ambito il Parlamento non viene né coinvolto né informato.
Alla stessa stregua delle altre proposte contestuali al pacchetto di norme in materia d'igiene, le definizioni vanno armonizzate con gli altri testi giuridici. Al riguardo potrebbero insorgere problemi visto che tutte le definizioni valide figurano all'allegato del regolamento. Giovevole risulta la definizione dei prodotti "trasformati" e "non trasformati".
Con specifico riferimento ai prodotti di origine animale occorre garantire pari e/o equivalenti standard per i prodotti importati dai paesi terzi. Una siffatta equivalenza deve essere documentata con corrispondenti prove. Per evitare una dicotomia dei mercati sin d'ora i paesi candidati all'adesione dovrebbero prepararsi, nell'ambito del processo di ampliamento, a recepire le future disposizioni.
Tuttavia al fine di garantire un elevato livello di protezione anche in seno all'UE si dovrebbe provvedere a far sì che siano esattamente definite le deroghe previste, per esempio, per le piccole imprese. In linea generale le deroghe dovrebbero essere circoscritte a singoli casi.
CONCLUSIONI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:
1. la forma giuridica del regolamento va assolutamente mantenuta poiché soltanto una siffatta forma è atta a garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutta l'Unione europea presentando, nel contempo, il vantaggio di accelerare l'applicazione e/o l'adattamento;
2. occorre esaminare in quale misura le modalità di revisione degli allegati, i quali nel caso del presente regolamento contengono tutte le disposizioni rilevanti, siano atte ad incidere sulla certezza giuridica delle aziende interessate dal presente regolamento nonché sui diritti di codecisione del Parlamento europeo. Se del caso, parti degli allegati dovrebbero essere integrate nel testo del regolamento;
3. in sede di rimaneggiamento delle vigenti disposizioni occorre conglobare, senza modificare, nel nuovo testo giuridico, norme atte a garantire un elevato livello di protezione la cui applicazione sia risultata proficua negli Stati membri;
4. le deroghe oltre ad essere circoscritte a pochi singoli casi vanno accuratamente definite. Deroghe eccessivamente vaghe potrebbero compromettere gli obiettivi del regolamento;
5. con specifico riferimento ai prodotti animali i controlli in materia d'igiene devono essere ufficiali ossia devono essere compiuti da un veterinario ufficiale;
6. le norme emanate nel presente regolamento devono avere una base scientifica.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori competente per il merito a conglobare nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Considerando 15 | |
La produzione primaria, il trasporto degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati. |
La produzione primaria (compresa l'alimentazione animale), il trasporto degli animali, la macellazione e gli impianti di trasformazione fino al punto di vendita al dettaglio devono essere considerati entità interattive in cui la salute degli animali, il loro benessere e la salute pubblica risultano strettamente collegati. |
Motivazione L'alimentazione animale è oggi parte integrante della catena alimentare e a questo titolo deve seguire le stesse regole igieniche di fabbricazione. | |
Emendamento 2 Allegato I, punto 1.1. | |
carni: tutte le parti degli animali adatte al consumo umano; |
carni: muscoli scheletrici dei mammiferi e degli uccelli riconosciuti come adatti al consumo umano con i tessuti naturalmente inclusi o aderenti il cui tenore totale di materia grassa e tessuto connettivo non supera determinati valori precisati nella direttiva ...* della Commissione, e quando la carne è ingrediente di un altro prodotto alimentare. I prodotti coperti dalla definizione comunitaria di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione; |
Motivazione
|
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA
23 gennaio 2001
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante:
- (i)l’igiene dei prodotti alimentari,
(COM(2000) 438 – C5-0376/2000 – 2000/0178(COD))
- (ii)norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale,
(COM(2000) 438 – C5-0377/2000 – 2000/0179(COD))
- (iii)norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(COM(2000) 438 – C5‑0378/2000 – 2000/0180(COD))
sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(COM(2000) 438 – C5-0382/2000 - 2000/0181 (CNS)
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE
(COM(2000) 438 – C5-0379/2000 - 2000/0182 (COD))
Relatore per parere: Pat the Cope Gallagher
PROCEDURA
Nella riunione del 19 settembre 2000 la commissione per la pesca ha nominato relatore per parere Pat the Cope Gallagher.
Nelle riunioni del 28 novembre 2000 e 22 gennaio 2001 ha esaminato il progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Daniel Varela Suanzes-Carpegna, presidente; Rosa Miguélez Ramos, vicepresidente; Niels Busk, Carmen Fraga Estévez, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Brigitte Langenhagen, Albert Jan Maat (in sostituzione di James Nicholson), Jens Dyhr Okking (in sostituzione di Nigel Paul Farage) e Catherine Stihler.
BREVE GIUSTIFICAZIONE
1. Introduzione
In risposta alle esigenze del mercato interno e tenendo sempre conto di un elevato livello di protezione, sono state elaborate e continuamente riformulate, a partire dal 1964, 17 direttive, in modo da coprire gli ambiti dell'igiene alimentare e della sanità pubblica, dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale e le disposizioni sanitarie per la commercializzazione di questi prodotti.
Ciò ha creato una situazione complessa e confusa, se non altro per quanto riguarda i prodotti della pesca, e dato luogo a un coacervo di norme sull'igiene, la salute animale e i controlli ufficiali, e all'esistenza di norme differenti per i prodotti di origine animale e gli altri prodotti alimentari.
L'obiettivo delle attuali proposte della Commissione è di semplificare e chiarire la legislazione, separando le tematiche riguardanti l'igiene alimentare da quelle concernenti i controlli ufficiali e la salute animale, eliminando in tal modo gli inconvenienti inerenti all'approccio settoriale delle suddette 17 direttive.
2. Proposte della Commissione
Il pacchetto della Commissione contiene cinque diverse proposte: quattro proposte di regolamento che riprendono, modificano e consolidano il contenuto delle varie direttive e un progetto di direttiva inteso ad abrogare le 17 direttive iniziali.
Le proposte 1 e 2 trattano dell'igiene alimentare. La prima di queste due proposte è una misura orizzontale applicabile a tutti gli alimenti, mentre la seconda contiene norme specifiche per gli alimenti di origine animale. La proposta 3 tratta invece dei controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale e la proposta 4 affronta le questioni della salute degli animali, derivanti dal consolidamento delle norme sull'igiene e riguardanti la produzione, la commercializzazione e l'importazione di prodotti di origine animale.
Proposta 1 – Igiene alimentare
Questa proposta di regolamento, che dovrebbe sostituire la direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, contiene norme igieniche generali applicabili a tutti gli alimenti e si basa sui seguenti principi:
- gli operatori del settore alimentare continuano ad essere i primi responsabili della sicurezza alimentare;
- vengono introdotti i principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) prescritti dal Codex Alimentarius. Viene proposto che questo sistema sia obbligatorio per tutti gli stabilimenti alimentari e sia adottato come strumento di gestione dagli operatori del settore alimentare, in modo da garantire la sicurezza alimentare;
- gli operatori del settore alimentare devono garantire la rintracciabilità dei prodotti alimentari e dei relativi ingredienti e devono adottare procedure sul ritiro dei prodotti in caso di emergenza alimentare;
- si dovrebbe applicare il principio cosiddetto "dall'azienda alla tavola";
- i vari settori alimentari dovrebbero fissare codici di buona prassi in modo da assistere gli operatori del settore alimentare per quanto riguarda la sicurezza alimentare;
- le importazioni da e le esportazioni verso paesi terzi devono rispettare le norme comunitarie sull'igiene;
- dovrebbe essere garantita una certa flessibilità per tener conto delle esigenze particolari delle piccole aziende e delle aziende che operano in regioni periferiche e aree remote come le zone montane e insulari. Norme speciali dovrebbero riguardare la produzione alimentare tradizionale e l'applicazione del sistema HACCP, soprattutto all'interno delle piccole aziende.
In casi specifici è prevista la possibilità di concedere deroghe.
Un allegato speciale riguarda la produzione primaria e contiene gli elementi ritenuti essenziali per garantire la sicurezza alimentare a quel livello, e cioè:
- codici di buona prassi agricola (e di pesca);
- tenuta di registri sulle questioni attinenti alla sicurezza alimentare.
Proposta 2 – Norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale
La proposta di regolamento contiene norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, ecc.) in considerazione dei diversi rischi implicati. Queste norme sono state riprese da 14 diverse direttive e raggruppate in un unico testo, molto semplificato, che offre maggiore flessibilità agli operatori alimentari in quanto definisce le misure interne (in house) da prendere per garantire la sicurezza alimentare.
La proposta contiene anche norme per garantire la flessibilità per le piccole imprese e l'alimentazione tradizionale.
Per quanto riguarda il settore della pesca, la proposta contiene norme speciali in materia di igiene per la produzione, la raccolta e il trasporto di molluschi bivalvi vivi, e norme per i centri di spedizione e di depurazione, nonché per la salute, l'etichettatura, l'imballaggio, il magazzinaggio e il trasporto del prodotto.
Sempre per quanto riguarda i prodotti della pesca, il regolamento fissa i requisiti per le navi da pesca, incluse le navi-officina e le navi-frigorifero, e stabilisce altresì i requisiti in materia di igiene applicabili a bordo e durante e dopo le operazioni di sbarco. Vengono stabilite inoltre le norme sanitarie per i prodotti della pesca. Infine, vengono proposte misure concernenti il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti della pesca, il loro magazzinaggio e trasporto e il riconoscimento e registrazione degli stabilimenti.
Proposta 3 – Controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
La proposta contiene le norme consolidate riguardanti i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, ad esempio le ispezioni sulle carni e il controllo delle aree di raccolta per i molluschi (allegato III). Essa costituisce soprattutto il coagulato di tutta una serie di norme di controllo sparse nelle varie direttive.
Non vengono introdotte novità, ma in taluni casi l'attenzione è spostata altrove, ad esempio sulla necessità di eseguire controlli durante tutta la durata della catena alimentare.
Oltre ai comuni requisiti di controllo, i controlli ufficiali sui prodotti della pesca dovrebbero essere eseguiti al momento dello sbarco o prima della prima vendita in un'asta o nel mercato all'ingrosso. Questi controlli dovrebbero prevedere una verifica delle caratteristiche organolettiche, un'analisi chimica e diverse altre forme di controllo.
La Commissione propone di dichiarare non idonei al consumo:
a) i prodotti della pesca che in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici si rivelano inadatti al consumo umano;
b) i pesci o le parti di pesci non sottoposti ad adeguati controlli al fine di individuare la presenza di endoparassiti secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria;
c) i prodotti della pesca che contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo;
d) i pesci e i prodotti della pesca velenosi che contengono biotossine;
e) prodotti della pesca o parti di essi considerati pericolosi per la salute umana.
Proposta 4 – Norme di polizia sanitaria
Anche se non direttamente collegata all'igiene, la proposta e la riformulazione delle norme igieniche mira a prevenire il propagarsi di malattie animali a seguito della commercializzazione di prodotti di origine animale.
Il vantaggio di questa proposta è che tutte le norme di polizia sanitaria sono contenute in un unico strumento anziché trovarsi sparse in sette direttive.
Sono previste inoltre diverse norme concernenti la salute dei pesci d'acquacoltura e dei molluschi vivi.
Proposta 5 – Direttiva che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari
La proposta abroga tutte e 17 le direttive e contiene una clausola di moratoria per le vigenti norme di attuazione.
3. Commento
La commissione per la pesca è favorevole a queste proposte e condivide il loro obiettivo di semplificare, rendere coerenti e consolidare diverse singole normative, mantenendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione per i consumatori.
In particolare, condivide l'idea che gli operatori del settore alimentare abbiano la piena responsabilità per gli alimenti di loro produzione, purché questa idea venga applicata correttamente erga omnes e allo stesso modo per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi e i produttori comunitari.
Per tale motivo, la commissione per la pesca si congratula per la decisione della Commissione di formulare le sue proposte sotto forma di regolamento e non di direttive in modo da garantire un regime uniforme in tutta la Comunità. Malgrado ciò, il settore della pesca attribuirà comunque una grande importanza alle disposizioni sulla flessibilità.
Malgrado il principio di rintracciabilità, l’impostazione “dall’azienda alla tavola” e il principio del sistema HACCP possano contribuire ad accrescere la sicurezza elementare e per tale motivo essere condivisi, il settore della pesca sarà interessato soprattutto a che vengano opportunamente prese in considerazione le esigenze specifiche delle comunità che esso appoggia. Quasi per definizione, la pesca è concentrata nelle regioni costiere remote o periferiche dove esistono scarse alternative occupazionali. In questo contesto, occorre molta prudenza nel decidere le norme da applicare.
Date queste circostanze, i codici di buona prassi rappresentano la soluzione più concreta e lo strumento più opportuno per le piccole e medie aziende che sono preponderanti in questa regione.
L’articolo 1 della proposta sull’igiene dei prodotti alimentari e l’Allegato I della Proposta 2 sulle norme specifiche in materia d’igiene forniscono definizioni dettagliate dei prodotti primari e lavorati, dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca. Ciò rappresenta un passo avanti per il settore della pesca.
La nostra commissione ha sempre ribadito che, malgrado la produzione agricola primaria sia stata di solito considerata tale da includere i prodotti della pesca, la pesca e l’acquacoltura sono comunque oggetto di una politica comune della pesca a se stante che, attraverso le norme alimentari comunitarie, fornisce disposizioni specifiche che investono il nostro settore.
Di recente, per l’esattezza nel 1996, la Commissione e il Consiglio, senza consultare il Parlamento europeo, sono riusciti comunque a imporre all’industria della pesca, in virtù di una direttiva inizialmente riguardante le carni, tasse per finanziare i controlli veterinari (cfr. decisione del Consiglio dei Ministri dell’agricoltura, del 24-27 giugno 1996, per quanto riguarda la proposta della Commissione intesa a modificare le direttive (CEE)85/73[1], (CEE)90/675[2] e (CEE)91/496)[3].
La legislazione deve basarsi su una valutazione dei rischi implicati. Nel caso di specie, non sussisteva ovviamente alcun motivo palese e non si è tenuto conto neanche della specificità della “categoria di alimento” implicata. Definizioni chiare e normative più trasparenti dovrebbero relegare questi fatti nel passato.
Conclusioni
In conclusione, la commissione per la pesca desidera sottolineare che:
a) Una normativa deve tener conto dei diversi gradi di rischio delle diverse aziende a seconda del loro modo di operare. Principi generali e uniformi possono e devono essere adottati a livello centrale. Questi devono però applicarsi con prudenza nelle aree periferiche e remote dipendenti da un particolare segmento dell’industria alimentare, anche se deve essere sempre garantita l'applicazione rigorosa della normativa.
b) La direttiva sulla salubrità dei pesci (CEE)91/493[4] conteneva il concetto di autocontrollo e di responsabilità degli industriali nell’eseguire i loro controlli. Come afferma la Commissione, “L’idea al centro della riformulazione delle norme di igiene è che gli operatori del settore alimentare sono interamente responsabili della sicurezza delle derrate da esse prodotte. Tale sicurezza deve essere garantita mediante l’applicazione dei principi relativa all’analisi dei rischi e al controllo, nonché mediante il rispetto delle norme di igiene.”
Il settore della pesca opera di già nel rispetto di questi principi.